12.2017.171
Eccezione preliminare - responsabilità contrattuale e extracontrattuale - valuta
15 febbraio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.171
Lugano
15 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.31 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 27 settembre 2016
da
AP
1
rappr. dall’avv. dott. RA
1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 840’000.- oltre interessi
al 5% dal 5 giugno 2012;
ed ora sulle eccezioni di
irricevibilità della petizione e di prescrizione della pretesa attorea formulate
dal convenuto l’11 gennaio 2017, avversate dall’attrice, e che il Pretore
aggiunto con decisione 12 settembre 2017 ha accolto (segnatamente la prima),
respingendo così la petizione;
appellante l'attrice con
appello 12 ottobre 2017, con cui ha chiesto “l’assunzione delle prove
richieste in prima istanza e non esperite, eventualmente dopo un’udienza di
prime arringhe”, in via subordinata la condanna del convenuto “a
risarcire il danno … fino a un massimo di fr. 840’000.- oltre interessi
al 5% dal 5 giugno 2012” e in via ancor più subordinata il rinvio della
causa “ad altro giudice di prima istanza, affinché proceda all’evasione
delle eccezioni di forma, all’esperimento istruttorio, dopo le rituali udienze,
e a nuova sentenza secondo le forme di rito”, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con
risposta 5 dicembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’ambito dell’accordo
denominato “contratto di cessione quote progetto cogenerazione biomasse __________”
(doc. 1 inc. n. CM.2016.62), stipulato il 7 maggio 2012 tra S__________ __________
e AP 1, la prima ha venduto alla seconda una quota del 20% del progetto per un
prezzo di € 700'000.-, che, “ai fini dell’efficacia del contratto”, avrebbe
dovuto essere versato sul “conto clienti del notaio AO 1 in __________,
presso la Banca __________; conto corrente euro no. __________ IBAN C__________,
ed intestato a: notaio AO 1”, ritenuto che entro 30 giorni lavorativi dalla
data di ricezione del bonifico la venditrice e l’acquirente, per le loro
rispettive quote di partecipazione dell’80% e del 20%, avrebbero poi costituito
la società veicolo di diritto __________ avente capitale sociale di € 10'000.-,
a cui la venditrice avrebbe quindi trasferito il 100% dei diritti inerenti il
progetto. L’accordo, nell’ambito del quale la venditrice si era pure impegnata a
reperire entro 45 giorni lavorativi dalla data di costituzione del veicolo il
100% del finanziamento necessario alla realizzazione del progetto
(€ 15'000'000.-), obbligandosi sin d’allora a restituire all’acquirente il
prezzo della quota qualora non fosse stata in grado di adempiere a quest’ultimo
impegno, è stato controfirmato il 22 maggio 2012 dal notaio AO 1.
Sulla base di un’autorizzazione
scritta del rappresentante legale dell’acquirente (doc. A4 allegato 2), il
notaio AO 1, il 4 giugno 2012, ha trasferito alla venditrice il prezzo di
€ 700'000.-, che gli era stato accreditato il 29 maggio 2012 sul suo conto
clienti (corrispondente, al cambio di allora, a
fr. 840'000.-).
Il 12 ottobre 2012 la
venditrice ha comunicato all’acquirente di non essere stata in grado di
reperire il finanziamento necessario alla realizzazione del progetto,
dichiarando la sua disponibilità a restituire il prezzo della quota (doc. A5
allegato 3), restituzione poi mai effettuata.
2. Rimproverando al
notaio AO 1 di aver contribuito alla perdita del prezzo, segnatamente per non
averla resa attenta, consapevolmente e in violazione del suo obbligo di
informazione e di rendiconto, che il contratto con S__________ __________ costituiva
probabilmente una truffa, rispettivamente per aver garantito l’intera
operazione, con istanza di conciliazione 4 maggio 2016 AP 1 lo ha citato
innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per convincerlo a risarcire il
danno di € 840’000.- oltre interessi al 5% o per ottenere la necessaria autorizzazione
ad agire.
Non essendo stato
possibile giungere ad un’intesa, il 26 settembre 2016, le è così stata
rilasciata la relativa autorizzazione ad agire (doc. A6; cfr. inc. n. CM.2016.62).
3. Con petizione 27 settembre
2016 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Bellinzona, per ottenerne la condanna al pagamento di
fr. 840’000.- oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2012.
