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Decisione

12.2017.136

Locazione - espulsione - appello irricevibile per carente motivazione

16 gennaio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i termini per impugnare una decisione, essendo questi determinati dalla legge e

in quanto tali non possono essere né prorogati (art. 144 CPC) né sospesi oltre

le ipotesi previste all’art. 145 CPC;

che la decisione impugnata

è stata notificata a RE 1 il 28 giugno 2017 e il termine di 30 giorni per

presentare appello, rispettivamente reclamo (dispositivo 6 e 6.1), tenuto conto

della sospensione dei termini, scadeva al più tardi il 6 settembre 2017;

che entro il suddetto

termine RE 1 ha inoltrato lo scritto 1° settembre 2017 denominato “reclamo”;

che il termine di 10

giorni per presentare reclamo contro la decisione con cui il Pretore supplente

ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio è scaduto infruttuoso il 13 luglio

2017 (decisione 24 agosto 2017 inc. n. 13.2017.73 della terza Camera civile; il

TF ha dichiarato inammissibile con sentenza 2 ottobre 2017, inc.4A_420/2017,

il ricorso di RE 1 contro la predetta decisione);

che l’atto 1° settembre

2017 non è stato intimato alla controparte e la procedura, visto il suo esito,

può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b

Considerandi

cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

che con il reclamo possono

essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (art. 320 CPC); l’atto deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC); il

reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che per l’appello valgono

analoghe esigenze di motivazione (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);

che nel caso concreto l’atto

inoltrato da RE 1 il 1° settembre 2017 non presenta alcuna motivazione critica al

riguardo della sentenza del Pretore supplente e nemmeno indica contro quale/i

punto/i del dispositivo essa intende aggravarsi;

che tale modo di procedere

è inammissibile e comporta l’irricevibilità del rimedio giuridico per carente

motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 321 cpv. 1 CPC,

rispettivamente dell’art. 311 cpv. 1 CPC;

che le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate tenuto conto dell’art. 2

cpv. 2 LTG; il valore litigioso della presente procedura ammonta a fr. 32'747.95,

come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale

il reclamo non è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il reclamo 1°

settembre 2017 di RE 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 100.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF)