12.2017.174
Misure di ripristino della situazione legale nelle more di causa
6 dicembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.174
Lugano
6 dicembre 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4338
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 24
agosto 2017 da
AO 1
contro
AP 1
rappr.
dall’ RA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell'organo di revisione
(art. 727 segg. CO);
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 27 settembre 2017, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con appello 16 ottobre 2017, con cui ha chiesto di riformare il querelato
giudizio;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 24 agosto
2017 l’AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa,
priva dell’organo di revisione e invano diffidata dapprima con raccomandata del
12 agosto 2017 (doc. B) e successivamente con pubblicazione sul FUSC del 27
aprile 2017 (doc. C) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art.
154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC,
art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che pure il termine di 20
giorni impartito dal Pretore con decisione 25 agosto 2017 affinché convenuta
ripristinasse la situazione legale, convocando un’assemblea per designare
l’organo di revisione e richiederne l’iscrizione a RC, è trascorso infruttuoso;
che con decisione 27 settembre 2017 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b
cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato
la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento
(dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese giudiziarie (recte:
processuali) di fr. 300.- (dispositivo n. 2);
che con l’appello 16
ottobre 2017, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza dell’URC prescindendo dal
prelievo di tasse e spese, rilevando come la situazione legale fosse stata nel
frattempo ripristinata con la nomina del nuovo revisore;
che con osservazioni 30 ottobre 2017 l’AO 1 ha dato atto che i passi intrapresi
dall’appellante per sopperire alle carenze organizzative sono idonei a
ripristinare la situazione legale;
che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il
ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo
nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società
che presentava lacune nell’organizzazione
(Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne
Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von
Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369
consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che nel caso di specie
questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come
del resto risulta dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si
tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con
ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 13
ottobre 2017 la convenuta aveva provveduto a notificare all’AO 1 il nuovo organo
di revisione, nominato in occasione dell’assemblea generale straordinaria degli
azionisti di pari data (cfr. doc. D annesso all’appello con i relativi allegati);
che in tali circostanze
l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della
convenuta, priva dell'organo di revisione, deve ora essere respinta;
che le spese giudiziarie
della procedura di appello (come quelle della procedura di primo grado) vanno
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale
sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8
luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132
Fatti
I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e
dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso concreto
ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio, respingendo
la richiesta dell’appellante di vedersi esonerata dal pagamento di “tasse di
giustizia e spese di appello”;
che la presente procedura
- come del resto già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto
essere evitata se la convenuta avesse ripristinato tempestivamente la
Considerandi
situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha
ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di
porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non
riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012
consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n.
12.2013
, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n.
12.2013
, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n.
12.2014
, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva
l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che
precedono.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 108 CPC nonché la LTG
decide:
I. L’appello 16 ottobre 2017 di Blandis SA è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 27 settembre 2017 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, è così riformata:
1. L’istanza 24 agosto 2017 dell’AO 1 è
respinta.
2. (invariato)
II. Le spese
processuali di fr. 1'000.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico.
Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).