12.2017.185
Contratto di organizzatore di eventi - interpretazione
3 aprile 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.185
Lugano
3 aprile 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.6 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 11 aprile 2016 da
AO
1
rappr. dagli avv. PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 34'035.08, somma
aumentata in replica a € 36'169.71, oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2015
nonché il rigetto in via definitiva, per tale importo, dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 25 ottobre 2017 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al
pagamento di € 23'623.51 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2015 e rigettando
in via definitiva, per fr. 25'593.70 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2015,
l’opposizione al PE;
appellante la convenuta con
appello 24 novembre 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l'attrice con
risposta 29 gennaio 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 23 aprile 2015 AO
1, in qualità di committente, e AP 1, in qualità di organizzatore e di agente
dell’artista DJ G__________ __________, hanno firmato un contratto (doc. C),
retto dal diritto svizzero, volto a regolamentare le condizioni per
l’esibizione da parte di quest’ultimo, la sera del 6 giugno 2015 e per uno
spettacolo di circa 60 minuti, presso la Discoteca __________ a __________.
Con e-mail inviata nel
tardo pomeriggio del 6 giugno 2015 (doc. 1) AP 1 ha significato a AO 1 la
risoluzione dell’accordo per presunte inadempienze contrattuali.
2. Dopo essersi fatta
rilasciare la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 11 aprile 2016 AO
1, ritenendo ingiustificata la rescissione del contratto, ha convenuto in
giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AP 1 - che
nelle more della causa ha mutato la sua ragione sociale in AP 1 -, per ottenere
la sua condanna al pagamento di € 34'035.08, somma aumentata in replica a €
36'169.71, oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2015 nonché il rigetto in via
definitiva, per tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio. Essa, in estrema sintesi, ha preteso la rifusione del
compenso versato anticipatamente (€ 10'000.-), la rifusione delle spese di
noleggio di attrezzature già corrisposte (€ 1'900.-) e il risarcimento di altre
spese asseritamente resesi necessarie per l’organizzazione della serata (€
24'269.71).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 25 ottobre 2017, in parziale accoglimento della
petizione (dispositivo n. 1), ha condannato la convenuta al pagamento di €
23'623.51 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2015 (dispositivo n. 1.1) e ha rigettato
in via definitiva, per fr. 25'593.70 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2015,
l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.2), ponendo da una parte le spese
processuali di fr. 4'000.- per 1/3 a carico dell’attrice e per 2/3 a carico della
convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 1'900.- per
ripetibili, e dall’altra le spese di conciliazione per 2/3 a carico
dell’attrice e per 1/3 a carico della convenuta (dispositivo n. 2). Egli, dopo
aver riconosciuto il carattere ingiustificato della rescissione del contratto,
ha attribuito all’attrice, giusta l’art. 109 CO, la totalità degli importi
rivendicati a titolo di rifusione del compenso e delle spese di noleggio di
attrezzature (€ 11'900.-) e una parte delle somme azionate a titolo di
risarcimento (€ 11'723.51).
4. Con l’appello 24
novembre 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 29 gennaio
2018, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il Pretore, dopo
aver escluso che l’attrice potesse aver violato i punti n. 2.1, 2.2, 3.1 e 4.7 del
contratto, ha respinto, per quanto è qui ancora d’interesse, la tesi della
convenuta secondo cui la controparte avrebbe pure violato il punto n. 1.6 del
contratto imponendo la sovrapposizione di altri suoni e musiche durante
l’esibizione di G__________ __________. Quella clausola contrattuale (in base
alla quale “l’organizzatore e l’artista non avranno nessun vincolo sulla
modalità dell’esibizione, sulla scelta delle musiche, delle coreografie e della
regia che saranno esclusivamente poste in essere secondo l’insindacabile
giudizio dell’artista nel corso dell’esibizione …”) si riferiva piuttosto
alla modalità con cui G__________ __________ avrebbe svolto la propria
esibizione, mentre invano andrebbe cercata nella stessa un’esclusione espressa
della possibilità di esibizione contemporanea, in spazi diversi, di più artisti.
D’altro canto l’esibizione di più artisti era stata presa in considerazione dal
contratto stesso, e meglio dal suo punto n. 7.11 (secondo cui “in caso di
esibizione di più artisti nel corso della stessa serata, il committente s’impegna
ad assicurare a tutti la medesima visibilità”), senza che fosse stato fatto
in alcun modo divieto di esibizioni sovrapposte. Per tacere poi che l’esibizione
contemporanea di diversi artisti emergeva con chiarezza dai volantini approvati
dalla convenuta (doc. D p. 2, che riportava gli orari di esibizione) il 10 (recte:
12) maggio 2015 (doc. I), senza che questa avesse avuto allora a sollevare
contestazione alcuna, la prima censura essendo risultata da una e-mail del 1°
giugno 2015 (doc. 2). Che poi G__________ __________ fosse solito esibirsi da
solo (teste Ga__________ __________ p. 3) poco importava, determinanti essendo
gli accordi contrattuali tra le parti, che in specie nulla prevedevano al
riguardo. Né dagli atti risultava in ogni caso che il giorno dell’evento l’attrice
avrebbe insistito per un’esibizione a tutti i costi in contemporanea,
considerato che invero essa si era finanche piegata alle richieste della convenuta,
annullando i restanti concerti in contemporanea (interrogatorio di A__________ __________
p. 3).
