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Decisione

12.2017.192

Reclamo indipendente in materia di ripetibili; calcolo delle ripetibili in caso di desistenza

27 marzo 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di abuso (IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1; IICCA del

14 maggio 2013, inc. 12.2012.181), ciò che di regola non è il caso se gli

importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe

applicabili (IICCA dell’11 marzo 2014, inc. 12.2013.88, consid. 11; IICCA del

25 novembre 2014, inc. 12.2014.121).

9.

In concreto, è litigiosa l’indennità ripetibile di fr. 12'110.- che

il Pretore aggiunto ha assegnato a ciascuna parte convenuta in base alla

soccombenza dell’attore. A tal proposito il primo giudice ha osservato che,

essendovi desistenza, si giustificava di ammettere una riduzione delle

ripetibili ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, e meglio “sulla base della

formula con cui l’onorario ad valorem (OV) viene mediato con quello ad horam

(OH) nel modo seguente: (2 x OV x OH) / (OV + OH)” (decisione impugnata, p.

2). Il primo giudice ha conseguentemente determinato l’onorario ad valorem

(fr. 31'220.-) sulla base di un valore di causa di fr. 446'000.- e di un’aliquota

del 7%, laddove l’art. 11 cpv. 1 RTar prevedeva, per tale valore litigioso,

un’aliquota compresa fra il 6% e il 9%. Ha poi calcolato l’onorario ad horam

(fr. 6'160.-) sulla base di un impegno orario, per un patrocinatore mediamente

diligente, di 22 ore, a una tariffa oraria di fr. 280.-/ora (art. 12 RTar),

applicando infine la suddetta formula per determinare un importo di fr.

10'289.75, al quale ha aggiunto l’IVA all’8% e le presumibili spese vive pari a

fr. 1'000.-, per un importo complessivo arrotondato di fr. 12'110.-.

10. Nella

fattispecie il reclamante non contesta la propria desistenza e la conseguente

soccombenza (art. 241 e 106 cpv. 1 CPC), né che le spese debbano essere poste a

suo carico, né il metodo di calcolo utilizzato dal Pretore aggiunto. Egli gli contesta

invece l’aliquota utilizzata per determinare l’onorario ad valorem, da

ridurre al 6%, e l’eccessivo dispendio orario, da ridurre a un massimo di 18

ore. In base a questi valori modificati e in applicazione della citata formula,

le ripetibili assegnate alle parti avverse, del tutto sproporzionate,

dovrebbero essere ridotte a un massimo di fr. 8'483.-, tenuto pure conto

dell’art. 107 CPC e della sua buona fede nell’avanzare le proprie richieste di

merito.

11. Per

il calcolo dell’onorario ad valorem, l’art. 11 cpv. 5 RTar prevede che

le ripetibili si determinano, entro i limiti stabiliti dai precedenti

capoversi, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del

lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio. Il primo giudice, in applicazione della suddetta norma, ha

stabilito un’aliquota del 7%, a fronte dello svolgimento della causa e della

procedura non particolarmente complessa (p. 2 del giudizio impugnato).

11.1 Il

reclamante contesta l’aliquota utilizzata dal primo giudice, che invece di

ridurre le indennità per ripetibili le avrebbe aumentate applicando un’aliquota

superiore al minimo, sostenendo che un’aliquota maggiore al 6% non sarebbe giustificata

né dalla complessità della causa, né dall’entità dell’attività professionale

svolta, osservando che la causa non ha necessitato di un dispendio di tempo particolare,

l’unico atto che ha richiesto un attento studio essendo stato l’allegato di

risposta, rispettivamente rinviando alla sentenza IICCA del 25 novembre 2014

(inc. 12.2014.121), in cui è stata applicata l’aliquota minima del 6%.

