12.2017.136
Locazione - espulsione - appello irricevibile per carente motivazione
16 gennaio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.136
Lugano
16 gennaio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)
sedente
per statuire nelle cause - inc. n. SE.2015.30/31
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud - promosse con petizioni 7
maggio 2015 da
RE
1
contro
CO
1
rappr. dall’avv. RA 1
chiedenti l’annullamento
della disdetta del contratto di locazione (SE.2015.31) e la riduzione del
conteggio delle spese accessorie relative al periodo 1.7.2013 – 30.6.2014
(SE.2015.30) nonché la concessione del beneficio del gratuito patrocinio per
entrambe le cause;
domande alle quali si è
opposta la convenuta chiedendo in via riconvenzionale l’espulsione immediata
dell’attrice dai locali da essa occupati con contestuale condanna della stessa
al versamento di fr. 730.- mensili, oltre l’anticipo delle spese accessorie di
fr. 90.-, a titolo d’indennità per occupazione abusiva fino a completa
liberazione dell’ente locato;
sulle quali il Pretore
supplente ha statuito con sentenza 28 giugno 2017, con la quale ha
integralmente respinto le petizioni e la domanda di concessione del gratuito
patrocinio, mentre ha parzialmente accolto l’azione riconvenzionale, ordinando
l’espulsione di RE 1 dall’ente locato con effetto al 31 agosto 2017,
condannandola al versamento di un’indennità di fr. 730.- mensili fino alla
liberazione dei locali;
reclamante
l’attrice con scritto 1° settembre 2017, con il quale dichiara di opporsi
al primo giudizio, con riserva di completazione del rimedio giuridico;
ritenuto
in fatto e in diritto: che
con decisione 28 giugno 2017 il Pretore supplente della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud ha respinto le petizioni di RE 1 volte all’annullamento della
disdetta 3 dicembre 2014 del contratto di locazione sottoscritto dalle parti il
3 febbraio 2004 concernente un appartamento di 2 ½ locali a __________ e alla
riduzione del conteggio delle spese accessorie relative al periodo 1.7.2013 –
30.6.2014 nonché la domanda di assistenza giudiziaria, mentre ha accolto la
domanda riconvenzionale con cui la CO 1 ha chiesto l’espulsione dell’attrice
dai locali da essa occupati;
che con scritto 1° settembre
2017 denominato “reclamo” RE 1 ha dichiarato di opporsi al giudizio pretorile,
informando questa Camera di avere interposto ricorso al Tribunale federale
contro le decisioni 24 agosto 2017 della terza Camera civile del Tribunale di
appello (inc. 13.2017.73 e inc. n. 13.2017.82) “sull’istanza di gratuito
patrocinio e nomina di un avvocato d’ufficio”, aggiungendo che “al fine di non
perdere il termine d’impugnazione della sentenza di merito, appena il Tribunale
federale pronuncerà la decisione, la reclamante trasmetterà senza indugio il
reclamo completato”;
che la presentazione di
un’istanza di gratuito patrocinio non è atta né a salvaguardare né a sospendere
Fatti
i termini per impugnare una decisione, essendo questi determinati dalla legge e
in quanto tali non possono essere né prorogati (art. 144 CPC) né sospesi oltre
le ipotesi previste all’art. 145 CPC;
che la decisione impugnata
è stata notificata a RE 1 il 28 giugno 2017 e il termine di 30 giorni per
presentare appello, rispettivamente reclamo (dispositivo 6 e 6.1), tenuto conto
della sospensione dei termini, scadeva al più tardi il 6 settembre 2017;
che entro il suddetto
termine RE 1 ha inoltrato lo scritto 1° settembre 2017 denominato “reclamo”;
che il termine di 10
giorni per presentare reclamo contro la decisione con cui il Pretore supplente
ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio è scaduto infruttuoso il 13 luglio
2017 (decisione 24 agosto 2017 inc. n. 13.2017.73 della terza Camera civile; il
TF ha dichiarato inammissibile con sentenza 2 ottobre 2017, inc.4A_420/2017,
il ricorso di RE 1 contro la predetta decisione);
che l’atto 1° settembre
2017 non è stato intimato alla controparte e la procedura, visto il suo esito,
può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b
Considerandi
cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);
che con il reclamo possono
essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC); il
reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;
che per l’appello valgono
analoghe esigenze di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto l’atto
inoltrato da RE 1 il 1° settembre 2017 non presenta alcuna motivazione critica al
riguardo della sentenza del Pretore supplente e nemmeno indica contro quale/i
punto/i del dispositivo essa intende aggravarsi;
che tale modo di procedere
è inammissibile e comporta l’irricevibilità del rimedio giuridico per carente
motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 321 cpv. 1 CPC,
rispettivamente dell’art. 311 cpv. 1 CPC;
che le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate tenuto conto dell’art. 2
cpv. 2 LTG; il valore litigioso della presente procedura ammonta a fr. 32'747.95,
come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale
il reclamo non è stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo 1°
settembre 2017 di RE 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali
di complessivi fr. 100.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF)