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Decisione

12.2017.150

Architetto - preventivo con superamento del prezzo limite - diritto alla mercede

13 marzo 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono

integralmente opposti alla petizione.

5. Esperita

l’istruttoria di causa, le parti, nei rispettivi allegati conclusivi, si sono

sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che l’attore

ha tuttavia provveduto a ridurre le sue pretese, avanzate però a quel momento

nei confronti di entrambi i convenuti in solido, a fr. 204'575.- oltre

interessi al 5% dal 6 luglio 2009 ed accessori. Egli ha allora quantificato in

fr. 172'375.- l’onorario per i due progetti del 20 gennaio e dell’8 (recte:

3) luglio 2008, in fr. 13'400.- l’onorario per il progetto del 25 (recte:

30) luglio 2008 e in fr. 18'800.- la mercede per le attività esulanti dal

contratto, segnatamente per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo

studio W__________ __________ (fr. 256.-), per il cambiamento di zona di una

parte dei fondi (fr. 8'058.65), per la verifica dei valori di stima dei fondi

(fr. 1'320.70), per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale (fr.

1'317.50), per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita

dell’agenzia immobiliare (fr. 663.90), per l’elaborazione dei documenti per il suo

patrocinatore (fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala (fr.

5'011.-).

6. Con decisione 7

agosto 2017 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo le

spese processuali di fr. 20’700.- a carico dell’attore, tenuto altresì a

rifondere ai convenuti l’importo complessivo di fr. 15'000.- a titolo di

ripetibili (dispositivo n. 2).

7. Con l’appello 14 settembre

2017 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 7 novembre 2017,

l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere

la petizione e in via subordinata, evocando a quel momento una violazione del

suo diritto di essere sentito (cfr. infra consid. 8.2.4 e 11), di

annullare la sentenza pretorile con rinvio dell’incarto alla Pretura per una

nuova decisione ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi.

8. Nella sua decisione

il Pretore, esprimendosi implicitamente sulle sole pretese contrattuali

relative all’allestimento dei vari progetti, ha innanzitutto stabilito che tra

le parti era sorto un contratto di mandato e più precisamente un contratto

d’architetto, in virtù del quale l’attore avrebbe dovuto curare sia la fase di

progettazione sia la successiva fase di edificazione dell’immobile.

Nel prosieguo del suo

esposto egli ha ritenuto assodato che i convenuti avessero posto un limite ai

costi di realizzazione dell’intero progetto, fissato in fr. 2'300'000.- (cfr.

interrogatorio dell’attore p. 2), che quel tetto di spesa massimo fosse un

punto essenziale del contratto tra le parti e che all’attore fosse stata in tal

modo impartita una chiara e specifica istruzione, giusta l’art. 397 cpv. 1 CO,

circa lo svolgimento del mandato. Ha quindi escluso che in corso d’opera i

convenuti, pur avendo sottoscritto delle domande di costruzione / notifiche riguardanti

i progetti realizzati dall’attore con costi superiori a quello previsto, potessero

aver mutato quella particolare istruzione.

Ciò premesso, egli ha stabilito

che l’attore, avendo presentato ai convenuti, contestualmente all’inoltro delle

domande di costruzione del 25 gennaio e del 30 luglio 2008, due preventivi

rispettivamente di fr. 4'303'357.79 (doc. N1) e di fr. 2'950'088.- (doc. AE),

prevedenti con ciò una stima dei costi superiore al limite di fr. 2'300'000.-,

e non avendo mai reso attenti costoro che i loro desiderata e le loro

istruzioni circa i materiali e i metodi di esecuzione non erano compatibili con

il budget prefissato (cfr. anzi il doc. Q, in cui quest’ultimo si diceva ancora

fiducioso circa il raggiungimento dell’obiettivo), non aveva svolto con

diligenza e secondo le istruzioni il mandato ricevuto e non poteva così pretendere

di essere remunerato per le prestazioni svolte, che non si erano rivelate utili

e utilizzabili per i convenuti (cfr. TF 2 ottobre 2015 4A_210/2015 consid.

4.3.1 sul tema del limite dei costi e TF 22 luglio 2015 4A_287/2015 consid. 2.1

sul tema del diritto alla mercede in caso di inesecuzione del mandato).

