12.2017.175
Contratto di leasing, disdetta anticipata per mora nel pagamento delle rate, nullità non retroattiva del contratto per assenza del prescritto contenuto obbligatorio, recupero forzato e responsabilità
25 marzo 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.175
Lugano
25 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Bozzini,
vicepresidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2013.290
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 15
luglio 2013 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'525.20
oltre interessi del
5% dal 25 febbraio 2012 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
al PE n. __________
dell’UE di Lugano nell’ambito di un contratto di leasing disdetto
anticipatamente per
mora nel pagamento delle rate concordate;
domanda avversata
dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore
aggiunto ha parzialmente accolto nella misura di fr. 6'132.20 oltre
interessi;
appellante la
convenuta, che con appello 11 ottobre 2017 chiede la riforma del
querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 2'315.- oltre
interessi e
modificare di conseguenza la ripartizione delle spese giudiziarie di prima
istanza, con protesta
di spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre con risposta
12 dicembre 2017 l’attrice postula la reiezione integrale del
gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
Fatti
A.
Il 7 settembre 2011, AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un contratto di
leasing avente quale oggetto l’autovettura __________ che prevedeva il
pagamento di rate mensili pari a fr. 594.- IVA inclusa (doc. C). La vettura è
stata consegnata all’assuntrice il giorno stesso (doc. D).
B.
In data 11 novembre 2011 AO 1 ha diffidato AP 1 ingiungendole di
pagare due rate leasing non ancora saldate e avvisandola della possibilità di
rescissione anticipata del contratto in caso di mora ai sensi dell’art. 18 LCC
(doc. E).
C.
Il 12 dicembre 2011 AO 1, stante la mancata reazione alla diffida e
uno scoperto nel frattempo aumentato a fr. 1'782.-, ha notificato a AP 1 la
disdetta del contratto, chiedendo la riconsegna dell’autovettura entro il 19
dicembre 2011 e avvisandola che, in caso di mancato rispetto del termine di
consegna, avrebbe provveduto a far ritirare il veicolo addebitandole i relativi
costi, così come previsto dal contratto (doc. F).
D.
Con scritto 30 dicembre 2011 AO 1 ha costatato il mancato pagamento
delle rate scoperte e la mancata restituzione del veicolo e ha ingiunto un
ultimo termine di consegna scadente il 3 gennaio 2012 (doc. G). A scadenza
infruttuosa di quest’ultimo termine, essa ha conferito a __________ GmbH
l’incarico di recuperare il veicolo (doc. H), ciò che è avvenuto il 9 gennaio
2012 (doc. I).
E.
Risultando danneggiato e di un colore diverso dall’originale, il 20
gennaio 2011 il veicolo è stato peritato. La perizia ha accertato costi di
riparazione per un totale di fr. 15'680.- (doc. L) per sostituzione di pezzi,
riparazioni, riverniciatura, pulizia ed espletamento di servizi connessi. Con
comunicazione 10 febbraio 2012 (doc. M) la società ha chiesto a AP 1 il
pagamento di complessivi fr. 26'525.16, comprendenti i suddetti costi di
riparazione (fr. 15'680.-), le spese di recupero del veicolo (fr. 1'709.45),
gli oneri contrattuali derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto (4
rate leasing maggiorate per un totale di fr. 6’101.56), un sovrapprezzo per km
supplementari percorsi (fr. 2'230.80) e IVA (fr. 803.35).
F.
Dopo un ulteriore sollecito infruttuoso (doc. N), AO 1 ha escusso AP
1 con PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 26'525.16 (doc.
O). A seguito della sua opposizione, la società, previo rilascio
dell’autorizzazione ad agire (doc. B), l’ha convenuta innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 2, con petizione 15 luglio 2013 chiedendo la sua
condanna al pagamento di fr. 26'525.20 oltre interessi al 5% dal 25 febbraio
2012 e il rigetto definitivo dell’opposizione a fronte della disdetta
anticipata del contratto e dei risultanti crediti insoluti.
