12.2017.161
Blocco cautelare del RC - fallimento della società convenuta - interesse degno di protezione
10 aprile 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2017.161
Lugano
10 aprile 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inccon cui l’istante ha chiesto in via
cautelare di fare ordine all’Ufficio del registro di commercio di bloccare ogni
e qualsiasi richiesta di iscrizione che dovesse pervenire da parte di PI 1,
(rappr. da RA 3 ) o suoi rappresentanti o pretesi successori in diritto,
avente per oggetto la convenuta, e di trasmettergli la notificazione e gli atti
in suo possesso;
domanda ammessa dalla
convenuta, ma avversata da PI 1, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e
che il Pretore con decisione 28 settembre 2017 ha respinto;
appellante l'istante con
appello 2 ottobre 2017, poi integrato con scritto 12 ottobre 2017, con cui ha
chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre PI 1 con
osservazioni (recte: risposta) 12 ottobre 2017 rispettivamente 19
ottobre 2017, ha postulato, previa concessione del gratuito patrocinio, la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto delle repliche
spontanee 7 novembre 2017 dell’istante (alla prima risposta rispettivamente alla
seconda risposta);
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che il 5 maggio 2017 (doc.
B) AP 1, rilevando di essere da sempre stato il beneficiario economico della
società AO 1 e di aver nel frattempo revocato il mandato (non scritto) di
rappresentanza fiduciaria delle azioni al portatore conferito alla ex moglie PI
1, la quale ciononostante gli aveva anticipato la volontà di invocare propri
diritti sulle stesse, segnatamente quella di designare quale amministratore unico
una persona di sua scelta o persino sé stessa, ha inoltrato all’Ufficio del
registro di commercio un’istanza preventiva di blocco del registro ai sensi
dell’art. 162 ORC, volta ad impedire ogni e qualsiasi richiesta di iscrizione
che dovesse pervenire da parte della stessa o suoi rappresentanti, avente per
oggetto quella società;
che l’8 maggio 2017 (doc.
H) l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato a AP 1 di aver proceduto
al blocco del registro, specificando che lo stesso sarebbe stato revocato se
entro 10 giorni non gli fosse pervenuta la prova che una domanda volta a ottenere
una misura provvisionale era stata inoltrata al tribunale competente o se il
tribunale avesse respinto definitivamente la domanda volta a ottenere una
misura provvisionale; nel contempo ha dato informazione dell’avvenuto blocco
alla società e a PI 1;
che con istanza 15 maggio
2017 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, chiedendo in via supercautelare e cautelare di fare ordine
all’Ufficio del registro di commercio di bloccare ogni e qualsiasi richiesta di
iscrizione che dovesse pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o
pretesi successori in diritto, avente per oggetto la convenuta, e di trasmettergli
la notificazione e gli atti in suo possesso;
che con decisione 17
maggio 2017 il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare (inc. n.
CA.2017.160);
che con osservazioni 16
giugno 2017 la convenuta ha aderito alla domanda di blocco, mentre PI 1, con
Considerandi
una precedente memoria difensiva datata 10 maggio 2017 (inc. n. CA.2017.155), ha
postulato la reiezione dell’istanza;
che con decisione 28
settembre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo in
sostanza che l’istante non avesse provato con il sufficiente grado di
verosimiglianza di essere l’effettivo titolare delle azioni della convenuta;
che con l’appello 2
ottobre 2017 che qui ci occupa, poi integrato con scritto 12 ottobre 2017,
l’istante ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che con osservazioni (recte:
risposta) 12 ottobre 2017 rispettivamente 19 ottobre 2017 (a cui hanno poi
fatto seguito due separate repliche spontanee 7 novembre 2017 dell’istante) PI
1.
ha postulato, previa concessione del gratuito patrocinio, la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
che con scritto 4 dicembre
2017.
