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Decisione

12.2017.189

Locazione - difetti nell'ente locato - riduzione della pigione - risarcimento del danno

12 febbraio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

12.2017.189

12.2017.190

Lugano

12 febbraio 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.9 della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza (recte:

petizione) 27 maggio 2015 da

AP

1

contro

, e meglio:

AO 1

AO 2

AO 3

tutti rappr. da PA 1

volta ad ottenere una

riduzione della pigione del 35% dal 2 ottobre 2012, e in subordine dal 15

settembre 2013, fino al termine dei lavori nell’immobile in __________ a __________

nonché la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore

somma da determinare dal giudice;

domanda avversata dai

convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con decisione 24 ottobre 2017 ha parzialmente accolto nel senso che ha ridotto

la pigione del 10% dal 2 al 18 febbraio 2015, ponendo a carico dell’attore - e

per esso dello Stato - le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- ed obbligandolo

altresì a rifondere ai convenuti fr. 4'000.- per ripetibili;

appellante l’attore

con appello/reclamo (recte: appello) 26 novembre 2017 (inc. n. 12.2017.189),

con cui ha in sostanza chiesto, previa concessione del gratuito patrocinio

(inc. n. 12.2017.190), la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, e comunque di non attribuire ripetibili alla

controparte;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con contratto 2

ottobre 2012 (doc. A) gli Eredi __________ hanno concesso in locazione all’AP

1 un appartamento sito al secondo piano dello stabile in __________ a __________:

l’accordo prevedeva il pagamento mensile di una pigione di fr. 890.- e di un

acconto per le spese accessorie;

che con istanza (recte:

petizione) 27 maggio 2015 l’AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione

ad agire (doc. Q), ha convenuto in giudizio gli Eredi __________, ossia AO 1, AO

3 e AO 2, innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, per

ottenere una riduzione della pigione del 35% dal 2 ottobre 2012, e in subordine

dal 15 settembre 2013, fino al termine dei lavori nell’immobile nonché la loro condanna

al pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice;

che il Pretore, con la decisione

24 ottobre 2017 ora impugnata, ha parzialmente accolto la petizione nel senso

che ha ridotto la pigione del 10% dal 2 al 18 febbraio 2015, ponendo a carico

dell’attore - e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato -

le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- e obbligandolo a rifondere ai

convenuti fr. 4'000.- per ripetibili;

che con l’appello/reclamo (recte:

appello, atteso che contro la decisione in materia di spese è dato il rimedio

del reclamo solo se la stessa è impugnata a titolo indipendente, cfr. art. 110

CPC) 26 novembre 2017 (inc. n. 12.2017.189) che qui ci occupa l’attore ha in

sostanza chiesto, previa concessione del gratuito patrocinio per la procedura

ricorsuale (inc. n. 12.2017.190), di riformare il querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, e comunque di non attribuire ripetibili alla

controparte;

che l’appello in esame (e

lo stesso vale, per analogia, per la contestuale istanza di concessione del

gratuito patrocinio), manifestamente improponibile o comunque manifestamente

infondato, può essere evaso già nell’ambito della procedura dell’art. 312 cpv.

1 CPC, senza necessità di notificarlo alla controparte per eventuali

osservazioni;

che in questa sede l’attore

ha preliminarmente lamentato la presunta insufficiente motivazione della

decisione pretorile; a torto: in effetti il diritto di ottenere una decisione

motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2

Cost. ed offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto

processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC, impone all’autorità giudicante di

indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un

Considerandi

senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di

capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con

cognizione di causa (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV

179.

consid. 2.2), sennonché nel caso di specie la motivazione della decisione

pretorile, che verrà ripresa nel prosieguo di questo esposto, non può essere

considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le

ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il primo giudice a decidere a

favore dei convenuti, tanto più che l’attore è stato in grado di censurarle con

cognizione di causa nell’appello qui in esame;

che, sempre in via

preliminare, l’attore ha parimenti lamentato una presunta contraddittorietà

della decisione impugnata con le motivazioni e le norme di legge ivi indicate:

la censura verrà esaminata, nella misura in cui risulta comprensibile, con

riferimento ai singoli capitoli esposti dal Pretore;

che, ciò premesso, l’attore,

nel merito, ha innanzitutto rimproverato al Pretore di aver ritenuto che la

presenza di amianto nel vetusto immobile, e meglio in concreto l’esistenza di

lastre di fibrocemento con amianto fortemente agglomerato sui soli parapetti

dei balconi (cfr. teste __________ p. 2 e doc. 11), non fosse pericolosa e non

costituisse un difetto, ma la sua censura, fondata sul solo fatto che l’amianto

possa notoriamente causare il mesotelioma pleurico, non può (ancora) essere

seguita: a parte il fatto che egli, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è assolutamente confrontato con le considerazioni

di fatto (segnatamente l’accertata non pericolosità e non inidoneità alla

locazione dell’immobile in caso di presenza di lastre integre) e di diritto (segnatamente

le sentenze TF 4A_456/2012 e DB 1990 n. 6) che avevano indotto il primo giudice

a decidere altrimenti, si osserva in effetti che lo stesso, gravato dell’onere

della prova, neppure ha dimostrato, non bastando al proposito la sua diversa

opinione, se e in che modo, in virtù di accertamenti tecnici e delle norme allora

vigenti, quei particolari manufatti potessero essere effettivamente considerati

pericolosi e difettosi;

