12.2017.187
Sentenza di appello - revisione
23 maggio 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.187
Lugano
23 maggio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.126
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 7 maggio 2007
da
IS
1
rappr. da RA 1
contro
CO
1
rappr. da RA 2
chiedente la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 29'999.95 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
2007, domanda avversata da quest’ultima che ha postulato la reiezione
dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 27 settembre 2007 ha respinto;
nell’ambito della quale la
scrivente Camera, con sentenza 22 gennaio 2008 (inc. n. 12.2007.215),
pronunciandosi sull’appello 8 ottobre 2007, mediante il quale l’istante aveva
chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere l’istanza,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, ha respinto il rimedio
giuridico, senza prelevare né tasse né spese ed obbligando l’istante a
rifondere fr. 1'500.- per ripetibili;
ed ora sull’istanza di
revisione 27 novembre 2017, con cui l’istante ha chiesto in via principale la
riforma della sentenza 22 gennaio 2008 nel senso di accogliere il suo appello, in
via subordinata l’annullamento del giudizio di seconda istanza e la conseguente
riapertura dell’istruttoria innanzi alla Camera, e in via più subordinata l’annullamento
delle decisioni di primo e di secondo grado con rinvio dell’incarto al Pretore
per riapertura dell’istruttoria, il tutto protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta con
osservazioni 19 gennaio 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 2 febbraio 2018 dell’istante e dell’ulteriore scritto (duplica
spontanea) 14 febbraio 2018 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AP 1 è stato assunto
il 1° dicembre 2003 dalla ditta individuale __________, poi ripresa dalla
società AO 1, in qualità di gessatore. Il contratto di lavoro, di durata
indeterminata, prevedeva un salario lordo di fr. 29.- orari, esclusi
tredicesima, vacanze, giorni festivi e infrasettimanali, che in seguito è stato
aumentato a fr. 29.20 nel 2004, a fr. 29.60 nel 2005 e a fr. 30.- nel 2006. Per
quanto non previsto nel contratto, faceva stato il Contratto collettivo di
lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori
valevole per il Cantone Ticino, di cui la datrice di lavoro era firmataria.
2. Con istanza 7 maggio
2007 AP 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 29'999.95 oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2007, rilevando di aver prestato, tra il 2004 ed
il 2006, molte ore straordinarie in più rispetto a quanto stabilito nei
calendari di lavoro depositati dalla datrice di lavoro presso la Commissione
Paritetica del gesso e dell’intonacatura. Queste ore straordinarie essendogli
state retribuite solo in modo parziale, ne risultava un importante saldo a suo
favore, di 291.25 ore per il 2004, di 269.25 ore per il 2005 e di 155.25 ore
per il 2006. Di qui, stante il supplemento del 25% dovuto per le ore
straordinarie prestate (a cui andava pure aggiunta la quota per vacanze,
festivi e tredicesima), la sua pretesa di complessivi fr. 32'924.95, ridotta
come indicato più sopra per poter beneficiare della procedura speciale per
mercedi e salari di cui all’art. 416 segg. CPC/TI.
La convenuta si è
integralmente opposta all’istanza.
3. Con sentenza 27
settembre 2007 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia
e le spese a carico dello Stato ed obbligando l’istante a rifondere fr. 1'500.-
per ripetibili. Il giudice di prime cure ha rilevato che tre colleghi
dell’istante (E__________ __________, F__________ __________ e Fe__________ __________),
sentiti come testimoni, avevano riferito che in seno alla convenuta poteva
capitare di effettuare ore straordinarie, anche di sabato, le quali erano però
di solito pagate, e che un altro ex dipendente della convenuta (M__________ __________),
pure sentito quale teste, si era espresso in modo contraddittorio in merito
all’attività svolta con l’istante di sabato e la sua deposizione, la cui
attendibilità era oltretutto discutibile in considerazione del suo interesse
all’esito della lite, non consentiva in ogni caso di definire la frequenza con
cui l’istante aveva prestato ore supplementari. Egli ha pertanto ritenuto che
la tesi dell’istante riguardo allo svolgimento di ore straordinarie non
remunerate non aveva trovato riscontro negli atti. E del resto, se costui non
fosse stato adeguatamente retribuito, non si vedeva per quale motivo avrebbe
atteso fino al 2007 per lamentare prestazioni scoperte già dal 2004, senza aver
sollevato prima la benché minima doglianza ed avendo anzi sottoscritto “per
accettazione” sia i conteggi mensili di salario sia i riepiloghi annuali,
recanti entrambi il numero delle ore straordinarie fornite e pagate.
