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Decisione

12.2017.184

Contratto di lavoro - pagamento ore supplementari - sistema dell'orario flessibile - Onere della prova in relazione all'asserita necessità aziendale e alla mole di lavoro svolta ricade sul dipendente

26 giugno 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con contratto di data

12 ottobre 2009 AP 1 è stato assunto alle dipendenze di AO 1 in qualità di

informatico specialista. Il contratto prevedeva un salario mensile di fr.

4'500.- lordi per tredici mensilità poi aumentato nel corso degli anni sino a

fr 4'900.- lordi sempre per tredici mensilità (doc. 2, 3 e 4 e doc. B e C).

In data 30 luglio 2013 il

dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2013.

B. Previo tentativo di

conciliazione (C.M. 2014.158), l’11 settembre 2014 AP 1 ha inoltrato alla Pretura

di Lugano una petizione chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di

complessivi fr. 20'769.89 a titolo di salario per le ore di lavoro

straordinarie prestate durante il periodo di impiego, oltre interessi. In

breve, egli ha lamentato la mancata compensazione, rispettivamente il mancato

pagamento, di un importante numero di ore straordinarie, e più precisamente di

557,02 ore. In particolare, l’attore ha affermato che solo le ore straordinarie

preventivamente autorizzate dalla datrice di lavoro sono state compensate in costanza del rapporto di lavoro mentre le altre non sono state

pagate malgrado anch’esse fossero state effettuate nell’interesse della

convenuta e per esigenze professionali. AO 1 sarebbe inoltre stata

perfettamente informata del loro ammontare in quanto le stesse erano registrate

nel sistema informatico dell’azienda. L’attore ha inoltre sottolineato che la

datrice di lavoro non è mai intervenuta per impedirne lo svolgimento.

C. La convenuta si è

opposta alla petizione contestando la pretesa creditoria. In sintesi, essa ha

sostenuto che nell’azienda era in vigore un sistema di orario flessibile e la

regola secondo cui il numero massimo di ore cumulabili per ogni mese era pari a

10, pena la decadenza di ulteriori ore accumulate. Non costituirebbero dunque

ore supplementari quelle derivanti dall’orario flessibile, ma soltanto quelle

cumulate in seguito a richiesta della datrice di lavoro o comunque autorizzate

dalla stessa. AP 1 non avrebbe mai sottoposto alcuna richiesta per le ore di

cui egli chiede ora il pagamento, motivo per cui le stesse non sono

riconosciute come ore supplementari. AO 1 ha contestato inoltre l’obbligo di

intervenire per impedire lo svolgimento di ore straordinarie non preventivate,

ritenuto che l’attore avrebbe potuto gestire il suo orario di lavoro

autonomamente, così come autonomamente avrebbe dovuto inviare una richiesta di

autorizzazione delle ore supplementari svolte di propria iniziativa. Da ultimo,

la convenuta ha rilevato che l’attore ha riconosciuto la situazione delle

vacanze e il saldo delle ore supplementari restanti a fine 2011 e a fine 2012, senza

sollevare alcuna obiezione.

D. In sede

di udienza, l’attore ha prodotto un memoriale scritto di replica, nel quale ha

ribadito come la convenuta fosse perfettamente a conoscenza degli effettivi

carichi di lavoro da lui svolti. Egli ha inoltre aggiunto che né il contratto

di lavoro né il regolamento menzionavano il sistema di orario flessibile ma

prevedevano di contro la compensazione del lavoro supplementare e straordinario.

Ha inoltre contestato di aver mai riconosciuto o accettato un sistema di

remunerazione parziale delle ore di lavoro che l’attività imponeva.

In duplica

orale, la convenuta ha osservato che il sistema di orario flessibile è stato sì

precisato nella nota interna doc. 7, emanata nel marzo 2012 ma era in vigore già

in precedenza ed era regolarmente utilizzato dai dipendenti.

