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Decisione

12.2017.175

Contratto di leasing, disdetta anticipata per mora nel pagamento delle rate, nullità non retroattiva del contratto per assenza del prescritto contenuto obbligatorio, recupero forzato e responsabilità

25 marzo 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 7 settembre 2011, AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un contratto di

leasing avente quale oggetto l’autovettura __________ che prevedeva il

pagamento di rate mensili pari a fr. 594.- IVA inclusa (doc. C). La vettura è

stata consegnata all’assuntrice il giorno stesso (doc. D).

B.

In data 11 novembre 2011 AO 1 ha diffidato AP 1 ingiungendole di

pagare due rate leasing non ancora saldate e avvisandola della possibilità di

rescissione anticipata del contratto in caso di mora ai sensi dell’art. 18 LCC

(doc. E).

C.

Il 12 dicembre 2011 AO 1, stante la mancata reazione alla diffida e

uno scoperto nel frattempo aumentato a fr. 1'782.-, ha notificato a AP 1 la

disdetta del contratto, chiedendo la riconsegna dell’autovettura entro il 19

dicembre 2011 e avvisandola che, in caso di mancato rispetto del termine di

consegna, avrebbe provveduto a far ritirare il veicolo addebitandole i relativi

costi, così come previsto dal contratto (doc. F).

D.

Con scritto 30 dicembre 2011 AO 1 ha costatato il mancato pagamento

delle rate scoperte e la mancata restituzione del veicolo e ha ingiunto un

ultimo termine di consegna scadente il 3 gennaio 2012 (doc. G). A scadenza

infruttuosa di quest’ultimo termine, essa ha conferito a __________ GmbH

l’incarico di recuperare il veicolo (doc. H), ciò che è avvenuto il 9 gennaio

2012 (doc. I).

E.

Risultando danneggiato e di un colore diverso dall’originale, il 20

gennaio 2011 il veicolo è stato peritato. La perizia ha accertato costi di

riparazione per un totale di fr. 15'680.- (doc. L) per sostituzione di pezzi,

riparazioni, riverniciatura, pulizia ed espletamento di servizi connessi. Con

comunicazione 10 febbraio 2012 (doc. M) la società ha chiesto a AP 1 il

pagamento di complessivi fr. 26'525.16, comprendenti i suddetti costi di

riparazione (fr. 15'680.-), le spese di recupero del veicolo (fr. 1'709.45),

gli oneri contrattuali derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto (4

rate leasing maggiorate per un totale di fr. 6’101.56), un sovrapprezzo per km

supplementari percorsi (fr. 2'230.80) e IVA (fr. 803.35).

F.

Dopo un ulteriore sollecito infruttuoso (doc. N), AO 1 ha escusso AP

1 con PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 26'525.16 (doc.

O). A seguito della sua opposizione, la società, previo rilascio

dell’autorizzazione ad agire (doc. B), l’ha convenuta innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 2, con petizione 15 luglio 2013 chiedendo la sua

condanna al pagamento di fr. 26'525.20 oltre interessi al 5% dal 25 febbraio

2012 e il rigetto definitivo dell’opposizione a fronte della disdetta

anticipata del contratto e dei risultanti crediti insoluti.

G. Con

risposta 16 settembre 2013, la convenuta si è opposta integralmente alla

petizione, sostenendo che la società di leasing non aveva alcun diritto di rivendicare

il credito a causa del mancato esame della sua capacità creditizia (art. 29 e

32 LCC), osservando subordinatamente che le rate non corrisposte riguardavano

unicamente due mensilità e contestando gli importi di cui ai doc. L e M per

mancato superamento del chilometraggio annuo previsto contrattualmente, per

l’assenza di responsabilità in relazione a determinate riparazioni effettuate e

per l’eccessività delle cifre indicate nella perizia doc. L.

H.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi, con

decisione 1. settembre 2017 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione riconoscendo all’attrice l’importo di fr. 6'132.20 oltre interessi

del 5% dal 25 febbraio 2012 e pronunciando in tale misura il rigetto definitivo

dell’opposizione al PE n. __________, ponendo le spese processuali a carico di AP

1 in ragione di fr. 440.- e di AO 1 in ragione di fr. 1'760.-, condannando

quest’ultima a versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili parziali. In

sintesi, il primo giudice ha accertato che il contratto di leasing era stato

ripreso da AP 1 da un precedente assuntore, che la Legge sul credito al consumo

(LCC) era applicabile alla fattispecie e che gli obblighi di verifica della

capacità creditizia in capo ad AO 1 erano stati rispettati, ma che il contratto

era da dichiarare nullo ex art. 15 cpv. 1 LCC per assenza del contenuto

necessario previsto dall’art. 11 cpv. 2 lett. g LCC, ovvero di una tabella dalla

quale risultasse l'importo da pagare in caso di scioglimento anticipato del

contratto. Il primo giudice ha poi stabilito che, a fronte della nullità non

retroattiva prevista dall’art. 15 cpv. 4 LCC, AP 1 era unicamente tenuta a

pagare le quattro rate scadute al momento della ripresa del veicolo (fr.

