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Decisione

12.2017.178

Appalto - mercede - garanzia per difetti - norma SIA 118

26 luglio 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I

convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 19 settembre 2017, in parziale accoglimento della

petizione, ha condannato i convenuti al pagamento di fr. 57'003.37 oltre

interessi al 5% dal 19 maggio 2011 (dispositivo n. 1), somma per la quale ha

pure rigettato in via definitiva le opposizioni ai PE (dispositivo n. 2), e ha posto

la tassa di giustizia di fr. 9’000.- e le spese, comprese quelle peritali, per il

35% a carico dei convenuti e per il 65% a carico dell’attrice, tenuta altresì a

rifondere alla controparte fr. 7’600.- per ripetibili parziali (dispositivo n. 3).

Il giudice di prime cure ha in sostanza stabilito che l’attrice, per le

prestazioni da lei svolte e fatturate, potesse pretendere una mercede complessiva

di

fr. 691'597.37 (fr. 542'838.09 per la fattura di cui al doc. I e

fr. 148'759.28 per la fattura di cui al doc. L), somma da cui andavano dedotti

gli acconti già ricevuti di fr. 520’000.-, ritenuto che dal saldo doveva poi

essere ulteriormente dedotto il minor valore per la difettosità dell’opera pari

a fr. 114'594.-.

4. La decisione

pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

Con appello 19 ottobre 2017, avversato dai convenuti

con risposta 7 dicembre 2017 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 2

febbraio 2018 e la duplica spontanea 14 febbraio 2018), l’attrice ha chiesto di

riformare il querelato giudizio nel senso di condannare i convenuti in solido

al pagamento di

fr. 171'597.37 oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2011, somma per la quale

andavano pure rigettate in via definitiva le opposizioni ai PE, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha segnatamente contestato

di poter essere obbligata a rifondere il minor valore dell’opera

difettosa.

Con

appello incidentale 7 dicembre 2017, avversato dall’attrice con risposta 2

febbraio 2018, i convenuti hanno postulato la riforma della decisione pretorile

nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di

secondo grado. Essi hanno in particolare rilevato che la mercede

complessiva a favore della controparte, tutt’al più di fr. 526'545.20 (recte:

fr. 526'545.72 = fr. 403'251.24 per la fattura di cui al doc. I e

fr. 123'295.48 per la fattura di cui al doc. L), era di gran lunga inferiore agli

acconti già corrisposti di fr. 520’000.- e al minor valore per la difettosità

dell’opera realizzata di fr. 115'020.-.

5. Preliminarmente va esaminata la domanda dei convenuti

volta a dichiarare irricevibile la replica spontanea 2 febbraio 2018 della

controparte, a loro dire inoltrata ben oltre il termine di 10 giorni dalla

notificazione della risposta all’appello stabilito dalla giurisprudenza. La

richiesta dev’essere disattesa.

Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di

stabilire che un tale termine ha per scopo d'indicare alla parte fino a quando,

per rispettare l'incondizionato diritto di replica sgorgante dagli art. 29 cpv.

1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il tribunale è disposto ad attendere prima di trattare il

ricorso, ritenuto che la sua mancata osservanza non ha però come conseguenza

l'esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine ma prima

dell'emanazione della decisione (TF 17

aprile 2013 5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid.

1; II CCA 26 gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149, 19 febbraio 2016 inc. n.

12.2014.218-219, 28 febbraio 2019 inc. n. 12.2017.105, 1° 2019 inc. n.

12.2019.51).

6. Il Pretore ha ritenuto

che l’attrice, per le prestazioni fatturate a misura nel doc. I, potesse

pretendere una mercede “lorda” di

fr. 414'421.13 (posizioni confermate integralmente dal perito giudiziario: fr.

28'350.- per l’impianto di cantiere, fr. 8'023.20 per i ponteggi, fr. 4'370.-

per l’abbattimento e lo sradicamento degli alberi, fr. 2'475.- per le demolizioni

e le rimozioni e fr. 3'078.55 per l’impermeabilizzazione delle opere interrate;

posizioni a cui l’esperto aveva invece apportato delle correzioni: fr. 65'176.73

per le fosse di scavo, fr. 215'456.06 per le opere di calcestruzzo, fr.

6'724.50 per gli scavi parziali e fr. 54'973.68 per le opere murarie), che,

dedotti il ribasso del 2% e lo sconto del 2% e aggiunta l’IVA al 7.6%, ammontava

a fr. 428'258.82 “netti”.

In questa sede i

convenuti si sono detti disposti a riconoscere all’attrice a questo titolo un

importo di fr. 390'582.89 “netti”.

6.1. A questo stadio della

lite non è più contestato che all’attrice debba essere riconosciuta la mercede “lorda”

stabilita dal Pretore per l’impianto di cantiere (fr. 28'350.-), per i ponteggi

(fr. 8'023.20), per l’impermeabilizzazione delle opere interrate

(fr. 3'078.55) e per le opere murarie (fr. 54'973.68).

6.2. Nulla osta pure al

riconoscimento a suo favore della mercede “lorda” attribuitale dal Pretore per le

fosse di scavo

(fr. 65'176.73), i convenuti non potendo essere seguiti laddove hanno preteso

che per il perito giudiziario l’importo dovuto a questo titolo fosse solo

quello arrotondato (fr. 65'176.-). Dalla perizia è in effetti risultato che

l’importo corretto era per l’appunto quello riportato nella decisione (cfr.

tabella 2 a p. 5, anche se è vero che l’esperto, a p. 5 in fondo, aveva poi

ritenuta “verificata e approvata” la somma arrotondata).