Con risposta 11
gennaio 2017 il convenuto ha tra le altre cose eccepito l’irricevibilità della
petizione e la prescrizione della pretesa attorea, eccezioni che sono state
contestate dall’attrice.
4. Limitato il
procedimento all’esame delle eccezioni (art. 125 lett. a CPC), il Pretore
aggiunto, con la decisione 12 settembre 2017 qui oggetto di impugnativa, ha
concluso per la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità della petizione (rinunciando
così ad esprimersi sull’eccezione di prescrizione e sulla richiesta di estromissione
della dichiarazione giurata di cui al doc. A3) e ha di conseguenza respinto la
petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- a carico dell’attrice,
tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure, accertato che il convenuto era intervenuto nella
compravendita in virtù di un “escrow agreement” (cioè di un particolare
contratto di deposito a titolo di garanzia effettuato presso un terzo per
garantire un creditore) e che il medesimo era stato azionato con una pretesa di
risarcimento del danno contrattuale, ha in sostanza ritenuto che l’attrice, in
applicazione dell’art. 84 CO, non avrebbe potuto chiedere in causa il pagamento
in franchi svizzeri (ossia in ragione di fr. 840'000.-) dei € 700'000.- non
restituiti dalla venditrice.
5. Con l’appello 12
ottobre 2017 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 5 dicembre
2017, l’attrice ha chiesto “l’assunzione delle prove richieste in prima istanza
e non esperite, eventualmente dopo un’udienza di prime arringhe”, in via
subordinata la condanna del convenuto “a risarcire il danno … fino a
un massimo di fr. 840’000.- oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2012” e in
via ancor più subordinata il rinvio della causa “ad altro giudice di prima
istanza, affinché proceda all’evasione delle eccezioni di forma,
all’esperimento istruttorio, dopo le rituali udienze, e a nuova sentenza
secondo le forme di rito”, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
Delle rispettive
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
6. Nonostante le
domande d’appello siano state formulate in modo improprio, ciò non permette di
dichiarare irricevibile il gravame.
Dalla motivazione addotta
in quel memoriale, in cui l’attrice aveva evidenziato da una parte che il
convenuto era intervenuto nella compravendita in qualità di notaio e che il
medesimo non era stato azionato con una pretesa di “ripetizione di una
prestazione” ma con una pretesa di risarcimento del danno contrattuale ed
extracontrattuale e dall’altra aveva rilevato che il risarcimento di quel danno
doveva essere fatto valere in valuta svizzera, risulta in effetti
inequivocabilmente che essa aveva in realtà chiesto in via principale, previa
assunzione delle prove da lei rivendicate, la riforma della decisione pretorile
nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata, sempre previa
assunzione di quelle prove, l’annullamento del querelato giudizio con conseguente
rinvio dell’incarto a un nuovo giudice di prima istanza affinché avesse a
proseguire con l’istruttoria; il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
7. La domanda
principale d’appello, sia pure intesa come precede, è d’acchito prematura e con
ciò irricevibile. In effetti, quando - come nel caso di specie - il
procedimento di prima istanza è limitato, in forza dell’art. 125 lett. a CPC,
all’esame di un’eccezione, lo stesso continua solo su quella particolare
questione sino a decisione definitiva sulla stessa e il giudice di prime cure,
in caso di reiezione dell’eccezione, non può già allora statuire anche sul
merito della lite. In tali circostanze, nemmeno le parti possono ovviamente
pretendere l’emanazione di un giudizio di merito da parte della Camera d’appello
nell’ambito dell’impugnativa contro il giudizio sull’eccezione (cfr. TF 13
febbraio 2018 4A_265/2017 consid. 4, relativa proprio a un caso di applicazione
dell’art. 84 CO).
L’appello è così
ricevibile solo con riferimento alla sua domanda subordinata, ritenuto che, non
avendo l’attrice offerto in prima sede prove sul tema (cfr. verbale 25 aprile
2017 p. 1), essa è preclusa dal poterne chiedere l’assunzione in seconda
istanza.
8. Come rilevato
implicitamente dal Pretore aggiunto, il fatto che l’autorizzazione ad agire fosse
relativa a una pretesa di
€ 840'000.- (anziché - a detta dell’attrice - per una svista, di
fr. 840'000.-) e che nella petizione sia stato azionato un importo di fr.