2'376.-), ma non le pretese derivanti dalla perdita di valore dell’oggetto (fr.

6'101.56, importo corrispondente a quattro rate maggiorate, e fr. 2'230.80 per

i km supplementari), in ogni caso non sufficientemente allegate e dimostrate.

Il Pretore aggiunto ha infine riconosciuto la pretesa attorea per i costi di

recupero dell’autovettura (fr. 1'709.45 più fr. 136.75 di IVA all’8%) e una

parte delle spese di riparazione (fr. 1'910.-).

I. Con

appello 11 ottobre 2017, avversato dall’attrice con risposta 12 dicembre 2017,

la convenuta si è aggravata contro tale decisione chiedendone la riforma nel

senso di accogliere la petizione di controparte unicamente nella misura di fr.

2'315.- oltre interessi, sostenendo di doverle soltanto fr. 1'935.- per

l’utilizzazione del veicolo e fr. 380.- per le spese di riparazione e pulizia.

Conseguentemente, l’appellante ha chiesto pure la riforma dell’impugnato

giudizio in relazione alla ripartizione delle spese giudiziarie.

E considerato

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 1.

settembre 2017 è stata notificata all’appellante l’11 settembre 2017, per cui

l’appello 11 ottobre 2017 è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere

all’esame del gravame.

2.

L’appellante

rimprovera innanzitutto il Pretore aggiunto per averla condannata a pagare

quattro rate leasing (fr. 2'376.-), quando in realtà sarebbero dovute soltanto

tre rate intere per i mesi di ottobre-dicembre 2011 e una rata parziale

corrispondente a un utilizzo di 8 giorni per il mese di gennaio 2012. A tal

proposito, l’istruttoria ha appurato che la rata di settembre 2011 era stata

pagata dal precedente assuntore (cfr. teste __________, deposizione del 5

dicembre 2013, p. 2), e che quindi l’obbligo di pagamento della convenuta

iniziava dal mese di ottobre 2011. Il mancato pagamento delle tre rate di

ottobre-dicembre 2011 essendo pacifico, resta dunque da determinare l’importo

dovuto per il mese di gennaio 2012. L’art. 15 cpv. 4 LCC prevede una nullità

non retroattiva del contratto e l’obbligo per l’assuntore di restituire il

veicolo e pagare le rate dovute sino a quel momento. Scopo di tale norma è di

imporre all’assuntore, che malgrado la nullità del contratto ha potuto

utilizzare la vettura per un determinato periodo, una sufficiente

controprestazione, mentre il fornitore del leasing deve sopportare la perdita

di valore dell'oggetto non coperta in tal modo. Il momento determinante per il

calcolo è dunque quello della restituzione, e non la fine di un mese, come

usuale nell’ambito della disdetta del contratto. Ne consegue che l’appellante,

avendo avuto il veicolo a propria disposizione sino al 9 gennaio 2012 (doc. I),

è tenuta a pagare un indennizzo per il suddetto periodo di utilizzo effettivo di

nove giorni, ovvero fr. 172.45 , invece che per l’intero mese. Ne consegue che

l’appellante dovrà versare all’appellata, per le rate di leasing, un importo

pari a fr. 1'954.45 (fr. 594.- x 3 + fr. 172.45), in parziale riforma del

giudizio pretorile.

3.

Il

primo giudice ha riconosciuto la pretesa attorea di fr. 1'709.45 oltre a fr.

136.75

di IVA all’8% (doc. M) quale risarcimento danni per i costi di recupero

del veicolo, osservando che il relativo importo, seppur non comprovato, non è

stato contestato dalla convenuta. Nemmeno in questa sede l’appellante censura

l’ammontare di tale posta di danno, bensì piuttosto che il recupero unilaterale

del veicolo da parte dell’attrice era illecito, non supportato dalla legge (né

dall’art. 52 cpv. 3 CO, né dagli art. 926 seg. CC) né dalla clausola 15.5 del

contratto di leasing, in quanto dichiarato nullo. L’attrice avrebbe dunque

cagionato da sé il danno occorsole (art. 44 CO).