5.1. In questa sede la
convenuta, pur avendo dato atto che i punti n. 1.6 e 7.11 del contratto non contenevano
un’esclusione espressa della possibilità di esibizione in contemporanea, in
spazi diversi, di più artisti, ha sostenuto che “questa non è altro che una
più che logica conseguenza del divieto di imposizione di vincoli riguardo alle
modalità dell’esibizione”, essendo evidente, alla luce della testimonianza
di Ga__________ __________ secondo cui l’esibizione in contemporanea avrebbe
provocato delle sovrapposizioni audio (p. 3), che “l’esibizione in
contemporanea avrebbe dunque significato un grave inquinamento della musica
dell’artista, a non averne dubbio qualificabile come un vincolo alla sua
modalità di esibizione …, tale addirittura da impedire all’artista di esibirsi,
danneggiando quindi non solo lui stesso e l’organizzatrice, ma anche il pubblico,
cui sarebbe stato offerto uno spettacolo di qualità infima” (appello p. 5).
Il rilievo è infondato. Da
una parte la convenuta non ha dimostrato che in base alla preminente interpretazione
soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti,
anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o
allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (TF 26 giugno 2007
4C.14/2007 consid. 4.1, 12 gennaio 2016 4A_462/2015 consid. 3.2), le clausole
contrattuali n. 1.6 e 7.11 dovessero essere intese nel senso che l’esibizione
in contemporanea, in spazi diversi, di più artisti non poteva esserle imposta:
dagli atti non risulta in effetti che le parti si fossero accordate per una
tale interpretazione (cfr. pure appello p. 6, laddove essa ha ammesso che “in
precedenza”, ossia prima del 1° giugno 2015 “mai era stato affrontato
l’argomento”), poco importando dunque se, per i testi P__________ __________
(p. 5) e Ga__________ __________ (p. 3), entrambi collaboratori della
convenuta, G__________ __________ fosse solito esibirsi secondo quelle modalità
e, per il solo teste Ga__________ __________ (p. 3), in caso contrario non
avrebbe potuto esibirsi. Dall’altra nemmeno nell’ambito di un’interpretazione oggettiva
secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di
volontà dell’altro nella situazione concreta (TF 26 giugno 2007 4C.14/2007 consid.
4.1, 12 gennaio 2016 4A_462/2015 consid. 3.2), era possibile concludere che le
due clausole contrattuali potessero essere intese, almeno implicitamente, in
quel senso: pacifico che le stesse, nonostante l’esibizione di più artisti in
spazi diversi fosse stata presa in considerazione ed anzi ammessa nel
contratto, non contenevano espressamente un’esclusione della possibilità di una
loro esibizione in contemporanea, che invero non è stato provato fosse necessaria
o usuale nel particolare settore e con ciò non poteva essere considerata implicita
(specialmente poi alla luce dell’impegno assunto dall’attrice al punto n. 7.11
del contratto di “assicurare, in caso di esibizione di più artisti nel corso
della stessa serata, a tutti la medesima visibilità”), è in effetti
incontestabile che una tale esigenza, se fosse invece stata ritenuta essenziale
dalla convenuta, avrebbe dovuto esservi specificata, a maggior ragione se si
pensa che il contratto era stato redatto da lei con il che ogni eventuale
dubbio interpretativo doveva andare a suo scapito (DTF 124 III 155 consid. 1b).
In assenza di una
pattuizione - espressa o implicita - in tal senso, è in modo pretestuoso che la
convenuta ha nell’occasione lamentato un’inadempienza contrattuale della
controparte. In concreto le esibizioni in contemporanea dei vari artisti avrebbero
in effetti dovuto svolgersi in spazi distinti e separati, lo spettacolo di G__________
__________ (e di alcuni artisti prima di lui) essendo previsto nella sala esterna
e quelli degli altri artisti essendo invece programmati nelle due sale interne
(cfr. doc. D), ritenuto che non è stato provato, non potendo bastare l’opposta
ma non meglio motivata opinione del teste Ga__________ __________, per altro già
contestata a suo tempo dall’attrice (doc. 2), che in tali circostanze vi
sarebbero potuto essere delle indesiderate sovrapposizioni audio, ciò che invero
sarebbe stato comunque da escludere siccome l’insonorizzazione di una discoteca
al beneficio delle necessarie autorizzazioni d’esercizio, come quella in esame,
dev’essere di principio idonea ad impedire la diffusione di rumori molesti al
di fuori della stessa.
