12.2017.182
Architetto - appalto - difetti nella progettazione - risarcimento - prescrizione - atti interruttivi
1 aprile 2019Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.182
Lugano
1 aprile 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.20 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 2 ottobre
2013 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 372'242.54, somma poi
ridotta in sede conclusionale a fr. 360'242.54, oltre interessi al 5% dall’8
febbraio 2002 e spese;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 23 ottobre 2017 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al
pagamento di fr. 75'673.20 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2006;
appellanti entrambe le
parti: l’attrice, che con appello 23 novembre 2017 ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 360'242.54
oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2006 e spese, protestando spese e ripetibili
di primo e secondo grado; il convenuto, che con appello incidentale 31 gennaio
2018 ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere
la petizione e in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 75'673.20
oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2013, pure protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con
risposta all’appello 31 gennaio 2018, rispettivamente l’attrice, con risposta
all’appello incidentale 21 marzo 2018, hanno postulato la reiezione del gravame
di parte avversa, pure con protesta di spese e di ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel corso del 1999 AP
1 ha incaricato l’arch. AO 1 di occuparsi della progettazione e della direzione
dei lavori di ristrutturazione di un immobile abitativo composto da due
appartamenti sito sulla part. n. __________ RFD di __________, opere che, al
termine degli interventi, sono risultate parzialmente difettose e hanno in
seguito indotto la committente, nel 2008/2009, a far effettuare da ditte terze
dei lavori di risanamento e di miglioria.
2. Con petizione 2 ottobre
2013 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto
in giudizio l’arch. AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud,
per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 372'242.54 (recte: fr.
372'282.54), somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 360'242.54 (recte:
fr. 360'282.54), oltre interessi al 5% dall’8 febbraio 2002 e spese. Essa, in
sintesi, ha preteso la rifusione parziale dell’onorario versato alla
controparte (fr. 30'000.-), il risarcimento della mercede corrisposta al
parchettista nell’ambito di una precedente procedura giudiziaria (fr.
18'662.80), il risarcimento delle spese per il ripristino dei numerosi difetti
dell’opera (fr. 231'797.05), il risarcimento per il mancato utilizzo del suo
appartamento durante l’esecuzione dei lavori di ripristino da febbraio a metà
luglio 2009 (fr. 8’250.-) comprensivo delle relative spese di trasloco (fr.
10'000.-), il risarcimento per la mancata locazione dell’altro appartamento
durante l’esecuzione dei lavori di ripristino durati 8 mesi (fr. 12'000.-), il
risarcimento degli onorari esposti dai vari specialisti da lei interpellati sul
tema dei difetti (fr. 28'235.14), il risarcimento delle spese per la prova a
futura memoria (fr. 5'750.-) e il risarcimento delle spese legali preprocessuali
(fr. 15'587.55).
Il convenuto si è
integralmente opposto alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 23 ottobre 2017, in parziale accoglimento della
petizione (dispositivo n. 1), ha condannato il convenuto al pagamento di fr.
75'673.20 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2006 (dispositivo n. 1.1), ponendo
la tassa di giustizia di fr. 10'000.-, le spese e le spese processuali di
conciliazione per 1/5 a carico dello stesso e per 4/5 a carico dell’attrice, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 18'000.- per ripetibili (dispositivo
n. 2). Egli ha in sostanza riconosciuto all’attrice il risarcimento delle spese
per il ripristino delle problematiche d’isolazione fonica (fr. 58'319.20) e di
tenuta statica del solaio tra il primo e il secondo piano (fr. 5'939.50), il
risarcimento per la mancata locazione dell’altro appartamento durante un mese
(fr. 1’500.-) nonché, proporzionalmente al grado di soccombenza delle parti nella
procedura giudiziaria, il 20% degli onorari esposti dagli specialisti
interpellati dall’attrice in merito ai difetti (fr. 5'647.-), delle spese per
la prova a futura memoria (fr. 1’150.-) e delle spese legali preprocessuali
(fr. 3'117.50).
4. La decisione
pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con appello 23 novembre
2017, avversato dal convenuto con risposta 31 gennaio 2018, l’attrice ha
chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione
per fr. 360'242.54 (recte: fr. 360'282.54) oltre interessi al 5% dal 3
agosto 2006 e spese, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Con appello incidentale 31
gennaio 2018, avversato dall’attrice con risposta 21 marzo 2018, il convenuto
ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere la
petizione e in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 75'673.20
oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2013, pure protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
5. Nel querelato
giudizio è stato giustamente stabilito che tra le parti era venuto in essere un
contratto d’architetto globale, che in base alla giurisprudenza costituiva un
contratto di natura mista al quale andavano applicate le norme del contratto di
appalto o del contratto di mandato a seconda dell’oggetto del litigio (DTF 127
III 543 consid. 2a, 134 III 361 consid. 5.1; TF 6 aprile 2017 4A_514/2016
consid. 3.1.1). Altrettanto a ragione è poi stato aggiunto che nel caso concreto,
ritenuto che al convenuto era stata in sostanza rimproverata una cattiva
progettazione (in particolare nelle scelte tecniche e esecutive) con
riferimento ai lavori di ristrutturazione eseguiti, che avevano poi comportato
la difettosità dell’opera realizzata, risultavano pertanto applicabili le
disposizioni relative al contratto di appalto e meglio quelle aventi per
oggetto la garanzia per i difetti dell’opera dell’art. 367 segg. CO (TF 6
aprile 2017 4A_514/2016 consid. 3.1.1 e 3.1.2).
