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Decisione

12.2017.152

Azione di inesistenza del debito - contumacia - atto sconveniente e prolisso

19 giugno 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

30 giorni per presentare la risposta; che il 24 aprile 2015 la convenuta ha

chiesto una proroga di 30 giorni del termine; che con decisione processuale

ordinatoria del 5 maggio 2015 il Pretore ha respinto tale richiesta; che con

decisione processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, che richiamava gli art. 147

e 223 CPC, egli ha assegnato alla convenuta un termine suppletorio di 10

giorni, avvertendola delle conseguenze dell’inosservanza del termine; che il 22

giugno 2015 la convenuta ha chiesto una proroga di 20 o in via subordinata di

10 giorni del termine; e che con decisione processuale ordinatoria del 24

giugno 2015 il Pretore ha respinto tale richiesta;

che, ciò premesso, le

censure di cui si è detto, invero da respingere già per il fatto che la domanda

di proroga del 22 giugno 2015 era chiaramente tardiva non essendo stata

inoltrata nel termine di 10 giorni assegnato con decisione processuale

ordinatoria del 3 giugno 2015 (in effetti dall’accertamento del tracciamento

degli invii relativo alla raccomandata n. __________ risulta che quella

decisione era stata ritirata dalla convenuta martedì 9 giugno 2015 per cui il

termine giungeva a scadenza venerdì 19 giugno 2015), devono senz’altro essere

disattese;

che il rimprovero mosso al

Pretore di aver illegittimamente limitato a 10 giorni, con decisione

processuale ordinatoria del 3 giugno 2015, la durata della prima proroga (per

altro improprio siccome in realtà - come si è detto - con decisione processuale

ordinatoria del 5 maggio 2015 il giudice di prime cure aveva respinto la

domanda di proroga del 24 aprile 2015 e con decisione processuale ordinatoria

del 3 giugno 2015 aveva provveduto ad assegnare il termine suppletorio di 10

giorni) e di aver arbitrariamente e abusivamente ignorato e negato la sua

ulteriore richiesta di proroga (a sua volta pure improprio siccome in realtà -

come si è detto - con decisione processuale ordinatoria del 24 giugno 2015 il

giudice di prime cure aveva respinto la domanda di proroga del 22 giugno 2015

relativa al termine suppletorio di 10 giorni), è manifestamente irricevibile,

visto e considerato che la convenuta, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontata con le

considerazioni di fatto e di diritto che avevano allora indotto il primo

giudice a determinarsi in quel modo;

che il rimprovero mosso al

Pretore di non aver assegnato alla convenuta, nell’ambito della decisione

processuale ordinatoria del 24 giugno 2015, il termine suppletorio dell’art.

223 cpv. 1 CPC è manifestamente infondato, visto e considerato che in realtà,

come si è visto, quel termine le era già stato assegnato con decisione

processuale ordinatoria del 3 giugno 2015;

che, visto come si sono

svolti i fatti, il rimprovero mosso al Pretore di non aver provveduto a convocare

la convenuta, nell’ambito della decisione processuale ordinatoria del 24 giugno

2015 oppure ancora in seguito, ad un’udienza ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 CPC,

è manifestamente infondato: l’art. 223 cpv. 2 CPC prevede in effetti che se il

termine suppletorio scade infruttuosamente il giudice emana una decisione

finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio, altrimenti cita le

parti al dibattimento, ritenuto che nel caso di specie il Pretore ha puntualmente

e chiaramente spiegato le ragioni per cui riteneva che la causa (segnatamente

sull’inesistenza del credito e sulla cancellazione dell’esecuzione, da lui

ammesse) fosse matura per il giudizio, senza che le stesse, per altro

condivisibili, siano state ora censurate dalla convenuta;

che il rimprovero mosso al

Pretore di non aver comunque tenuto conto che l’istanza di proroga del 22

giugno 2015 conteneva pur sempre anche una succinta risposta è parimenti privo

di fondamento: a parte il fatto che lo scritto del 22 giugno 2015 era stato

allestito solo allo scopo di giustificare una proroga del termine e non con

altre finalità, si osserva in effetti che il fatto che nello stesso sia stato

indicato che l’attore “mi aveva chiesto ed ottenuto la modica somma di fr.

21'600.- / settimana e … dopo due settimane al prezzo di fr. 43'200.-

Considerandi

incassati, alla nuova richiesta di acconto pari all’importo di fr. 21'600.-

avvenuta alla terza settimana dall’incarico conferito, avevo protestato con il

risultato che era stato questo infedele difensore ad aver disdetto il mandato

in un momento dove scadevano termini cortissimi di 10 giorni, e se ricordo bene

proprio avanti la sua Pretura, termini scaduti in ragione della ulteriore

porcata di non rispedirmi gli incarti, trattenuti per mesi e mesi illecitamente.

