12.2017.189
Locazione - difetti nell'ente locato - riduzione della pigione - risarcimento del danno
12 febbraio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
Fatti
12.2017.189
12.2017.190
Lugano
12 febbraio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.9 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza (recte:
petizione) 27 maggio 2015 da
AP
1
contro
, e meglio:
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. da PA 1
volta ad ottenere una
riduzione della pigione del 35% dal 2 ottobre 2012, e in subordine dal 15
settembre 2013, fino al termine dei lavori nell’immobile in __________ a __________
nonché la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore
somma da determinare dal giudice;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 24 ottobre 2017 ha parzialmente accolto nel senso che ha ridotto
la pigione del 10% dal 2 al 18 febbraio 2015, ponendo a carico dell’attore - e
per esso dello Stato - le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- ed obbligandolo
altresì a rifondere ai convenuti fr. 4'000.- per ripetibili;
appellante l’attore
con appello/reclamo (recte: appello) 26 novembre 2017 (inc. n. 12.2017.189),
con cui ha in sostanza chiesto, previa concessione del gratuito patrocinio
(inc. n. 12.2017.190), la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, e comunque di non attribuire ripetibili alla
controparte;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con contratto 2
ottobre 2012 (doc. A) gli Eredi __________ hanno concesso in locazione all’AP
1 un appartamento sito al secondo piano dello stabile in __________ a __________:
l’accordo prevedeva il pagamento mensile di una pigione di fr. 890.- e di un
acconto per le spese accessorie;
che con istanza (recte:
petizione) 27 maggio 2015 l’AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione
ad agire (doc. Q), ha convenuto in giudizio gli Eredi __________, ossia AO 1, AO
3 e AO 2, innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per
ottenere una riduzione della pigione del 35% dal 2 ottobre 2012, e in subordine
dal 15 settembre 2013, fino al termine dei lavori nell’immobile nonché la loro condanna
al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice;
che il Pretore, con la decisione
24 ottobre 2017 ora impugnata, ha parzialmente accolto la petizione nel senso
che ha ridotto la pigione del 10% dal 2 al 18 febbraio 2015, ponendo a carico
dell’attore - e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato -
le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- e obbligandolo a rifondere ai
convenuti fr. 4'000.- per ripetibili;
che con l’appello/reclamo (recte:
appello, atteso che contro la decisione in materia di spese è dato il rimedio
del reclamo solo se la stessa è impugnata a titolo indipendente, cfr. art. 110
CPC) 26 novembre 2017 (inc. n. 12.2017.189) che qui ci occupa l’attore ha in
sostanza chiesto, previa concessione del gratuito patrocinio per la procedura
ricorsuale (inc. n. 12.2017.190), di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, e comunque di non attribuire ripetibili alla
controparte;
che l’appello in esame (e
lo stesso vale, per analogia, per la contestuale istanza di concessione del
gratuito patrocinio), manifestamente improponibile o comunque manifestamente
infondato, può essere evaso già nell’ambito della procedura dell’art. 312 cpv.
1 CPC, senza necessità di notificarlo alla controparte per eventuali
osservazioni;
che in questa sede l’attore
ha preliminarmente lamentato la presunta insufficiente motivazione della
decisione pretorile; a torto: in effetti il diritto di ottenere una decisione
motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2
Cost. ed offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto
processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC, impone all’autorità giudicante di
indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un
Considerandi
senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di
capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con
cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV
179.
consid. 2.2), sennonché nel caso di specie la motivazione della decisione
pretorile, che verrà ripresa nel prosieguo di questo esposto, non può essere
considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le
ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il primo giudice a decidere a
favore dei convenuti, tanto più che l’attore è stato in grado di censurarle con
cognizione di causa nell’appello qui in esame;
che, sempre in via
preliminare, l’attore ha parimenti lamentato una presunta contraddittorietà
della decisione impugnata con le motivazioni e le norme di legge ivi indicate:
la censura verrà esaminata, nella misura in cui risulta comprensibile, con
riferimento ai singoli capitoli esposti dal Pretore;
che, ciò premesso, l’attore,
nel merito, ha innanzitutto rimproverato al Pretore di aver ritenuto che la
presenza di amianto nel vetusto immobile, e meglio in concreto l’esistenza di
lastre di fibrocemento con amianto fortemente agglomerato sui soli parapetti
dei balconi (cfr. teste __________ p. 2 e doc. 11), non fosse pericolosa e non
costituisse un difetto, ma la sua censura, fondata sul solo fatto che l’amianto
possa notoriamente causare il mesotelioma pleurico, non può (ancora) essere
seguita: a parte il fatto che egli, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontato con le considerazioni
di fatto (segnatamente l’accertata non pericolosità e non inidoneità alla
locazione dell’immobile in caso di presenza di lastre integre) e di diritto (segnatamente
le sentenze TF 4A_456/2012 e DB 1990 n. 6) che avevano indotto il primo giudice
a decidere altrimenti, si osserva in effetti che lo stesso, gravato dell’onere
della prova, neppure ha dimostrato, non bastando al proposito la sua diversa
opinione, se e in che modo, in virtù di accertamenti tecnici e delle norme allora
