12.2017.162
Blocco cautelare del RC - fallimento della società convenuta - interesse degno di protezione
10 aprile 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2017.162
Lugano
10 aprile 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella ccon cui l’istante ha chiesto in via cautelare di
fare ordine all’Ufficio del registro di commercio di bloccare ogni e qualsiasi
richiesta di iscrizione che dovesse pervenire da parte di PI 1, (rappr. da RA
3 ) o suoi rappresentanti o pretesi successori in diritto, avente per oggetto
la convenuta, e di trasmettergli la notificazione e gli atti in suo possesso;
domanda ammessa dalla
convenuta, ma avversata da PI 1, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e
che il Pretore con decisione 28 settembre 2017 ha respinto;
appellante l'istante con
appello 2 ottobre 2017, poi integrato con scritto 12 ottobre 2017, con cui ha
chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre PI 1 con
osservazioni (recte: risposta) 12 ottobre 2017 rispettivamente 20
ottobre 2017, ha postulato, previa concessione del gratuito patrocinio, la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 7 novembre 2017 dell’istante;
preso pure atto delle
osservazioni 26 ottobre 2017 dell’Ufficio dei fallimenti;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che il 2 maggio 2017 (doc.
B) AP 1, rilevando di essere da sempre stato il beneficiario economico della
società AO 1 e di aver nel frattempo revocato il mandato (non scritto) di
rappresentanza fiduciaria delle azioni al portatore conferito alla ex moglie PI
1, la quale ciononostante gli aveva anticipato la volontà di invocare propri
diritti sulle stesse, segnatamente quella di designare quale amministratore
unico una persona di sua scelta o persino sé stessa, ha inoltrato all’Ufficio
del registro di commercio un’istanza preventiva di blocco del registro ai sensi
dell’art. 162 ORC, volta ad impedire ogni e qualsiasi richiesta di iscrizione
che dovesse pervenire da parte della stessa o suoi rappresentanti, avente per
oggetto quella società;
che l’8 maggio 2017 (doc.
H) l’Ufficio del registro di commercio ha comunicato a AP 1 di aver proceduto
al blocco del registro, specificando che lo stesso sarebbe stato revocato se
entro 10 giorni non gli fosse pervenuta la prova che una domanda volta a ottenere
una misura provvisionale era stata inoltrata al tribunale competente o se il
tribunale avesse respinto definitivamente la domanda volta a ottenere una
misura provvisionale; nel contempo ha dato informazione dell’avvenuto blocco
alla società e a PI 1;
che con istanza 12 maggio
2017 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, chiedendo in via supercautelare e cautelare di fare ordine
all’Ufficio del registro di commercio di bloccare ogni e qualsiasi richiesta di
iscrizione che dovesse pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o
pretesi successori in diritto, avente per oggetto la convenuta, e di
trasmettergli la notificazione e gli atti in suo possesso;
che con decisione 17
maggio 2017 il Pretore ha respinto l’istanza supercautelare (inc. n. CA.2017.162);
che con osservazioni 16
giugno 2017 la convenuta ha aderito alla domanda di blocco, mentre PI 1, con
una precedente memoria difensiva datata 10 maggio 2017 (inc. n. CA.2017.155),
ha postulato la reiezione dell’istanza;
che con decisione 28
settembre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo in
Considerandi
sostanza che l’istante non avesse provato con il sufficiente grado di
verosimiglianza di essere l’effettivo titolare delle azioni della convenuta;
che con l’appello 2
ottobre 2017 che qui ci occupa, poi integrato con scritto 12 ottobre 2017,
l’istante ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che con osservazioni (recte:
risposta) 12 ottobre 2017 rispettivamente 20 ottobre 2017 (a cui ha poi fatto
seguito la replica spontanea 7 novembre 2017 dell’istante) PI 1 ha postulato,
previa concessione del gratuito patrocinio, la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
che in precedenza, con
scritto 10 ottobre 2017, l’Ufficio dei fallimenti, ribadendo per altro quanto
già risultava dall’appello, aveva comunicato che, ancor prima dell’emanazione
della decisione ora impugnata, con decreto 21 settembre 2017 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, era stato pronunciato lo scioglimento in
seguito a fallimento della convenuta a far tempo dal 22 settembre 2017 alle ore
10.00
(cfr. estratto RC);
che l’Ufficio dei
fallimenti, richiesto dal presidente di questa Camera di esprimersi
ulteriormente sull’appello, con osservazioni 26 ottobre 2017 ha rilevato che a
seguito del fallimento della convenuta, richiesto e ottenuto su istanza di __________,
la causa sarebbe verosimilmente divenuta priva di interesse;
che con decisione 15
febbraio 2018, poi oggetto di rettifica il 1° marzo 2018, cresciuta in
giudicato, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha
dichiarato irricevibile l’istanza di restituzione dei termini
d’opposizione formulata il 24 ottobre 2017 da PI 1 relativa tra l’altro
all’esecuzione, che aveva poi comportato il fallimento della convenuta,
promossa a suo tempo da __________ (inc. n. 15.2017.83);
che il presupposto
processuale dell’interesse degno di protezione dell’attore o istante previsto
all’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC dev’essere dato in ogni stadio della causa e
dunque anche in sede di impugnazione, ritenuto che la sua mancanza comporta
l’irricevibilità della sua iniziativa processuale (art. 59 cpv. 1 CPC);
che nel caso di specie a
seguito del fallimento della convenuta il presupposto processuale
dell’interesse degno di protezione dell’istante è manifestamente venuto meno;
che, in effetti, con la
dichiarazione del fallimento il debitore perde la capacità di disporre riguardo
agli oggetti appartenenti alla massa (art. 204 cpv. 1 LEF), ritenuto che da
quel momento gli atti di amministrazione e di realizzazione degli stessi possono
essere compiuti unicamente dall’amministrazione del fallimento (art. 240 LEF),
che in concreto è curata dall’Ufficio dei fallimenti (Rüetschi, Handelsregisterverordnung Kommentar, n. 1 ad art.
