12.2017.191
Compravendita immobiliare internazionale (precontratto di compravendita, in concreto non adempiuto e nullo per vizio di forma) - eccezione di carente legittimazione passiva, in concreto respinta - ind
24 aprile 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.191
Lugano
24 aprile 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.30 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione dell’11
febbraio 2016 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui l’attore ha chiesto
l’accertamento del suo credito di USD 150'000.-, oltre interessi, e la condanna
della controparte al pagamento di detto importo nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano a convalida
del sequestro della Pretura di Lugano del 18 dicembre 2015,
domande a cui si è opposta
la convenuta che ne ha postulato la reiezione, sollevando tra l’altro le eccezioni
di carente legittimazione passiva e di prescrizione, e che il Pretore ha
accolto integralmente con sentenza del 27 ottobre 2017, respingendo nel
contempo le eccezioni sollevate,
appellante la convenuta
con atto di appello del 28 novembre 2017 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse,
spese e ripetibili,
mentre l’attore con
risposta del 26 gennaio 2018 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili, e chiede, nel contempo, che sia fatto ordine all’appellante
di versare una cauzione per spese ripetibili, richiesta quest’ultima che il
presidente di questa Camera ha parzialmente accolto con ordinanza del 31
gennaio 2018,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A.
Nel maggio 2007, AO 1,
dopo aver manifestato il proprio interesse in merito a una promozione
immobiliare pubblicizzata in internet avente per oggetto un grattacielo in
costruzione a Dubai chiamato "__________", è stato contattato da una
venditrice di Ve__________ (in seguito: Ve__________), società di
intermediazione immobiliare che aveva ricevuto l’incarico di vendere gli
appartamenti per conto di AP 1 (cfr. audizioni testimoniali del 23 gennaio 2017
di Ro__________, pag. 8 seg. e di Iv__________, pag. 1).
In data 29 maggio 2007 AO
1 ha quindi sottoscritto per il tramite di Ve__________, una proposta
d'acquisto immobiliare relativa all’impegno di acquistare un appartamento (identificato
con la sigla S__________2) situato nel predetto edificio, per l'importo di EUR
338'000.-.
La pattuizione prevedeva il pagamento di una
caparra di Euro 7'000.- alla firma del contratto e poi di diversi acconti
successivi secondo le modalità indicate al punto 2 dell’accordo (doc. 4). La
consegna dell'appartamento era prevista per il 31 luglio 2009, ma come si dirà
meglio in seguito non si è mai perfezionata.
B.
In data 4 gennaio 2008
AO 1 ha provveduto a versare un primo acconto di USD 64'137 sul conto AP 1
presso la banca __________ SA di Lugano, conformemente alle indicazioni
ricevute da Ve__________ (cfr. audizione testimoniale di Ro__________, pagg. 8 in
fine e 9).
In seguito egli ha effettuato ulteriori
versamenti, in particolare uno in data 11 giugno 2008 di EUR 19'355.20 e uno di
EUR 18'708.27 in data 27 agosto 2008 sul conto della società Fo__________ LLC
(in seguito: Fo__________) presso la banca __________ (Svizzera) (doc. I), società
poi subentrata a Ve__________ e anch’essa incaricata da AP 1 della vendita
degli appartamenti situati nel grattacielo “__________” (cfr. audizione
testimoniale del 23 gennaio 2017 di Iv__________, pag. 2). I versamenti complessivi
effettuati da AO 1 assommavano a USD 150'000.- (cfr. anche conclusioni del 15
maggio 2017, pag. 4); importo questo poi pervenuto - come si dirà meglio in
seguito - a AP 1 (cfr. audizione testimoniale di Iv__________ cit., pag. 2 e di
Pa__________ del 23 gennaio 2017, pag. 7 in fine).
C.
