Lexipedia

Decisione

12.2017.133

Contratto di lavoro - lesione della personalità - mobbing - valutazione delle prove riduzione delle vacanze

21 aprile 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con scritto e-mail

del 17 febbraio 2012 AO 2 ha comunicato a AP 1 la sospensione immediata dalle

sue funzioni fino al 24 febbraio 2012 a seguito delle lamentele formalizzate in

uno scritto da alcuni collaboratori che mettevano “in seria discussione la

gestione stessa del dipartimento” e delle accuse di “comportamento dannoso” mosse

da quest’ultimo all’indirizzo del direttore della succursale di __________. Con

il medesimo scritto AO 2 ha proposto a AP 1 un incontro chiarificatore per il

23 febbraio 2012 (edizione doc. datrice di lavoro, fascicolo 3).

Con uno scritto di

medesima data AP 1, per il tramite del suo legale, si è rivolto direttamente

alla presidente del consiglio di amministrazione della AO 1, chiedendo un

immediato intervento a sua protezione da asseriti atti di mobbing cui sarebbe

stato vittima (edizione doc. datrice di lavoro, fascicolo 3).

Dal 20 febbraio

2012 AP 1 è stato inabile al lavoro (edizione doc. datrice di lavoro, fascicolo

4) e con scritto 31 luglio 2012 ha disdetto il suo rapporto di lavoro con

effetto immediato per cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO (doc. C).

C. Con petizione 14

marzo 2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.B),

ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 94'751.-,

oltre interessi e accessori, a titolo di risarcimento per torto morale e per

disdetta del rapporto di lavoro con effetto immediato per motivi gravi (fr.

44'751.- corrispondenti a tre mesi di stipendio, fr. 10'000.- per spese mediche

e legali e fr. 40'000.- per torto morale) nonché la condanna di AO 1 al

versamento di fr. 40'129.- (fr. 7'817.- quale quota parte della tredicesima

mensilità per il periodo dal 1°gennaio al 31 luglio 2012 e fr. 32'312.- per

vacanze non godute corrispondenti a 48,3 giorni). A sostegno delle sue pretese

l’attore ha addotto, in sintesi, di essere stato vittima di mobbing da parte

del direttore della succursale di __________, AO 2, situazione iniziata a

partire dal 2009 e che l’avrebbe costretto a inoltrare la disdetta per motivi

gravi ai sensi dell’art. 337 segg. CO, ritenuto che la datrice di lavoro nulla

avrebbe intrapreso a tutela della sua persona.

D. Con risposta 17

giugno 2013 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione, contestando

qualsiasi violazione della personalità del lavoratore da parte della datrice di

lavoro, rispettivamente del direttore della succursale di __________ e

osservando come i problemi relazionali all’interno dell’azienda sarebbero sorti

a causa del comportamento dell’attore, che avrebbe creato problemi sia con

altri collaboratori sia con clienti della datrice di lavoro.

Con domanda

riconvenzionale di medesima data AO 1 ha inoltre chiesto la restituzione di

tutti i documenti che la riguardavano in possesso dell’attore, sia su supporto

cartaceo, sia su supporto informatico, oltre ai documenti prodotti in causa

dalle parti. L’attore si è integralmente opposto alla richiesta. Nelle

successive comparse scritte le parti hanno confermato le rispettive antitetiche

domande e argomentazioni. Esperita l’istruttoria di causa, le parti hanno

depositato delle memorie conclusive scritte, in cui si sono sostanzialmente

riconfermate nelle rispettive e opposte allegazioni e domande, l’attore

riducendo la propria pretesa condannatoria nei confronti dei convenuti in

solido all’importo complessivo di fr. 84'751.-.

E. Con decisione 30

giugno 2017 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando di

conseguenza AO 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 31'241.- oltre

interessi (fr. 5'151.- a titolo di quota parte della tredicesima mensilità, fr.

26'090.- corrispondenti a 48,3 giorni per vacanze non godute) e ponendo le

spese processuali di fr. 6'500.- a carico dell’attore in ragione di ¾, con

l’obbligo per quest’ultimo di versare ai convenuti l’importo complessivo di fr.