4. Con appello 8
ottobre 2007, avversato dalla convenuta con osservazioni 18 ottobre 2007, l’istante
ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
l’istanza. Egli ha ribadito il buon fondamento della pretesa per ore
straordinarie, a suo dire debitamente provata, e ha censurato il fatto che il
primo giudice potesse nondimeno averla disattesa, basandosi su testimonianze di
persone nei confronti delle quali era stata inoltrata una denuncia penale per
falsa testimonianza, rispettivamente senza aver ritenuto di assumere altre
prove. Censurato era pure il fatto che il Pretore non gli avesse riconosciuto
quanto meno la somma corrispondente al minor numero di ore da lui eseguite
rispetto a quanto previsto mensilmente nei calendari di lavoro depositati
presso la Commissione Paritetica. E pure contestato era infine che nemmeno gli fosse
stato attribuito almeno l’importo di fr. 14'250.- netti, somma che il primo
giudice aveva a suo tempo proposto alle parti per risolvere la vertenza in via
transattiva.
5. Con sentenza 22
gennaio 2008 (inc. n. 12.2007.215) questa Camera ha respinto l’appello, senza
prelevare né tasse né spese ed obbligando l’istante a rifondere fr. 1'500.- per
ripetibili.
Essa, a titolo
preliminare, ha dichiarato irricevibile la richiesta dell’istante di far
riferimento ad altre procedure giudiziarie che avevano visto coinvolta la
convenuta, a richieste d’intervento formulate da altri suoi lavoratori
all’indirizzo del sindacato __________, nonché a sanzioni emesse a suo carico
dalla Commissione Paritetica, ed ha disatteso, siccome irricevibili e infondati,
il rimprovero mosso al Pretore di non aver ritenuto di assumere altre prove
oltre a quelle effettivamente esperite, e la domanda di riapertura
dell’istruttoria con la facoltà, per l’istante, di proporre l’assunzione di nuove
prove, in parte neppure indicate.
Nel merito, essa ha dapprima
respinto la censura con cui l'istante aveva lamentato il fatto che il Pretore
non avesse ritenuto sufficienti a fondare la sua pretesa per ore straordinarie
il controllo delle ore di lavoro da lui prodotto quale doc. E e F e le
testimonianze agli atti, rilevando come l’istante non fosse stato in grado di
dimostrare che le indicazioni contenute nel controllo delle ore da lui
allestito, che di per sé costituiva un’allegazione di parte ed aveva solo una
valenza indiziaria, corrispondessero alla realtà. Nessuno dei testimoni sentiti
in istruttoria aveva in effetti confermato che l’istante avesse svolto ore
straordinarie, oltretutto non retribuite, dal lunedì al venerdì, tanto meno in
ragione di 55.05 come risultava dal riepilogo di cui al doc. G. Quanto alle ore
straordinarie asseritamente svolte dall’istante di sabato, che nel doc. G erano
state quantificate in 660.7 (per le 130 ore successive al gennaio 2006 non vi era
invero stata alcuna registrazione nel doc. F), solo le testimonianze di M__________
__________ e di Fe__________ __________ avrebbero potuto essere di un certo
rilievo, sennonché, con riferimento alla testimonianza del primo, l’istante,
venendo meno al suo obbligo di motivazione, non aveva spiegato per quale
ragione il giudizio - per altro ineccepibile - con cui il Pretore aveva
concluso per la contraddittorietà e l’inattendibilità di quel teste,
rispettivamente per l’impossibilità di desumere dalla sua deposizione la
frequenza con cui l’istante aveva prestato ore supplementari, sarebbe stato errato
e con ciò da riformare, mentre il secondo si era limitato ad affermare di aver
lavorato con l’istante “qualche sabato”, ma ciò non bastava per
riconoscere, nemmeno in parte, il buon fondamento della pretesa dell’istante,
dato che dalla deposizione non risultava, nemmeno in modo approssimativo,
quanti fossero stati i sabati in cui l’istante aveva lavorato, e soprattutto la
convenuta aveva comunque dimostrato di aver talora retribuito all’istante i
lavori da lui svolti il sabato. Il fatto che nei confronti di E__________ __________
e F__________ __________ fosse stata nel frattempo inoltrata una denuncia
penale per falsa testimonianza non era al momento tale da ritenere non
veritiero quanto da loro dichiarato innanzi al Pretore.