Nell’incarto figura
inoltre che la società Fo__________, sempre tramite V__________, ha
sottoscritto, in data imprecisata ma verosimilmente prima del 30 settembre 2009
(doc. 5, paragrafo 4), una proposta d'acquisto riferita all'impegno di
acquistare da AP 1 lo stesso appartamento numero S__________2 presso l’immobile
“__________” per l'importo di USD 300'000.-. L’accordo non è però stato
sottoscritto dalla venditrice (doc. 5).
Fo__________
ha, inoltre, firmato, in data non meglio precisata ma verosimilmente prima del
30 settembre 2009 (doc. 6, paragrafo 4), un documento denominato “contratto
preliminare di compravendita” nel quale la stessa veniva indicata quale “promittente
venditore” e AO 1 quale “promissario acquirente” avente per oggetto sempre
il precitato appartamento, per la somma di EUR 187'082.75 da pagarsi, secondo
le modalità indicate al punto 6, tramite bonifico sul conto della società
presso la banca __________ (Svizzera) SA di Lugano. Questo documento non è però
stato sottoscritto da AO 1. Nello stesso veniva precisata quale data di
consegna dell'appartamento il 30 settembre 2009; consegna che non è però mai avvenuta
(doc. 6).
D.
In data 16 ottobre
2009 AP 1 ha trasmesso a AO 1 un contratto di "transfer agreement"
sempre riferito al predetto appartamento che non è però mai stato sottoscritto
dalle parti. Nello stesso erano previsti il pagamento di un importo complessivo
di 1'101’000.30 Dirham degli Emirati Arabi (AED) tramite il versamento di una
caparra e di altri acconti successivi da bonificare sul conto dalla convenuta
presso la banca __________ SA di Lugano, somma che veniva indicata come già
saldata in ragione di AED 550'500, tramite il pagamento di 4 acconti effettuati
nel corso del 2008 (doc. E), importo corrispondente a circa USD 150'000.-
secondo il tasso di cambio storico.
In
data 27 luglio 2010, AO 1 ha sottoscritto con la società F__________ LTD un
mandato di gestione affinché la stessa si occupasse della locazione dell'appartamento
in questione (doc. H).
E.
Non avendo ottenuto la
consegna dell’appartamento, con scritto del 2 febbraio 2015 AO 1,per il
tramite del suo legale, ha quindi rescisso la proposta d'acquisto immobiliare
per inadempimento della controparte, chiedendo la restituzione degli acconti
versati (doc. F).
Con
lettera 18 febbraio 2018, AP 1 ha respinto la richiesta sostenendo di non aver
concluso alcun accordo con AO 1 concernente la vendita dell'appartamento S__________2.
Essa ha affermato che l'unico contratto riferito a tale unità era stato da lei
concluso con la società Fo__________ (doc. G).
Il
18 dicembre 2015 AO 1, vantando il suddetto credito, ha dapprima ottenuto il
sequestro del conto intestato a AP 1 presso la banca __________ SA di Lugano
(doc. A) e, a titolo di convalida, ha fatto spiccare il PE n. __________
dell'UE di Lugano, contro cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. B).
F.
Con petizione dell’11 febbraio
2016 AO 1 ha avviato il presente procedimento chiedendo l'accertamento di un
credito verso AP 1 di USD 150'000.- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2008,
con conseguente condanna della stessa al pagamento del medesimo importo, nonché
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall’escussa al citato
PE a convalida del sequestro. In sintesi, l’attore ha sostenuto di aver sottoscritto
per il tramite della società Ve__________, intermediatrice per conto di AP 1,
una proposta di acquisto immobiliare riferita a un appartamento sito nella “__________”
di __________ e di aver versato - sia direttamente che per il tramite della
società Fo__________ - l’equivalente di USD 150'000.- a favore della qui
convenuta in vista della sottoscrizione di un contratto di compravendita definitivo,
ciò che non è però mai avvenuto. Venuto a conoscenza dei problemi di
edificazione dell’opera e degli importanti ritardi di costruzione accumulati
egli ha quindi rescisso l’accordo per inadempimento e chiesto la restituzione
di quanto versato.
