12.2017.172
Disconoscimento di debito - fatti nuovi in appello
13 marzo 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.172
Lugano
13 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.321
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8
settembre 2015 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attrice ha
chiesto il disconoscimento del debito di fr. 16'875.-, oltre interessi, oggetto
della procedura esecutiva di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la conseguente
conferma dell’opposizione interposta al PE menzionato;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 11 settembre 2017 ha respinto, ponendo le spese processuali a carico
dell’attrice, tenuta altresì a versare fr. 4'000.- alla convenuta a titolo di ripetibili;
appellante l’attrice
con appello 12 ottobre 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la petizione, subordinatamente la modifica del dispositivo
sulle spese giudiziarie nel senso di ridurre le ripetibili a fr. 1'000.-,
protestando spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 5
dicembre 2017 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta delle
spese giudiziarie di secondo grado;
preso atto della replica
spontanea 29 dicembre 2017 dell’attrice e della duplica spontanea 18 gennaio
2018 della convenuta;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto 30
settembre 2005 __________, ____________________ (D), cui è subentrata in
seguito a fusione AO 1, ha venduto a AP 1, __________, l’intero pacchetto
azionario della __________ C__________ __________, __________, al prezzo di fr.
1'000'000.-, e ceduto un credito che essa vantava nei confronti della C__________
per l’importo di fr. 1'250'000.-. Il prezzo della cessione era da corrispondere
secondo le modalità previste nell’allegato 9, integrato al contratto, in base
al quale AP 1 si è impegnata a effettuare il versamento del capitale entro e
non oltre il 31 dicembre 2015 e a corrispondere un interesse annuo dell’1,5%
sull’importo in capitale dovuto. L’interesse, da computare a gennaio di ogni
anno per l’anno solare conclusosi il 31 dicembre precedente, era da pagare
entro il 31 gennaio successivo. Il mancato pagamento degli interessi entro tale
data comportava, previa diffida scritta e assegnazione di un ulteriore termine
di pagamento, l’esigibilità dell’intero importo (cifra 2 allegato 9 doc. B). Il
contratto prevedeva inoltre che le parti non potevano cedere a terzi i propri diritti
o crediti derivanti dal medesimo, senza il preventivo consenso dell’altra parte
(doc. B).
2. Con sentenza 4
dicembre 2014 del Pretore del Distretto di __________, __________ K__________
ha ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________,
fattole notificare per l’incasso di complessivi fr. 1'161'339.04 (importo in
capitale relativo alla cessione del credito oltre gli interessi maturati per il
2011, 2012 e quota parte 2013, doc. 7). Con petizione 8 gennaio 2015
quest’ultima ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1, un’azione di
disconoscimento del debito menzionato. Con decisione incidentale 9 settembre
2015 il Pretore ha respinto l’eccezione di tardività dell’azione sollevata
dalla convenuta con la risposta. Con decisione 1° febbraio 2016, confermata dal
Tribunale federale con sentenza 4A_139/2016 del 14 dicembre 2016, questa Camera
ha riformato la sentenza pretorile nel senso che ha accolto l’eccezione di
tardività e ha dichiarato la petizione irricevibile (inc. rich. OR.2015.7).
3. Nel frattempo con
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ datato 2 febbraio 2015 __________
K__________ ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 16'875.- oltre interessi del
5% dal 31 gennaio 2011, indicando quale causa dell’obbligazione gli “interessi
2010 sul mutuo di fr. 1'125'000 (contratto tra __________ K__________ e AP 1
del 30.09.2009” (doc. 11). Con decisione 12 agosto 2015 il Pretore del
Distretto di __________, ha respinto in via provvisoria l’opposizione
interposta dall’escussa al precetto esecutivo menzionato (doc. A).