Ha in seguito respinto,
siccome irricevibile e infondata, la richiesta dell’istante volta a farsi
riconoscere quanto meno la somma, per altro imprecisata, corrispondente al
minor numero di ore da lui eseguite rispetto a quanto previsto mensilmente nei calendari
di lavoro depositati presso la Commissione Paritetica.
Ed ha infine rigettato,
siccome infondata e persino temeraria, la domanda con cui l’istante aveva chiesto
che gli fossero attribuiti almeno i fr. 14'250.- netti che il primo giudice
aveva a suo tempo proposto alle parti per risolvere la vertenza in via
transattiva.
6. Con l’istanza di
revisione 27 novembre 2017 che qui ci occupa, avversata dalla convenuta con osservazioni
19 gennaio 2018 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 2 febbraio 2018
e la duplica spontanea 14 febbraio 2018), l’istante ha evidenziato che con
decisione 29 agosto 2017 (doc. D di revisione), cresciuta in giudicato, E__________
__________ e F__________ __________, che a suo dire avrebbero dovuto confermare
in Pretura che egli aveva lavorato di sabato assieme a loro e che anch’essi non
erano stati pagati per le ore straordinarie svolte, erano stati condannati
dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona per il reato di falsa
testimonianza. Preso atto che quelle due testimonianze, che dovevano così
essere estromesse dall’incarto, avevano influito in maniera incisiva sul
giudizio pretorile prima e su quello d’appello poi, egli, dopo aver rilevato l’inaffidabilità
del teste Fe__________ __________ e l’attendibilità del teste M__________ __________,
ha pertanto chiesto in via principale di riformare la sentenza di seconda
istanza nel senso di accogliere il suo appello, in via subordinata di annullare
quel medesimo giudizio e di riaprire l’istruttoria innanzi alla Camera (con
ordine alla convenuta di produrre tutti i conteggi ore che lo riguardavano e
assegnazione di un termine per indicare ulteriori testi da assumere), e in via
più subordinata di annullare le decisioni di primo e di secondo grado e di
rinviare l’incarto al Pretore per riapertura dell’istruttoria (con ordine alla
convenuta di produrre tutti i conteggi ore che lo riguardavano e assegnazione
di un termine per indicare ulteriori testi da assumere), il tutto protestando
spese e ripetibili.
7. Giusta l’art. 328
cpv. 1 CPC, applicabile alla fattispecie dal punto di vista intertemporale in
virtù dell’art. 405 cpv. 2 CPC, una parte può chiedere al giudice che ha
statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in
giudicato se, tra gli altri casi che qui non interessano, da un procedimento
penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un
crimine o da un delitto, ritenuto che non occorre che sia stata pronunciata una
condanna dal giudice penale, e ritenuto pure che, se il procedimento penale non
può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo (lett. b).
La domanda di revisione,
scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), fermo restando che se la stessa
viene accolta, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce
nuovamente (art. 333 cpv. 1 CPC).
