12.2017.152
Azione di inesistenza del debito - contumacia - atto sconveniente e prolisso
19 giugno 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
12.2017.152
12.2018.12
Lugano
19 giugno 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.43 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 febbraio
2015 da
AO
1
contro
AP
1
con cui l’attore ha chiesto
di accertare l’inesistenza del credito di fr. 343'200.- oltre interessi al 10%
dal 1° gennaio 2012 vantato dalla convenuta di cui al PE n. __________ dell’UEF
di Bellinzona, di ordinare la cancellazione dell’esecuzione, di dichiarare
temeraria la procedura esecutiva, di infliggere alla convenuta una multa
disciplinare fino a fr. 2'000.-, di condannarla al pagamento di fr. 5'500.- o
di una somma da stabilire dal giudice a titolo di risarcimento per il torto
morale e per il danno subito e di condannarla pure al pagamento, oltretutto
anticipato, di fr. 18'000.- per ripetibili;
domanda sulla quale la
convenuta non si è pronunciata, e che il Pretore con decisione 13 luglio 2017
ha parzialmente accolto, accertando l’inesistenza del credito e ordinando la
cancellazione dell’esecuzione, con accollo delle spese processuali di
complessivi
fr. 2'500.- per il 7% all’attore e per il 93% alla convenuta e senza
attribuzione di ripetibili;
appellante la convenuta con
appello 14 settembre / 15 novembre 2017 (inc. n. 12.2017.152), con cui ha chiesto
di accertare la nullità del querelato giudizio, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
rilevato che con istanza di
gratuito patrocinio 24 gennaio 2018 (inc. n. 12.2018.12) la convenuta ha
chiesto in via principale di essere esentata dal pagamento delle spese
giudiziarie d’appello, da anticiparsi in ragione di fr. 2'500.-, e in via
subordinata di “voler decidere le spese con la sentenza”;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che il 7 gennaio 2014 AP 1
ha fatto spiccare nei confronti deAO 1 il PE n. __________ dell’UEF di
Bellinzona per l’importo di fr. 343'200.- oltre interessi al 10% dal 1° gennaio
2012, indicando come causale del credito “indebito arricchimento fr. 43'200.-,
multa Pretura più accessori
fr. 100'000.-, prestazioni e danno aperto fr. 200'000.-” (doc. B); al PE è
stata interposta tempestiva opposizione (doc. B e C);
che con petizione 25
febbraio 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
A), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendo di accertare l’inesistenza del credito di fr. 343'200.-
oltre interessi al 10% dal 1° gennaio 2012 vantato dalla controparte di cui al
PE, di ordinare la cancellazione dell’esecuzione, di dichiarare temeraria la
procedura esecutiva, di infliggere alla controparte una multa disciplinare fino
a fr. 2'000.-, di condannarla al pagamento di
fr. 5'500.- o di una somma da stabilire dal giudice a titolo di risarcimento
per il torto morale e per il danno subito e di condannarla pure al pagamento, oltretutto
anticipato, di
fr. 18'000.- per ripetibili;
che il Pretore, con la
decisione 13 luglio 2017 ora impugnata, ha parzialmente accolto la petizione,
accertando l’inesistenza del credito e ordinando la cancellazione
dell’esecuzione, con accollo delle spese processuali di complessivi fr. 2'500.-
per il 7% all’attore e per il 93% alla convenuta e senza attribuzione di
ripetibili: egli ha in sostanza ritenuto, per quanto qui interessa, che,
lasciando scadere infruttuosamente il termine suppletorio per presentare la
risposta di causa assegnatole il 3 giugno 2015, la convenuta, gravata dall’onere
di dimostrare l’esistenza del credito preteso con la procedura esecutiva, non
vi avesse fatto fronte in alcun modo, per cui, visto che la causa era matura
per il giudizio ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 CPC, era senz’altro possibile
rendere una decisione finale in quei termini; le altre richieste dell’attore,
pure mature per il giudizio, sono invece state disattese, ritenuto che il
giudizio sulle spese processuali è stato reso tenendo conto della rispettiva soccombenza
delle parti;
che con l’appello 14
settembre 2017 che qui ci occupa (inc. n. 12.2017.152), che, ritenuto
sconveniente, prolisso e ripetitivo dal presidente di questa Camera, è poi stato
ripresentato emendato, entro il termine assegnato da quest’ultimo, il 15
novembre 2017, la convenuta ha chiesto di accertare la nullità del querelato
giudizio (recte: di annullare il querelato giudizio), protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi; con istanza di gratuito patrocinio 24 gennaio
2018 (inc. n. 12.2018.12) essa ha quindi chiesto in via principale di essere
esentata dal pagamento delle spese giudiziarie d’appello, da anticiparsi in
ragione di fr. 2'500.-, e in via subordinata di “voler decidere le spese con
la sentenza”;
che l’appello della
convenuta (e lo stesso vale, per analogia, per la sua istanza volta alla
concessione del gratuito patrocinio), manifestamente improponibile e
manifestamente infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame
preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza che sia necessario notificarlo alla
controparte per le eventuali osservazioni di risposta;
che in questa sede la
convenuta ha preliminarmente lamentato un’insufficiente motivazione della
decisione pretorile sul merito e sul tema delle spese giudiziarie; a torto: in
effetti il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto
di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. ed offre una garanzia
minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett.
