12.2017.153
CCL disegnatori - nozione di disegnatore; diritto alla prova
13 marzo 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.153
Lugano
13 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.244
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28
giugno 2016 da
AO
1
rappr. dallo RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo complessivo di fr.
24'814.95 (fr. 23'789.95 a titolo di pretese salariali e fr. 1’025.- per la quota
parte sui costi di formazione) oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2015;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 18 agosto 2017 ha parzialmente accolto per l’importo di
fr. 23'790.-;
appellanti i convenuti
con appello 19 settembre 2017, con cui hanno chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con
risposta 16 maggio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, cittadino italiano
residente in Italia al beneficio di un permesso G per frontalieri (doc. 8), è
stato assunto dalla società in nome collettivo AP 1, attiva nella progettazione
d’impianti termoclimatici e idrosanitari, con un contratto di lavoro datato 3
settembre 2014, nella funzione di “disegnatore (corso di formazione __________
a __________)”, valevole per il periodo dal “02.06.2014 a 01.06. 2017
(periodo di formazione)”. Il contratto prevedeva un orario di lavoro
settimanale di 40 ore e un salario mensile lordo di fr. 1'200.-, importo poi
aumentato a
fr. 1'600.- lordi nel periodo marzo – agosto 2015 e a fr. 1'800.- lordi nel
periodo settembre – novembre 2015 (doc. BE).
Con scritto 19
novembre 2015 AO 1 ha inoltrato alla datrice di lavoro le sue dimissioni con
effetto immediato (doc. C).
B. Con petizione 28
giugno 2016, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. I), AO
1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 24'814.95, oltre
interessi al 5% dal 30 novembre 2015 così composto: fr. 23'789.95 a titolo di
differenza salariale tra quanto percepito effettivamente e quanto avrebbe
invece dovuto percepire in applicazione del CCL per disegnatori e della relativa
convenzione salariale (doc. D1 e D2) e fr. 1’025.- concernente la quota parte
sui costi di formazione per il secondo semestre 2015. A sostegno della sua
pretesa l’attore ha addotto di avere una formazione almeno equivalente a quella
di un disegnatore diplomato con attestato federale di capacità AFC, come previsto
dal CCL in questione e ha inoltre rilevato come questa formazione rappresentava
un pre-requisito per potersi iscrivere a quella aggiuntiva di tecnico degli
edifici presso la __________ di __________, da lui frequentata quando era alle
dipendenze dei convenuti. In merito all’altra pretesa di fr. 1'025.- l’attore ha
sostenuto che l’importo rappresentava la quota parte che i convenuti si sarebbero
impegnati ad assumersi.
Con risposta 3
agosto 2016 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione,
contestando che il convenuto avesse una formazione equivalente di disegnatore
AFC e che la formazione frequentata alla __________ di __________ fosse una
formazione aggiuntiva. La formazione dell’attore conseguita in Italia sarebbe di
montatore e non quella di disegnatore.
C. In sede di replica e
duplica orale le parti si sono confermate nelle rispettive e antitetiche
posizioni.
Con decisione
processuale ordinatoria del 23 novembre 2016 il Pretore ha respinto
l’assunzione di alcune prove offerte dai convenuti, ritenute inutili rispetto
all’oggetto della causa, limitato alla questione a sapere “se l’attività di
disegnatore svolta dall’attore alle dipendenze dei convenuti è comparabile con
l’attività che svolge un disegnatore/trice AFC, in quanto tale soggetto al CCL”
(act. IV, pag. 2).
Nei rispettivi memoriali
conclusivi le parti hanno riproposto le proprie tesi e argomentazioni.
D. Con decisione 18
agosto 2017, qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando “la AP 1 società in nome collettivo” a pagare all’attore l’importo
lordo di fr. 23'790.-, oltre interessi al 5% a decorrere dal 30 novembre 2015,
e di fr. 3'570.- a titolo di ripetibili.
