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Decisione

12.2017.182

Architetto - appalto - difetti nella progettazione - risarcimento - prescrizione - atti interruttivi

1 aprile 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi interessi (fr. 2'215.80), era in effetti già compreso nell’ulteriore

richiesta di risarcimento del costo di ripristino dei difetti, mentre le spese

giudiziarie (fr. 2'100.-) dovevano rimanere a carico dell’attrice, essendo

state causate dalla sua scelta processuale, per altro non condivisa dal convenuto,

di contestare la mercede azionata nei suoi confronti.

In questa sede l’attrice

si è limitata a sostenere che “è accertato che il difetto che ha condotto

alla procedura giudiziaria è riconducibile ad un errore dell’arch. AO 1”,

rispettivamente che, come risultava dalla sentenza resa a suo tempo in quella

causa (doc. F), “l’errore accertato e non contestato dell’arch. AO 1 ha

condotto l’ing. AP 1 a delle spese che altrimenti non avrebbe dovuto sostenere”

(appello p. 10). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), atteso che l’attrice non si è minimamente confrontata con

l’argomentazione resa sul tema dal Pretore spiegando per quali ragioni di fatto

e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III

374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).

8.3. Il Pretore,

confrontato con una domanda di risarcimento delle spese per il ripristino dei

numerosi difetti dell’opera di complessivi fr. 231'797.05, ha poi ritenuto,

dopo aver - come detto - appurato che gli unici difetti notificati

tempestivamente erano quello relativo allo scarso isolamento fonico delle

solette e quello relativo alla tenuta statica del solaio tra il primo e il

secondo piano, che all’attrice potesse essere riconosciuto unicamente un

importo di fr. 58'319.20 per il risarcimento delle spese per il ripristino

delle problematiche d’isolazione fonica secondo la soluzione proposta dal convenuto

nel doc. L, ritenuta perfettamente idonea allo scopo dal perito giudiziario

(perizia p. 22), e un’ulteriore somma di fr. 5'939.50 per il risarcimento delle

spese per il ripristino delle problematiche di tenuta statica del solaio tra il

primo e il secondo piano, tanto più che il rinforzo statico della soletta tra

il primo e il secondo piano era a suo giudizio necessario anche per mettere in

atto la soluzione ai problemi acustici proposta dal convenuto (perizia p. 7),

presa in considerazione nella decisione impugnata, per cui il suo costo doveva essere

riconosciuto anche solo quale posta connessa alla riparazione dei problemi

fonici.

8.3.1. In questa sede

l’attrice, dando per altro per scontato - però a torto, come si è detto (cfr. supra

consid. 7.1 e 7.2) - che la problematica relativa al carente isolamento termico

tra il pianterreno e il primo piano era costitutiva di un difetto e che tutti i

difetti esaminati nella perizia giudiziaria, e non solo quelli relativi allo

scarso isolamento fonico delle solette e all’insufficienza statica tra il primo

e il secondo piano, erano stati notificati tempestivamente, ha ribadito il buon

fondamento della sua pretesa, sulla base di due diverse argomentazioni: in

primo luogo ha rammentato che “la perizia giudiziaria ha avuto modo di

accertare come la soluzione proposta dall’arch. AO 1 non avrebbe risolto il

problema statico, grave … come quello fonico, e quindi implementandola non si

sarebbero risolti i problemi riscontrati”, aggiungendo che “i costi di

risanamento dei difetti statici e fonici erano e di molto superiori” (appello

p. 11), sennonché la censura è irricevibile per carenza di motivazione (art.

311 cpv. 1 CPC), l’attrice non essendosi da una parte confrontata con

l’argomentazione resa sul tema dal Pretore spiegando per quali ragioni di fatto

e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III

374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2) e dall’altra

non avendo indicato, ancor prima che provato, da quale passaggio della perizia

giudiziaria si potesse evincere la correttezza di quanto da lei addotto (DTF

138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1; TF 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1); in un secondo momento ha evidenziato che “appare

per altro lecito chiedersi se il Pretore, nella non creduta ipotesi” qui -

come detto - invece confermata (cfr. supra consid. 7.2) “in

cui codesto lodevole Tribunale d’appello dovesse ritenere una parte dei difetti

non notificati tempestivamente, se ai sensi dell’art. 183 CPC il giudice non

avrebbe dovuto richiedere un complemento di perizia” (appello p. 11), sennonché,

in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha

spiegato sulla base di quali legittime considerazioni avrebbe in tal caso

dovuto essere ordinato un complemento della perizia giudiziaria.

