12.2017.150
Architetto - preventivo con superamento del prezzo limite - diritto alla mercede
13 marzo 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.150
Lugano
13 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.17 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 21 giugno
2012 da
AP
1
rappr. daRA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna dei convenuti al pagamento di almeno fr. 213'338.15 oltre interessi
al 5% dal 6 luglio 2007, somma che in sede conclusionale è stata ridotta a fr.
204'575.- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009 ed è stata allora richiesta
in solido ad entrambi i convenuti, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Zumikon;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 7 agosto 2017 ha respinto;
appellante l'attore con
appello 14 settembre 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento della
sentenza pretorile con rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione
ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con
risposta 7 novembre 2017 hanno postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’agosto 2005 AO
1 e AO 2 hanno acquistato le part. n. __________, __________, __________ e __________
RFD di __________, sulle quali era stata edificata una casa monofamiliare (doc.
A).
Nell’ottobre 2005 essi
hanno incaricato lo studio di architettura W__________ __________ di progettare
la ristrutturazione e l’ampliamento della costruzione. La relativa licenza
edilizia è stata ottenuta il 31 gennaio 2006 (doc. C).
2. Preso atto come il
preventivo per la realizzazione del progetto così approvato, di fr. 2'628'700.-
(doc. D), superasse il limite massimo di fr. 2'300'000.- a loro disposizione, AO
1 e AO 2 hanno incaricato l’arch. AP 1 di far invece in modo che la
ristrutturazione e l’ampliamento della costruzione potessero comunque essere
realizzati, se del caso previo adattamento del progetto, per un tale importo.
Nell’ambito di
questo mandato l’arch. AP 1 ha tra le altre cose allestito una serie di progetti,
che sono in parte sfociati in valide licenze edilizie: dopo che la domanda di
costruzione del 10 agosto 2007 (doc. J) non aveva trovato accoglimento, la
domanda di costruzione del 20 gennaio 2008 (doc. T) è stata accolta il 18
giugno 2008 (doc. AA), la notifica / variante del 3 luglio 2008 (doc. AB) è
stata pure accolta l’8 luglio 2008 (doc. AC) e la notifica / variante del 30
luglio 2008 (doc. AG) è stata a sua volta accolta il 19 settembre 2008 (doc.
AJ).
3. I lavori di
ristrutturazione e di ampliamento della costruzione sono tuttavia stati
realizzati, ampiamente ridimensionati rispetto a quanto progettato, sulla base
di un ulteriore progetto allestito dall’arch. C__________ __________ e i fondi
sono stati venduti a terzi.
4. Esperito il necessario
tentativo di conciliazione (doc. CA), con petizione 21 giugno 2012 l’arch. AP 1,
lamentando di non essere stato retribuito, ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2
innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per ottenerne la
condanna al pagamento di almeno fr. 213'338.15 oltre interessi al 5% dal 6
luglio 2007 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UEF di Zumikon. Egli, in estrema sintesi, ha preteso fr.
148'635.- per il progetto del 20 gennaio 2008, fr. 58'651.90 per il progetto
del 25 (recte: 30) luglio 2008 e fr. 6'051.25 per le attività esulanti
dal contratto, e meglio per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo
studio W__________ __________, per il cambiamento di zona di una parte dei
fondi (passati dalla zona forestale in quella edificabile), per la verifica dei
valori di stima dei fondi, per l’elaborazione dei documenti per l’impresa
generale e per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita
dell’agenzia immobiliare.
Fatti
I convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione.
5. Esperita
l’istruttoria di causa, le parti, nei rispettivi allegati conclusivi, si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che l’attore
ha tuttavia provveduto a ridurre le sue pretese, avanzate però a quel momento
nei confronti di entrambi i convenuti in solido, a fr. 204'575.- oltre
interessi al 5% dal 6 luglio 2009 ed accessori. Egli ha allora quantificato in
fr. 172'375.- l’onorario per i due progetti del 20 gennaio e dell’8 (recte:
3) luglio 2008, in fr. 13'400.- l’onorario per il progetto del 25 (recte:
30) luglio 2008 e in fr. 18'800.- la mercede per le attività esulanti dal
contratto, segnatamente per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo
studio W__________ __________ (fr. 256.-), per il cambiamento di zona di una
parte dei fondi (fr. 8'058.65), per la verifica dei valori di stima dei fondi
(fr. 1'320.70), per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale (fr.
