12.2017.159
Compravendita immobiliare - garanzia per difetti
8 maggio 2019Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.159
Lugano
8 maggio 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.46 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 febbraio
2014 da
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 1
con cui gli attori hanno
chiesto di disconoscere il debito di fr. 45'000.- oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2011 vantato dai convenuti di cui ai PE n. __________ e __________
dell’UE di Lugano e le spese giudiziarie delle procedure di rigetto in via
provvisoria dell’opposizione ai PE di complessivi fr. 1’860.- nonché di
annullare la relativa esecuzione e di condannare i convenuti in solido al
pagamento di fr. 304'000.- oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2012 con
conseguente rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________
e __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore,
dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta condannatoria con decisione 2
luglio 2014, con decisione 29 agosto 2017 ha parzialmente accolto, disconoscendo
il debito in ragione di fr. 28'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011;
appellanti i convenuti con
appello 29 settembre 2017, con cui hanno chiesto in via principale la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e in
via subordinata il rinvio della causa al Pretore per completazione /
delucidazione della perizia giudiziaria e nuovo giudizio, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con
risposta 7 novembre 2017 hanno postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con rogito 29
settembre 2009 del notaio avv. G__________ __________ (doc. G) AP 1 e AP 2
hanno venduto a AO 1 e AO 2, per un prezzo di fr. 3'800'000.-, l’appartamento n.
1 di cui al foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________,
sul quale era in fase di costruzione il condominio denominato “Condominio __________”,
che in base agli accordi avrebbe dovuto essere completato entro il 30 settembre
2010 “secondo i piani e le descrizioni tecniche concordate tra le parti e
tra loro integralmente note”. Il rogito prevedeva pure, tra le altre cose,
l’assegnazione in uso riservato a AO 1 e AO 2 di due posti auto (sovrapposti)
al secondo piano superiore dell’autorimessa contrassegnati con la lettera D.
2. Il 31 gennaio 2014 (doc.
C e D) i venditori hanno ottenuto dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dagli
acquirenti ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano (doc. E e F) per fr.
45'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011, ritenuto che le relative spese
e tassa di giustizia di complessivi fr. 230.- sono state poste a carico di
ciascun escusso, obbligato altresì a rifondere fr. 700.- a titolo di ripetibili.
3. Con petizione 21
febbraio 2014 AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di disconoscere il debito
di fr. 45'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011 vantato con i PE n. __________
e __________ dell’UE di Lugano e le spese giudiziarie di complessivi fr. 1’860.-
delle procedure di rigetto in via provvisoria dell’opposizione ai PE nonché di
annullare la relativa esecuzione (ritenuto che l’ulteriore richiesta di
condannarli in solido al pagamento di fr. 304'000.- oltre interessi al 5% dal
19 ottobre 2012 con conseguente rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano è stata invece dichiarata
inammissibile dal Pretore, per mancanza della necessaria preventiva
conciliazione, con decisione 2 luglio 2014). Essi, per quanto qui interessa,
hanno posto in compensazione all’eventuale saldo residuo del prezzo di vendita (di
fr. 45'000.-) il minor valore della loro PPP a seguito della mancata messa a
disposizione di due posteggi esterni per gli ospiti (fr. 190'000.-) e a seguito
della difettosità del posto auto superiore (fr. 57'000.-), nonché, in qualità
di cessionari di M__________ __________, il minor valore della PPP da lei pure
acquistata nel medesimo condominio sempre a seguito della difettosità del posto
auto superiore (fr. 57'000.-).
Fatti
I convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione.
4. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 29 agosto 2017, in parziale accoglimento della
petizione, ha disconosciuto il debito in ragione di fr. 28'000.- oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2011 (dispositivi n. 1 e 2), ponendo la tassa di
giustizia e le spese di fr. 4’200.- per il 38% a carico degli attori e per il
62% a carico dei convenuti, tenuti altresì a rifondere alla controparte fr. 650.-
per ripetibili (dispositivo n. 3). Egli ha in sostanza ritenuto che dal saldo
del prezzo, di fr. 45'000.-, potesse essere dedotto unicamente il minor valore
della PPP di M__________ __________, per l’appunto pari a fr. 28'000.-.
