12.2017.184
Contratto di lavoro - pagamento ore supplementari - sistema dell'orario flessibile - Onere della prova in relazione all'asserita necessità aziendale e alla mole di lavoro svolta ricade sul dipendente
26 giugno 2019Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.184
Lugano
26 giugno 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.325
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione dell’11
settembre 2014 da
AP
1
rappr. dall’ PA 1
contro
AO
1
rappr. dall PA 2
in materia di contratto di
lavoro con cui l’attore ha chiesto il pagamento di complessivi
fr. 20'769.89 lordi a titolo di salario per le ore di lavoro straordinario
prestate durante il rapporto di impiego, oltre interessi,
richiesta avversata dalla
convenuta che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con sentenza 24
ottobre 2017 ha respinto,
appellante l’attore
con atto di appello 24 novembre 2017, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse,
spese e ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta dell’11 gennaio 2018 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
tenuto conto della
decisione del 20 giugno 2016 (inc. 12.2015.120) con cui questa Camera, in
accoglimento dell’appello dell’attore di data 4 luglio 2015, ha rinviato gli
atti al Pretore affinché completasse l’istruttoria,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. Con contratto di data
12 ottobre 2009 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1 in qualità di
informatico specialista. Il contratto prevedeva un salario mensile di fr.
4'500.- lordi per tredici mensilità poi aumentato nel corso degli anni sino a
fr 4'900.- lordi sempre per tredici mensilità (doc. 2, 3 e 4 e doc. B e C).
In data 30 luglio 2013 il
dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2013.
B. Previo tentativo di
conciliazione (C.M. 2014.158), l’11 settembre 2014 AP 1 ha inoltrato alla Pretura
di Lugano una petizione chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di
complessivi fr. 20'769.89 a titolo di salario per le ore di lavoro
straordinarie prestate durante il periodo di impiego, oltre interessi. In
breve, egli ha lamentato la mancata compensazione, rispettivamente il mancato
pagamento, di un importante numero di ore straordinarie, e più precisamente di
557,02 ore. In particolare, l’attore ha affermato che solo le ore straordinarie
preventivamente autorizzate dalla datrice di lavoro sono state compensate in costanza del rapporto di lavoro mentre le altre non sono state
pagate malgrado anch’esse fossero state effettuate nell’interesse della
convenuta e per esigenze professionali. AO 1 sarebbe inoltre stata
perfettamente informata del loro ammontare in quanto le stesse erano registrate
nel sistema informatico dell’azienda. L’attore ha inoltre sottolineato che la
datrice di lavoro non è mai intervenuta per impedirne lo svolgimento.
C. La convenuta si è
opposta alla petizione contestando la pretesa creditoria. In sintesi, essa ha
sostenuto che nell’azienda era in vigore un sistema di orario flessibile e la
regola secondo cui il numero massimo di ore cumulabili per ogni mese era pari a
10, pena la decadenza di ulteriori ore accumulate. Non costituirebbero dunque
ore supplementari quelle derivanti dall’orario flessibile, ma soltanto quelle
cumulate in seguito a richiesta della datrice di lavoro o comunque autorizzate
dalla stessa. AP 1 non avrebbe mai sottoposto alcuna richiesta per le ore di
cui egli chiede ora il pagamento, motivo per cui le stesse non sono
riconosciute come ore supplementari. AO 1 ha contestato inoltre l’obbligo di
intervenire per impedire lo svolgimento di ore straordinarie non preventivate,
ritenuto che l’attore avrebbe potuto gestire il suo orario di lavoro
autonomamente, così come autonomamente avrebbe dovuto inviare una richiesta di
autorizzazione delle ore supplementari svolte di propria iniziativa. Da ultimo,
la convenuta ha rilevato che l’attore ha riconosciuto la situazione delle
vacanze e il saldo delle ore supplementari restanti a fine 2011 e a fine 2012, senza
sollevare alcuna obiezione.
