12.2017.133
Contratto di lavoro - lesione della personalità - mobbing - valutazione delle prove riduzione delle vacanze
21 aprile 2019Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.133
Lugano
21 aprile 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.61 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 marzo
2013 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha
chiesto la condanna solidale dei convenuti al versamento di almeno fr. 94’751.-
a titolo di risarcimento per torto morale e per giustificata disdetta del
contratto di lavoro con effetto immediato, somma ridotta con le conclusioni a
fr. 84’751.-, oltre fr. 250.- quale rifusione dell’anticipo delle spese
giudiziarie della procedura di conciliazione, nonché la condanna di AO 1 al
pagamento di almeno fr. 40'129.- a titolo di vacanze non godute e quota parte
della tredicesima mensilità;
domande avversate dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, mentre AO 1 con
azione riconvenzionale, cui si è opposto l’attore, ha chiesto la restituzione
dei documenti in possesso dell’attore che la riguardano;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 30 giugno 2017, accogliendo parzialmente la
petizione, con conseguente condanna di AO 1 al pagamento di fr. 31'241.- (a
titolo di vacanze non godute: fr. 26'090.- e tredicesima mensilità: fr.
5'151.05), e accogliendo parzialmente l’azione riconvenzionale, facendo pertanto
ordine all’attore principale di restituire a AO 1, al termine della vertenza
giudiziaria, tutti i documenti in suo possesso concernenti quest’ultima, sia su
supporto cartaceo (elenco ad 19 conclusioni) sia su supporto informatico,
unitamente ai documenti prodotti in causa dalle parti;
appellante l’attore
con appello 4 settembre 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di accogliere integralmente la petizione e di respingere l’azione
riconvenzionale, il tutto con protesta delle spese processuali e delle ripetibili
di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 23
ottobre 2017 i convenuti postulano la reiezione del gravame, con protesta delle
spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato assunto alle
dipendenze di AO 1 il 2 luglio 2002 in qualità di “consultant produit” presso
la succursale di __________. Il contratto prevedeva uno stipendio mensile lordo
pari a fr. 8'400.- per tredici mensilità e quattro settimane di vacanza (doc.
3), salario poi aumentato nel corso degli anni fino a fr. 13'400.- (dal 1°
gennaio 2011, doc. richiamati dalla datrice di lavoro). Dal 1°gennaio 2007 AP 1
è stato promosso a “Chef de projet” e dal 1°gennaio 2008 a “Chef du
Département Déploiment”, dipartimento che comprendeva i servizi “support
clients”, “support produit” e “account manager” (doc. 4, 5,
46) e che, assieme ai dipartimenti “services”, “vente” e “fabrication”,
faceva parte della succursale di __________, il cui direttore era AO 2 (doc.
46).
Fatti
B. Con scritto e-mail
del 17 febbraio 2012 AO 2 ha comunicato a AP 1 la sospensione immediata dalle
sue funzioni fino al 24 febbraio 2012 a seguito delle lamentele formalizzate in
uno scritto da alcuni collaboratori che mettevano “in seria discussione la
gestione stessa del dipartimento” e delle accuse di “comportamento dannoso” mosse
da quest’ultimo all’indirizzo del direttore della succursale di __________. Con
il medesimo scritto AO 2 ha proposto a AP 1 un incontro chiarificatore per il
23 febbraio 2012 (edizione doc. datrice di lavoro, fascicolo 3).
Con uno scritto di
medesima data AP 1, per il tramite del suo legale, si è rivolto direttamente
alla presidente del consiglio di amministrazione della AO 1, chiedendo un
immediato intervento a sua protezione da asseriti atti di mobbing cui sarebbe
stato vittima (edizione doc. datrice di lavoro, fascicolo 3).
Dal 20 febbraio
2012 AP 1 è stato inabile al lavoro (edizione doc. datrice di lavoro, fascicolo
4) e con scritto 31 luglio 2012 ha disdetto il suo rapporto di lavoro con
effetto immediato per cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO (doc. C).
C. Con petizione 14
marzo 2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.B),
ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 94'751.-,
oltre interessi e accessori, a titolo di risarcimento per torto morale e per
disdetta del rapporto di lavoro con effetto immediato per motivi gravi (fr.