5. Con l’appello 29
settembre 2017 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 7
novembre 2017, i convenuti hanno chiesto in via principale di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e in via
subordinata di rinviare la causa al Pretore per completazione / delucidazione
della perizia giudiziaria e nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
6. Il Pretore ha innanzitutto
ritenuto che l’esistenza di un saldo residuo di fr. 45'000.- sul prezzo di
vendita a favore dei convenuti fosse stato provato dallo scritto allestito il 3
luglio 2012 dal notaio rogante per conto dell’attore AO 1 (doc. GG).
In questa sede gli attori
hanno contestato che i convenuti avessero provato in modo sufficiente
l’esistenza del saldo di fr. 45'000.- sul prezzo di vendita. Il rilevo è
ampiamente infondato. Nel doc. GG il notaio rogante, “così richiesto dal
dott. AO 1”, aveva in effetti comunicato al legale dei convenuti “che in
data 24 maggio 2012 ho ricevuto l’importo di fr. 45'000.- … a saldo del prezzo
di compravendita …”, lasciando intendere che quello fosse proprio l’importo
ancora insoluto. Oltretutto nell’allegato conclusionale (p. 9) gli stessi
attori avevano pacificamente dato atto che “il saldo mancante di fr.
45'000.- è dal 25 maggio 2012 (come richiesto dai convenuti) depositato presso
lo studio” del notaio rogante, aggiungendo poi che “effettivamente è
vero che … non hanno mai versato ai convenuti la somma sopraindicata a titolo
di saldo …”.
7. Il Pretore ha in
seguito rilevato, sul tema del posto auto superiore (di cui all’impianto monta
auto per due auto sovrapposte), che nella perizia orale era stato accertato che
il modello posato nel condominio era di tipo “komfort”, con riferimento ai due
modelli indicati nel doc. I (recte: doc. L), anche se poi le due pedane,
contrariamente all’indicazione di 1.80 m riportata in quel documento, avevano
delle differenti altezze, quella inferiore essendo di 2.12 m e quella superiore
essendo di 1.55 m, e che sulla pedana superiore non potevano essere
parcheggiati un buon numero di modelli di vetture costituenti tra 1/3 e 1/2
dei modelli in vendita sul mercato. Atteso che il sistema così posato non
corrispondeva a quanto prescritto nel doc. L, che, come per altro non
contestato dai convenuti, esprimeva invece uno standard generalizzato, la sua difettosità
doveva essere ammessa, specie in presenza di un condominio di lusso. Quanto alla
notifica del difetto da parte della cedente M__________ __________, avvenuta il
5 aprile 2011 (cfr. doc. EE), la stessa doveva essere ritenuta tempestiva,
visto che l’impianto era stato consegnato a fine settembre 2010 (cfr. teste __________
nell’inc. n. OR.2014.208) e che, non essendo stato preteso che il regime
contrattuale fosse differente da quello degli attori, risultava applicabile il
termine di notifica biennale previsto dalle norme SIA 118 (cfr. doc. B
dell’inc. n. OR.2014.208: trattanda n. 9 dell’assemblea costitutiva del
condominio del 9 novembre 2010 dove erano presenti anche i convenuti, che nulla
avevano eccepito), che costituivano per altro fatti notori. Sulla base della
perizia orale, il minor valore riconducibile a questo difetto poteva essere
quantificato in ragione del 40% del prezzo del posto auto superiore (di fr.
70'000.-), ossia in fr. 28'000.-, importo corrispondente al costo di
rifacimento dell’impianto in questione (cfr. delucidazione peritale p. 5).
7.1. In questa sede i
convenuti hanno rimproverato al Pretore di aver giudicato ultra petita
per aver ritenuto che il minor valore della PPP di M__________ __________
potesse essere riconosciuto nella presente causa di disconoscimento del debito
quando invece quell’importo doveva semmai essere attribuito nell’ambito della nuova
e successiva causa creditoria (inc. n. OR.2014.208, volta alla loro condanna in
solido al pagamento di fr. 304'000.- oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2012
con conseguente rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte al PE n.