1'317.50), per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita
dell’agenzia immobiliare (fr. 663.90), per l’elaborazione dei documenti per il suo
patrocinatore (fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala (fr.
5'011.-).
6. Con decisione 7
agosto 2017 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo le
spese processuali di fr. 20’700.- a carico dell’attore, tenuto altresì a
rifondere ai convenuti l’importo complessivo di fr. 15'000.- a titolo di
ripetibili (dispositivo n. 2).
7. Con l’appello 14 settembre
2017 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 7 novembre 2017,
l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione e in via subordinata, evocando a quel momento una violazione del
suo diritto di essere sentito (cfr. infra consid. 8.2.4 e 11), di
annullare la sentenza pretorile con rinvio dell’incarto alla Pretura per una
nuova decisione ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
8. Nella sua decisione
il Pretore, esprimendosi implicitamente sulle sole pretese contrattuali
relative all’allestimento dei vari progetti, ha innanzitutto stabilito che tra
le parti era sorto un contratto di mandato e più precisamente un contratto
d’architetto, in virtù del quale l’attore avrebbe dovuto curare sia la fase di
progettazione sia la successiva fase di edificazione dell’immobile.
Nel prosieguo del suo
esposto egli ha ritenuto assodato che i convenuti avessero posto un limite ai
costi di realizzazione dell’intero progetto, fissato in fr. 2'300'000.- (cfr.
interrogatorio dell’attore p. 2), che quel tetto di spesa massimo fosse un
punto essenziale del contratto tra le parti e che all’attore fosse stata in tal
modo impartita una chiara e specifica istruzione, giusta l’art. 397 cpv. 1 CO,
circa lo svolgimento del mandato. Ha quindi escluso che in corso d’opera i
convenuti, pur avendo sottoscritto delle domande di costruzione / notifiche riguardanti
i progetti realizzati dall’attore con costi superiori a quello previsto, potessero
aver mutato quella particolare istruzione.
Ciò premesso, egli ha stabilito
che l’attore, avendo presentato ai convenuti, contestualmente all’inoltro delle
domande di costruzione del 25 gennaio e del 30 luglio 2008, due preventivi
rispettivamente di fr. 4'303'357.79 (doc. N1) e di fr. 2'950'088.- (doc. AE),
prevedenti con ciò una stima dei costi superiore al limite di fr. 2'300'000.-,
e non avendo mai reso attenti costoro che i loro desiderata e le loro
istruzioni circa i materiali e i metodi di esecuzione non erano compatibili con
il budget prefissato (cfr. anzi il doc. Q, in cui quest’ultimo si diceva ancora
fiducioso circa il raggiungimento dell’obiettivo), non aveva svolto con
diligenza e secondo le istruzioni il mandato ricevuto e non poteva così pretendere
di essere remunerato per le prestazioni svolte, che non si erano rivelate utili
e utilizzabili per i convenuti (cfr. TF 2 ottobre 2015 4A_210/2015 consid.
4.3.1 sul tema del limite dei costi e TF 22 luglio 2015 4A_287/2015 consid. 2.1
sul tema del diritto alla mercede in caso di inesecuzione del mandato).
8.1. Come in parte rilevato
anche dai convenuti, l’accertamento dei fatti operato dal Pretore deve essere
rettificato in due punti.
Non è innanzitutto vero
che le domande di costruzione / notifiche sottoscritte dai convenuti con
riferimento ai progetti realizzati dall’attore indicassero costi superiori al
limite di fr. 2'300'000.-: le domande di costruzione del 10 agosto 2007 e del 20
gennaio 2008 riportavano in effetti un costo totale di fr. 2'000'000.- (doc. J
e T), mentre le notifiche / varianti del 3 e del 30 luglio 2008 non esponevano in
realtà alcun costo totale (doc. AB e AG).