G. Con
risposta 16 settembre 2013, la convenuta si è opposta integralmente alla
petizione, sostenendo che la società di leasing non aveva alcun diritto di rivendicare
il credito a causa del mancato esame della sua capacità creditizia (art. 29 e
32 LCC), osservando subordinatamente che le rate non corrisposte riguardavano
unicamente due mensilità e contestando gli importi di cui ai doc. L e M per
mancato superamento del chilometraggio annuo previsto contrattualmente, per
l’assenza di responsabilità in relazione a determinate riparazioni effettuate e
per l’eccessività delle cifre indicate nella perizia doc. L.
H.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi, con
decisione 1. settembre 2017 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione riconoscendo all’attrice l’importo di fr. 6'132.20 oltre interessi
del 5% dal 25 febbraio 2012 e pronunciando in tale misura il rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________, ponendo le spese processuali a carico di AP
1 in ragione di fr. 440.- e di AO 1 in ragione di fr. 1'760.-, condannando
quest’ultima a versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili parziali. In
sintesi, il primo giudice ha accertato che il contratto di leasing era stato
ripreso da AP 1 da un precedente assuntore, che la Legge sul credito al consumo
(LCC) era applicabile alla fattispecie e che gli obblighi di verifica della
capacità creditizia in capo ad AO 1 erano stati rispettati, ma che il contratto
era da dichiarare nullo ex art. 15 cpv. 1 LCC per assenza del contenuto
necessario previsto dall’art. 11 cpv. 2 lett. g LCC, ovvero di una tabella dalla
quale risultasse l'importo da pagare in caso di scioglimento anticipato del
contratto. Il primo giudice ha poi stabilito che, a fronte della nullità non
retroattiva prevista dall’art. 15 cpv. 4 LCC, AP 1 era unicamente tenuta a
pagare le quattro rate scadute al momento della ripresa del veicolo (fr.
2'376.-), ma non le pretese derivanti dalla perdita di valore dell’oggetto (fr.
6'101.56, importo corrispondente a quattro rate maggiorate, e fr. 2'230.80 per
i km supplementari), in ogni caso non sufficientemente allegate e dimostrate.
Il Pretore aggiunto ha infine riconosciuto la pretesa attorea per i costi di
recupero dell’autovettura (fr. 1'709.45 più fr. 136.75 di IVA all’8%) e una
parte delle spese di riparazione (fr. 1'910.-).
I. Con
appello 11 ottobre 2017, avversato dall’attrice con risposta 12 dicembre 2017,
la convenuta si è aggravata contro tale decisione chiedendone la riforma nel
senso di accogliere la petizione di controparte unicamente nella misura di fr.
2'315.- oltre interessi, sostenendo di doverle soltanto fr. 1'935.- per
l’utilizzazione del veicolo e fr. 380.- per le spese di riparazione e pulizia.
Conseguentemente, l’appellante ha chiesto pure la riforma dell’impugnato
giudizio in relazione alla ripartizione delle spese giudiziarie.
E considerato
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 1.
settembre 2017 è stata notificata all’appellante l’11 settembre 2017, per cui
l’appello 11 ottobre 2017 è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere
all’esame del gravame.
2.