l’Ufficio dei fallimenti ha comunicato che con decreto 30 novembre 2017
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, era stato pronunciato lo
scioglimento in seguito a fallimento della convenuta a far tempo dal 1°
dicembre 2017 alle ore 10.00 (cfr. estratto RC);
che con decisione 15
febbraio 2018, cresciuta in giudicato, la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’istanza di
restituzione dei termini d’opposizione formulata l’11 dicembre 2017 da PI 1
relativa all’esecuzione, che aveva poi comportato il fallimento della
convenuta, promossa a suo tempo da __________ (inc. n. 15.2017.107);
che il presupposto
processuale dell’interesse degno di protezione dell’attore o istante previsto
all’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC dev’essere dato in ogni stadio della causa e
dunque anche in sede di impugnazione, ritenuto che la sua mancanza comporta l’irricevibilità
della sua iniziativa processuale (art. 59 cpv. 1 CPC);
che nel caso di specie a
seguito del fallimento della convenuta il presupposto processuale
dell’interesse degno di protezione dell’istante è manifestamente venuto meno;
che, in effetti, con la
dichiarazione del fallimento il debitore perde la capacità di disporre riguardo
agli oggetti appartenenti alla massa (art. 204 cpv. 1 LEF), ritenuto che da
quel momento gli atti di amministrazione e di realizzazione degli stessi
possono essere compiuti unicamente dall’amministrazione del fallimento (art.
240.
LEF), che in concreto è curata dall’Ufficio dei fallimenti (Rüetschi, Handelsregisterverordnung
Kommentar, n. 1 ad art. 158 ORC): in tali circostanze né l’istante, né PI 1, ma
semmai solo l’Ufficio dei fallimenti, dispongono della facoltà di notificare
eventuali iscrizioni all’Ufficio del registro di commercio in merito alla
convenuta, con il che la presente causa, volta ad impedire iscrizioni nel
registro di commercio relative a quest’ultima che dovessero pervenire da parte
di PI 1 o suoi rappresentanti o pretesi successori in diritto, è divenuta priva
di interesse;
che, oltretutto, nonostante
sia vero che con la dichiarazione del fallimento il diritto di firma del
debitore rispettivamente dei suoi organi o procuratori iscritti nel registro di
commercio non viene formalmente estinto, è però altrettanto vero che una tale
conseguenza deve essere dedotta implicitamente (Rüetschi,
op. cit., n. 3 ad art. 159 ORC): stando così le cose è incontestabile che anche
l’iscrizione di un’eventuale nuova persona con diritto di firma nel registro di
commercio non è più formalmente possibile e, quand’anche per ipotesi fosse
stata possibile, sarebbe comunque stata priva di efficacia pratica, con il che
la presente causa, volta ad impedire, con riferimento alla convenuta,
l’iscrizione nel registro di commercio di una nuova persona con diritto di
firma che dovesse pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o pretesi
successori in diritto, dev’essere nuovamente considerata priva di interesse;
che in considerazione di
quanto precede l’appello dell’istante deve essere dichiarato irricevibile,
ritenuto che l’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel gravame (che ad
ogni modo sarebbe stata da respingere, anche perché una sua eventuale
concessione non avrebbe migliorato la posizione dell’istante siccome avrebbe “ripristinato”
la decisione, per lui negativa, resa dal Pretore sull’istanza supercautelare);
che le spese processuali
di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso almeno pari al
capitale nominale della convenuta di fr. 100'000.- (doc. C), devono essere
poste a carico dell’istante, che è all’origine della perdita di interesse della
causa, il fallimento della convenuta essendo stato pacificamente richiesto e
ottenuto da un’entità giuridica - __________ - facente capo proprio a
quest’ultimo (cfr. scritto integrativo all’appello p. 8 seg.); analogamente, il
medesimo dev’essere tenuto a rifondere le ripetibili a PI 1, alla quale nelle
particolari circostanze (e meglio alla luce delle domande di causa) poteva e
doveva essere riconosciuta la posizione di parte (Carbonara, Handelsregisterverordnung Kommentar, n. 82 ad
art. 162 ORC);
che, infine, la domanda di
PI 1 volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di secondo
grado può essere accolta, dovendosi da una parte ammettere, sulla base dei
documenti versati agli atti, l’esistenza di un suo stato di indigenza e
dall’altra non risultando, già per il fatto che essa era risultata vincente nella
sede pretorile, che la sua attuale resistenza in lite fosse priva di
possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. a e b CPC): la decisione di
tassazione della nota della patrocinatrice della stessa verrà emanata una volta
cresciuta in giudicato la presente decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 2/12
ottobre 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. La domanda di concessione
del gratuito patrocinio 12 ottobre 2017 di PI 1 è accolta.
3. Le spese processuali
della procedura di appello di complessivi fr. 500.- sono a carico dell’appellante,
che rifonderà a PI 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
-
- , (in formato
elettronico)
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il
termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF),
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le
decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).