Con

ordinanza del 28 gennaio 2015 il Pretore ha respinto i mezzi di prova proposti

dalle parti con la sola eccezione dei documenti prodotti agli atti dalle

stesse. Il reclamo presentato da AP 1 contro questa ordinanza è stato giudicato

inammissibile dalla Terza Camera civile del Tribunale d’appello in data 17

febbraio 2015 non avendo l’attore reso verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile.

E. Le

parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi

allegati conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche

posizioni. L’attore ha altresì contestato l’assenza di autonomia nella gestione

del suo tempo di lavoro, la flessibilità essendo stata limitata agli orari di

inizio e di fine giornata di lavoro e ha sottolineato che il clima aziendale

non permetteva di chiedere il pagamento di tutto il lavoro straordinario effettuato.

F. Con sentenza dell’8

giugno 2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione ritenendo non

sufficientemente allegata e dimostrata la necessità delle ore di cui l’attore

ha chiesto la remunerazione.

G. Con appello 4 luglio

2015 l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere integralmente la petizione e condannare la controparte al pagamento

di

fr. 20'769.89. Con risposta del 10 settembre 2015 la convenuta ha proposto la

reiezione del gravame.

H. Con decisione di data

20 giugno 2016 questa Camera ha rinviato gli atti al Pretore affinché

procedesse a un complemento d’istruttoria.

I. Esperita l’istruttoria,

durante la quale sono stati sentiti i testi richiesti dall’attore, le parti hanno

rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati

conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni, di cui si

dirà per quanto necessario in seguito.

L. Con sentenza del 24

ottobre 2017 il Pretore ha nuovamente respinto la petizione ritenendo che l’attore

avesse fallito la prova del fatto che la datrice di lavoro “fosse

(o potesse essere) a conoscenza del numero di ore svolte da AP 1 per esigenza

aziendale e le avesse dunque riconosciute tacitamente quali ore supplementari,

così come pure quella del fatto che l’attore non abbia potuto compensare le ore

volontariamente accumulate con l’orario flessibile a causa di una direttiva

della convenuta o di reali necessità aziendali. Di conseguenza, egli non può

vantare alcun diritto al pagamento di queste ore a titolo di lavoro

straordinario.” (cfr. sentenza cit., pag. 8).

M. Con appello del 24

novembre 2017 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere integralmente la petizione e condannare la controparte al pagamento

di fr. 20'769.89, protestate tasse, spese e ripetibili mentre che AO 1 con

risposta del 11 gennaio 2018 postula la reiezione del gravame, anch’essa con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato

in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali

con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il

medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello,

presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima

istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30

giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del

gravame.

2. Nella propria

sentenza il Pretore, dopo aver riassunto il contenuto degli allegati di causa

ed esposto la dottrina e la giurisprudenza relative all’art. 321c CO, ha

ricordato che l’onere della prova inerente all’esistenza di ore supplementari

ordinate dal datore di lavoro o necessarie all’azienda è a carico del

lavoratore. Al riguardo il primo giudice ha stabilito che l’attore, pur

conoscendo il sistema di orario flessibile in vigore nell’azienda, non ha mai

chiesto ufficialmente l’autorizzazione per le ore di cui chiede ora il

pagamento e non ha mai segnalato al suo datore di lavoro di aver svolto ore

supplementari oltre a quelle ufficialmente autorizzate e poi compensate. Nel

contempo, il Pretore ha ritenuto che AP 1 non avesse dimostrato che la datrice di

lavoro poteva sapere, sulla base della mole di lavoro da lui svolta, che le ore

effettuate per necessità aziendale superavano quelle ufficialmente annunciate.