E. Con appello 19
settembre 2017 i convenuti sono insorti contro il giudizio pretorile,
chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 25
ottobre 2017 AO 1 ne ha postulato la reiezione integrale, con protesta di spese
e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel
termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
2. Il Pretore, sulla
base dei documenti prodotti e considerato che i convenuti non avevano né
allegato né provato che l’attore non avesse svolto il compito di disegnatore,
ha concluso che l’appellato era titolare di una formazione adeguata quale disegnatore,
o ritenuta tale dal suo ex datore di lavoro. Al proposito il primo giudice ha
evidenziato come sulla base delle prove amministrate l’attività svolta
dall’attore alle dipendenze dei convenuti era comparabile con quella di un
disegnatore AFC e in quanto tale soggetta al CCL disegnatori, riconoscendo
pertanto la pretesa di fr. 23'790.- a titolo di differenza salariale tra quanto
percepito effettivamente e quanto avrebbe dovuto ricevere in applicazione delle
norme del CCL di categoria per il 2015. La pretesa di fr. 1'025.- è invece
stata respinta perché l’attore non ha dimostrato che fosse a carico della
datrice di lavoro.
3. Gli appellanti, tra
altro, rimproverano al Pretore di avere deciso la vertenza senza avere ritenuto
necessario assumere, in violazione del loro diritto di essere sentiti e in
particolare del loro diritto alla prova, alcune prove da loro regolarmente
offerte in prima sede.
La censura - che,
se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della
procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle
possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente
(cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a, 127 V 431 consid. 3d; TF 11 novembre 2008
4A_165/2008 consid. 6; II CCA 20 giugno 2016 inc. n. 12.2015.121).
3.1. Il diritto alla prova
garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti giuridicamente
rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e siano
prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova, che nell’ambito del diritto privato è retto
dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost., è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di
diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC. In virtù di tale norma,
ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di
prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova
non è tuttavia assoluto e non esclude un apprezzamento anticipato delle prove.
Il giudice può rifiutare l’assunzione di determinati
mezzi di prova se non li ritiene pertinenti con l’oggetto della lite o se
quelli assunti in precedenza gli hanno già consentito di fondare il proprio
convincimento (DTF 140 I 298 consid. 6.3; RtiD I-2016 pag. 693 consid.
2.3.2 con rinvii).
3.2 In concreto gli appellanti
lamentano la mancata assunzione del teste __________ F__________, precedente
datore di lavoro dell’attore, la cui audizione avrebbe permesso ai convenuti di
dimostrare quali fossero le loro informazioni circa le capacità dell’attore e
quindi quale fosse la loro reale volontà al momento della conclusione del
contratto di lavoro. L’audizione avrebbe altresì permesso di confermare quali
fossero le reali conoscenze e competenze dell’attore. Essi lamentano inoltre la
mancata assunzione della perizia, la quale “avrebbe ulteriormente dimostrato
come tra (la) formazione e l’esperienza maturata dal signor AO 1 e quella richiesta
a un disegnatore AFC vi fosse una sostanziale differenza” (appello, ad 6, pag.
9).
3.2.1 Con decisione processuale
ordinatoria 23 novembre 2016 il Pretore, tenuto conto delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti, ha ritenuto che l’attore fosse “titolare di
una formazione adeguata quale disegnatore (o ritenuta tale dal suo ex datore di
lavoro)” e svolgesse “il compito di disegnatore”, circostanza
quest’ultima mai contestata dai convenuti. Egli ha pertanto concluso che rilevante
ai fini di causa era unicamente la questione a sapere “se l’attività di
disegnatore svolta dall’attore alle dipendenze dei convenuti” era ”comparabile
con l’attività che svolge un disegnatore/trice AFC” (pag. 2). Ciò premesso,
egli ha quindi rifiutato l’audizione del precedente datore di lavoro
dell‘attore e l’assunzione della perizia, poiché ritenute inutili, ammettendo
l’audizione del successivo datore di lavoro e gli interrogatori delle parti.
3.2.2 Nella misura in cui gli
appellanti rimproverano al Pretore di non avere potuto dimostrare la reale
volontà delle parti al momento della conclusione del contratto di lavoro, la
censura è infondata, rilevante ai fini di causa essendo la questione a sapere
se l’attore possedeva le qualifiche e le competenze professionali necessarie
per essere considerato disegnatore ai sensi del CCL di categoria e avere
diritto al salario previsto dalla relativa convenzione (cfr. sotto consid. 4).