6.3. I convenuti hanno in

seguito chiesto di ridurre la mercede “lorda” a favore dell’attrice per

l’abbattimento e lo sradicamento degli alberi dai fr. 4'370.- stabiliti dal

Pretore ai fr. 1'160.- previsti dal capitolato (doc. 14 p. 20 seg.). La censura

dev’essere disattesa.

Essa è innanzitutto

irricevibile, visto che negli allegati preliminari i convenuti si erano

limitati a una contestazione globale e generica - e con ciò non sufficiente (DTF

141 III 433 consid. 2.6; TF 8 maggio 2017 4A_632/2016 consid. 4.1, 26 febbraio

2018 4A_553/2017 consid. 4.2) - di tutte le posizioni fatturate e la puntuale contestazione

della posizione così fatturata era stata da loro sollevata per la prima volta

solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC;

Considerandi

II CCA 1° aprile 2014 inc. n. 12.2013.63, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 27

gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152, 17 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.153, 14

aprile 2016 inc. n. 12.2013.134, 12 giugno 2017 inc. n. 12.2016.11, 12

settembre 2017 inc. n. 12.2016.103, 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96). La stessa

sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, atteso che i

prezzi offerti nel capitolato a questo titolo erano unitari e a misura e non

forfetari, e che per il perito giudiziario, anche se una verifica a posteriori

della mole dei lavori svolti non era possibile sulla base dei documenti versati

agli atti, l’importo fatturato, lievitato “in quanto probabilmente le quantità

degli alberi tagliati, delle ceppaie sgomberate e dei volumi evacuati in discarica

erano molto maggiori rispetto a quanto previsto dal progettista che ha redatto

il modulo d’offerta con le relative quantità”, era poi stato approvato dal

direttore dei lavori senza che fossero state messe in dubbio le quantità dei lavori

eseguiti (perizia p. 4; sulla valenza del preavviso favorevole reso dal

direttore dei lavori si può rinviare a quanto addotto nel consid. 7.2.2).

6.4

I convenuti hanno poi

chiesto di ridurre la mercede “lorda” a favore dell’attrice per le demolizioni

e le rimozioni dai fr. 2'475.- stabiliti dal Pretore ai fr. 2’100.- previsti

dal capitolato (doc. 14 p. 23 seg.). La censura non può nuovamente essere

accolta.

Anche in questo

caso essa è innanzitutto irricevibile, visto che negli allegati preliminari i

convenuti si erano limitati a una contestazione globale e generica - come detto

non sufficiente - di tutte le posizioni fatturate e la puntuale contestazione della

posizione così fatturata era stata da loro sollevata per la prima volta solo in

sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC). La

stessa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito, visto e

considerato che i prezzi offerti nel capitolato a questo titolo erano in parte

anche a misura e non forfetari, e che il perito giudiziario, viste le posizioni

documentate, benché non più visibili in loco e quindi verificabili, era stato

in grado di concludere che “il lavoro, dettagliatamente documentato, sia

stato correttamente svolto” (perizia p. 4).

6.5

I convenuti hanno quindi

chiesto di ridurre la mercede “lorda” a favore dell’attrice per le opere di

calcestruzzo dai fr. 215'456.06 stabiliti dal Pretore sulla base della perizia

giudiziaria ai

fr. 214'008.63 fatturati dalla controparte. La censura, con cui al giudice di

prime cure è stato in sostanza rimproverato di aver deciso ultra petita,

è ampiamente infondata. Poco importa in effetti, visto che - come si dirà - le

richieste complessive dell’attrice non sono state superate, se la singola

pretesa ora riconosciuta possa eccedere quanto da lei fatturato (DTF 119 II 396

consid. 2; TF 12 marzo 2002 4C.195/2001 consid. 2b/aa).

6.6

I convenuti hanno

infine chiesto di ridurre anche la mercede “lorda” a favore dell’attrice per

gli scavi parziali dai fr. 6'724.50 stabiliti dal Pretore ai fr. 1’250.-

previsti dal capitolato (doc. 14 p. 38 segg.). La censura non può trovare accoglimento.

Anche in questo

caso essa è innanzitutto irricevibile, visto che negli allegati preliminari i

convenuti si erano limitati a una contestazione globale e generica - come detto

non sufficiente - di tutte le posizioni fatturate e la puntuale contestazione

della posizione così fatturata era stata da loro sollevata per la prima volta

solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC).

La stessa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito, atteso che i

prezzi offerti nel capitolato a questo titolo erano a misura e non forfetari, e

che per il perito giudiziario, anche se una verifica a posteriori della quantità

dei lavori svolti era veramente difficile in quanto gli stessi non erano più

assolutamente visibili, sulla base “di un’analisi qualitativa e

quantitativa teorica …, tenendo così conto del fatto di non conoscere lo

svolgimento e le difficoltà dei lavori riscontrati sul posto e sulla base dei

disegni esecutivi” come poi indicato nella successiva tabella 4 da lui

allestita, aveva potuto concludere che “quanto esposto … è riducibile ad una

cifra massima di

fr. 6'724.50” invece dei fr. 13'081.54 fatturati (perizia p. 9).