8'500.- a titolo di ripetibili, e parzialmente accolto l’azione

riconvenzionale, ordinando di conseguenza all’attore di restituire a AO 1, al

termine della vertenza giudiziaria, tutti i documenti concernenti la datrice di

lavoro in suo possesso, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico,

unitamente ai documenti prodotti in causa dalle parti, ponendo le spese giudiziarie

di fr. 500.- a carico del convenuto riconvenzionale e condannandolo a versare

all’attrice riconvenzionale fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

F. Con appello 4

settembre 2017 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 23 ottobre

2017 i convenuti si sono opposti integralmente al gravame, protestando le spese

giudiziarie di appello.

Considerato

in diritto: 1. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Entro il

medesimo termine deve essere inoltrata la risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie sia l’appello sia la risposta, tenuto conto delle ferie giudiziarie,

sono tempestivi.

2. Il Pretore ha negato

che l’attore sia stato oggetto di mobbing da parte del convenuto AO 2,

direttore della succursale di __________ e diretto superiore dell’attore. Sulla

base dell’istruttoria il primo giudice, pur rilevando un clima di lavoro

caratterizzato da “una grave crisi ambientale”, ha concluso che tale situazione

era di natura oggettiva, non imputabile al comportamento del suo superiore;

essa era piuttosto il risultato di una serie di avvenimenti oggettivi che

avevano coinvolto l’attore da una parte e alcuni colleghi e clienti dall’altra

e aveva influito negativamente sull’ambiente di lavoro. Egli ha pure negato che

le misure prese dalla datrice di lavoro AO 1 per contrastare i problemi

concernenti il deterioramento dell’ambiente di lavoro potevano essere

costitutive di mobbing. Il primo giudice, per quanto qui ancora di interesse,

ha quindi respinto la pretesa salariale riferita al preavviso legale di

un’ipotetica disdetta ordinaria dell’impiego e la richiesta di un importo a

titolo di torto morale fatte valere dall’attore, ammettendo invece la pretesa

fatta valere a titolo di tredicesima mensilità per l’importo di fr. 5'151.05 e

quella per vacanze non godute per fr. 26'090.-. Il pretore ha infine accolto

parzialmente l’azione riconvenzionale promossa dalla datrice di lavoro volta

alla restituzione di tutti i documenti che la concernono in possesso

dell’attore in applicazione degli artt. 339a, 321a e 321b CO.

3. L’appellante lamenta

un’errata valutazione delle prove e un errato accertamento dei fatti e quindi

una violazione dell’art. 328 CO, nella misura in cui il Pretore non ha rilevato

una situazione di mobbing e una violazione della sua personalità ai sensi

dell’art. 328 CO. A suo dire, AO 2, suo diretto superiore e direttore della

succursale di Lugano, avrebbe intenzionalmente messo in atto tutta una serie di

comportamenti volti alla sua esclusione e alla riduzione delle sue competenze.

A sostegno della sua tesi,

l’appellante rimprovera al Pretore di non avere adeguatamente considerato ed

esaminato sette elementi emersi dall’istruttoria che confermerebbero “il grave

e sistematico comportamento messo in atto da AO 2” nei suoi confronti (appello,

pag. 7 segg.).

3.1. L’appellante sembra lamentare

la violazione del suo diritto di essere sentito per l’insufficiente motivazione

della querelata decisione, rimproverando al Pretore di non avere considerato

parte del materiale probatorio versato agli atti. A torto. Il diritto di ottenere

una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre in effetti una garanzia minima e sussidiaria

rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone

all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno

portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da

permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i

rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83

consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2). Nel caso concreto la motivazione della

decisione pretorile non può essere considerata insufficiente, dalla stessa

essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che hanno

indotto il primo giudice a ritenere che la situazione di tensione sul posto di

lavoro emersa dall’istruttoria fosse di natura oggettiva e non fosse

costitutiva di mobbing, tanto più che l’attore è stato in grado di censurarla

con cognizione di causa nell’appello qui in esame.

La questione a sapere se

la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice sia corretta o meno è

invece un aspetto di merito che non concerne la citata garanzia costituzionale

(TF 16 ottobre 2017 4A_306/2017 consid. 5.2.2) e che sarà esaminata di seguito.