3.2.3 La censura deve essere disattesa
anche per quanto concerne il tema delle conoscenze e delle capacità
professionali dell’attore. Essa non può essere ammessa già solo per il fatto
che il Pretore, nella decisione ordinatoria prima e nella decisione impugnata
poi, sulla base dei documenti e delle allegazioni delle parti ha concluso che
l’attore era stato assunto dai convenuti quale disegnatore, senza che essi
avessero mai contestato in causa che egli non avesse svolto tale compito, di
modo che rilevante per il giudizio era unicamente la questione a sapere se “l’attività
svolta dall’attore alle dipendenze dei convenuti era comparabile con quella di
un disegnatore AFC”, ritenendo pertanto la richiesta di audizione del
precedente datore di lavoro e l’assunzione di una perizia sulle capacità
lavorative e sull’equivalenza della formazione dell’attore con una formazione svizzera
di disegnatore AFC inutili. I convenuti non si confrontano con l’argomentazione
pretorile di mancata contestazione, di modo che la censura è inammissibile
(art. 311 cpv. 1 CPC). Si rileva inoltre che gli appellanti in prima sede hanno
sostenuto la tesi secondo cui l’attore non disponeva di una formazione di
disegnatore, bensì di montatore di impianti sanitari, in quanto tale non
equiparabile a quella di disegnatore AFC. Le prove sono state da loro offerte a
sostegno di questa tesi, in particolare per dimostrare che la formazione
dell’attore era differente e non equiparabile a quella di un disegnatore AFC
sia dal lato teorico sia dal lato pratico (verbale di dibattimento 21 ottobre
2016; risposta, ad 1 – 4, pag. 2 e 3; ad 6, pag. 4 e 5), ma non per verificare
le capacità e le competenze professionali dell’attore come disegnatore, unica
questione rilevante ai fini di causa.
Ne discende che in
concreto non si vede in che maniera il primo giudice abbia violato il principio
dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte (art. 152 CPC).
4. Con una serie di
censure gli appellanti rimproverano poi al Pretore di non avere considerato la
reale volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto di
lavoro. Le censure sono infondate, in concreto essendo rilevante unicamente la
questione a sapere se l’attore possedeva le qualifiche e le competenze
professionali necessarie per essere considerato disegnatore ai sensi del CCL di
categoria e avere diritto al salario previsto dalla relativa convenzione. In
tal caso infatti, la pattuizione, anche di comune accordo, di un salario
diverso da quello corrispondente all’effettiva competenza professionale del
dipendente è nulla, atteso che le norme del CCL sui salari minimi rivestono
carattere imperativo e alle medesime le parti non possono derogare (art. 357
cpv. 2 CO). In altre parole, l’applicazione del contratto collettivo di lavoro
per disegnatori, rispettivamente il diritto a una determinata classe salariale
(disegnatore qualificato o in formazione) dipende dall'applicazione al singolo
lavoratore dei criteri distintivi adottati dal contratto collettivo di
categoria e non dalla volontà del datore di lavoro, rispettivamente da
pattuizioni di natura individuale (Stöckli,
Berner Kommentar, 1999, n. 14 ad art. 357 CO).
Si rileva a titolo
abbondanziale che gli asseriti elementi oggettivi addotti dagli appellanti in
questa sede a sostegno della loro tesi, secondo cui le parti non intendevano
“sottoscrivere un contratto di lavoro per disegnatori ai sensi dell’art. 1.2
CCL” (appello, pag. 6), oltre che irrilevanti ai fini di causa, sono perlopiù
inammissibili perché nuovi (art. 317 cpv. 1 CPC) o perché frutto di una personale
e soggettiva interpretazione delle prove (art. 311 cpv.1 CPC).
5. Gli appellanti
criticano infine il Pretore per avere ritenuto in concreto adempiute le
condizioni poste dall’art. 1.2 CCL. A loro dire, l’attore non disporrebbe “dei
titoli, della formazione né tanto meno di un’esperienza equiparabile ad un
disegnatore AFC”, di modo che egli dovrebbe essere considerato come un “disegnatore
ancora in formazione” (appello, pag. 10).
