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Decisione

12.2017.14

Reclamo contro il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili

13 luglio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2017.14

Lugano

13 luglio 2017/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.6 della Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 14 marzo 2012 da

CO

1

rappr. dall’avv. RA 2

contro

RE

1

rappr. dall’avv. RA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 32'000.- a titolo di

rimborso di un asserito prestito, di fr. 20'000.- “come da contratto

societario”, nonché al versamento di due importi non quantificati a titolo di

risarcimento del danno e di prelievi non giustificati;

domande avversate dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione, sollevando

in ordine diverse eccezioni preliminari;

sulle quali il Pretore,

senza svolgimento di istruttoria, ha statuito con decisione incidentale 21

dicembre 2016, con la quale ha respinto l’eccezione di carenza di preventiva

conciliazione in relazione alla richiesta di rimborso di fr. 32'000.-,

accogliendola invece per le altre tre pretese dell’attore, ha rinviato la decisione

sulle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva alla decisione

sul merito e ha respinto l’eccezione di assenza di oggetto della causa, ponendo

le spese processuali di fr. 800.- a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le spese ripetibili;

reclamante la

convenuta con reclamo 1° febbraio 2017, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di porre le spese processuali di fr. 800.- a

carico dell’attore in ragione di 3/5 e di condannarlo al pagamento in suo

favore di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili e, in via subordinata, di

rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio sul valore di causa e sulle

spese ripetibili, il tutto con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’attore con

risposta 15 marzo 2017 postula la reiezione del gravame pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 14 marzo

2012 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Locarno-Città RE 1

per ottenere il rimborso di fr. 32'000.- per un asserito prestito, il pagamento

di fr. 20'000.- “come da contratto societario”, nonché il versamento di due

importi non cifrati a titolo di risarcimento del danno e indebito

arricchimento;

che la convenuta con

risposta 28 giugno 2012 si è opposta alla petizione sia nel merito sia in

ordine, sollevando l’eccezione di mancata conciliazione, l’eccezione di carenza

di legittimazione attiva e passiva, nonché quella di assenza dell’oggetto di causa;

che il Pretore, preso atto

degli scritti 23 settembre 2016 della convenuta e 28 ottobre 2016 dell’attore,

con i quali hanno chiesto l’emanazione di una decisione sulle eccezioni

preliminari sollevate dalla convenuta senza svolgimento di istruttoria, ha

statuito con decisione incidentale 21 dicembre 2016, qui oggetto di reclamo;

che con tale decisione

incidentale il Pretore ha respinto l’eccezione di mancata conciliazione in

relazione alla richiesta di pagamento di fr. 32'000.- a titolo di rimborso di

un asserito prestito, accogliendola invece per le altre tre pretese fatte

valere dall’attore, ha rinviato la decisione sulle eccezioni di carenza di

legittimazione attiva e passiva alla decisione sul merito e ha respinto

l’eccezione di assenza di oggetto della causa, ponendo le spese processuali di

fr. 800.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le spese

ripetibili;

che con il reclamo 1°

febbraio 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 15 marzo

2017, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di porre

le spese processuali di fr. 800.- a carico dell’attore in ragione di 3/5 e di

condannarlo al pagamento in suo favore di fr. 18'000.- a titolo di ripetibili

e, in via subordinata, di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio

sul valore di causa e sulle spese ripetibili;

che la decisione sulle

spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed

assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.

1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello

se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di

quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv.

Considerandi

2.

CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a

quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il

Dispositivo

dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia

dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la

decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi,

Commentario CPC, p. 447);

che nel caso concreto,

essendo stato impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in

materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore

litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato tempestivamente dalla

convenuta è senz’altro ricevibile;

che, per giurisprudenza

invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il

Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo

in caso di eccesso o di abuso (II CCA dell’11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57,

14 maggio 2013 inc. 12.2012.181);

che, per quanto concerne

la determinazione del grado di soccombenza, la censura della reclamante deve

essere respinta, poiché si fonda sull’errato presupposto che il Pretore abbia

statuito unicamente sull’eccezione di mancata conciliazione, mentre in realtà

egli, con la decisione incidentale impugnata, ha pure respinto l’eccezione di

assenza di oggetto della causa e rinviato quella sulla legittimazione attiva e

passiva alla decisione finale (decisione impugnata consid. 6 e 7 e dispositivo

n. 3);

che, in tali circostanze e

tenuto conto dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il Pretore in

questo ambito, non vi è motivo di modificare il grado di ripartizione delle

spese giudiziarie deciso dal primo giudice in applicazione del principio di

soccombenza (art. 106 CPC);

che così stando le cose

l’altra censura della reclamante in merito alla mancata determinazione del

valore di causa da parte del Pretore risulta ininfluente ai fini di causa;

che ad ogni modo, anche

ritenendo per ipotesi un valore litigioso di fr. 280'000.- come proposto dalla

reclamante, la sua richiesta di vedersi riconoscere l’importo di fr. 18'000.- a

titolo di ripetibili in applicazione del solo art. 11 cpv. 1 RTar non potrebbe

essere accolta nel caso concreto, non essendo il giudice vincolato al solo

valore di causa; l’art. 13 cpv. 1 RTar prevede infatti la possibilità di

derogare al criterio del valore di causa nel caso di manifesta sproporzione tra

il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla

tariffa, rispettivamente nel caso in cui le particolarità del caso o gli

interessi delle parti lo giustifichino; ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar il

giudice può inoltre ridurre le ripetibili risultanti dalla tariffa qualora la

causa non sia terminata con un giudizio di merito, in particolare in caso di

ritiro del rimedio giuridico, di desistenza e di irricevibilità, come avvenuto

per l’appunto nel presente caso;

che l’entità

dell’ammontare delle spese giudiziarie, fissato dal Pretore in fr. 800.-, non è

contestato in questa sede;

che il reclamo, infondato,

deve pertanto essere respinto;

che le spese processuali e

le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un

valore qui litigioso di

fr. 18'080.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 95, 96, 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide: 1. Il reclamo 1°

febbraio 2017 di RE 1 è respinto. Di conseguenza la decisione

incidentale 21 dicembre 2016 della Pretura di Locarno-Città, è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 800.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla

controparte fr. 800.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-

negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).