12.2017.148
Lavoro - licenziamento in tronco
25 settembre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.148
Lugano
25
settembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.414 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31 ottobre
2013 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr.
da
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 29'998.16 oltre interessi al 5% su fr. 2'958.50 dal 31
luglio 2012, su fr. 2'958.50 dal 31 agosto 2012 e su fr. 24'081.16 dal 22
settembre 2012;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 21 luglio 2017 ha
respinto;
appellante l'attore con appello 14 settembre 2017, con
cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con rinvio
della causa al primo giudice per la completazione dell’istruttoria e
l’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta non ha presentato la risposta
all’appello;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 24
novembre 2009 (doc. D) M__________ __________ ha assunto AP 1 in qualità di
direttore per un salario mensile, dovuto per 13 mensilità, di fr. 13’000.-
lordi.
Con raccomandata 21
settembre 2012 (doc. I), dopo che con scritto 2 agosto 2012 (doc. F) il
lavoratore aveva già provveduto a disdire il contratto con effetto al
successivo 31 ottobre ed era poi stato dispensato dall’obbligo di presentarsi
al lavoro (doc. G), la datrice di lavoro gli ha significato il licenziamento in
tronco, rimproverandogli di non essersi tenuto a sua disposizione durante il periodo
di disdetta, di aver sottratto del denaro a un cliente e di aver messo in atto
un’attività concorrenziale.
2. Con petizione 31
ottobre 2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. C),
ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, AO 1, successore in diritto di M__________ __________ (cfr. doc. B), per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 29'998.16 oltre interessi al 5% su
fr. 2'958.50 dal 31 luglio 2012, su fr. 2'958.50 dal 31 agosto 2012 e su
fr. 24'081.16 dal 22 settembre 2012. Oltre ad aver rivendicato l’integralità
degli stipendi di luglio e agosto 2012, percepiti solo in misura ridotta (fr.
5'917.-), egli, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha
preteso da una parte, giusta l’art. 337c cpv. 1 CO, il pagamento dello
stipendio e della quota parte di tredicesima dovuti fino alla scadenza del
termine ordinario di disdetta del 31 ottobre 2012 (fr. 24'080.16) e dall’altra,
giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, il riconoscimento di un’indennità per
licenziamento ingiustificato (fr. 1.-), riservandosi, in applicazione dell’art.
86 CPC, di far valere giudizialmente l’insieme delle ulteriori pretese mediante
una nuova azione di merito.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Con decisione 21
luglio 2017 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) e, senza
aver prelevato spese processuali, ha obbligato l’attore a rifondere alla
controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
4. Con l’appello 14
settembre 2017 che qui ci occupa, l’attore, ribadendo quanto addotto nella sede
pretorile, ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con
rinvio della causa al primo giudice per la completazione dell’istruttoria,
ossia l’assunzione dei testi __________ e __________, e l’emanazione di una
nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il Pretore ha innanzitutto
respinto la pretesa attorea di fr. 5'917.- volta al pagamento dell’integralità
degli stipendi di luglio e agosto 2012, percepiti dall’attore in ragione di fr.
10'650.- mensili lordi (pari a fr. 8’059.45 netti, cfr. doc. E) anziché di fr.
13'000.- mensili lordi (asseritamente pari a fr. 11'017.95 netti). Dalle
testimonianze era in effetti risultato che quest’ultimo aveva a suo tempo dato
il suo accordo a quella riduzione del salario, i testi Mi__________ __________
e P__________ __________ avendo riferito che nel maggio 2012, durante una
conferenza telefonica con i nuovi azionisti dell’allora M__________ __________,
si era discusso e poi deciso di comune accordo con lui di ridurgli il salario.
Il raggiungimento di un tale accordo era stato in seguito ribadito e ratificato
in occasione della riunione del consiglio di amministrazione della convenuta
del 25 luglio 2015 - alla quale aveva telefonicamente partecipato anche
l’attore, visto che allora era membro di quel consesso (deposizione di __________)
- come risultava poi esplicitamente nel relativo verbale (doc. 4 p. 6).