Con risposta del 23 maggio 2016 AP 1 si è opposta alla
petizione chiedendone l'integrale reiezione e sollevando nel contempo le
eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione. In breve,
essa ha negato l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’attore e ha pertanto
contestato la propria legittimazione passiva. Essa ha sostenuto di aver
proposto tale appartamento in vendita a Fortune Finder e che l’acconto di USD
64'137 versatole da AO 1 sarebbe stato pagato per conto di questa società. Solo
in un secondo tempo Fo__________ le avrebbe comunicato di voler cedere la
propria unità immobiliare al qui attore dal che la redazione del documento
denominato “transfer agreement.” A titolo prudenziale essa ha sollevato,
inoltre, l’eccezione di prescrizione qualora si fosse ritenuto che l’asserito bonifico
di USD 150'000.- fosse da ricondurre a un indebito arricchimento.
In sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente
confermate nelle loro antitetiche allegazioni e richieste precisandone alcuni
aspetti. Per sua parte l’attore ha sostenuto la tesi dell’indebito arricchimento
da parte della convenuta ed ha affermato di esserne venuto a conoscenza solo in
data 9 giugno 2015 quando il suo legale è stato informato che l’appartamento
era ormai stato venduto a terzi.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a
effettuare le arringhe finali, depositando le rispettive conclusioni scritte in
data 12 rispettivamente 15 maggio 2017.
Con
sentenza del 27 ottobre 2017 il Pretore
ha respinto le eccezioni di carente legittimazione e di prescrizione ed ha
accolto la petizione riconoscendo il credito di USD 150'000.-, oltre interessi,
di AO 1 nei confronti di AP 1 ed ha condannato quest’ultima al pagamento di
tale importo.
Nel contempo il primo giudice ha pronunciato
il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n__________
dell'UE di Lugano.
G. Con atto di
appello del 28 novembre 2017 AP 1 chiede di respingere la petizione, con
protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre l’attore con risposta del 26
gennaio 2018 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese
e ripetibili, e chiede, nel contempo, che sia fatto ordine all’appellante di
versare una cauzione per spese ripetibili, richiesta quest’ultima che il
presidente di questa Camera ha parzialmente accolto con ordinanza del 31
gennaio 2018.
Considerato,
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 seg.
CPC).
2.
È pacifico che la
vertenza riveste carattere internazionale ai sensi dell’art. 1 LDIP in quanto
vede opposti un cittadino italiano residente in Italia e una società avente la
sua sede alle S__________ ma uffici di rappresentanza a __________ ed ha per
oggetto una pretesa connessa all’acquisto di un appartamento sito in un
immobile in costruzione a __________ Pure incontestata è
l’applicabilità al caso di specie della LDIP, come pure la competenza territoriale
del giudice adito in virtù dell’art. 113 LDIP (quale luogo di esecuzione della
prestazione litigiosa) e, subordinatamente, dell'art. 4 LDIP (quale luogo del
sequestro).
Pure incontestata è
l’applicabilità alla presente fattispecie del diritto svizzero a cui le parti
hanno sempre fatto riferimento nei loro allegati.
3.
Nel proprio giudizio
il Pretore, dopo aver ripercorso nel dettaglio le risultanze istruttorie, ha
ritenuto assodato che l’importo di USD 150'000.- versato in varie tranches da AO
1.
a titolo di acconto per l’appartamento fosse effettivamente pervenuto a AP 1 e
questo con riferimento a un pre-contratto di compravendita che però non è stato
adempiuto e che doveva, inoltre, essere ritenuto nullo per vizio di forma. Il
primo giudice si è quindi chinato sulla questione a sapere se AO 1 potesse
richiedere la restituzione di questo importo sulla base delle norme dell’indebito
arricchimento, rispondendo per l’affermativa. In particolare, egli ha ritenuto
che l’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte andasse disattesa
in quanto il termine annuale ha iniziato a decorrere unicamente in data 2
febbraio 2015 quando AO 1 ha disdetto l’accordo; detto termine è poi stato
validamente interrotto con la richiesta di sequestro del 17 dicembre 2015 poi
seguita dalla petizione dell’11 novembre 2016 (corretto: 11 febbraio 2016) .