D. In sede
di udienza, l’attore ha prodotto un memoriale scritto di replica, nel quale ha
ribadito come la convenuta fosse perfettamente a conoscenza degli effettivi
carichi di lavoro da lui svolti. Egli ha inoltre aggiunto che né il contratto
di lavoro né il regolamento menzionavano il sistema di orario flessibile ma
prevedevano di contro la compensazione del lavoro supplementare e straordinario.
Ha inoltre contestato di aver mai riconosciuto o accettato un sistema di
remunerazione parziale delle ore di lavoro che l’attività imponeva.
In duplica
orale, la convenuta ha osservato che il sistema di orario flessibile è stato sì
precisato nella nota interna doc. 7, emanata nel marzo 2012 ma era in vigore già
in precedenza ed era regolarmente utilizzato dai dipendenti.
Con
ordinanza del 28 gennaio 2015 il Pretore ha respinto i mezzi di prova proposti
dalle parti con la sola eccezione dei documenti prodotti agli atti dalle
stesse. Il reclamo presentato da AP 1 contro questa ordinanza è stato giudicato
inammissibile dalla Terza Camera civile del Tribunale d’appello in data 17
febbraio 2015 non avendo l’attore reso verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile.
E. Le
parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi
allegati conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche
posizioni. L’attore ha altresì contestato l’assenza di autonomia nella gestione
del suo tempo di lavoro, la flessibilità essendo stata limitata agli orari di
inizio e di fine giornata di lavoro e ha sottolineato che il clima aziendale
non permetteva di chiedere il pagamento di tutto il lavoro straordinario effettuato.
F. Con sentenza dell’8
giugno 2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ritenendo non
sufficientemente allegata e dimostrata la necessità delle ore di cui l’attore
ha chiesto la remunerazione.
G. Con appello 4 luglio
2015 l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente la petizione e condannare la controparte al pagamento
di
fr. 20'769.89. Con risposta del 10 settembre 2015 la convenuta ha proposto la
reiezione del gravame.
H. Con decisione di data
20 giugno 2016 questa Camera ha rinviato gli atti al Pretore affinché
procedesse a un complemento d’istruttoria.
I. Esperita l’istruttoria,
durante la quale sono stati sentiti i testi richiesti dall’attore, le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati
conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni, di cui si
dirà per quanto necessario in seguito.
L. Con sentenza del 24
ottobre 2017 il Pretore ha nuovamente respinto la petizione ritenendo che l’attore
avesse fallito la prova del fatto che la datrice di lavoro “fosse
(o potesse essere) a conoscenza del numero di ore svolte da AP 1 per esigenza
aziendale e le avesse dunque riconosciute tacitamente quali ore supplementari,
così come pure quella del fatto che l’attore non abbia potuto compensare le ore
volontariamente accumulate con l’orario flessibile a causa di una direttiva
della convenuta o di reali necessità aziendali. Di conseguenza, egli non può
vantare alcun diritto al pagamento di queste ore a titolo di lavoro
straordinario.” (cfr. sentenza cit., pag. 8).
M. Con appello del 24
novembre 2017 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente la petizione e condannare la controparte al pagamento
di fr. 20'769.89, protestate tasse, spese e ripetibili mentre che AO 1 con
risposta del 11 gennaio 2018 postula la reiezione del gravame, anch’essa con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
E considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali
con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il
medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello,
presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima
istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30
giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del
gravame.
2. Nella propria
sentenza il Pretore, dopo aver riassunto il contenuto degli allegati di causa
ed esposto la dottrina e la giurisprudenza relative all’art. 321c CO, ha
ricordato che l’onere della prova inerente all’esistenza di ore supplementari
ordinate dal datore di lavoro o necessarie all’azienda è a carico del
lavoratore. Al riguardo il primo giudice ha stabilito che l’attore, pur
conoscendo il sistema di orario flessibile in vigore nell’azienda, non ha mai
chiesto ufficialmente l’autorizzazione per le ore di cui chiede ora il
pagamento e non ha mai segnalato al suo datore di lavoro di aver svolto ore
supplementari oltre a quelle ufficialmente autorizzate e poi compensate. Nel
contempo, il Pretore ha ritenuto che AP 1 non avesse dimostrato che la datrice di
lavoro poteva sapere, sulla base della mole di lavoro da lui svolta, che le ore
effettuate per necessità aziendale superavano quelle ufficialmente annunciate.