3.1

Il

contratto di leasing, alla relativa clausola 15.5 (doc. C), stabiliva che in

caso di mancata tempestiva restituzione del veicolo al termine del rapporto

contrattuale, la società di leasing era autorizzata a prelevare autonomamente

il veicolo, accedendo liberamente al suo luogo di situazione, e ad addebitare

all’assuntore del leasing tutti i relativi costi. Conseguentemente, dopo

notifica della disdetta e l’invio di due solleciti di restituzione con

comminatoria di quanto sopra, la società ha incaricato __________ GmbH di

recuperare il veicolo (doc. H), ciò che è avvenuto il 9 gennaio 2012 (doc. I).

3.2

Il

contratto in questione è stato dichiarato nullo dal primo giudice, trattasi

tuttavia di una nullità particolare non retroattiva (art. 15 cpv. 4 LCC), per

cui già solo per questo motivo si potrebbe ammettere che, al momento del

recupero, l’attrice disponeva di una valida autorizzazione a procedere in virtù

della clausola 15.5 a fronte della disdetta contrattuale (ritenuto che in prima

sede la convenuta ha contestato le pretese attoree per svariati motivi, ma non

la validità della disdetta). Una simile autorizzazione trasforma un’ingerenza

indebita (“verbotene Eigenmacht”) in un’azione permessa, e può essere

anche tacita, in particolare in considerazione di atti concludenti, come la

mancata reazione a un’interferenza o sottrazione (Ernst in: Honsell/Vogt/Geiser

[ed.], Basler Kommentar ZGB II, 5a ed., n. 13 vor Art. 926-929 CC). Aggiungasi

che secondo quanto dichiarato dal teste __________, la __________ GmbH ha più

volte tentato di contattare la convenuta prima di effettuare il recupero,

avvisando pure la polizia. Dopo il recupero della vettura, il suddetto teste è

riuscito a contattarla, ed ella si è recata spontaneamente presso il garage __________

__________ per ritirare dalla vettura i suoi effetti personali e consegnare le

chiavi (deposizione del 5 dicembre 2013, p. 2), ciò che permette di riconoscere

un’autorizzazione perlomeno per atti concludenti, per cui ella è ora malvenuta

a contestare il recupero effettuato. L’attrice era del resto tenuta a

restituire quanto prima la vettura anche in caso di nullità del contratto, ciò

che non ha fatto malgrado i ripetuti solleciti, né ha contestato il suo obbligo

di restituzione, né ha affermato di essere stata intenzionata a restituire

spontaneamente la vettura, e le circostanze lasciano supporre il contrario, per

cui il suo possesso (indipendentemente dal titolo giuridico invocato

dall’attrice, nullità o disdetta del contratto) era in quel momento in mala

fede ai sensi dell’art. 940 CC (cfr. DTF 120 II 191, consid. 3; Ernst, op. cit., n. 8 vor Art. 938-940

CC).

3.3

Peraltro,

giusta il rapporto di recupero doc. I, l’automobile è stata trovata posteggiata

lungo la strada. L’appellata dunque nemmeno ha dovuto accedere all’abitazione

dell’appellante oppure a un posteggio coperto né le viene contestato di aver

cagionato dei danni, osservato pure che essa era proprietaria del veicolo e che

la convenuta palesemente non disponeva più di alcun titolo per mantenere il

possesso della vettura, per cui la società di leasing, nel caso di un’azione di

reintegra, avrebbe potuto avvalersi del suo diritto prevalente ai sensi

dell’art. 927 cpv. 2 CC. Vi è pure da considerare che in caso di mancato recupero

della vettura nel mese di gennaio 2012, l’attrice avrebbe dovuto pagare rate

ulteriori fino al momento della restituzione rispettivamente di un relativo

ordine giudiziale, invece che fino al 9 gennaio 2012.

3.4

Per

tutti questi motivi, la sua censura non merita tutela e non può rimettere in

discussione l’accertamento pretorile, che va confermato.

4.

Infine,

in relazione al risarcimento dei danni alla vettura, il primo giudice ha

stabilito che, conseguentemente alla nullità del contratto, la pretesa attorea andava

valutata ai sensi dell’art. 938 cpv. 2 CC e dell’art. 41 CO. Secondo tali norme

AP 1 era dunque tenuta a rispondere per i danni da lei colpevolmente causati

ovvero per i danni al paraurti anteriore e posteriore (fr. 620.-

rispettivamente fr. 910.-) e al lampeggiante del retrovisore destro (fr. 80.-)

e per la pulizia del veicolo (fr. 300.-), ma non per i cerchioni e la

verniciatura non originali (fr. 4'550.- rispettivamente fr. 9'000.-) e per la

rottura del fanale posteriore destro (fr. 260.-), imputabili al precedente

assuntore, né per il servizio scaduto (fr. 600.-), essendo un obbligo derivante

dal contratto dichiarato nullo (impugnata decisione, p. 4).