8.1. Come in parte rilevato

anche dai convenuti, l’accertamento dei fatti operato dal Pretore deve essere

rettificato in due punti.

Non è innanzitutto vero

che le domande di costruzione / notifiche sottoscritte dai convenuti con

riferimento ai progetti realizzati dall’attore indicassero costi superiori al

limite di fr. 2'300'000.-: le domande di costruzione del 10 agosto 2007 e del 20

gennaio 2008 riportavano in effetti un costo totale di fr. 2'000'000.- (doc. J

e T), mentre le notifiche / varianti del 3 e del 30 luglio 2008 non esponevano in

realtà alcun costo totale (doc. AB e AG).

Ma, soprattutto, è in modo

erroneo che il giudice di prime cure ha evidenziato che, contestualmente

all’inoltro delle domande di costruzione del 25 gennaio e del 30 luglio 2008,

ai convenuti sarebbero stati consegnati due preventivi rispettivamente di fr.

4'303'357.79 (doc. N1) e di fr. 2'950'088.- (doc. AE), lasciando con ciò intendere

che gli stessi fossero relativi a quelle domande di costruzione. I preventivi

riguardavano in realtà il primo la domanda di costruzione del 10 agosto 2007 (cfr.

perizia p. 3), il secondo la notifica / variante del 30 luglio 2008 (cfr.

perizia p. 4). Come già evidenziato anche dal primo giudice, il primo

preventivo era poi stato pacificamente elaborato il 15 novembre 2007 (doc. N1),

ossia tre mesi dopo l’inoltro della relativa domanda di costruzione. Non è

invece stato assolutamente provato che il secondo preventivo, recante la data del

25 luglio 2008 (doc. AE), sia stato trasmesso a quel momento ai convenuti, che in

causa avevano contestato la circostanza.

8.2. Rettificati in tal

modo i fatti rilevanti, le censure mosse dall’attore al giudizio pretorile,

nella misura in cui sono risultate comprensibili, devono senz’altro essere

disattese.

8.2.1. L’attore, che in questa

sede non ha più censurato l’assunto pretorile - per altro ineccepibile (cfr.

petizione p. 3, 8 e 11; cfr. pure interrogatorio dell’attore p. 2, doc. O) -

circa l’avvenuta pattuizione tra le parti di un limite di costo di fr.

2'300'000.-, non può innanzitutto essere seguito laddove ha sostenuto che in

corso d’opera i convenuti, sottoscrivendo delle domande di costruzione /

notifiche riguardanti progetti con costi superiori a tale limite ed essendo

stati contestualmente informati che i preventivi delle opere erano superiori,

avessero rinunciato almeno implicitamente al limite di costo di fr.

2'300'000.-.

Come si è detto, le

domande di costruzione / notifiche sottoscritte dai convenuti e riferite ai

progetti realizzati dall’attore non riportavano in effetti costi superiori al

limite di fr. 2'300'000.- e neppure era risultato che i preventivi con importi

superiori fossero stati consegnati loro contestualmente alla sottoscrizione

delle relative domande di costruzione / notifiche.

8.2.2. La censura con cui

l’attore ha rimproverato al Pretore di aver disatteso le disposizioni

sull’onere della prova dev’essere respinta già per il fatto che il giudice di

prime cure non ha in definitiva statuito a sfavore della parte gravata di un

tale onere.

Ad ogni buon conto è a

torto che l’attore, pur avendo correttamente esposto il principio secondo cui

nelle azioni di risarcimento per inesecuzione la violazione del contratto deve

di principio essere provata da colui che agisce mentre che l’onere probatorio

si capovolge se il creditore accetta senza riserve la prestazione (DTF 128 III

271 consid. 2a/aa; TF 31 agosto 2010 4A_484/2009 consid. 3.2), ha preteso che

nel caso di specie incombesse ai convenuti dimostrare il cattivo adempimento

del contratto e non a lui dimostrare il suo corretto adempimento. Come detto, diversamente

da quanto preteso nell’appello, nulla permette in effetti di ritenere che “i

signori AO 1 hanno preso atto del fatto che il preventivo indicava che i costi

sarebbero stati superiori al budget ipotizzato, ma hanno ciononostante continuato

a richiedere ulteriori prestazioni all’arch. AP 1, in particolare l’inoltro di

altre licenze edilizie” per cui “in buona fede il mandatario poteva

contare sulla sostanziale accettazione delle sue prestazioni e sulla

disponibilità dei mandanti a remunerarle” (cfr. appello p. 5).