In assenza di un’esplicita direttiva in tal senso o di una reale esigenza
aziendale, non circostanziata dall’attore, le ore così accumulate sono state
considerate dal primo giudice nell’ambito del saldo dell’orario flessibile e
non quali ore supplementari ai sensi di legge. Il Pretore ha inoltre giudicato che
né le testimonianze assunte né gli atti confermassero la tesi attorea secondo
cui il clima in azienda non permetteva di richiedere il pagamento degli
straordinari. Non provato sarebbe inoltre il fatto, asserito dal lavoratore ma
non circostanziato, secondo cui egli non avrebbe avuto la possibilità di
compensare le ore accumulate in eccesso durante il contratto di lavoro. Di conseguenza, il Pretore ha negato all’attore il diritto al pagamento
di queste ore a titolo di lavoro straordinario.
3. Con l’appello AP 1
censura sia un’errata applicazione del diritto che un assente ed errato
accertamento dei fatti da parte del Pretore. In particolare, l’appellante sostiene
che AO 1 “era regolarmente informata su tutto il lavoro effettivamente
svolto” (cfr. appello, pag. 4) e sulle ore supplementari prestate che
risultavano dal sistema informatico che registrava le timbrature del cartellino
di presenza; ciò malgrado essa non è mai intervenuta per impedire il lavoro
straordinario. Egli afferma pure di non aver potuto compensare queste ore con
tempo libero, in quanto ciò sarebbe stato mal visto dai responsabili della
società e, oltretutto, vi sarebbero state pressioni affinché si prestasse
lavoro straordinario. Il lavoratore sostiene inoltre di non aver mai avuto
quella “Zeitsouvranität” che sarebbe caratteristica del lavoro flessibile e
nega che vi fosse in vigore un simile sistema.
4. Per
sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da
riformare (v. Verda Chiocchetti
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le
tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, le affermazioni
appellatorie secondo cui il sistema dell’orario flessibile sarebbe stato
implementato solo in astratto e non sarebbe stato possibile effettuare
compensazioni in tempo libero, il fatto che il titolare dell’azienda si sarebbe
compiaciuto di questa situazione e l’asserita (ma assolutamente non circostanziata)
imposizione da parte della direzione di “illecite condizioni di lavoro”
(cfr. appello, pag. 4 e 5).
L’appello in esame viene
quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed
espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno
analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica
al giudizio impugnato.
5. Il Pretore ha già
esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. In
considerazione degli ampi estratti citati dall’appellante nel proprio ricorso a
sostegno della propria tesi, è però necessario ribadire i seguenti principi: ai
sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un
tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante
contratto normale o contratto collettivo di lavoro, il lavoratore è tenuto a
prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si
possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Con
il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro
straordinario con un congedo di durata almeno corrispondente; per il lavoro
straordinario non compensato mediante congedo, il datore di lavoro deve pagare
il salario normale più un supplemento di almeno un quarto, a condizione che
mediante accordo scritto, contratto normale o collettivo non sia stato pattuito
o disposto altrimenti (art. 321c cpv. 2 e 3 CO).