5.1. In questa sede
l’attore ha evidenziato che i testi Mi__________ __________ e P__________ __________
non si erano in realtà espressi come ritenuto dal giudice di prime cure, ma
avevano confermato solo la sua disponibilità di principio a un eventuale
cambiamento delle sue condizioni salariali. Da quelle testimonianze, come pure
dalla sua audizione e da quella del suo collega __________ N__________ (egli
pure licenziato in tronco dalla controparte in circostanze del tutto analoghe),
risultava in effetti che la riduzione del salario era subordinata all’avverarsi
di alcune condizioni mai verificatesi.
5.2. La censura è irricevibile
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Da una parte l’attore non si
è in effetti espresso sul verbale del consiglio d’amministrazione della
convenuta del 25 luglio 2015 (doc. 4), una delle tre prove (oltre alle testimonianze
di Mi__________ __________ e P__________l __________) apprezzate dal primo
giudice per ammettere la venuta in essere, già nel maggio 2012, dell’accordo
sulla riduzione del suo stipendio (cfr. TF 11 aprile 2017 4A_704/2016 consid. 4;
II CCA 3 aprile 2019 inc. n. 12.2017.185), tanto più che quel documento godeva
di una forza probatoria accresciuta (cfr. Wernli/Rizzi,
Basler Kommentar, 5ª ed., n. 26 ad art. 713 CO; ZR 1969 p. 330). Dall’altra neppure
si è confrontato criticamente con l’altra argomentazione pretorile, alternativa
e indipendente, secondo cui l’accordo di riduzione del suo salario era stato in
ogni caso ribadito e ratificato, cioè era stato nuovamente concluso, in
occasione della già menzionata riunione del consiglio di amministrazione della
convenuta del 25 luglio 2015, alla quale egli stesso aveva telefonicamente
partecipato (cfr. Reetz, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad
art. 308-318; Hungerbühler/Bucher,
DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid.
4.3).
6. Il Pretore si è quindi
chinato sulle altre pretese attoree, quella di fr. 24'080.16 volta al pagamento
dello stipendio (asseritamente pari a fr. 22'035.90 netti) e della quota parte
di tredicesima (asseritamente pari a fr. 2'044.26 netti) dal 1° settembre al 31
ottobre 2012, nonché quella di fr. 1.- volta all’attribuzione di un’indennità
per licenziamento in tronco ingiustificato.
Egli ha dapprima
ritenuto giustificato il licenziamento in tronco dell’attore e ha pertanto
respinto le sue spettanze salariali dal 22 settembre al 31 ottobre 2012 e la
richiesta di attribuzione di un’indennità per licenziamento ingiustificato. Da
una parte ha ritenuto che l’attore e __________ N__________ fossero
effettivamente intenzionati ad avviare un’attività concorrenziale a scapito
della convenuta tramite la neocostituita B____________________ __________: era
in effetti emerso che quest’ultima società era stata iscritta a RC il 22 maggio
2012 e aveva quale scopo sociale la consulenza e l’attività di intermediazione
nel settore finanziario (doc. 7), ossia un’attività economica del tutto simile
a quella della convenuta (doc. B); era poi risultato che al momento del
licenziamento immediato dell’attore, socio e presidente della gerenza di quella
società era suo figlio __________ (doc. 7), mentre che attualmente suo socio unico
e gerente risultava essere __________ N__________ (doc. 13); ed era pure stato
accertato che l’attore e quest’ultimo avevano contattato dei clienti della
convenuta per convincerli a disinvestire i loro investimenti che avevano presso
di lei (teste P__________ __________; doc. 11). Dall’altra ha pure ritenuto che
l’attore e __________ N__________ avessero effettivamente sottratto in due
occasioni, il 15 e il 28 marzo 2012, complessivi fr. 19'107.65 dal conto di un cliente,
senza autorizzazione e giustificazione, rifiutandosi poi di fornire spiegazioni
in merito: era in effetti stato confermato che quei due prelevamenti,
effettuati dall’attore e da __________ N__________ in forza del loro diritto di
firma sui conti, erano avvenuti senza alcuna autorizzazione da parte del cliente
(doc. 9) e che, nonostante tutte le verifiche compiute dalla convenuta, i soldi
non risultavano essere mai stati riversati (teste P__________ __________); ed era
poi risultato che la convenuta aveva chiesto almeno in due occasioni un
incontro con l’attore e __________ N__________ al fine di chiarire le ragioni
di tali prelievi senza tuttavia riuscirvi (teste P__________ __________) e che
neppure in sede giudiziaria l’attore aveva fornito una spiegazione a tale
proposito.
