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Decisione

12.2017.176

Mandato fiduciario - legittimazione passiva - diritto di essere sentito

26 marzo 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di prova della propria legittimazione attiva - e con ciò della legittimazione

passiva della controparte - sorge pertanto solo con la sua contestazione da

parte del convenuto);

che per la sua natura

formale, la terza e ultima censura d'appello, con cui l'attrice lamenta in

sostanza una violazione del suo diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. – che qualora fosse fondata implicherebbe l'annullamento della decisione

impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - per non

aver potuto “argomentare in merito” a norme e motivi, quelli inerenti la

legittimazione passiva, che nessuno aveva mai sollevato in precedenza e che

ciononostante erano stati posti dal Pretore aggiunto alla base della sua

decisione senza che le parti potessero ragionevolmente prevederlo (cfr. TF 11

novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.1), va trattata preliminarmente (cfr. TF 11

novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6);

che, ciò premesso, nella

fattispecie, nessuno, prima del Pretore aggiunto, si era posto la questione

della legittimazione passiva della convenuta, l'attrice, dandola per scontata,

si era in effetti limitata a sostenere di aver a suo tempo stipulato con la

controparte il contratto di mandato fiduciario di cui al doc. G, mentre la

convenuta, preclusa, non si era assolutamente espressa sul buon fondamento

della petizione;

che pertanto ciò

costituisce un aspetto mai evocato in precedenza e ciononostante posto alla

base della decisione impugnata;

che d'altra parte in

assenza di obiezioni in merito alla legittimazione passiva da parte della

convenuta nemmeno si può rimproverare all'attrice di non aver espressamente

allegato e soprattutto provveduto a dimostrare la legittimazione passiva della

convenuta (che parrebbe invero essere smentita dal tenore del doc. G), né si

può ritenere che essa poteva e doveva ragionevolmente prevedere che tale

questione sarebbe stata trattata dal Pretore aggiunto;

che in tali circostanze,

sollevando d'ufficio la questione della legittimazione passiva sulla base del tenore

- apparentemente opposto alla tesi dell'attrice - del doc. G, il Pretore

aggiunto doveva dunque essere consapevole, da un lato, che fondava la propria

decisione su norme o motivi mai evocati in precedenza, e, dall'altro, che l'attrice

poteva legittimamente supporre che il motivo della carente legittimazione

passiva non sarebbe stato sollevato;

che in una simile

eventualità, prima di emanare il giudizio impugnato, il primo giudice avrebbe

dovuto avvisare le parti e concedere loro il diritto di essere sentite sulla

questione giuridica della legittimazione passiva e sui fatti sui quali essa poteva

fondarsi, dando loro in particolare la possibilità di assumere le eventuali prove

atte a confermarla o a smentirla;

che in presenza di una violazione

del diritto di essere sentito dell'attrice la decisione impugnata va annullata con

conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché conceda alle parti la possibilità

di esprimersi sul tema e emanazione di un nuovo giudizio di merito, senza che

sia necessario esaminare le altre censure d'appello, volte a dimostrare già in

questa sede l'effettiva esistenza della legittimazione passiva della convenuta;

che a titolo abbondanziale

ci si potrebbe anche chiedere se l'annullamento della decisione impugnata possa

entrare in linea di conto anche per la violazione da parte del Pretore aggiunto

dell'art. 153 cpv. 2 CPC;

che in effetti – per

Considerandi

almeno una parte della dottrina – tale disposizione nonostante il suo tenore

letterale, impone al giudice - e non solo gli permette - di raccogliere d'ufficio

delle prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso,

ciò che era per l'appunto il caso in concreto ove appena si pensi che il convenuto

era rimasto precluso mentre la versione dei fatti dell'attore era apparentemente

contraddetta dai documenti da lui stesso prodotti in causa (cfr. Leu, in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO

Kommentar, 2ª ed., n. 27 e 29 ad art. 153);

che, tuttavia, alla luce

di quanto si è detto sopra, la questione può rimanere irrisolta;

che le spese processuali

della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di

fr. 12'960.-, dovrebbero di principio seguire la reciproca soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC), l'appellante non ottenendo ragione nel merito;

che, tuttavia, la convenuta,

preclusa, non ha contribuito all'emanazione della decisione impugnata né ha

preso posizione sull'appello sicché non può considerarsi soccombente (DTF 139

III 38 consid. 5 in fine);

che si giustifica pertanto

di rinunciare a prelevare la quota di spese a carico dell'appellante e quindi

di riscuotere oneri processuali (art. 107 cpv. 2 CPC);

che non si assegnano

ripetibili, non potendo queste essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino

(II CCA sentenza inc. 12.2016.55 del 19 maggio 2017

consid. 4).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide: 1. L'appello 18 ottobre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto nel senso che la

decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore aggiunto per

la continuazione della causa nel senso dei considerandi.

2.

Non si riscuotono spese

processuali, né si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una

decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere

giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).