__________ e __________ dell’UE di Lugano) promossa dagli attori dopo che, con
decisione 2 luglio 2014, la loro ulteriore richiesta in tal senso formulata contestualmente
alla presente causa era stata dichiarata inammissibile per mancanza della
necessaria preventiva conciliazione. L’assunto è manifestamente infondato.
Come detto, nella presente
azione di disconoscimento del debito gli attori avevano in effetti posto in
compensazione all’eventuale credito residuo di fr. 45'000.- dei convenuti il
minor valore della loro PPP a seguito della mancata messa a disposizione di due
posteggi esterni per gli ospiti nonché il minor valore della loro PPP e di
quella di M__________ __________ a seguito della difettosità del posto auto
superiore, mentre con la domanda creditoria avevano postulato l’attribuzione,
fino a un massimo di fr. 304'000.-, delle somme a loro dovute per quel medesimo
titolo che non fossero già state estinte per compensazione (cfr. petizione p.
11 seg.). L’inammissibilità della domanda creditoria degli attori promossa
contestualmente all’azione di disconoscimento del debito, e il successivo
inoltro da parte loro di una nuova separata domanda creditoria del medesimo
tenore, non toglie che nell’azione di disconoscimento del debito essi abbiano
posto in compensazione all’eventuale saldo residuo del prezzo di vendita, per
un massimo dunque di fr. 45'000.-, il minor valore causato alla loro PPP e a
quella di M__________ __________ a seguito delle inadempienze sopra menzionate.
7.2. I convenuti hanno
contestato che il sistema posato dovesse essere considerato difettoso per il
solo fatto che non era stata rispettata l’indicazione di 1.80 m riportata nel
doc. L, documento che a loro dire non esprimeva uno standard generalizzato e
neppure era stato allegato alla relazione tecnica (doc. I) consegnata prima
della firma del contratto di compravendita.
La censura merita accoglimento.
Nella relazione tecnica (doc. I) è stato indicato che l’impianto monta auto
avrebbe dovuto avere le seguenti caratteristiche: “Sistema di parcheggio per
il parcheggio indipendente di 2 x 2 auto, le une sopra le altre, complete di
colonne di supporto posteriori fissate al pavimento, su cui le piattaforme
superiore/inferiore sono guidate lungo la corsa verticale tramite slitta di
sollevamento comune. Azionamento con centralina idraulica. Pannello di
controllo con pulsante d’emergenza. Certificazione di conformità CE”, ma
non è stata specificata l’altezza dei due posti auto sovrapposti. Dalla perizia
giudiziaria si è poi potuto evincere che la norma VSS 640.201 (che prevedeva un’altezza
minima di 1.80 m, cfr. pure doc. S) non era riferita espressamente alle aree di
posteggio, che le dimensioni delle installazioni di posteggio erano definite
dalla norma VSS 640.291a (che prevedeva un’altezza minima di 2.20 m, cfr. pure
doc. S), la quale però dal punto di vista dell’altezza forniva solo delle
altezze raccomandate per i piani di edifici dove venivano realizzati dei posteggi
coperti, e che soprattutto non risultava invece che vi fossero delle norme di
questo tipo specifiche per gli impianti monta auto, le quali erano delle installazioni
speciali e normalmente rispondevano alle direttive pubblicate dai produttori (cfr.
perizia orale p. 2 seg.). In tali circostanze il solo fatto che nella scheda
tecnica relativa al monta auto modello 442.6 di cui doc. L, che per altro non
risultava affatto essere l’espressione di uno standard generalizzato e neppure è
stato provato che fosse stato allegato alla relazione tecnica consegnata prima
della sottoscrizione del contratto di compravendita (la deposizione del teste __________
p. 2, secondo cui lo stesso era stato consegnato solo in epoca successiva e non
faceva parte della documentazione contrattuale, essendo anzi ben più
attendibile della deposizione resa nell’inc. n. OR.2014.208 dal teste F__________
__________, marito di M__________ __________ e padre dell’attrice AO 2, secondo
cui lo stesso era stato consegnato a quel momento), sia stato specificato che
il modello “komfort” prevedeva due altezze di 1.80 m, non significa necessariamente
ancora, non avendolo del resto sostenuto nemmeno il perito giudiziario, che l’allestimento
delle pedane a due differenti altezze, quella inferiore di 2.12 m e quella
superiore di 1.55 m, ritenuta per altro conforme alle norme pianificatorie (cfr.