158.
ORC): in tali circostanze né l’istante, né PI 1, ma semmai solo l’Ufficio
dei fallimenti, dispongono della facoltà di notificare eventuali iscrizioni
all’Ufficio del registro di commercio in merito alla convenuta, con il che la
presente causa, volta ad impedire iscrizioni nel registro di commercio relative
a quest’ultima che dovessero pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o
pretesi successori in diritto, è divenuta priva di interesse;
che, oltretutto,
nonostante sia vero che con la dichiarazione del fallimento il diritto di firma
del debitore rispettivamente dei suoi organi o procuratori iscritti nel
registro di commercio non viene formalmente estinto, è però altrettanto vero
che una tale conseguenza deve essere dedotta implicitamente (Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 159
ORC): stando così le cose è incontestabile che anche l’iscrizione di
un’eventuale nuova persona con diritto di firma nel registro di commercio non è
più formalmente possibile e, quand’anche per ipotesi fosse stata possibile,
sarebbe comunque stata priva di efficacia pratica, con il che la presente
causa, volta ad impedire, con riferimento alla convenuta, l’iscrizione nel
registro di commercio di una nuova persona con diritto di firma che dovesse
pervenire da parte di PI 1 o suoi rappresentanti o pretesi successori in
diritto, dev’essere nuovamente considerata priva di interesse;
che in considerazione di
quanto precede l’appello dell’istante deve essere dichiarato irricevibile,
ritenuto che l’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel gravame (che ad
ogni modo sarebbe stata da respingere, anche perché una sua eventuale
concessione non avrebbe migliorato la posizione dell’istante siccome avrebbe “ripristinato”
la decisione, per lui negativa, resa dal Pretore sull’istanza supercautelare);
che le spese processuali
di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso almeno pari al
capitale nominale della convenuta di fr. 100'000.- (doc. C), devono essere
poste a carico dell’istante, che è all’origine della perdita di interesse della
causa, il fallimento della convenuta essendo stato pacificamente richiesto e
ottenuto (cfr. pure il doc. C allegato all’appello) da un’entità giuridica - __________
- facente capo proprio a quest’ultimo (cfr. doc. N, istanza p. 8 seg., appello
p. 4, scritto integrativo all’appello p. 9 seg.); analogamente, il medesimo
dev’essere tenuto a rifondere le ripetibili a PI 1, alla quale nelle
particolari circostanze (e meglio alla luce delle domande di causa) poteva e
doveva essere riconosciuta la posizione di parte (Carbonara, Handelsregisterverordnung Kommentar, n. 82 ad
art. 162 ORC);
che, infine, la domanda di
PI 1 volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di secondo
grado può essere accolta, dovendosi da una parte ammettere, sulla base dei
documenti versati agli atti, l’esistenza di un suo stato di indigenza e
dall’altra non risultando, già per il fatto che essa era risultata vincente
nella sede pretorile, che la sua attuale resistenza in lite fosse priva di
possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. a e b CPC): la decisione di
tassazione della nota della patrocinatrice della stessa verrà emanata una volta
cresciuta in giudicato la presente decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 2/12
ottobre 2017 di AP 1 è irricevibile.
2. La domanda di
concessione del gratuito patrocinio 12 ottobre 2017 di PI 1 è accolta.
3. Le spese processuali
della procedura di appello di complessivi fr. 500.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà a PI 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
-
- , (in formato
elettronico)
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il
termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF),
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100
cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le
decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).