4. Con petizione 8
settembre 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio __________ K__________ innanzi
alla Pretura di Lugano, sezione 1, postulando il disconoscimento del debito di
fr. 16'875.-, oltre interessi, di cui alla menzionata procedura esecutiva e la
conferma dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
L’attrice ha sostenuto, in sintesi, che __________ K__________ nel 2006 sarebbe
stata acquisita da AO 1, alla quale avrebbe indebitamente ceduto il credito
oggetto del contratto di cui al doc. B. __________ K__________ avrebbe continuato
ad esistere unicamente allo scopo di beneficiare del credito menzionato e
raggirare il divieto di cessione stipulato tra le parti al punto 9.2 del
contratto, ciò che costituirebbe un chiaro abuso di diritto e una violazione
contrattuale e conseguentemente sia il credito sia gli interessi annui sul
capitale non sarebbero esigibili.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione con risposta 8 ottobre 2015, rilevando di
avere sempre mantenuto la propria identità giuridica e contestando di avere
ceduto il credito litigioso a AO 1 o avere in altro modo violato il contratto
di cui al doc. B.
In sede di dibattimento 24
novembre 2015 l’attrice, in replica, ha confermato le argomentazioni esposte
con la petizione, aggiungendo che in ogni caso non vi sarebbe stata alcuna
valida messa in mora e la disdetta del 24 giugno 2012 sarebbe tardiva. Con la
duplica la convenuta ha contestato le allegazioni di controparte e confermato
la sua opposizione alle domande dell’attrice.
Nei rispettivi allegati
conclusivi le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti
allegazioni e contestazioni. La convenuta ha inoltre comunicato di essere stata
nel frattempo incorporata per fusione nella società AO 1, la quale le
subentrava nel processo ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC.
5. Con decisione 11
settembre 2017, qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto la
petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-
a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere al convenuto
fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
In sintesi, il
giudice di prime cure, accertata la competenza territoriale e ritenuto
applicabile il diritto svizzero, ha concluso che l’attrice non aveva dimostrato
né l’asserita cessione del credito oggetto della vertenza al gruppo tedesco AO
1 né che __________ K__________ ha continuato ad esistere (dopo l’asserita acquisizione
da parte del gruppo tedesco nel 2006) unicamente allo scopo di beneficiare del
credito litigioso. Il Pretore ha inoltre rilevato che l’assunzione per fusione
dell’intero patrimonio della __________ K__________ da parte della AO 1 il 4
ottobre 2016 non costituiva una violazione del divieto di cessione dei crediti
contenuto nel contratto di cui al doc. B e non inibiva il trasferimento del
credito alla AO 1, atteso che in virtù del diritto tedesco (applicabile ex artt.
154 e 155 LDIP), l’istituto della fusione costituisce un caso di successione a
titolo universale che avviene ipso iure. Il primo giudice ha infine ritenuto in
concreto superflua un’interpellazione formale del creditore e irrilevante
l’asserita tardività della diffida sollevata dall’attrice.
6. Con l’appello 12
ottobre 2017 AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione e, subordinatamente, la riduzione dell’importo
riconosciuto alla controparte a titolo di ripetibili da fr. 4'000.- a fr.
1'000.-, protestando le spese giudiziarie di appello. Essa, in sintesi, rimprovera
al Pretore un errato accertamento dei fatti, poiché “avrebbe dovuto
accorgersi” che la fattura __________ del 22 novembre 2011 (plico doc. C),
che “doveva servire a sostanziare la pretesa degli interessi 2010, si
riferiva invece agli interessi 2011”, pagati dall’attrice a seguito della
sua soccombenza nella causa “principale” avviata con PE n. __________ del 7
marzo 2013 (inc. rich. OR.2015.7, doc. 7). L’appellante aggiunge poi che gli
interessi 2010 erano oggetto della fattura __________ del 19 novembre 2010
(plico doc. C), quest’ultima da lei già pagata con un bonifico di data 17
dicembre 2010, come risulterebbe dal doc. C prodotto in sede di appello. L’attrice
rileva come ad ogni modo, anche a prescindere da quest’ultimo documento, l’incongruenza
tra “la fattura prodotta da controparte a sostegno del proprio asserito
credito (fattura __________ del 22 novembre 2011….) e le fatture prodotte
dall’appellante (fattura __________ del 19 novembre 2010)” avrebbe dovuto
indurre il Pretore ad accogliere l’azione di disconoscimento del debito
(appello, pag. 5 e 6). L’appellante, in via subordinata, contesta poi l’entità
delle ripetibili poste a suo carico.