Non vi è pertanto
motivo di rimettere in discussione queste conclusioni, per altro nemmeno
censurate in questa sede.
6. Il Pretore ha
innanzitutto escluso, respingendo la relativa eccezione del convenuto, che le
pretese attoree fossero prescritte. A suo giudizio, nonostante i due
appartamenti ristrutturati fossero stati occupati dall’attrice e dalla sua
conduttrice già nella primavera / estate del 2000, a quel momento l’opera non
era in effetti ancora terminata e con ciò consegnata, ritenuto in particolare che
il 21 dicembre 2000 (doc. BB) il convenuto aveva provveduto a sollecitare un
artigiano a posare il pilastro in legno delle logge, che costituiva un’opera
indispensabile per ottenere l’abitabilità (cfr. doc. CC), e che il 9 agosto 2001
(doc. DD) aveva poi informato il Comune di __________ che “per la consegna
definitiva della costruzione” mancava ancora la posa di quel pilastro, di
modo che il momento della consegna dell’opera (decisivo per la decorrenza del
termine di prescrizione, cfr. Zindel/Pulver/Schott,
Basler Kommentar, 6ª ed., n. 32 ad art. 371 CO), non poteva essere precedente a
quest’ultima data, poco importando se la ritardata posa del pilastro, a cui per
altro egli non si era opposto, fosse stata richiesta dall’attrice (doc. 4). In
tali circostanze, l’istanza di conciliazione del 3 agosto 2006 (inc. n. DI.2006.129
nel plico doc. IV°), che costituiva un valido atto interruttivo della
prescrizione giusta l’art. 135 n. 2 CO, aveva interrotto la prescrizione
quinquennale dell’art. 371 cpv. 2 CO (Gauch,
Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2296; DTF 108 II 194 consid. 4, 115 II 456 consid.
2), poi puntualmente e nuovamente interrotta a più riprese negli anni
successivi (cfr. inc. n. DI.2007.155, DI.2008.170 e DI.2009.183, tutti nel
plico doc. IV°) sino all’introduzione dell’attuale procedura di conciliazione rispettivamente
di merito, per cui non era necessario chinarsi sulla validità e sulla portata
della rinuncia alla prescrizione sottoscritta dal convenuto il 3 agosto 2005
(doc. Z).
6.1. In questa sede il convenuto
ha ribadito il buon fondamento dell’eccezione di prescrizione, rilevando da una
parte che la mancata posa del pilastro non poteva essergli imputata, essendo
stata imposta dall’attrice (doc. 4), e osservando dall’altra come nemmeno la
dichiarazione di rinuncia alla prescrizione (doc. Z) fosse valida, siccome
formulata in termini generici, da un profano e senza indicare la durata
dell’eventuale rinuncia.
La censura dev’essere
respinta. Rilasciando il 3 agosto 2005 lo scritto di cui al doc. Z, secondo
cui, con riferimento alla “riattazione edificio al fmn __________ __________
- Proprietà signora AP 1 __________”, “le notifico l’accordo a
rinunciare a prevalermi della prescrizione per le prestazioni che ho eseguito
per la costruzione in oggetto”, il convenuto ha in effetti dichiarato di
rinunciare a prevalersi dell’eccezione di prescrizione, rispettivamente di prolungare
(o di interrompere) il termine di prescrizione ancora in corso o eventualmente già
giunto a scadenza, in tutti i casi per una durata non meglio definita ma di
fatto corrispondente a quella quinquennale (art. 371 cpv. 2 CO; cfr. pure DTF
134 III 361 consid. 5.2) applicabile alla fattispecie, ritenuto che la
prescrizione è poi stata pacificamente interrotta a più riprese fino
all’inoltro dell’attuale petizione (cfr. sulla natura e sugli effetti di una
dichiarazione di rinuncia alla prescrizione: cfr. DTF 99 II 185 consid. 2c e
3a, 112 II 231 consid. 3e/bb, 132 III 226 consid. 3.3.7 e 3.3.8). Contrariamente
a quanto ritenuto dal convenuto (che nell’occasione si è fondato sul contributo
dottrinale di Thévenaz, La
déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription, in: Mélanges en
l’honneur de Pierre Tercier, p. 443 segg.), il fatto che quella dichiarazione, per
altro non formulata in termini generici e nemmeno da un profano della materia,
sia stata allestita senza indicazione della durata della rinuncia alla
prescrizione non è in alcun modo tale da inficiarne la validità (Pichonnaz, Commentaire Romand, 2ª ed.,
n. 12 ad art. 141 CO; cfr. pure TF 8 febbraio 2011 9C_855/2010
consid. 3.5.2), e ciò nemmeno se a quel momento il termine di
prescrizione fosse eventualmente già giunto a scadenza. Ad ogni buon conto
quest’ultima eventualità sarebbe stata senz’altro da negare, essendo
incontestabile, alla luce di quanto si dirà più avanti (cfr. infra
consid. 7.3), che la consegna dell’opera poteva essere fatta risalire al 9
agosto 2001 e comunque a una data non precedente al 17 gennaio 2001 (o al 21
dicembre 2000).