6.7

Nonostante le censure

dei convenuti sulle posizioni riconosciute dal Pretore a questo titolo siano

state integralmente disattese, è a ragione che essi hanno fatto notare che la

somma delle mercedi “lorde” così attribuite non era di fr. 414'421.13 (quell’importo

comprendendo in realtà anche la mercede di

fr. 18'965.41 per le canalizzazioni e le opere di prosciugamento nonché la

mercede di fr. 6'828.- per le opere in pietra naturale, sulle quali il Pretore

non si era però espresso, senza che quella sua omissione sia stata minimamente censurata

in questa sede dall’attrice) ma a fr. 388'627.72, che, dedotti il ribasso del

2% e lo sconto del 2% - e non, come invece preteso dai convenuti, il 4%

complessivo per quelle due stesse posizioni - e aggiunta l’IVA al 7.6%, ammontava

a fr. 401’604.15 “netti”.

7.

Il Pretore ha poi ritenuto

che l’attrice, per le prestazioni fatturate a regia nel doc. I, potesse

pretendere una mercede “lorda” di

fr. 110'877.04, che, tolti il ribasso del 2% e lo sconto del 2% e aggiunta

l’IVA al 7.6%, ammontava a fr. 114'579.27 “netti”.

Il giudice di prime

cure ha osservato che i bollettini a regia in base ai quali l’attrice aveva

fatturato le sue prestazioni (doc. F) erano stati verificati dal direttore dei

lavori e che l’istruttoria non aveva permesso di ritenere che a quel momento costui

si fosse trovato in errore o fosse stato privato dei poteri di rappresentanza

riconosciutigli da quella sua funzione.

Ciò posto, ha rilevato

che solo alcuni di quei bollettini a regia, segnatamente quelli relativi al

primo, secondo e terzo riepilogo, erano stati sottoscritti dal direttore dei

lavori e godevano con ciò della presunzione di esattezza delle ore e dei

materiali esposti. Con riferimento agli altri bollettini, non sottoscritti dal

direttore dei lavori ma comunque da lui verificati e corretti in occasione del

controllo della liquidazione finale, ha invece rilevato che il perito giudiziario

aveva ritenuto corretto il descrittivo dei lavori ivi indicati e aveva

approvato gli importi ratificati dal direttore dei lavori di complessivi fr.

110'877.04 “lordi” (somma che - si aggiunga qui - era data, come risultava dal

doc. E, dalle seguenti posizioni: fr. 9'000.- per il primo riepilogo, fr. 682.-

per il secondo riepilogo, fr. 2'600.- per il terzo riepilogo, fr. 5'523.30 per le

planche e i ponteggi, fr. 10'933.02 per lavori vari, fr. 11'059.55 per la fognatura,

fr. 7'200.- per le modifiche all’impianto elettrico e sanitario, fr. 4'447.60

per la pulizia della cantina, fr. 20'689.65 per gli scavi e i riempimenti di terra

e fr. 38'741.92 per il quinto riepilogo), affermando di non avere argomenti

comprovanti una differenza tra quanto pattuito tra l’impresa e la direzione dei

lavori (perizia p. 11 segg.).

In questa sede i convenuti

si sono detti disposti a riconoscere all’attrice a questo titolo un importo di

fr. 12'668.34 “netti”.

7.1

A questo stadio della

lite è del tutto pacifico che all’attrice debba essere quanto meno riconosciuta

la mercede “lorda” per i lavori di cui ai bollettini a regia del primo, del secondo

e del terzo riepilogo, che erano stati sottoscritti dal direttore dei lavori e

godevano con ciò della presunzione di esattezza delle ore e dei materiali ivi

esposti (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª

ed., n. 1020 segg., in particolare n. 1022 e 1028; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 47 ad art. 183; TF 24 gennaio

2003.

4C.227/2002 consid. 4; II CCA 1 settembre 2014 inc. n. 12.2012.197, 3

ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160).

I convenuti hanno espressamente

ammesso di dovere a questo titolo una somma “lorda” di fr. 12'264.12 (fr.

8'982.12 per il primo riepilogo, fr. 682.- per il secondo riepilogo e fr.

2'600.- per il terzo riepilogo). Sennonché, ritenuto che la mercede attribuita

all’attrice nella decisione per il primo riepilogo era in realtà di

fr. 9'000.- e che i convenuti, in violazione del loro obbligo di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno spiegato per quali ragioni quella pretesa

doveva invece essere ammessa solo per l’importo ridotto da loro indicato, la

somma complessivamente dovuta per queste tre posizioni risulta essere di fr.

12'282.-.

7.2

Con riferimento alle

pretese relative agli altri bollettini a regia, quelli non sottoscritti dal

direttore dei lavori e ammontanti a

fr. 98’595.04 “lordi,” i convenuti hanno censurato l’assunto pretorile secondo

cui “la ratifica a posteriori da parte della DL dei bollettini in blocco sia

opponibile ai committenti, che hanno il diritto di vedersi fatturare unicamente

le opere effettivamente seguite e comprovabili tramite i bollettini a regia

firmati”, aggiungendo che “il committente AO 1 aveva chiaramente avvertito

l’impresa che i bollettini non firmati non le sarebbero stati riconosciuti”

(appello incidentale p. 18). Ed hanno quindi riproposto le contestazioni sulle

singole prestazioni da loro già sollevate in sede conclusionale.