Ma, soprattutto, è in modo
erroneo che il giudice di prime cure ha evidenziato che, contestualmente
all’inoltro delle domande di costruzione del 25 gennaio e del 30 luglio 2008,
ai convenuti sarebbero stati consegnati due preventivi rispettivamente di fr.
4'303'357.79 (doc. N1) e di fr. 2'950'088.- (doc. AE), lasciando con ciò intendere
che gli stessi fossero relativi a quelle domande di costruzione. I preventivi
riguardavano in realtà il primo la domanda di costruzione del 10 agosto 2007 (cfr.
perizia p. 3), il secondo la notifica / variante del 30 luglio 2008 (cfr.
perizia p. 4). Come già evidenziato anche dal primo giudice, il primo
preventivo era poi stato pacificamente elaborato il 15 novembre 2007 (doc. N1),
ossia tre mesi dopo l’inoltro della relativa domanda di costruzione. Non è
invece stato assolutamente provato che il secondo preventivo, recante la data del
25 luglio 2008 (doc. AE), sia stato trasmesso a quel momento ai convenuti, che in
causa avevano contestato la circostanza.
8.2. Rettificati in tal
modo i fatti rilevanti, le censure mosse dall’attore al giudizio pretorile,
nella misura in cui sono risultate comprensibili, devono senz’altro essere
disattese.
8.2.1. L’attore, che in questa
sede non ha più censurato l’assunto pretorile - per altro ineccepibile (cfr.
petizione p. 3, 8 e 11; cfr. pure interrogatorio dell’attore p. 2, doc. O) -
circa l’avvenuta pattuizione tra le parti di un limite di costo di fr.
2'300'000.-, non può innanzitutto essere seguito laddove ha sostenuto che in
corso d’opera i convenuti, sottoscrivendo delle domande di costruzione /
notifiche riguardanti progetti con costi superiori a tale limite ed essendo
stati contestualmente informati che i preventivi delle opere erano superiori,
avessero rinunciato almeno implicitamente al limite di costo di fr.
2'300'000.-.
Come si è detto, le
domande di costruzione / notifiche sottoscritte dai convenuti e riferite ai
progetti realizzati dall’attore non riportavano in effetti costi superiori al
limite di fr. 2'300'000.- e neppure era risultato che i preventivi con importi
superiori fossero stati consegnati loro contestualmente alla sottoscrizione
delle relative domande di costruzione / notifiche.
8.2.2. La censura con cui
l’attore ha rimproverato al Pretore di aver disatteso le disposizioni
sull’onere della prova dev’essere respinta già per il fatto che il giudice di
prime cure non ha in definitiva statuito a sfavore della parte gravata di un
tale onere.
Ad ogni buon conto è a
torto che l’attore, pur avendo correttamente esposto il principio secondo cui
nelle azioni di risarcimento per inesecuzione la violazione del contratto deve
di principio essere provata da colui che agisce mentre che l’onere probatorio
si capovolge se il creditore accetta senza riserve la prestazione (DTF 128 III
271 consid. 2a/aa; TF 31 agosto 2010 4A_484/2009 consid. 3.2), ha preteso che
nel caso di specie incombesse ai convenuti dimostrare il cattivo adempimento
del contratto e non a lui dimostrare il suo corretto adempimento. Come detto, diversamente
da quanto preteso nell’appello, nulla permette in effetti di ritenere che “i
signori AO 1 hanno preso atto del fatto che il preventivo indicava che i costi
sarebbero stati superiori al budget ipotizzato, ma hanno ciononostante continuato
a richiedere ulteriori prestazioni all’arch. AP 1, in particolare l’inoltro di
altre licenze edilizie” per cui “in buona fede il mandatario poteva
contare sulla sostanziale accettazione delle sue prestazioni e sulla
disponibilità dei mandanti a remunerarle” (cfr. appello p. 5).
È al contrario incontestabile
che i convenuti non avevano accettato le prestazioni svolte dall’attore. Lo
stesso Pretore aveva del resto dato atto, a ragione, che i convenuti, richiesti
nel settembre 2008 di procedere al pagamento dell’onorario dell’attore (doc.