È al contrario incontestabile

che i convenuti non avevano accettato le prestazioni svolte dall’attore. Lo

stesso Pretore aveva del resto dato atto, a ragione, che i convenuti, richiesti

nel settembre 2008 di procedere al pagamento dell’onorario dell’attore (doc.

AL), con scritto 6 ottobre 2008 (doc. AM), pur avendo dichiarato che avrebbero

cercato di far pagare i lavori di progettazione agli eventuali acquirenti

interessati, avevano rifiutato di pagare, obiettando come i progetti si fossero

rivelati inutilizzabili poiché non in linea con le loro disponibilità di spesa.

8.2.3. L’attore ha in seguito

rimproverato al Pretore di aver reso il suo giudizio sulla base di una

giurisprudenza non pertinente (TF 2 ottobre 2015 4A_210/2015 consid. 4.3.1),

applicabile solo nell’ipotesi in cui il limite di costo concordato con il

cliente fosse stato superato durante i lavori di realizzazione dell’opera, ciò

che nel caso concreto non si era ancora verificato. Non è così.

È vero che in quella

sentenza l’Alta Corte aveva confermato che l’architetto che si accorge o ha

motivo di ritenere che il limite di costo concordato con il cliente non potrà

essere rispettato è tenuto a sospendere immediatamente i lavori in corso, ad effettuare

i necessari accertamenti e ad informare il cliente in modo che possano essere adottate

delle misure per rispettare il limite concordato, ritenuto che se non adempie a

questi obblighi con diligenza e in tal modo causa un superamento dei costi può

essere reso responsabile dei costi supplementari che il cliente avrebbe precisamente

voluto evitare con l’istruzione relativa al limite dei costi. Sennonché in altre

sentenze (DTF 108 II 197 consid. 2; Rep. 1978 p. 132; II CCA 2 giugno 1998 inc.

n. 12.97.261, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160, 5 ottobre 2012 inc. n.

12.2011.85) era stato precisato che la responsabilità dell’architetto, con la

riduzione o persino la perdita del suo diritto all’onorario, poteva entrare in

linea di conto anche nel caso in cui il mancato rispetto del limite dei costi

si era già verificato nella fase di progettazione e meglio nella misura in cui il

professionista doveva rendersi conto dell’impossibilità di eseguire il mandato

secondo l’istruzione che gli era stata impartita.

8.2.4. L’attore ha pure

rimproverato al giudice di prime cure di aver violato il suo diritto di essere

sentito per non aver esaminato la sua ulteriore argomentazione, secondo cui, se

fosse stato mantenuto il prezzo di fr. 750.-/mc o di fr. 1'000.-/mc previsto

nelle domande di costruzione del 10 agosto 2007 (doc. J) e del 25 gennaio 2008

(doc. T), il limite dei costi di fr. 2'300'000.- sarebbe stato senz’altro rispettato.

La censura è infondata.

Nulla, nemmeno la

perizia giudiziaria, ha in effetti permesso di confermare che il costo al mc

indicato in quei documenti era congruo e che in tal caso sarebbe stato

possibile rispettare il limite dei costi. Tutt’altro. Le indicazioni circa il

costo al mc contenute in quelle domande di costruzione, per altro fornite

dall’attore stesso e non dai convenuti, si sono al contrario rivelate inattendibili,

se solo si pensa come i preventivi elaborati sulla base di quei medesimi

progetti avevano poi concluso per un presumibile costo dell’opera di fr.

4'303'357.79 (doc. N1) rispettivamente di fr. 3'412'828.- (doc. S).

L’attuale argomentazione

dell’attore circa l’avvenuto rispetto del limite di costo concordato risulta

oltretutto contraddittoria, visto e considerato che negli allegati preliminari egli

aveva a più riprese ammesso il contrario, ossia l’oggettiva impossibilità, sin

dall’inizio, di rispettare il limite di fr. 2'300'000.- (cfr. petizione p. 3, 4,

9 e 17, replica p. 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15 e 16).