7.2.1

La censura è

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e

considerato che i convenuti non si sono confrontati criticamente con

l’argomentazione, posta dal Pretore alla base del suo giudizio, secondo cui il

perito giudiziario aveva ritenuto corretto il descrittivo dei lavori indicati

in quei bollettini e aveva approvato gli importi ratificati dal direttore dei

lavori di complessivi fr. 110'877.04 “lordi”, compresi così quelli in esame, affermando

di non avere argomenti comprovanti una differenza tra quanto pattuito tra

l’impresa e la direzione dei lavori, rispettivamente secondo cui anche quei

bollettini a regia erano stati verificati dal direttore dei lavori e

l’istruttoria non aveva permesso di ritenere che a quel momento costui si fosse

trovato in errore o fosse stato privato dei poteri di rappresentanza

riconosciutigli da quella sua funzione. Essi non hanno in particolare spiegato

per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa sarebbe stata errata e con

ciò da riformare.

7.2.2

Ad ogni buon conto la

posizione dei convenuti non sarebbe stata migliore nemmeno laddove la censura

fosse stata ricevibile.

Innanzitutto e contrariamente

a quanto ritenuto dai convenuti, dal verbale di cantiere del 12 gennaio 2008

(contenuto nella rubrica “e-mail” del plico doc. I° rich.) e dalla

testimonianza di __________ (p. 8), da loro menzionati a comprova della loro

tesi, non risulta affatto che “il committente AO 1 aveva chiaramente

avvertito l’impresa che i bollettini non firmati non le sarebbero stati riconosciuti”:

in quel documento, che per altro neppure confermava la presenza di AO 1 a

quella riunione di cantiere, era in effetti stato indicato solo che “i

bollettini a regia verranno consegnati debitamente vistati dalla DL, al momento

della presentazione dei costi”; mentre nella deposizione testimoniale quel

teste aveva unicamente riferito che nell’ambito di una riunione di cantiere AO

1.

“disse che tutti i bollettini a regia dovevano essere sottoscritti

dall’arch. P__________”. Si aggiunga che un’eventuale pattuizione tra le

parti nei termini pretesi dai convenuti non avrebbe comunque potuto essere

intesa nel senso da loro auspicato, ma solo nel senso che le pretese a regia,

per essere riconosciute, avrebbero dovuto essere dimostrate in un altro modo (Gauch, op. cit., n. 1028; TF 24 gennaio

2003.

4C.227/2002 consid. 4).

Ma soprattutto, come

rilevato anche dal Pretore, laddove le parti hanno concordato l’applicazione

della norma SIA 118, il fatto che il committente abbia designato un direttore

dei lavori dev’essere inteso, salvo l’esistenza di accordi particolari - qui

non provati (il doc. 10, menzionato dai convenuti a comprova dell’esistenza di

un tale accordo, essendo in realtà silente sul tema) - nel senso di una

comunicazione all’appaltatore di una procura esterna (cfr. Hürlimann, in: Gauch/Stöckli, Kommentar

zur SIA-Norm 118, 2ª ed., n. 4 delle note preliminari agli art. 33-36 e n. 3.1

ad art. 33; DTF 118 II 313 consid. 2a), mediante la quale il direttore dei

lavori è tra le altre cose autorizzato a riconoscere in modo vincolante la

liquidazione finale, con il saldo dovuto all’appaltatore (art. 154 cpv. 2 e 3; Gauch, op. cit., n. 1268a; Spiess/Huser, Norm SIA 118, n. 20 segg.

ad art. 154; DTF 118 II 313 consid. 2a; ZR 1988 n. 135; II CCA 21 giugno 2018

inc. n. 12.2016.176), ritenuto che la situazione non è diversa laddove il

direttore dei lavori, previa verifica delle opere fatturate a regia, ne abbia

confermato la correttezza e abbia poi ribadito il loro buon fondamento in sede

testimoniale, la relativa pretesa potendo in tal caso essere considerata

provata (II CCA 21 marzo 1997 inc. n. 12.96.133). Nel caso concreto, visto e

considerato che il direttore dei lavori ha preavvisato favorevolmente la

liquidazione di queste opere a regia, da lui verificate e corrette (cfr. doc.

I), e che quelle sue conclusioni risultano essere state confermate in sede

testimoniale (testi arch. __________ P__________ p. 10 segg., __________ p. 6

segg. e __________ p. 2 e 5), questa ipotesi si è indubbiamente realizzata.

Alla luce di quanto

precede, le contestazioni sollevate dai convenuti in sede conclusionale sulle

singole prestazioni e ribadite in questa sede risultano prive di rilevanza. Il

fatto che il perito giudiziario, da p. 11 a p. 13 della perizia, abbia dichiarato

di non poter verificare una posizione approvata dal direttore dei lavori (quella

del quinto riepilogo di fr. 38'741.92) e di non essere in grado di metterne in

discussione un’altra (quella per le planche e i ponteggi di fr. 5'523.30) - mentre

altre (quelle per la pulizia della cantina nonché per gli scavi e i riempimenti

di terra) sono state da lui confermate, in base alla sua esperienza (perizia p.

