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Decisione

12.2017.147

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 marzo 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione datata 13

luglio 2016 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1, un’azione di

disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF. In breve, l’attore non ha contestato

di essere debitore dell’importo oggetto dell’esecuzione sfociata nella citata

decisione di rigetto ma ne ha contestato l’esigibilità in quanto AO 1 non

avrebbe rispettato le condizioni richieste per l’incasso e più precisamente non

avrebbe partecipato alla discussione relativa alla sospensione dei pagamenti sollecitata

dall’arbitro __________ R__________. A detta dell’attore, inoltre, i pagamenti

sarebbero stati subordinati alle sue disponibilità economiche. Egli ha

sostenuto l’applicabilità del diritto italiano per quanto riguarda la sostanza

del contratto concluso tra le parti.

Con osservazioni del 14

novembre 2016 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando

integralmente le allegazioni attoree. In sintesi, egli ha allegato che la

sospensione dei pagamenti da parte dell’attore era avvenuta senza che ciò fosse

stato deciso da __________ R__________ e in maniera del tutto abusiva e

arbitraria. AO 1 ha negato che __________ R__________ avesse la facoltà di

estendere i tempi di pagamento o di conferire al debitore la facoltà di versare

annualmente meno dell’importo stabilito o di sottrarsi a piacimento al

pagamento del proprio debito. Secondo l’accordo doc. 3 egli poteva, unicamente,

in casi del tutto eccezionali e previa richiesta, autorizzare piccole

sospensioni o dilazioni di rate. Il convenuto ha sostenuto che, nel caso

specifico, __________ R__________ non era stato interpellato e comunque non aveva

preso alcuna decisione prima che il debitore sospendesse i pagamenti. Egli ha,

inoltre, affermato che il documento sottoscritto dalle parti è un

riconoscimento di debito e come tale sottoposto al diritto svizzero.

In sede di replica e

duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche

posizioni. Al dibattimento del 28 marzo 2017 la parte attrice ha chiesto che si

procedesse all’interrogatorio delle parti e all’audizione di tre testimoni (__________

R__________, __________ M__________ e __________ C__________).

C. Con sentenza del 18

luglio 2017 il Pretore ha negato l’assunzione dei mezzi di prova richiesti

dall’attore, ha respinto la petizione ed ha rigettato in via definitiva l’opposizione

al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

D. Con appello del 14

settembre 2017 AP 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti al Pretore affinché proceda a un complemento d’istruttoria,

protestate tasse, spese e ripetibili. Mentre il convenuto con risposta del 16

novembre 2017 postula la reiezione gravame pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).

L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel

termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

2.

Il Pretore, dopo

aver ricordato le argomentazioni delle parti e ripercorso i fatti, si è chinato

sulla questione giuridica giungendo alla conclusione che l’attore fosse

inadempiente dinanzi all’obbligazione esigibile da lui assunta sottoscrivendo

il doc. 3. Al riguardo, il primo giudice ha rimarcato che __________ R__________

non aveva preso alcuna decisione prima che, ad inizio 2015, il debitore

sospendesse unilateralmente i pagamenti dovuti e neppure l’aveva presa

successivamente. Egli ha inoltre ritenuto che l’argomentazione attorea secondo

cui quanto riconosciuto nel doc. 3 non fosse dovuto siccome condizionato alle

disponibilità economiche del debitore, collidesse con il chiaro tenore del

documento, tanto che esso neppure si prestava ad un interpretazione oggettiva

in base al principio dell’affidamento.

Da ultimo, il Pretore non

ha ammesso i mezzi di prova proposti dall’attore sulla base dell’art. 152 cpv.

1.

CPC.

3.

Con l’appello AP 1

censura sia un errato accertamento dei fatti che un’errata valutazione delle

prove da parte del Pretore. Parallelamente egli contesta pure l’applicabilità

del diritto svizzero. In più punti l’appellante lamenta, inoltre, una

violazione del diritto di essere sentito in quanto, a suo dire, il primo

giudice non avrebbe preso posizione su argomenti rilevanti al fini del giudizio

e avrebbe rifiutato l’audizione dei testi __________ R__________ e __________ M__________

utile a chiarire la fattispecie (cfr. appello, pag. 5 e 8). Nel contempo, egli

chiede che sia allegato agli atti ex art. 317 CPC la dichiarazione scritta di __________

R__________ di data 11 settembre 2017.

4.

La censura dell’appellante

relativa alla violazione del diritto di essere sentito va trattata

preliminarmente. Come accennato sopra, in questa sede, AP 1 rimprovera, di

fatto, al Pretore una carente motivazione della decisione come pure il rifiuto

di ammettere l’audizione dei testi proposti. Il diritto di ottenere una decisione

motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2

Cost. fed., impone all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno

portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da

permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i

rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso non obbliga però il giudice a

pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle

parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83

consid. 4.1; sentenze II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014

inc. n. 12.2012.158, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 9 marzo 2015 inc. n.

