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Decisione

12.2017.13

Assunzione di prova a titolo cautelare

20 giugno 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 26

gennaio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza la

decisione 12 gennaio 2017 della Pretura

del Distretto di Lugano,

sezione 3, è così riformata:

1. L’istanza 21 ottobre 2016 è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza è ordinata la prova peritale ex art. 158 CPC, ritenuto che al

perito è richiesto di:

(i) accertare lo stato, il quadro clinico ed i

disturbi degli organi dell’apparato visivo dell’istante e le relative cause;

(ii) indicare

gli interventi chirurgici e/o terapeutici adeguati per migliorare lo stato ed

il quadro clinico degli organi dell’apparato visivo dell’istante.

2.

(invariato)

§§ L’incarto è

rinviato al Pretore affinché provveda alla nomina del perito e continui nella

procedura ai sensi dei considerandi.

Considerandi

II. Le spese

processuali d’appello di fr. 500.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà

all’appellante fr. 500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).