AL), con scritto 6 ottobre 2008 (doc. AM), pur avendo dichiarato che avrebbero
cercato di far pagare i lavori di progettazione agli eventuali acquirenti
interessati, avevano rifiutato di pagare, obiettando come i progetti si fossero
rivelati inutilizzabili poiché non in linea con le loro disponibilità di spesa.
8.2.3. L’attore ha in seguito
rimproverato al Pretore di aver reso il suo giudizio sulla base di una
giurisprudenza non pertinente (TF 2 ottobre 2015 4A_210/2015 consid. 4.3.1),
applicabile solo nell’ipotesi in cui il limite di costo concordato con il
cliente fosse stato superato durante i lavori di realizzazione dell’opera, ciò
che nel caso concreto non si era ancora verificato. Non è così.
È vero che in quella
sentenza l’Alta Corte aveva confermato che l’architetto che si accorge o ha
motivo di ritenere che il limite di costo concordato con il cliente non potrà
essere rispettato è tenuto a sospendere immediatamente i lavori in corso, ad effettuare
i necessari accertamenti e ad informare il cliente in modo che possano essere adottate
delle misure per rispettare il limite concordato, ritenuto che se non adempie a
questi obblighi con diligenza e in tal modo causa un superamento dei costi può
essere reso responsabile dei costi supplementari che il cliente avrebbe precisamente
voluto evitare con l’istruzione relativa al limite dei costi. Sennonché in altre
sentenze (DTF 108 II 197 consid. 2; Rep. 1978 p. 132; II CCA 2 giugno 1998 inc.
n. 12.97.261, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160, 5 ottobre 2012 inc. n.
12.2011.85) era stato precisato che la responsabilità dell’architetto, con la
riduzione o persino la perdita del suo diritto all’onorario, poteva entrare in
linea di conto anche nel caso in cui il mancato rispetto del limite dei costi
si era già verificato nella fase di progettazione e meglio nella misura in cui il
professionista doveva rendersi conto dell’impossibilità di eseguire il mandato
secondo l’istruzione che gli era stata impartita.
8.2.4. L’attore ha pure
rimproverato al giudice di prime cure di aver violato il suo diritto di essere
sentito per non aver esaminato la sua ulteriore argomentazione, secondo cui, se
fosse stato mantenuto il prezzo di fr. 750.-/mc o di fr. 1'000.-/mc previsto
nelle domande di costruzione del 10 agosto 2007 (doc. J) e del 25 gennaio 2008
(doc. T), il limite dei costi di fr. 2'300'000.- sarebbe stato senz’altro rispettato.
La censura è infondata.
Nulla, nemmeno la
perizia giudiziaria, ha in effetti permesso di confermare che il costo al mc
indicato in quei documenti era congruo e che in tal caso sarebbe stato
possibile rispettare il limite dei costi. Tutt’altro. Le indicazioni circa il
costo al mc contenute in quelle domande di costruzione, per altro fornite
dall’attore stesso e non dai convenuti, si sono al contrario rivelate inattendibili,
se solo si pensa come i preventivi elaborati sulla base di quei medesimi
progetti avevano poi concluso per un presumibile costo dell’opera di fr.
4'303'357.79 (doc. N1) rispettivamente di fr. 3'412'828.- (doc. S).
L’attuale argomentazione
dell’attore circa l’avvenuto rispetto del limite di costo concordato risulta
oltretutto contraddittoria, visto e considerato che negli allegati preliminari egli
aveva a più riprese ammesso il contrario, ossia l’oggettiva impossibilità, sin
dall’inizio, di rispettare il limite di fr. 2'300'000.- (cfr. petizione p. 3, 4,
9 e 17, replica p. 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15 e 16).
8.2.5. L’attore ha infine sostenuto
Considerandi
che il mancato rispetto del limite di costo sarebbe stato in definitiva
imputabile alle esagerate richieste dei convenuti, sia con riferimento ai
contenuti sia con riferimento ai materiali, e che con poche ragionevoli rinunce
da parte loro il limite avrebbe comunque potuto essere rispettato nella fase di
esecuzione dei lavori. A torto.
