12.2017.14
Reclamo contro il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili
13 luglio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2017.14
Lugano
13 luglio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.6 della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 14 marzo 2012 da
CO
1
rappr. dall’avv. RA 2
contro
RE
1
rappr. dall’avv. RA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 32'000.- a titolo di
rimborso di un asserito prestito, di fr. 20'000.- “come da contratto
societario”, nonché al versamento di due importi non quantificati a titolo di
risarcimento del danno e di prelievi non giustificati;
domande avversate dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, sollevando
in ordine diverse eccezioni preliminari;
sulle quali il Pretore,
senza svolgimento di istruttoria, ha statuito con decisione incidentale 21
dicembre 2016, con la quale ha respinto l’eccezione di carenza di preventiva
conciliazione in relazione alla richiesta di rimborso di fr. 32'000.-,
accogliendola invece per le altre tre pretese dell’attore, ha rinviato la decisione
sulle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva alla decisione
sul merito e ha respinto l’eccezione di assenza di oggetto della causa, ponendo
le spese processuali di fr. 800.- a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le spese ripetibili;
reclamante la
convenuta con reclamo 1° febbraio 2017, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di porre le spese processuali di fr. 800.- a
carico dell’attore in ragione di 3/5 e di condannarlo al pagamento in suo
favore di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili e, in via subordinata, di
rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio sul valore di causa e sulle
spese ripetibili, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attore con
risposta 15 marzo 2017 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 14 marzo
2012 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Locarno-Città RE 1
per ottenere il rimborso di fr. 32'000.- per un asserito prestito, il pagamento
di fr. 20'000.- “come da contratto societario”, nonché il versamento di due
importi non cifrati a titolo di risarcimento del danno e indebito
arricchimento;
che la convenuta con
risposta 28 giugno 2012 si è opposta alla petizione sia nel merito sia in
ordine, sollevando l’eccezione di mancata conciliazione, l’eccezione di carenza
di legittimazione attiva e passiva, nonché quella di assenza dell’oggetto di causa;
che il Pretore, preso atto
degli scritti 23 settembre 2016 della convenuta e 28 ottobre 2016 dell’attore,
con i quali hanno chiesto l’emanazione di una decisione sulle eccezioni
preliminari sollevate dalla convenuta senza svolgimento di istruttoria, ha
statuito con decisione incidentale 21 dicembre 2016, qui oggetto di reclamo;
che con tale decisione
incidentale il Pretore ha respinto l’eccezione di mancata conciliazione in
relazione alla richiesta di pagamento di fr. 32'000.- a titolo di rimborso di
un asserito prestito, accogliendola invece per le altre tre pretese fatte
valere dall’attore, ha rinviato la decisione sulle eccezioni di carenza di
legittimazione attiva e passiva alla decisione sul merito e ha respinto
l’eccezione di assenza di oggetto della causa, ponendo le spese processuali di
fr. 800.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le spese
ripetibili;
che con il reclamo 1°
febbraio 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 15 marzo
2017, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di porre
le spese processuali di fr. 800.- a carico dell’attore in ragione di 3/5 e di
condannarlo al pagamento in suo favore di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili
e, in via subordinata, di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio
sul valore di causa e sulle spese ripetibili;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv.
Considerandi
2.
CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il
Dispositivo
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi,
Commentario CPC, p. 447);
che nel caso concreto,
essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in
materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore
litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato tempestivamente dalla
convenuta è senz’altro ricevibile;
che, per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il
Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo
in caso di eccesso o di abuso (II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57,
14 maggio 2013 inc. 12.2012.181);
che, per quanto concerne
la determinazione del grado di soccombenza, la censura della reclamante deve
essere respinta, poiché si fonda sull’errato presupposto che il Pretore abbia
statuito unicamente sull’eccezione di mancata conciliazione, mentre in realtà
egli, con la decisione incidentale impugnata, ha pure respinto l’eccezione di
assenza di oggetto della causa e rinviato quella sulla legittimazione attiva e
passiva alla decisione finale (decisione impugnata consid. 6 e 7 e dispositivo
n. 3);
che, in tali circostanze e
tenuto conto dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il Pretore in
questo ambito, non vi è motivo di modificare il grado di ripartizione delle
spese giudiziarie deciso dal primo giudice in applicazione del principio di
soccombenza (art. 106 CPC);
che così stando le cose
l’altra censura della reclamante in merito alla mancata determinazione del
valore di causa da parte del Pretore risulta ininfluente ai fini di causa;
che ad ogni modo, anche
ritenendo per ipotesi un valore litigioso di fr. 280'000.- come proposto dalla
reclamante, la sua richiesta di vedersi riconoscere l’importo di fr. 18'000.- a
titolo di ripetibili in applicazione del solo art. 11 cpv. 1 RTar non potrebbe
essere accolta nel caso concreto, non essendo il giudice vincolato al solo
valore di causa; l’art. 13 cpv. 1 RTar prevede infatti la possibilità di
derogare al criterio del valore di causa nel caso di manifesta sproporzione tra
il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
tariffa, rispettivamente nel caso in cui le particolarità del caso o gli
interessi delle parti lo giustifichino; ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar il
giudice può inoltre ridurre le ripetibili risultanti dalla tariffa qualora la
causa non sia terminata con un giudizio di merito, in particolare in caso di
ritiro del rimedio giuridico, di desistenza e di irricevibilità, come avvenuto
per l’appunto nel presente caso;
che l’entità
dell’ammontare delle spese giudiziarie, fissato dal Pretore in fr. 800.-, non è
contestato in questa sede;
che il reclamo, infondato,
deve pertanto essere respinto;
che le spese processuali e
le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un
valore qui litigioso di
fr. 18'080.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 95, 96, 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide: 1. Il reclamo 1°
febbraio 2017 di RE 1 è respinto. Di conseguenza la decisione
incidentale 21 dicembre 2016 della Pretura di Locarno-Città, è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 800.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla
controparte fr. 800.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-
negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).