g CPC, impone all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni
che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo
tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di
proporre i rimedi giuridici adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439
consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2), sennonché nel caso
di specie la motivazione della decisione pretorile, riassunta in precedenza,
non può essere considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile
comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il primo
giudice a decidere (parzialmente) a sfavore della convenuta, tanto più che,
come si dirà, quest’ultima è stata in grado di censurarle con cognizione di
causa nell’appello qui in esame;
che, nella prima parte del
suo appello, la convenuta, rilevando di aver a suo tempo chiesto una proroga di
30 giorni del termine per la risposta e, dopo che la stessa con decisione
processuale ordinatoria del 3 giugno 2015 le era stata parzialmente concessa in
ragione di 10 giorni, di aver tempestivamente instato con scritto 22 giugno
2015 per un’ulteriore proroga di 20 o in via subordinata di 10 giorni, poi però
negata, ha rimproverato al Pretore, che a suo dire avrebbe in tal modo
erroneamente ritenuto che essa non avesse presentato la risposta “neppure
nel termine suppletorio assegnatole in data 3 giugno 2015, rimanendo contumace
in causa”, di aver illegittimamente limitato a 10 giorni, con decisione
processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, la durata della prima proroga, di
aver arbitrariamente e abusivamente ignorato e negato la sua ulteriore
richiesta di proroga, di non averle assegnato il termine suppletorio dell’art.
223 cpv. 1 CPC, di non averla convocata ad un’udienza ai sensi dell’art. 232
cpv. 2 CPC, rispettivamente di non aver comunque tenuto conto che l’istanza di
proroga del 22 giugno 2015 conteneva pur sempre anche una succinta risposta;
che, prima di esaminare
queste censure, va rammentato come si sono effettivamente svolti i fatti
rilevanti, la ricostruzione fornita in questa sede dalla convenuta essendo
manifestamente errata: dagli atti di causa si è così potuto evincere quanto
segue: che con decisione processuale ordinatoria del 2 marzo 2015, che
richiamava l’art. 222 CPC, il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di
Fatti
30 giorni per presentare la risposta; che il 24 aprile 2015 la convenuta ha
chiesto una proroga di 30 giorni del termine; che con decisione processuale
ordinatoria del 5 maggio 2015 il Pretore ha respinto tale richiesta; che con
decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, che richiamava gli art. 147
e 223 CPC, egli ha assegnato alla convenuta un termine suppletorio di 10
giorni, avvertendola delle conseguenze dell’inosservanza del termine; che il 22
giugno 2015 la convenuta ha chiesto una proroga di 20 o in via subordinata di
10 giorni del termine; e che con decisione processuale ordinatoria del 24
giugno 2015 il Pretore ha respinto tale richiesta;
che, ciò premesso, le
censure di cui si è detto, invero da respingere già per il fatto che la domanda
di proroga del 22 giugno 2015 era chiaramente tardiva non essendo stata
inoltrata nel termine di 10 giorni assegnato con decisione processuale
ordinatoria del 3 giugno 2015 (in effetti dall’accertamento del tracciamento
degli invii relativo alla raccomandata n. __________ risulta che quella
decisione era stata ritirata dalla convenuta martedì 9 giugno 2015 per cui il
termine giungeva a scadenza venerdì 19 giugno 2015), devono senz’altro essere
disattese;
che il rimprovero mosso al
Pretore di aver illegittimamente limitato a 10 giorni, con decisione
processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, la durata della prima proroga (per