4.
Con l’appello AP 1 lamenta
un “erroneo apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal Giudice di
prima istanza, come pure, applicazione erronea del diritto” (cfr. appello,
pag. 6 in fine). Riproponendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede essa
contesta la propria legittimazione passiva, negando l’esistenza di qualsiasi
rapporto contrattuale con AO 1 e affermando che le relazioni contrattuali alla
base del versamento degli acconti sussistevano tra l’attore e le due società di
intermediazione immobiliare facenti capo a Lu__________. L’appellante contesta
inoltre la realizzazione delle premesse per richiedere la restituzione dei
soldi sulla base delle norme dell’indebito arricchimento sostenendo di aver
ricevuto i soldi in buona fede da Fo__________ e pertanto non vi sarebbe stato
un arricchimento diretto senza valida causa. In merito al versamento effettuato
direttamente sul suo conto, AP 1 asserisce che ciò sarebbe avvenuto nell’ambito
di un rapporto di assegno ai sensi dell’art. 466 segg. CO.
In questa sede AP 1 non
solleva più l’eccezione di prescrizione dell’azione d’indebito arricchimento.
5.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con
ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti, Commentario
pratico al CPC, vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
36.
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le
tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, i
rapporti intercorsi tra AP 1 e le due società d’intermediazione immobiliare ovvero
Ve__________ e Fo__________ e l’asserito accordo tra Fo__________ e AO 1 in
base al quale questi avrebbe pagato gli acconti a nome e per conto della
società invece che per sé stesso.
L’appello in esame
viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed
espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno
analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica
al giudizio impugnato.
6.
Come accennato poc’anzi,AP
1.
contesta la propria legittimazione passiva asserendo, da un canto, di non
essere legata a AO 1 da alcun rapporto contrattuale e, d’altro canto, di non
essere stata arricchita direttamente e senza giusta causa a danno del patrimonio
di quest’ultimo. In questa sede la società sostiene nuovamente di aver acquistato
l’appartamento oggetto della presente causa dal “developer” ufficiale del
governo, secondo gli iter in uso nell’__________, e di averlo poi venduto alla
società Fo__________ che a sua volta lo avrebbe ceduto a AO 1. A detta della
stessa, i versamenti effettuati dall’attore costituivano una prestazione
nell’ambito della relazione contrattuale che questi aveva con Ve__________ a
cui è poi subentrata Fo__________. Secondo AP 1 solo quest’ultima potrebbe
essere oggetto di un’azione per indebito arricchimento in quanto arricchita
direttamente.
6.1
La legittimazione
delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 108 II
216.
consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid. 1). Questo principio
vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze
di fatto. La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta
per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non
rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto
sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base
dei fatti allegati dalle parti ed accertati (v. Trezzini, op.cit., vol. 1, n. 21 seg. ad
art. 66). Determinare la legittimazione passiva di una parte significa
stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una
determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a). In
tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un
determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data
qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore
procede (tra le tante sentenza II CCA del 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012.165) mentre
che in caso di indebito arricchimento, come nella fattispecie in esame, la
legittimazione ricade su colui che si ritiene si trovi arricchito senza causa
legittima a danno dell’altrui patrimonio.
Al riguardo è utile
ricordare che giusta l’art. 62 CO chi senza causa legittima si trovi arricchito
a danno dell'altrui patrimonio è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa
luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida
causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.
6.2
In relazione a questa
contestazione è necessario ricordare che, come correttamente rilevato dal Pretore,
l’istruttoria ha permesso di accertare che AP 1 aveva conferito
un mandato esclusivo di vendita degli appartamenti siti nel grattacielo "__________"
alla società Ve__________, a cui è poi subentrata la società Fo__________,
entrambe facenti capo a Lu__________ (cfr. audizioni cit. di Iv__________, pag.
