12.2017.149
Lavoro - licenziamento in tronco
25 settembre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.149
Lugano
25 settembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.415 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31 ottobre
2013 da
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO
1
rappr.
da
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% su fr. 1'207.45 dal 31
luglio 2012, su fr. 1'207.45 dal 31 agosto 2012 e su fr. 27'585.10 dal 22
settembre 2012;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 21 luglio 2017 ha
respinto;
appellante l'attore con appello 14 settembre 2017, con
cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con rinvio
della causa al primo giudice per la completazione dell’istruttoria e
l’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta non ha presentato la risposta
all’appello;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 20 settembre
2007 (doc. D) M__________ SA ha assunto AP 1 in qualità di responsabile del
supporto logistico per un salario mensile, dovuto per 13 mensilità, di
fr. 5’100.- lordi, aumentato dal 2011 a fr. 7'950.- lordi (doc. E).
Con raccomandata 21
settembre 2012 (doc. L), dopo che con scritto 2 agosto 2012 (doc. G) il lavoratore
aveva già provveduto a disdire il contratto con effetto al successivo 31
ottobre ed era poi stato dispensato dall’obbligo di presentarsi al lavoro (doc.
H), la datrice di lavoro gli ha significato il licenziamento in tronco,
rimproverandogli di non essersi tenuto a sua disposizione durante il periodo di
disdetta, di aver sottratto del denaro a un cliente e di aver messo in atto
un’attività concorrenziale.
2. Con petizione 31
ottobre 2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
C), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, AO 1, successore in diritto di M__________ SA (cfr. doc. B), per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% su fr.
1'207.45 dal 31 luglio 2012, su fr. 1'207.45 dal 31 agosto 2012 e su
fr. 27'585.10 dal 22 settembre 2012. Oltre ad aver rivendicato l’integralità
degli stipendi di luglio e agosto 2012, percepiti solo in misura ridotta, e
della relativa quota parte di tredicesima
(fr. 3'665.04), egli, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco,
ha preteso da una parte, giusta l’art. 337c cpv. 1 CO, il pagamento dello
stipendio e della quota parte di tredicesima dovuti fino alla scadenza del
termine ordinario di disdetta del 31 ottobre 2012 (fr. 15'060.24) e dall’altra,
giusta l’art. 337c cpv. 3 CO, il riconoscimento di un’indennità per
licenziamento ingiustificato (fr. 11'274.72), riservandosi, in applicazione
dell’art. 86 CPC, di far valere giudizialmente l’insieme delle ulteriori
pretese mediante una nuova azione di merito.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Con decisione 21
luglio 2017 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1) e, senza
aver prelevato spese processuali, ha obbligato l’attore a rifondere alla
controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
4. Con l’appello 14
settembre 2017 che qui ci occupa, l’attore, ribadendo quanto addotto nella sede
pretorile, ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con
rinvio della causa al primo giudice per la completazione dell’istruttoria,
ossia l’assunzione dei testi __________ F__________ e __________ __________ A__________,
e l’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
5. Il Pretore ha
innanzitutto respinto la pretesa attorea di
fr. 3'665.04 volta al pagamento dell’integralità degli stipendi di luglio e
agosto 2012, percepiti dall’attore in ragione di fr. 6’900.- mensili lordi
(pari a fr. 5'697.60 netti, cfr. doc. F) anziché di
fr. 7’950.- mensili lordi (asseritamente pari a fr. 6'905.05 netti), e della
relativa quota parte di tredicesima (asseritamente pari a
fr. 1'250.14 netti). Dalle testimonianze era in effetti risultato che
quest’ultimo aveva a suo tempo dato il suo accordo a quella riduzione del
salario, i testi __________ V__________ e __________ K__________ avendo
riferito che nel maggio 2012, durante una conferenza telefonica con i nuovi
azionisti dell’allora M__________ SA, si era discusso e poi deciso di comune
accordo con lui di ridurgli il salario. Il raggiungimento di un tale accordo
era stato in seguito ribadito e ratificato in occasione della riunione del
consiglio di amministrazione della convenuta del 25 luglio 2015 come risultava
poi esplicitamente nel relativo verbale (doc. 4 p. 6).