5.1 Al riguardo essi lamentano un
errato apprezzamento delle prove e rimproverano al primo giudice di essersi
fondato sulla dichiarazione del teste __________ M__________, secondo cui “l’attore
è pienamente capace di svolgere l’attività di disegnatore e progettista”. A
loro dire questa dichiarazione avrebbe carattere peritale e come tale sarebbe priva
di rilevanza. La censura è infondata. L’audizione del teste __________ M__________,
ingegnere e superiore gerarchico dell’attore presso il seguente datore di
lavoro, è stata chiesta per riferire “in merito alle capacità dell’attore anche
quale disegnatore” (verbale di dibattimento 21 ottobre 2016, pag. 2). Contrariamente
a quanto reputano gli appellanti, dall’insieme della sua testimonianza emerge
come egli si sia limitato a riferire le sue constatazioni in merito alle
capacità professionali dell’attore quale suo diretto superiore, senza esprimere
alcun giudizio di valore. Pure l’ulteriore argomentazione degli appellanti,
secondo cui questa testimonianza e il doc. N (che attesta la responsabilità
dell’attore riguardo alla formazione di un apprendista) sarebbero privi di
valore probatorio, poiché non si riferiscono al momento in cui l’attore è stato
da loro assunto, è priva di fondamento. Queste prove attestano infatti le
capacità e le competenze professionali che l’attore possedeva in un periodo
immediatamente successivo alla fine del rapporto di lavoro con loro, essendo
poco plausibile che esse non fossero analoghe a quelle che aveva l’attore durante
l’anno trascorso alle loro dipendenze.
5.2 Rilevante in concreto è unicamente
la questione a sapere se l’attore, sulla base delle sue qualifiche
professionali, possa essere considerato un disegnatore ai sensi dell’art. 1.2
CCL disegnatori, oppure rientri nella categoria di “disegnatore apprendista” ai
sensi dell’art. 1.3 CCL, non distinguendo il CCL altre categorie salariali. In
concreto, numerosi elementi oggettivi permettono senza dubbio di escludere
l’attore dalla categoria degli “apprendisti disegnatori” prevista all’art.
1.3 CCL di categoria per “chi opera in uno studio per apprendere la
professione di disegnatore” (doc. D1). Eloquente al proposito la
deposizione del suo diretto superiore presso il successivo datore di lavoro, il
quale ha evidenziato come il compito e la responsabilità dell’attore “non è
al livello di semplice disegnatore ma persino al livello di progettista, che è
un livello superiore”, aggiungendo che l’attore “non si limita a tirare
righe ossia a riprodurre in formato digitale il progetto che gli viene dato dal
capo progetto. Piuttosto egli è in grado di svolgere la funzione di
progettista. La differenza rispetto al disegnatore è che è in grado di capire
le problematiche, sviluppare il progetto e fare le calcolazioni”, e
confermando infine che il lavoro svolto dall’attore presso la __________ “è
simile a quello risultante dal doc. O”. (audizione testimoniale __________
M__________, 23 febbraio 2017, pag. 1 segg.). Appare pertanto poco plausibile
che l’attore, durante il rapporto di lavoro con gli appellanti, immediatamente
antecedente a quello con la IFEC, non disponesse delle capacità professionali
comparabili a quelle di un disegnatore AFC.
Giova osservare che la
tesi difensiva degli appellanti, secondo cui l’attore sarebbe stato assunto
“quale disegnatore ancora in formazione” non è suffragata da alcun riscontro
oggettivo. La dicitura nel contratto di lavoro di cui al doc. B “corso di
formazione __________ __________” era con ogni evidenza riferita e finalizzata
a conseguire il diploma di “tecnico degli edifici”, di grado terziario, e non
ad acquisire le conoscenze di base per esercitare l’attività di disegnatore AFC.
Questa formazione avrebbe peraltro presupposto un contratto di tirocinio ai
sensi degli artt. 344 segg. CO approvato dalla Divisione della formazione
professionale (art. 14 cpv. 3 LFPr), ciò che con ogni evidenza non adempie il
doc. B.
La conclusione del
Pretore, secondo cui l’attività di disegnatore svolta dall’attore alle
dipendenze degli appellanti era comparabile con quella di un disegnatore AFC ai
sensi dell’art. 1.2 CCL disegnatori merita pertanto conferma.
6. Ne
consegue che nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto. Non sono
prelevate spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto
di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114
lett. c CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza e sono calcolate su un
valore litigioso di fr. 23'790.- (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la
LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 19
settembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 18 agosto 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Non si prelevano
spese processuali. L'appellante rifonderà al convenuto fr.1’000.- per
ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso
ammonta ad almeno fr. 15'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).