12.2017.138
Istanza di rettifica e di accertamento della nullità di una sentenza d'appello
14 settembre 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.138
Lugano
14 settembre 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2016.3097
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza (di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti) 11 luglio 2016 da
CO 1
CO 2
entrambi rappr. da RA 1
contro
IS
1
con cui gli istanti hanno
chiesto di far ordine alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di
liberare entro 10 giorni dalla notificazione della decisione l’appartamento al
primo piano dello stabile denominato “Palazzo __________” sito in __________ a __________,
mentre che la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli
istanti al pagamento di fr. 35'000.- da porre in compensazione alla somma da
loro vantata, domande sulle quali il Pretore aggiunto si è pronunciato, con
decisione 27 settembre 2016, con cui ha accolto l’istanza e ha dichiarato
irricevibile la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con
appello 14 ottobre 2016, avversato dagli istanti con risposta 15 dicembre 2016,
con cui ha chiesto, previa ricusazione del Pretore aggiunto, di annullare o di
accertare la nullità del querelato giudizio, e che questa Camera ha respinto nella
misura in cui era ricevibile con decisione 24 maggio 2017 (inc. n. 12.2016.171),
ritenuto che il ricorso in materia civile inoltrato dalla convenuta contro la
stessa è stato dichiarato inammissibile dalla Prima Corte di diritto civile del
Tribunale federale con sentenza 12 luglio 2017 (inc. n.4A_363/2017);
ed ora sull’istanza 10 settembre
2017 con cui la convenuta chiede, previa concessione della sospensione
dell’esecuzione della sentenza di secondo grado e in subordine di quella di
primo grado, di rettificare e/o di accertare la nullità della decisione
d’appello e con ciò di rinviare gli atti a questa Camera affinché emani una
nuova decisione sulle eccezioni di nullità eccepite avverso la decisione
cantonale di seconde e di prime cure e in via subordinata di accogliere con
effetti ex tunc la domanda di accertamento della nullità, ovvero
l’eccezione di nullità sia della sentenza di secondo grado sia della sentenza
di primo grado, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con contratto 13 dicembre
2010, di durata indeterminata e disdicibile la prima volta per il 31 gennaio
2016, AO 1, AO 2 e R__________ __________ (a quest’ultima, in seguito defunta,
sono poi pacificamente subentrati i primi due) hanno concesso in locazione all’AP
1, a far tempo dal 1° febbraio 2011, l’appartamento al primo piano dello
stabile denominato “Palazzo __________” sito in __________ a __________,
ritenuto che gli accordi contrattuali prevedevano il pagamento mensile di una
pigione di fr. 3'400.- e il pagamento semestrale di un acconto delle spese
accessorie di fr. 750.-;
AO 1 e AO 2, asserendo che
l’AP 1 non aveva provveduto a pagare il saldo delle pigioni di febbraio 2015 e
da maggio a dicembre 2015 nonché l’acconto per le spese accessorie relative al
2014/2015, di complessivi fr. 30'875.82, nemmeno entro il termine ultimativo di
pagamento di 30 giorni con comminatoria di disdetta assegnatole l’8 gennaio
2016 e da lei ritirato il 18 gennaio 2016, il 13 maggio 2016 le hanno
significato, in applicazione dell’art. 257d CO, su formulario ufficiale, la
disdetta del contratto di locazione con effetto dal 30 giugno 2016;
che con istanza 11 luglio
2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio l’AP 1
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per farle ordine, con
la comminatoria dell’art. 292 CP, di liberare l’ente locato entro 10 giorni
dalla notificazione della decisione; in occasione dell’udienza dell’8 settembre
2016 la convenuta si è opposta all’istanza e in via riconvenzionale ha chiesto
la condanna degli istanti al pagamento di fr. 35'000.- da porre in
compensazione alla somma da loro vantata;
che con decisione 27
settembre 2016 il Pretore aggiunto, dopo aver respinto le eccezioni di invalida
rappresentanza del patrocinatore degli istanti e di carente legittimazione
attiva di AO 2, ha accolto l’istanza di espulsione e ha dichiarato irricevibile
la domanda riconvenzionale, ponendo la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 400.- (fr. 300.- per l’azione principale e fr. 100.- per quella
riconvenzionale) a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere agli
istanti fr. 800.- a titolo di ripetibili (fr. 600.- per l’azione principale e
fr. 200.- per quella riconvenzionale);
che con appello 14 ottobre
2016, avversato dagli istanti con risposta 15 dicembre 2016 (a cui hanno fatto
seguito tutta una serie di allegati spontanei delle parti), la convenuta ha chiesto,
previa ricusazione del Pretore aggiunto, di annullare o di accertare la nullità
del querelato giudizio con protesta di spese e ripetibili; il 16 ottobre 2016 essa
ha chiesto di sospendere il procedimento in attesa dell’esito del procedimento
penale promosso nei suoi confronti, richiesta avversata dagli istanti il 12
gennaio 2017 (a cui ha fatto seguito una replica spontanea della convenuta); il
27 aprile 2017 ha altresì chiesto l’organizzazione di un’equa e pubblica
udienza;
che con decisione 24
maggio 2017 (inc. n. 12.2016.171) questa Camera, dopo aver respinto l’istanza
di sospensione del procedimento presentata dalla convenuta (dispositivo n. I),
ha respinto l’appello nella misura in cui era ricevibile (dispositivo n. II),
ponendo le spese processuali di fr. 200.- a carico della convenuta, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili (dispositivo n.