44'751.- corrispondenti a tre mesi di stipendio, fr. 10'000.- per spese mediche
e legali e fr. 40'000.- per torto morale) nonché la condanna di AO 1 al
versamento di fr. 40'129.- (fr. 7'817.- quale quota parte della tredicesima
mensilità per il periodo dal 1°gennaio al 31 luglio 2012 e fr. 32'312.- per
vacanze non godute corrispondenti a 48,3 giorni). A sostegno delle sue pretese
l’attore ha addotto, in sintesi, di essere stato vittima di mobbing da parte
del direttore della succursale di __________, AO 2, situazione iniziata a
partire dal 2009 e che l’avrebbe costretto a inoltrare la disdetta per motivi
gravi ai sensi dell’art. 337 segg. CO, ritenuto che la datrice di lavoro nulla
avrebbe intrapreso a tutela della sua persona.
D. Con risposta 17
giugno 2013 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione, contestando
qualsiasi violazione della personalità del lavoratore da parte della datrice di
lavoro, rispettivamente del direttore della succursale di __________ e
osservando come i problemi relazionali all’interno dell’azienda sarebbero sorti
a causa del comportamento dell’attore, che avrebbe creato problemi sia con
altri collaboratori sia con clienti della datrice di lavoro.
Con domanda
riconvenzionale di medesima data AO 1 ha inoltre chiesto la restituzione di
tutti i documenti che la riguardavano in possesso dell’attore, sia su supporto
cartaceo, sia su supporto informatico, oltre ai documenti prodotti in causa
dalle parti. L’attore si è integralmente opposto alla richiesta. Nelle
successive comparse scritte le parti hanno confermato le rispettive antitetiche
domande e argomentazioni. Esperita l’istruttoria di causa, le parti hanno
depositato delle memorie conclusive scritte, in cui si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive e opposte allegazioni e domande, l’attore
riducendo la propria pretesa condannatoria nei confronti dei convenuti in
solido all’importo complessivo di fr. 84'751.-.
E. Con decisione 30
giugno 2017 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando di
conseguenza AO 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 31'241.- oltre
interessi (fr. 5'151.- a titolo di quota parte della tredicesima mensilità, fr.
26'090.- corrispondenti a 48,3 giorni per vacanze non godute) e ponendo le
spese processuali di fr. 6'500.- a carico dell’attore in ragione di ¾, con
l’obbligo per quest’ultimo di versare ai convenuti l’importo complessivo di fr.
8'500.- a titolo di ripetibili, e parzialmente accolto l’azione
riconvenzionale, ordinando di conseguenza all’attore di restituire a AO 1, al
termine della vertenza giudiziaria, tutti i documenti concernenti la datrice di
lavoro in suo possesso, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico,
unitamente ai documenti prodotti in causa dalle parti, ponendo le spese giudiziarie
di fr. 500.- a carico del convenuto riconvenzionale e condannandolo a versare
all’attrice riconvenzionale fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
F. Con appello 4
settembre 2017 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 23 ottobre
2017 i convenuti si sono opposti integralmente al gravame, protestando le spese
giudiziarie di appello.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Entro il
medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie sia l’appello sia la risposta, tenuto conto delle ferie giudiziarie,
sono tempestivi.
2. Il Pretore ha negato
che l’attore sia stato oggetto di mobbing da parte del convenuto AO 2,
direttore della succursale di __________ e diretto superiore dell’attore. Sulla
base dell’istruttoria il primo giudice, pur rilevando un clima di lavoro
caratterizzato da “una grave crisi ambientale”, ha concluso che tale situazione
era di natura oggettiva, non imputabile al comportamento del suo superiore;
essa era piuttosto il risultato di una serie di avvenimenti oggettivi che
avevano coinvolto l’attore da una parte e alcuni colleghi e clienti dall’altra
e aveva influito negativamente sull’ambiente di lavoro. Egli ha pure negato che
le misure prese dalla datrice di lavoro AO 1 per contrastare i problemi
concernenti il deterioramento dell’ambiente di lavoro potevano essere
costitutive di mobbing. Il primo giudice, per quanto qui ancora di interesse,
ha quindi respinto la pretesa salariale riferita al preavviso legale di
un’ipotetica disdetta ordinaria dell’impiego e la richiesta di un importo a
titolo di torto morale fatte valere dall’attore, ammettendo invece la pretesa
fatta valere a titolo di tredicesima mensilità per l’importo di fr. 5'151.05 e
quella per vacanze non godute per fr. 26'090.-. Il pretore ha infine accolto
parzialmente l’azione riconvenzionale promossa dalla datrice di lavoro volta
alla restituzione di tutti i documenti che la concernono in possesso
dell’attore in applicazione degli artt. 339a, 321a e 321b CO.
3. L’appellante lamenta
un’errata valutazione delle prove e un errato accertamento dei fatti e quindi
una violazione dell’art. 328 CO, nella misura in cui il Pretore non ha rilevato
una situazione di mobbing e una violazione della sua personalità ai sensi
dell’art. 328 CO. A suo dire, AO 2, suo diretto superiore e direttore della
succursale di Lugano, avrebbe intenzionalmente messo in atto tutta una serie di
comportamenti volti alla sua esclusione e alla riduzione delle sue competenze.