L’appellante
rimprovera innanzitutto il Pretore aggiunto per averla condannata a pagare
quattro rate leasing (fr. 2'376.-), quando in realtà sarebbero dovute soltanto
tre rate intere per i mesi di ottobre-dicembre 2011 e una rata parziale
corrispondente a un utilizzo di 8 giorni per il mese di gennaio 2012. A tal
proposito, l’istruttoria ha appurato che la rata di settembre 2011 era stata
pagata dal precedente assuntore (cfr. teste __________, deposizione del 5
dicembre 2013, p. 2), e che quindi l’obbligo di pagamento della convenuta
iniziava dal mese di ottobre 2011. Il mancato pagamento delle tre rate di
ottobre-dicembre 2011 essendo pacifico, resta dunque da determinare l’importo
dovuto per il mese di gennaio 2012. L’art. 15 cpv. 4 LCC prevede una nullità
non retroattiva del contratto e l’obbligo per l’assuntore di restituire il
veicolo e pagare le rate dovute sino a quel momento. Scopo di tale norma è di
imporre all’assuntore, che malgrado la nullità del contratto ha potuto
utilizzare la vettura per un determinato periodo, una sufficiente
controprestazione, mentre il fornitore del leasing deve sopportare la perdita
di valore dell'oggetto non coperta in tal modo. Il momento determinante per il
calcolo è dunque quello della restituzione, e non la fine di un mese, come
usuale nell’ambito della disdetta del contratto. Ne consegue che l’appellante,
avendo avuto il veicolo a propria disposizione sino al 9 gennaio 2012 (doc. I),
è tenuta a pagare un indennizzo per il suddetto periodo di utilizzo effettivo di
nove giorni, ovvero fr. 172.45 , invece che per l’intero mese. Ne consegue che
l’appellante dovrà versare all’appellata, per le rate di leasing, un importo
pari a fr. 1'954.45 (fr. 594.- x 3 + fr. 172.45), in parziale riforma del
giudizio pretorile.
3.
Il
primo giudice ha riconosciuto la pretesa attorea di fr. 1'709.45 oltre a fr.
136.75
di IVA all’8% (doc. M) quale risarcimento danni per i costi di recupero
del veicolo, osservando che il relativo importo, seppur non comprovato, non è
stato contestato dalla convenuta. Nemmeno in questa sede l’appellante censura
l’ammontare di tale posta di danno, bensì piuttosto che il recupero unilaterale
del veicolo da parte dell’attrice era illecito, non supportato dalla legge (né
dall’art. 52 cpv. 3 CO, né dagli art. 926 seg. CC) né dalla clausola 15.5 del
contratto di leasing, in quanto dichiarato nullo. L’attrice avrebbe dunque
cagionato da sé il danno occorsole (art. 44 CO).
3.1
Il
contratto di leasing, alla relativa clausola 15.5 (doc. C), stabiliva che in
caso di mancata tempestiva restituzione del veicolo al termine del rapporto
contrattuale, la società di leasing era autorizzata a prelevare autonomamente
il veicolo, accedendo liberamente al suo luogo di situazione, e ad addebitare
all’assuntore del leasing tutti i relativi costi. Conseguentemente, dopo
notifica della disdetta e l’invio di due solleciti di restituzione con
comminatoria di quanto sopra, la società ha incaricato __________ GmbH di
recuperare il veicolo (doc. H), ciò che è avvenuto il 9 gennaio 2012 (doc. I).
3.2
Il
contratto in questione è stato dichiarato nullo dal primo giudice, trattasi
tuttavia di una nullità particolare non retroattiva (art. 15 cpv. 4 LCC), per
cui già solo per questo motivo si potrebbe ammettere che, al momento del
recupero, l’attrice disponeva di una valida autorizzazione a procedere in virtù
della clausola 15.5 a fronte della disdetta contrattuale (ritenuto che in prima
sede la convenuta ha contestato le pretese attoree per svariati motivi, ma non
la validità della disdetta). Una simile autorizzazione trasforma un’ingerenza
indebita (“verbotene Eigenmacht”) in un’azione permessa, e può essere
anche tacita, in particolare in considerazione di atti concludenti, come la
mancata reazione a un’interferenza o sottrazione (Ernst in: Honsell/Vogt/Geiser
[ed.], Basler Kommentar ZGB II, 5a ed., n. 13 vor Art. 926-929 CC). Aggiungasi
che secondo quanto dichiarato dal teste __________, la __________ GmbH ha più
volte tentato di contattare la convenuta prima di effettuare il recupero,
avvisando pure la polizia. Dopo il recupero della vettura, il suddetto teste è
riuscito a contattarla, ed ella si è recata spontaneamente presso il garage __________
__________ per ritirare dalla vettura i suoi effetti personali e consegnare le
chiavi (deposizione del 5 dicembre 2013, p. 2), ciò che permette di riconoscere
un’autorizzazione perlomeno per atti concludenti, per cui ella è ora malvenuta
a contestare il recupero effettuato. L’attrice era del resto tenuta a
restituire quanto prima la vettura anche in caso di nullità del contratto, ciò
che non ha fatto malgrado i ripetuti solleciti, né ha contestato il suo obbligo
di restituzione, né ha affermato di essere stata intenzionata a restituire
spontaneamente la vettura, e le circostanze lasciano supporre il contrario, per
cui il suo possesso (indipendentemente dal titolo giuridico invocato
dall’attrice, nullità o disdetta del contratto) era in quel momento in mala
fede ai sensi dell’art. 940 CC (cfr. DTF 120 II 191, consid. 3; Ernst, op. cit., n. 8 vor Art. 938-940
CC).