III);
che il ricorso in materia
civile inoltrato dalla convenuta contro la decisione d’appello è stato
dichiarato inammissibile dalla Prima Corte di diritto civile del Tribunale
federale con sentenza 12 luglio 2017 (inc. n.4A_363/2017); la successiva
domanda di revisione presentata dalla convenuta contro quest’ultima decisione è
stata respinta della medesima Corte con decisione 1° settembre 2017 (inc. n.
4F_22/2017);
che con l’istanza 10
settembre 2017 che qui ci occupa, denominata “rettifica sub. azione di
accertamento nullità delle sentenze di secondo e di primo grado”, la convenuta
chiede, previa concessione della sospensione dell’esecuzione della sentenza di
secondo grado e in subordine di quella di primo grado, di rettificare e/o di
accertare la nullità della decisione d’appello e con ciò di rinviare gli atti a
questa Camera affinché emani una nuova decisione sulle eccezioni di nullità
eccepite avverso la decisione cantonale di seconde e di prime cure e in via
subordinata di accogliere con effetti ex tunc la domanda di accertamento
della nullità, ovvero l’eccezione di nullità sia della sentenza di secondo
grado sia della sentenza di primo grado, il tutto con protesta di spese e
ripetibili: la convenuta ha in sostanza preteso che la sentenza del Pretore aggiunto
prima e quella d’appello poi sarebbero viziate da nullità assoluta, con effetto
ex tunc, per il fatto che nelle stesse non era stato riconosciuto “il
difetto di legittimazione attiva di CO 2, rispettivamente della __________, e a
cascata pure del difensore RA 1” e con ciò “la simmetrica e conseguente
eccezione di nullità di tutti gli atti da questi illegittimi rappresentanti (falsus
procurator) sottoscritti ed avviati, ex tunc, sino al rilievo di
nullità della disdetta del contratto di locazione, ovvero di nullità del
contratto di locazione”, questione che, a suo dire, avrebbe dovuto essere
esaminata d’ufficio;
che la domanda della
convenuta dev’essere innanzitutto disattesa nella misura in cui è intitolata
come istanza di “rettifica” ex art. 334 CPC: essa è manifestamente irricevibile
in ordine, visto che la convenuta non ha preteso che il dispositivo della
sentenza d’appello - l’unica che potrebbe essere rettificata in questa sede,
dato che la competenza a rettificare una sentenza del Pretore aggiunto spetta solo
a quest’ultimo - fosse poco chiaro (nel senso che lo stesso fosse stato
formulato in maniera tale da dare adito a differenti interpretazioni, cfr. Herzog, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 4
ad art. 334 CPC), incompleto (nel senso che nel medesimo fosse stato omesso di
riportare una questione decisa nel giudizio, cfr. Herzog, op. cit., n. 6 ad art. 334 CPC) oppure ambiguo o in
contraddizione con i considerandi (nel senso che esso fosse in contraddizione
con altri dispositivi o considerandi, cfr. Herzog,
op. cit., n. 5 ad art. 334 CPC); ma sarebbe comunque stata manifestamente destinata
all’insuccesso anche nel merito, dato che il dispositivo della sentenza
d’appello, ripreso in precedenza, era in realtà perfettamente chiaro, completo,
non ambiguo o in contraddizione con i suoi considerandi, e ciò - come meglio si
dirà di seguito - anche in merito alla questione ora evocata dalla convenuta;
che la domanda della
convenuta dev’essere manifestamente disattesa anche nella misura in cui è
intitolata in via subordinata come “azione di accertamento nullità delle
sentenze di secondo e di primo grado”;
che in effetti, secondo la
giurisprudenza, le decisioni viziate sono nulle, ciò che può essere accertato
in ogni momento da ogni autorità giudiziaria, se il vizio che le inficia è
particolarmente grave, se è manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se la
sicurezza del diritto non viene seriamente messa in pericolo dalla loro nullità,
ritenuto che quali motivi di nullità entrano in primo luogo in linea di conto
l’incompetenza funzionale o per materia o gravi errori procedurali, mentre che vizi