altro improprio siccome in realtà - come si è detto - con decisione processuale
ordinatoria del 5 maggio 2015 il giudice di prime cure aveva respinto la
domanda di proroga del 24 aprile 2015 e con decisione processuale ordinatoria
del 3 giugno 2015 aveva provveduto ad assegnare il termine suppletorio di 10
giorni) e di aver arbitrariamente e abusivamente ignorato e negato la sua
ulteriore richiesta di proroga (a sua volta pure improprio siccome in realtà -
come si è detto - con decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015 il
giudice di prime cure aveva respinto la domanda di proroga del 22 giugno 2015
relativa al termine suppletorio di 10 giorni), è manifestamente irricevibile,
visto e considerato che la convenuta, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontata con le
considerazioni di fatto e di diritto che avevano allora indotto il primo
giudice a determinarsi in quel modo;
che il rimprovero mosso al
Pretore di non aver assegnato alla convenuta, nell’ambito della decisione
processuale ordinatoria del 24 giugno 2015, il termine suppletorio dell’art.
223 cpv. 1 CPC è manifestamente infondato, visto e considerato che in realtà,
come si è visto, quel termine le era già stato assegnato con decisione
processuale ordinatoria del 3 giugno 2015;
che, visto come si sono
svolti i fatti, il rimprovero mosso al Pretore di non aver provveduto a convocare
la convenuta, nell’ambito della decisione processuale ordinatoria del 24 giugno
2015 oppure ancora in seguito, ad un’udienza ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 CPC,
è manifestamente infondato: l’art. 223 cpv. 2 CPC prevede in effetti che se il
termine suppletorio scade infruttuosamente il giudice emana una decisione
finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio, altrimenti cita le
parti al dibattimento, ritenuto che nel caso di specie il Pretore ha puntualmente
e chiaramente spiegato le ragioni per cui riteneva che la causa (segnatamente
sull’inesistenza del credito e sulla cancellazione dell’esecuzione, da lui
ammesse) fosse matura per il giudizio, senza che le stesse, per altro
condivisibili, siano state ora censurate dalla convenuta;
che il rimprovero mosso al
Pretore di non aver comunque tenuto conto che l’istanza di proroga del 22
giugno 2015 conteneva pur sempre anche una succinta risposta è parimenti privo
di fondamento: a parte il fatto che lo scritto del 22 giugno 2015 era stato
allestito solo allo scopo di giustificare una proroga del termine e non con
altre finalità, si osserva in effetti che il fatto che nello stesso sia stato
indicato che l’attore “mi aveva chiesto ed ottenuto la modica somma di fr.
21'600.- / settimana e … dopo due settimane al prezzo di fr. 43'200.-
Considerandi
incassati, alla nuova richiesta di acconto pari all’importo di fr. 21'600.-
avvenuta alla terza settimana dall’incarico conferito, avevo protestato con il
risultato che era stato questo infedele difensore ad aver disdetto il mandato
in un momento dove scadevano termini cortissimi di 10 giorni, e se ricordo bene
proprio avanti la sua Pretura, termini scaduti in ragione della ulteriore
porcata di non rispedirmi gli incarti, trattenuti per mesi e mesi illecitamente.
Fatto che ha poi a casco provocato la sua decisione delle deliranti multe per
fr. 100'000.- e oltre …” è ben lungi dal costituire una sufficiente allegazione
del buon fondamento del suo presunto credito di
fr. 343'200.- oltre interessi;
che, nella seconda ed
ultima parte del suo appello, la convenuta ha infine lamentato il fatto che il
Pretore abbia accollato le spese processuali a lei per il 93% e all’attore solo
per il 7%: la censura è manifestante infondata, visto e considerato che quel
giudizio era stato motivato dal giudice di prime cure, correttamente (cfr. art.
106.