A sostegno della sua tesi,
l’appellante rimprovera al Pretore di non avere adeguatamente considerato ed
esaminato sette elementi emersi dall’istruttoria che confermerebbero “il grave
e sistematico comportamento messo in atto da AO 2” nei suoi confronti (appello,
pag. 7 segg.).
3.1. L’appellante sembra lamentare
la violazione del suo diritto di essere sentito per l’insufficiente motivazione
della querelata decisione, rimproverando al Pretore di non avere considerato
parte del materiale probatorio versato agli atti. A torto. Il diritto di ottenere
una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre in effetti una garanzia minima e sussidiaria
rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone
all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno
portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da
permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i
rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83
consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2). Nel caso concreto la motivazione della
decisione pretorile non può essere considerata insufficiente, dalla stessa
essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che hanno
indotto il primo giudice a ritenere che la situazione di tensione sul posto di
lavoro emersa dall’istruttoria fosse di natura oggettiva e non fosse
costitutiva di mobbing, tanto più che l’attore è stato in grado di censurarla
con cognizione di causa nell’appello qui in esame.
La questione a sapere se
la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice sia corretta o meno è
invece un aspetto di merito che non concerne la citata garanzia costituzionale
(TF 16 ottobre 2017 4A_306/2017 consid. 5.2.2) e che sarà esaminata di seguito.
3.2 In relazione all’asserito “demansionamento”
dalla gestione del mandato con la cliente B__________, l’appellante rinvia allo
scritto e-mail dell’11 aprile 2011 inviato da __________ H__________, membro
della Direzione generale della convenuta e superiore gerarchico di AO 2, a
quest’ultimo. A suo dire tale scritto costituirebbe un richiamo nei confronti
del direttore per le modalità con cui egli lo avrebbe escluso dal progetto. L’appellante
propone una soggettiva interpretazione dello scritto, funzionale a suffragare
la propria tesi ma non aderente al reale contenuto. __________ H__________ si
limita infatti a sollevare delle perplessità in relazione alle modalità con cui
sono state formalizzate le critiche della cliente B__________ nei confronti
dell’attore da parte dell’account manager del progetto, il quale non ha seguito
le regole interne previste dalla AO 1 per la gestione di casi simili, e del
conseguente rischio di perdere la cliente. Contrariamente a quanto pretende
l’appellante, dallo stesso non emerge alcun rimprovero al direttore della
succursale AO 2 in relazione ad asserite “azioni sistematiche di esclusione e
demansionamento” (appello, pag. 9). Lo stesso __________ H__________, sentito
come teste, ha confermato l’esistenza di problemi di relazione e di
comunicazione tra l’attore e la cliente B__________ che rischiavano di far
interrompere il progetto e che “l’obiettivo era di mantenere il cliente e di
implementare delle misure di correzione”; in quest’ottica si giustificava
pure il cambiamento della persona incaricata di intrattenere la relazione con
la cliente (verbale di audizione __________ H__________, 30 giugno 2015, pag. 9
e 10). La censura deve pertanto essere disattesa.
3.3 A nulla serve poi il rimando
dell’appellante ai messaggi telefonici SMS che la segretaria del direttore AO 2
gli avrebbe inviato nel novembre 2012, dai quali emergerebbe come quest’ultimo
intralciasse e boicottasse le riunioni organizzate dall’attore “chiedendo
alla propria segretaria …di organizzare riunioni concomitanti” (appello,
pag. 10). Il loro contenuto è infatti smentito dall’audizione testimoniale
della stessa segretaria, avvenuta in epoca successiva, quando non era già più
alle dipendenze della convenuta. La teste ha dichiarato di non avere ricevuto
istruzioni da parte del direttore AO 2 di organizzare delle riunioni concomitanti
per impedire lo svolgimento di quelle organizzate dall’attore, precisando che
eventuali sovrapposizioni di riunioni erano semmai dovute a questioni
contingenti visto che le riunioni erano tante (__________ R__________x, verbale
audizione 10 novembre 2014, pag. 3). Per il resto nulla agli atti permette di
confermare la tesi contraria dell’attore, di modo che alle e-mails di cui al
doc. D allegati 96 e 97, non securizzate, non può essere riconosciuta alcuna
valenza probatoria (sull’intensità probatoria dei documenti e-mails, cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 71 seg.
ad art. 157 CPC). A nulla vale l’ulteriore argomentazione dell’appellante,
secondo cui tale circostanza sarebbe stata confermata anche dal teste __________
G__________, ritenuto che la sua credibilità, per i motivi che saranno esposti
al considerando successivo, cui si rinvia, risulta dubbia.