3.2 In relazione all’asserito “demansionamento”

dalla gestione del mandato con la cliente B__________, l’appellante rinvia allo

scritto e-mail dell’11 aprile 2011 inviato da __________ H__________, membro

della Direzione generale della convenuta e superiore gerarchico di AO 2, a

quest’ultimo. A suo dire tale scritto costituirebbe un richiamo nei confronti

del direttore per le modalità con cui egli lo avrebbe escluso dal progetto. L’appellante

propone una soggettiva interpretazione dello scritto, funzionale a suffragare

la propria tesi ma non aderente al reale contenuto. __________ H__________ si

limita infatti a sollevare delle perplessità in relazione alle modalità con cui

sono state formalizzate le critiche della cliente B__________ nei confronti

dell’attore da parte dell’account manager del progetto, il quale non ha seguito

le regole interne previste dalla AO 1 per la gestione di casi simili, e del

conseguente rischio di perdere la cliente. Contrariamente a quanto pretende

l’appellante, dallo stesso non emerge alcun rimprovero al direttore della

succursale AO 2 in relazione ad asserite “azioni sistematiche di esclusione e

demansionamento” (appello, pag. 9). Lo stesso __________ H__________, sentito

come teste, ha confermato l’esistenza di problemi di relazione e di

comunicazione tra l’attore e la cliente B__________ che rischiavano di far

interrompere il progetto e che “l’obiettivo era di mantenere il cliente e di

implementare delle misure di correzione”; in quest’ottica si giustificava

pure il cambiamento della persona incaricata di intrattenere la relazione con

la cliente (verbale di audizione __________ H__________, 30 giugno 2015, pag. 9

e 10). La censura deve pertanto essere disattesa.

3.3 A nulla serve poi il rimando

dell’appellante ai messaggi telefonici SMS che la segretaria del direttore AO 2

gli avrebbe inviato nel novembre 2012, dai quali emergerebbe come quest’ultimo

intralciasse e boicottasse le riunioni organizzate dall’attore “chiedendo

alla propria segretaria …di organizzare riunioni concomitanti” (appello,

pag. 10). Il loro contenuto è infatti smentito dall’audizione testimoniale

della stessa segretaria, avvenuta in epoca successiva, quando non era già più

alle dipendenze della convenuta. La teste ha dichiarato di non avere ricevuto

istruzioni da parte del direttore AO 2 di organizzare delle riunioni concomitanti

per impedire lo svolgimento di quelle organizzate dall’attore, precisando che

eventuali sovrapposizioni di riunioni erano semmai dovute a questioni

contingenti visto che le riunioni erano tante (__________ R__________x, verbale

audizione 10 novembre 2014, pag. 3). Per il resto nulla agli atti permette di

confermare la tesi contraria dell’attore, di modo che alle e-mails di cui al

doc. D allegati 96 e 97, non securizzate, non può essere riconosciuta alcuna

valenza probatoria (sull’intensità probatoria dei documenti e-mails, cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 71 seg.

ad art. 157 CPC). A nulla vale l’ulteriore argomentazione dell’appellante,

secondo cui tale circostanza sarebbe stata confermata anche dal teste __________

G__________, ritenuto che la sua credibilità, per i motivi che saranno esposti

al considerando successivo, cui si rinvia, risulta dubbia.

3.4 L’appellante rimprovera il

Pretore per non avere considerato la testimonianza di __________ G__________, dalla

quale emergerebbe come AO 2 con i suoi comportamenti lo abbia volontariamente

escluso e “demansionato” dalle principali attività aziendali.

Nella

valutazione delle prove testimoniali ai sensi dell’art. 157 CPC il giudice deve

considerare, tra le altre cose, la vicinanza a una parte, la lontananza

temporale e l’eventuale coinvolgimento nella fattispecie del testimone. A ogni

buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle

altre risultanze istruttorie (Trezzini,

op. cit., n. 89 segg. ad art. 157 CPC). In concreto l’appellante non può

essere seguito quando pretende che la deposizione del testimone __________ G__________,

il quale ha tra l’altro ammesso di avere “un rapporto di amicizia” con l’attore,

oltre ad avere iniziato una collaborazione professionale subito dopo le sue

dimissioni da AO 1 nel 2012 nella ditta riconducibile all’attore, assumendo il

ruolo di “managing director (doc. 13 – 19, 57, verbale audizione __________ G__________

5 novembre 2014, pag. 3, 7), possa sovvertire le altre risultanze istruttorie

di contenuto opposto. Nell’ambito di un giudizio si può fare astrazione dal

contenuto di una testimonianza se questa si trova in manifesta discordanza con

quanto è desumibile dalle altre prove e testimonianze, tanto da apparire

inveritiera e poco credibile. Ciò che si avvera nel caso di specie, dato che le

altre prove raccolte convergono sostanzialmente verso la medesima versione dei

fatti. I testi __________ Gi__________, __________ P__________, __________ M__________,

__________ A__________, __________ R__________ (teste __________ Gi__________,

verbale 10 dicembre 2014, pag. 5 e 6; __________ P__________, verbale

1°dicembre 2014, pag. 5; __________ M__________, verbale 24 novembre 2014, pag.

