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Decisione

12.2017.167

Contratto di locazione - responsabilità del conduttore per difetti nell’ente locato a fine contratto - onere della prova

13 marzo 2019Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di tinteggio, ammesso anche da __________ (verbale p. 35). La censura

è fondata. Le prove indicate nel gravame confermano effettivamente che il danno

in questione era stato causato da un utilizzo eccessivo di acqua in occasione della

pulizia successiva ai lavori di tinteggio. L’assunto del giudice di prime cure

non era oltretutto pertinente, atteso che questi lavori e le riparazioni del

danno erano avvenuti ancor prima della consegna dell’ente locato (la fattura è in

effetti datata 11 dicembre 2012, cfr. doc. Q).

d) Confrontato con una pretesa

risarcitoria di fr. 100.- per lo sgabello-scaletta non restituito dalla convenuta,

il Pretore aggiunto ha riconosciuto all’attrice in equità un importo di fr.

20.-.

In questa sede, mentre la

convenuta non ha contestato il giudizio pretorile, l’attrice ha nuovamente

preteso la rifusione dell’intero importo rivendicato, a suo dire corrispondente

già a metà del valore dello sgabello-scaletta, rilevando come lo stesso non fosse

originariamente difettoso. La censura dev’essere disattesa già per il fatto che

in prima istanza l’attrice si era rimessa sul tema al giudizio del Pretore

(conclusioni p. 27), con il che, visto che il giudice di prime cure ha seguito

quella sua indicazione, non è più autorizzata a censurarne l’apprezzamento

(cfr. con riferimento al diritto previgente Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 16 ad art. 307; II CCA 22 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.170).

e) Riassumendo, per gli oggetti

di cui sopra, può essere riconosciuto un importo di complessivi fr. 241.90 (fr.

221.90 per ulteriori danni al parquet + fr. 20.- per lo sgabello-scaletta).

spese per organizzazione e

ripristino

7.12. Il Pretore aggiunto ha

riconosciuto all’attrice fr. 25.- dei fr. 100.- da lei rivendicati per il tempo

e le spese sostenute per i contatti con la convenuta e con gli artigiani,

Considerandi

rilevando come alcune sue pretese fossero risultate infondate ed altre fossero

state drasticamente ridotte.

In questa sede,

mentre la convenuta non ha contestato il giudizio pretorile, l’attrice ha

osservato che “la richiesta di fr. 100.- era simbolica poiché il valore per

il tempo impiegato in telefonate, ecc. sarebbe ben maggiore” aggiungendo

che “la decisione del Pretore a questo riguardo sminuisce e sottovaluta

queste incombenze!” (appello p. 17). Anche in questo caso la censura

dev’essere disattesa già per il fatto che in prima istanza l’attrice si era rimessa

sulla questione al prudente giudizio del Pretore (conclusioni p. 28), con il

che, visto che il giudice di prime cure ha seguito quella sua indicazione, non

è più autorizzata a censurare l’apprezzamento reso da quest’ultimo.

totale spese riparazione

danni

7.13

Il totale delle spese

per la riparazione dei danni causati dalla convenuta può quindi essere quantificato

in fr. 5'768.01 (fr. 589.46 per impianto elettrico + fr. 400.- placche cucina +

fr. 100.- scarico cucina + fr. 495.- per oggetti bagno + fr. 2'500.- per

sistemazione del giardino + fr. 30.- per pareti e trasporto mobili + fr. 386.65

per pulizia serramenti + fr. 1'000.- per recupero pavimenti in legno + fr. 241.90

per danni per pittura segnalati il 30 settembre 2013 + fr. 25.- per spese per

organizzazione e ripristino).

conclusione

8.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, che la decisione pretorile può

essere riformata nel senso che la convenuta deve essere obbligata a pagarle fr.

7'957.11 (fr. 2'189.10 per spese accessorie + fr. 5'768.01 per spese

riparazione danni), di cui fr. 1'000.85 da corrispondere mediante la

liberazione del deposito di garanzia.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi seguono di principio la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse

sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 15'649.70.

Per la procedura di seconda istanza non si giustifica tuttavia l’attribuzione

di ripetibili alla convenuta, che pure è risultata vincente in misura

preponderante, la stessa non essendosi assolutamente espressa sul merito.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

2 ottobre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 4 settembre 2017 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è così riformata:

1. AP 1 è condannata a versare a AP 1 la somma complessiva di

fr. 7’957.11.

2. Il

pagamento avverrà mediante liberazione a favore di AP 1 del deposito di

garanzia di fr. 1'000.85 depositato sul conto n. __________ presso Banca __________.

Per la differenza di fr. 6’956.26 direttamente e personalmente da AO 1.

3. La

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 180.- sono poste a carico

dall’attrice per 3/5 e per 2/5 sono poste a carico della convenuta, alla quale

l’attrice rifonderà fr. 420.- per parti di ripetibili.

II. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.- sono a carico dell’appellante per 4/5

e per 1/5 sono poste a carico dell’appellata. Non si attribuiscono ripetibili

di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).