12.2013

). Nel caso concreto la motivazione addotta dal giudice di prime cure

a sostegno dell’esigibilità del debito come pure le considerazioni espresse in

relazione alla natura e al tenore del doc. 3, riassunte sopra, erano

decisamente chiare e permettevano all’attore di capire le ragioni di fatto e di

diritto alla base della propria decisione e di presentare il rimedio giuridico

appropriato con cognizione di causa, come per altro lo stesso ha fatto

trasmettendo a questa Camera un lungo e approfondito atto di appello (TF 11

agosto 2010 4A_585/2009 consid. 7.1)

Per quanto attiene

all’assunzione delle prove, il diritto alla prova, derivante anch’esso dall’art.

29.

cpv. 2 Cost. fed. ed espressamente codificato nell’art. 152 CPC, garantisce

a ogni parte la possibilità di esigere che il giudice assuma tutti i pertinenti

mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto

alla prova non è, tuttavia, assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da

uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero

dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Haberbeck, Abgrenzung

der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf

Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 1-5, pag. 2

seg.; Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC), in: FF 2006 p. 6684; Hasenböhler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138

III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid.

2.1

,5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1), in base al quale il

giudice può rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli

precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio

convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. decisione

del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1,5A_877/2013 del 10

febbraio 2014 consid. 4.3.1). Nello specifico, il Pretore ha ritenuto che la

documentazione agli atti chiarisse in maniera inequivocabile la fattispecie e

in particolare l’inadempienza del debitore nei confronti dell’obbligazione

esigibile da lui assunta e, nel contempo, che le antitetiche posizioni delle

parti emergessero chiaramente dai loro allegati; il primo giudice ha pertanto

giudicato le audizioni testimoniali e gli interrogatori delle parti proposti dall’attore

in occasione del dibattimento del 28 marzo 2017 irrilevanti ai fini di causa e

in applicazione di una valutazione anticipata delle prove non li ha ammessi. Come

si vedrà meglio in seguito, questa valutazione merita di essere condivisa

(consid. 7.1 e 8). La censura dell’appellante è pertanto infondata.

5.

In sede di appello AP

1.

ribadisce l’importanza di assumere i testi proposti in prima sede - in

particolare __________ R__________ e la sua collaboratrice __________ M__________

- e adduce una dichiarazione scritta dello stesso __________ R__________ datata

11.

settembre 2017 di cui chiede l’ammissione agli atti ex art. 317 CPC. All’assunzione

di tale mezzo di prova si oppone la controparte.

5.1

Giova al riguardo

ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono

considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

Nel caso concreto l’ammissibilità

di questo documento è quantomeno dubbia, infatti, lo stesso è si stato

confezionato dopo l’emissione della sentenza di primo grado ma con ogni

evidenza avrebbe potuto essere richiesto da AP 1 già dinanzi al primo giudice,

ciò che porterebbe ad escluderne l’ammissibilità. Di regola, il fatto che una

parte sostenga di essersi accorta dell’importanza di una prova unicamente in

sede di appello non adempie i presupposti dell’art. 317 CPC (verda Chiocchetti in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 2, n. 76 segg. ad art. 317 CPC). Nella fattispecie in esame si deve

però considerare che AP 1 aveva effettivamente chiesto l’audizione del teste __________

R__________, richiesta che il Pretore ha respinto contestualmente

all’emanazione della decisione di merito ciò che, di fatto, ha reso impossibile

all’attore produrre questo scritto prima della decisione finale, elemento che deporrebbe

a favore della sua ammissibilità.

Fatte queste premesse, nel

concreto caso, la prova proposta non è comunque rilevante, osssia tale da modificare

l’apprezzamento reso dal Pretore, come si dirà in seguito (consid. 7.1).

6.

AP 1 contesta inoltre

l’applicazione del diritto svizzero alla presente fattispecie e rimprovera al

Pretore di non essersi espresso su questa argomentazione. A torto. Il doc. 3

costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO e come tale è

sottoposto al diritto svizzero conformemente a quanto previsto dall’art. 117

LDIP in quanto il debitore aveva e ha il suo domicilio a Lugano in Svizzera. La

prestazione caratteristica è, infatti, quella di colui che riconosce il proprio

debito o in generale di colui che in un negozio giuridico unilaterale deve

eseguire la prestazione e pertanto, nel caso in esame, il qui appellante. Per

quanto attiene all’asserita violazione del diritto di essere sentito si rinvia

a quanto esposto in precedenza (consid. 4).