Non
costituisce lavoro straordinario ai sensi della predetta norma il tempo di
lavoro che supera quanto pattuito se prestato dal lavoratore volontariamente,
in virtù di un orario di lavoro flessibile che gli permette di gestire
autonomamente il proprio orario di lavoro, in particolare l’orario di inizio e
fine giornata lavorativa, nonché la durata della pausa. Tale autonomia implica
la responsabilità del lavoratore di compensare tempestivamente, mediante
congedo, un saldo di ore attivo rispettivamente di non superare i limiti
imposti nel caso concreto dal relativo regolamento o dalle direttive del datore
di lavoro. In questo senso, il Tribunale federale ha confermato che il
regolamento sull’orario flessibile può prevedere che solo una parte delle ore
accumulate venga trasferita da un periodo all’altro, con la conseguenza che al
termine del periodo di riferimento decade il diritto alla compensazione delle
ore eccedenti il limite consentito, senza per questo che il datore di lavoro
debba remunerarle (DTF 130 V 309 consid. 5.1.3). Un'indennità entra unicamente
in linea di conto se i bisogni aziendali o le direttive del datore di lavoro
non permettono di compensare un tale saldo attivo durante l'orario di lavoro
flessibile e rispettando eventuali fasce obbligatorie; in questo caso
l'eccedenza di ore non è da qualificare quale credito attivo di ore, ma come
vere e proprie ore supplementari (DTF 123 III 469 consid. 3b, confermato in STF
4A_611/2012 del 19.02.2013, consid. 3.2; DTF 130 V 309 consid. 5.1.3). Nella
pratica, è spesso difficile differenziare tra ore supplementari e saldo
positivo di ore accumulate nell’ambito di un orario flessibile. Determinante
per la qualificazione delle ore supplementari ai sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO
è il fatto che le stesse non vengono prestate volontariamente dal lavoratore,
ma per ordine del datore di lavoro o per necessità aziendale. Affinché sia data
una necessità aziendale, non è sufficiente che il lavoro sia utile per il
datore di lavoro, ma è necessario che lo stesso vada svolto proprio in quel
momento, che non sia possibile rinviarlo (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7.
ed., n. 4 ad art. 321c CO, pag. 215; Senti in AJP 2003 pag. 287).
L’onere
della prova relativo all’esistenza di ore supplementari, ordinate dal datore di
lavoro o necessarie per l’azienda, è a carico del lavoratore (art. 8 CC; DTF
129 III 171 consid. 2.4). Qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di
sua spontanea iniziativa, egli deve provare di averne tempestivamente dato
comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita
o per atti concludenti), per non esporsi al rischio di un mancato
riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b). Il datore di lavoro
ha infatti un interesse evidente ad essere informato in tempi brevi della
necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo inizialmente pattuito
(DTF 129 III 271). Normalmente, egli non è tenuto a dimostrare la necessità del
lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro era
informato delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna
obiezione (STF 4A_42/2011 del 15.07.2011 consid. 5.2; DTF 86 II 155 consid. 2).
In presenza di un orario di lavoro flessibile il semplice superamento
dell’orario lavorativo non indica però automaticamente che sono state effettuate
ore supplementari. Considerata l’autonomia del lavoratore nel gestire il
proprio orario lavorativo e il suo onere di compensare tempestivamente le ore
volontariamente accumulate, l’accettazione tacita di ore supplementari da parte
del datore di lavoro può essere ammessa soltanto quando egli era a conoscenza,
oltre che del superamento dell’orario di lavoro pattuito, anche del fatto che
le ore in più sono state effettuate per necessità aziendale. In caso contrario,
la mancata segnalazione da parte del lavoratore porta alla perenzione del suo
diritto alla compensazione o alla remunerazione delle stesse.
6. Preliminarmente è
necessario chiarire che, contrariamente a quanto cerca di sostenere AP 1,
l’istruttoria ha permesso di accertare che presso AO 1 era effettivamente in
vigore un sistema di orario flessibile in base al quale i dipendenti dovevano svolgere
le ore lavorative settimanali previste contrattualmente - nel caso del qui
attore 40 ore settimanali (doc. 2 con relativi rinvii, doc. C, doc. B) - rispettando
una fascia di presenza obbligatoria tra le 8:00 e le 11:30 e tra le 13:30 e le
17:00 mentre che per la rimanenza godevano di una certa autonomia, nel rispetto
- evidentemente - delle esigenze aziendali. Le ore straordinarie per essere
riconosciute e conteggiate come tali nel foglio presenza necessitavano
dell’autorizzazione della Direzione (doc. C) ciò che, come accertato, poteva
avvenire sia preventivamente che a posteriori tramite compilazione di un
formulario apposito, rispettivamente - dopo la messa in servizio del “work flow
presenze” - tramite l’inserimento nell’applicativo della relativa richiesta da
parte del dipendente (cfr. anche audizioni testimoniali del 3 aprile di P__________,
pag. 2 seg., di M__________, pag. 4, di E__________, pag. 6, e di P__________,
pag. 7). Questo sistema è stato sì dettagliatamente regolamentato nella nota
interna di data 20 marzo 2012 – redatta dallo stesso appellante e da lui
trasmessa a tutti i dipendenti di AO 1 (cfr. osservazioni del 27 ottobre 2014,
pag. 2, non contestate, e doc. 5) - ma, stando a quanto emerso in fase
istruttoria, era in vigore già in precedenza, (cfr. al riguardo verbale di
dibattimento dell’11 dicembre 2014, pag. 2, non contestato, nonché audizioni
testimoniali del 18 maggio 2017 di T__________, pag. 2 e di Vi__________, pag.