8. Va innanzitutto
premesso che nella decisione 29 agosto 2017 (doc. D di revisione), per altro
resa senza motivazione, E__________ __________ e F__________ __________ sono stati
ritenuti autori colpevoli del reato di falsa testimonianza (art. 307 CP) per
avere, a Bellinzona il 26 giugno 2007 davanti al Pretore, reso una falsa deposizione
in veste di testimoni, e meglio come descritto nei decreti d’accusa (dispositivi
n. 1 e 1.1), e dunque, come risulta da questi ultimi (il cui tenore è stato ripreso
a p. 1 e 2 della decisione), il primo per aver dichiarato contrariamente al
vero: “… non ho mai lavorato con l’istante (n.d.r.: IS 1) …”, quando in
realtà in almeno una occasione aveva lavorato di sabato con il suo collega di
lavoro IS 1, per conto della ditta CO 1, rispettivamente il secondo per aver
dichiarato contrariamente al vero: “… non ho mai lavorato con l’istante
(n.d.r.: IS 1) …” [recte: “… mi è capitato di lavorare con
l’istante, ma solo durante la settimana, mai il sabato …”], quando in
realtà in almeno una occasione aveva lavorato di sabato con il suo collega di
lavoro IS 1, per conto della ditta CO 1. Contrariamente a quanto lasciato
intendere dall’istante, non risulta invece che essi siano pure stati ritenuti
colpevoli per aver a suo tempo dichiarato, in qualità di testimoni, di essere
sempre stati pagati per le ore straordinarie da loro prestate, circostanza
questa di cui l’istante nemmeno è stato in grado di dimostrare l’eventuale
falsità in altro modo: il fatto, da lui evocato nella sua istanza di revisione,
che E__________ __________ e F__________ __________ potessero essersi a suo
tempo rivolti ai sindacati per cercare di farsi pagare quelle ore straordinarie,
pur costituendo un indizio serio in tal senso, non è in effetti ancora
sufficiente, dato che in occasione del dibattimento penale essi avevano poi
dichiarato di averlo fatto “in modo leggero” siccome “ingolositi da
una causa che si prospettava già vinta”, salvo aver in seguito cambiato
idea, non ritenendo “corretto ottenere qualcosa di non dovuto” (cfr.
doc. D di revisione p. 4).
9. Nel caso di specie
l’istanza di revisione - che è ricevibile solo nella misura in cui è rivolta
contro la decisione del giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza
(art. 328 cpv. 1, 331 cpv. 1 e 2, e 333 cpv. 1 CPC), ossia in concreto nella
misura in cui è rivolta contro la sentenza d’appello 22 gennaio 2008 - dev’essere
dichiarata irricevibile già per carenza di motivazione (art. 329 cpv. 1 CPC),
visto e considerato che l’istante, non essendosi minimamente confrontato con le
argomentazioni poste alla base della precedente decisione di questa Camera,
riassunta più sopra, non ha di fatto spiegato in che modo e in quale misura il
motivo di revisione da lui invocato sarebbe stato rilevante, ossia avrebbe comportato
un esito diverso, per lui migliore, di quello risultante in quel giudizio (Herzog, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 13
ad art. 329 CPC).
10. L’istanza di
revisione, quand’anche fosse stata ricevibile, sarebbe comunque stata da
respingere anche nel merito.
Come detto, per la
scrivente Camera le indicazioni dell’istante contenute nel controllo delle ore
da lui allestito, che costituiva un’allegazione di parte ed aveva solo una
valenza indiziaria, non erano di per sé sufficienti, a meno che fossero state
confermate da altre risultanze istruttorie. Sennonché, nessuno dei testimoni
sentiti in istruttoria aveva confermato che l’istante avesse svolto ore
straordinarie, oltretutto non retribuite, dal lunedì al venerdì, tanto meno in
ragione di 55.05 come risultava dal riepilogo di cui al doc. G. Quanto invece alle
ore straordinarie da lui asseritamente svolte di sabato, che nel doc. G erano
state quantificate in 660.7 (per le 130 ore successive al gennaio 2006 non vi
era invero stata alcuna registrazione nel doc. F), appurato che le
testimonianze di M__________ __________ e di Fe__________ __________ non erano idonee
a confermarle (in effetti con riferimento alla testimonianza del primo,
l’istante, venendo meno al suo obbligo di motivazione, non aveva spiegato per
quale ragione il giudizio - per altro ineccepibile - con cui il Pretore aveva
concluso per la contraddittorietà e l’inattendibilità di quel teste rispettivamente
per l’impossibilità di desumere dalla sua deposizione la frequenza con cui
l’istante aveva prestato ore supplementari sarebbe stato errato e con ciò da
riformare, mentre il secondo si era limitato ad affermare di aver lavorato con
l’istante “qualche sabato”, ma ciò non bastava per riconoscere, nemmeno