A titolo abbondanziale si

osserva che, contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante (cfr. appello,

pag. 3) - senza per altro approfondire la problematica e pertanto in violazione

dell’art. 311 CPC - la messa in mora di cui al doc. F pare conforme sia ai

dettami del diritto svizzero che a quelli dell’invocato diritto italiano.

7.

Nel prosieguo

dell’appello AP 1 rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti per

aver ritenuto che egli avesse unilateralmente sospeso i pagamenti senza prima

interpellare __________ R__________ e senza attendere la sua decisione in

merito. Egli nega di essere stato inadempiente e sostiene che la violazione

dell’accordo sarebbe da imputare ad AO 1 che si sarebbe rifiutato di

partecipare alla discussione e non sarebbe stato disposto a concedere ulteriori

proroghe. A suo dire, quest’ultimo non avrebbe rispettato la procedura prevista

nell’accordo. L’appellante imputa inoltre al Pretore, in maniera invero

piuttosto confusa, un’errata interpretazione del doc. 3 e del doc. 10.

7.1

Preliminarmente è

necessario chiarire che contrariamente a quanto sembra credere l’appellante

l’inadempienza imputatagli dal Pretore non è legata al mancato interpello di __________

R__________ bensì alla sospensione del pagamento delle rate senza che vi sia

stata una decisione che l’autorizzasse in tal senso (cfr. sentenza cit., pag.

2).

Come rettamente rilevato

dal primo giudice il tenore letterale del doc. 3 è estremamente chiaro e non si

presta ad un’interpretazione in base al principio dell’affidamento; esso prevede

che: “eccezionali sospensioni o ritardi, dovranno

essere richiesti e discussi prima, in presenza del Dott. __________ R__________,

che deciderà in merito con saggezza ed equità, da recuperarsi in tempi brevi,

possibilmente senza aumento del numero delle rate".

Nel caso concreto, è pacifico che non vi è mai stata alcuna decisione di __________

R__________ al riguardo, né prima che AP 1 sospendesse i pagamenti ad inizio

2015.

né successivamente, circostanza che come indicato dal Pretore emerge in

maniera inequivocabile anche dal doc. 10.

L’appellante

sostiene di aver interpellato telefonicamente __________ R__________ il quale

avrebbe a sua volta contattato AO 1 per convincerlo a concedere delle ulteriori

dilazioni di pagamento e fissare un incontro, ciò che il creditore avrebbe però

rifiutato, versione contestata dalla parte convenuta. È necessario chiarire che questa tesi - che secondo AP 1 troverebbe

conferma anche nella dichiarazione scritta da lui prodotta in sede di appello

(consid. 5) - non giova allo stesso. Infatti, se anche AO 1 si fosse rifiutato

di partecipare a un incontro e si fosse opposto, come per altro in suo diritto,

alla concessione di una sospensione o modifica delle rate, AP 1, nella sua

veste di debitore della prestazione, avrebbe comunque dovuto sollecitare, e quindi

attendere, una decisione da parte di __________ R__________, il quale, preso

atto delle antitetiche posizioni delle parti, avrebbe con ogni evidenza potuto

decidere con “saggezza ed equità” (doc. 3). Al riguardo è utile rilevare

che, stante il chiaro tenore dell’accordo, che pone l’accento sul carattere

eccezionale di eventuali sospensioni e ritardi nelle rate, __________ R__________

non avrebbe con ogni evidenza potuto autorizzare una sospensione dei pagamenti per

più anni, come quella qui in esame, circostanza che fa nascere seri dubbi sulla

reale buona fede dell’appellante e porta a ipotizzare che dietro alla presente

procedura vi sia (unicamente) uno scopo dilatorio. Non risulta, infatti, che AP

1.

abbia più fatto fronte ai pagamenti dopo l’inizio del 2015.

Così stando le cose, le

censure dell’appellante si rivelano pertanto prive di fondamento.

8.

Alla luce di quanto

precede, dopo attento esame dalla documentazione agli atti, in considerazione anche

del chiaro tenore del documento doc. 3 sottoscritto dalle parti, la decisione

del Pretore di non procedere all’audizione dei testi proposti da AP 1 è

corretta e va confermata. La richiesta di assunzione di queste prove formulata

dall’appellante in questa sede (cfr. appello, pag. 8 seg.) va pertanto a sua

volta respinta.

9.

In definitiva, l’appello

deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante, il

quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella

determinazione delle stesse si terrà conto dell’impegno profuso dal legale dell’appellato

per rispondere alle innumerevoli argomentazioni e contestazioni sollevate nell’appello.

L’appello è deciso nella composizione del giudice unico ai sensi dell’art. 48b

cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG in quanto la causa non pone questioni di principio e

non è di rilevante importanza.

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la

LTG,

decide:

1. L’appello 14 settembre 2017 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 2’000.-, già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, con obbligo di ver Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).