12.2017.157
Accordo di mediazione - onere della prova
26 marzo 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.157
Lugano
26 marzo 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.6 della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 8 aprile 2015 da
AP 1
AP
2
tutti rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 53'000.- oltre interessi
al 5% dal 20 ottobre 2014 e delle spese della procedura di conciliazione di fr.
600.-;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto
con decisione 28 agosto 2017 ha respinto;
appellanti gli attori con
appello 27 settembre 2017, con cui hanno chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con
risposta 17 novembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. La presente lite
trae origine dall’attività di mediazione svolta nell’autunno 2013 nell’ambito
della vendita della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di S__________
SA e a fronte della quale a E__________ SA, società di cui AO 1 era amministratore
unico, è poi stata corrisposta una mercede di fr. 79’500.- + IVA.
2. Con petizione 8
aprile 2015 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire,
hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 53'000.- oltre
interessi al 5% dal 20 ottobre 2014 e delle spese della procedura di
conciliazione di fr. 600.-. Essi, in estrema sintesi, hanno sostenuto che tra
le parti fosse venuto in essere un accordo in base al quale la mercede di
mediazione incassata a seguito della vendita del fondo avrebbe dovuto essere
ripartita in parti uguali tra loro, sennonché la controparte, dopo aver
incassato la mercede tramite la sua società, non avrebbe provveduto a riversar la
loro quota di 2/3.
Il convenuto si è opposto
alla petizione, adducendo tra l’altro che la legittimazione passiva spettasse
in realtà a E__________ SA.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore
aggiunto, con decisione 28 agosto 2017, ha respinto la petizione (dispositivo
n. 1), ponendo le spese processuali di fr. 3'200.- a carico degli attori in
solido, obbligati altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr.
4'800.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli, dopo aver ammesso la
legittimazione passiva del convenuto, ha in sostanza ritenuto che gli attori
non avessero sufficientemente provato la venuta in essere di una società
semplice volta alla mediazione in comune dell’affare o l’esistenza dell’accordo
di ripartizione in parti comuni della mercede per l’attività di mediazione per
il caso - pure non provato - in cui la stessa non fosse stata svolta in
subdelega.
4. Con l’appello 27
settembre 2017, che qui ci occupa, gli attori hanno chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno ribadito di aver sufficientemente
provato le circostanze volte al riconoscimento della loro pretesa.
Con risposta 17 novembre
2017 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame, riproponendo, tra le
altre cose, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.
5. L’art. 8 CC impone a
chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza. In conseguenza di questa disposizione, la mancanza
della prova delle circostanze di fatto costitutive di un diritto obbliga il giudice
a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del medesimo (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi
procede per ottenere l’adempimento di una pretesa è gravato dell’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità e l’esigibilità
della sua pretesa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 35 seg. ad art. 183; per tante: II CCA 14 maggio 2001 inc. n.
12.2000.211, 7 maggio 2007 inc. n. 12.2006.34).
6. Nel caso di specie è
incontestato che tra le parti non è stato concluso alcun accordo scritto che
confermava la venuta in essere di una società semplice volta alla mediazione in
comune dell’affare o che aveva per oggetto la ripartizione in parti comuni
della mercede per l’attività di mediazione nella misura in cui la stessa non
fosse già stata svolta in subdelega.
7. Resta da esaminare
se, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto, le circostanze rievocate
dagli attori siano o meno sufficienti per ammettere la venuta in essere, in
forma verbale o per atti concludenti, di almeno uno di questi accordi.
7.1. Nella sua decisione il
giudice di prime cure ha innanzitutto rammentato che il 17 settembre 2013 (doc.
C) F__________ __________, azionista di S__________ SA, aveva concesso all’attore
AP 2 un mandato di mediazione per la vendita del fondo riconoscendogli una
commissione pari al 3% del prezzo di vendita e che il 4 ottobre 2013 (doc. 4) A__________
__________, amministratore unico di S__________ SA, aveva poi autorizzato il
convenuto, “della ditta E__________ SA”, nell’ambito di un “mandato
in forma esclusiva per il tempo di un mese da oggi”, a trattare la vendita
del fondo senza che allora fosse stata indicata l’entità della commissione, poi
concordata in ragione del 3% in occasione dell’e-mail del 5 novembre 2013 (doc.
7).
Il primo giudice ha in
seguito rilevato che gli attori avevano effettivamente contribuito all’attività
di mediazione del convenuto se non altro nella misura in cui erano stati costoro
a fornirgli il nominativo della potenziale venditrice del fondo, per il quale
quest’ultimo sembrava già disporre di un possibile acquirente.