In assenza di un’esplicita direttiva in tal senso o di una reale esigenza

aziendale, non circostanziata dall’attore, le ore così accumulate sono state

considerate dal primo giudice nell’ambito del saldo dell’orario flessibile e

non quali ore supplementari ai sensi di legge. Il Pretore ha inoltre giudicato che

né le testimonianze assunte né gli atti confermassero la tesi attorea secondo

cui il clima in azienda non permetteva di richiedere il pagamento degli

straordinari. Non provato sarebbe inoltre il fatto, asserito dal lavoratore ma

non circostanziato, secondo cui egli non avrebbe avuto la possibilità di

compensare le ore accumulate in eccesso durante il contratto di lavoro. Di conseguenza, il Pretore ha negato all’attore il diritto al pagamento

di queste ore a titolo di lavoro straordinario.

3. Con l’appello AP 1

censura sia un’errata applicazione del diritto che un assente ed errato

accertamento dei fatti da parte del Pretore. In particolare, l’appellante sostiene

che AO 1 “era regolarmente informata su tutto il lavoro effettivamente

svolto” (cfr. appello, pag. 4) e sulle ore supplementari prestate che

risultavano dal sistema informatico che registrava le timbrature del cartellino

di presenza; ciò malgrado essa non è mai intervenuta per impedire il lavoro

straordinario. Egli afferma pure di non aver potuto compensare queste ore con

tempo libero, in quanto ciò sarebbe stato mal visto dai responsabili della

società e, oltretutto, vi sarebbero state pressioni affinché si prestasse

lavoro straordinario. Il lavoratore sostiene inoltre di non aver mai avuto

quella “Zeitsouvranität” che sarebbe caratteristica del lavoro flessibile e

nega che vi fosse in vigore un simile sistema.

4. Per

sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante

deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando

per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da

riformare (v. Verda Chiocchetti

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.

36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le

tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, le affermazioni

appellatorie secondo cui il sistema dell’orario flessibile sarebbe stato

implementato solo in astratto e non sarebbe stato possibile effettuare

compensazioni in tempo libero, il fatto che il titolare dell’azienda si sarebbe

compiaciuto di questa situazione e l’asserita (ma assolutamente non circostanziata)

imposizione da parte della direzione di “illecite condizioni di lavoro”

(cfr. appello, pag. 4 e 5).

L’appello in esame viene

quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed

espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno

analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica

al giudizio impugnato.

5. Il Pretore ha già

esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. In

considerazione degli ampi estratti citati dall’appellante nel proprio ricorso a

sostegno della propria tesi, è però necessario ribadire i seguenti principi: ai

sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un

tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante

contratto normale o contratto collettivo di lavoro, il lavoratore è tenuto a

prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si

possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Con

il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro

straordinario con un congedo di durata almeno corrispondente; per il lavoro

straordinario non compensato mediante congedo, il datore di lavoro deve pagare

il salario normale più un supplemento di almeno un quarto, a condizione che

mediante accordo scritto, contratto normale o collettivo non sia stato pattuito

o disposto altrimenti (art. 321c cpv. 2 e 3 CO).

