12.2017.131
Mutuo - indebito arricchimento - diritto internazionale priorato - competenza per territorio
4 dicembre 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.131
Lugano
4 dicembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.27 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19
luglio 2013 da
AP
1
rappr.
da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l'attore ha
chiesto, a convalida della decisione di sequestro dell’11 luglio 2013, la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 215'162.-, somma aumentata in sede
conclusionale a fr. 352'349.30, oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2013;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione,
e sulla quale il Pretore si
è pronunciato, con decisione 4 luglio 2017, con cui ha dichiarato irricevibile
la petizione per incompetenza territoriale;
appellante l'attore con
appello 1° settembre 2017, con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso di riconoscere la competenza territoriale del giudice adito e di
rinviargli la causa per la decisione di merito, protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta con osservazioni
(recte: risposta) 3 novembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 5
dicembre 2017 con cui il presidente di questa Camera ha fatto ordine all’attore
di prestare una cauzione processuale di fr. 2’500.- per la procedura d’appello,
poi tempestivamente fornita;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con petizione 19
luglio 2013 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna AO 1, figlia e unica erede della defunta __________
R__________, per ottenere, a convalida di una precedente decisione di
sequestro, la sua condanna al pagamento di una somma poi aumentata in sede
conclusionale dagli iniziali fr. 215'162.- a fr. 352'349.30 oltre interessi. Egli,
in estrema sintesi, ha preteso la restituzione del mutuo di fr. 100'000.-
concesso il 30 maggio 1999 ad __________ R__________ (doc. rich. II°), a cui ha
pure aggiunto gli interessi al 4% frattanto maturati di fr. 57'333.-, e di
altri fr. 192'032.78 asseritamente versati dal 1988 al 1999 sui conti bancari
di quest’ultima per il suo sostentamento, nonché la rifusione dei fr. 95'821.02
da lui anticipati all’amministratore della successione avv. E__________ __________,
ritenuto che dal totale di questi importi ha dedotto le spese e le ripetibili,
di complessivi fr. 92'837.50, da lui dovute alla controparte nell’ambito di
precedenti procedure giudiziarie.
La convenuta si è opposta
alla petizione, eccependo, tra le altre cose, l’incompetenza territoriale del
giudice adito.
2. Con la decisione 4
luglio 2017 qui impugnata il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione
per incompetenza territoriale, ponendo la tassa di giustizia di fr. 8’000.- e le
spese di fr. 55.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla
controparte fr. 18’000.- a titolo di ripetibili. A suo giudizio, premesso che
l’attore nel suo interrogatorio aveva dichiarato di essere stato domiciliato fino
al 2003 in Germania e successivamente in Cechia e che la convenuta aveva il suo
domicilio in Germania, le pretese attoree fondate sui rapporti di mutuo
avrebbero dovuto essere azionate, giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a CLug (in
relazione con gli art. 117 LDIP e 270 CC-D), all’attuale domicilio ceco
dell’attore, mentre quelle volte alla rifusione degli anticipi
all’amministratore della successione, fondate sull’indebito arricchimento, avrebbero
dovuto essere promosse, in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. a CLug (in
relazione con gli art. 128 cpv. 1 LDIP e 1955 cpv. 1 CC-CZ), al domicilio tedesco
della convenuta.
3. Con l’appello 1°
settembre 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 3 novembre
2017, l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
riconoscere la competenza territoriale del giudice adito e di rinviargli la
causa per la decisione di merito, protestando spese e ripetibili. La competenza
territoriale del Pretore doveva in effetti essere ammessa in virtù dell’art.
113 LDIP, atteso che era proprio in Svizzera che a suo dire le prestazioni
contrattuali dovevano essere eseguite, rispettivamente in base all’art. 129
cpv. 2 LDIP, stante che era proprio in questo Paese che a suo dire i presunti atti
illeciti della convenuta (di cui meglio si dirà più avanti) erano stati
commessi o avevano prodotto i loro effetti. Per altro il Pretore sarebbe stato
competente per territorio anche in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. b e 27
segg. CLug, per le pretese contrattuali, e giusta l’art. 5 cpv. 3 e 4 CLug, per
le pretese fondate sui presunti atti illeciti della convenuta.
4. L’attore, a sostegno
dell’applicabilità della LDIP ed in particolare delle relative disposizioni
sopra menzionate, ha evidenziato di essere stato in realtà domiciliato in
Russia al momento del sequestro e dell’inoltro della petizione (aggiungendo per
altro che la controparte non aveva mai contestato in causa quella circostanza),
ciò che avrebbe comportato l’inapplicabilità della CLug, di cui la Russia non era
firmataria.
La censura dev’essere
disattesa, visto e considerato che l’attore, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontato con
l’assunto pretorile, per altro ineccepibile, secondo cui egli stesso aveva pacificamente
dichiarato nel suo interrogatorio (cfr. rogatoria 2 novembre 2015 p. 2 e 7) di
essere stato domiciliato fino al 2003 in Germania e in seguito “bis jetzt”
in Cechia, ma mai in Russia.