8.2.5. L’attore ha infine sostenuto

Considerandi

che il mancato rispetto del limite di costo sarebbe stato in definitiva

imputabile alle esagerate richieste dei convenuti, sia con riferimento ai

contenuti sia con riferimento ai materiali, e che con poche ragionevoli rinunce

da parte loro il limite avrebbe comunque potuto essere rispettato nella fase di

esecuzione dei lavori. A torto.

Sulla prima

questione, si osserva che l’attore era a conoscenza sin dall’inizio delle

particolari esigenze dei convenuti, per cui, se avesse ritenuto inattuabile

l’istruzione ricevuta, non avrebbe dovuto accettare il mandato oppure, dopo

averlo assunto, avrebbe dovuto sin da subito comunicare ai convenuti una tale inattuabilità,

ciò che non risulta aver fatto (cfr. anzi il doc. Q), se non il 10 novembre

2008.

(doc. AO2), quando aveva già svolto tutte le attività di progettazione di

cui ha preteso il pagamento.

Sul secondo aspetto, si

osserva invece, al di là del fatto che l’attore neppure ha indicato in questa

sede a quali opere i convenuti avrebbero potuto ragionevolmente rinunciare, che

la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l’architetto che ha

allestito un progetto non ossequioso dei limiti di costo non può contrapporre

l’argomento che in seguito, d’accordo con la committenza, avrebbe cercato di

ridurre tali importi (DTF 108 II 197 consid. 2; TF 9 maggio 2006 4C.54/2006

consid. 3.2.2; II CCA 2 giugno 1998 inc. n. 12.97.261).

8.2.6

È pertanto a ragione

che il Pretore ha ritenuto che le prestazioni dell’attore fossero del tutto

carenti e inutili per i convenuti e non dovessero essere da loro retribuite,

essendo costitutive di una vera e propria inesecuzione (DTF 124 III 423 consid.

4a; TF 10 maggio 2011 4A_34/2011 consid. 3, 17 luglio 2012 4A_89/2012 consid.

3.

, 30 marzo 2016 4A_658/2015 consid. 3.1).

Chiamato dai

convenuti per cercare di far meglio dello studio W__________ __________, ossia

per ridimensionare il progetto di quest’ultimo, che sarebbe costato fr.

2'628'700.- (doc. D), e ciò allo scopo di farlo rientrare nel limite di costo

di fr. 2'300'000.-, l’attore ha invece allestito, il 10 agosto 2007, un primo progetto,

che sarebbe costato ben fr. 4'303'357.79 (doc. N1); ha poi elaborato, il 23

gennaio 2008, un secondo progetto, che sarebbe costato un po’ meno, ma pur

sempre fr. 3'412'828.- (doc. S); ha in seguito preparato, il 3 luglio 2008, un

terzo progetto, che non comportava sostanziali cambiamenti, e per il quale non

ha elaborato alcun preventivo (cfr. perizia p. 4); ed ha infine presentato, il

30.

luglio 2008, un quarto progetto, che sarebbe costato comunque ancora fr.

2'950'088.- (doc. AE). Operando in tal modo, quando oltretutto il suo lavoro

era già stato agevolato dal fatto di poter disporre sin dall’inizio di un progetto

e di un preventivo allestiti da un altro professionista e solo in minima parte

non rispettosi dei desiderata dei convenuti, l’attore ha chiaramente agito in

dispregio degli accordi contrattuali: in effetti, oltre ad aver ampiamente superato,

in ragione di oltre il 28%, il limite di costo concordato, è persino riuscito a

far peggio, in ragione di oltre l’8%, dello studio W__________ __________.

9.