Non

costituisce lavoro straordinario ai sensi della predetta norma il tempo di

lavoro che supera quanto pattuito se prestato dal lavoratore volontariamente,

in virtù di un orario di lavoro flessibile che gli permette di gestire

autonomamente il proprio orario di lavoro, in particolare l’orario di inizio e

fine giornata lavorativa, nonché la durata della pausa. Tale autonomia implica

la responsabilità del lavoratore di compensare tempestivamente, mediante

congedo, un saldo di ore attivo rispettivamente di non superare i limiti

imposti nel caso concreto dal relativo regolamento o dalle direttive del datore

di lavoro. In questo senso, il Tribunale federale ha confermato che il

regolamento sull’orario flessibile può prevedere che solo una parte delle ore

accumulate venga trasferita da un periodo all’altro, con la conseguenza che al

termine del periodo di riferimento decade il diritto alla compensazione delle

ore eccedenti il limite consentito, senza per questo che il datore di lavoro

debba remunerarle (DTF 130 V 309 consid. 5.1.3). Un'indennità entra unicamente

in linea di conto se i bisogni aziendali o le direttive del datore di lavoro

non permettono di compensare un tale saldo attivo durante l'orario di lavoro

flessibile e rispettando eventuali fasce obbligatorie; in questo caso

l'eccedenza di ore non è da qualificare quale credito attivo di ore, ma come

vere e proprie ore supplementari (DTF 123 III 469 consid. 3b, confermato in STF

4A_611/2012 del 19.02.2013, consid. 3.2; DTF 130 V 309 consid. 5.1.3). Nella

pratica, è spesso difficile differenziare tra ore supplementari e saldo

positivo di ore accumulate nell’ambito di un orario flessibile. Determinante

per la qualificazione delle ore supplementari ai sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO

è il fatto che le stesse non vengono prestate volontariamente dal lavoratore,

ma per ordine del datore di lavoro o per necessità aziendale. Affinché sia data

una necessità aziendale, non è sufficiente che il lavoro sia utile per il

datore di lavoro, ma è necessario che lo stesso vada svolto proprio in quel

momento, che non sia possibile rinviarlo (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7.

ed., n. 4 ad art. 321c CO, pag. 215; Senti in AJP 2003 pag. 287).

L’onere

della prova relativo all’esistenza di ore supplementari, ordinate dal datore di

lavoro o necessarie per l’azienda, è a carico del lavoratore (art. 8 CC; DTF

129 III 171 consid. 2.4). Qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di

sua spontanea iniziativa, egli deve provare di averne tempestivamente dato

comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita

o per atti concludenti), per non esporsi al rischio di un mancato

riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b). Il datore di lavoro

ha infatti un interesse evidente ad essere informato in tempi brevi della

necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo inizialmente pattuito

(DTF 129 III 271). Normalmente, egli non è tenuto a dimostrare la necessità del

lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro era

informato delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna

obiezione (STF 4A_42/2011 del 15.07.2011 consid. 5.2; DTF 86 II 155 consid. 2).

In presenza di un orario di lavoro flessibile il semplice superamento

dell’orario lavorativo non indica però automaticamente che sono state effettuate

ore supplementari. Considerata l’autonomia del lavoratore nel gestire il

proprio orario lavorativo e il suo onere di compensare tempestivamente le ore

volontariamente accumulate, l’accettazione tacita di ore supplementari da parte

del datore di lavoro può essere ammessa soltanto quando egli era a conoscenza,

oltre che del superamento dell’orario di lavoro pattuito, anche del fatto che

le ore in più sono state effettuate per necessità aziendale. In caso contrario,

la mancata segnalazione da parte del lavoratore porta alla perenzione del suo

diritto alla compensazione o alla remunerazione delle stesse.

6. Preliminarmente è

necessario chiarire che, contrariamente a quanto cerca di sostenere AP 1,

l’istruttoria ha permesso di accertare che presso AO 1 era effettivamente in

vigore un sistema di orario flessibile in base al quale i dipendenti dovevano svolgere

le ore lavorative settimanali previste contrattualmente - nel caso del qui

attore 40 ore settimanali (doc. 2 con relativi rinvii, doc. C, doc. B) - rispettando

una fascia di presenza obbligatoria tra le 8:00 e le 11:30 e tra le 13:30 e le

17:00 mentre che per la rimanenza godevano di una certa autonomia, nel rispetto

- evidentemente - delle esigenze aziendali. Le ore straordinarie per essere

riconosciute e conteggiate come tali nel foglio presenza necessitavano

dell’autorizzazione della Direzione (doc. C) ciò che, come accertato, poteva

avvenire sia preventivamente che a posteriori tramite compilazione di un

formulario apposito, rispettivamente - dopo la messa in servizio del “work flow

presenze” - tramite l’inserimento nell’applicativo della relativa richiesta da

parte del dipendente (cfr. anche audizioni testimoniali del 3 aprile di P__________,