Con riferimento invece alle
spettanze salariali dell’attore dal 1° al 21 settembre 2012, pari dunque a fr.
7'455.- lordi, il Pretore, alla luce di quanto da lui sopra accertato, ha rilevato
che le stesse erano pure da respingere, visto e considerato che la convenuta
aveva validamente opposto in compensazione il danno di
fr. 19'107.65 che gli era stato intenzionalmente causato dall’attore.
6.1. In questa sede
l’attore ha contestato che dalla testimonianza di P__________ __________, del
tutto silente sul tema, e dall’e-mail di cui al doc. 11, successivo al
licenziamento in tronco, si potesse desumere che lui e __________ N__________
avevano a suo tempo contattato dei clienti della convenuta per convincerli a
disinvestire i loro investimenti che avevano presso di lei, ciò che invero era già
stato smentito dal destinatario del doc. 11 __________ (doc. O), rispettivamente
e in ogni caso avrebbe potuto esserlo da quest’ultimo e da __________, se beninteso
il giudice di prime cure non avesse ingiustificatamente rifiutato la loro
assunzione testimoniale, da lui qui reiterata; dalle tavole processuali era del
resto risultato che B__________ __________ non aveva svolto nessuna attività,
tanto meno concorrenziale. Egli ha parimenti contestato che i due prelevamenti
dal conto di un cliente fossero avvenuti senza autorizzazione e
giustificazione, e che egli avesse poi rifiutato di fornire spiegazioni: l’e-mail
di cui al doc. 9 non era in effetti sufficiente a provare che quei prelevamenti
non erano andati a favore del cliente e che quel denaro era stato incassato, oltretutto
intenzionalmente, da lui; dalla testimonianza di P__________ __________ non era
poi possibile evincere quali sarebbero state le verifiche compiute dalla
convenuta per chiarire la situazione; e neppure era vero che egli non si era
prestato a presenziare agli incontri organizzati a tale scopo dalla convenuta, essendo
semmai stata quest’ultima a rifiutare che gli stessi potessero avvenire in un
orario che avrebbe consentito la presenza del suo avvocato (deposizione
dell’attore e di __________ N__________; doc. L, R e Q dell’inc. SE.2013.415
rich.).
6.2. Il giudizio con cui il
Pretore ha ritenuto giustificato il licenziamento in tronco dell’attore non può
essere confermato.
È innanzitutto a ragione
che quest’ultimo ha rilevato che le prove addotte nella decisione erano in
realtà lungi dal confermare che egli, assieme a __________ N__________, avesse a
suo tempo avviato un’attività concorrenziale e in particolare che prima del
licenziamento in tronco del 21 settembre 2012 i due avessero contattato dei
clienti della convenuta per convincerli a disinvestire i loro investimenti
presso di lei e a investirli presso la neocostituita B__________ __________: il
teste P__________ __________ si era espresso sul tema solo in modo generico e
nemmeno aveva chiarito in cosa sarebbe consistita la sua presunta attività
concorrenziale (“ad un certo momento siamo venuti a conoscenza che
svolgevano attività concorrenziali rispetto a M__________ __________. Mi viene
chiesto dal Pretore di specificare quando siamo venuti a conoscenza. Rispondo
che deve essere avvenuto quando uno di questi clienti avvicinati dai sigg. AP 1
e N__________ e che era già cliente di M__________ __________, ha scritto per
sbaglio sulla e-mail del sig. N__________. Non mi ricordo il testo di questo
e-mail ma ci siamo resi conto che vi erano dunque dei contatti tra costui e il
sig. N__________ con riferimento all’ambito operativo della M__________ __________.
Non mi ricordo la data in cui siamo venuti a conoscenza di questa e-mail, ma
posso dire che era nel mese di settembre 2012 e non nel mese di agosto. Non mi
ricordo neppure il nome di questo cliente. Ho in testa un nome, ma non sono
sicuro che sia quello del cliente in questione e dunque preferisco non farlo”);
il doc. 11, dal quale risultava che i due avrebbero consigliato al cliente __________
“di riscattare l’investimento attuale in International Life Settlements Fund”,
era invece datato 31 ottobre 2012 e non precisava se quel consiglio fosse
precedente o successivo al licenziamento in tronco. Per il resto, il fatto, in
sé non più censurato, che l’attore e __________ N__________ nel maggio 2012 potessero
aver costituito la società B__________ __________, che tuttavia non è stato
preteso in causa né risulta aver nel frattempo svolto alcuna attività, non era
costitutivo di una violazione dell’obbligo di diligenza e di fedeltà e nemmeno
bastava per ritenere ingiustificato il loro licenziamento in tronco (Streiff/Von Känel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 5e ad art. 337 CO; DTF 117 II 72 consid. 4b e 4c).