perizia orale p. 3), possa essere costitutivo di un difetto, anche in presenza
di un condominio di lusso. Oltretutto, se è vero che la soluzione effettivamente
adottata impediva il posteggio nel vano superiore di un buon numero di modelli
di vetture in vendita sul mercato, ma comunque non di quelle “normali” (cfr.
e-mail 9 settembre 2008 allegata al doc. EE), è altrettanto vero che la stessa
era però tale da consentire il posteggio nel vano inferiore di quasi la totalità
Considerandi
dei modelli di vetture offerte dal mercato, fermo restando invece che l’altezza
di 1.80 m nei vani inferiore e superiore prevista nel doc. L (cfr. perizia
orale p. 2) non avrebbe a sua volta permesso, e ciò non solo per uno ma per entrambi
gli stalli, l’accessibilità di un certo numero di modelli di vetture in vendita
sul mercato. In definitiva, ritenuto che il sistema posato, per altro di gran
lunga più costoso di quello di serie e costituente il “top dei ns. prodotti”
(cfr. e-mail 9 e 13 settembre 2008 allegate al doc. EE), costituisce una valida
e ragionevole soluzione di compromesso dettata dalla limitazione delle altezze
disponibili nel vano monta auto dell’autorimessa (di 3.85 m), la sua difettosità
non può essere considerata sufficientemente provata. Tanto basta per escludere
il riconoscimento del minor valore della PPP di M__________ __________.
7.3
Ma a prescindere da
quanto precede, è senz’altro a ragione che i convenuti hanno contestato
l’applicabilità delle norme SIA 118 e la conseguente tempestività della
notifica del difetto da parte di M__________ __________, aggiungendo che, se
invece le norme SIA 118 non fossero state applicabili, la richiesta di
riconoscimento del minor valore sarebbe comunque stata prematura.
7.3.1
Il Pretore ha ritenuto
che l’applicabilità delle norme SIA 118 fosse stata pattuita nel contratto di
compravendita, non essendo stato preteso che il regime contrattuale fosse
differente da quello degli attori, rispettivamente fosse stata ammessa in
occasione dell’assemblea costitutiva del condominio del 9 novembre 2010 (cfr.
doc. B dell’inc. n. OR.2014.208: trattanda n. 9). A torto.
In realtà nel
contratto di compravendita di M__________ __________, che in assenza di puntuali
censure dei convenuti all’assunto pretorile va ritenuto essere analogo a quello
concluso con gli attori (doc. G), le norme SIA 118 non erano mai state
menzionate ed anzi, al suo punto 4.2, era stato previsto che “per quanto
riguarda la responsabilità dei venditori per eventuali difetti nascosti alla
costruzione si rinvia alle norme del CO (art. 197 e ss.)”, mentre in
occasione dell’assemblea costitutiva del condominio del 9 novembre 2010, alla
trattanda n. 9, avente per oggetto la “notifica eventuali difetti di
costruzione per le parti comuni”, è stato verbalizzato, tenuto conto che il
tenore dei vari contratti compravendita non era univoco (in alcuni casi, come
ad esempio per gli attori, essendo stata concordata l’applicazione del CO e in
altri casi, come ad esempio per __________ [cfr. inc. n. OR.2014.1 rich.],
essendo stata prevista l’applicazione delle norme SIA 118), che “il sig. __________
[N.d.R.: presidente dell’assemblea] invita i condomini a notificare
direttamente in amministrazione eventuali difetti riscontrati nelle parti
comuni. I difetti relativi ai singoli appartamenti dovranno essere notificati
direttamente ai promotori. I difetti devono essere segnalati immediatamente non
appena esserne venuti a conoscenza. Le garanzie previste dal CO e dalle norme
SIA si estendono a due anni per i difetti palesi ed a 5 anni per quelli
occulti. Le garanzie per gli apparecchi sono di un anno” (cfr. doc. B
dell’inc. n. OR.2014.208), sicché quest’ultimo richiamo delle norme SIA (non è
per altro dato a sapere quali) non appare sufficiente per ammetterne
l’applicazione nel caso concreto.