Il magistrato ha quindi
accertato che le versioni rese in sede di interrogatorio dagli attori e dal
convenuto sull’esistenza di un accordo verbale in base al quale la mercede di
mediazione avrebbe dovuto essere ripartita in parti uguali tra loro erano del
tutto discordanti, i primi due avendo confermato la circostanza e il terzo
avendola invece negata. Egli ha osservato che la tesi degli attori aveva invero
trovato parziale riscontro nella deposizione della teste F__________ __________,
la quale aveva dichiarato in sede testimoniale di essere consapevole del fatto
che l’attore AP 2 operava con altre due persone e che “le tre persone
avrebbero dovuto suddividersi fra loro la commissione” rispettivamente aveva
sostenuto in un’e-mail del 20 ottobre 2014 (doc. G) indirizzata al cugino C__________
__________, intervenuto nell’affare per conto degli azionisti di S__________
SA, che “l’accordo era che la somma sarebbe stata suddivisa in tre parti”,
sennonché la sua conoscenza dei fatti era risultata solo di carattere
indiretto, essa avendo in effetti aggiunto nella sua testimonianza di non
sapere “nulla dei loro accordi” e che quanto da lei dichiarato le era
stato “riferito da AP 2 stesso e da __________ (figlio di __________ [N.d.R.
titolare della società che aveva poi acquistato il fondo])”, rispettivamente
avendo aggiunto in quell’e-mail che quanto da lei allora detto “era stato
chiarito sia a te sia a me in modo molto chiaro dal signor AP 2 quando te l’ho presentato”,
ritenuto che quest’ultima circostanza non era però stata confermata dal teste C__________
__________, il quale si era limitato a dire “che a me è sembrato logico che
ci fosse un accordo tra di loro”.
Nemmeno erano a loro volta
sufficienti per ammettere il buon fondamento della tesi attorea circa l’esistenza
di una società semplice tra le parti i contatti avvenuti tra loro tra il 10 e l’11
settembre 2013, ossia il fatto che il convenuto avesse inviato all’attore AP 1,
in visione e per correzione, una bozza di mandato di vendita che prevedeva una
mercede del 4% (doc. O), poi mai sottoscritta, e il fatto che nello scambio di
e-mail tra gli attori (doc. N) sia stata esposta la frase “vedo per procura
di vendita e % per noi”, che comunque non risultava essere stata portata a
conoscenza del convenuto, rispettivamente sia stata esposta la frase “l’aspetto
formale viene trattato da noi” o ancora “necessitiamo di un incontro tra
le parti”, trattandosi in entrambi i casi di espressioni non univoche, fermo
restando che le parti si erano in seguito cautelate facendosi rilasciare, autonomamente
e in modo indipendente, da due diversi rappresentanti di S__________ SA, i
contratti di mediazione di cui ai doc. C e 4.
7.2. In questa sede gli
attori non si sono di per sé confrontati con gli accertamenti posti alla base
del giudizio pretorile, per altro ineccepibili, e non hanno spiegato per quali
ragioni di fatto o di diritto la conclusione del giudice di prime cure circa
l’assenza di prove sufficienti, a sua volta condivisibile, sarebbe errata e con
ciò da riformare. Il loro appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile
già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
Essi, oltre a
ritenere giustificata l’esistenza di un tale accordo sulla base di
considerazioni generiche fondate sulla “logica delle cose”, su un “minimo di
logica”, sulla “meridiana evidenza”, sull’ “ovvietà”, sul “corso ordinario
delle cose” o sull’ “esperienza della vita”, si sono più che altro limitati ad
evidenziare tre circostanze, che tuttavia - come si dirà - non risultano
sufficienti: essi hanno innanzitutto rimproverato al giudice di prime cure di
non aver considerato quanto avvenuto tra il 17 settembre e il 4 ottobre 2013 e
meglio il fatto che le parti si fossero incontrate il 18 settembre 2013 presso
il ristorante “__________” a __________ e il fatto che in seguito l’attore AP 2
avesse presentato il convenuto a C__________ __________ a __________, sennonché,
con riferimento alla prima circostanza, non è dato di comprendere quale sarebbe
la rilevanza di quell’incontro, nell’ambito del quale - a detta degli attori -
il convenuto sarebbe stato informato per la prima volta dell’affare
(conclusioni p. 2) quando per altro è risultato che già il 10 settembre 2013 al
convenuto era stata consegnata una perizia sull’immobile di S__________ SA
(doc. N) e già l’11 settembre 2013 il convenuto era stato in grado di proporre
una bozza di contratto di mediazione (doc. O), mentre, con riferimento alla
seconda circostanza, si osserva che la stessa è lungi dal provare l’esistenza
di una società semplice tra le parti volta alla conclusione dell’affare, non potendosi
escludere che quella presentazione potesse essere avvenuta sulla base di
diversi accordi tra loro (si rammenti che l’attore AP 2 si era già debitamente cautelato
sottoscrivendo, il 17 settembre 2013, il doc. C, cfr. conclusioni p. 2); essi
hanno in seguito fatto notare come il convenuto, sentito in sede di
interrogatorio, avesse aggiunto, dopo aver negato l’esistenza di un accordo tra
le parti circa la ripartizione della mercede, che “era dunque per me
implicito sia che l’eventuale commissione mi spettasse, sia che AP 2 e AP 1 si
fossero tutelati a loro volta per quanto di loro competenza”, sennonché ciò
non migliora la loro posizione, non significando ancora che tra le parti
fossero in essere gli accordi da loro postulati, ma unicamente che gli attori
avessero fatto in modo di essere retribuiti in altro modo (e meglio sempre tramite
il doc. C, già sottoscritto il 17 settembre 2013); essi hanno infine rilevato come
il teste C__________ __________, richiesto dagli attori di intervenire nei
confronti del convenuto per trovare una soluzione alla loro controversia,
avesse aggiunto che “da me contattato AO 1 mi disse che era in conflitto con
gli altri due ma che comunque li avrebbe contattati per trovare una soluzione.