pag. 2 seg., di M__________, pag. 4, di E__________, pag. 6, e di P__________,

pag. 7). Questo sistema è stato sì dettagliatamente regolamentato nella nota

interna di data 20 marzo 2012 – redatta dallo stesso appellante e da lui

trasmessa a tutti i dipendenti di AO 1 (cfr. osservazioni del 27 ottobre 2014,

pag. 2, non contestate, e doc. 5) - ma, stando a quanto emerso in fase

istruttoria, era in vigore già in precedenza, (cfr. al riguardo verbale di

dibattimento dell’11 dicembre 2014, pag. 2, non contestato, nonché audizioni

testimoniali del 18 maggio 2017 di T__________, pag. 2 e di Vi__________, pag.

3) tant’è che veniva regolarmente utilizzato dai dipendenti tra cui lo stesso AP

1 (doc. I e doc.I°/I).

Le affermazioni

dell’appellante secondo cui il “sistema dell’orario flessibile era

implementato solo in astratto nelle norme del regolamento aziendale, ma di

fatto al lavoratore non era permesso effettuare tali compensazioni in tempo

libero” e che il titolare di AO 1 si sarebbe compiaciuto di questa

situazione (cfr. appello, pag. 4) non solo non sono state minimamente

comprovate in sede istruttoria ma neppure circostanziate negli allegati di

causa, ragion per cui si rivelano palesemente inammissibili (consid. 4).

Per quanto attiene alle

lagnanze dell’appellante relative al mancato riporto da un mese all’altro di un

cumulo di ore superiore a 10, si rinvia a quanto esposto al consid. 5 e alla

decisione del Tribunale federale ivi citata che sancisce la legittimità di una

simile regolamentazione.

7. Si tratta ora di

valutare se le 557,02 ore di cui AP 1 chiede il pagamento in questa sede

costituiscano, come da questi sostenuto, lavoro straordinario ai sensi dell’art.

321c CO o siano piuttosto un’eccedenza accumulata in relazione all’orario

flessibile, opinione seguita dalla convenuta.

7.1. Al riguardo è utile rilevare

sin da ora che, come correttamente osservato da AO 1 (cfr. risposta, pag. 6), nei

propri allegati AP 1 non indica esplicitamente in che periodo sarebbero state

accumulate queste ore, ciò è nondimeno desumibile dai doc. I°/I e dall’allegato

al doc. K da cui si evince che esse sono state accumulate durante i quasi 4

anni di attività presso la convenuta e non unicamente nel 2013 come si potrebbe

essere erroneamente indotti a pensare se ci si attenesse unicamente al calcolo

proposto dal lavoratore, che utilizza quale salario di riferimento quello percepito

nel 2013 (cfr. anche appello, pag. 5 in fine). Pertanto, nell’ipotesi in cui

queste ore dovessero essere effettivamente riconosciute quali ore straordinarie,

per determinare l’importo dovuto quale remunerazione si dovrà tenere conto

dell’evoluzione dello stipendio del lavoratore nel corso dei 4 anni di

servizio.

7.2. In relazione allo

svolgimento di queste ore lavorative, di cui egli chiede ora il pagamento,

risulta dagli atti che AP 1 non ha mai chiesto ufficialmente l’autorizzazione

alla Direzione, e questo benché egli conoscesse perfettamente il sistema

vigente all’interno dell’azienda, e neppure ha mai segnalato alla datrice di

lavoro di aver svolto ore supplementari oltre a quelle ufficialmente

autorizzate e compensate (consid. 5) e tantomeno ha fatto presente alla stessa di

non aver potuto compensare le ore accumulate in ragione del suo carico di

lavoro. Egli ha, di contro, accettato il saldo ore supplementari sottopostogli

da AO 1 in relazione agli anni 2011 e 2012 (doc. 7 e 8). Malgrado quanto cerca

di sostenere ora l’appellante con il suo richiamo all’art. 341 CO, è innegabile

che, nell’ambito di una valutazione complessiva delle circostanze, questi

elementi indeboliscono la sua tesi.