In un successivo

capitolo, sempre riferito alle sole pretese contrattuali relative

all’allestimento dei vari progetti, il Pretore ha accertato che i convenuti,

una volta terminata la collaborazione con l’attore, avevano comunque tratto

parzialmente beneficio dell’operato di quest’ultimo, nella misura in cui era

stato provato che l’arch. C__________ __________ aveva preso spunto dal

progetto di costui e aveva ripreso alcuni suoi elementi (cfr. doc. AR e AX;

teste arch. C__________ __________ p. 3 seg.). Ciononostante, a suo giudizio,

l’attore, se avesse voluto vantare una pretesa in tal senso, avrebbe dovuto sostanziare

maggiormente questo aspetto e dimostrare quale valore avesse la sua opera,

limitatamente a ciò di cui avrebbe tratto profitto il suo successore: sennonché

la prova circa questo presunto valore non era stata minimamente portata, il

perito giudiziario non essendo stato richiesto di esprimersi in proposito.

9.1

In questa sede

l’attore ha contestato siccome “erronea” l’argomentazione pretorile riassunta

sopra. Rilevando che la determinazione precisa del vantaggio finanziario era comunque

impraticabile e nemmeno era possibile stabilire un cifra precisa, in

applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO ha ritenuto “congruo, equo e rispettoso

dell’ordinario andamento delle cose stabilire che per almeno un terzo il suo

lavoro sia stato ripreso” dall’arch. C__________ __________,

rispettivamente utilizzato dall’agenzia incaricata della vendita dei fondi (cfr.

appello p. 12).

9.2

La censura deve essere

disattesa sia in ordine che nel merito. Essa è innanzitutto irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che l’attore non si è

confrontato con la motivazione pretorile e non ha spiegato per quali ragioni di

fatto o di diritto la stessa non potesse essere confermata (cfr. DTF 138 III

374.

consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Da una

parte egli nemmeno ha censurato l’assunto del giudice di prime cure secondo cui

la pretesa in tal senso non sarebbe stata sufficientemente sostanziata; e dall’altra

neppure ha spiegato per quale motivo il Pretore avrebbe sbagliato a ritenere

che il valore delle prestazioni dell’attore utilizzate dall’arch. C__________ __________

non sarebbe stato minimamente provato.

Essa sarebbe stata comunque

destinata all’insuccesso anche qualora fosse stata ricevibile. L'art.

42.

cpv. 2 CO, secondo cui il danno di cui non può essere provato il preciso

importo deve essere stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo

all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato, non

esonera in effetti il leso, pur instaurando una prova facilitata in suo favore,

dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui

esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza

del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima (DTF 131 III 360 consid.

5.

). Sennonché, a parte il fatto che l’istruttoria ha permesso di stabilire

che il progetto allestito dall’arch. C__________ __________, che aveva comportato

poi costi di realizzazione pari a un terzo, era completamente diverso da quelli

allestiti dall’attore (cfr. doc. BX), si osserva che l’attore ha largamente disatteso

agli obblighi di allegazione e di prova degli elementi atti a permettere

una valutazione in via equitativa del buon fondamento di una tale pretesa, che in

effetti avrebbero da lui potuto essere facilmente apportati se non altro nell’ambito

della prova peritale. Nulla permette così di ritenere che il suo lavoro possa

essere stato ripreso e utilizzato a favore dei convenuti “per almeno un

terzo”.

10.

Ad ogni buon conto,

per concludere l’esame delle pretese contrattuali relative all’allestimento dei

vari progetti da parte dell’attore, si osserva che le somme che questi avrebbe

semmai potuto pretendere sarebbero state di gran lunga inferiori a quelle da

lui azionate (per complessivi fr. 207'286.90 negli allegati preliminari e per complessivi

fr. 185'775.- in sede conclusionale e in appello) e calcolate sulla base della

norma SIA 102.

In effetti, gli accordi

contrattuali, riconosciuti per finire anche dallo stesso attore (cfr. petizione

p. 3, 8 e 28, replica p. 7, 16 e 24, conclusioni p. 12 e 19, appello p. 19;

cfr. pure interrogatorio dell’attore p. 2, doc. AO2), prevedevano che in caso

di completo espletamento del mandato (ossia secondo le percentuali previste

dalla norma SIA 102, cfr. interrogatorio del convenuto AO 2 p. 4) l’attore

avrebbe potuto pretendere un onorario complessivo di fr. 200'000.-, mentre

nulla ha permesso di confermare, e lo stesso attore non lo ha più preteso in

questa sede (cfr. appello p. 17), che un ulteriore onorario di fr. 60'000.- avrebbe

dovuto essergli riconosciuto in caso di ottenimento delle licenze edilizie (cfr.

petizione p. 3, 8, 28, 29 e 30, conclusioni p. 12). Accertato che le prestazioni

concretamente svolte dall’attore corrispondevano al 32.5% del totale (cfr. perizia

p. 26), l’onorario di sua spettanza sarebbe così stato tutt’al più di fr.