3.3
Peraltro,
giusta il rapporto di recupero doc. I, l’automobile è stata trovata posteggiata
lungo la strada. L’appellata dunque nemmeno ha dovuto accedere all’abitazione
dell’appellante oppure a un posteggio coperto né le viene contestato di aver
cagionato dei danni, osservato pure che essa era proprietaria del veicolo e che
la convenuta palesemente non disponeva più di alcun titolo per mantenere il
possesso della vettura, per cui la società di leasing, nel caso di un’azione di
reintegra, avrebbe potuto avvalersi del suo diritto prevalente ai sensi
dell’art. 927 cpv. 2 CC. Vi è pure da considerare che in caso di mancato recupero
della vettura nel mese di gennaio 2012, l’attrice avrebbe dovuto pagare rate
ulteriori fino al momento della restituzione rispettivamente di un relativo
ordine giudiziale, invece che fino al 9 gennaio 2012.
3.4
Per
tutti questi motivi, la sua censura non merita tutela e non può rimettere in
discussione l’accertamento pretorile, che va confermato.
4.
Infine,
in relazione al risarcimento dei danni alla vettura, il primo giudice ha
stabilito che, conseguentemente alla nullità del contratto, la pretesa attorea andava
valutata ai sensi dell’art. 938 cpv. 2 CC e dell’art. 41 CO. Secondo tali norme
AP 1 era dunque tenuta a rispondere per i danni da lei colpevolmente causati
ovvero per i danni al paraurti anteriore e posteriore (fr. 620.-
rispettivamente fr. 910.-) e al lampeggiante del retrovisore destro (fr. 80.-)
e per la pulizia del veicolo (fr. 300.-), ma non per i cerchioni e la
verniciatura non originali (fr. 4'550.- rispettivamente fr. 9'000.-) e per la
rottura del fanale posteriore destro (fr. 260.-), imputabili al precedente
assuntore, né per il servizio scaduto (fr. 600.-), essendo un obbligo derivante
dal contratto dichiarato nullo (impugnata decisione, p. 4).
4.1
In
questa sede, l’appellante riconosce di dover pagare i danni relativi al
retrovisore e ai costi di pulizia del veicolo, mentre contesta quelli relativi
ai paraurti, poiché riparati tramite riverniciatura, costo a lei non imputabile
(bensì al precedente assuntore, che aveva impropriamente modificato il colore
originale della vettura da grigio a bianco), rispettivamente poiché, con
riferimento al paraurti posteriore, per il quale è stato necessario anche un
riassetto, è stato indicato un costo complessivo pure riguardante la
verniciatura, per cui non si può determinare in che misura il costo
dell’intervento le è imputabile.
4.2
La
censura non può essere ammessa. Innanzitutto, l’appellante non contesta di aver
causato i relativi danni (paraurti anteriore graffiato, paraurti posteriore
deformato e graffiato) e di essere di principio tenuta al relativo risarcimento.