3.4 L’appellante rimprovera il
Pretore per non avere considerato la testimonianza di __________ G__________, dalla
quale emergerebbe come AO 2 con i suoi comportamenti lo abbia volontariamente
escluso e “demansionato” dalle principali attività aziendali.
Nella
valutazione delle prove testimoniali ai sensi dell’art. 157 CPC il giudice deve
considerare, tra le altre cose, la vicinanza a una parte, la lontananza
temporale e l’eventuale coinvolgimento nella fattispecie del testimone. A ogni
buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle
altre risultanze istruttorie (Trezzini,
op. cit., n. 89 segg. ad art. 157 CPC). In concreto l’appellante non può
essere seguito quando pretende che la deposizione del testimone __________ G__________,
il quale ha tra l’altro ammesso di avere “un rapporto di amicizia” con l’attore,
oltre ad avere iniziato una collaborazione professionale subito dopo le sue
dimissioni da AO 1 nel 2012 nella ditta riconducibile all’attore, assumendo il
ruolo di “managing director (doc. 13 – 19, 57, verbale audizione __________ G__________
5 novembre 2014, pag. 3, 7), possa sovvertire le altre risultanze istruttorie
di contenuto opposto. Nell’ambito di un giudizio si può fare astrazione dal
contenuto di una testimonianza se questa si trova in manifesta discordanza con
quanto è desumibile dalle altre prove e testimonianze, tanto da apparire
inveritiera e poco credibile. Ciò che si avvera nel caso di specie, dato che le
altre prove raccolte convergono sostanzialmente verso la medesima versione dei
fatti. I testi __________ Gi__________, __________ P__________, __________ M__________,
__________ A__________, __________ R__________ (teste __________ Gi__________,
verbale 10 dicembre 2014, pag. 5 e 6; __________ P__________, verbale
1°dicembre 2014, pag. 5; __________ M__________, verbale 24 novembre 2014, pag.
6; __________ A__________, verbale 17 novembre 2014, pag. 9, 10; __________ R__________,
verbale 10 novembre 2014, pag. 3) hanno tutti confermato che AO 2 non ha mai
messo in atto un comportamento finalizzato all’esclusione dell’attore o alla
riduzione delle sue competenze. Dalle stesse è piuttosto emerso come il
convenuto ha avuto un atteggiamento conciliativo per cercare di appianare i
problemi relazionali che l’attore aveva con alcuni clienti e alcuni collaboratori.
La conclusione del Pretore, che ha privilegiato altre risultanze testimoniali
vista la loro maggiore concludenza probatoria e convergenza, regge dunque alle
critiche.
3.5 L’appellante vorrebbe dedurre
da due episodi, in cui due suoi collaboratori avrebbero avuto “un
comportamento offensivo e insultante” nei suoi confronti, la conferma della
“volontà di creare un clima lavorativo avvelenato” a suo danno (appello,
pag. 13).
Considerandi
L’appellante, a sostegno
della sua tesi, si limita ad attribuire significati soggettivi a questi due
episodi, senza considerare che gli stessi, alla luce delle risultanze
istruttorie, convergenti sul tema, confermano sì un clima di lavoro
problematico, ma da cui non può ancora essere dedotta una volontà finalizzata
all’esclusione o all’allontanamento dell’attore. Come risulta dalla deposizione
testimoniale dei due collaboratori, i due episodi menzionati dall’appellante
sono piuttosto da leggere come una reazione sproporzionata a diverbi
professionali avvenuti in un contesto di deterioramento del clima di lavoro,
causato anche dai rapporti difficili che l’attore aveva con alcuni lavoratori
del dipartimento di cui era responsabile (audizione testimoniale __________ A__________
17.
novembre 2014, pag. 6, __________ M__________ 24 novembre 2014, pag. 4, 6; __________
P__________ 1°dicembre 2014, pag. 3; __________ Gi__________, 10 dicembre 2014,
pag. 5). A ciò aggiungasi che, contrariamente a quanto reputa l’appellante, l’istruttoria
non ha permesso di dimostrare la sistematicità di tali comportamenti per un
lungo periodo (al riguardo vedi TF 4A-32/2010 del 17 maggio 2010 consid. 3.3.2).