Sulla prima
questione, si osserva che l’attore era a conoscenza sin dall’inizio delle
particolari esigenze dei convenuti, per cui, se avesse ritenuto inattuabile
l’istruzione ricevuta, non avrebbe dovuto accettare il mandato oppure, dopo
averlo assunto, avrebbe dovuto sin da subito comunicare ai convenuti una tale inattuabilità,
ciò che non risulta aver fatto (cfr. anzi il doc. Q), se non il 10 novembre
2008.
(doc. AO2), quando aveva già svolto tutte le attività di progettazione di
cui ha preteso il pagamento.
Sul secondo aspetto, si
osserva invece, al di là del fatto che l’attore neppure ha indicato in questa
sede a quali opere i convenuti avrebbero potuto ragionevolmente rinunciare, che
la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l’architetto che ha
allestito un progetto non ossequioso dei limiti di costo non può contrapporre
l’argomento che in seguito, d’accordo con la committenza, avrebbe cercato di
ridurre tali importi (DTF 108 II 197 consid. 2; TF 9 maggio 2006 4C.54/2006
consid. 3.2.2; II CCA 2 giugno 1998 inc. n. 12.97.261).
8.2.6
È pertanto a ragione
che il Pretore ha ritenuto che le prestazioni dell’attore fossero del tutto
carenti e inutili per i convenuti e non dovessero essere da loro retribuite,
essendo costitutive di una vera e propria inesecuzione (DTF 124 III 423 consid.
4a; TF 10 maggio 2011 4A_34/2011 consid. 3, 17 luglio 2012 4A_89/2012 consid.
3.
, 30 marzo 2016 4A_658/2015 consid. 3.1).
Chiamato dai
convenuti per cercare di far meglio dello studio W__________ __________, ossia
per ridimensionare il progetto di quest’ultimo, che sarebbe costato fr.
2'628'700.- (doc. D), e ciò allo scopo di farlo rientrare nel limite di costo
di fr. 2'300'000.-, l’attore ha invece allestito, il 10 agosto 2007, un primo progetto,
che sarebbe costato ben fr. 4'303'357.79 (doc. N1); ha poi elaborato, il 23
gennaio 2008, un secondo progetto, che sarebbe costato un po’ meno, ma pur
sempre fr. 3'412'828.- (doc. S); ha in seguito preparato, il 3 luglio 2008, un
terzo progetto, che non comportava sostanziali cambiamenti, e per il quale non
ha elaborato alcun preventivo (cfr. perizia p. 4); ed ha infine presentato, il
30.
luglio 2008, un quarto progetto, che sarebbe costato comunque ancora fr.
2'950'088.- (doc. AE). Operando in tal modo, quando oltretutto il suo lavoro
era già stato agevolato dal fatto di poter disporre sin dall’inizio di un progetto
e di un preventivo allestiti da un altro professionista e solo in minima parte
non rispettosi dei desiderata dei convenuti, l’attore ha chiaramente agito in
dispregio degli accordi contrattuali: in effetti, oltre ad aver ampiamente superato,
in ragione di oltre il 28%, il limite di costo concordato, è persino riuscito a
far peggio, in ragione di oltre l’8%, dello studio W__________ __________.
9.
In un successivo
capitolo, sempre riferito alle sole pretese contrattuali relative
all’allestimento dei vari progetti, il Pretore ha accertato che i convenuti,
una volta terminata la collaborazione con l’attore, avevano comunque tratto
parzialmente beneficio dell’operato di quest’ultimo, nella misura in cui era
stato provato che l’arch. C__________ __________ aveva preso spunto dal
progetto di costui e aveva ripreso alcuni suoi elementi (cfr. doc. AR e AX;
teste arch. C__________ __________ p. 3 seg.). Ciononostante, a suo giudizio,
l’attore, se avesse voluto vantare una pretesa in tal senso, avrebbe dovuto sostanziare
maggiormente questo aspetto e dimostrare quale valore avesse la sua opera,
limitatamente a ciò di cui avrebbe tratto profitto il suo successore: sennonché
la prova circa questo presunto valore non era stata minimamente portata, il
perito giudiziario non essendo stato richiesto di esprimersi in proposito.