7. Il Pretore ha in
seguito accertato che i difetti dell’opera emersi dall’incarto e sui quali il
perito giudiziario si era espresso erano i seguenti: scarso isolamento al
calpestio, scarso isolamento aereo, carente portata statica delle travi tra il
pianterreno e il primo piano, carente isolamento termico tra il pianterreno e
il primo piano, infiltrazione di acqua sotto le soglie delle finestre al primo
piano, grave insufficienza statica tra il primo e il secondo piano,
insufficienze acustiche (rumore aereo e da calpestio) tra il primo e il secondo
piano, infiltrazione di acqua sotto le soglie delle finestre al secondo piano,
mancanza di uno strato incombustibile per la protezione antincendio tra il
primo e il secondo piano, grave insufficienza statica tra il secondo piano e la
mansarda, carente isolamento termico tra il secondo piano e la mansarda,
barriera del vapore incompleta e non fissata con il nastro adatto tra il secondo
piano e la mansarda, i tubi principali del riscaldamento non sono isolati
termicamente, mansarda non impermeabilizzata ma protetta soltanto dalla gronda
del tetto, le porte d’entrata degli appartamenti non presentano caratteristiche
antincendio. Preso atto che i lavori di ristrutturazione si erano protratti
perlomeno fino all’estate 2001 e che il convenuto non aveva mai formalmente provveduto
alla consegna dell’opera, decisiva per la decorrenza del termine di esame della
stessa e di notifica dei difetti, il giudice di prime cure ha stabilito che in
base al principio dell’affidamento le parti potevano e dovevano ritenere che la
stessa fosse stata terminata e consegnata solo a far tempo dall’8 febbraio 2002,
allorché l’attrice aveva notificato tutta una serie di difetti (doc. B). Ciò posto,
ha ritenuto che solo il difetto relativo allo scarso isolamento fonico delle
solette, già segnalato il 4 novembre 2000 (doc. II), e le problematiche
relative al carente isolamento termico tra il pianterreno e il primo piano nonché
all’insufficienza statica tra il primo e il secondo piano, segnalate l’8 febbraio
2002 (doc. B), fossero stati notificati tempestivamente (art. 367 cpv. 1 CO), mentre
tutti gli altri difetti passati in rassegna nella perizia giudiziaria, per i
quali l’attrice nulla aveva detto e nessun riscontro era evincibile dagli atti
in punto al momento della loro notifica, non potessero essere considerati notificati
tempestivamente (art. 370 cpv. 2 CO), poco importando se erano emersi dalle
varie perizie di parte o dalla perizia a futura memoria. Egli ha pure tenuto a
precisare che la problematica riscontrata e notificata tempestivamente relativa
al carente isolamento termico tra il pianterreno e il primo piano non era però
costitutiva di un difetto e non poteva così essere presa in considerazione, l’attrice
non avendo provato che la consegna dei piani e dei progetti, logicamente
precedente alla realizzazione vera e propria dell’opera, fosse avvenuta
successivamente al 1° gennaio 2000, data in cui era entrata in vigore la nuova
e più rigida versione della norma SIA 180, applicabile sugli aspetti termici, tanto
più che era altamente verosimile proprio il contrario, cioè che la consegna dei
piani e dei progetti fosse avvenuta prima di allora.
7.1. Prima di passare in
rassegna le censure delle parti sulla tempestività o meno della notifica dei
difetti (cfr. infra consid. 7.2 e 7.3), dev’essere evasa la
censura dell’attrice secondo cui la problematica relativa al carente isolamento
termico tra il pianterreno e il primo piano era invece costitutiva di un
difetto e doveva con ciò essere presa in considerazione.
Il rilievo è
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice non si
è in effetti confrontata criticamente con l’argomentazione resa sul tema dal Pretore
spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e
con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011
4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo
2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), non essendo a tale scopo sufficiente il
fatto, oltretutto evocato per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317
cpv. 1 CPC) solo in questa sede, comunque non provato, che essa possa aver
rimproverato il convenuto di aver a suo tempo violato il suo dovere di
informazione, per non averle segnatamente proposto “in previsione del
cambiamento che sarebbe intervenuto di lì a poco o che era già intervenuto
nella norma SIA … le due soluzioni, adeguandosi poi a quanto deciso” (appello
p. 9).