nel contenuto di una decisione conducono solo in casi eccezionali alla nullità (DTF
Fatti
138 II 501 consid. 3.1 con numerosi riferimenti; TF 13 luglio 2016 4A_189/2016
consid. 2.3.1);
che nel caso di specie il
presunto vizio evidenziato dalla convenuta, e meglio la mancata considerazione
del difetto di legittimazione attiva di uno dei due istanti e del suo
patrocinatore con le conseguenze che ciò avrebbe comportato, non è assolutamente
tale da comportare la nullità delle sentenze di questa Camera e del Pretore
aggiunto, non trattandosi di un caso di incompetenza funzionale o per materia e
non costituendo un grave errore procedurale, né essendo inoltre - alla luce di
quello che si dirà - una circostanza manifesta o facilmente riconoscibile,
tanto più che in ogni caso, a seguito dell’inammissibilità del ricorso in
materia civile presentato innanzi al Tribunale federale contro la decisione
d’appello (e della successiva reiezione della domanda di revisione contro quella
pronuncia), l’eventuale dichiarativa di nullità delle decisioni rese in primo e
secondo grado, ormai cresciute in giudicato, sarebbe senz’altro tale da mettere
seriamente in pericolo la sicurezza del diritto; oltretutto, la questione del
difetto di legittimazione attiva di uno dei due istanti e del suo patrocinatore
con le conseguenze che ne sarebbero derivate, parzialmente sollevata in prima
sede e disattesa dal Pretore aggiunto (da p. 2 in fondo a p. 3 in alto), aveva
già fatto oggetto, come invero richiesto nel gravame e nei successivi allegati
spontanei, di un lungo ed approfondito esame da parte della scrivente Camera,
la quale aveva per finire disatteso in ordine e/o nel merito tutti gli
Considerandi
argomenti ora nuovamente sollevati dalla convenuta (cfr. il relativo consid. 9,
che si dà qui per integralmente riprodotto): stante, come detto, che i vizi nel
contenuto di una decisione, quand’anche fossero riferiti a gravi errori
procedurali (e fossero pure manifesti o almeno facilmente riconoscibili e
ancora se la sicurezza del diritto non fosse seriamente messa in pericolo dalla
sua nullità), ciò che non è qui il caso, sarebbero tali da condurre alla
nullità della stessa solo in casi eccezionali, qui certamente non dati, la convenuta,
se non condivideva le conclusioni rese in appello sul tema, avrebbe dovuto
censurarne l’erroneità nell’ambito del ricorso in materia civile presentato
innanzi al Tribunale federale e non può certo pretendere di poterlo
(nuovamente) fare in questa sede e/o di poter ottenere un riesame dell’intera
questione da parte della scrivente Camera, che si era già espressa
definitivamente sulla stessa, solo perché la sua successiva impugnativa innanzi
all’Alta Corte non ha potuto essere esaminata nel merito;
che l’istanza in parola
deve pertanto essere respinta nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le
spese processuali di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore
litigioso di almeno fr. 35’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC);
che agli istanti, che non
sono stati richiesti di esprimersi sull’istanza stante la sua manifesta
inammissibilità o infondatezza (cfr., per l’istanza di rettifica, l’art. 330
CPC applicabile in virtù del rimando dell’art. 334 cpv. 2 CPC, rispettivamente,
per la nullità della sentenza, almeno per analogia l’art. 312 cpv. 1 CPC), non
vengono assegnate ripetibili;
che l’emanazione del
presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda volta alla concessione della
sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado e in subordine di quella
di primo grado.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’istanza denominata
“rettifica sub. azione di accertamento nullità delle sentenze di secondo e di primo
grado” presentata il 10 settembre 2017 dall’IS 1 è respinta nella misura in
cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di complessivi fr. 200.- sono a carico della qui istante.
3. Notificazione:
-
-
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).