6; __________ A__________, verbale 17 novembre 2014, pag. 9, 10; __________ R__________,

verbale 10 novembre 2014, pag. 3) hanno tutti confermato che AO 2 non ha mai

messo in atto un comportamento finalizzato all’esclusione dell’attore o alla

riduzione delle sue competenze. Dalle stesse è piuttosto emerso come il

convenuto ha avuto un atteggiamento conciliativo per cercare di appianare i

problemi relazionali che l’attore aveva con alcuni clienti e alcuni collaboratori.

La conclusione del Pretore, che ha privilegiato altre risultanze testimoniali

vista la loro maggiore concludenza probatoria e convergenza, regge dunque alle

critiche.

3.5 L’appellante vorrebbe dedurre

da due episodi, in cui due suoi collaboratori avrebbero avuto “un

comportamento offensivo e insultante” nei suoi confronti, la conferma della

“volontà di creare un clima lavorativo avvelenato” a suo danno (appello,

pag. 13).

Considerandi

L’appellante, a sostegno

della sua tesi, si limita ad attribuire significati soggettivi a questi due

episodi, senza considerare che gli stessi, alla luce delle risultanze

istruttorie, convergenti sul tema, confermano sì un clima di lavoro

problematico, ma da cui non può ancora essere dedotta una volontà finalizzata

all’esclusione o all’allontanamento dell’attore. Come risulta dalla deposizione

testimoniale dei due collaboratori, i due episodi menzionati dall’appellante

sono piuttosto da leggere come una reazione sproporzionata a diverbi

professionali avvenuti in un contesto di deterioramento del clima di lavoro,

causato anche dai rapporti difficili che l’attore aveva con alcuni lavoratori

del dipartimento di cui era responsabile (audizione testimoniale __________ A__________

17.

novembre 2014, pag. 6, __________ M__________ 24 novembre 2014, pag. 4, 6; __________

P__________ 1°dicembre 2014, pag. 3; __________ Gi__________, 10 dicembre 2014,

pag. 5). A ciò aggiungasi che, contrariamente a quanto reputa l’appellante, l’istruttoria

non ha permesso di dimostrare la sistematicità di tali comportamenti per un

lungo periodo (al riguardo vedi TF 4A-32/2010 del 17 maggio 2010 consid. 3.3.2).

3.6

Anche il riferimento alle

valutazioni degli obiettivi e del rendimento dell’attore (doc. D allegato 189),

dalle quali non emergerebbe alcuna criticità nei suoi confronti, non soccorre

all’appellante. Queste valutazioni non riportano nulla di significativo per

determinare l’ambiente di lavoro dal 2009 fino al momento delle sue dimissioni e

non permettono in ogni caso di sovvertire la conclusione del Pretore, il quale,

sulla base delle numerose dichiarazioni testimoniali convergenti sul tema, ha

delineato il profilo comportamentale dell’attore, concludendo che anch’egli

aveva contribuito a creare il pessimo clima di lavoro (vedi testi __________ Gi__________,

verbale 10 dicembre 2014, pag. 3 – 5, 8; __________ P__________, verbale

1°dicembre 2014, pag. 3; __________ M__________, verbale 24 novembre 2014, pag.

2.

segg.; __________ A__________, verbale 17 novembre 2014, pag. 3, 5 seg., 10; __________

H__________, verbale 30 giugno 2015, pag. 11).