Dovendosi così escludere
l’applicabilità delle norme SIA 118, anche perché gli attori nei loro allegati
mai le avevano menzionate né tanto meno le avevano versate agli atti, e
dovendosi al contrario ammettere l’applicabilità del CO e meglio dell’art. 201
o 367 CO, è incontestabile che, in assenza di puntuali censure degli attori all’assunto
pretorile secondo cui la consegna dell’opera era avvenuta già a fine settembre
2010.
(non potendo bastare allo scopo la semplice indicazione, per altro non
corredata da alcuna prova, secondo cui la consegna sarebbe invece avvenuta il
28.
ottobre 2010), la notifica del difetto da parte di M__________ __________
del 5 aprile 2011 (cfr. doc. EE) non possa essere ritenuta tempestiva, ciò che
pure avrebbe escluso il riconoscimento del minor valore della PPP. Gli attori
non possono in effetti essere seguiti laddove hanno preteso che la notifica
fosse avvenuta “già il 29 ottobre 2010” (risposta all’appello p. 10),
ritenuto che la circostanza non è stata minimamente provata, dagli atti
risultando unicamente che il 29 ottobre 2010 la difettosità non era stata
notificata da lei, ma dall’attore AO 1 (doc. R), tanto più che quella notifica
neppure sarebbe stata valida, essendo stata indirizzata a __________, tecnico
dell’impresa di costruzioni __________ intervenuta nel cantiere, che non è qui
stato preteso, ancor prima che provato, fosse un rappresentante dei convenuti.
7.3.2
Il giudizio sulla
pretesa qui in discussione sarebbe comunque stato il medesimo anche nel caso in
cui le norme SIA 118 fossero risultate applicabili. L’art. 169 delle norme SIA
118.
prevede in effetti che per ogni difetto dell’opera il committente possa far
valere dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del danno da parte
dell’imprenditore entro un termine conveniente (cpv. 1 prima frase), ritenuto
che egli ha il diritto di scegliere tra le altre cose la riduzione del prezzo
corrispondente al minor valore dell’opera solo se quest’ultimo non elimina il
difetto entro il termine stabilito (cpv. 1 seconda frase), oppure si rifiuta
espressamente o risulta chiaramente incapace di procedere alla miglioria (cpv.
2). Sennonché nel caso di specie non risulta che M__________ __________,
rispettivamente, dopo la cessione 20 febbraio 2014 agli attori (doc. Z), questi
ultimi abbiano dapprima chiesto ai convenuti di provvedere alla riparazione del
difetto. Come preteso da costoro, la richiesta di riconoscimento del minor
valore sarebbe dunque stata da respingere siccome prematura (Gauch/Stöckli, Kommentar zur SIA-Norm
118, 2ª ed., n. 7.3 ad art. 169; DTF 116 II 305 consid. 3a, 116 II 450 consid.
2b/bb).
8.
Il Pretore ha quindi
escluso che gli attori potessero porre in compensazione al saldo del prezzo di
vendita di fr. 45'000.- il minor valore della propria PPP a seguito della
difettosità del posto auto superiore (fr. 57'000.-). Dalla lettera 3 luglio
2012.
(doc. GG), laddove era stato scritto che l’importo di fr. 45'000.- era stato
versato “a saldo del prezzo di compravendita”, risultava in effetti
chiaramente che le parti avevano già affrontato privatamente tale questione e
che erano giunte ad un accordo di fr. 45'000.-, ossia i convenuti avevano
concesso uno sconto di fr. 25'000.- rispetto al saldo del prezzo originario di
fr. 70'000.-.
In questa sede gli attori
hanno ribadito il buon fondamento della loro pretesa compensatoria, rilevando che
l’accordo di cui al doc. GG era condizionato alla soluzione del contenzioso
relativo alla difettosità del posto auto superiore ed alla mancata messa a
disposizione di due posteggi esterni per gli ospiti, che tuttavia non hanno mai
potuto essere risolti, per cui essi potevano rivendicare il minor valore della
loro PPP di fr. 57'000.-.