2), pur avendo ammesso di non averle potute verificare, rispettivamente altre ancora

(quelle per lavori vari, per la fognatura nonché per le modifiche all’impianto

elettrico e sanitario) sono state da lui confermate, sempre in base alla sua

esperienza (perizia p. 2), sia pure senza che siano state illustrate le ragioni

alla base della sua conclusione - non toglie in effetti che tutte quelle

pretese possano essere riconosciute sulla base della chiara presa di posizione

del direttore dei lavori, tanto più che lo stesso perito ha per finire concluso

di poterla a sua volta approvare, non avendo argomenti comprovanti una

differenza tra quanto pattuito tra l’impresa e la direzione dei lavori. Che

alcune posizioni (quelle per la fognatura, per le modifiche all’impianto

elettrico e sanitario nonché per gli scavi e i riempimenti di terra) possano

costituire un doppione di altre pretese fatturate nel doc. I e che altre (quella

per la pulizia della cantina) siano state eseguite per ovviare a difetti

causati dalla stessa attrice è invece stato addotto in modo irrito per la prima

volta solo in sede conclusionale (cfr. art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e

232.

CPC); oltretutto quelle circostanze nemmeno sono state provate.

8.

Il Pretore ha quindi

ritenuto che l’attrice, per le prestazioni fatturate esclusivamente a regia nel

doc. L, potesse pretendere una mercede “netta” di fr. 148'759.28. Il giudice di

prime cure ha osservato che i bollettini a regia in base ai quali l’attrice

aveva fatturato le sue prestazioni (doc. G) non erano stati sottoscritti dal

direttore dei lavori, ma erano comunque stati da lui verificati e corretti in

ragione di fr. 141'515.- in occasione del controllo della liquidazione finale (cfr.

doc. L). Atteso che dalle deposizioni testimoniali (testi __________ p. 2 e __________

p. 4) era però risultato che tutte le opere descritte nei citati bollettini a

regia erano state realizzate e che il perito giudiziario aveva ritenuto

corretto il riconoscimento di un importo di fr. 138'252.12 “parzialmente lordi”

(somma che - si aggiunga qui - era data, come risulta a p. 13 della perizia, da

una mercede “lorda” di

fr. 150'075.68 dedotto il ribasso del 2%, lo sconto del 2% e la deduzione supplementare

del 4%), egli ha riconosciuto in quella misura la pretesa, che, con l’aggiunta

dell’IVA al 7.6%, ammontava così a fr. 148'759.28 “netti”.

In questa sede i convenuti

si sono detti disposti a riconoscere all’attrice a questo titolo un importo di fr.

119'361.34 “lordi”, a loro dire corrispondenti a fr. 123'295.48 “netti”, contestando

di essere tenuti a pagare la mercede per i bollettini che non risultavano

essere stati inviati per fax al direttore dei lavori (fr. 7'250.79 per il

bollettino n. 331, fr. 12'508.30 per il bollettino n. 339 e fr. 576.- per il

noleggio dei deumidificatori), ritenuto che dal saldo di

fr. 129'740.59 così ottenuto (fr. 150'075.68 ./. fr. 7'250.79 ./.

fr. 12'508.30 ./. fr. 576.-) hanno dedotto l’8% per ribasso, sconto e deduzione

supplementare e un ulteriore 4% per ribasso e sconto, salvo aver poi aggiunto

l’IVA al 7.6%.

8.1

La censura è

irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e

considerato che i convenuti non si sono confrontati criticamente con

l’argomentazione, riassunta in precedenza, posta dal Pretore alla base del suo

giudizio. Essi non hanno in particolare spiegato per quali ragioni di fatto o

di diritto la stessa sarebbe stata errata e con ciò da riformare.

8.2

Ad ogni buon conto la

posizione dei convenuti non sarebbe stata migliore nemmeno laddove la censura fosse

stata ricevibile.

A fronte dell’accertamento

pretorile, non contestato, secondo cui le prestazioni in esame erano state

effettuate e gli importi poi riconosciuti nella decisione erano corretti, come confermato

dal direttore dei lavori e dal perito giudiziario (perizia p. 13), non si vede

proprio, richiamate per analogia anche le considerazioni già esposte in

precedenza con riferimento alle opere a regia fatturate nel doc. I (cfr.

consid. 7.2.2), come il fatto che i bollettini relativi a quelle tre opere non siano

stati a suo tempo inviati per fax al direttore dei lavori possa essere tale da far

venir meno il diritto al pagamento della relativa mercede.

Del tutto errato è pure il

calcolo proposto in questa sede dai convenuti. Dal saldo “lordo” a favore

dell’attrice devono in effetti essere dedotti il ribasso del 2%, lo sconto del

2% e la deduzione supplementare del 4% e dev’essere aggiunta l’IVA al 7.6%,

mentre nulla permette di concludere per la correttezza di una prima deduzione

dell’8% per ribasso, sconto e deduzione supplementare, a cui se ne cumulava poi

una seconda del 4% per ribasso e sconto, prima di aggiungere l’IVA al 7.6%.

9.

Nell’ultima

parte del suo giudizio il Pretore ha stabilito che ai convenuti doveva essere

riconosciuto un importo di fr. 114'594.- per il minor valore dell’opera

realizzata dall’attrice.