in parte, il buon fondamento della pretesa dell’istante, dato che dalla
deposizione non risultava, nemmeno in modo approssimativo, quanti fossero stati
Fatti
i sabati in cui l’istante aveva lavorato, e soprattutto la convenuta aveva
comunque dimostrato di aver talora retribuito all’istante i lavori da lui
svolti il sabato), le testimonianze di E__________ __________ e F__________ __________
avrebbero potuto essere rilevanti, per l’istante, se dalle loro deposizioni fosse
risultato che la convenuta non aveva retribuito i lavori straordinari svolti il
sabato, rispettivamente se e nella misura in cui dalle stesse fosse stato
possibile evincere, almeno in modo approssimativo, quanti fossero stati i
sabati in cui l’istante aveva lavorato: in realtà, pacifico che l’eventuale
estromissione di quelle due testimonianze non sarebbe tale da fornire una prova
di quanto precede, si osserva che, come detto, non è stato provato che quei due
testimoni avessero dichiarato il falso laddove avevano riferito che la
convenuta aveva sempre retribuito i lavori straordinari svolti il sabato,
rispettivamente che il fatto che sia ora stato appurato che costoro avevano in
realtà lavorato di sabato con l’istante in almeno un’occasione - ma non è dato
di sapere quando (ovvero se ciò fosse avvenuto in una data che gli era già
stata retribuita o meno) e quante altre volte - non è a sua volta tale da
confermare, nemmeno in modo approssimativo, quanti fossero stati i sabati non
remunerati in cui egli aveva concretamente lavorato. E comunque, nella migliore
- per l’istante - delle ipotesi, ovvero qualora si volesse ritenere
inattendibile anche la testimonianza di Fe__________ __________, l’unica
soluzione possibile, per la questione delle ore straordinarie asseritamente
svolte dall’istante di sabato, sarebbe nuovamente stata quella di decidere, sul
tema, a sfavore della parte gravata dell’onere della prova, ossia sempre
dell’istante.
11. L’istante non può
infine essere seguito nemmeno laddove, dopo aver preso atto che in occasione
del dibattimento penale E__________ __________ e F__________ __________ avevano
Considerandi
prodotto dei conteggi, consegnati dalla convenuta, sulle ore da loro tre lavorate
da luglio a dicembre 2015 (doc. E di revisione), ha chiesto, in via
subordinata, di riaprire l’istruttoria in seconda istanza e con ciò di far ordine
alla controparte di produrre tutti i conteggi ore in suo possesso che lo
riguardavano e di assegnargli un termine per indicare ulteriori testi da
assumere, il tutto allo scopo di dimostrare in che misura egli avesse lavorato,
anche di sabato. Nel nuovo giudizio di appello, che andrebbe reso qualora fosse
dato un motivo di revisione tale da comportare l’annullamento del querelato
giudizio, non è in effetti possibile assumere le eventuali nuove prove - e
meglio, in concreto, solo quelle documentali (quelle testimoniali non essendo
state specificate sufficientemente) - che con la necessaria diligenza avrebbero
già potuto essere assunte in prima istanza (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Sennonché,
nel caso di specie, l’istante si è limitato a sostenere che quei documenti, già
esistenti al momento del giudizio pretorile, erano emersi, su semplice
richiesta di E__________ __________ e F__________ __________, in occasione del
procedimento penale nei loro confronti, ma non ha con ciò assolutamente spiegato,
ancor prima di averlo dimostrato, se e in quale misura nelle particolari
circostanze non gli sarebbe a sua volta stato possibile, rispettivamente non gli
sarebbe stato ragionevolmente esigibile formulare, almeno a titolo eventuale,
una richiesta analoga innanzi al Pretore. Oltretutto l’assunzione di nuove
prove documentali e testimoniali, da esperire nell’ambito di una “riapertura
dell’istruttoria”, allo scopo di dimostrare in che misura egli avesse lavorato,
anche di sabato, era già stata postulata dall’istante in occasione del suo
appello, che su tale punto, come detto, era però stato disatteso siccome
irricevibile e infondato.
12.
Ne discende che
l’istanza di revisione in esame deve essere respinta nella misura in cui è
ricevibile.
Per il presente giudizio
non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante
da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114
cpv. 1 lett. c CPC). Le ripetibili per la procedura di appello, calcolate su un
valore di fr. 29'999.95, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’istanza di
revisione 27 novembre 2017 di IS 1 è respinta nella misura in cui è
ricevibile.
II. Non si prelevano
spese processuali. L’istante rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).