5.1. In questa sede
l’attore ha evidenziato che i testi __________ V__________ e __________ K__________
non si erano in realtà espressi come ritenuto dal giudice di prime cure, ma
avevano confermato solo la sua disponibilità di principio a un eventuale
cambiamento delle sue condizioni salariali. Da quelle testimonianze, come pure
dalla sua audizione e da quella del suo collega __________ S__________ (egli
pure licenziato in tronco dalla controparte in circostanze del tutto analoghe),
risultava in effetti che la riduzione del salario era subordinata all’avverarsi
di alcune condizioni mai verificatesi.
5.2. La censura è irricevibile
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attore non si è in effetti espresso
sul verbale del consiglio d’amministrazione della convenuta del 25 luglio 2015
(doc. 4), una delle tre prove (oltre alle testimonianze di __________ V__________
e __________ K__________) apprezzate dal primo giudice per ammettere la venuta
in essere, già nel maggio 2012, dell’accordo sulla riduzione del suo stipendio (cfr.
TF 11 aprile 2017 4A_704/2016 consid. 4; II CCA 3 aprile 2019 inc. n.
12.2017.185), tanto più che quel documento godeva di una forza probatoria
accresciuta (cfr. Wernli/Rizzi,
Basler Kommentar, 5ª ed., n. 26 ad art. 713 CO; ZR 1969 p. 330).
5.3. Ciò non toglie in ogni
caso che all’attore debba quanto meno essere riconosciuta la quota parte di
tredicesima per quei due mesi, sia pure calcolata sulla base del salario frattanto
ridotto, per un importo complessivo dunque di fr. 1'063.80.
6. Il Pretore si è
quindi chinato sulle altre pretese attoree, quella di fr. 15'060.24 volta al
pagamento dello stipendio (asseritamente pari a fr. 13'810.10 netti) e della
quota parte di tredicesima (asseritamente pari a fr. 1'250.14 netti) dal 1°
settembre al 31 ottobre 2012, nonché quella di fr. 11'274.72 volta
all’attribuzione di un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato.
Egli ha dapprima
ritenuto giustificato il licenziamento in tronco dell’attore e ha pertanto
respinto le sue spettanze salariali dal 22 settembre al 31 ottobre 2012 e la
richiesta di attribuzione di un’indennità per licenziamento ingiustificato. Da
una parte ha ritenuto che l’attore e __________ S__________ fossero effettivamente
intenzionati ad avviare un’attività concorrenziale a scapito della convenuta
tramite la neocostituita B__________ Sagl: era in effetti emerso che
quest’ultima società era stata iscritta a RC il 22 maggio 2012 e aveva quale
scopo sociale la consulenza e l’attività di intermediazione nel settore
finanziario (doc. 7), ossia un’attività economica del tutto simile a quella
della convenuta (doc. B); era poi risultato che al momento del licenziamento
immediato dell’attore, socio e presidente della gerenza di quella società era il
figlio di __________ S__________ (doc. 7), mentre che attualmente suo socio
unico e gerente risultava essere l’attore (doc. 13); ed era pure stato
accertato che quest’ultimo e __________ S__________ avevano contattato dei
clienti della convenuta per convincerli a disinvestire i loro investimenti che
avevano presso di lei (teste __________ K__________; doc. 11). Dall’altra ha
pure ritenuto che l’attore e __________ S__________ avessero effettivamente
sottratto in due occasioni, il 15 e il 28 marzo 2012, complessivi fr. 19'107.65
dal conto di un cliente, senza autorizzazione e giustificazione, rifiutandosi
poi di fornire spiegazioni in merito: era in effetti stato confermato che quei
due prelevamenti, effettuati dall’attore e da __________ S__________ in forza
del loro diritto di firma sui conti, erano avvenuti senza alcuna autorizzazione
da parte del cliente (doc. 9) e che, nonostante tutte le verifiche compiute
dalla convenuta, i soldi non risultavano essere mai stati riversati (teste __________
K__________); ed era poi risultato che la convenuta aveva chiesto almeno in due
occasioni un incontro con l’attore e __________ S__________ al fine di chiarire
le ragioni di tali prelievi senza tuttavia riuscirvi (teste __________ K__________)
e che neppure in sede giudiziaria l’attore aveva fornito una spiegazione a tale
proposito.
Con riferimento invece
alle spettanze salariali dell’attore dal 1° al 21 settembre 2012, pari dunque a
fr. 4’830.- lordi, il Pretore, alla luce di quanto da lui sopra accertato, ha
rilevato che le stesse erano pure da respingere, visto e considerato che la
convenuta aveva validamente opposto in compensazione il danno di fr. 19'107.65
che gli era stato intenzionalmente causato dall’attore.