Dall’istruttoria

era emerso che l’opera presentava tre difetti, segnatamente delle macchie di

umidità sul muro perimetrale del seminterrato, il distacco di 2-3 cm del muro

grezzo di sostegno della terrazza all’ultimo piano dalla facciata

dell’abitazione e il cedimento della pavimentazione piastrellata della terrazza

al piano ammezzato con crepe sul muro adiacente alla stessa (cfr. sopralluogo 21

marzo 2013 e perizia p. 16-18 e 20-22).

Il

perito giudiziario aveva appurato che tali difetti erano imputabili all’operato

dell’attrice: le cause delle macchie di umidità riscontrate al piano seminterrato

erano da ricondurre a problemi d’infiltrazione d’acqua stagnante occorsi

durante il cantiere, per mancate protezioni dei materiali, disattenzione o

messa in opera di materiali in condizioni non ottimali oppure per le indirette

conseguenze di allagamenti non risanati a dovere prima della ripresa dei lavori

di finitura (perizia p. 17 e 20); il distacco del muro di sostegno della

terrazza al piano superiore era riconducibile all’assestamento del terreno

sottostante a seguito del mancato consolidamento dello stesso con del

calcestruzzo magro sotto la fondazione e scavi maggiori per la bonifica, come

invece indicato e richiesto dall’ingegnere civile (perizia p. 21 e delucidazione

peritale p. 3); la causa dell’abbassamento della superficie piastrellata della

terrazza al piano di mezzo e delle relative crepe dell’intonaco della facciata

era da ricondurre a un insufficiente costipamento del terreno di riempimento

sul quale era stato posato il pavimento e pure a un’errata scelta di non

costruire una soletta solida di sottofondo ancorata alla struttura della

facciata invece che soltanto e direttamente a contatto con il cappotto di

rivestimento (perizia p. 18 e 22).

Accertato

che i lavori erano terminati nel luglio 2010 (doc. H) e che i tre difetti erano

stati notificati il 9 giugno 2011 (doc. 4) rispettivamente in occasione di un

sopralluogo effettuato poco dopo alla presenza delle parti presso l’abitazione dei

convenuti (teste __________ p. 5), il giudice di prime cure ha ritenuto che

tale notifica fosse senz’altro tempestiva, essendo avvenuta entro il termine

biennale dalla conclusione dei lavori previsto dall’art. 172 della norma SIA

118.

Ciò

posto, ritenuto che nel caso concreto l’assegnazione del termine previsto

dall’art. 169 della norma SIA 118 per consentire la riparazione dei difetti

sarebbe stata inutile, poiché l’attrice si era sempre rifiutata di procedere

alla loro riparazione, non ritenendo che i difetti fossero a lei imputabili e

avendo a torto subordinato il suo intervento riparatore al pagamento della

mercede ancora scoperta (cfr. lettera 10 giugno 2010 nel plico doc. I°), ha

concluso per l’ammissibilità della domanda di riduzione della mercede in base

al minor valore dell’opera. Appurato che i costi di riparazione dei difetti

erano stati determinati dal perito giudiziario in fr. 31'000.- IVA esclusa per l’umidità

al piano seminterrato (perizia p. 22), in fr. 41'500.- IVA esclusa per il muro

ceduto (perizia p. 22) e in fr. 34'000.- IVA esclusa per la terrazza (perizia

p. 23), il minor valore, che in base alla giurisprudenza era presunto essere

pari a quei costi, è stato stabilito, tenuto conto dell’IVA al 7.6%, in fr.

115'594.-.

9.1

In

questa sede l’attrice ha dichiarato di non poter condividere il giudizio con

cui il Pretore le aveva imputato la piena responsabilità per quei tre difetti,

che invero per sua ammissione erano “per altro emergenti dalla perizia”

(appello p. 5).

Essa,

in generale, ha rimproverato al giudice di prime cure di non aver

minimamente esposto le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di quella sua

conclusione, sennonché, a fronte della circostanziata motivazione pretorile sul

tema, riassunta più sopra e sulla quale non si è a ben vedere nemmeno

confrontata, un tale rimprovero si appalesa del tutto privo di fondamento.

Sempre

a titolo generale, essa ha rilevato che le opinioni di alcuni testi (perlopiù suoi

dipendenti) sull’esistenza dei difetti rispettivamente sulla loro imputabilità

divergevano dal giudizio del perito giudiziario, sennonché è incontestabile che

il parere di quest’ultimo, fondato sulle argomentazioni oggettive riassunte più

sopra, sia di gran lunga più convincente e con ciò attendibile.

Passando

ora ad esaminare le censure mosse ai singoli difetti, si osserva che l’attrice

ha escluso una sua responsabilità per i difetti relativi al muro di

contenimento e alla terrazza, rilevando come gli stessi non fossero inerenti ai

lavori a regia eseguiti sotto la sua direzione (art. 57 cpv. 1 della norma SIA

118), ma concernessero dei lavori a regia fatti eseguire dalla direzione dei

lavori senza la sua sorveglianza (art. 57 cpv. 2 della norma SIA 118). La

censura dev’essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile, atteso che le

