12.2017.183
Riconoscimento e exequatur di sentenza straniera - reclamo
22 gennaio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.183
Lugano
22 gennaio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.807
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza di
riconoscimento ed exequatur 26 ottobre 2017 da
CO
1
rappr. da PA 2
contro
RE
1
rappr. da PA 1
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo
n. __________ del Tribunale ordinario di __________ e di ordinare il sequestro,
sino a concorrenza della somma di fr. 74'620.70 oltre interessi al 5% dal 26
ottobre 2017 e tasse e spese esecutive, delle n. 20 quote sociali di fr.
1'000.- ciascuna di E__________ Sagl, nonché di ogni e qualsiasi bene, credito
e pretesa di pertinenza del convenuto nei confronti di quella società,
derivante in particolare dal suo statuto di socio, di gerente, di dipendente o
di finanziatore della stessa, domanda che il Pretore con decisione 10 novembre
2017 ha sostanzialmente accolto;
ed ora sul reclamo 24 novembre
2017 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere l’istanza, protestando le spese e le ripetibili di entrambe
le sedi;
preso atto delle
osservazioni 15 dicembre 2017 con cui l’istante ha postulato lo stralcio della
lite, nel frattempo divenuta priva d’oggetto, con accollo delle spese giudiziarie
(recte: processuali) alla controparte, compensate le ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con decreto ingiuntivo
telematico 23 dicembre 2014 n. __________ R.G. (doc. E) il Tribunale ordinario
di __________, su ricorso 5 settembre 2014 di CO 1 (doc. D), ha ingiunto a RE 1
(ai sensi dell’art. 633 segg. CPCIt) di pagare a favore della parte ricorrente per
le causali di cui al ricorso stesso, entro 60 giorni dalla notifica di
quell’atto, la somma di € 49'236.82, gli interessi come da domanda e le spese
di procedura liquidate in € 1'400.- per compensi, in € 286.- per esborsi, oltre
il 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende,
avvertendolo che nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica poteva
essere fatta opposizione e che in difetto il decreto sarebbe divenuto esecutivo
e definitivo; con provvedimento 27 gennaio 2016 (doc. F), rilevato che l’opposizione
inoltrata nel frattempo da RE 1 non risultava fondata su alcuna prova scritta,
il decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo
(ai sensi dell’art. 648 CPCIt), come per altro risultava anche
dall’attestazione rilasciata il 22 aprile 2016 (doc. G) in forza degli art. 54
e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(Convenzione di Lugano [CLug]);
che con istanza 26 ottobre
2017, fondata sugli art. 33 segg. CLug, CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, chiedendo che il menzionato
decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di __________, relativo a una
pretesa contrattuale (corrispettivo per locazione commerciale di immobili e per
servizi pubblicitari), fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera e
che fosse ordinato il sequestro, sino a concorrenza della somma di fr.
74'620.70 oltre interessi al 5% dal 26 ottobre 2017 e tasse e spese esecutive,
delle n. 20 quote sociali di fr. 1'000.- ciascuna di E__________ Sagl, nonché
di ogni e qualsiasi bene, credito e pretesa di pertinenza del convenuto nei
confronti di quella società, derivante in particolare dal suo statuto di socio,
di gerente, di dipendente o di finanziatore della stessa, domanda che il
Pretore, con decisione 10 novembre 2017, ha sostanzialmente accolto, ponendo la
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.-, a carico del convenuto;
che con il reclamo 24 novembre
2017 che qui ci occupa il convenuto, rilevando segnatamente come il Tribunale
ordinario di __________ avesse frattanto revocato, con sentenza 22/23 novembre
2017 n. __________ R.G. (doc. D allegato al rimedio giuridico), il decreto
ingiuntivo 23 dicembre 2014 (doc. E), ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando le spese e le ripetibili
di entrambe le sedi;
che con osservazioni 15
dicembre 2017 l’istante ha postulato lo stralcio la lite, a suo dire ormai divenuta
priva d’oggetto, e, evidenziando pure come il convenuto, inoltrando subito il
gravame, non le avesse dato la possibilità di “agire di conseguenza”, ha
chiesto di accollargli le spese giudiziarie (recte: processuali), compensate
le ripetibili;
che giusta l’art. 45 CLug
il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43
CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da
esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile
d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e
n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei
motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di
addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Staehelin/Bopp, Kommentar
zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56 seg. ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30,
14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 3
aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre
2013 inc. n. 12.2013.26) - rigetta o revoca la dichiarazione di
esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug
(paragrafo 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può
formare oggetto di un riesame nel merito (paragrafo 2; II CCA 18 ottobre 2011
inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120): per costante
dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 paragrafo 1 CLug, formulato in maniera
eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45
CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per
l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo
grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal
giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA
7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14
agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n.
12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n.
12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc.
n. 12.2016.147, 14 giugno 2017 inc. n. 12.2016.218);
che nel caso di
specie è incontestabile che a seguito dell’emanazione della sentenza 22/23
novembre 2017 del Tribunale ordinario di __________ (doc. D allegato al
reclamo), che ha revocato il decreto ingiuntivo 23 dicembre 2014 (doc. E),
l’istanza di riconoscimento e di exequatur in Svizzera di quest’ultima
pronuncia, alla quale non può pertanto più essere riconosciuta la qualifica di
decisione esecutiva nello Stato d’origine, presupposto per il suo accoglimento
da parte del Pretore, debba ora essere respinta (cfr. per analogia II CCA 14
agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127);
che, contrariamente a
quanto preteso dall’istante, le spese giudiziarie della procedura di primo
grado - e meglio in concreto, non essendo state attribuite ripetibili dal Pretore,
solo quelle processuali - devono anche in questo caso seguire la soccombenza
(art. 106 CPC; in tal senso II CCA 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 19
maggio 2016 inc. n. 12.2015.127) e vanno così poste a carico dell’istante: la sentenza
22/23 novembre 2017 del Tribunale ordinario di __________ ha in effetti stabilito
che la decisione di cui al decreto ingiuntivo 23 dicembre 2014, resa da quel
medesimo Tribunale sulla base di un mero giudizio sommario, era in realtà
infondata nel merito, per cui l’istante, che, nonostante le apparenze da lei
suscitate in precedenza, non vantava alcuna pretesa nei confronti della
controparte, avrebbe dovuto soprassedere dal chiederne il riconoscimento e
l’exequatur in Svizzera; non è per altro vero che il convenuto, inoltrando subito
il gravame, le avesse di fatto impedito di “agire di conseguenza”, tant’è che a
seguito dell’emanazione del querelato giudizio lo stesso poteva essere modificato
proprio solo mediante un’impugnazione;
che il reclamo del
convenuto deve pertanto essere accolto;
che le spese processuali e
le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito
dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo
restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei
criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente
dell’importanza della lite, della sua difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto;
che per l’eventuale
impugnabilità al Tribunale federale fa stato un valore litigioso di € 49'236.82.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Il reclamo 24 novembre
2017 di RE 1 è accolto.
Di conseguenza la
decisione 10 novembre 2017 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord è
così riformata:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
tasse e le spese di giustizia, di complessivi fr. 200.-, da anticipare
dall’istante, restano a suo carico.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’opponente, che
rifonderà al reclamante fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).