5.2. La convenuta ha in
seguito censurato l’assunto pretorile - in sé non decisivo - secondo cui l’esibizione
in contemporanea dei diversi artisti, la sera del 6 giugno 2015, emergesse per
altro con chiarezza dai volantini (doc. D p. 2, che riportava gli orari di
esibizione) da lei approvati il 12 maggio 2015 (doc. I).
La censura dev’essere
disattesa. Il fatto che l’approvazione da lei rilasciata (doc. I) fosse riferita
al solo aspetto grafico del volantino e non anche a quello contenutistico degli
orari delle esibizioni indicati alla sua p. 2, che “non erano stati oggetto
dell’attenzione di AP 1” (appello p. 6), è in effetti stato addotto per la
prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede,
ritenuto per altro che nella duplica essa non aveva contestato l’assunto di replica
dell’attrice secondo cui le era allora stato chiesto di “approvare
l’immagine promozionale (che ritraeva anche gli altri ospiti della serata, doc.
D, doc. R p. 1)” per cui “che dunque vi erano altri ospiti / artisti era
cosa ben nota a controparte, la quale non ha mai manifestato il suo dissenso a
riguardo (doc. R p. 1)” (p. 3), rispettivamente secondo cui “ad ogni
modo rilevasi che al momento dell’accettazione dell’evento/esibizione di G__________
__________ era stato specificato che all’interno del locale avrebbero suonato
altri ospiti, trattandosi di un minifestival ... ciò risulta peraltro
comprovato dall’accettazione del volantino” (p. 4). In ogni caso,
quand’anche, per ipotesi, si volesse seguire la convenuta e ritenere che
l’approvazione da lei rilasciata fosse riferita al solo aspetto grafico del
volantino, il principio della buona fede le avrebbe nondimeno imposto di
prestare attenzione anche all’aspetto contenutistico degli orari delle
esibizioni indicati alla sua p. 2, da lei invece asseritamente tralasciato,
essendo evidente che l’approvazione del volantino le era stata a quel momento richiesta
“per potere uscire in promozione” (doc. I) e dunque presupponeva la
correttezza delle informazioni, anche in punto agli orari, in esso riportate.
5.3. La convenuta non ha invece
censurato l’assunto pretorile secondo cui la sua prima contestazione relativa all’esibizione
contemporanea dei vari artisti risaliva all’e-mail del 1° giugno 2015, con cui
aveva dichiarato “questo è impossibile” (doc. 2). Essa ne ha tuttavia ora
dedotto, senza aver preteso che le parti potessero in seguito essersi accordate
in modo diverso, che “la contestazione è di conseguenza avvenuta
tempestivamente, in quanto … AP 1, in virtù del principio
dell’affidamento, non poteva pensare che l’appellata interpretasse il punto 1.6
del contratto in maniera tale da poter vincolare l’esibizione dell’artista con
una sovrapposizione delle musiche” rispettivamente che essa “ha quindi
contestato in modo tempestivo, netto e inequivocabile quanto AO 1 tentava
indebitamente di imporgli” (appello p. 6).
La censura non può
essere accolta già per il solo fatto che - come detto (cfr. supra
consid. 5.1) - le clausole contrattuali n. 1.6 e 7.11 non potevano essere
intese nel senso che l’esibizione in contemporanea, in spazi diversi, di più
artisti non potesse essere imposta alla convenuta, per cui neppure era vero che
allora l’attrice “tentava indebitamente di imporgli” una diversa
interpretazione del contratto. La contestazione della convenuta, sia pure
infondata, ha se non altro avuto il pregio - se così si può dire - di rendere
palese già sin da quel momento la divergenza di opinione delle parti sulla particolare
questione, che 5 giorni dopo avrebbe poi portato alla rescissione del
contratto.
5.4. La convenuta ha infine
censurato l’assunto pretorile secondo cui non risultava che il giorno
dell’evento l’attrice avrebbe in fin dei conti insistito a tutti i costi per
un’esibizione in contemporanea ed anzi si era persino piegata alle sue richieste
annullando i restanti concerti in contemporanea, rilevando che se fosse stato
così, il che era smentito dal teste Ga__________ __________ (p. 3), ben più
attendibile dell’amministratore unico dell’attrice A__________ __________, nonché
dalle due e-mail di cui a p. 31 e 33 del doc. R, essa non avrebbe più avuto
motivo di rescindere il contratto.