3.6
Anche il riferimento alle
valutazioni degli obiettivi e del rendimento dell’attore (doc. D allegato 189),
dalle quali non emergerebbe alcuna criticità nei suoi confronti, non soccorre
all’appellante. Queste valutazioni non riportano nulla di significativo per
determinare l’ambiente di lavoro dal 2009 fino al momento delle sue dimissioni e
non permettono in ogni caso di sovvertire la conclusione del Pretore, il quale,
sulla base delle numerose dichiarazioni testimoniali convergenti sul tema, ha
delineato il profilo comportamentale dell’attore, concludendo che anch’egli
aveva contribuito a creare il pessimo clima di lavoro (vedi testi __________ Gi__________,
verbale 10 dicembre 2014, pag. 3 – 5, 8; __________ P__________, verbale
1°dicembre 2014, pag. 3; __________ M__________, verbale 24 novembre 2014, pag.
2.
segg.; __________ A__________, verbale 17 novembre 2014, pag. 3, 5 seg., 10; __________
H__________, verbale 30 giugno 2015, pag. 11).
3.7
A sostegno dell’asserita
esclusione dell’appellante da parte del direttore di succursale AO 2 dalle attività
riguardanti gli account manager, l’attore rinvia al Doc. D allegati 34 e 44. Ancora
una volta l’appellante si limita a un’interpretazione soggettiva di alcuni
riscontri probatori, ciò che non è sufficiente per ritenere dimostrato quanto
da lui asserito, a maggior ragione in concreto, emergendo piuttosto
dall’istruttoria come responsabile della definizione degli obiettivi finanziari
degli account manager era il direttore della succursale di __________ AO 2,
malgrado formalmente essi sottostessero al responsabile del dipartimento “déploiement”
(verbale teste __________ H__________ 30 giugno 2015, pag. 6; verbale teste __________
M__________ 24 novembre 2014, pag. 2; verbale teste __________ A__________ 17
novembre 2014, pag. 4 e 8; doc. 46).
3.8
Da ultimo, l’appellante
rimprovera il Pretore di non avere preso in considerazione la numerosa documentazione
medica agli atti, a conferma della sua inabilità lavorativa e del nesso causale
con l’ambiente di lavoro. La censura è priva di portata pratica, ritenuto che il
Pretore non ha mai negato l’inabilità lavorativa dell’appellante. Per il resto
non si vede in che maniera tali documenti avrebbero potuto dimostrare che il
comportamento del direttore della succursale di __________ AO 2 era da qualificare
come costitutivo di mobbing/bossing; i certificati medici agli atti si limitano
infatti a riportare l’opinione del paziente sulle sue percezioni soggettive e
ad attestarne l’inabilità lavorativa ma non permettono, da soli, di provare
quale fosse la situazione oggettiva in seno all’azienda. Ciò a maggior ragione
nel caso concreto, ove il Pretore ha negato l’esistenza di comportamenti
costitutivi di mobbing sulla base di quanto emerso dall’ampia istruttoria (sui
limiti dei certificati medici in tema di mobbing si vedano Streiff/Von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362, 7a ed., Zurigo 2012,
n. 17 ad art. 328 CO e riferimenti; Aubert,
Commentaire Romand, CO I, 2a ed., n. 8 ad art. 328 CO).
3.9
In conclusione
dall’istruttoria non sono emersi elementi sufficienti atti a confermare
l’esistenza di una grave violazione della personalità dell’attore nella forma
del mobbing, perpetrata sistematicamente e per lungo tempo dal suo superiore AO
2.
4.
Con un’ulteriore
serie di censure l’appellante critica l’accertamento delle circostanze da cui
il Pretore ha dedotto l’esistenza di una grave crisi dell’ambiente di lavoro,
la cui origine era attribuibile a diverse fonti ma non costitutiva di mobbing. Il
Pretore, sulla base dell’ampia istruttoria, ha rilevato al riguardo che il
deterioramento dell’ambiente di lavoro era il risultato di una serie di
avvenimenti oggettivi. Egli ha in particolare accertato che il diniego
dell’attore di partecipare in prima persona al mandato concernente una banca in
Angola (Africa), i suoi difficili rapporti con alcuni subalterni, i problemi
sorti con alcuni clienti a causa delle sue carenze comportamentali e quelli di
comunicazione esistenti tra lui e il suo diretto superiore e qui convenuto AO 2
avevano contribuito a deteriorare il clima di lavoro, concludendo che tale
situazione non era costitutiva di mobbing poiché di natura oggettiva.