6.1. In questa sede
l’attore ha contestato che dalla testimonianza di __________ K__________, del
tutto silente sul tema, e dall’e-mail di cui al doc. 11, successivo al
licenziamento in tronco, si potesse desumere che lui e __________ S__________ avevano
a suo tempo contattato dei clienti della convenuta per convincerli a
disinvestire i loro investimenti che avevano presso di lei, ciò che invero era
già stato smentito dal destinatario del doc. 11 __________ F__________ (doc. P)
e da __________ A__________ (doc. Q), rispettivamente e in ogni caso avrebbe
potuto esserlo da questi ultimi, se beninteso il giudice di prime cure non
avesse ingiustificatamente rifiutato la loro assunzione testimoniale, da lui
qui reiterata; dalle tavole processuali era del resto risultato che B__________
Sagl non aveva svolto nessuna attività, tanto meno concorrenziale. Egli ha
parimenti contestato che i due prelevamenti dal conto di un cliente fossero
avvenuti senza autorizzazione e giustificazione, e che egli avesse poi
rifiutato di fornire spiegazioni: l’e-mail di cui al doc. 9 non era in effetti
sufficiente a provare che quei prelevamenti non erano andati a favore del
cliente e che quel denaro era stato incassato, oltretutto intenzionalmente, da
lui; dalla testimonianza di __________ K__________ non era poi possibile
evincere quali sarebbero state le verifiche compiute dalla convenuta per
chiarire la situazione; e neppure era vero che egli non si era prestato a
presenziare agli incontri organizzati a tale scopo dalla convenuta, essendo
semmai stata quest’ultima a rifiutare che gli stessi potessero avvenire in un
orario che avrebbe consentito la presenza del suo avvocato (deposizione
dell’attore e di __________ S__________; doc. L, R e Q).
6.2. Il giudizio con cui il
Pretore ha ritenuto giustificato il licenziamento in tronco dell’attore non può
essere confermato.
È innanzitutto a ragione
che quest’ultimo ha rilevato che le prove addotte nella decisione erano in
realtà lungi dal confermare che egli, assieme a __________ S__________, avesse
a suo tempo avviato un’attività concorrenziale e in particolare che prima del
licenziamento in tronco del 21 settembre 2012 i due avessero contattato dei
clienti della convenuta per convincerli a disinvestire i loro investimenti presso
di lei e a investirli presso la neocostituita B__________ Sagl: il teste __________
K__________ si era espresso sul tema solo in modo generico e nemmeno aveva
chiarito in cosa sarebbe consistita la sua presunta attività concorrenziale (“ad
un certo momento siamo venuti a conoscenza che svolgevano attività concorrenziali
rispetto a M__________ SA. Mi viene chiesto dal Pretore di specificare quando
siamo venuti a conoscenza. Rispondo che deve essere avvenuto quando uno di
questi clienti avvicinati dai sigg. S__________ e AP 1 e che era già cliente di
M__________, ha scritto per sbaglio sulla e-mail del sig. AP 1. Non mi ricordo
il testo di questo e-mail ma ci siamo resi conto che vi erano dunque dei contatti
tra costui e il sig. AP 1 con riferimento all’ambito operativo della M__________.
Non mi ricordo la data in cui siamo venuti a conoscenza di questa e-mail, ma
posso dire che era nel mese di settembre 2012 e non nel mese di agosto. Non mi
ricordo neppure il nome di questo cliente. Ho in testa un nome, ma non sono
sicuro che sia quello del cliente in questione e dunque preferisco non farlo”);
il doc. 11, dal quale risultava che i due avrebbero consigliato al cliente __________
F__________ “di riscattare l’investimento attuale in International Life
Settlements Fund”, era invece datato 31 ottobre 2012 e non precisava se
quel consiglio fosse precedente o successivo al licenziamento in tronco. Per il
resto, il fatto, in sé non più censurato, che l’attore e __________ S__________
nel maggio 2012 potessero aver costituito la società B__________ Sagl, che
tuttavia non è stato preteso in causa né risulta aver nel frattempo svolto
alcuna attività, non era costitutivo di una violazione dell’obbligo di
diligenza e di fedeltà e nemmeno bastava per ritenere ingiustificato il loro
licenziamento in tronco (Streiff/Von
Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 5e ad art. 337 CO; DTF 117 II
72 consid. 4b e 4c).