La censura dev’essere
respinta, visto e considerato che dal doc. GG si evince che solo “la
liberazione” a favore dei convenuti dell’importo di fr. 45'000.- depositato,
e non invece il suo precedente versamento “a saldo del prezzo della
compravendita” al notaio rogante, era stata subordinata “alla
concessione dei posti auto esterni”, mentre nulla veniva precisato in
merito alla problematica della difettosità del posto auto superiore proprio per
il fatto che tale questione era stata risolta, accettando quanto proposto
nell’e-mail 29 marzo 2012 di cui al doc. QQ (con cui era stato proposto di
ridurre per quel difetto fr. 25'000.- dal saldo del prezzo di fr. 70'000.-),
con quel versamento “a saldo”.
Ma ad ogni buon conto, quand’anche,
per ipotesi, gli attori avessero ragione su tale questione, resterebbe pur
sempre il fatto che, come si è detto in precedenza, la difettosità del sistema
monta auto posato non è stata sufficientemente provata (consid. 7.2); che è
incontestabile, stante l’inapplicabilità delle norme SIA 118, che a fronte
della consegna dell’opera pacificamente avvenuta a fine settembre 2010 la
notifica del difetto del 13 aprile 2011 (doc. 5) - quella del 29 ottobre 2010
(cfr. doc. R) non essendo invece valida siccome era stata indirizzata a __________,
tecnico dell’impresa di costruzioni intervenuta nel cantiere, che non è stato
provato fosse un rappresentante dei convenuti (consid. 7.3.1) - non poteva
essere ritenuta tempestiva, ritenuto che, se invece le norme SIA 118 non
fossero state applicabili, la richiesta di riconoscimento del minor valore
sarebbe comunque stata prematura (consid. 7.3.2); e che oltretutto, avendo gli
attori pacificamente rifiutato la proposta formulata a suo tempo dai convenuti
di fissare le due piattaforme ad un’altezza di 1.80 m (cfr. replica p. 10),
essi sarebbero assai malvenuti a pretendere il minor valore dell’oggetto
acquistato per il fatto che il sistema posato non sarebbe conforme al doc. L
(che, come detto, prevedeva invece proprio un’altezza di 1.80 m nei vani
inferiore e superiore). Tanto basta per escludere il riconoscimento del minor
valore della PPP per l’esistenza di questo presunto difetto.
9.
Alla luce di quanto
precede (consid. 7 e 8), non è necessario esprimersi sulle censure sollevate
dai convenuti con riferimento all’entità del minor valore riconducibile a questo
presunto difetto.
10.
Il Pretore ha infine
escluso che gli attori potessero porre in compensazione il minor valore della
loro PPP a seguito della mancata messa a disposizione di due posteggi esterni
per gli ospiti (fr. 190'000.-).
Atteso che in questa
sede gli attori non hanno minimamente censurato la conclusione pretorile su
questo punto, la questione non necessita di essere approfondita.
11.
I convenuti, nel caso
- qui verificatosi - in cui la petizione fosse stata respinta, hanno chiesto, senza
aver fornito alcuna ulteriore argomentazione, che gli attori, oltre beninteso ad
assumersi le spese processuali di prima istanza, fossero obbligati a rifonder
loro in solido fr. 4'200.- a titolo di ripetibili della procedura di primo
grado. La richiesta è fondata solo parzialmente.
Ritenuto che il
Pretore aveva quantificato le ripetibili in fr. 650.- sulla base di una
soccombenza dei convenuti del 62% e degli attori del 38%, in assenza di censure
sulla modalità di calcolo applicata dal giudice di prime cure la soccombenza
integrale di questi ultimi fa sì che le ripetibili a loro carico debbano essere
stabilite in circa fr. 2'700.- (fr. 650.- : 24% [62% - 38%]).
L’ulteriore richiesta di porre
questo importo a carico degli attori in solido deve invece essere dichiarata
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
12.
Ne discende che
l’appello dei convenuti dev’essere parzialmente accolto nel senso dei
considerandi che precedono.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora
litigioso di fr. 28'000.-, seguono la pressoché integrale soccombenza degli
attori appellati (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 29 settembre 2017 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 29 agosto 2017 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia e le spese di fr. 4’200.- sono poste a carico degli attori, che
rifonderanno ai convenuti complessivi fr. 2’700.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 3’000.-
sono a carico degli appellati, che rifonderanno agli appellanti complessivi fr.
2’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).