Il doc. L inoltre separa chiaramente le poste di danno relative alla
riverniciatura totale del veicolo (fr. 9'000.-), e quelle relative alla
riparazione dei paraurti (fr. 620.- per quello anteriore, fr. 910.- per quello
posteriore). Detta distinzione e i relativi importi hanno trovato riscontro
nella successiva perizia giudiziaria del 20 marzo 2015 allestita dall’ing. __________,
per cui si deve ammettere che le poste di danno relative ai paraurti riguardano
solo la riparazione e non comprendono il ripristino della tinta originale, né
l’appellante si confronta con tali circostanze o contesta il contenuto della
perizia, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 310 e 311 CPC).
Peraltro, la perizia accerta a tal riguardo dei costi considerevolmente
maggiori a quelli indicati nel doc. L e rivendicati dall’attrice,
rispettivamente contiene la distinta di tutti gli interventi di riparazione
necessari, fra cui quelli di smontaggio e rimontaggio dei pezzi, il tempo di
lavoro e la retribuzione oraria del personale, indicando in particolare che il
paraurti posteriore, in quanto deformato, ha dovuto essere sostituito (p. 3-4;
cfr. anche deposizione 17 giugno 2014 di __________, p. 4).
4.3
Ne
consegue che la censura dell’appellante non è atta a rimettere in discussione
il relativo accertamento pretorile, che merita conferma. L’appellante è dunque
tenuta a risarcire anche i costi di riparazione dei paraurti anteriore e
posteriore, a lei imputabili.
5.
Per
tutti questi motivi, l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che
l’appellante dovrà risarcire all’appellata fr. 1'954.45 quali rate di leasing per
il periodo di utilizzo del veicolo, fr. 1'846.20 (IVA compresa) per i costi di
recupero del veicolo e fr. 1'910.- per i costi di riparazione e pulizia dello
stesso, per un importo complessivo di fr. 5'710.65 oltre interessi del 5% dal
25.
febbraio 2012. Limitatamente a tale importo, è disposto il rigetto
definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
6.
Non
ponendo la presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.
7.
Per
quanto riguarda le spese giudiziarie di prima sede, esse sono state calcolate dal
Pretore aggiunto sulla base di una soccombenza attorea pari all’80%. Vi è da
osservare a tal proposito che egli ha effettuato un’approssimazione per
eccesso, e che anche prendendo come riferimento, rispetto alla pretesa attorea
di fr. 26'525.20, l’importo ridotto di cui sopra, la percentuale di soccombenza
rimane di poco inferiore all’80%, per cui si giustifica di confermare la
ripartizione delle spese giudiziarie così come decisa dal primo giudice.
8.
Le
spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore
ancora litigioso di fr. 3'817.20 (fr. 6'132.20 - fr. 2'315.-), seguono la
soccombenza, e sono calcolate in base agli art. 7, 8 e 13 LTG e all’art. 11
RTar. Essendo l’importo statuito dal primo giudice stato diminuito di fr.
421.55
(fr. 6'132.20 - fr. 5'710.65), il grado di soccombenza dell’appellante è
del 90%.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 11
ottobre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto.
La decisione 1. settembre
2017 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. La
petizione 15 luglio 2013 di AO 1 è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza
1.1.
__________ è condannata a pagare a AO 1 fr. 5’710.65 oltre interessi del 5% dal
25 febbraio 2012.
1.2. È
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano limitatamente a fr. 5’710.65 oltre interessi del 5% dal 25
febbraio 2012.
2. Invariato.
3. Invariato.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello, pari a fr. 500.-, sono poste a carico dell’appellata
in ragione di fr. 50.- e dell’appellante in ragione di fr. 450.-, che rifonderà
all’appellata fr. 400.- per ripetibili parziali di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30’000 franchi (o almeno 15’000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).