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Decisione

12.2017.187

Sentenza di appello - revisione

23 maggio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i sabati in cui l’istante aveva lavorato, e soprattutto la convenuta aveva

comunque dimostrato di aver talora retribuito all’istante i lavori da lui

svolti il sabato), le testimonianze di E__________ __________ e F__________ __________

avrebbero potuto essere rilevanti, per l’istante, se dalle loro deposizioni fosse

risultato che la convenuta non aveva retribuito i lavori straordinari svolti il

sabato, rispettivamente se e nella misura in cui dalle stesse fosse stato

possibile evincere, almeno in modo approssimativo, quanti fossero stati i

sabati in cui l’istante aveva lavorato: in realtà, pacifico che l’eventuale

estromissione di quelle due testimonianze non sarebbe tale da fornire una prova

di quanto precede, si osserva che, come detto, non è stato provato che quei due

testimoni avessero dichiarato il falso laddove avevano riferito che la

convenuta aveva sempre retribuito i lavori straordinari svolti il sabato,

rispettivamente che il fatto che sia ora stato appurato che costoro avevano in

realtà lavorato di sabato con l’istante in almeno un’occasione - ma non è dato

di sapere quando (ovvero se ciò fosse avvenuto in una data che gli era già

stata retribuita o meno) e quante altre volte - non è a sua volta tale da

confermare, nemmeno in modo approssimativo, quanti fossero stati i sabati non

remunerati in cui egli aveva concretamente lavorato. E comunque, nella migliore

- per l’istante - delle ipotesi, ovvero qualora si volesse ritenere

inattendibile anche la testimonianza di Fe__________ __________, l’unica

soluzione possibile, per la questione delle ore straordinarie asseritamente

svolte dall’istante di sabato, sarebbe nuovamente stata quella di decidere, sul

tema, a sfavore della parte gravata dell’onere della prova, ossia sempre

dell’istante.

11. L’istante non può

infine essere seguito nemmeno laddove, dopo aver preso atto che in occasione

del dibattimento penale E__________ __________ e F__________ __________ avevano

Considerandi

prodotto dei conteggi, consegnati dalla convenuta, sulle ore da loro tre lavorate

da luglio a dicembre 2015 (doc. E di revisione), ha chiesto, in via

subordinata, di riaprire l’istruttoria in seconda istanza e con ciò di far ordine

alla controparte di produrre tutti i conteggi ore in suo possesso che lo

riguardavano e di assegnargli un termine per indicare ulteriori testi da

assumere, il tutto allo scopo di dimostrare in che misura egli avesse lavorato,

anche di sabato. Nel nuovo giudizio di appello, che andrebbe reso qualora fosse

dato un motivo di revisione tale da comportare l’annullamento del querelato

giudizio, non è in effetti possibile assumere le eventuali nuove prove - e

meglio, in concreto, solo quelle documentali (quelle testimoniali non essendo

state specificate sufficientemente) - che con la necessaria diligenza avrebbero

già potuto essere assunte in prima istanza (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Sennonché,

nel caso di specie, l’istante si è limitato a sostenere che quei documenti, già

esistenti al momento del giudizio pretorile, erano emersi, su semplice

richiesta di E__________ __________ e F__________ __________, in occasione del

procedimento penale nei loro confronti, ma non ha con ciò assolutamente spiegato,

ancor prima di averlo dimostrato, se e in quale misura nelle particolari

circostanze non gli sarebbe a sua volta stato possibile, rispettivamente non gli

sarebbe stato ragionevolmente esigibile formulare, almeno a titolo eventuale,

una richiesta analoga innanzi al Pretore. Oltretutto l’assunzione di nuove

prove documentali e testimoniali, da esperire nell’ambito di una “riapertura

dell’istruttoria”, allo scopo di dimostrare in che misura egli avesse lavorato,

anche di sabato, era già stata postulata dall’istante in occasione del suo

appello, che su tale punto, come detto, era però stato disatteso siccome

irricevibile e infondato.

12.

Ne discende che

l’istanza di revisione in esame deve essere respinta nella misura in cui è

ricevibile.

Per il presente giudizio

non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante

da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114

cpv. 1 lett. c CPC). Le ripetibili per la procedura di appello, calcolate su un

valore di fr. 29'999.95, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’istanza di

revisione 27 novembre 2017 di IS 1 è respinta nella misura in cui è

ricevibile.

II. Non si prelevano

spese processuali. L’istante rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).