3) tant’è che veniva regolarmente utilizzato dai dipendenti tra cui lo stesso AP
1 (doc. I e doc.I°/I).
Le affermazioni
dell’appellante secondo cui il “sistema dell’orario flessibile era
implementato solo in astratto nelle norme del regolamento aziendale, ma di
fatto al lavoratore non era permesso effettuare tali compensazioni in tempo
libero” e che il titolare di AO 1 si sarebbe compiaciuto di questa
situazione (cfr. appello, pag. 4) non solo non sono state minimamente
comprovate in sede istruttoria ma neppure circostanziate negli allegati di
causa, ragion per cui si rivelano palesemente inammissibili (consid. 4).
Per quanto attiene alle
lagnanze dell’appellante relative al mancato riporto da un mese all’altro di un
cumulo di ore superiore a 10, si rinvia a quanto esposto al consid. 5 e alla
decisione del Tribunale federale ivi citata che sancisce la legittimità di una
simile regolamentazione.
7. Si tratta ora di
valutare se le 557,02 ore di cui AP 1 chiede il pagamento in questa sede
costituiscano, come da questi sostenuto, lavoro straordinario ai sensi dell’art.
321c CO o siano piuttosto un’eccedenza accumulata in relazione all’orario
flessibile, opinione seguita dalla convenuta.
7.1. Al riguardo è utile rilevare
sin da ora che, come correttamente osservato da AO 1 (cfr. risposta, pag. 6), nei
propri allegati AP 1 non indica esplicitamente in che periodo sarebbero state
accumulate queste ore, ciò è nondimeno desumibile dai doc. I°/I e dall’allegato
al doc. K da cui si evince che esse sono state accumulate durante i quasi 4
anni di attività presso la convenuta e non unicamente nel 2013 come si potrebbe
essere erroneamente indotti a pensare se ci si attenesse unicamente al calcolo
proposto dal lavoratore, che utilizza quale salario di riferimento quello percepito
nel 2013 (cfr. anche appello, pag. 5 in fine). Pertanto, nell’ipotesi in cui
queste ore dovessero essere effettivamente riconosciute quali ore straordinarie,
per determinare l’importo dovuto quale remunerazione si dovrà tenere conto
dell’evoluzione dello stipendio del lavoratore nel corso dei 4 anni di
servizio.
7.2. In relazione allo
svolgimento di queste ore lavorative, di cui egli chiede ora il pagamento,
risulta dagli atti che AP 1 non ha mai chiesto ufficialmente l’autorizzazione
alla Direzione, e questo benché egli conoscesse perfettamente il sistema
vigente all’interno dell’azienda, e neppure ha mai segnalato alla datrice di
lavoro di aver svolto ore supplementari oltre a quelle ufficialmente
autorizzate e compensate (consid. 5) e tantomeno ha fatto presente alla stessa di
non aver potuto compensare le ore accumulate in ragione del suo carico di
lavoro. Egli ha, di contro, accettato il saldo ore supplementari sottopostogli
da AO 1 in relazione agli anni 2011 e 2012 (doc. 7 e 8). Malgrado quanto cerca
di sostenere ora l’appellante con il suo richiamo all’art. 341 CO, è innegabile
che, nell’ambito di una valutazione complessiva delle circostanze, questi
elementi indeboliscono la sua tesi.