Nel contempo,

contrariamente a quanto sostenuto da AP 1, l’istruttoria non ha dimostrato che

la datrice di lavoro fosse consapevole che le (asserite) ore supplementari

superavano quelle annunciate ufficialmente. Infatti, sebbene le ore di presenza

in ufficio del dipendente venissero registrate nel sistema delle timbrature

interne, questo non implica ancora che AO 1 dovesse qualificare automaticamente

quali ore supplementari tutte le ore svolte in “eccesso” dal dipendente.

Proprio perché al beneficio dell’orario flessibile AP 1 era autorizzato a gestire

in maniera autonoma il proprio tempo di lavoro, nel rispetto della fascia di

presenza obbligatoria. In assenza di un’esplicita autorizzazione della

Direzione o di una comprovata esigenza aziendale (consid. 5), la sola presenza

in ufficio del dipendente non è però sufficiente per qualificare il suo lavoro

di straordinario.

Nel caso specifico, le

allegazioni del dipendente, su cui ricade l’onere della prova, in merito alla

presunta necessità aziendale e alla mole di lavoro svolto, contestate dalla

convenuta, non solo non sono state circostanziate ma - malgrado il rinvio degli

atti deciso in data 20 giugno 2016 da questa Camera al Pretore affinché

completasse l’istruttoria come auspicato da AP 1 - non hanno neppure trovato conferma

nelle dichiarazioni dei testi la cui audizione è stata richiesta dall’attore e

che, a mente dello stesso, avrebbero dovuto riferire proprio su questo aspetto

(cfr. verbale dell’11 dicembre 2014).

Il numero di ore svolte in

eccesso da AP 1, all’apparenza molto elevato, va comunque relativizzato. Come

accennato poc’anzi (consid. 7.1), si tratta sì di 557,02 ore ma ripartite su

quasi 4 anni, il che corrisponde a una media di poco più di 30 minuti al giorno,

e pertanto non certo di entità tale da richiedere - come invece sostenuto

dall’appellante - l’intervento della datrice di lavoro per impedirne

l’esecuzione, considerato che - come accertato - nella società era in vigore il

regime dell’orario flessibile.

Alla luce di queste

considerazioni le ore così accumulate, in assenza di una puntuale e tempestiva

comunicazione alla datrice di lavoro sul loro carattere straordinario, possono

essere legittimamente conteggiate quale saldo attivo nell’ambito dell’orario

flessibile e non come ore supplementari ai sensi di legge.

7.3. A questo vada inoltre

aggiunto che i testimoni - pur dando atto che AO 1 richiedeva effettivamente,

almeno in certi periodi, la prestazione di lavoro straordinario - non hanno

confermato la tesi attorea secondo cui il clima in azienda e/o il carico di

lavoro era tale da non permettere di compensare o richiedere il pagamento del

lavoro straordinario. Anzi, dall’istruttoria è emerso l’esatto contrario,

ovvero che la datrice di lavoro ha sempre riconosciuto le ore straordinarie svolte

se vi era una valida motivazione rispettivamente ha sempre trovato una

soluzione coi lavoratori (cfr. audizioni cit. del 3 aprile di P__________, pag.

Considerandi

2.

seg., di E__________, pag. 5 seg., e di P__________, pag. 7 seg., qui date

per trascritte); ciò che per altro è avvenuto anche con AP 1 in relazione alle

ore supplementari da lui notificate ufficialmente (cfr. petizione, pag. 4) e pure

per quelle accumulate poco prima del termine del rapporto di impiego per la

migrazione dei dati infornatici (doc. 9).

7.4

Alla luce di tutte

queste considerazioni, la decisione pretorile si rivela corretta e va pertanto confermata.

8.

Ne discende che

l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata

sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’istante un’equa indennità per

ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale federale è di fr. 20'769.89.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la

LTG,

decide:

1. L’appello 24 novembre 2017 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano

spese processuali. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).