4.1

In

questa sede, l’appellante riconosce di dover pagare i danni relativi al

retrovisore e ai costi di pulizia del veicolo, mentre contesta quelli relativi

ai paraurti, poiché riparati tramite riverniciatura, costo a lei non imputabile

(bensì al precedente assuntore, che aveva impropriamente modificato il colore

originale della vettura da grigio a bianco), rispettivamente poiché, con

riferimento al paraurti posteriore, per il quale è stato necessario anche un

riassetto, è stato indicato un costo complessivo pure riguardante la

verniciatura, per cui non si può determinare in che misura il costo

dell’intervento le è imputabile.

4.2

La

censura non può essere ammessa. Innanzitutto, l’appellante non contesta di aver

causato i relativi danni (paraurti anteriore graffiato, paraurti posteriore

deformato e graffiato) e di essere di principio tenuta al relativo risarcimento.

Il doc. L inoltre separa chiaramente le poste di danno relative alla

riverniciatura totale del veicolo (fr. 9'000.-), e quelle relative alla

riparazione dei paraurti (fr. 620.- per quello anteriore, fr. 910.- per quello

posteriore). Detta distinzione e i relativi importi hanno trovato riscontro

nella successiva perizia giudiziaria del 20 marzo 2015 allestita dall’ing. __________,

per cui si deve ammettere che le poste di danno relative ai paraurti riguardano

solo la riparazione e non comprendono il ripristino della tinta originale, né

l’appellante si confronta con tali circostanze o contesta il contenuto della

perizia, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 310 e 311 CPC).

Peraltro, la perizia accerta a tal riguardo dei costi considerevolmente

maggiori a quelli indicati nel doc. L e rivendicati dall’attrice,

rispettivamente contiene la distinta di tutti gli interventi di riparazione

necessari, fra cui quelli di smontaggio e rimontaggio dei pezzi, il tempo di

lavoro e la retribuzione oraria del personale, indicando in particolare che il

paraurti posteriore, in quanto deformato, ha dovuto essere sostituito (p. 3-4;

cfr. anche deposizione 17 giugno 2014 di __________, p. 4).

4.3

Ne

consegue che la censura dell’appellante non è atta a rimettere in discussione

il relativo accertamento pretorile, che merita conferma. L’appellante è dunque

tenuta a risarcire anche i costi di riparazione dei paraurti anteriore e

posteriore, a lei imputabili.

5.

Per

tutti questi motivi, l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che

l’appellante dovrà risarcire all’appellata fr. 1'954.45 quali rate di leasing per

il periodo di utilizzo del veicolo, fr. 1'846.20 (IVA compresa) per i costi di

recupero del veicolo e fr. 1'910.- per i costi di riparazione e pulizia dello

stesso, per un importo complessivo di fr. 5'710.65 oltre interessi del 5% dal

25.

febbraio 2012. Limitatamente a tale importo, è disposto il rigetto

definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

6.

Non

ponendo la presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.

7.

Per

quanto riguarda le spese giudiziarie di prima sede, esse sono state calcolate dal

Pretore aggiunto sulla base di una soccombenza attorea pari all’80%. Vi è da

osservare a tal proposito che egli ha effettuato un’approssimazione per

eccesso, e che anche prendendo come riferimento, rispetto alla pretesa attorea

di fr. 26'525.20, l’importo ridotto di cui sopra, la percentuale di soccombenza

rimane di poco inferiore all’80%, per cui si giustifica di confermare la

ripartizione delle spese giudiziarie così come decisa dal primo giudice.

8.

Le

spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore

ancora litigioso di fr. 3'817.20 (fr. 6'132.20 - fr. 2'315.-), seguono la

soccombenza, e sono calcolate in base agli art. 7, 8 e 13 LTG e all’art. 11

RTar. Essendo l’importo statuito dal primo giudice stato diminuito di fr.

421.55

(fr. 6'132.20 - fr. 5'710.65), il grado di soccombenza dell’appellante è

del 90%.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 11

ottobre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto.

La decisione 1. settembre

2017 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

1. La

petizione 15 luglio 2013 di AO 1 è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza

1.1.

__________ è condannata a pagare a AO 1 fr. 5’710.65 oltre interessi del 5% dal

25 febbraio 2012.

1.2. È

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di Lugano limitatamente a fr. 5’710.65 oltre interessi del 5% dal 25

febbraio 2012.

2. Invariato.

3. Invariato.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello, pari a fr. 500.-, sono poste a carico dell’appellata

in ragione di fr. 50.- e dell’appellante in ragione di fr. 450.-, che rifonderà

all’appellata fr. 400.- per ripetibili parziali di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30’000 franchi (o almeno 15’000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).