La censura non migliora la
posizione della convenuta: in effetti, nel caso in cui l’accertamento del giudice
di prime cure fosse corretto e dunque l’attrice avesse allora rinunciato ad
imporre un’esibizione in contemporanea, la convenuta non avrebbe ovviamente
potuto rescindere il contratto rimproverandole una violazione della clausola n.
1.6 del contratto (e neppure rimproverandole una violazione delle clausole n. 2.1,
2.2 e 3.1 del medesimo, che per il Pretore non erano a loro volta state
violate, senza che quel suo assunto sia qui stato minimamente censurato); nel
caso in cui l’accertamento del primo giudice fosse invece stato effettivamente errato
e si dovesse così ammettere che l’attrice aveva insistito per un’esibizione in
contemporanea, la rescissione del contratto sarebbe stata nuovamente ingiustificata,
visto e considerato che - come detto (cfr. supra consid. 5.1) - quella
sua insistenza era legittima, le clausole contrattuali n. 1.6 e 7.11 non potendo
essere intese nel senso che l’esibizione in contemporanea, in spazi diversi, di
più artisti non poteva essere imposta alla convenuta e non essendo stato
provato che in concreto vi sarebbero potuto essere delle indesiderate
sovrapposizioni audio.
6. Riconosciuto il
carattere ingiustificato della rescissione contrattuale significata dalla
convenuta, il Pretore - come già accennato - ha attribuito all’attrice, tra gli
altri importi, una somma di € 11'723.51 a titolo di risarcimento dell’interesse
negativo. Egli ha spiegato che quella spesa si riferiva al montaggio di
strutture e accessori (in sostanza il palcoscenico esterno e tutte le sue
componenti), che non erano indispensabili alla discoteca e che erano state predisposte
solo in virtù della presenza di G__________ __________ (interrogatorio di A__________
__________ p. 2; cfr. pure la dichiarazione di L__________ __________ di cui al
doc. Q), tant’è che erano state in larga misura smontate dopo l’evento (teste L__________
__________ p. 1), poco importando per il resto se l’attrice avesse poi cercato
di riutilizzarle durante la serata (interrogatorio di A__________ __________ p.
2).
In questa sede la
convenuta ha censurato la conclusione dal giudice di prime cure, rilevando,
sulla base della testimonianza di Ga__________ __________ (p. 3) e
dell’interrogatorio di A__________ __________ (p. 1 seg.), che “la maggior
parte delle attrezzature non erano di conseguenza state acquistate e allestite
per lo show del DJ G__________ __________” e “lo sarebbero state
comunque, perché esse erano finalizzate allo svolgimento della serata nel suo
complesso e non solo allo show dell’artista messo a disposizione dall’appellante”
(appello p. 12). La censura deve senz’altro essere disattesa. Essa è
innanzitutto irricevibile in ordine siccome la convenuta, in violazione del suo
obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è espressa sulla
dichiarazione di L__________ __________ di cui al doc. Q, una delle due prove
apprezzate a suo sfavore sul tema dal primo giudice (TF 11 aprile 2017
4A_704/2016 consid. 4).
La stessa sarebbe stata in
ogni caso destinata all’insuccesso anche nel merito. È in effetti
incontestabile che l’allestimento del palco esterno è stato effettuato proprio
in considerazione del fatto che sullo stesso, oltre beninteso ad altri artisti
minori, avrebbe dovuto esibirsi G__________ __________, che costituiva l’ospite
principale e la vera e propria attrazione dell’evento (cfr. già solo il
volantino di cui al doc. D), tanto è vero che l’annullamento del suo spettacolo
ha comportato l’insuccesso dell’evento, con l’annullamento di molte
prenotazioni di tavoli, il rimborso a moltissimi clienti che avevano acquistato
Fatti
i biglietti in prevendita e la concessione di una consumazione gratuita ai
clienti rimasti, ecc. (doc. H e 5). Le prove ora addotte dalla convenuta non sarebbero
oltretutto state idonee a smentire il giudizio pretorile: il teste Ga__________
__________, laddove aveva riferito che “tutte le attrezzature per la zona
esterna le abbiamo messe noi” (p. 3), si era in effetti ovviamente riferito
ai soli impianti di luci e suoni forniti e posati dalla convenuta (doc. F),
mentre il fatto che A__________ __________ nel suo interrogatorio abbia
riferito che “alcune di queste attrezzature [N.d.R.: quelle
Considerandi
specificatamente acquistate per lo svolgimento della serata, ossia in sostanza
il palcoscenico esterno e tutte le sue componenti] sono state utilizzate
nonostante il forfait di G__________ __________” (p. 1 seg.) conferma né
più né meno quanto accertato dal Pretore senza aggiungere nulla a favore della tesi
della convenuta.
7.
Ne discende che
l’appello della convenuta deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso
di € 23'623.51, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 24
novembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata
fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- avv. ;
- avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione
sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).