4.1
In merito al rifiuto
dell’appellante di assumere l’incarico di capo progetto per una banca cliente
in Angola, egli rileva che tale conclusione sarebbe in contrasto con quanto
riferito dal teste __________ P__________, citato dal Pretore a supporto della
sua conclusione. Egli rileva che il teste non ha dichiarato di avere sentito direttamente
l’attore rifiutare la proposta. La testimonianza “per sentito dire” è
considerata un quasi-mezzo di prova che può assurgere a indizio e contribuire
all’apprezzamento del valore probatorio di altri indizi o altri mezzi di prova
sorti durante l’amministrazione delle prove (sul valore probatorio delle testimonianze
“per sentito dire”, cfr. trezzini,
op. cit., n. 6 segg. ad art. 168 CPC). In concreto, è vero che il teste ha
dichiarato di non avere sentito direttamente l’attore rifiutarsi di assumere il
mandato menzionato ma di averlo saputo dal direttore AO 2 (teste __________ P__________,
verbale audizione 1°dicembre 2014, pag. 2). La circostanza del diniego è
tuttavia confermata dal teste __________ A__________, il quale ha dichiarato di
avere sentito l’attore dire, “con riferimento ai progetti in Angola
riferendosi al sig. AO 2, “se li gestisca lui”” (teste __________ A__________,
verbale 17 novembre 2014, pag. 2).
Si rileva abbondanzialmente
che, a prescindere dalla valenza probatoria di una deposizione “per sentito
dire”, il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC) e, in
concreto, alla luce dell’istruttoria la censura, da sola, non è comunque sufficiente
a scalfire la conclusione pretorile riguardo al ruolo dell’appellante nel
deterioramento del clima di lavoro.
4.2
Il Pretore, sulla base delle
deposizioni testimoniali di __________ P__________ e __________ Gi__________, ha
accertato che l’attore aveva dei rapporti relazionali difficili con alcuni collaboratori
del dipartimento di cui era responsabile. Al proposito l’appellante lo rimprovera
di avere interpretato “in modo errato” la deposizione del teste __________
P__________, dalla quale, a suo dire, emergerebbe al contrario l’atteggiamento
indisponente e ostile di alcuni collaboratori nei suoi confronti. La censura si
limita a proporre un’ interpretazione soggettiva di alcuni passaggi delle
dichiarazioni del teste ed è pertanto irricevibile non essendo adempiute le condizioni
di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC. La stessa è inoltre infondata. Il
teste __________ P__________ ha infatti riferito di essere a conoscenza di
malcontenti, aggiungendo di avere constatato “personalmente che alcune
persone del dipartimento non andavano più d’accordo con il responsabile…avevano
delle visioni diverse ed entravano in contrasto fra loro” (verbale
audizione 1°dicembre 2014, pag. 3). La circostanza è peraltro confermata anche
da numerosi altri testi (teste __________ M__________, pag. 2, 3, 5, 8; teste __________
A__________, pag. 6 e 7; teste __________ Gi__________, pag. 3, 4 e 5). L’appellante,
a conferma dell’ostilità di alcuni dipendenti nei suoi confronti e della sua
correttezza nei rapporti interpersonali, rinvia nuovamente ai due episodi, in
cui due suoi collaboratori avrebbero avuto un comportamento offensivo, nonché
alle valutazioni degli obiettivi (doc. D allegato 189). Le argomentazioni sono
infondate per i medesimi motivi già esposti ai considerandi 3.5 e 3.6, ai quali
si può rimandare. In relazione alla valutazione degli obiettivi, esse sono pure
inammissibili, limitandosi l’appellante a trascrivere quanto contenuto nelle
conclusioni (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3). Pure
inammissibili le ulteriori argomentazioni dell’appellante concernenti
l’asserita “volontà dei qui appellati di attribuire al AP 1 un’inesistente
responsabilità nei rapporti difficili con i colleghi” (appello, pag. 33),
visto e considerato che l’attore si limita a ribadire le tesi già espresse in
prima sede, senza confrontarsi con le motivazioni del Pretore (art. 311 cpv. 1
CPC). La stessa è pure infondata: dall’istruttoria è emerso che l’attore aveva
problemi relazionali difficili con alcuni collaboratori, come già rilevato al
considerando 3.6, al quale si rinvia.