7.2. L’attrice, dopo aver
riportato la dottrina applicabile alla materia (Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5ª ed., p. 524 segg.), ha ribadito che, contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore, tutti i difetti esaminati nella perizia
giudiziaria, e non solo quelli relativi allo scarso isolamento fonico delle
solette e all’insufficienza statica tra il primo e il secondo piano (la
problematica relativa al carente isolamento termico tra il pianterreno e il
primo piano non era invece - come detto - costitutiva di un difetto), erano
stati notificati tempestivamente.
La censura, fondata
sulle tre considerazioni che verranno esposte ed esaminate qui di seguito, non
può essere accolta.
L’attrice ha in primo
luogo affermato che “in prima battuta e per quanto attiene i difetti legati
all’infiltrazione di acqua sotto le soglie delle finestre al 1° e al 2° piano
gli stessi sono stati notificati, quanto meno indirettamente, nello scritto 8
febbraio 2002 [N.d.R. doc. B] quando si lamentano i problemi di chiusura
e lo scarso scorrimento delle porte finestre”, aggiungendo poi che “l’infiltrazione
non è che una conseguenza di questo problema” (appello p. 7). Il rilievo è ampiamente
infondato, essendo incontestabile che l’infiltrazione di acqua sotto le soglie
delle porte finestre nulla ha a che vedere con i problemi di chiusura e di
scorrimento delle stesse segnalati nel doc. B.
L’attrice ha in seguito
sostenuto che “alla stessa conclusione si giunge in merito alla carente
portata statica delle travi (PT/1P) regolarmente notificate” ritenuto che “si
tratta in effetti di parte del pavimento tra il primo e il secondo piano,
ancora una volta” (appello p. 7). Il rilievo, già irricevibile per carenza
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), è pure infondato: l’attrice non ha in
effetti spiegato in modo sufficientemente chiaro e comprensibile se e in che
modo dallo scritto di cui al doc. B, in realtà silente sul tema, si potesse
evincere l’avvenuta notificazione della difettosità di quelle travi; l’asserita
difettosità “di parte del pavimento tra il primo e il secondo piano”
è per contro già stata riconosciuta dal giudice di prime cure, che ha ammesso
il difetto relativo all’insufficienza statica tra il primo e il secondo piano.
L’attrice ha infine espresso
una serie di considerazioni di carattere generale, senza per altro indicare se
e a quali difetti fossero riferite e spiegarne la rilevanza per il giudizio:
essa ha evidenziato “che l’arch. AO 1, nei suoi allegati di causa, non ha
mai contestato di essere stato informato delle perizie __________ e __________ /
__________ [N.d.R. alcuni degli specialisti incaricati dall’attrice] ma
solamente ha negato di conoscere quella dello Studio __________ e __________ [N.d.R.
altri specialisti incaricati dall’attrice]” (appello p. 7), sennonché non è
stato spiegato e non si vede come la circostanza possa essere rilevante per la
questione della tempestività della notifica dei difetti; ha rilevato che andava
sottolineato “come lo stesso __________ rappresentante della
compagnia di assicurazione del convenuto ha confermato come il sinistro gli era
stato segnalato nel 2001, mentre la perizia dello Studio __________ e __________
è stata inviata all’assicurazione e quindi notificata al convenuto il 23 maggio
2005 (doc. II°)” (appello p. 8), sennonché, mentre non è dato di sapere
perché quest’ultima circostanza potrebbe essere rilevante per il tema della tempestività
della notifica dei difetti, si osserva che il fatto che il 13 luglio 2001 (cfr.
plico doc. II°) il convenuto abbia notificato al suo assicuratore il sinistro
relativo alla procedura giudiziaria, con conseguente denuncia di lite nei suoi
confronti, promossa dal parchettista nei confronti dell’attrice con riferimento
alla carente isolazione fonica del pavimento (cfr. verbale 22 giugno 2015 p. 3),
non migliora in alcun modo la posizione dell’attrice in merito alla notifica degli
altri difetti; ha aggiunto che “il convenuto ammette nei suoi allegati di causa
di aver partecipato a delle riunioni (duplica 12 maggio 2014 p. 9 ad 3 in fine)
volte a trovare una soluzione ai difetti contestati” (appello p. 8), sennonché,
neanche in questo caso è stato spiegato come la circostanza possa essere
rilevante per la questione della tempestività della notifica dei difetti; e ha
concluso che “in buona fede, appare evidente che l’arch. AO 1 non può ora
affermare che non era cosciente del fatto che si stava parlando di difetti a
lui ascrivibili … L’arch. AO 1 dopo che i difetti gli sono stati notificati
aveva peraltro contattato la sua assicurazione RC” (appello p. 8), sennonché,
come si è appena detto, la circostanza, del tutto generica, non è, una volta
ancora, rilevante per la questione della tempestività della notifica dei
difetti ora in discussione.