Con la risposta 5
dicembre 2017 AO 1 si oppone al gravame, protestando spese processuali e ripetibili
Fatti
di appello.
In una replica spontanea
29 dicembre 2017 e in una duplica spontanea 18 gennaio 2018 le parti hanno
confermato il loro punto di vista.
7. Preliminarmente si
rileva che il doc. C prodotto con l’appello deve essere estromesso dagli atti
di causa, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 1 CPC.
L’appellante non solo non chiede esplicitamente la sua assunzione ai sensi del
menzionato disposto ma neppure spiega le ragioni per cui questo documento
dovrebbe ora essere assunto e perché lo stesso non avrebbe potuto essere
prodotto già in prima sede.
8. A dire
dell’appellante, dall’incongruenza delle fatture di cui al plico doc. C (fattura
__________ del 19 novembre 2010 e __________ del 22 novembre 2011) emergerebbe
chiaramente come la pretesa di controparte oggetto della presente causa sarebbe
basata su di una fattura “errata” (fattura __________, riferita agli interessi
2011), già oggetto della causa inc. n. OR.2015.7. La conclusione del Pretore di
ritenere fondata la pretesa delle convenute risulterebbe pertanto in contrasto
con gli atti di causa.
8.1 La censura è inammissibile
poiché non adempie ai presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC. L’appellante in
prima sede non ha infatti mai allegato la circostanza che vorrebbe ora dedurre
dall’incongruità delle fatture, ovvero che la pretesa di controparte sarebbe
fondata su una fattura “errata”, il cui importo sarebbe già stato fatto valere
con PE n. __________ (inc. rich. n. OR.2015.7). Innanzi al Pretore l’attrice, a
sostegno dell’azione di disconoscimento del debito fatto valere dall’appellata
a titolo di interessi per il 2010, ha allegato che nulla sarebbe dovuto a seguito
dell’asserita violazione del contratto da parte della convenuta, la quale
avrebbe ceduto indebitamente il proprio credito a terzi. Essa non ha mai
asserito di non dovere l’importo azionato poiché fondato su una fattura
“errata”, oggetto di un’altra vertenza, rispettivamente di avere già pagato
l’importo. Queste circostanze, addotte per la prima volta in appello, sono
fatti nuovi ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ciò anche nell’ipotesi in cui
esse possono essere dedotte esaminando le prove già amministrate in prima sede.
Ritenuto che le circostanze addotte per la prima volta in questa sede
dall’appellante non sono state ritualmente allegate nelle forme previste dal
diritto processuale, esse sono inammissibili (DTF 4A_270/2016 del 7 ottobre
2016, consid. 3 e riferimenti).
8.2 Giova ricordare che la
procedura oggetto della presente causa, seppur semplificata, è retta dal
principio attitatorio e dispositivo, quand’anche smussato dall’obbligo
d’interpello qualificato previsto dall’art. 247 cpv. 1 CPC. Ne consegue, tra l’altro,
che il giudice non può considerare fattispecie emerse in corso d’istruttoria e
che nessuna delle parti ha ritualmente allegato in causa. La responsabilità
primaria del processo resta alle parti a cui incombe l’onere di allegazione e
contestazione che deve inoltre essere adempiuto in modo processualmente
conforme. L’interpello, quand’anche nella sua forma qualificata, non legittima
il giudice a sostituirsi alle parti né deve spingere lo stesso a suggerire ai
contendenti gli argomenti da allegare o gli atti da intraprendere per poter
vincere la causa (Trezzini,
Commentario pratico al CPC, Vol. 2, IIa ed., n. 1 segg. ad art. 247
CPC con riferimenti). L'obbligo d'interpello dipende dalle circostanze del caso
concreto, segnatamente dalla difficoltà della causa, dal grado d'informazione
delle parti e dalla loro eventuale rappresentanza da parte di un legale. Esso
Considerandi
riguarda innanzitutto le persone non assistite da professionisti e sprovviste
di cognizioni giuridiche, mentre ha portata minore in presenza di parti
assistite da un legale. L'interpello, ad ogni modo, non è destinato a supplire
a negligenze processuali. Trattandosi di un avvocato, il Giudice può così
supporre che egli abbia le conoscenze necessarie per condurre il processo,
allegando i fatti in maniera completa e offrendo le necessarie prove (sentenza
del Tribunale federale 5A_211/2017 del 24 luglio 2017 consid. 3.1.3.2 in: RSPC
2017.
pag. 538).