1.
seg. e di Ro__________, pag. 8). Inoltre, è stato possibile stabilire che la
promessa di compravendita avente per oggetto l'appartamento SF2102 nel
grattacielo di __________ sottoscritta da AO 1 (doc. 4) è stata proposta allo
stesso proprio dalla società d’intermediazione immobiliare a cui AP 1 aveva
conferito il mandato di vendita (ovvero la società Ve__________ a cui, come
visto, è poi subentrata Fo__________), vendita che, stando a quanto appurato, doveva
essere successivamente perfezionata con un contratto d'acquisto tra la stessa AP
1.
e AO 1 (cfr. audizione di Ro__________ cit., pag. 8). L’istruttoria ha
inoltre permesso di accertare che AO 1, conformemente alle indicazioni ricevute
da Ve__________, per l’appartamento in parola ha pagato il primo acconto
direttamente sul conto intestato a AP 1 (cfr. audizione di Ro__________ cit., pag.
8), mentre i successivi sul conto intestato a Fo__________ (cfr. interrogatorio
di AO 1 del 24 marzo 2017, pag. 4; doc. I). E’ stato altresì appurato che gli
acconti versati dall'attore - pari, come detto, a complessivi USD 150'000.- sono
stati effettivamente incassati da AP 1 che li ha utilizzati per pagare il
costruttore (ossia il "developer") di Dubai (cfr. audizioni di Iv__________,
pag. 3 e di Pa__________, pag. 7).
In fase
istruttoria AO 1 ha inoltre chiarito di non aver sottoscritto il contratto di
"transfer agreement" (doc. E) sottopostogli dal rappresentante di AP
1.
nell'ottobre del 2009, in quanto quest’ultima lo subordinava al pagamento di
tutte le rate mancanti allorquando la costruzione era ancora al livello delle
fondamenta (cfr. interrogatorio di AO 1 cit., pag. 5), atteggiamento quello dell’attore
che, tenuto conto degli importanti ritardi edificatori, pare più che
giustificato.
Alla luce di questi
accertamenti la tesi dell’appellante, esposta poc’anzi, secondo cui AP 1 non
avrebbe intrattenuto alcun rapporto con AO 1 ma unicamente con Fo__________, a
cui avrebbe venduto l’appartamento in questione, i cui acconti sarebbero però
stati pagati da AO 1 in nome e per conto di predetta società, la quale a sua
volta gli avrebbe poi rivenduto l’immobile, è non solo poco credibile ma manifestamente
infondata in quanto smentita dalle testimonianze agli atti. In particolare, da
quella di Ro__________ la quale ha spiegato in maniera chiara e lineare di aver
sottoposto a AO 1 la proposta di acquisto immobiliare (doc. 4) nella sua veste
di venditrice di Ve__________, società che fungeva da intermediaria per conto
di AP 1, con cui sarebbe poi stato sottoscritto il contratto di compravendita
(cfr. testimonianza cit. pag. 8, qui data per trascritta). Essa ha inoltre
aggiunto di aver dato indicazioni a AO 1 affinché effettuasse il bonifico a favore
di AP 1 in quanto così istruita dai responsabili di Ve__________. Dichiarazioni
queste la cui attendibilità e veridicità non è mai stata messa in dubbio dai
contendenti. Per sua parte, Iv__________, direttore di AP 1 ha indicato di aver
conferito sia a Ve__________ che a Fo__________ un mandato esclusivo di vendita
di tutti gli appartamenti siti nella “__________” (cfr. verbale cit. pag. 1
seg.); le due società operavano pertanto in veste di intermediarie immobiliari
per conto AP 1. Come emerso in istruttoria, Fo__________ è poi subentrata a Ve__________,
ciò di cui, di fatto, da atto pure l’appellante (cfr. anche appello pag. 10).