Fatto che ha poi a casco provocato la sua decisione delle deliranti multe per

fr. 100'000.- e oltre …” è ben lungi dal costituire una sufficiente allegazione

del buon fondamento del suo presunto credito di

fr. 343'200.- oltre interessi;

che, nella seconda ed

ultima parte del suo appello, la convenuta ha infine lamentato il fatto che il

Pretore abbia accollato le spese processuali a lei per il 93% e all’attore solo

per il 7%: la censura è manifestante infondata, visto e considerato che quel

giudizio era stato motivato dal giudice di prime cure, correttamente (cfr. art.

106.

CPC), tenendo conto della rispettiva soccombenza delle parti, l’attore

essendo risultato vincente sull’inesistenza del credito di fr. 343'200.- oltre

interessi e sulla cancellazione dell’esecuzione, ma essendo risultato soccombente

sulle altre domande, ossia di dichiarare temeraria la procedura esecutiva, di

infliggere alla convenuta una multa disciplinare fino a

fr. 2'000.-, di condannarla al pagamento di fr. 5'500.- o di una somma da

stabilire dal giudice a titolo di risarcimento per il torto morale e per il

danno subito e di condannarla pure al pagamento, oltretutto anticipato, di fr.

18'000.- per ripetibili;

che in ogni caso, a

prescindere da tutte le considerazioni che precedono, si osserva che l’appello

della convenuta avrebbe già dovuto essere dichiarato inammissibile in virtù

dell’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC (Reetz/Theiler,

in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 33 ad

art. 311; II CCA 6 luglio 2017 inc. n. 12.2017.78): come accennato in

precedenza, con decisione ordinatoria processuale del 19 settembre 2017 il

presidente di questa Camera, ritenendo che l’appello inizialmente presentato

(quello datato 14 settembre 2017) fosse sconveniente, prolisso e ripetitivo,

aveva assegnato alla convenuta un termine per ripresentare una memoria

d’appello che fosse ossequiosa delle norme predette avvisandola che in caso di

inadempienza l’appello sarebbe stato considerato come non presentato, sennonché

la convenuta, pur avendo rispettato il termine per la presentazione dell’allegato

emendato, ha provveduto a versare agli atti un nuovo memoriale (quello datato

15.

novembre 2017), che, pur sembrando più corto (ma solo a seguito

dell’utilizzazione di caratteri più piccoli e di spazi ridotti), era

sostanzialmente identico al precedente (da cui erano stati tolti o edulcorati solo

alcuni termini sconvenienti all’indirizzo della controparte o del Pretore, e

meglio le parole “di stampo nazista” nell’ultimo paragrafo di p. 2, “nazista”,

“criminale” e “arbitrario” nel secondo paragrafo di p. 4, “in

malafede” nel quarto paragrafo di p. 6, “infedele” nel terzo

paragrafo di p. 7, “criminali” nel secondo paragrafo di p. 8 e “malafede”

nel quarto paragrafo di p. 8, ritenuto che moltissimi altri termini

sconvenienti erano però stati mantenuti, si pensi alle parole “partigiana”

nell’ultimo paragrafo di p. 2, “ladro e truffatore”, “sabotando e

saccheggiando … dolosamente” e “sentenze criminali” nel secondo paragrafo

di p. 3, “parziale e partigiano … dolosamente” nel terzo paragrafo di p.

6, “parziale e partigiano” nel quarto paragrafo di p. 6, “dolosamente”

nel primo paragrafo di p. 7, “giudice prevenuto” e “dolosamente” [2

volte] nel terzo paragrafo di p. 7, “ennesima parzialità, partigianeria in

danno a chi scrive” nell’ultimo paragrafo di p. 9 e “dolosamente”

nel primo paragrafo di p. 10) ed anzi era ancora più lungo ed offensivo di

quest’altro (riportando ora, a p. 3, un nuovo secondo paragrafo del tutto

gratuito e sconveniente all’indirizzo della controparte, del Pretore e del

presidente della Camera “perché di crimini si tratta e chi scrive ne ha

tutte le prove: spiacente per il suo fratello magistrato massone Fiscalini che

dovrebbe avere il coraggio di dichiarare la sua appartenenza massonica

apertamente in ragione della sua carica pubblica pagata dai cittadini

contribuenti perché rispetti la Legge e la Costituzione e non regole massoniche

segrete”);

che le spese processuali

di questo giudizio, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr.

343'200.-, vanno poste a carico della convenuta appellante, che è risultata

soccombente (art. 106 CPC), la sua domanda volta alla concessione del gratuito

patrocinio per la procedura di secondo grado non potendo in effetti trovare

accoglimento già per il fatto che il gravame appariva sin dall’inizio

manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC);

che all’attore, che non è

stato richiesto di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate

ripetibili o indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

1. L’appello 14

settembre / 15 novembre 2017 delAP 1 (inc. n. 12.2017.152) è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

2. L’istanza di

concessione del gratuito patrocinio 24 gennaio 2018 delAP 1 (inc. n. 12.2018.12)

è respinta.

3. Le spese processuali

di complessivi fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono

ripetibili o indennità.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).