Lexipedia

Decisione

12.2017.164

Reclamo contro dispositivo in maeria di spese e ripetibili

16 ottobre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

8. Per

consolidata giurisprudenza, una censura relativa alla quantificazione delle ripetibili

formulata in modo generico, come nel caso in esame, sarebbe insufficiente e

pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC): incombe infatti al reclamante

l’onere di cifrare l’importo che a suo dire sarebbe congruo. Il fatto di

ritenere sproporzionata o non conforme alle tariffe applicabili la somma attribuita

in prima sede e di chiederne una massiccia riduzione non potendo certo bastare

(ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad

art. 311 CPC con numerosi riferimenti; in merito a domande di riduzioni di

importi assegnati dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e

6.3 e II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.83).

Nel caso concreto s’impone comunque di rinunciare a tal esigenza a fronte

dell’assenza totale di motivazione della decisione pretorile, a maggior ragione

in quanto la somma a titolo di ripetibili ammonta a fr. 35'000.-.

Giova infatti ricordare che il diritto di ottenere una decisione motivata, che

deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone

all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere

in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al

destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi

adeguati con cognizione di causa (DTF 134 I 83 consid. 4.1).

Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie (art. 104 cpv. 1 CPC) e assegna le

ripetibili secondo le tariffe (art. 105 cpv. 1 e 96 CPC con rimando alle

tariffe stabilite dai Cantoni). In applicazione dell’art. 11 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa d’ufficio e per i casi di patrocinio d’ufficio e di

Considerandi

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), per

un valore di causa tra fr. 500'000.- e fr. 1'000'000.-, la tariffa si situa in

una forchetta tra il 4 e il 6% del valore. Il capoverso 3 della norma, citata

dal Pretore, impone altresì di tener conto dell’importanza della lite, della

difficoltà, dell’ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dal patrocinatore,

avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio.

Nel caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 739'000.- (pretesa riformulata

con la replica) il Pretore ha fissato in

fr. 35'000.- le ripetibili, ovvero una somma pari a circa il 4,7%, ovvero

superiore al minimo anche se si tiene conto delle spese.

Pur avendo menzionato l’art.

13.

cpv. 2 del medesimo Regolamento, il Pretore non sembra averne tenuto conto, malgrado

la desistenza dell’attrice sia intervenuta a uno stadio di causa ancora lontano

dalla conclusione, ovvero dopo l’assunzione della sola prova peritale, prima

degli altri eventuali atti istruttori e delle arringhe finali.

Abbondanzialmente, si rileva come il Pretore neppure abbia indicato come si

giustifichi una somma di fr. 35'000.- per ripetibili a fronte di quanto invece

ritenuto congruo nella decisione di tassazione intermedia della nota del patrocinatore

dell’attrice del 17 maggio 2016 (inc. SO.2014.4589), che ha riconosciuto complessivi

fr. 4'000.- per onorario e spese relative alla fase iniziale del procedimento,

ovvero fino alla nomina del perito giudiziario.

Di conseguenza s’impone l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti al primo giudice affinché abbia a motivare la sua decisione sulle

ripetibili.

9.

La reclamante

formula domanda di assistenza giudiziaria anche in questa sede. A fronte di un

manifesto stato di indigenza, deducibile dagli atti della procedura in prima

sede, e considerato l’esito del reclamo, la domanda va accolta (art. 117 CPC).

10.

Tenuto conto delle

circostanze si rinuncia al prelievo di spese processuali. Non si assegnano

ripetibili alla controparte che non è stata invitata a formulare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo 4 ottobre 2017

di RE 1 è accolto.

La causa è rinviata al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per

nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. La domanda di

gratuito patrocinio 4 ottobre 2017 di RE 1 è accolta.

3. Non si prelevano

spese processuali e non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione

(unitamente al reclamo 4 ottobre 2017 alla controparte):

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).