A questo vada inoltre
aggiunto che - come ripetutamente ribadito dall’appellante - benché AP 1 non
risulti direttamente quale controparte della promessa di vendita sottoscritta
da AO 1 e non vi sia alcun accordo firmato da entrambe le parti in causa, è
incontestato che tutti gli acconti versati da AO 1 sono effettivamente pervenuti
all’appellante. Gli stessi sono però stati effettuati in relazione a un
pre-contratto che non solo non è stato adempiuto - come accertato, infatti, il
previsto contratto di compravendita tra le parti non è mai stato perfezionato e,
oltretutto, l’appartamento è stato venduto a un terzo - ma che è pure nullo per
vizio di forma ai sensi dell’art. 216 CO (e non art. 261 CO come erroneamente
indicato nella sentenza pretorile; sentenza cit., pag. 5 in fine).
A questo proposito è utile
osservare che, diversamente da quanto sembra credere l’appellante (cfr.
appello, pag. 11), la nullità evidenziata dal Pretore (cfr. sentenza cit., pag.
5.
in fine) si riferisce al pre-contratto sottoscritto da Ve__________, quale
intermediaria per conto di AP 1, e da AO 1 e non a quello tra la stessa AP 1 e
Fo__________, accordo quest’ultimo oltretutto neppure firmato dalla società
venditrice (doc. 5).
Gli accertamenti
istruttori illustrati poc’anzi smentiscono, inoltre, la tesi appellatoria
secondo cui AP 1 non si sarebbe arricchita direttamente del patrimonio di AO 1
in quanto la società avrebbe “ricevuto una prestazione in buona fede da un
terzo”, vale a dire da Fo__________, rispettivamente da AO 1 ma a nome e
per conto di quest’ultima società , “sulla base di una valida causa” ovvero
l’asserito contratto di compravendita tra queste due società (cfr. appello,
pag. 10). Dall’incarto risulta che Fo__________ è subentrata a Ve__________ nel
ruolo d’intermediaria immobiliare per conto di AP 1, ciò che fornisce una
spiegazione sulle ragioni per cui i soldi destinati alla stessa siano prima transitati
sul conto di Fo__________, mentre che non vi è alcun riscontro probatorio a
sostegno dell’argomento appellatorio per cui AO 1 avrebbe versato i quattro acconti
a nome e per conto di quest’ultima società.
Cosi stando le cose,
l’eccezione di carente legittimazione passiva sollevata da AP 1 nei confronti
dell’attore, che chiede la restituzione di quanto versato senza causa nell’ambito
di un’azione per indebito arricchimento, si rivela ingiustificata e va respinta.
Alla luce di quanto esposto,
l’azione sollevata da AO 1 risulta fondata nel merito e deve pertanto essere
accolta. È infatti incontestato che AP 1 si sia trovata arricchita dai bonifici
effettuati dall’attore, in ragione di USD 150'000.- e che, come accertato, ciò
sia avvenuto senza una valida causa. La sentenza del Pretore merita pertanto
integrale conferma.
7.
Da ultimo, la tesi
appellatoria secondo cui il bonifico a favore del conto di AP 1 sarebbe
avvenuto in virtù di “un contratto triangolare (…) di assegno ai
sensi dell’art. 466 e segg. CO”, oltre ad essere priva di riscontro
probatorio si scontra con quanto illustrato più sopra.
8.
In definitiva,
l’appello deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza
dell’appellante la quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale è superiore a fr. 30'000.-.
L’importo di fr. 3'150.-
versato dall’appellante a titolo di cauzione per le ripetibili in base alla
decisione 14 giugno 2018 del presidente della Camera sarà riversato a AO 1 ad
avvenuta crescita in giudicato di questa sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 28 novembre 2017
di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
d’appello di complessivi fr. 8’000.-, sono poste a carico di AP 1. L’appellante
rifonderà alla controparte fr. 3’150.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).