3.7

A sostegno dell’asserita

esclusione dell’appellante da parte del direttore di succursale AO 2 dalle attività

riguardanti gli account manager, l’attore rinvia al Doc. D allegati 34 e 44. Ancora

una volta l’appellante si limita a un’interpretazione soggettiva di alcuni

riscontri probatori, ciò che non è sufficiente per ritenere dimostrato quanto

da lui asserito, a maggior ragione in concreto, emergendo piuttosto

dall’istruttoria come responsabile della definizione degli obiettivi finanziari

degli account manager era il direttore della succursale di __________ AO 2,

malgrado formalmente essi sottostessero al responsabile del dipartimento “déploiement”

(verbale teste __________ H__________ 30 giugno 2015, pag. 6; verbale teste __________

M__________ 24 novembre 2014, pag. 2; verbale teste __________ A__________ 17

novembre 2014, pag. 4 e 8; doc. 46).

3.8

Da ultimo, l’appellante

rimprovera il Pretore di non avere preso in considerazione la numerosa documentazione

medica agli atti, a conferma della sua inabilità lavorativa e del nesso causale

con l’ambiente di lavoro. La censura è priva di portata pratica, ritenuto che il

Pretore non ha mai negato l’inabilità lavorativa dell’appellante. Per il resto

non si vede in che maniera tali documenti avrebbero potuto dimostrare che il

comportamento del direttore della succursale di __________ AO 2 era da qualificare

come costitutivo di mobbing/bossing; i certificati medici agli atti si limitano

infatti a riportare l’opinione del paziente sulle sue percezioni soggettive e

ad attestarne l’inabilità lavorativa ma non permettono, da soli, di provare

quale fosse la situazione oggettiva in seno all’azienda. Ciò a maggior ragione

nel caso concreto, ove il Pretore ha negato l’esistenza di comportamenti

costitutivi di mobbing sulla base di quanto emerso dall’ampia istruttoria (sui

limiti dei certificati medici in tema di mobbing si vedano Streiff/Von Kaenel/Rudolph,

Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362, 7a ed., Zurigo 2012,

n. 17 ad art. 328 CO e riferimenti; Aubert,

Commentaire Romand, CO I, 2a ed., n. 8 ad art. 328 CO).

3.9

In conclusione

dall’istruttoria non sono emersi elementi sufficienti atti a confermare

l’esistenza di una grave violazione della personalità dell’attore nella forma

del mobbing, perpetrata sistematicamente e per lungo tempo dal suo superiore AO

2.

4.

Con un’ulteriore

serie di censure l’appellante critica l’accertamento delle circostanze da cui

il Pretore ha dedotto l’esistenza di una grave crisi dell’ambiente di lavoro,

la cui origine era attribuibile a diverse fonti ma non costitutiva di mobbing. Il

Pretore, sulla base dell’ampia istruttoria, ha rilevato al riguardo che il

deterioramento dell’ambiente di lavoro era il risultato di una serie di

avvenimenti oggettivi. Egli ha in particolare accertato che il diniego

dell’attore di partecipare in prima persona al mandato concernente una banca in

Angola (Africa), i suoi difficili rapporti con alcuni subalterni, i problemi

sorti con alcuni clienti a causa delle sue carenze comportamentali e quelli di

comunicazione esistenti tra lui e il suo diretto superiore e qui convenuto AO 2

avevano contribuito a deteriorare il clima di lavoro, concludendo che tale

situazione non era costitutiva di mobbing poiché di natura oggettiva.

4.1

In merito al rifiuto

dell’appellante di assumere l’incarico di capo progetto per una banca cliente

in Angola, egli rileva che tale conclusione sarebbe in contrasto con quanto

riferito dal teste __________ P__________, citato dal Pretore a supporto della

sua conclusione. Egli rileva che il teste non ha dichiarato di avere sentito direttamente

l’attore rifiutare la proposta. La testimonianza “per sentito dire” è

considerata un quasi-mezzo di prova che può assurgere a indizio e contribuire

all’apprezzamento del valore probatorio di altri indizi o altri mezzi di prova

sorti durante l’amministrazione delle prove (sul valore probatorio delle testimonianze

“per sentito dire”, cfr. trezzini,

op. cit., n. 6 segg. ad art. 168 CPC). In concreto, è vero che il teste ha

dichiarato di non avere sentito direttamente l’attore rifiutarsi di assumere il

mandato menzionato ma di averlo saputo dal direttore AO 2 (teste __________ P__________,

verbale audizione 1°dicembre 2014, pag. 2). La circostanza del diniego è

tuttavia confermata dal teste __________ A__________, il quale ha dichiarato di

avere sentito l’attore dire, “con riferimento ai progetti in Angola

riferendosi al sig. AO 2, “se li gestisca lui”” (teste __________ A__________,

verbale 17 novembre 2014, pag. 2).

