12.2017.176
Mandato fiduciario - legittimazione passiva - diritto di essere sentito
26 marzo 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.176
Lugano
26 marzo 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Giani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2017.184 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9 maggio
2017 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'960.- oltre
interessi di mora dal 26 settembre 2016 nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano con spese esecutive
di fr. 203.30 e tassa d'incasso di fr. 500.- a carico della controparte;
domanda su cui la
convenuta, preclusa, non si è espressa, e che il Pretore aggiunto con decisione
13 settembre 2017 ha respinto;
appellante l'attrice con
appello 18 ottobre 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la convenuta non ha
presentato la risposta all'appello;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con petizione 9 maggio
2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. L), ha
convenuto in giudizio AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 12'960.- oltre interessi di
mora dal 26 settembre 2016 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________ (recte: n. __________) dell'UE di Lugano (doc.
D) con spese esecutive di fr. 203.30 (recte: fr. 103.30) e tassa d'incasso
di fr. 500.- (recte: fr. 64.80, corrispondente allo 0.5% dell'importo
posto in esecuzione) a carico della controparte;
che l'attrice, dopo aver
sostenuto di aver stipulato il 21 novembre 2013 un contratto di mandato
fiduciario con la controparte (doc. G), ha in estrema sintesi preteso l'onorario
di fr. 6'480.- per le prestazioni contrattuali svolte da aprile a settembre
2016 (doc. E) e un compenso pari ad altri fr. 6'480.- per la prematura interruzione
del mandato ad opera della convenuta (doc. F);
che la convenuta non ha
presentato osservazioni nel termine assegnatole e non è comparsa all'udienza di
dibattimento;
che con decisione 13
settembre 2017 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione (dispositivo n. 1),
ponendo a carico dell'attrice la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese
della procedura di conciliazione di fr. 100.-, senza attribuzione di ripetibili
alla convenuta (dispositivo n. 2);
che, a suo giudizio, il
contratto di mandato fiduciario era stato stipulato con __________ (doc. G) e
non con la convenuta, alla quale difettava dunque la legittimazione passiva;
che con l'appello 18
ottobre 2017 l'attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che, a suo dire, siccome il
contratto di mandato fiduciario (doc. G) aveva per oggetto la costituzione, la
consulenza aziendale, l'attività di segreteria e la domiciliazione della costituenda
convenuta, era evidente che essa “non avrebbe potuto stipulare un contratto …
con un soggetto giuridico ancora inesistente bensì con il legittimo
proprietario ovvero il beneficiario economico che, nella fattispecie era il
sig. __________”;
che, inoltre, a comprova
del fatto che alla convenuta poteva essere riconosciuta la legittimazione
passiva vi era la “missiva datata 21.12.2013 a firma del primo amministratore
nominato dall'allora proprietario della medesima AO 1 che chiede espressamente
copia del contratto stipulato tra la proprietà e la AP 1 in quanto, vincolando
la società e l'amministratore, lo stesso deve essere tra i documenti societari
a giustificazione delle fatture che emetterà per le prestazioni ivi contenute!”
(doc. N d'appello);
che, in ogni caso, atteso
che le fatture emesse a carico della convenuta non erano mai state contestate
da quest'ultima, “pertanto correttamente chiamata in causa”, a suo dire il
primo giudice non avrebbe potuto decidere sulla questione della legittimazione
passiva “senza che questa difesa potesse argomentare in merito in quanto mai
contestata da controparte che seppur correttamente chiamata non ha mai eccepito
nulla rispetto al debito da fatture prodotte sulla base dell'incarto testé richiamato”;
che la convenuta non ha
presentato la risposta all'appello;
che la legittimazione
delle parti - attiva dell'attore, passiva del convenuto - è una premessa
sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio di modo che trattandosi
di una questione di diritto materiale, essa deve essere esaminata d'ufficio dal
giudice in qualsiasi stadio del procedimento, fermo restando che, laddove la
procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare
il proprio esame sui fatti allegati dalle parti ed accertati, senza andare d'ufficio
alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte
che la controparte ha omesso di allegare (cfr. TF 11 novembre 2008 4A_165/2008
consid. 7.3.1 e 7.3.2, secondo cui l'onere della parte attrice di allegazione e
Fatti
di prova della propria legittimazione attiva - e con ciò della legittimazione
passiva della controparte - sorge pertanto solo con la sua contestazione da
parte del convenuto);
che per la sua natura
formale, la terza e ultima censura d'appello, con cui l'attrice lamenta in
