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Decisione

12.2017.161

Blocco cautelare del RC - fallimento della società convenuta - interesse degno di protezione

10 aprile 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2017.161

Lugano

10 aprile 2019/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inccon cui l’istante ha chiesto in via

cautelare di fare ordine all’Ufficio del registro di commercio di bloccare ogni

e qualsiasi richiesta di iscrizione che dovesse pervenire da parte di PI 1,

(rappr. da RA 3 ) o suoi rappresentanti o pretesi successori in diritto,

avente per oggetto la convenuta, e di trasmettergli la notificazione e gli atti

in suo possesso;

domanda ammessa dalla

convenuta, ma avversata da PI 1, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e

che il Pretore con decisione 28 settembre 2017 ha respinto;

appellante l'istante con

appello 2 ottobre 2017, poi integrato con scritto 12 ottobre 2017, con cui ha

chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre PI 1 con

osservazioni (recte: risposta) 12 ottobre 2017 rispettivamente 19

ottobre 2017, ha postulato, previa concessione del gratuito patrocinio, la

reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto delle repliche

spontanee 7 novembre 2017 dell’istante (alla prima risposta rispettivamente alla

seconda risposta);

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che il 5 maggio 2017 (doc.

B) AP 1, rilevando di essere da sempre stato il beneficiario economico della

società AO 1 e di aver nel frattempo revocato il mandato (non scritto) di

rappresentanza fiduciaria delle azioni al portatore conferito alla ex moglie PI

1, la quale ciononostante gli aveva anticipato la volontà di invocare propri

diritti sulle stesse, segnatamente quella di designare quale amministratore unico

una persona di sua scelta o persino sé stessa, ha inoltrato all’Ufficio del

registro di commercio un’istanza preventiva di blocco del registro ai sensi

dell’art. 162 ORC, volta ad impedire ogni e qualsiasi richiesta di iscrizione

che dovesse pervenire da parte della stessa o suoi rappresentanti, avente per

oggetto quella società;

che l’8 maggio 2017 (doc.

H) l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato a AP 1 di aver proceduto

al blocco del registro, specificando che lo stesso sarebbe stato revocato se

entro 10 giorni non gli fosse pervenuta la prova che una domanda volta a ottenere

una misura provvisionale era stata inoltrata al tribunale competente o se il

tribunale avesse respinto definitivamente la domanda volta a ottenere una

misura provvisionale; nel contempo ha dato informazione dell’avvenuto blocco

alla società e a PI 1;

che con istanza 15 maggio

2017 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, chiedendo in via supercautelare e cautelare di fare ordine

all’Ufficio del registro di commercio di bloccare ogni e qualsiasi richiesta di

iscrizione che dovesse pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o

pretesi successori in diritto, avente per oggetto la convenuta, e di trasmettergli

la notificazione e gli atti in suo possesso;

che con decisione 17

maggio 2017 il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare (inc. n.

CA.2017.160);

che con osservazioni 16

giugno 2017 la convenuta ha aderito alla domanda di blocco, mentre PI 1, con

Considerandi

una precedente memoria difensiva datata 10 maggio 2017 (inc. n. CA.2017.155), ha

postulato la reiezione dell’istanza;

che con decisione 28

settembre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo in

sostanza che l’istante non avesse provato con il sufficiente grado di

verosimiglianza di essere l’effettivo titolare delle azioni della convenuta;

che con l’appello 2

ottobre 2017 che qui ci occupa, poi integrato con scritto 12 ottobre 2017,

l’istante ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che con osservazioni (recte:

risposta) 12 ottobre 2017 rispettivamente 19 ottobre 2017 (a cui hanno poi

fatto seguito due separate repliche spontanee 7 novembre 2017 dell’istante) PI

1.

ha postulato, previa concessione del gratuito patrocinio, la reiezione del gravame

pure con protesta di spese e ripetibili;

che con scritto 4 dicembre

2017.