Si rileva abbondanzialmente

che, a prescindere dalla valenza probatoria di una deposizione “per sentito

dire”, il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC) e, in

concreto, alla luce dell’istruttoria la censura, da sola, non è comunque sufficiente

a scalfire la conclusione pretorile riguardo al ruolo dell’appellante nel

deterioramento del clima di lavoro.

4.2

Il Pretore, sulla base delle

deposizioni testimoniali di __________ P__________ e __________ Gi__________, ha

accertato che l’attore aveva dei rapporti relazionali difficili con alcuni collaboratori

del dipartimento di cui era responsabile. Al proposito l’appellante lo rimprovera

di avere interpretato “in modo errato” la deposizione del teste __________

P__________, dalla quale, a suo dire, emergerebbe al contrario l’atteggiamento

indisponente e ostile di alcuni collaboratori nei suoi confronti. La censura si

limita a proporre un’ interpretazione soggettiva di alcuni passaggi delle

dichiarazioni del teste ed è pertanto irricevibile non essendo adempiute le condizioni

di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC. La stessa è inoltre infondata. Il

teste __________ P__________ ha infatti riferito di essere a conoscenza di

malcontenti, aggiungendo di avere constatato “personalmente che alcune

persone del dipartimento non andavano più d’accordo con il responsabile…avevano

delle visioni diverse ed entravano in contrasto fra loro” (verbale

audizione 1°dicembre 2014, pag. 3). La circostanza è peraltro confermata anche

da numerosi altri testi (teste __________ M__________, pag. 2, 3, 5, 8; teste __________

A__________, pag. 6 e 7; teste __________ Gi__________, pag. 3, 4 e 5). L’appellante,

a conferma dell’ostilità di alcuni dipendenti nei suoi confronti e della sua

correttezza nei rapporti interpersonali, rinvia nuovamente ai due episodi, in

cui due suoi collaboratori avrebbero avuto un comportamento offensivo, nonché

alle valutazioni degli obiettivi (doc. D allegato 189). Le argomentazioni sono

infondate per i medesimi motivi già esposti ai considerandi 3.5 e 3.6, ai quali

si può rimandare. In relazione alla valutazione degli obiettivi, esse sono pure

inammissibili, limitandosi l’appellante a trascrivere quanto contenuto nelle

conclusioni (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3). Pure

inammissibili le ulteriori argomentazioni dell’appellante concernenti

l’asserita “volontà dei qui appellati di attribuire al AP 1 un’inesistente

responsabilità nei rapporti difficili con i colleghi” (appello, pag. 33),

visto e considerato che l’attore si limita a ribadire le tesi già espresse in

prima sede, senza confrontarsi con le motivazioni del Pretore (art. 311 cpv. 1

CPC). La stessa è pure infondata: dall’istruttoria è emerso che l’attore aveva

problemi relazionali difficili con alcuni collaboratori, come già rilevato al

considerando 3.6, al quale si rinvia.

4.3

In merito ai problemi con

alcuni clienti, l’appellante ribadisce le sue argomentazioni, secondo cui le

problematiche “non esistevano o comunque rientravano in una normale

relazione cliente/fornitore” (appello, pag. 44) e rimprovera al Pretore un

errato apprezzamento delle prove. Una volta di più egli si limita a riproporre

una soggettiva interpretazione delle emergenze probatorie, rispettivamente a

trascrivere quanto già contenuto nelle conclusioni (vedi ad esempio quanto formulato

in merito alle valutazioni degli obiettivi, appello pag. 37 – 39 e conclusioni,

pag. 51 e 52) ciò che rende questa parte dell’appello perlopiù irricevibile ai

sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Le censure sono comunque pure infondate nella

misura in cui esse si fondano sull’errato presupposto secondo cui il Pretore

non avrebbe considerato o valutato correttamente gli elementi di prova che dimostrano

la correttezza dei suoi rapporti con i clienti. Contrariamente a quanto reputa

l’appellante, il Pretore ha valutato nel loro insieme le risultanze

dell’istruttoria tenendo conto anche di quelle menzionate dall’attore nel suo

appello (in particolare le dichiarazioni dei testi __________ G__________ e __________

H__________, cfr. sentenza impugnata, pag. 3) e accertato che se alcuni clienti

erano assolutamente soddisfatti del comportamento dell’attore e delle sue

prestazioni lavorative, altri invece non lo erano per nulla, concludendo che i

problemi di clima lavorativo coinvolgenti l’attore avevano diverse fonti e non

erano riconducibili al solo rapporto bilaterale con il suo superiore, come da

lui erroneamente preteso.