Nel contempo,
contrariamente a quanto sostenuto da AP 1, l’istruttoria non ha dimostrato che
la datrice di lavoro fosse consapevole che le (asserite) ore supplementari
superavano quelle annunciate ufficialmente. Infatti, sebbene le ore di presenza
in ufficio del dipendente venissero registrate nel sistema delle timbrature
interne, questo non implica ancora che AO 1 dovesse qualificare automaticamente
quali ore supplementari tutte le ore svolte in “eccesso” dal dipendente.
Proprio perché al beneficio dell’orario flessibile AP 1 era autorizzato a gestire
in maniera autonoma il proprio tempo di lavoro, nel rispetto della fascia di
presenza obbligatoria. In assenza di un’esplicita autorizzazione della
Direzione o di una comprovata esigenza aziendale (consid. 5), la sola presenza
in ufficio del dipendente non è però sufficiente per qualificare il suo lavoro
di straordinario.
Nel caso specifico, le
allegazioni del dipendente, su cui ricade l’onere della prova, in merito alla
presunta necessità aziendale e alla mole di lavoro svolto, contestate dalla
convenuta, non solo non sono state circostanziate ma - malgrado il rinvio degli
atti deciso in data 20 giugno 2016 da questa Camera al Pretore affinché
completasse l’istruttoria come auspicato da AP 1 - non hanno neppure trovato conferma
nelle dichiarazioni dei testi la cui audizione è stata richiesta dall’attore e
che, a mente dello stesso, avrebbero dovuto riferire proprio su questo aspetto
(cfr. verbale dell’11 dicembre 2014).
Il numero di ore svolte in
eccesso da AP 1, all’apparenza molto elevato, va comunque relativizzato. Come
accennato poc’anzi (consid. 7.1), si tratta sì di 557,02 ore ma ripartite su
quasi 4 anni, il che corrisponde a una media di poco più di 30 minuti al giorno,
e pertanto non certo di entità tale da richiedere - come invece sostenuto
dall’appellante - l’intervento della datrice di lavoro per impedirne
l’esecuzione, considerato che - come accertato - nella società era in vigore il
regime dell’orario flessibile.
Alla luce di queste
considerazioni le ore così accumulate, in assenza di una puntuale e tempestiva
comunicazione alla datrice di lavoro sul loro carattere straordinario, possono
essere legittimamente conteggiate quale saldo attivo nell’ambito dell’orario
flessibile e non come ore supplementari ai sensi di legge.
7.3. A questo vada inoltre
aggiunto che i testimoni - pur dando atto che AO 1 richiedeva effettivamente,
almeno in certi periodi, la prestazione di lavoro straordinario - non hanno
confermato la tesi attorea secondo cui il clima in azienda e/o il carico di
lavoro era tale da non permettere di compensare o richiedere il pagamento del
lavoro straordinario. Anzi, dall’istruttoria è emerso l’esatto contrario,
ovvero che la datrice di lavoro ha sempre riconosciuto le ore straordinarie svolte
se vi era una valida motivazione rispettivamente ha sempre trovato una
soluzione coi lavoratori (cfr. audizioni cit. del 3 aprile di P__________, pag.
Considerandi
2.
seg., di E__________, pag. 5 seg., e di P__________, pag. 7 seg., qui date
per trascritte); ciò che per altro è avvenuto anche con AP 1 in relazione alle
ore supplementari da lui notificate ufficialmente (cfr. petizione, pag. 4) e pure
per quelle accumulate poco prima del termine del rapporto di impiego per la
migrazione dei dati infornatici (doc. 9).
7.4
Alla luce di tutte
queste considerazioni, la decisione pretorile si rivela corretta e va pertanto confermata.
8.
Ne discende che
l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata
sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’istante un’equa indennità per
ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale è di fr. 20'769.89.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la
LTG,
decide:
1. L’appello 24 novembre 2017 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano
spese processuali. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).