7.3. Da parte sua, il convenuto
ha censurato l’assunto pretorile secondo cui i difetti relativi allo scarso
isolamento fonico delle solette e all’insufficienza statica tra il primo e il
secondo piano (la problematica relativa al carente isolamento termico tra il
pianterreno e il primo piano non era invece - come detto - costitutiva di un
difetto) erano stati notificati tempestivamente: la data di consegna dell’opera
poteva e doveva in effetti essere fatta risalire già alla primavera / estate
2000, cioè al momento in cui i due appartamenti ristrutturati erano stati
occupati dall’attrice e dalla sua conduttrice, e non solo dall’8 febbraio 2002.
La censura è parzialmente
fondata. Come rilevato con pertinenza dal giudice di prime cure,
nonostante i due appartamenti ristrutturati fossero effettivamente stati
occupati già nella primavera / estate del 2000, a quel momento l’opera non era però
ancora terminata e con ciò consegnata, ritenuto in particolare che il 21
dicembre 2000 (doc. BB) il convenuto aveva provveduto a sollecitare un
artigiano a posare il pilastro in legno delle logge, che costituiva un’opera
indispensabile per ottenere l’abitabilità (cfr. doc. CC), e che il 9 agosto
2001 (doc. DD) aveva poi informato il Comune di __________ che “per la
consegna definitiva della costruzione” mancava ancora la posa di quel
pilastro. In questa sede, pur non censurando in sé questi accertamenti, il
convenuto ha ribadito che la mancata posa del pilastro non poteva essergli
imputata, essendo stata imposta dall’attrice (doc. 4), ed ha aggiunto che in
ogni caso da quella data, a seguito della sua informazione al Comune di __________
che “i tempi trascorsi e a venire per la messa in opera del suddetto
pilastro non dipendono dalla nostra volontà e pertanto vi notifichiamo
che la richiesta dell’abitabilità sarà inoltrata dalla proprietaria signora AP
1” (doc. DD, inviato per conoscenza - come gli altri documenti sopra
menzionati - anche all’attrice), la responsabilità del problema era allora stata
assunta dall’attrice. Sennonché l’istruttoria, pur avendo confermato
quest’ultima circostanza, non ha invece permesso di accertare che la mancata
posa del pilastro gli fosse stata imposta dall’attrice sin dall’inizio: come
detto, il 21 dicembre 2000 (doc. BB) il convenuto aveva in effetti provveduto a
sollecitare un artigiano a posare il pilastro senza aver minimamente menzionato
una tale imposizione dell’attrice, da lui evidentemente non ancora ricevuta; la
più volte menzionata procedura giudiziaria che opponeva l’attrice al
parchettista, pacificamente addotta quale giustificazione della necessità di
non posare ancora il pilastro (cfr. doc. 4 e DD), era stata oltretutto promossa
nei suoi confronti solo il 17 gennaio 2001 (cfr. doc. V°); e lo scritto con cui
l’attrice aveva informato il convenuto che “purtroppo non possiamo ancora
procedere con la posa del pilastro” (doc. 4) recava infine la data del 20
luglio 2001 e nulla permette di ritenere che la richiesta di soprassedere alla
posa dello stesso possa essere stata formulata prima del 17 gennaio 2001 (o del
21 dicembre 2000). Stando così le cose, si deve concludere, ritenuto che la
consegna dell’opera può così essere fatta risalire al 9 agosto 2001 (doc. DD) e
comunque a una data non precedente al 17 gennaio 2001 (o al 21 dicembre 2000),
che il difetto relativo allo scarso isolamento fonico delle solette, già segnalato
il 4 novembre 2000 (doc. II), è stato notificato tempestivamente, mentre che la
problematica relativa all’insufficienza statica tra il primo e il secondo
piano, segnalata solo l’8 febbraio 2002 (doc. B) e non costitutiva di un
difetto occulto, risulta essere stata notificata tardivamente.
8. Alla luce di quanto
si è detto e delle ulteriori censure sollevate dall’attrice, di cui si dirà ancora
qui di seguito, le singole pretese risarcitorie di quest’ultima possono essere
evase come segue.
8.1. Il Pretore, fondandosi
sulla dottrina e sulla giurisprudenza (Fellmann,
Berner Kommentar, n. 496 segg. ed in particolare n. 501, 504 e 540 ad art. 394
CO; DTF 124 III 423 consid. 3b/c e 4a; TF 18 novembre 2004 4C.274/2004 consid.
5.3), ha innanzitutto respinto la pretesa dell’attrice volta alla rifusione parziale
(in ragione di fr. 30'000.-) dell’onorario versato alla controparte (che ammontava
a fr. 50'000.-, cfr. doc. Q), rilevando da una parte che essa, con le sue
restanti pretese, aveva chiesto di essere risarcita per ogni danno conseguente
alla cattiva esecuzione dell’incarico conferito al convenuto, e osservando
dall’altra che una totale inutilizzabilità del lavoro di quest’ultimo era
esclusa già per il fatto che questi si era pure occupato della direzione dei
lavori, aspetto qui non contestato; oltretutto agli atti mancava ogni riscontro
oggettivo sull’ampiezza di tale riduzione o sul minor valore dell’opera e sulla
giustificazione oggettiva dell’importo da decurtare.