Il Pretore ha in seguito

rilevato che i problemi emersi dall’istruttoria con alcuni clienti, unitamente

alle altre circostanze evocate poc’anzi, avevano contribuito al deterioramento

dell’ambiente di lavoro. Questa situazione non era il frutto di una

macchinazione creata dai colleghi e da AO 2 allo scopo di emarginarlo, bensì

dettata da ragioni oggettive. Contrariamente a quanto pretende l’appellante,

dall’istruttoria è emerso che alcune clienti della datrice di lavoro

rimproveravano all’attore delle carenze comportamentali e minacciavano di interrompere

il mandato, ragione per cui la gestione diretta del cliente veniva affidata ad

altri collaboratori della convenuta, mentre l’attore continuava ad essere

coinvolto nel progetto internamente (per la cliente __________: doc. 23, 26,

50, 51, testi __________ P__________, pag. 6, P__________ H__________, pag. 10;

__________ M__________, pag. 3, 8 seg., __________ A__________, pag. 4 seg.; per

la __________, teste __________ M__________, pag. 4, 5; per la cliente __________:

doc. 28 – 34, testi __________ M__________, pag. 3 e 5, __________ A__________,

pag. 4, 9; per la __________: teste __________ M__________, pag. 3). Così

stando le cose, lasserita riduzione delle competenze pretesa dall’appellante

non è suffragata da alcun elemento probatorio, l’istruttoria avendo piuttosto

dimostrato come il cambiamento nella gestione diretta del cliente era dettata

da ragioni aziendali al fine di evitare la perdita dei clienti e non era

finalizzata alla riduzione delle competenze dell’attore per allontanarlo

dall’azienda.

4.4

Le argomentazioni esposte in

merito ai problemi di comunicazione tra l’appellante e il suo superiore AO 2

sono del tutto soggettive e generiche e in quanto tali irricevibili (art. 311

cpv. 1 CPC). Esse sono pure infondate, poiché partono dall’errato presupposto

che il Pretore gli abbia imputato la responsabilità di tale situazione, ciò che

non è il caso. Il primo giudice si è infatti limitato a constatare i problemi

di comunicazione tra i due e l’inadeguatezza del comportamento dell’attore

nell’affrontare determinate problematiche, senza esprimersi su eventuali responsabilità.

Le argomentazioni dell’appellante, volte a imputare la responsabilità dei

problemi di comunicazione (la cui esistenza non è peraltro contestata

dall’appellante) a AO 2, sono infondate. L’istruttoria, oltre confermare i

problemi di comunicazione (testi __________ P__________, pag. 5; __________ H__________,

pag. 7; __________ A__________, pag. 2) ha pure evidenziato come AO 2 ha più

volte cercato di mediare per risolvere i problemi, come esposto al considerando

3.4

al quale si rinvia.

4.5

In conclusione,

dall’istruttoria non è emerso che AO 2, con l’aiuto dei collaboratori, ha

volontariamente assunto dei comportamenti finalizzati a orchestrare delle

manovre di emarginazione e di esclusione in danno dell’attore. Lo stato di

inabilità lavorativa in cui è venuto a trovarsi l’appellante, che l’ha poi indotto

a dimissionare ai sensi dell’art. 337 CO a fine luglio 2012, non può essere

ricondotta alla volontà del suo superiore gerarchico AO 2 di emarginarlo. Essa

è piuttosto il risultato di un insieme di circostanze oggettive che hanno

portato a un deterioramento del clima di lavoro. Il fatto che l’appellante

possa averne risentito ancora non significa che AO 2 abbia messo in atto una

persecuzione psicologica nei suoi confronti suscettibile di rientrare nel

concetto di mobbing, rispettivamente che possa essere rimproverato alla datrice

di lavoro AO 1 una violazione dell’obbligo di tutelare la sua personalità. Si

osserva per completezza che in questa sede l’appellante non ha sollevato alcuna

esplicita contestazione in merito alla conclusione del Pretore che ha negato

una violazione dell’art. 328 CO da parte della datrice di lavoro.

5.