9.1
In questa sede
l’attore ha contestato siccome “erronea” l’argomentazione pretorile riassunta
sopra. Rilevando che la determinazione precisa del vantaggio finanziario era comunque
impraticabile e nemmeno era possibile stabilire un cifra precisa, in
applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO ha ritenuto “congruo, equo e rispettoso
dell’ordinario andamento delle cose stabilire che per almeno un terzo il suo
lavoro sia stato ripreso” dall’arch. C__________ __________,
rispettivamente utilizzato dall’agenzia incaricata della vendita dei fondi (cfr.
appello p. 12).
9.2
La censura deve essere
disattesa sia in ordine che nel merito. Essa è innanzitutto irricevibile per
carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che l’attore non si è
confrontato con la motivazione pretorile e non ha spiegato per quali ragioni di
fatto o di diritto la stessa non potesse essere confermata (cfr. DTF 138 III
374.
consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Da una
parte egli nemmeno ha censurato l’assunto del giudice di prime cure secondo cui
la pretesa in tal senso non sarebbe stata sufficientemente sostanziata; e dall’altra
neppure ha spiegato per quale motivo il Pretore avrebbe sbagliato a ritenere
che il valore delle prestazioni dell’attore utilizzate dall’arch. C__________ __________
non sarebbe stato minimamente provato.
Essa sarebbe stata comunque
destinata all’insuccesso anche qualora fosse stata ricevibile. L'art.
42.
cpv. 2 CO, secondo cui il danno di cui non può essere provato il preciso
importo deve essere stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo
all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato, non
esonera in effetti il leso, pur instaurando una prova facilitata in suo favore,
dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui
esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza
del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima (DTF 131 III 360 consid.
5.
). Sennonché, a parte il fatto che l’istruttoria ha permesso di stabilire
che il progetto allestito dall’arch. C__________ __________, che aveva comportato
poi costi di realizzazione pari a un terzo, era completamente diverso da quelli
allestiti dall’attore (cfr. doc. BX), si osserva che l’attore ha largamente disatteso
agli obblighi di allegazione e di prova degli elementi atti a permettere
una valutazione in via equitativa del buon fondamento di una tale pretesa, che in
effetti avrebbero da lui potuto essere facilmente apportati se non altro nell’ambito
della prova peritale. Nulla permette così di ritenere che il suo lavoro possa
essere stato ripreso e utilizzato a favore dei convenuti “per almeno un
terzo”.
10.
Ad ogni buon conto,
per concludere l’esame delle pretese contrattuali relative all’allestimento dei
vari progetti da parte dell’attore, si osserva che le somme che questi avrebbe
semmai potuto pretendere sarebbero state di gran lunga inferiori a quelle da
lui azionate (per complessivi fr. 207'286.90 negli allegati preliminari e per complessivi
fr. 185'775.- in sede conclusionale e in appello) e calcolate sulla base della
norma SIA 102.
In effetti, gli accordi
contrattuali, riconosciuti per finire anche dallo stesso attore (cfr. petizione
p. 3, 8 e 28, replica p. 7, 16 e 24, conclusioni p. 12 e 19, appello p. 19;
cfr. pure interrogatorio dell’attore p. 2, doc. AO2), prevedevano che in caso
di completo espletamento del mandato (ossia secondo le percentuali previste
dalla norma SIA 102, cfr. interrogatorio del convenuto AO 2 p. 4) l’attore
avrebbe potuto pretendere un onorario complessivo di fr. 200'000.-, mentre
nulla ha permesso di confermare, e lo stesso attore non lo ha più preteso in
questa sede (cfr. appello p. 17), che un ulteriore onorario di fr. 60'000.- avrebbe
dovuto essergli riconosciuto in caso di ottenimento delle licenze edilizie (cfr.
petizione p. 3, 8, 28, 29 e 30, conclusioni p. 12). Accertato che le prestazioni
concretamente svolte dall’attore corrispondevano al 32.5% del totale (cfr. perizia
p. 26), l’onorario di sua spettanza sarebbe così stato tutt’al più di fr.