Ad ogni buon conto,
quand’anche per ipotesi si volesse ammettere l’applicabilità della LDIP, non
essendo evincibile - contrariamente a quanto addotto dall’attore per la prima
volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede - una
diversa volontà delle parti espressa o risultante dalle circostanze, per le
pretese contrattuali sarebbe semmai stato competente, giusta l’art. 113 LDIP in
relazione con l’art. 74 cpv. 2 n. 1 CO, il giudice ceco del domicilio del
creditore, rispettivamente per le pretese derivanti da indebito arricchimento sarebbe
semmai stato competente, giusta l’art. 127 LDIP, il giudice tedesco del
domicilio o della dimora abituale della convenuta. Il fatto, pure evocato nel
gravame, che la convenuta potesse nel frattempo aver illecitamente venduto gli
immobili da lei ereditati in Svizzera, che erano stati in precedenza gravati a
RF da una restrizione alla facoltà di disporre, rispettivamente che a seguito
di quella vendita non sussistesse più alcun bene sotto sequestro ma unicamente
un deposito in denaro presso il notaio rogante, era invece irrilevante per il
tema in discussione, dato che da tali circostanze l’attore non aveva dedotto
alcuna pretesa.
5. Come si dirà qui di
seguito, nemmeno è possibile seguire l’attore laddove ha osservato che in ogni
caso la competenza territoriale del Pretore sarebbe stata data anche qualora
fosse stata applicabile la CLug.
5.1. L’attore, a questo proposito,
ha sostenuto, perlopiù con riferimento alle pretese contrattuali attinenti al contratto
del 30 maggio 1999 (doc. rich. II°), che le parti non si erano limitate a
concludere un contratto di mutuo, per il quale - contrariamente alla dottrina
maggioritaria menzionata dal Pretore (fondata in particolare sugli autori
indicati nella sentenza DTF 133 III 295 consid. 8.1 e su Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 208 e
279 ad art. 5 CLug con rif.) - si sarebbe già dovuto applicare l’art. 5 cpv. 1
lett. b CLug, ma, essendosi a suo tempo pure accordate nel senso che “Frau R__________
verpflichtet sich das Mögliche für den Haus-Verkauf zu unternehmen” (cfr. doc.
rich. II°), avevano a quel momento concordato una prestazione accessoria tale
da far sorgere un vero e proprio contratto di servizio, ciò che, in base alla
dottrina (Hofmann/Kunz, op. cit.,
n. 209 ad art. 5 CLug), avrebbe comunque imposto di far capo all’art. 5 cpv. 1
lett. b CLug, con conseguente foro al domicilio svizzero di __________ R__________,
che oltretutto costituiva il luogo di situazione dell’immobile da vendere per
il quale era stato concesso il mutuo.
Nel caso di specie non occorre
esaminare se __________ R__________ abbia o meno assunto un impegno accessorio
tale da comportare la venuta in essere di un vero e proprio contratto di
servizio, essendo comunque incontestabile, in base alla giurisprudenza più
recente (CGCE 15 giugno 2017 C-249/16 n. 34 segg.), che un contratto di mutuo deve
in ogni caso già essere interpretato come un contratto di prestazione di
servizi, per il quale risulta dunque applicabile l’art. 5 cpv. 1 lett. b CLug
(cfr. pure Markus/Huber-Lehmann,
Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen, in: SRIEL 2018 p. 88; Markus, Aktuelles aus dem
internationalen Zivilverfahrensrecht, in: Updates und neueste Entwicklungen im
schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht p. 11). Ciò non migliora
tuttavia la posizione dell’attore, non essendo certamente in Svizzera, ove
l’attore non era mai stato domiciliato, che i relativi servizi sono stati o
avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (cfr., per analogia, CGCE
15 giugno 2017 C-249/16 n. 39 segg., secondo cui il luogo in cui i servizi sono
stati prestati, ai sensi della disposizione, è, in caso di erogazione di un
mutuo da parte di un istituto di credito, salvo accordo contrario, il luogo in
cui è situata la sede dell’istituto mutuante): in effetti, al momento della
conclusione del contratto di mutuo, sottoscritto in Germania (cfr. doc. rich.
II°, e meglio a “__________”), l’attore era domiciliato in quel Paese e in
seguito il suo domicilio è stato trasferito in Cechia (cfr. supra
consid. 4), ritenuto che non è stato assolutamente provato che a suo tempo le
parti avessero regolato in modo diverso il luogo di esecuzione dei servizi.
5.2. Come rilevato dal
Pretore, le pretese attoree volte alla rifusione degli anticipi
all’amministratore della successione, fondate sull’indebito arricchimento,
avrebbero dovuto essere promosse al domicilio tedesco della convenuta. Tale
soluzione non s’imponeva però a ben vedere in virtù dell’art. 5 cpv. 1 lett. a
CLug, ma piuttosto in base all’art. 2 cpv. 1 CLug (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 489 ad art. 5 CLug con numerosi rif.).
5.3. Appurato che i
presunti atti illeciti imputati alla convenuta di cui già si è detto erano
irrilevanti sul tema in esame siccome dagli stessi l’attore non aveva dedotto
alcuna pretesa (cfr. supra consid. 4), è escluso che quest’ultimo possa
fondare la competenza del Pretore sull’art. 5 cpv. 3 e 4 CLug.
6. L’appello dell’attore
deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese
processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 352'349.30, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 1°
settembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
§ Ad avvenuta
crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr.
2’500.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 5 dicembre 2017 del
presidente di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).