circostanze di fatto poste alla base di quella tesi di diritto, mai fatta

valere in precedenza, sono state addotte per la prima volta solo in questa sede

(art. 317 cpv. 1 CPC). La stessa sarebbe comunque stata destinata

all’insuccesso anche nel merito, atteso che, per stessa ammissione dell’attrice

(appello p. 6: “la sentenza qui in disamina accerta la sussistenza, dopo il

fermo cantiere, di un accordo fra tutte le parti, circa la prosecuzione dei

lavori con fatturazione a regia”; appello p. 7: “è stato appurato in prima

istanza che dopo il fermo cantiere, tutti gli ulteriori interventi di AP 1 sono

avvenuti, per espresso accordo fra le parti, con modalità a regia”), le opere

a regia che avevano poi dato luogo a quei difetti - anche la terrazza (che, a

suo dire, non sarebbe stata prevista in origine) - erano state concordate tra

le parti (cfr. replica p. 4: “le prestazioni della società di costruzioni

sono quelle effettivamente svolte e realizzate e sono quelle concordate coi

committenti”; cfr. pure interrogatori AO 1 p. 3 e __________ p. 7) e non

erano con ciò di natura extracontrattuale, di modo che l’attrice era senz’altro

responsabile della loro difettosità giusta l’art. 57 cpv. 1 della norma SIA 118

(Gauch/Stöckli, in: Gauch/Stöckli,

Kommentar zur SIA-Norm 118, 2ª ed., n. 2 seg. ad art. 57 e n. 3 ad art. 168; Spiess/Huser, op. cit., n. 1 segg. ad

art. 57; Gauch, op. cit., n. 2674;

II CCA 23 dicembre 1997 inc. n. 12.97.178).

Con

riferimento al difetto relativo al distacco del muro di sostegno della terrazza

al piano superiore, l’attrice ha rilevato da una parte che la realizzazione

della terrazza su quel muro, con i maggiori accorgimenti che ciò avrebbe

imposto, non era stata inizialmente prevista, rispettivamente dall’altra che il

perito giudiziario, laddove le aveva imputato il mancato rispetto delle

indicazioni fornite dall’ingegnere civile, si era erroneamente riferito a dei

piani che riguardavano in realtà un altro muro, sennonché tali censure sono

state sollevate per la prima volta solo in questa sede e sono irricevibili

(art. 317 cpv. 1 CPC).

Per

quanto riguarda infine le macchie di umidità riscontrate al piano seminterrato,

essa ha evidenziato che per lo stesso perito giudiziario la problematica relativa

alle infiltrazioni si era nel frattempo risolta e soprattutto non era affatto

chiara la provenienza delle macchie (perizia p. 16 e 20), le quali potevano anche

essere riconducibili a un’impermeabilizzazione difettosa (perizia p. 17), opera

pacificamente eseguita da un’altra ditta, o a una lacerazione

dell’impermeabilizzazione sulla sovrastante terrazza, pure da imputare a

un’altra ditta. Le censure non possono trovare accoglimento. Il fatto che la

problematica si sia nel frattempo risolta, ossia che le macchie siano da tempo

asciutte, non è in effetti rilevante, non togliendo che le murature,

danneggiate, debbano essere risanate e presentino un minor valore. Il fatto che

il perito giudiziario abbia ipotizzato che le infiltrazioni potessero essere dovute

a molteplici cause, tra cui a carenze nell’impermeabilizzazione, non migliora

la posizione dell’attrice, visto e considerato che l’esperto ha però ritenuto

poco probabile questa ipotesi, rilevando che “se l’acqua provenisse da danni

all’impermeabilizzazione verticale esterna, o orizzontale a pavimento, questa

dovrebbe però continuare e progredire nel tempo, cosa invece che non sembra

affatto il caso”, per poi concludere che “quindi con grande probabilità

non si tratta di difetti o danni esecutivi permanenti, ma piuttosto di effetti

o cause occorsi durante i lavori, ora risolti e risanati” (perizia p. 17). Per

l’esperto, era invece “assai improbabile che le infiltrazioni per

danni al balcone del piano superiore (P1), possano aver causato infiltrazioni interne,

così estese, visibili in maniera diffusa lungo pressoché tutti gli zoccoli del

pavimento al piano inferiore (PT)”, ritenuto che “è molto più probabile

che le infiltrazioni dal balcone al P1 abbiano causato le infiltrazioni perimetrali

al medesimo piano P1” e che “molto difficilmente” i problemi riscontrati

al piano terreno “possono provenire dallo stesso danno occorso al balcone

del P1” (perizia p. 16).

9.2

L’attrice

ha ribadito anche in questa sede che i difetti non erano stati notificati

tempestivamente, sennonché la relativa censura, non contenuta nell’appello ma sollevata

per la prima volta solo con la replica spontanea (p. 6), è palesemente tardiva e

con ciò irricevibile (un tale allegato non essendo idoneo a completare o

integrare le motivazioni dell’appello, cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4; TF

1° luglio 2013 4A_86/2013 consid. 1.2.2, 26 settembre 2014 4D_74/2013 consid.

2, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 2). La censura sarebbe stata comunque

irricevibile anche per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’attrice non

essendosi minimamente confrontata con l’argomentazione, per altro ineccepibile,

resa sul tema dal giudice di prime cure e non avendo in tal modo spiegato per

quali ragioni di fatto o di diritto la stessa sarebbe stata errata e con ciò da

riformare.

9.3

L’attrice

ha pure censurato l’assunto pretorile secondo cui l’assegnazione da parte dei

convenuti del termine per consentire la riparazione dei difetti sarebbe stata

inutile. A torto.

