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Decisione

12.2017.168

Domanda cautelare - assunzione di prove a titolo cautelare

15 gennaio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 6 ottobre

2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione cautelare

25 settembre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così

riformata:

1. L’istanza cautelare è parzialmente

accolta.

§

È fatto ordine alla convenuta, con

la comminatoria dell’art. 292 CP, di conservare e di non distruggere l’intera

documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i

giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i

documenti relativi al profilo cliente nonché i contratti di gestione

patrimoniale o altri conclusi dall’istante con lei o con uno dei suoi organi /

dipendenti) relativa ai conti / rubricati __________ e __________, oltre che

quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente

all’istante o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico,

procuratore, in deposito presso di lei (anche come rubrica clienti) o da essa

gestito.

§§

All’istante è assegnato un termine

di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con la comminatoria che in caso

di inosservanza dello stesso il provvedimento cautelare decadrà.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr.

1'000.-, sono poste a carico della convenuta per 1/4 e per 3/4 a carico dell’istante,

che rifonderà alla convenuta fr. 1’250.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le spese

processuali di fr. 5’000.- sono poste a carico dell’appellata per 1/4 e per 3/4

a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro il

termine di 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF),

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le

decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).