840’000.- non comporta in sé l’irritualità di quest’ultima domanda. La
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che le domande di
causa, pur dovendo in principio corrispondere a quelle indicate
nell’autorizzazione ad agire, possono però differire da queste ultime
nell’ipotesi in cui siano poi adempiuti i presupposti per una mutazione
dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC (TF 9 febbraio 2016 5A_588/2015 consid.
4.3.1), che in concreto erano sicuramente dati.
9. Resta da stabilire se,
in applicazione dell’art. 84 CO, la pretesa dell’attrice nei confronti del
convenuto doveva essere azionata in franchi svizzeri oppure in valuta straniera
(euro).
9.1. Nel caso di specie è incontestabile
che il convenuto sia stato azionato con una pretesa di risarcimento del danno
contrattuale ed extracontrattuale (mentre non risulta che, per il giudice di
prime cure, l’attrice abbia fatto valere una pretesa di “ripetizione di una
prestazione”), poco importando invece a questo stadio della lite se il
rapporto contrattuale venuto in essere possa essere qualificato come un “escrow
agreement” o un mandato.
In tali circostanze,
avendo entrambe le parti domicilio rispettivamente sede in Svizzera, risulta
applicabile tra loro il diritto svizzero ed in particolare l’art. 84 CO, disposizione
in virtù della quale i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali
di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1), ritenuto
che se il debito è invece espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel
luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno
della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile
aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2).
Ritenuto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta
svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il
Tribunale federale, con sentenza 14 gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2,
2.4 e 2.5), ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il
creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera era tenuto a
formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (TF 6 ottobre 2010
4A_218/2010 consid. 5.1 pubbl. in RtiD I 2011 p. 677, 15 dicembre 2010
4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di
condannare il debitore al pagamento di quella valuta (TF 27 marzo 2009
4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010
4A_218/2010 consid. 5.1, 13 febbraio 2018 4A_265/2017 consid. 4), ritenuto che
una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009
4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010
consid. 4.1 e 4.3).
9.2. Contrariamente a
quanto preteso dall’attrice, il fatto che nel caso di specie il convenuto sia
stato azionato con una pretesa di risarcimento del danno contrattuale ed
extracontrattuale non implica però che quella pretesa poteva essere fatta
valere in valuta svizzera. Nelle particolari circostanze, atteso che il
bonifico dell’attrice al convenuto doveva avvenire ed è poi avvenuto in euro,
che il successivo bonifico di quest’ultimo alla venditrice doveva a sua volta
avvenire ed è poi avvenuto in euro, e che per l’attrice anche il rimborso della
venditrice, mai effettuato, avrebbe così dovuto avvenire in euro (appello p.
18), è in effetti evidente che il danno da lei subito si sia verificato proprio
in euro e debba con ciò esserle risarcito, se del caso, in quella valuta. La
giurisprudenza, pur avendo rammentato che di principio una pretesa risarcitoria
andrebbe formulata nella valuta del Paese in cui si è verificato il danno, ha del
resto avuto modo di precisare che, in presenza di una richiesta di risarcimento
del danno contrattuale volta a rimpiazzare una prestazione in pagamento si
giustificava di regola un parallelismo con la valuta del contratto (cfr. TF 7
settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6, pubbl. in SJ 2005 I 174, 10 febbraio 2017
4A_341/2016 consid. 2.2, 19 luglio 2017 4A_39/2017 consid. 2, quest’ultima
riferita al caso, analogo, in cui al convenuto era stato tra le altre cose rimproverato
di essere venuto meno ai propri doveri di fedeltà e di diligenza di mandatario
nell’ambito di un contratto di deposito), mentre che in presenza di una
richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale, in considerazione del
fatto che lo scopo della domanda di risarcimento era quello di rimediare al
danno subito, appariva sensato provvedervi proprio mediante la valuta nella
quale la diminuzione del patrimonio si è realizzata (cfr. DTF 137 III 158
consid. 3.2.2). In considerazione della concorrenza tra le pretese di
risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, appare a maggior
ragione corretto procedere mediante la valuta straniera oggetto dell’accordo.
10. Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in
cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo in
particolare conto della natura e della
difficoltà della lite, del valore
litigioso di fr. 840’000.- e del
dispendio di tempo necessario per l’esame del gravame (e dunque in applicazione
degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG, rispettivamente degli art. 11 cpv. 1, 11 cpv.
2 lett. a, 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1 RTar), seguono
la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 12
ottobre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).