Come

rilevato con pertinenza dal giudice di prime cure, essa, a dispetto della sua

disponibilità a parole a riparare i difetti, si era in effetti sempre rifiutata

di procedervi, avendo subordinato ogni suo intervento riparatore, a torto (come

si è visto al consid. 9.1), all’accertamento della sua responsabilità nella

loro insorgenza, da lei sempre contestata (cfr. lettera 10 giugno 2010 nel

plico doc. I°; cfr. pure replica p. 4 e 6), rispettivamente avendo preteso, anche

in questo caso a torto (Gauch, op.

cit., n. 2374), che i convenuti dovessero dapprima provvedere al pagamento dell’intera

mercede ancora scoperta.

9.4

L’attrice

ha infine contestato l’entità della pretesa concretamente riconosciuta ai convenuti

a titolo di minor valore dell’opera.

Mentre

la censura, oltretutto sollevata per la prima volta solo in questa sede e con

ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), secondo cui i costi di risanamento

indicati dal perito giudiziario non sarebbero fede facenti siccome si

tratterebbe solo di stime è manifestamente infondata, nessuna disposizione

imponendo in effetti che i costi di ripristino e con ciò il minor valore

debbano essere determinati sulla base di dati certi, è invece a ragione che

l’attrice ha rilevato che per l’esperto i costi di risanamento dei muri esterni non sarebbero

nemmeno giustificabili in quanto la sicurezza dell’opera non era preclusa, entrando

pure in considerazione una sistemazione del lavoro in oggetto senza la

necessità di refezione dell’intera opera. Nel suo referto il perito giudiziario

ha in effetti indicato che “per un risanamento del muro ceduto, i relativi

costi sarebbero veramente ingenti anche se non necessariamente giustificabili

in quanto non è sicuramente preclusa la sicurezza dell’opera” aggiungendo poi

che “è presumibile che l’assestamento lentamente vada a fermarsi e quindi è

possibile camuffare la grande fessura in facciata con delle bande estetiche di vario

materiale sintetico o naturale (legno, pietra o metallo)” (perizia p. 22). Stando

così le cose, in applicazione dell’art. 169 cpv. 1 n. 1 della norma SIA 118,

che corrisponde sostanzialmente all’art. 368 cpv. 2 CO, anziché riconoscere ai

convenuti le esorbitanti spese di fr. 41'500.- + IVA previste per un

risanamento totale del difetto nemmeno necessario, appare così giustificato

attribuire loro un minor valore che in equità può essere determinato in fr.

5'000.- + IVA, somma che da una parte tiene conto della manifesta difettosità

dell’opera e dell’altra considera il costo ridotto delle possibili misure di camuffamento

della grande fessura in facciata.

Il

minor valore complessivo dell’opera, che per il resto non è stato censurato,

può così essere determinato in fr. 70'000.-

(fr. 31'000.- per l’umidità al piano seminterrato, fr. 5’000.- per il muro

ceduto e fr. 34'000.- per la terrazza) IVA esclusa, somma che, tenuto conto

dell’IVA al 7.6% - e non all’8%, come invece preteso dai convenuti nell’appello

incidentale, determinante essendo la data di esecuzione dell’opera per la quale

è stato rivendicato il minor valore -, corrisponde a fr. 75'320.-.

10.

Ricapitolando, all’attrice può dunque essere

riconosciuta una mercede di fr. 69'622.70 (fr. 516'183.42 per la fattura di cui

al doc. I + fr. 148'759.28 per la fattura di cui al doc. L ./.

fr. 520’000.- per gli acconti ./. fr. 75'320.- per il minor valore) oltre agli interessi

e accessori (aspetti questi non contestati).

11.

Chiedendo di riformare

il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 171'597.37

oltre interessi e accessori, l’attrice ha di fatto pure chiesto che,

diversamente da quanto deciso dal Pretore, la somma ancora dovutale dovesse

essere pagata dai convenuti con vincolo di solidarietà.

Nella sua impugnativa la relativa censura non è stata

tuttavia minimamente motivata in fatto e in diritto, sicché il gravame, su

questo punto, deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA

8.

maggio 2019 inc. n. 12.2017.159, 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160).

12.

Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere parzialmente accolto mentre che l’appello

incidentale dei convenuti dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,

il tutto come ai considerandi che precedono.

Le

spese giudiziarie dei procedimenti di primo e di secondo grado seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la

procedura di appello le stesse sono state calcolate sulla base del valore

ancora litigioso di fr. 114’594.- e per la procedura di appello incidentale

sono state calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 57'003.37.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

19 ottobre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 19 settembre 2017 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, invariati

gli altri dispositivi, è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta e di

conseguenza AO 1 e AO 1 sono condannati a pagare a AP 1 fr. 69'622.70 più

interessi al 5% dal 19 maggio 2011.

2.

Limitatamente a tale importo sono rigettate

in via definitiva le opposizioni ai PE n. __________ e __________ dell’UE di

Lugano.

II. Le

spese processuali della procedura di appello di fr. 6’500.- sono poste a carico

dell’appellante per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico delle controparti, a

cui l’appellante rifonderà

fr. 4’000.- per parti di ripetibili.

III. L’appello incidentale 7 dicembre 2017 di AO 1 e AO 1 è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di

fr. 3’500.- sono poste a carico degli appellanti in via incidentale, che

rifonderanno alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).