Ne discende che

l’appellante, a cui incombe l’onere della prova, non ha dimostrato di essere

stato vittima di mobbing perpetrato in suo danno daAO 2 e a AO 1 non può essere

imputata alcuna violazione dell’art. 328 CO. Di conseguenza l’appellante non

era legittimato a disdire il rapporto di lavoro per motivi gravi ai sensi

dell’art. 337 CO. Le pretese risarcitorie fatte valere dall’attore a titolo di

perdita di salario e torto morale sono pertanto respinte.

6.

L’appellante

ribadisce poi la legittimità della sua pretesa di fr. 7'817.- quale quota parte

della tredicesima mensilità per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2012, accolta

dal Pretore limitatamente a fr. 5'151.05, ritenuto che quest’ultimo importo era

stato riconosciuto anche dalla datrice di lavoro. Nella risposta di causa

quest’ultima aveva riconosciuto la pretesa limitatamente all’importo menzionato

poiché “dal 20 maggio 2012 la tredicesima era compresa nei versamenti della

Nazionale Svizzera (assicurazione per perdita di guadagno – doc. 42)”

(risposta, pag. 37). La contestazione non è suffragata da alcuna prova agli

atti, costituendo il doc. 42 un semplice conteggio da lei allestito, di modo

che su questo punto l’appello deve essere accolto e la pretesa riconosciuta per

fr. 7'817.-.

7.

In merito alla

pretesa di fr. 32'312.- a titolo di indennità per vacanze non godute

(equivalenti a 48,3 giorni), riconosciuta dal Pretore nella misura di fr.

26'090.- (corrispondenti a 38,98 giorni), l’appellante ritiene “illegittima”

la riduzione, poiché non sarebbero adempiute le condizioni poste dall’art. 329b

CO. La censura è irricevibile, non spiegando l’appellante né i motivi di fatto

e di diritto per cui in concreto le condizioni dell’art. 329b CO non sarebbero

adempiute né in che misura l’entità della riduzione sarebbe errata (art. 311

cpv. 1 CPC). La stessa è pure infondata, le condizioni di cui all’art. 329b

cpv. 2 CO in concreto essendo adempiute. Dagli atti emerge infatti che l’attore

è risultato inabile al lavoro nella misura del 100% dal 20 febbraio 2012 fino

al 31 luglio 2012 quando il rapporto di lavoro è terminato a seguito del suo

licenziamento. Ne discende che la decisione del Pretore su questo punto va confermata.

8.

In merito all’azione

riconvenzionale, con cui AO 1 ha chiesto la restituzione dei documenti che la

riguardano, pretesa accolta parzialmente dal Pretore, l’appellante rimprovera al

primo giudice un’errata applicazione del diritto. La censura è irricevibile,

limitandosi l’attore, da una parte, alla testuale trascrizione di quanto già

formulato con le conclusioni (vedi conclusioni, pag. 50), senza spiegare i

motivi per cui la decisione del Pretore sarebbe errata (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF

138.

III 374 consid. 4.3.1) e, dall’altra, a evocare per la prima volta in

questa sede, e con ciò irritualmente (art. 317 CPC), un suo diritto a

trattenere “quei documenti che gli consentono o gli consentiranno in futuro

di accertare la conformità dell’attestato di lavoro” (appello, pag. 53).

9.

In definitiva, alla

luce di quanto precede, la decisione pretorile deve essere riformata nel senso

che la convenuta AO 1 deve essere condannata a pagare all’attore l’importo di

fr. 33'907.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2012. La lieve modifica

dell’importo dovuto da AO 1 all’attore a seguito del presente giudizio non

giustifica di modificare il grado di soccombenza per la ripartizione delle

spese giudiziarie di prima sede.

10.

Ne discende che l’appello

dell’attore deve essere parzialmente accolto.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 15’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello

4 settembre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 30 giugno 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, invariati gli altri

dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e,

di conseguenza, la convenuta n.1 è condannata a pagare all’attore l’importo di

fr. 33'907.- oltre interessi di mora al 5% a decorrere dal 31 luglio 2012.

II. Gli oneri

processuali della procedura di appello di complessivi fr. 7’500.-, già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico in ragione di 29/30 e per 1/30

sono posti a carico degli appellati in solido; l’appellante rifonderà ai convenuti

in solido fr. 5'000.- per ripetibili d’appello ridotte.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).