In questa sede l’attrice,
dopo aver esposto la giurisprudenza in materia (DTF 124 III 423 consid. 3b/c e
4a), ha ribadito il buon fondamento della sua pretesa, rilevando che “nel
caso di specie le perizie agli atti provano in maniera lampante come il lavoro
dell’arch. AO 1 si è rivelato alla prova dei fatti gravemente insufficiente, al
punto che si è reso necessario rifare l’opera praticamente interamente” e
che “la perizia di causa e il doc. LL provano in maniera lampante la portata
dei lavori che si sono resi necessari e che in definitiva si apparentano ad un
rifacimento sostanzialmente totale delle opere svolte”, ritenuto poi che “il
fatto di aver dovuto asportare e ricostruire il pavimento prova al di là di
ogni dubbio l’estrema rilevanza degli interventi che giustificano la
restituzione dell’importo di fr. 30'000.- versato all’arch. AO 1 dall’attrice”
(appello p. 10). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), atteso che l’attrice, oltre ad aver esposto unicamente delle
considerazioni generiche, non si è minimamente confrontata con l’argomentazione
resa sul tema dal Pretore spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la
stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III 374 consid.
4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid.
9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). La perizia giudiziaria non
ha per altro confermato che l’operato del convenuto fosse stato gravemente
difettoso e avesse poi comportato il pressoché integrale rifacimento dei lavori
effettuati.
8.2. Il Pretore ha in
seguito escluso che l’attrice potesse pretendere il risarcimento della mercede
(fr. 18'662.80), comprensiva delle relative spese giudiziarie, da lei corrisposta
al parchettista nell’ambito di una precedente procedura giudiziaria (inc. n.
OA.2001.7 nel plico doc. V°): il risarcimento della mercede (fr. 14'347.-), con
Fatti
i relativi interessi (fr. 2'215.80), era in effetti già compreso nell’ulteriore
richiesta di risarcimento del costo di ripristino dei difetti, mentre le spese
giudiziarie (fr. 2'100.-) dovevano rimanere a carico dell’attrice, essendo
state causate dalla sua scelta processuale, per altro non condivisa dal convenuto,
di contestare la mercede azionata nei suoi confronti.
In questa sede l’attrice
si è limitata a sostenere che “è accertato che il difetto che ha condotto
alla procedura giudiziaria è riconducibile ad un errore dell’arch. AO 1”,
rispettivamente che, come risultava dalla sentenza resa a suo tempo in quella
causa (doc. F), “l’errore accertato e non contestato dell’arch. AO 1 ha
condotto l’ing. AP 1 a delle spese che altrimenti non avrebbe dovuto sostenere”
(appello p. 10). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), atteso che l’attrice non si è minimamente confrontata con
l’argomentazione resa sul tema dal Pretore spiegando per quali ragioni di fatto
e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III
374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
8.3. Il Pretore,
confrontato con una domanda di risarcimento delle spese per il ripristino dei
numerosi difetti dell’opera di complessivi fr. 231'797.05, ha poi ritenuto,
dopo aver - come detto - appurato che gli unici difetti notificati
tempestivamente erano quello relativo allo scarso isolamento fonico delle
solette e quello relativo alla tenuta statica del solaio tra il primo e il
secondo piano, che all’attrice potesse essere riconosciuto unicamente un
importo di fr. 58'319.20 per il risarcimento delle spese per il ripristino
delle problematiche d’isolazione fonica secondo la soluzione proposta dal convenuto
nel doc. L, ritenuta perfettamente idonea allo scopo dal perito giudiziario
(perizia p. 22), e un’ulteriore somma di fr. 5'939.50 per il risarcimento delle
spese per il ripristino delle problematiche di tenuta statica del solaio tra il
primo e il secondo piano, tanto più che il rinforzo statico della soletta tra
il primo e il secondo piano era a suo giudizio necessario anche per mettere in
atto la soluzione ai problemi acustici proposta dal convenuto (perizia p. 7),
presa in considerazione nella decisione impugnata, per cui il suo costo doveva essere
riconosciuto anche solo quale posta connessa alla riparazione dei problemi
fonici.
8.3.1. In questa sede
l’attrice, dando per altro per scontato - però a torto, come si è detto (cfr. supra
consid. 7.1 e 7.2) - che la problematica relativa al carente isolamento termico
tra il pianterreno e il primo piano era costitutiva di un difetto e che tutti i
difetti esaminati nella perizia giudiziaria, e non solo quelli relativi allo
scarso isolamento fonico delle solette e all’insufficienza statica tra il primo
e il secondo piano, erano stati notificati tempestivamente, ha ribadito il buon
fondamento della sua pretesa, sulla base di due diverse argomentazioni: in
primo luogo ha rammentato che “la perizia giudiziaria ha avuto modo di
accertare come la soluzione proposta dall’arch. AO 1 non avrebbe risolto il
problema statico, grave … come quello fonico, e quindi implementandola non si
sarebbero risolti i problemi riscontrati”, aggiungendo che “i costi di
risanamento dei difetti statici e fonici erano e di molto superiori” (appello
p. 11), sennonché la censura è irricevibile per carenza di motivazione (art.