11.2 La

censura, la quale più che contestare puntualmente la motivazione pretorile

sembra contrapporvi una propria tesi, non può essere ammessa, ritenuto l’ampio

margine di apprezzamento del primo giudice e osservato che lo stesso è pur

sempre rimasto nei margini inferiori dei limiti previsti dal RTar (7% a fronte

di una “forchetta” fra il 6% e il 9%). Oltretutto, la riduzione prevista

dall’art. 13 cpv. 2 RTar, che rimane pur sempre una facoltà, e non un obbligo

del giudice, può essere applicata in vari modi. La modalità scelta dal primo

giudice è stata quella di applicare la formula secondo la quale l’onorario ad

valorem viene mediato con l’onorario ad horam, seguendo una costante

prassi dei tribunali ticinesi giudicata ammissibile dal Tribunale federale (DTF

4A_602/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 6.1), per cui non si vede il motivo di imporgli

anche di utilizzare forzatamente l’aliquota minima possibile per la

determinazione dell’onorario ad valorem. Peraltro, la decisione citata

dal reclamante si limita a confermare l’utilizzo di un’aliquota del 6%, senza

indicare che l’utilizzo dell’aliquota minima fosse obbligatorio. Infatti,

ulteriori decisioni di questa Camera hanno confermato, nell’applicazione della

suddetta formula, l’utilizzo di aliquote che si discostavano dal minimo

previsto (IICCA del 28 ottobre 2013, inc. 12.2013.3; IICCA del 19 agosto 2013,

inc. 12.2013.115; IICCA del 2 settembre 2011, inc. 12.2010.121; IICCA del 24

novembre 2010, inc. 12.2010.139).

11.3 Ne

consegue che il Pretore aggiunto, nell’applicare un’aliquota del 7%, è rimasto

ampiamente nei limiti della tariffa applicabile e ha correttamente esercitato

il suo potere di apprezzamento.

12. Il

reclamante critica il primo giudice anche per avere stimato l’impegno orario di

un patrocinatore mediamente diligente, in base all’estensione del mandato, al

Considerandi

lavoro profuso e alla difficoltà della causa, in 22 ore, ritenuto eccessivo e

da ridurre a un massimo di 18 ore, l’operato dei patrocinatori dei convenuti

essendosi limitato all’esame della petizione, corredata da pochi documenti e della

replica, all’allestimento della risposta e della duplica e alla partecipazione

all’udienza di prime arringhe.

12.1

Non

avendo i convenuti prodotto una nota professionale dettagliata con le

prestazioni svolte dal rispettivo patrocinatore, la Camera deve pertanto procedere

a un apprezzamento delle prestazioni fornite, ritenuto che la questione attiene

all’accertamento dei fatti, censurabile con reclamo solo se manifestamente

inesatto, rispettivamente che questa Camera deve esercitare riserbo nella sua

valutazione (cfr. consid. 8), per cui il presente giudizio non deve determinare

quale sia il dispendio orario più adeguato, bensì soltanto se il primo giudice

ha abusato del proprio potere di apprezzamento.

12.2

La

fattispecie riguarda essenzialmente, a mente dell’attore, la stipulazione di un

contratto di lavoro con la CO 1 per lui svantaggioso, con la promessa verbale

di ulteriori remunerazioni e di una partecipazione alla società, e una

derivante richiesta di risarcimento danni per culpa in contrahendo a

fronte del mancato rispetto degli accordi raggiunti. Nelle proprie

contestazioni, i convenuti hanno pure sollevato eccezioni quali l’incompetenza

territoriale, l’inammissibilità del litisconsorzio passivo e la prescrizione.

Il procedimento è giunto sino all’udienza di prime arringhe, dopodiché l’attore,

prima dell’espletamento dell’istruttoria, ha ritirato la petizione. In

considerazione di ciò, come pure dello studio della petizione, della replica e

dei relativi allegati, dell’allestimento della risposta e della duplica, della

preparazione e della partecipazione all’udienza del 4 ottobre 2017, ove è

avvenuto in particolare un ampio confronto sulle prove richieste da ciascuna

parte, della valutazione della proposta transattiva formulata dall’attore e

delle ulteriori incombenze di causa, fra le quali si possono annoverare

colloqui con il cliente e allestimento di comunicazioni, il giudizio del Pretore

aggiunto, che ha valutato un dispendio di tempo di 22 ore, regge alla critica,

alla luce dell’ampio margine di apprezzamento di cui egli gode, osservato pure

che la cifra proposta dal reclamante, ovvero 18 ore, nemmeno si discosta in

modo sostanziale da tale stima.

13.