sostanza una violazione del suo diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. – che qualora fosse fondata implicherebbe l'annullamento della decisione
impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - per non
aver potuto “argomentare in merito” a norme e motivi, quelli inerenti la
legittimazione passiva, che nessuno aveva mai sollevato in precedenza e che
ciononostante erano stati posti dal Pretore aggiunto alla base della sua
decisione senza che le parti potessero ragionevolmente prevederlo (cfr. TF 11
novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.1), va trattata preliminarmente (cfr. TF 11
novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6);
che, ciò premesso, nella
fattispecie, nessuno, prima del Pretore aggiunto, si era posto la questione
della legittimazione passiva della convenuta, l'attrice, dandola per scontata,
si era in effetti limitata a sostenere di aver a suo tempo stipulato con la
controparte il contratto di mandato fiduciario di cui al doc. G, mentre la
convenuta, preclusa, non si era assolutamente espressa sul buon fondamento
della petizione;
che pertanto ciò
costituisce un aspetto mai evocato in precedenza e ciononostante posto alla
base della decisione impugnata;
che d'altra parte in
assenza di obiezioni in merito alla legittimazione passiva da parte della
convenuta nemmeno si può rimproverare all'attrice di non aver espressamente
allegato e soprattutto provveduto a dimostrare la legittimazione passiva della
convenuta (che parrebbe invero essere smentita dal tenore del doc. G), né si
può ritenere che essa poteva e doveva ragionevolmente prevedere che tale
questione sarebbe stata trattata dal Pretore aggiunto;
che in tali circostanze,
sollevando d'ufficio la questione della legittimazione passiva sulla base del tenore
- apparentemente opposto alla tesi dell'attrice - del doc. G, il Pretore
aggiunto doveva dunque essere consapevole, da un lato, che fondava la propria
decisione su norme o motivi mai evocati in precedenza, e, dall'altro, che l'attrice
poteva legittimamente supporre che il motivo della carente legittimazione
passiva non sarebbe stato sollevato;
che in una simile
eventualità, prima di emanare il giudizio impugnato, il primo giudice avrebbe
dovuto avvisare le parti e concedere loro il diritto di essere sentite sulla
questione giuridica della legittimazione passiva e sui fatti sui quali essa poteva
fondarsi, dando loro in particolare la possibilità di assumere le eventuali prove
atte a confermarla o a smentirla;
che in presenza di una violazione
del diritto di essere sentito dell'attrice la decisione impugnata va annullata con
conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché conceda alle parti la possibilità
di esprimersi sul tema e emanazione di un nuovo giudizio di merito, senza che
sia necessario esaminare le altre censure d'appello, volte a dimostrare già in
questa sede l'effettiva esistenza della legittimazione passiva della convenuta;
che a titolo abbondanziale
ci si potrebbe anche chiedere se l'annullamento della decisione impugnata possa
entrare in linea di conto anche per la violazione da parte del Pretore aggiunto
dell'art. 153 cpv. 2 CPC;
che in effetti – per
Considerandi
almeno una parte della dottrina – tale disposizione nonostante il suo tenore
letterale, impone al giudice - e non solo gli permette - di raccogliere d'ufficio
delle prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso,
ciò che era per l'appunto il caso in concreto ove appena si pensi che il convenuto
era rimasto precluso mentre la versione dei fatti dell'attore era apparentemente
contraddetta dai documenti da lui stesso prodotti in causa (cfr. Leu, in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO
Kommentar, 2ª ed., n. 27 e 29 ad art. 153);
che, tuttavia, alla luce
di quanto si è detto sopra, la questione può rimanere irrisolta;
che le spese processuali
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di
fr. 12'960.-, dovrebbero di principio seguire la reciproca soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC), l'appellante non ottenendo ragione nel merito;
che, tuttavia, la convenuta,
preclusa, non ha contribuito all'emanazione della decisione impugnata né ha
preso posizione sull'appello sicché non può considerarsi soccombente (DTF 139
III 38 consid. 5 in fine);
che si giustifica pertanto
di rinunciare a prelevare la quota di spese a carico dell'appellante e quindi
di riscuotere oneri processuali (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si assegnano
ripetibili, non potendo queste essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino
(II CCA sentenza inc. 12.2016.55 del 19 maggio 2017
consid. 4).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide: 1. L'appello 18 ottobre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto nel senso che la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore aggiunto per
la continuazione della causa nel senso dei considerandi.
2.
Non si riscuotono spese
processuali, né si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).