65'000.-.
11.
È invece a ragione che
l’attore, lamentando anche qui una violazione del suo diritto di essere
sentito, ha rimproverato al Pretore di non essersi assolutamente espresso
sull’onorario rivendicato per le attività da lui svolte esulanti dal contratto,
da fatturarsi, in assenza di una specifica pattuizione, in base al relativo dispendio
orario. Nulla osta dunque che la questione possa essere trattata in questa
sede, ritenuto che l’autorità d’appello, anziché rinviare la causa alla
giurisdizione inferiore ex art. 318 cpv. 1 lett. c. n. 1 CPC, può statuire eccezionalmente
anche nel caso in cui - come qui - il giudice di prime cure non abbia giudicato
su una parte essenziale dell’azione (Mathys,
in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 9 ad
art. 318 CPC; II CCA 23 agosto 2012 inc. n. 12.2011.29, 10 giugno 2014 inc. n.
12.2013
, 26 novembre 2018 inc. n. 12.2016.136 e 138).
11.1
L’onorario richiesto
dall’attore per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta a suo tempo dallo
studio W__________ __________ (fr. 256.-) può essere ammesso. Negli allegati
preliminari l’attore aveva in effetti spiegato di aver provveduto a far rinnovare
quella licenza edilizia (doc. P) sulla base di una richiesta dei convenuti (cfr.
replica p. 12), senza che la circostanza fosse stata allora contestata da questi
ultimi (cfr. duplica p. 13).
11.2
L’onorario azionato per
il cambiamento di zona di una parte dei fondi dei convenuti (fr. 8'058.65) può
pure essere riconosciuto.
Come si è potuto evincere
dal rapporto peritale (cfr. perizia p. 5), l’attore, nell’ambito dei lavori di
progettazione di sua competenza, aveva avuto modo di accorgersi che nel piano
delle zone del settembre 2006, oggetto di una variante di PR, il limite del
bosco era stato riportato in modo errato, non corrispondendo a quello accertato
dalla Sezione forestale cantonale il 22 giugno 2004, ciò che non permetteva in
definitiva né di conoscere l’effettiva superficie edificabile dei fondi né di
disporre delle informazioni per completare l’incarto della seconda domanda di
costruzione. Da qui, sempre secondo l’esperto (cfr. perizia p. 5), era sorta l’esigenza
di effettuare le pratiche per il cambiamento di zona, per le quali l’attore ha ora
preteso una remunerazione aggiuntiva, che avevano per altro permesso, il 10
settembre 2008, di assegnare le aree liberate dal vincolo forestale, pari a 800
mq, alla zona edificabile RE (doc. AN).
Stando così le cose, dovendosi
ammettere che lo svolgimento delle pratiche era necessario per poter dar
seguito ai lavori di progettazione, che l’attore era stato pacificamente incaricato
di eseguire, e dovendosi in ogni caso ammettere che lo svolgimento delle stesse,
quand’anche non fosse stato esplicitamente autorizzato dai convenuti, era stato
da loro quanto meno tollerato, nulla osta alla loro remunerazione. Del resto, si
potrebbe pure ammettere anche una loro ratifica a posteriori per atti concludenti,
visto e considerato che i convenuti, nell’ambito della rivendita dei fondi, avevano
per finire beneficiato dell’incontestabile aumento di valore conseguente all’aumento
della superficie attribuita così alla zona edificabile.
11.3
L’onorario rivendicato per
la verifica dei valori di stima dei fondi (fr. 1'320.70) non può invece essere
ammesso. Per il perito, quella prestazione, concretizzatasi nell’elaborazione del
rapporto di cui al doc. Y, era stata svolta dall’attore per far comprendere ai
convenuti su quale base erano stati calcolati i nuovi valori di stima e per
spiegare la causa che aveva reso necessario l’aggiornamento (cfr. perizia p.
6). Sennonché, a fronte dell’obiezione dei convenuti di non aver mai incaricato
l’attore di svolgere una tale prestazione (cfr. risposta p. 17, duplica p. 14),
il conferimento di un mandato in tal senso non è stato provato.