che egli, confrontato con

l’assunto pretorile secondo cui l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei parapetti

dei balconi di tutto l’immobile gli aveva causato, dal 2 al 18 febbraio 2015, dei

disagi tali da imporre una riduzione del 10% della pigione dovuta in quel

periodo, ha in seguito lamentato il fatto che il primo giudice avesse ritenuto

di fondarsi, per stabilire che quei lavori erano stati eseguiti a regola d’arte

e senza mettere in pericolo la salute degli inquilini, sulla testimonianza di __________,

il quale a suo dire era però inattendibile essendo il titolare della ditta

allora intervenuta: la censura dev’essere disattesa già per il fatto che egli

non ha però contestato che il Pretore aveva pure indicato che quella circostanza

era stata confermata, oltre che da un altro dipendente di quella ditta (il

teste __________), anche dai rapporti specialistici di __________ (doc. 15 e 17)

confermati dal direttore di quest’ultima (il teste __________);

che l’attore ha poi dichiarato

di non condividere la conclusione pretorile secondo cui l’esecuzione dei lavori

di ristrutturazione dell’appartamento di __________ al primo piano non poteva

essere considerata un difetto tale da imporre una riduzione della pigione, tanto

più che era in modo contraddittorio che il primo giudice aveva rilevato come egli

non avesse provveduto a segnalare alla controparte quella situazione se non

dopo la conclusione di quei lavori (cfr. scritto di cui al doc. N); il suo

assunto non può essere seguito: in effetti, in violazione del suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), egli non ha assolutamente spiegato per quali

ragioni il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che comunque in

base alle risultanze istruttorie (in particolare i testi __________ e __________,

che smentivano la testimonianza di __________) i rumori causati in occasione di

quei lavori, relativi a un appartamento non adiacente al suo, non fossero stati

per lui fonte di disagio o fastidio particolare, rispettivamente che non fosse

stata da lui provata la durata e l’intensità di quei rumori; tanto più che la

presunta contraddizione imputata al Pretore sul tema della segnalazione del

difetto era del tutto inesistente;

che l’attore ha inoltre

rimproverato al Pretore di non aver rilevato che la sua domanda di riduzione

della pigione era stata motivata anche dal fatto che a suo tempo erano stati

effettuati dei lavori volti alla sostituzione delle porte d’entrata degli

appartamenti: sennonché, a parte il fatto che egli, in violazione del suo obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha neppure indicato in quali passaggi

della petizione aveva formulato quella tesi (che per altro neppure era

evincibile dal suo precedente scritto di segnalazione dei difetti di cui al doc.

N), si osserva che lo stesso non ha assolutamente provato, non avendo nemmeno

offerto eventuali prove a tale proposito (cfr. petizione p. 5 e verbale

d’udienza 19 ottobre 2015), se e in quale misura quei lavori, che, oltre a semmai

costituire una miglioria, per la loro tipologia erano con ogni evidenza avvenuti

in tempi assai ristretti, gli avrebbero causato dei disagi particolari;

che in questa sede

l’attore ha pure ribadito il buon fondamento della sua domanda volta al

pagamento di fr. 29'999.- e di un’ulteriore somma da determinare dal giudice, ma

anche in questo caso, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato con la motivazione resa sul tema dal

Pretore, il quale, ritenendo come la stessa fosse carente in allegazioni e

priva di qualsiasi riscontro probatorio, l’aveva senz’altro rigettata;

che del tutto infondata è

infine la richiesta, di carattere subordinato, con cui l’attore ha chiesto di essere

quanto meno esentato dall’obbligo di pagare alla controparte le ripetibili della

sede pretorile, il cui pagamento gli causerebbe un pregiudizio irreparabile: il

fatto che egli sia stato posto al beneficio del gratuito patrocinio in prima

istanza non lo esime in effetti dall’obbligo di pagare le ripetibili in caso di

soccombenza (art. 118 cpv. 3 CPC);

che le spese processuali

di questo giudizio dovrebbero di principio essere poste a carico dell’attore

appellante, che è risultato soccombente (art. 106 CPC), la sua contestuale

domanda volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di

secondo grado non potendo in effetti trovare accoglimento già per il fatto che

il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente privo di possibilità di

esito favorevole (art. 117 lett. b CPC): motivi di opportunità, segnatamente il

fatto che la prima Camera civile del Tribunale d’appello abbia accertato, con

decisione 7 ottobre 2016 (inc. n. 11.2016.89 e 90), la verosimile illusorietà,

per l’esistenza di ripetute procedure di abbandono del credito nei confronti dello

stesso, di ogni eventuale tentativo di ulteriore incasso nei confronti di

quest’ultimo, giustificano tuttavia, in via eccezionale, di prescindere da ogni

prelievo, come del resto già deciso in occasione di una precedente pronuncia di

questa Camera (II CCA 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2016.162 e 185);

che ai convenuti, che non

sono stati richiesti di esprimersi sul rimedio giuridico, non vengono assegnate

ripetibili;

che il valore litigioso

determinante per l’eventuale impugnabilità del presente giudizio in sede

federale è superiore a fr. 15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

1. L’appello/reclamo (recte:

appello) 26 novembre 2017 dell’IS 1 (inc. n. 12.2017.189) è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

2. L’istanza di

concessione del gratuito patrocinio 26 novembre 2017 dell’IS 1 (inc. n. 12.2017.190)

è respinta.

3. Non si prelevano

spese processuali e non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).