311 cpv. 1 CPC), l’attrice non essendosi da una parte confrontata con
l’argomentazione resa sul tema dal Pretore spiegando per quali ragioni di fatto
e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III
374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2) e dall’altra
non avendo indicato, ancor prima che provato, da quale passaggio della perizia
giudiziaria si potesse evincere la correttezza di quanto da lei addotto (DTF
138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1; TF 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1); in un secondo momento ha evidenziato che “appare
per altro lecito chiedersi se il Pretore, nella non creduta ipotesi” qui -
come detto - invece confermata (cfr. supra consid. 7.2) “in
cui codesto lodevole Tribunale d’appello dovesse ritenere una parte dei difetti
non notificati tempestivamente, se ai sensi dell’art. 183 CPC il giudice non
avrebbe dovuto richiedere un complemento di perizia” (appello p. 11), sennonché,
in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha
spiegato sulla base di quali legittime considerazioni avrebbe in tal caso
dovuto essere ordinato un complemento della perizia giudiziaria.
8.3.2. Ma, contrariamente a
quanto preteso dal convenuto, nemmeno vi è motivo di modificare in suo favore,
su questo punto, la decisione pretorile. Il fatto che l’istruttoria abbia
permesso di accertare che l’unico difetto notificato tempestivamente era quello
relativo allo scarso isolamento fonico delle solette e che il difetto relativo all’insufficienza
statica tra il primo e il secondo piano era invece stato notificato
tardivamente (cfr. supra consid. 7.3), non è in effetti tale da
comportare il mancato riconoscimento della somma di fr. 5'939.50 attribuita in
prima sede all’attrice con riferimento alle spese di ripristino delle
problematiche di tenuta statica del solaio tra il primo e il secondo piano. Il
convenuto non ha in effetti censurato l’assunto pretorile (che costituisce una
motivazione alternativa e indipendente per il giudizio sulla relativa pretesa,
che, pena l’irricevibilità, deve pure essere validamente censurata, cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed.,
n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 5
ottobre 2018 inc. n. 12.2017.99) secondo cui il rinforzo statico della soletta
tra il primo e il secondo piano era in ogni caso necessario anche per mettere
in atto la soluzione ai problemi acustici proposta dal convenuto, presa in
considerazione nella decisione impugnata, per cui il suo costo doveva essere
riconosciuto anche solo quale posta connessa alla riparazione dei problemi
fonici.
8.4. Il Pretore ha inoltre
Considerandi
respinto la pretesa dell’attrice volta al risarcimento dell’indennità per il
mancato utilizzo del suo appartamento durante l’esecuzione dei lavori di
ripristino, asseritamente svolti da febbraio a metà luglio 2009 (fr. 8’250.-)
comprensivo delle relative spese di trasloco (fr. 10'000.-), rilevando che essa
non aveva minimamente comprovato tali poste di danno, contestate dal convenuto,
la cui prova non risultava impossibile o particolarmente difficoltosa ai sensi
dell’art. 42 cpv. 2 CO.
In questa sede l’attrice
si è limitata a sostenere che “è fuori discussione che” essa “ha dovuto
svuotare la propria abitazione e trasferirsi in un altro luogo”,
aggiungendo che “l’unico punto in discussione potrebbe essere la durata di
questo periodo” e che “il semplice esame della prima pagina del doc. LL
dimostra in maniera lampante come la durata dei lavori è stata importante …
sicuramente più dei 6 mesi conteggiati dall’attrice”; a suo dire, non
sarebbe poi stato così semplice provare la durata dell’inabilità
dell’appartamento “perché bisognerebbe definire a partire da quando, anche
se i lavori non sono terminati, in buona fede si poteva pretendere che” essa
“rientrasse nella sua casa” e la difficoltà di “provare questa
circostanza con esattezza” (appello p. 11) giustificherebbe così di far
capo alla facilitazione della prova di cui all’art. 42 cpv. 2 CO. La censura,
riferita per altro solo alla questione dell’indennità per il mancato utilizzo
del suo appartamento, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv.
1.
CPC), atteso che l’attrice non si è minimamente confrontata con
l’argomentazione resa sul tema dal Pretore spiegando per quali ragioni di fatto
e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III
374.
consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
Contrariamente a quanto preteso dall’attrice, nemmeno dalla prima pagina del
doc. LL, l’unica prova da lei evocata in questa sede - oltretutto per la prima
volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) - sul tema, è possibile
evincere qualcosa di rilevante a tale proposito, in quello scritto, denominato
“Zahlungsjournal”, essendo state menzionate unicamente le date di
fatturazione e di pagamento delle somme esposte da 21 ditte poi intervenute per
effettuare dei lavori di rispristino e di miglioria nell’immobile abitativo in
esame, senza che nulla si possa evincere in merito alla durata dagli stessi.