In concreto, l’appellante,
venendo meno al suo onere di allegazione, non ha mai sostenuto di non dovere
l’importo azionato poiché fondato su di una fattura “errata”, oggetto di
un’altra vertenza, rispettivamente di avere già pagato l’importo richiesto a titolo
di interessi 2010. Ne discende che il rimprovero mosso al Pretore di non
essersi “accorto” dell’incongruità delle fatture prodotte agli atti è privo di
fondamento.
Si osserva infine
di transenna che in nessun caso dagli atti di causa si può dedurre alcunché in
merito all’estinzione del debito o all’infondatezza del credito. Da essi si può
solo dedurre che in concreto erano state emesse delle fatture concernenti gli
interessi pattuiti dalle parti conformemente al contratto di cui al doc. B. A
ciò aggiungasi inoltre che le fatture di cui al plico doc. C sono state
prodotte agli atti dall’appellante per dimostrare chi fosse “il beneficiario
economico del conto indicato nelle fatture” e quindi la violazione contrattuale
da parte della convenuta (petizione, ad 5 e 6).
Ne discende che la censura
dell’appellante relativa all’asserito errato accertamento dei fatti, per quanto
ricevibile, deve essere respinta.
9.
In via subordinata l’appellante
ha infine censurato la somma attribuita dal Pretore a titolo di ripetibili,
ritenendola eccessiva, chiedendo una riduzione a fr. 1'000.- in virtù dell’art.
13.
cpv. 1 Rtar.
Per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il
Pretore, che per altro non è di principio tenuto a motivare il suo giudizio a
meno che non si attenga ai limiti delle tariffe applicabili o le parti non
abbiano invocato elementi straordinari (DTF 139 V 496 consid. 5.1), gode di un
ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o
di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano
tra i minimi ed i massimi delle tariffe (II CCA 11 marzo 2014 inc. n.
12.2013
, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc.
13.2011
). In concreto, ritenuto che in presenza di un valore litigioso di fr.
16'875.- l’art. 11 cpv. 1 RTar permette di quantificare le ripetibili sulla base
di un’aliquota dal 15% al 25% del valore di causa, il giudice di prime cure,
attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 4'000.-, è rimasto nei limiti
della tariffa applicabile. L’argomentazione dell’appellante, secondo cui si
giustifica una riduzione della somma da riconoscere a titolo di ripetibili ai
sensi dell’art. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1 RTar, poiché la presente causa
rappresenta “una costola della causa principale” (inc. richiamato
OR.2015.7), non può essere seguita. Quest’ultima causa, promossa con un’azione
di disconoscimento del debito dalla qui appellante, è infatti stata limitata
alla questione della tempestività dell’allegato introduttivo, sollevata dalla
convenuta con risposta 3 febbraio 2015 (inc. rich. OR.2015.7). Anche a
prescindere da quest’ultimo allegato e da quello di risposta della presente
causa, lo svolgimento della presente vertenza ha pur sempre comportato per il
patrocinatore della convenuta la preparazione del dibattimento di prime arringhe,
delle audizioni dei due testimoni e la partecipazione alle relative udienze,
nonché l’allestimento dell’allegato conclusivo di 17 pagine, il tutto non più
limitato alla sola eccezione della tempestività bensì riferito alla questione
di merito dell’asserita violazione contrattuale da parte della convenuta. Ne
discende che il giudizio del Pretore sul tema risulta del tutto congruo alle
particolarità della lite e merita conferma.
10.
Ne discende che
l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conferma del primo giudizio.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr.16'875.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il RTar,
decide: 1. L’appello 12 ottobre
2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 11 settembre 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 1'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).