65'000.-.

11.

È invece a ragione che

l’attore, lamentando anche qui una violazione del suo diritto di essere

sentito, ha rimproverato al Pretore di non essersi assolutamente espresso

sull’onorario rivendicato per le attività da lui svolte esulanti dal contratto,

da fatturarsi, in assenza di una specifica pattuizione, in base al relativo dispendio

orario. Nulla osta dunque che la questione possa essere trattata in questa

sede, ritenuto che l’autorità d’appello, anziché rinviare la causa alla

giurisdizione inferiore ex art. 318 cpv. 1 lett. c. n. 1 CPC, può statuire eccezionalmente

anche nel caso in cui - come qui - il giudice di prime cure non abbia giudicato

su una parte essenziale dell’azione (Mathys,

in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 9 ad

art. 318 CPC; II CCA 23 agosto 2012 inc. n. 12.2011.29, 10 giugno 2014 inc. n.

12.2013

, 26 novembre 2018 inc. n. 12.2016.136 e 138).

11.1

L’onorario richiesto

dall’attore per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta a suo tempo dallo

studio W__________ __________ (fr. 256.-) può essere ammesso. Negli allegati

preliminari l’attore aveva in effetti spiegato di aver provveduto a far rinnovare

quella licenza edilizia (doc. P) sulla base di una richiesta dei convenuti (cfr.

replica p. 12), senza che la circostanza fosse stata allora contestata da questi

ultimi (cfr. duplica p. 13).

11.2

L’onorario azionato per

il cambiamento di zona di una parte dei fondi dei convenuti (fr. 8'058.65) può

pure essere riconosciuto.

Come si è potuto evincere

dal rapporto peritale (cfr. perizia p. 5), l’attore, nell’ambito dei lavori di

progettazione di sua competenza, aveva avuto modo di accorgersi che nel piano

delle zone del settembre 2006, oggetto di una variante di PR, il limite del

bosco era stato riportato in modo errato, non corrispondendo a quello accertato

dalla Sezione forestale cantonale il 22 giugno 2004, ciò che non permetteva in

definitiva né di conoscere l’effettiva superficie edificabile dei fondi né di

disporre delle informazioni per completare l’incarto della seconda domanda di

costruzione. Da qui, sempre secondo l’esperto (cfr. perizia p. 5), era sorta l’esigenza

di effettuare le pratiche per il cambiamento di zona, per le quali l’attore ha ora

preteso una remunerazione aggiuntiva, che avevano per altro permesso, il 10

settembre 2008, di assegnare le aree liberate dal vincolo forestale, pari a 800

mq, alla zona edificabile RE (doc. AN).

Stando così le cose, dovendosi

ammettere che lo svolgimento delle pratiche era necessario per poter dar

seguito ai lavori di progettazione, che l’attore era stato pacificamente incaricato

di eseguire, e dovendosi in ogni caso ammettere che lo svolgimento delle stesse,

quand’anche non fosse stato esplicitamente autorizzato dai convenuti, era stato

da loro quanto meno tollerato, nulla osta alla loro remunerazione. Del resto, si

potrebbe pure ammettere anche una loro ratifica a posteriori per atti concludenti,

visto e considerato che i convenuti, nell’ambito della rivendita dei fondi, avevano

per finire beneficiato dell’incontestabile aumento di valore conseguente all’aumento

della superficie attribuita così alla zona edificabile.

11.3

L’onorario rivendicato per

la verifica dei valori di stima dei fondi (fr. 1'320.70) non può invece essere

ammesso. Per il perito, quella prestazione, concretizzatasi nell’elaborazione del

rapporto di cui al doc. Y, era stata svolta dall’attore per far comprendere ai

convenuti su quale base erano stati calcolati i nuovi valori di stima e per

spiegare la causa che aveva reso necessario l’aggiornamento (cfr. perizia p.