l’Ufficio dei fallimenti ha comunicato che con decreto 30 novembre 2017

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, era stato pronunciato lo

scioglimento in seguito a fallimento della convenuta a far tempo dal 1°

dicembre 2017 alle ore 10.00 (cfr. estratto RC);

che con decisione 15

febbraio 2018, cresciuta in giudicato, la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile l’istanza di

restituzione dei termini d’opposizione formulata l’11 dicembre 2017 da PI 1

relativa all’esecuzione, che aveva poi comportato il fallimento della

convenuta, promossa a suo tempo da __________ (inc. n. 15.2017.107);

che il presupposto

processuale dell’interesse degno di protezione dell’attore o istante previsto

all’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC dev’essere dato in ogni stadio della causa e

dunque anche in sede di impugnazione, ritenuto che la sua mancanza comporta l’irricevibilità

della sua iniziativa processuale (art. 59 cpv. 1 CPC);

che nel caso di specie a

seguito del fallimento della convenuta il presupposto processuale

dell’interesse degno di protezione dell’istante è manifestamente venuto meno;

che, in effetti, con la

dichiarazione del fallimento il debitore perde la capacità di disporre riguardo

agli oggetti appartenenti alla massa (art. 204 cpv. 1 LEF), ritenuto che da

quel momento gli atti di amministrazione e di realizzazione degli stessi

possono essere compiuti unicamente dall’amministrazione del fallimento (art.

240.

LEF), che in concreto è curata dall’Ufficio dei fallimenti (Rüetschi, Handelsregisterverordnung

Kommentar, n. 1 ad art. 158 ORC): in tali circostanze né l’istante, né PI 1, ma

semmai solo l’Ufficio dei fallimenti, dispongono della facoltà di notificare

eventuali iscrizioni all’Ufficio del registro di commercio in merito alla

convenuta, con il che la presente causa, volta ad impedire iscrizioni nel

registro di commercio relative a quest’ultima che dovessero pervenire da parte

di PI 1 o suoi rappresentanti o pretesi successori in diritto, è divenuta priva

di interesse;

che, oltretutto, nonostante

sia vero che con la dichiarazione del fallimento il diritto di firma del

debitore rispettivamente dei suoi organi o procuratori iscritti nel registro di

commercio non viene formalmente estinto, è però altrettanto vero che una tale

conseguenza deve essere dedotta implicitamente (Rüetschi,

op. cit., n. 3 ad art. 159 ORC): stando così le cose è incontestabile che anche

l’iscrizione di un’eventuale nuova persona con diritto di firma nel registro di

commercio non è più formalmente possibile e, quand’anche per ipotesi fosse

stata possibile, sarebbe comunque stata priva di efficacia pratica, con il che

la presente causa, volta ad impedire, con riferimento alla convenuta,

l’iscrizione nel registro di commercio di una nuova persona con diritto di

firma che dovesse pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o pretesi

successori in diritto, dev’essere nuovamente considerata priva di interesse;

che in considerazione di

quanto precede l’appello dell’istante deve essere dichiarato irricevibile,

ritenuto che l’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la

domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel gravame (che ad

ogni modo sarebbe stata da respingere, anche perché una sua eventuale

concessione non avrebbe migliorato la posizione dell’istante siccome avrebbe “ripristinato”

la decisione, per lui negativa, resa dal Pretore sull’istanza supercautelare);

che le spese processuali

di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso almeno pari al

capitale nominale della convenuta di fr. 100'000.- (doc. C), devono essere

poste a carico dell’istante, che è all’origine della perdita di interesse della

causa, il fallimento della convenuta essendo stato pacificamente richiesto e

ottenuto da un’entità giuridica - __________ - facente capo proprio a

quest’ultimo (cfr. scritto integrativo all’appello p. 8 seg.); analogamente, il

medesimo dev’essere tenuto a rifondere le ripetibili a PI 1, alla quale nelle

particolari circostanze (e meglio alla luce delle domande di causa) poteva e

doveva essere riconosciuta la posizione di parte (Carbonara, Handelsregisterverordnung Kommentar, n. 82 ad

art. 162 ORC);

che, infine, la domanda di

PI 1 volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di secondo

grado può essere accolta, dovendosi da una parte ammettere, sulla base dei

documenti versati agli atti, l’esistenza di un suo stato di indigenza e

dall’altra non risultando, già per il fatto che essa era risultata vincente nella

sede pretorile, che la sua attuale resistenza in lite fosse priva di

possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. a e b CPC): la decisione di

tassazione della nota della patrocinatrice della stessa verrà emanata una volta

cresciuta in giudicato la presente decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 2/12

ottobre 2017 di AP 1 è irricevibile.

2. La domanda di concessione

del gratuito patrocinio 12 ottobre 2017 di PI 1 è accolta.

3. Le spese processuali

della procedura di appello di complessivi fr. 500.- sono a carico dell’appellante,

che rifonderà a PI 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

- , (in formato

elettronico)

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il

termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF),

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le

decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).