8.5
Il Pretore,
confrontato quindi con una pretesa di fr. 12'000.- a titolo di risarcimento per
la mancata locazione dell’altro appartamento durante i lavori di ripristino
asseritamente durati 8 mesi, ha riconosciuto all’attrice l’importo di fr.
1’500.-, pari a una pigione mensile, rilevando che dalla perizia giudiziaria
nulla era emerso circa la probabile durata dei lavori di ripristino e che il
convenuto ne aveva prospettato la durata in un mese (doc. L).
In questa sede l’attrice
ha evidenziato che “la teste C__________ __________ nella sua audizione 22
giugno 2015 ha avuto modo di affermare come: “per me era anche un momento
particolare e i vantaggi della collocazione e della stabilità superavano comunque
i disagi”” di modo che “non vi sono quindi motivi per ritenere che se
non costretta se ne sarebbe andata” e “vanno quindi rimborsati all’attrice
tutti i canoni di locazione sino a quando, terminati i lavori, un nuovo
inquilino non è entrato nell’appartamento del secondo piano” (appello p.
12). La censura, per altro evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito
(art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, è pure irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice non si è in effetti confrontata
criticamente con l’argomentazione resa sul tema dal Pretore spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare
(cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4,
27.
settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid.
3.1
e 3.2). La testimonianza della teste C__________ __________ non era in ogni
caso idonea a comprovare il buon fondamento della pretesa, non dimostrando ancora
che il contratto di locazione sia stato da lei disdetto proprio per la
difettosità dell’ente locato e soprattutto che l’appartamento sia poi stato
inutilizzabile per 8 mesi.
8.6
Il Pretore,
confrontato infine con una domanda di risarcimento degli onorari esposti dai
vari specialisti interpellati dall’attrice sul tema dei difetti, delle spese
per la prova a futura memoria e delle spese legali preprocessuali, per
complessivi fr. 49'572.69, l’ha accolta, proporzionalmente al grado di
soccombenza delle parti nella procedura giudiziaria (per le spese dei referti
privati: Gauch, op. cit., n. 1524
e 1873 e DTF 126 III 388; per i costi della procedura a futura memoria: Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 27 ad
art. 367 CO; per le spese legali preprocessuali: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 57 ad art. 150 e TF 19 maggio
2003.
4C.11/2003 consid. 5.2), in ragione del 20%, per complessivi fr. 9'914.50.
In questa sede
l’attrice ha ribadito il buon fondamento della pretesa in considerazione
dell’asserita fondatezza di tutte le sue altre richieste creditorie. A torto. Ritenuto
come il principio adottato dal giudice di prime cure, secondo cui la pretesa in
esame poteva essere ammessa proporzionalmente al grado di soccombenza delle
parti, non è stato censurato e che - come si è visto - le altre richieste
creditorie dell’attrice sono state disattese, con conseguente conferma del
giudizio pretorile, anche la censura riferita a questa posizione di danno deve
essere respinta.
9.
In un capitolo conclusivo
il Pretore, fondandosi sulla dottrina (Thévenoz,
Commentaire Romand, 2ª ed., n. 22 ad art. 102 CO), ha stabilito che gli interessi
di mora sulle somme di spettanza dell’attrice dovevano essere riconosciuti a
far tempo dalla data d’inoltro dell’istanza di conciliazione del 3 agosto 2006
(inc. n. DI.2006.129 nel plico doc. IV°), prima valida interpellazione.
In questa sede il
convenuto ha chiesto, in via subordinata, che gli stessi abbiano invece a decorrere
unicamente dalla data della petizione, ossia dal 2 ottobre 2013, rimproverando in
sostanza l’attrice di aver ingiustificatamente “atteso quasi 10 anni per
mettere in atto i pretesi interventi di eliminazione dei difetti (avvenuti nel
2008/2009) per poi attendere ulteriori 5 anni (la petizione risale al 2 ottobre
2013) per avviare la procedura giudiziaria sfociata nella sentenza qui
impugnata”, rispettivamente il primo giudice di aver erroneamente attribuito
gli interessi “da addirittura 3 anni prima della messa in opera degli
interventi di rifacimento dell’immobile” (appello incidentale p. 14 seg.).
La censura è manifestamente infondata, visto e considerato che l’istanza di
conciliazione del 3 agosto 2006, riferita a una pretesa complessiva di fr.
500'000.- oltre interessi e spese, costituiva effettivamente, in base alla
dottrina, una valida interpellazione giusta l’art. 102 CO.
10.
Ne discende che sia l’appello
dell’attrice sia l’appello incidentale del convenuto (nelle sue richieste
principale e subordinata) devono essere respinti nella misura in cui sono
ricevibili.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr.
360'282.54 (fr. 284'609.34 per l’appello e fr. 75'673.20 per l’appello
incidentale), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 23
novembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali della procedura di appello di fr. 12’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili.
III. L’appello
incidentale 31 gennaio 2018 dell’arch. AO 1 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali
della procedura di appello incidentale di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante
in via incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).