Per

quanto riguarda il riferimento all’art. 107 CPC, che permette al giudice di

ripartire le spese giudiziarie secondo il suo prudente criterio quando il

criterio di ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e

ingiusto, vi è preliminarmente da osservare che la norma ha carattere

potestativo e che il giudice anche in questo caso dispone di un ampio potere di

apprezzamento, sia per quanto attiene alle modalità di ripartizione secondo il

principio di soccombenza, sia per quanto attiene alla possibilità di derogare a

tale principio, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (cfr. consid. 8).

Un riparto secondo equità rappresenta pur sempre una deroga all'art. 106 cpv. 1

CPC, sicché va applicato restrittivamente per non vanificare il principio della

soccombenza (cfr. DTF 139 III 358, consid 3).

13.1

Per

giustificare l’applicazione di tale deroga, il reclamante adduce una

motivazione invero stringata e generica, sottolineando la sua buona fede

nell’agire in giudizio e l’ingente investimento di tempo e denaro nel

procedimento poi rivelatosi infruttuoso. Detta argomentazione non è tuttavia sufficiente

per discostarsi da quanto sopra esposto, sia considerando le esigenze di

motivazione che si impongono al reclamante (cfr. consid. 8), da egli non

ossequiate, sia considerando che l’eccezione della buona fede trova di regola

applicazione qualora un’azione, di per sé giustificata, perda successivamente

di fondamento per motivi non ascrivibili all’attore, ad esempio a causa di una

modifica della giurisprudenza (Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, n. 11 seg. ad art. 107 CPC; Messaggio concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero [CPC] in: FF 2006, p. 6669). Ora, indipendentemente

dal fondamento della causa in questione, che permane incerto, quel che è certo

è che qualsiasi parte, agendo in giudizio, e soprattutto in presenza di valori

litigiosi elevati, corre il rischio di vedersi addossare costi ingenti in caso

di soccombenza, e che l’attore, patrocinato sin dall’inizio della causa, ha

deciso autonomamente di ritirare la propria petizione.

13.2

Vi è pure

da rilevare che il primo giudice, applicando l’art. 13 cpv. 2 RTar e stabilendo

l’importo da riconoscere ai convenuti in fr. 12'110.- al posto di fr. 31'220.-

(quest’ultimo onorario determinato sulla base del valore litigioso e di

un’aliquota del 7%, ovvero ampiamente nei margini di quanto prescritto dal

RTar) ha già applicato un’importante riduzione dell’indennità per ripetibili,

pari all’incirca al 2.7% del valore litigioso. Pertanto, l’applicazione

dell’art. 107 CPC nel caso concreto non si giustifica.

14.

Si osserva

infine che il reclamante non contesta che all’importo determinato con la

formula di cui sopra si debbano aggiungere l’IVA e un rimborso per presumibili

spese vive, pur omettendo di tener conto dei suddetti valori nel proprio

calcolo. Ne discende che anche i relativi importi stabiliti dal primo giudice vanno

confermati.

15.

Per

tutti questi motivi, visti la fattispecie, il valore litigioso, lo svolgimento

del processo, l’ampio potere d’apprezzamento di cui il Pretore aggiunto gode

sul tema, il rispetto dei limiti e delle tariffe applicabili e l’importante

riduzione già applicata ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, la somma di fr.

12'110.- attribuita dal primo giudice a ciascuna parte convenuta a titolo di

ripetibili non è per nulla eccessiva o abusiva, e anzi appare del tutto congrua

alle particolarità della lite e merita conferma. Il reclamo deve

conseguentemente essere respinto.

16.

Il

presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico giusta l’art. 48 lett. b cifra 7a LOG.

17.

Le spese

giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza del reclamante (art. 106

CPC), e sono calcolate in base a un valore ancora litigioso di fr. 7'254.-

[(fr. 12'110 - fr. 8'483.-) x 2], determinante anche per un eventuale ricorso

al Tribunale federale, seguendo i dettami dell’art. 14 LTG e dell’art. 11 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. Il reclamo 29

novembre 2017 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Gli oneri

processuali di fr. 1'000.- sono a carico del reclamante, che rifonderà a ciascuna

controparte fr. 800.- per ripetibili di secondo grado.

3. Notificazione:

- e avv. __________ __________,

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza

(art. 119 LTF).