11.4
Nemmeno l’onorario per
l’elaborazione dei documenti all’indirizzo dell’impresa generale (fr. 1'317.50)
può essere riconosciuto. Dal referto peritale (cfr. perizia p. 6) si è potuto
evincere che l’attore, nel luglio/agosto 2008, aveva contattato e trasmesso a due
imprese generali di costruzione una serie di documenti nell’ipotesi di affidare
loro il contratto per la realizzazione del progetto di cui alla domanda di
costruzione del 20 gennaio 2008 rispettivamente di cui alla notifica / variante
del 30 luglio 2008. Atteso che entrambi i progetti superavano però ampiamente
il limite di fr. 2'300'000.-, tant’è che per il primo vi era già un preventivo di
fr. 3'412'828.- (doc. S) e per il secondo un preventivo di fr. 2'950'088.-
(doc. AE), non vi è chi non veda come la prestazione da lui allora svolta, che per
altro nemmeno risulta essere stata richiesta dai convenuti, risultasse inutile.
11.5
L’onorario per
l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare
(fr. 663.90) non può a sua volta essere riconosciuto. Anche in questo caso non
è in effetti stato provato che i convenuti abbiano incaricato l’attore di effettuare
una tale prestazione, che è stata invece svolta dall’attore all’indirizzo
dell’agente immobiliare. Ritenuto poi che i convenuti, con scritto 6 ottobre
2008.
(doc. AM), pur avendo dichiarato che avrebbero cercato di far pagare i
lavori di progettazione agli eventuali acquirenti interessati, avevano di fatto
già provveduto a rifiutare il lavoro svolto dall’attore (cfr. consid. 8.2.2),
non vi è chi non veda come la consegna all’agente immobiliare della documentazione
relativa ai lavori di progettazione nemmeno risultava essere stata fatta nell’interesse
di costoro, ma piuttosto nell’interesse dell’attore stesso.
11.6
Neppure l’onorario
rivendicato dall’attore per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore
(fr. 2'160.60) rispettivamente per l’allestimento di un modello in scala (fr.
5'011.-) può infine essere ammesso. Le relative pretese sono in effetti state
formulate per la prima volta solo in sede conclusionale, senza che fossero tuttavia
date le condizioni per una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 230 CPC, e
meglio quelle di cui al suo cpv. 1 lett. b: da una parte i fatti posti alla
base delle pretese non erano in effetti nuovi, essendo già stati esposti negli
allegati preliminari (cfr. petizione p. 13); e dall’altra nemmeno risultava che
le pretese fossero fondate su nuovi mezzi di prova, le stesse traendo in realtà
il loro fondamento da documenti già versati agli atti negli allegati preliminari
(doc. X e W) e non essendo venute alla luce per la prima volta solo tramite la
perizia giudiziaria (che si era piuttosto limitata a quantificarne l’entità).
12.
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la decisione pretorile può
essere riformata nel senso che i convenuti devono essere obbligati a pagare in
solido all’attore fr. 8'314.65 oltre
interessi al 5% dalla data della prima interpellazione agli atti, ossia dal 6
luglio 2009 (doc. BM), fermo restando che per tale somma dev’essere altresì
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE.
Le spese giudiziarie di
entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2
CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse sono state
calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 204'575.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 14 settembre 2017 dell’arch. AP 1
è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 7 agosto 2017 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
1. La petizione 21 giugno 2012 è parzialmente accolta.
1.1 Doris e
AO 2 sono condannati a pagare in solido all’arch. AP 1 l’importo di fr. 8'314.65
oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009.
1.2 Limitatamente
all’importo di fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009 è rigettata
in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di
Zumikon.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 20’700.- sono poste a carico dei convenuti
in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’attore, che rifonderà ai
convenuti complessivi fr. 13'500.- per ripetibili ridotte.
II. Le
spese processuali della procedura di appello di fr. 10’000.- sono poste a
carico degli appellati in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’appellante,
che rifonderà agli appellati complessivi fr. 7'000.- per ripetibili parziali.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).