Ed è pure a ragione che
l’attore ha ritenuto non sufficientemente provato che egli si fosse
indebitamente appropriato del denaro prelevato dal conto di un cliente.
Quand’anche dal tenore dell’e-mail di cui al doc. 9, in base al quale un certo __________
R__________ aveva comunicato alla segretaria della convenuta che “le
confermo di aver parlato con il vecchio promotore della cliente __________”
il quale “mi ha riferito che la cliente non ha ritirato alcuna somma come
invece da voi risulta”, si volesse ritenere provato - ma non si vede come,
atteso che quel documento ha una valenza probatoria assai ridotta, limitandosi
a riportare quanto il cliente avrebbe riferito ad altri - il mancato
riversamento del denaro prelevato dall’attore, si osserva in effetti che la
convenuta non ha in ogni caso dimostrato che quella somma fosse poi stata
incamerata, oltretutto intenzionalmente, da costui, il teste __________ K__________
essendosi limitato a riferire che, nonostante le per altro non meglio precisate
verifiche messe in atto dalla convenuta, “non si è potuto capire se e a chi
questi soldi sono stati accreditati”. Non potendosi così ritenere, stante
la presunzione di innocenza a favore dell’attore, che lo stesso si sia reso
colpevole di un reato penale a danno della convenuta, è evidente che il
licenziamento in tronco notificatogli per questa ragione debba essere
considerato ingiustificato. Ma non solo. Non essendo stato a sua volta nemmeno
dimostrato che quel denaro fosse stato perso per una negligenza imputabile
all’attore, è escluso che la convenuta possa validamente opporre in
compensazione alle spettanze salariali dell’attore dal 1° al 21 settembre 2012
il danno corrispondente a quei prelievi.
6.3. Alla luce di quanto
precede, l’attore può così legittimamente pretendere il pagamento dello
stipendio e della quota parte di tredicesima dal 1° settembre al 31 ottobre
2012, che, tenuto conto della riduzione salariale precedentemente concordata,
corrispondono a fr. 11'395.20 rispettivamente a fr. 1'063.80.
Visto il carattere
ingiustificato del licenziamento in tronco e tenuto conto delle circostanze del
caso, segnatamente della grave colpa imputabile alla convenuta (che ha
oltretutto ritenuto di licenziare in tronco la controparte durante il periodo
di disdetta) e dell’assenza di colpe a carico dell’attore (che da una parte è
stato accusato a torto di un’attività concorrenziale e di un reato penale e
dall’altra neppure risulta essersi mai rifiutato di partecipare agli incontri per
chiarire la situazione richiesti dalla convenuta, poi non avvenuti per la
mancata disponibilità di quest’ultima di rinviarli a un orario che avrebbe consentito
la presenza del suo avvocato [cfr. doc. Q e R dell’inc. SE.2013.414 rich.], senza
che gli siano stati mossi altri comportamenti anticontrattuali), nulla osta al
riconoscimento dell’indennità di fr. 11'274.72 da lui rivendicata, pari a poco
meno di due salari mensili (ritenuto che in base all’art. 337c cpv. 3 CO
l’ammontare dell’indennità non deve superare i sei mesi di salario).
7. Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile può essere
riformata nel senso che la convenuta deve essere condannata a pagare all’attore fr. 24'797.52 oltre interessi al 5% su fr. 531.90 dal
31 luglio 2012, su fr. 531.90 dal 31 agosto 2012 e su fr. 23'733.72 dal 22
settembre 2012, il tutto senza che sia preliminarmente necessario rinviare la
causa al Pretore per l’assunzione dei testi __________ F__________ e __________
A__________.
Le
ripetibili di entrambi i gradi di giudizio seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza
esse sono state calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 30'000.-.
Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un
valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono invece prelevate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
14 settembre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 21 luglio 2017 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr. 24'797.52
oltre interessi al 5% su fr. 531.90 dal 31 luglio 2012, su fr. 531.90 dal 31
agosto 2012 e su fr. 23'733.72 dal 22 settembre 2012.
2. Non
si prelevano né tasse né spese. La convenuta rifonderà all’attore fr. 1'800.- per
parti di ripetibili.
Considerandi
II. Non
si prelevano spese processuali. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 900.-
per parti di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
- ,
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).