Ed è pure a ragione che
l’attore ha ritenuto non sufficientemente provato che egli si fosse indebitamente
appropriato del denaro prelevato dal conto di un cliente. Quand’anche dal
tenore dell’e-mail di cui al doc. 9, in base al quale un certo __________ aveva
comunicato alla segretaria della convenuta che “le confermo di aver parlato
con il vecchio promotore della cliente __________” il quale “mi ha
riferito che la cliente non ha ritirato alcuna somma come invece da voi risulta”,
si volesse ritenere provato - ma non si vede come, atteso che quel documento ha
una valenza probatoria assai ridotta, limitandosi a riportare quanto il cliente
avrebbe riferito ad altri - il mancato riversamento del denaro prelevato
dall’attore, si osserva in effetti che la convenuta non ha in ogni caso dimostrato
che quella somma fosse poi stata incamerata, oltretutto intenzionalmente, da
costui, il teste P__________ __________ essendosi limitato a riferire che,
nonostante le per altro non meglio precisate verifiche messe in atto dalla
convenuta, “non si è potuto capire se e a chi questi soldi sono stati
accreditati”. Non potendosi così ritenere, stante la presunzione di innocenza
a favore dell’attore, che lo stesso si sia reso colpevole di un reato penale a
danno della convenuta, è evidente che il licenziamento in tronco notificatogli
per questa ragione debba essere considerato ingiustificato. Ma non solo. Non
essendo stato a sua volta nemmeno dimostrato che quel denaro fosse stato perso
per una negligenza imputabile all’attore, è escluso che la convenuta possa
validamente opporre in compensazione alle spettanze salariali dell’attore dal
1° al 21 settembre 2012 il danno corrispondente a quei prelievi.
6.3. Alla luce di quanto
precede, l’attore può così legittimamente pretendere il pagamento dello
stipendio e della quota parte di tredicesima dal 1° settembre al 31 ottobre
2012, che, tenuto conto della riduzione salariale precedentemente concordata,
corrispondono a fr. 16'118.90 rispettivamente a fr. 1'642.35.
Visto il carattere
ingiustificato del licenziamento in tronco e tenuto conto delle circostanze del
caso, segnatamente della grave colpa imputabile alla convenuta (che ha
oltretutto ritenuto di licenziare in tronco la controparte durante il periodo
di disdetta) e dell’assenza di colpe a carico dell’attore (che da una parte è
stato accusato a torto di un’attività concorrenziale e di un reato penale e
dall’altra neppure risulta essersi mai rifiutato di partecipare agli incontri
per chiarire la situazione richiesti dalla convenuta, poi non avvenuti per la
mancata disponibilità di quest’ultima di rinviarli a un orario che avrebbe
consentito la presenza del suo avvocato [cfr. doc. R], senza che gli siano
stati mossi altri comportamenti anticontrattuali), nulla osta al riconoscimento
dell’indennità di fr. 1.- da lui rivendicata (ritenuto che in base all’art.
337c cpv. 3 CO l’ammontare dell’indennità non deve superare i sei mesi di
salario).
7. Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile può essere
riformata nel senso che la convenuta deve essere condannata a pagare all’attore
fr. 17'762.25 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2012, il tutto senza che
sia preliminarmente necessario rinviare la causa al Pretore per l’assunzione
dei testi __________ e __________.
Le
ripetibili di entrambi i gradi di giudizio seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza
esse sono state calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 29'998.16.
Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un
valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono invece prelevate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
14 settembre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 21 luglio 2017 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 17'762.25 oltre
interessi al 5% dal 22 settembre 2012.
2. Non
si prelevano né tasse né spese. La convenuta rifonderà all’attore fr. 1'000.- per
parti di ripetibili.
Considerandi
II. Non
si prelevano spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 500.-
per parti di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).