4.3
In merito ai problemi con
alcuni clienti, l’appellante ribadisce le sue argomentazioni, secondo cui le
problematiche “non esistevano o comunque rientravano in una normale
relazione cliente/fornitore” (appello, pag. 44) e rimprovera al Pretore un
errato apprezzamento delle prove. Una volta di più egli si limita a riproporre
una soggettiva interpretazione delle emergenze probatorie, rispettivamente a
trascrivere quanto già contenuto nelle conclusioni (vedi ad esempio quanto formulato
in merito alle valutazioni degli obiettivi, appello pag. 37 – 39 e conclusioni,
pag. 51 e 52) ciò che rende questa parte dell’appello perlopiù irricevibile ai
sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Le censure sono comunque pure infondate nella
misura in cui esse si fondano sull’errato presupposto secondo cui il Pretore
non avrebbe considerato o valutato correttamente gli elementi di prova che dimostrano
la correttezza dei suoi rapporti con i clienti. Contrariamente a quanto reputa
l’appellante, il Pretore ha valutato nel loro insieme le risultanze
dell’istruttoria tenendo conto anche di quelle menzionate dall’attore nel suo
appello (in particolare le dichiarazioni dei testi __________ G__________ e __________
H__________, cfr. sentenza impugnata, pag. 3) e accertato che se alcuni clienti
erano assolutamente soddisfatti del comportamento dell’attore e delle sue
prestazioni lavorative, altri invece non lo erano per nulla, concludendo che i
problemi di clima lavorativo coinvolgenti l’attore avevano diverse fonti e non
erano riconducibili al solo rapporto bilaterale con il suo superiore, come da
lui erroneamente preteso.
Il Pretore ha in seguito
rilevato che i problemi emersi dall’istruttoria con alcuni clienti, unitamente
alle altre circostanze evocate poc’anzi, avevano contribuito al deterioramento
dell’ambiente di lavoro. Questa situazione non era il frutto di una
macchinazione creata dai colleghi e da AO 2 allo scopo di emarginarlo, bensì
dettata da ragioni oggettive. Contrariamente a quanto pretende l’appellante,
dall’istruttoria è emerso che alcune clienti della datrice di lavoro
rimproveravano all’attore delle carenze comportamentali e minacciavano di interrompere
il mandato, ragione per cui la gestione diretta del cliente veniva affidata ad
altri collaboratori della convenuta, mentre l’attore continuava ad essere
coinvolto nel progetto internamente (per la cliente __________: doc. 23, 26,
50, 51, testi __________ P__________, pag. 6, P__________ H__________, pag. 10;
__________ M__________, pag. 3, 8 seg., __________ A__________, pag. 4 seg.; per
la __________, teste __________ M__________, pag. 4, 5; per la cliente __________:
doc. 28 – 34, testi __________ M__________, pag. 3 e 5, __________ A__________,
pag. 4, 9; per la __________: teste __________ M__________, pag. 3). Così
stando le cose, lasserita riduzione delle competenze pretesa dall’appellante
non è suffragata da alcun elemento probatorio, l’istruttoria avendo piuttosto
dimostrato come il cambiamento nella gestione diretta del cliente era dettata
da ragioni aziendali al fine di evitare la perdita dei clienti e non era
finalizzata alla riduzione delle competenze dell’attore per allontanarlo
dall’azienda.
4.4
Le argomentazioni esposte in
merito ai problemi di comunicazione tra l’appellante e il suo superiore AO 2
sono del tutto soggettive e generiche e in quanto tali irricevibili (art. 311
cpv. 1 CPC). Esse sono pure infondate, poiché partono dall’errato presupposto
che il Pretore gli abbia imputato la responsabilità di tale situazione, ciò che
non è il caso. Il primo giudice si è infatti limitato a constatare i problemi
di comunicazione tra i due e l’inadeguatezza del comportamento dell’attore
nell’affrontare determinate problematiche, senza esprimersi su eventuali responsabilità.
Le argomentazioni dell’appellante, volte a imputare la responsabilità dei
problemi di comunicazione (la cui esistenza non è peraltro contestata
dall’appellante) a AO 2, sono infondate. L’istruttoria, oltre confermare i
problemi di comunicazione (testi __________ P__________, pag. 5; __________ H__________,
pag. 7; __________ A__________, pag. 2) ha pure evidenziato come AO 2 ha più
volte cercato di mediare per risolvere i problemi, come esposto al considerando
3.4
al quale si rinvia.
4.5
In conclusione,
dall’istruttoria non è emerso che AO 2, con l’aiuto dei collaboratori, ha
volontariamente assunto dei comportamenti finalizzati a orchestrare delle
manovre di emarginazione e di esclusione in danno dell’attore. Lo stato di
inabilità lavorativa in cui è venuto a trovarsi l’appellante, che l’ha poi indotto
a dimissionare ai sensi dell’art. 337 CO a fine luglio 2012, non può essere
ricondotta alla volontà del suo superiore gerarchico AO 2 di emarginarlo. Essa
è piuttosto il risultato di un insieme di circostanze oggettive che hanno
portato a un deterioramento del clima di lavoro. Il fatto che l’appellante
possa averne risentito ancora non significa che AO 2 abbia messo in atto una
persecuzione psicologica nei suoi confronti suscettibile di rientrare nel
concetto di mobbing, rispettivamente che possa essere rimproverato alla datrice
di lavoro AO 1 una violazione dell’obbligo di tutelare la sua personalità. Si
osserva per completezza che in questa sede l’appellante non ha sollevato alcuna
esplicita contestazione in merito alla conclusione del Pretore che ha negato
una violazione dell’art. 328 CO da parte della datrice di lavoro.