8.3.2. Ma, contrariamente a

quanto preteso dal convenuto, nemmeno vi è motivo di modificare in suo favore,

su questo punto, la decisione pretorile. Il fatto che l’istruttoria abbia

permesso di accertare che l’unico difetto notificato tempestivamente era quello

relativo allo scarso isolamento fonico delle solette e che il difetto relativo all’insufficienza

statica tra il primo e il secondo piano era invece stato notificato

tardivamente (cfr. supra consid. 7.3), non è in effetti tale da

comportare il mancato riconoscimento della somma di fr. 5'939.50 attribuita in

prima sede all’attrice con riferimento alle spese di ripristino delle

problematiche di tenuta statica del solaio tra il primo e il secondo piano. Il

convenuto non ha in effetti censurato l’assunto pretorile (che costituisce una

motivazione alternativa e indipendente per il giudizio sulla relativa pretesa,

che, pena l’irricevibilità, deve pure essere validamente censurata, cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed.,

n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 5

ottobre 2018 inc. n. 12.2017.99) secondo cui il rinforzo statico della soletta

tra il primo e il secondo piano era in ogni caso necessario anche per mettere

in atto la soluzione ai problemi acustici proposta dal convenuto, presa in

considerazione nella decisione impugnata, per cui il suo costo doveva essere

riconosciuto anche solo quale posta connessa alla riparazione dei problemi

fonici.

8.4. Il Pretore ha inoltre

Considerandi

respinto la pretesa dell’attrice volta al risarcimento dell’indennità per il

mancato utilizzo del suo appartamento durante l’esecuzione dei lavori di

ripristino, asseritamente svolti da febbraio a metà luglio 2009 (fr. 8’250.-)

comprensivo delle relative spese di trasloco (fr. 10'000.-), rilevando che essa

non aveva minimamente comprovato tali poste di danno, contestate dal convenuto,

la cui prova non risultava impossibile o particolarmente difficoltosa ai sensi

dell’art. 42 cpv. 2 CO.

In questa sede l’attrice

si è limitata a sostenere che “è fuori discussione che” essa “ha dovuto

svuotare la propria abitazione e trasferirsi in un altro luogo”,

aggiungendo che “l’unico punto in discussione potrebbe essere la durata di

questo periodo” e che “il semplice esame della prima pagina del doc. LL

dimostra in maniera lampante come la durata dei lavori è stata importante …

sicuramente più dei 6 mesi conteggiati dall’attrice”; a suo dire, non

sarebbe poi stato così semplice provare la durata dell’inabilità

dell’appartamento “perché bisognerebbe definire a partire da quando, anche

se i lavori non sono terminati, in buona fede si poteva pretendere che” essa

“rientrasse nella sua casa” e la difficoltà di “provare questa

circostanza con esattezza” (appello p. 11) giustificherebbe così di far

capo alla facilitazione della prova di cui all’art. 42 cpv. 2 CO. La censura,

riferita per altro solo alla questione dell’indennità per il mancato utilizzo

del suo appartamento, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv.

1.

CPC), atteso che l’attrice non si è minimamente confrontata con

l’argomentazione resa sul tema dal Pretore spiegando per quali ragioni di fatto

e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III

374.

consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012

4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).

Contrariamente a quanto preteso dall’attrice, nemmeno dalla prima pagina del

doc. LL, l’unica prova da lei evocata in questa sede - oltretutto per la prima

volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) - sul tema, è possibile

evincere qualcosa di rilevante a tale proposito, in quello scritto, denominato

“Zahlungsjournal”, essendo state menzionate unicamente le date di

fatturazione e di pagamento delle somme esposte da 21 ditte poi intervenute per

effettuare dei lavori di rispristino e di miglioria nell’immobile abitativo in

esame, senza che nulla si possa evincere in merito alla durata dagli stessi.

8.5

Il Pretore,

confrontato quindi con una pretesa di fr. 12'000.- a titolo di risarcimento per

la mancata locazione dell’altro appartamento durante i lavori di ripristino

asseritamente durati 8 mesi, ha riconosciuto all’attrice l’importo di fr.

1’500.-, pari a una pigione mensile, rilevando che dalla perizia giudiziaria

nulla era emerso circa la probabile durata dei lavori di ripristino e che il

convenuto ne aveva prospettato la durata in un mese (doc. L).