vigenti, quei particolari manufatti potessero essere effettivamente considerati
pericolosi e difettosi;
che egli, confrontato con
l’assunto pretorile secondo cui l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei parapetti
dei balconi di tutto l’immobile gli aveva causato, dal 2 al 18 febbraio 2015, dei
disagi tali da imporre una riduzione del 10% della pigione dovuta in quel
periodo, ha in seguito lamentato il fatto che il primo giudice avesse ritenuto
di fondarsi, per stabilire che quei lavori erano stati eseguiti a regola d’arte
e senza mettere in pericolo la salute degli inquilini, sulla testimonianza di __________,
il quale a suo dire era però inattendibile essendo il titolare della ditta
allora intervenuta: la censura dev’essere disattesa già per il fatto che egli
non ha però contestato che il Pretore aveva pure indicato che quella circostanza
era stata confermata, oltre che da un altro dipendente di quella ditta (il
teste __________), anche dai rapporti specialistici di __________ (doc. 15 e 17)
confermati dal direttore di quest’ultima (il teste __________);
che l’attore ha poi dichiarato
di non condividere la conclusione pretorile secondo cui l’esecuzione dei lavori
di ristrutturazione dell’appartamento di __________ al primo piano non poteva
essere considerata un difetto tale da imporre una riduzione della pigione, tanto
più che era in modo contraddittorio che il primo giudice aveva rilevato come egli
non avesse provveduto a segnalare alla controparte quella situazione se non
dopo la conclusione di quei lavori (cfr. scritto di cui al doc. N); il suo
assunto non può essere seguito: in effetti, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), egli non ha assolutamente spiegato per quali
ragioni il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che comunque in
base alle risultanze istruttorie (in particolare i testi __________ e __________,
che smentivano la testimonianza di __________) i rumori causati in occasione di
quei lavori, relativi a un appartamento non adiacente al suo, non fossero stati
per lui fonte di disagio o fastidio particolare, rispettivamente che non fosse
stata da lui provata la durata e l’intensità di quei rumori; tanto più che la
presunta contraddizione imputata al Pretore sul tema della segnalazione del
difetto era del tutto inesistente;
che l’attore ha inoltre
rimproverato al Pretore di non aver rilevato che la sua domanda di riduzione
della pigione era stata motivata anche dal fatto che a suo tempo erano stati
effettuati dei lavori volti alla sostituzione delle porte d’entrata degli
appartamenti: sennonché, a parte il fatto che egli, in violazione del suo obbligo
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha neppure indicato in quali passaggi
della petizione aveva formulato quella tesi (che per altro neppure era
evincibile dal suo precedente scritto di segnalazione dei difetti di cui al doc.
N), si osserva che lo stesso non ha assolutamente provato, non avendo nemmeno
offerto eventuali prove a tale proposito (cfr. petizione p. 5 e verbale
d’udienza 19 ottobre 2015), se e in quale misura quei lavori, che, oltre a semmai
costituire una miglioria, per la loro tipologia erano con ogni evidenza avvenuti
in tempi assai ristretti, gli avrebbero causato dei disagi particolari;
che in questa sede
l’attore ha pure ribadito il buon fondamento della sua domanda volta al
pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice, ma
anche in questo caso, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato con la motivazione resa sul tema dal
Pretore, il quale, ritenendo come la stessa fosse carente in allegazioni e
priva di qualsiasi riscontro probatorio, l’aveva senz’altro rigettata;
che del tutto infondata è
infine la richiesta, di carattere subordinato, con cui l’attore ha chiesto di essere
quanto meno esentato dall’obbligo di pagare alla controparte le ripetibili della
sede pretorile, il cui pagamento gli causerebbe un pregiudizio irreparabile: il
fatto che egli sia stato posto al beneficio del gratuito patrocinio in prima
istanza non lo esime in effetti dall’obbligo di pagare le ripetibili in caso di
soccombenza (art. 118 cpv. 3 CPC);
che le spese processuali
di questo giudizio dovrebbero di principio essere poste a carico dell’attore
appellante, che è risultato soccombente (art. 106 CPC), la sua contestuale
domanda volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di
secondo grado non potendo in effetti trovare accoglimento già per il fatto che
il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di
esito favorevole (art. 117 lett. b CPC): motivi di opportunità, segnatamente il
fatto che la prima Camera civile del Tribunale d’appello abbia accertato, con
decisione 7 ottobre 2016 (inc. n. 11.2016.89 e 90), la verosimile illusorietà,
per l’esistenza di ripetute procedure di abbandono del credito nei confronti dello
stesso, di ogni eventuale tentativo di ulteriore incasso nei confronti di
quest’ultimo, giustificano tuttavia, in via eccezionale, di prescindere da ogni
prelievo, come del resto già deciso in occasione di una precedente pronuncia di
questa Camera (II CCA 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2016.162 e 185);
che ai convenuti, che non
sono stati richiesti di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate
ripetibili;
che il valore litigioso
determinante per l’eventuale impugnabilità del presente giudizio in sede
federale è superiore a fr. 15'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
1. L’appello/reclamo (recte:
appello) 26 novembre 2017 dell’IS 1 (inc. n. 12.2017.189) è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
2. L’istanza di
concessione del gratuito patrocinio 26 novembre 2017 dell’IS 1 (inc. n. 12.2017.190)
è respinta.
3. Non si prelevano
spese processuali e non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).