5.
Ne discende che
l’appellante, a cui incombe l’onere della prova, non ha dimostrato di essere
stato vittima di mobbing perpetrato in suo danno daAO 2 e a AO 1 non può essere
imputata alcuna violazione dell’art. 328 CO. Di conseguenza l’appellante non
era legittimato a disdire il rapporto di lavoro per motivi gravi ai sensi
dell’art. 337 CO. Le pretese risarcitorie fatte valere dall’attore a titolo di
perdita di salario e torto morale sono pertanto respinte.
6.
L’appellante
ribadisce poi la legittimità della sua pretesa di fr. 7'817.- quale quota parte
della tredicesima mensilità per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2012, accolta
dal Pretore limitatamente a fr. 5'151.05, ritenuto che quest’ultimo importo era
stato riconosciuto anche dalla datrice di lavoro. Nella risposta di causa
quest’ultima aveva riconosciuto la pretesa limitatamente all’importo menzionato
poiché “dal 20 maggio 2012 la tredicesima era compresa nei versamenti della
Nazionale Svizzera (assicurazione per perdita di guadagno – doc. 42)”
(risposta, pag. 37). La contestazione non è suffragata da alcuna prova agli
atti, costituendo il doc. 42 un semplice conteggio da lei allestito, di modo
che su questo punto l’appello deve essere accolto e la pretesa riconosciuta per
fr. 7'817.-.
7.
In merito alla
pretesa di fr. 32'312.- a titolo di indennità per vacanze non godute
(equivalenti a 48,3 giorni), riconosciuta dal Pretore nella misura di fr.
26'090.- (corrispondenti a 38,98 giorni), l’appellante ritiene “illegittima”
la riduzione, poiché non sarebbero adempiute le condizioni poste dall’art. 329b
CO. La censura è irricevibile, non spiegando l’appellante né i motivi di fatto
e di diritto per cui in concreto le condizioni dell’art. 329b CO non sarebbero
adempiute né in che misura l’entità della riduzione sarebbe errata (art. 311
cpv. 1 CPC). La stessa è pure infondata, le condizioni di cui all’art. 329b
cpv. 2 CO in concreto essendo adempiute. Dagli atti emerge infatti che l’attore
è risultato inabile al lavoro nella misura del 100% dal 20 febbraio 2012 fino
al 31 luglio 2012 quando il rapporto di lavoro è terminato a seguito del suo
licenziamento. Ne discende che la decisione del Pretore su questo punto va confermata.
8.
In merito all’azione
riconvenzionale, con cui AO 1 ha chiesto la restituzione dei documenti che la
riguardano, pretesa accolta parzialmente dal Pretore, l’appellante rimprovera al
primo giudice un’errata applicazione del diritto. La censura è irricevibile,
limitandosi l’attore, da una parte, alla testuale trascrizione di quanto già
formulato con le conclusioni (vedi conclusioni, pag. 50), senza spiegare i
motivi per cui la decisione del Pretore sarebbe errata (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF
138.
III 374 consid. 4.3.1) e, dall’altra, a evocare per la prima volta in
questa sede, e con ciò irritualmente (art. 317 CPC), un suo diritto a
trattenere “quei documenti che gli consentono o gli consentiranno in futuro
di accertare la conformità dell’attestato di lavoro” (appello, pag. 53).
9.
In definitiva, alla
luce di quanto precede, la decisione pretorile deve essere riformata nel senso
che la convenuta AO 1 deve essere condannata a pagare all’attore l’importo di
fr. 33'907.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2012. La lieve modifica
dell’importo dovuto da AO 1 all’attore a seguito del presente giudizio non
giustifica di modificare il grado di soccombenza per la ripartizione delle
spese giudiziarie di prima sede.
10.
Ne discende che l’appello
dell’attore deve essere parzialmente accolto.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 15’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello
4 settembre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 30 giugno 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e,
di conseguenza, la convenuta n.1 è condannata a pagare all’attore l’importo di
fr. 33'907.- oltre interessi di mora al 5% a decorrere dal 31 luglio 2012.
II. Gli oneri
processuali della procedura di appello di complessivi fr. 7’500.-, già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico in ragione di 29/30 e per 1/30
sono posti a carico degli appellati in solido; l’appellante rifonderà ai convenuti
in solido fr. 5'000.- per ripetibili d’appello ridotte.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).