CPC), tenendo conto della rispettiva soccombenza delle parti, l’attore
essendo risultato vincente sull’inesistenza del credito di fr. 343'200.- oltre
interessi e sulla cancellazione dell’esecuzione, ma essendo risultato soccombente
sulle altre domande, ossia di dichiarare temeraria la procedura esecutiva, di
infliggere alla convenuta una multa disciplinare fino a
fr. 2'000.-, di condannarla al pagamento di fr. 5'500.- o di una somma da
stabilire dal giudice a titolo di risarcimento per il torto morale e per il
danno subito e di condannarla pure al pagamento, oltretutto anticipato, di fr.
18'000.- per ripetibili;
che in ogni caso, a
prescindere da tutte le considerazioni che precedono, si osserva che l’appello
della convenuta avrebbe già dovuto essere dichiarato inammissibile in virtù
dell’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC (Reetz/Theiler,
in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 33 ad
art. 311; II CCA 6 luglio 2017 inc. n. 12.2017.78): come accennato in
precedenza, con decisione ordinatoria processuale del 19 settembre 2017 il
presidente di questa Camera, ritenendo che l’appello inizialmente presentato
(quello datato 14 settembre 2017) fosse sconveniente, prolisso e ripetitivo,
aveva assegnato alla convenuta un termine per ripresentare una memoria
d’appello che fosse ossequiosa delle norme predette avvisandola che in caso di
inadempienza l’appello sarebbe stato considerato come non presentato, sennonché
la convenuta, pur avendo rispettato il termine per la presentazione dell’allegato
emendato, ha provveduto a versare agli atti un nuovo memoriale (quello datato
15.
novembre 2017), che, pur sembrando più corto (ma solo a seguito
dell’utilizzazione di caratteri più piccoli e di spazi ridotti), era
sostanzialmente identico al precedente (da cui erano stati tolti o edulcorati solo
alcuni termini sconvenienti all’indirizzo della controparte o del Pretore, e
meglio le parole “di stampo nazista” nell’ultimo paragrafo di p. 2, “nazista”,
“criminale” e “arbitrario” nel secondo paragrafo di p. 4, “in
malafede” nel quarto paragrafo di p. 6, “infedele” nel terzo
paragrafo di p. 7, “criminali” nel secondo paragrafo di p. 8 e “malafede”
nel quarto paragrafo di p. 8, ritenuto che moltissimi altri termini
sconvenienti erano però stati mantenuti, si pensi alle parole “partigiana”
nell’ultimo paragrafo di p. 2, “ladro e truffatore”, “sabotando e
saccheggiando … dolosamente” e “sentenze criminali” nel secondo paragrafo
di p. 3, “parziale e partigiano … dolosamente” nel terzo paragrafo di p.
6, “parziale e partigiano” nel quarto paragrafo di p. 6, “dolosamente”
nel primo paragrafo di p. 7, “giudice prevenuto” e “dolosamente” [2
volte] nel terzo paragrafo di p. 7, “ennesima parzialità, partigianeria in
danno a chi scrive” nell’ultimo paragrafo di p. 9 e “dolosamente”
nel primo paragrafo di p. 10) ed anzi era ancora più lungo ed offensivo di
quest’altro (riportando ora, a p. 3, un nuovo secondo paragrafo del tutto
gratuito e sconveniente all’indirizzo della controparte, del Pretore e del
presidente della Camera “perché di crimini si tratta e chi scrive ne ha
tutte le prove: spiacente per il suo fratello magistrato massone Fiscalini che
dovrebbe avere il coraggio di dichiarare la sua appartenenza massonica
apertamente in ragione della sua carica pubblica pagata dai cittadini
contribuenti perché rispetti la Legge e la Costituzione e non regole massoniche
segrete”);
che le spese processuali
di questo giudizio, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr.
343'200.-, vanno poste a carico della convenuta appellante, che è risultata
soccombente (art. 106 CPC), la sua domanda volta alla concessione del gratuito
patrocinio per la procedura di secondo grado non potendo in effetti trovare
accoglimento già per il fatto che il gravame appariva sin dall’inizio
manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC);
che all’attore, che non è
stato richiesto di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate
ripetibili o indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
1. L’appello 14
settembre / 15 novembre 2017 delAP 1 (inc. n. 12.2017.152) è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
2. L’istanza di
concessione del gratuito patrocinio 24 gennaio 2018 delAP 1 (inc. n. 12.2018.12)
è respinta.
3. Le spese processuali
di complessivi fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono
ripetibili o indennità.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).