Egli mi disse pure che a suo giudizio il grosso del lavoro l’aveva svolto lui e
dunque che una parte preponderante spettava a lui”, sennonché ciò dimostra
unicamente come il convenuto, pur non condividendo le pretese degli attori, non
avesse allora escluso la possibilità di trovare con loro una soluzione
transattiva che tenesse comunque conto del fatto che la maggior parte del
lavoro era stata svolta da lui. Al di là dei generici proclami degli attori,
queste circostanze, tutt’al più di carattere indiziario, non bastano per
ritenere provata la loro tesi.
8. L’istruttoria di
causa ha in realtà permesso di accertare che i fatti si erano svolti in questo
modo: dopo che le parti avevano avuto modo di discutere dell’affare fino all’11
settembre 2013 (cfr. doc. N e O), senza però - come detto - che sia stata provata
la venuta in essere di un accordo tra loro, il 17 settembre 2013 gli attori si
sono tutelati facendo concedere all’attore AP 2 da F__________ __________, azionista
di S__________ SA, un contratto di mediazione che prevedeva una mercede del 3%;
il 4 ottobre 2013 il convenuto si è fatto a sua volta concedere dall’amministratore
unico di S__________ SA, tramite C__________ __________ e con l’accordo dell’azionista
(doc. 5), un contratto di mediazione “in forma esclusiva per … un mese da
oggi” che non indicava l’entità della mercede (doc. 4), mercede poi confermata
dall’amministratore unico di S__________ SA, sempre tramite C__________ __________,
in ragione del 3% (doc. 7); in virtù di questi due accordi, il 14 luglio 2014,
dopo che l’acquirente aveva esercitato il diritto di compera annotato a RF il
16 ottobre 2013, il convenuto ha chiesto il pagamento della mercede del 3%
(doc. 3) e il 2 ottobre 2014 la liquidatrice di S__________ SA ha provveduto al
pagamento della mercede (doc. 8); l’attore AP 2 ha in seguito chiesto
all’azionista di S__________ SA il pagamento della mercede concordata in suo
favore e il 16 ottobre 2014 quest’ultima, non a conoscenza dell’avvenuto
pagamento della mercede alla società del convenuto, lo ha preavvisato
favorevolmente (doc. E); informata che la mercede era in realtà già stata
pagata alla società del convenuto, l’azionista di S__________ SA ha quindi
cercato (cfr. doc. G) di far sì che quella somma fosse suddivisa tra le parti.
In definitiva, il
convenuto, forsanche approfittando del fatto che l’azionista e l’amministratore
unico di S__________ SA non si parlavano (cfr. teste C__________ __________ p.
5), è riuscito a farsi concedere un contratto di mediazione con una mercede poi
fissata al 3% e a farsela pagare. L’azionista di S__________ SA, che aveva in
precedenza sottoscritto a favore dell’attore AP 2 un altro mandato di
mediazione, che in buona fede riteneva superato da quello concluso con il convenuto
(con una mercede cioè da ripartirsi tra le parti), si è trovata spiazzata dal
pagamento della mercede al secondo e dall’ulteriore richiesta del primo di farsela
pagare, che è in sostanza rimasta inevasa.
In questa sede non occorre
tuttavia stabilire se la mercede di mediazione fosse stata eventualmente pagata
a torto al convenuto, per vizio di volontà o quant’altro, e potesse o dovesse con
ciò essere restituita, rispettivamente se la stessa dovesse essere pagata (pure)
all’attore AP 2. Resta il fatto che quest’ultimo non ha in seguito ritenuto di
insistere con la sua richiesta nei confronti di S__________ SA, che nel
frattempo è ormai stata liquidata e radiata da RC, o nei confronti dell’azionista
di quest’ultima società, ma soprattutto, per quanto qui interessa, non è stato
in grado di provare in modo sufficiente di aver a suo tempo concluso, insieme all’attore
AP 1, un accordo con il convenuto volto ad attribuir loro parte della mercede
di mediazione così incassata.
9. L’appello degli
attori deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile, senza
che occorra esprimersi sulla fondatezza o meno dell’eccezione di carenza di
legittimazione passiva, riproposta in questa sede dal convenuto.
Le spese
processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 53'000.-, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 27
settembre 2017 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 3’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che
rifonderanno all’appellato, sempre in solido, fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).