6). Sennonché, a fronte dell’obiezione dei convenuti di non aver mai incaricato

l’attore di svolgere una tale prestazione (cfr. risposta p. 17, duplica p. 14),

il conferimento di un mandato in tal senso non è stato provato.

11.4

Nemmeno l’onorario per

l’elaborazione dei documenti all’indirizzo dell’impresa generale (fr. 1'317.50)

può essere riconosciuto. Dal referto peritale (cfr. perizia p. 6) si è potuto

evincere che l’attore, nel luglio/agosto 2008, aveva contattato e trasmesso a due

imprese generali di costruzione una serie di documenti nell’ipotesi di affidare

loro il contratto per la realizzazione del progetto di cui alla domanda di

costruzione del 20 gennaio 2008 rispettivamente di cui alla notifica / variante

del 30 luglio 2008. Atteso che entrambi i progetti superavano però ampiamente

il limite di fr. 2'300'000.-, tant’è che per il primo vi era già un preventivo di

fr. 3'412'828.- (doc. S) e per il secondo un preventivo di fr. 2'950'088.-

(doc. AE), non vi è chi non veda come la prestazione da lui allora svolta, che per

altro nemmeno risulta essere stata richiesta dai convenuti, risultasse inutile.

11.5

L’onorario per

l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare

(fr. 663.90) non può a sua volta essere riconosciuto. Anche in questo caso non

è in effetti stato provato che i convenuti abbiano incaricato l’attore di effettuare

una tale prestazione, che è stata invece svolta dall’attore all’indirizzo

dell’agente immobiliare. Ritenuto poi che i convenuti, con scritto 6 ottobre

2008.

(doc. AM), pur avendo dichiarato che avrebbero cercato di far pagare i

lavori di progettazione agli eventuali acquirenti interessati, avevano di fatto

già provveduto a rifiutare il lavoro svolto dall’attore (cfr. consid. 8.2.2),

non vi è chi non veda come la consegna all’agente immobiliare della documentazione

relativa ai lavori di progettazione nemmeno risultava essere stata fatta nell’interesse

di costoro, ma piuttosto nell’interesse dell’attore stesso.

11.6

Neppure l’onorario

rivendicato dall’attore per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore

(fr. 2'160.60) rispettivamente per l’allestimento di un modello in scala (fr.

5'011.-) può infine essere ammesso. Le relative pretese sono in effetti state

formulate per la prima volta solo in sede conclusionale, senza che fossero tuttavia

date le condizioni per una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 230 CPC, e

meglio quelle di cui al suo cpv. 1 lett. b: da una parte i fatti posti alla

base delle pretese non erano in effetti nuovi, essendo già stati esposti negli

allegati preliminari (cfr. petizione p. 13); e dall’altra nemmeno risultava che

le pretese fossero fondate su nuovi mezzi di prova, le stesse traendo in realtà

il loro fondamento da documenti già versati agli atti negli allegati preliminari

(doc. X e W) e non essendo venute alla luce per la prima volta solo tramite la

perizia giudiziaria (che si era piuttosto limitata a quantificarne l’entità).

12.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la decisione pretorile può

essere riformata nel senso che i convenuti devono essere obbligati a pagare in

solido all’attore fr. 8'314.65 oltre

interessi al 5% dalla data della prima interpellazione agli atti, ossia dal 6

luglio 2009 (doc. BM), fermo restando che per tale somma dev’essere altresì

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2

CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse sono state

calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 204'575.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 14 settembre 2017 dell’arch. AP 1

è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 7 agosto 2017 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

1. La petizione 21 giugno 2012 è parzialmente accolta.

1.1 Doris e

AO 2 sono condannati a pagare in solido all’arch. AP 1 l’importo di fr. 8'314.65

oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009.

1.2 Limitatamente

all’importo di fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009 è rigettata

in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di

Zumikon.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 20’700.- sono poste a carico dei convenuti

in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’attore, che rifonderà ai

convenuti complessivi fr. 13'500.- per ripetibili ridotte.

II. Le

spese processuali della procedura di appello di fr. 10’000.- sono poste a

carico degli appellati in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’appellante,

che rifonderà agli appellati complessivi fr. 7'000.- per ripetibili parziali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).