In questa sede l’attrice

ha evidenziato che “la teste C__________ __________ nella sua audizione 22

giugno 2015 ha avuto modo di affermare come: “per me era anche un momento

particolare e i vantaggi della collocazione e della stabilità superavano comunque

i disagi”” di modo che “non vi sono quindi motivi per ritenere che se

non costretta se ne sarebbe andata” e “vanno quindi rimborsati all’attrice

tutti i canoni di locazione sino a quando, terminati i lavori, un nuovo

inquilino non è entrato nell’appartamento del secondo piano” (appello p.

12). La censura, per altro evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito

(art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, è pure irricevibile per carenza di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attrice non si è in effetti confrontata

criticamente con l’argomentazione resa sul tema dal Pretore spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare

(cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4,

27.

settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid.

3.1

e 3.2). La testimonianza della teste C__________ __________ non era in ogni

caso idonea a comprovare il buon fondamento della pretesa, non dimostrando ancora

che il contratto di locazione sia stato da lei disdetto proprio per la

difettosità dell’ente locato e soprattutto che l’appartamento sia poi stato

inutilizzabile per 8 mesi.

8.6

Il Pretore,

confrontato infine con una domanda di risarcimento degli onorari esposti dai

vari specialisti interpellati dall’attrice sul tema dei difetti, delle spese

per la prova a futura memoria e delle spese legali preprocessuali, per

complessivi fr. 49'572.69, l’ha accolta, proporzionalmente al grado di

soccombenza delle parti nella procedura giudiziaria (per le spese dei referti

privati: Gauch, op. cit., n. 1524

e 1873 e DTF 126 III 388; per i costi della procedura a futura memoria: Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 27 ad

art. 367 CO; per le spese legali preprocessuali: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 57 ad art. 150 e TF 19 maggio

2003.

4C.11/2003 consid. 5.2), in ragione del 20%, per complessivi fr. 9'914.50.

In questa sede

l’attrice ha ribadito il buon fondamento della pretesa in considerazione

dell’asserita fondatezza di tutte le sue altre richieste creditorie. A torto. Ritenuto

come il principio adottato dal giudice di prime cure, secondo cui la pretesa in

esame poteva essere ammessa proporzionalmente al grado di soccombenza delle

parti, non è stato censurato e che - come si è visto - le altre richieste

creditorie dell’attrice sono state disattese, con conseguente conferma del

giudizio pretorile, anche la censura riferita a questa posizione di danno deve

essere respinta.

9.

In un capitolo conclusivo

il Pretore, fondandosi sulla dottrina (Thévenoz,

Commentaire Romand, 2ª ed., n. 22 ad art. 102 CO), ha stabilito che gli interessi

di mora sulle somme di spettanza dell’attrice dovevano essere riconosciuti a

far tempo dalla data d’inoltro dell’istanza di conciliazione del 3 agosto 2006

(inc. n. DI.2006.129 nel plico doc. IV°), prima valida interpellazione.

In questa sede il

convenuto ha chiesto, in via subordinata, che gli stessi abbiano invece a decorrere

unicamente dalla data della petizione, ossia dal 2 ottobre 2013, rimproverando in

sostanza l’attrice di aver ingiustificatamente “atteso quasi 10 anni per

mettere in atto i pretesi interventi di eliminazione dei difetti (avvenuti nel

2008/2009) per poi attendere ulteriori 5 anni (la petizione risale al 2 ottobre

2013) per avviare la procedura giudiziaria sfociata nella sentenza qui

impugnata”, rispettivamente il primo giudice di aver erroneamente attribuito

gli interessi “da addirittura 3 anni prima della messa in opera degli

interventi di rifacimento dell’immobile” (appello incidentale p. 14 seg.).

La censura è manifestamente infondata, visto e considerato che l’istanza di

conciliazione del 3 agosto 2006, riferita a una pretesa complessiva di fr.

500'000.- oltre interessi e spese, costituiva effettivamente, in base alla

dottrina, una valida interpellazione giusta l’art. 102 CO.

10.

Ne discende che sia l’appello

dell’attrice sia l’appello incidentale del convenuto (nelle sue richieste

principale e subordinata) devono essere respinti nella misura in cui sono

ricevibili.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr.

360'282.54 (fr. 284'609.34 per l’appello e fr. 75'673.20 per l’appello

incidentale), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 23

novembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali della procedura di appello di fr. 12’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili.

III. L’appello

incidentale 31 gennaio 2018 dell’arch. AO 1 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali

della procedura di appello incidentale di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante

in via incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).