12.2017.192
Reclamo indipendente in materia di ripetibili; calcolo delle ripetibili in caso di desistenza
27 marzo 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.192
Lugano
27 marzo 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Bozzini,
vicepresidente
vicecancelliera:
Bellotti
visto
il reclamo 29 novembre 2017 presentato da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1 e dall’avv.
__________ __________,
contro
la decisione 27 ottobre 2017 nella causa - inc. n. OR.2017.8 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - da lui promossa con petizione
6 marzo 2017 nei confronti di
CO 1
rappr. dall’ PA 2
CO 2
rappr. dall’ PA 3
con cui l’attore ha chiesto che CO 1, in via subordinata CO 2
, e in via ancora più subordinata entrambi i convenuti in solido,
fossero
condannati a versargli fr. 446'000.- oltre interessi;
domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione
della
petizione;
causa che il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli per
desistenza con decisione 27
ottobre 2017, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 3’250.-
a carico dell’attore
e condannandolo a rifondere a ciascuna controparte fr. 12'110.- a
titolo di ripetibili;
reclamante l’attore che, con reclamo 29 novembre 2017, chiede la
riforma del querelato
giudizio nel senso di attribuire a ciascuno dei convenuti un
massimo di fr. 8'483.-
per ripetibili, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre i convenuti, con rispettive risposte del 15 dicembre 2017 e del
25 gennaio 2018,
postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con petizione 6 marzo 2017 RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 innanzi
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud chiedendo che la prima,
subordinatamente il secondo e ancora più subordinatamente entrambi in solido
fossero condannati a versargli fr. 446'000.- oltre interessi a fronte di un
accordo di collaborazione dell’attore con la suddetta clinica.
2.
Con rispettive risposte 8 maggio 2017 e 15 maggio 2017, i convenuti
si sono integralmente opposti alla petizione. Con replica e duplica, le parti
si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, ritenuto che l’attore
con la sua replica ha modificato il petitum limitandosi a chiedere la
condanna in solido dei due convenuti, senza alcuna richiesta subordinata.
3.
All’udienza dibattimentale di prime arringhe, le parti hanno
notificato le rispettive prove. Contestualmente, l’attore ha formulato una
proposta transattiva, che i convenuti hanno tuttavia rifiutato con successive
comunicazioni 12 e 16 ottobre 2017. Con disposizione ordinatoria 20 ottobre
2017, il Pretore aggiunto ha chiesto all’attore il versamento di fr. 15'000.-
quale anticipo delle spese processuali. Con comunicazione 26 ottobre 2017,
l’attore ha comunicato al primo giudice il ritiro dell’azione.
4.
Con decisione 27 ottobre 2017, il Pretore aggiunto ha stralciato la
causa dai ruoli per desistenza dell’attore, ponendo a suo carico, quale parte
soccombente, le spese processuali di complessivi fr. 3’250.- e condannandolo a
rifondere a ciascuna controparte fr. 12'110.- a titolo di ripetibili.
5.
Con reclamo 29 novembre 2017, RE 1 si è aggravato contro tale
decisione limitatamente all’ammontare delle ripetibili da rifondere alla parte
avversa, chiedendone la riduzione. Con rispettive risposte 15 dicembre 2017 e
25 gennaio 2018, CO 1 e CO 2 hanno chiesto la reiezione integrale del gravame.
6.
La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore
fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della
decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla
sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia
patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.-
(art.308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo
valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta
l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo
indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.
7.
Nel caso concreto è stato impugnato a titolo indipendente, mediante
reclamo, il solo dispositivo pretorile in materia di ripetibili. Il reclamo,
inoltrato tempestivamente, è senz’altro ricevibile.
8.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati
l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei
fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda
ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante deve spiegare non
perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Peraltro, per giurisprudenza invalsa,
nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili, il Pretore
gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o
Fatti
di abuso (IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.57, consid. 5.2.1; IICCA del
14 maggio 2013, inc. 12.2012.181), ciò che di regola non è il caso se gli
importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe
applicabili (IICCA dell’11 marzo 2014, inc. 12.2013.88, consid. 11; IICCA del
25 novembre 2014, inc. 12.2014.121).
9.
In concreto, è litigiosa l’indennità ripetibile di fr. 12'110.- che
il Pretore aggiunto ha assegnato a ciascuna parte convenuta in base alla
soccombenza dell’attore. A tal proposito il primo giudice ha osservato che,
essendovi desistenza, si giustificava di ammettere una riduzione delle
ripetibili ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, e meglio “sulla base della
formula con cui l’onorario ad valorem (OV) viene mediato con quello ad horam
(OH) nel modo seguente: (2 x OV x OH) / (OV + OH)” (decisione impugnata, p.
2). Il primo giudice ha conseguentemente determinato l’onorario ad valorem
(fr. 31'220.-) sulla base di un valore di causa di fr. 446'000.- e di un’aliquota
del 7%, laddove l’art. 11 cpv. 1 RTar prevedeva, per tale valore litigioso,
un’aliquota compresa fra il 6% e il 9%. Ha poi calcolato l’onorario ad horam
(fr. 6'160.-) sulla base di un impegno orario, per un patrocinatore mediamente
diligente, di 22 ore, a una tariffa oraria di fr. 280.-/ora (art. 12 RTar),
applicando infine la suddetta formula per determinare un importo di fr.
10'289.75, al quale ha aggiunto l’IVA all’8% e le presumibili spese vive pari a
fr. 1'000.-, per un importo complessivo arrotondato di fr. 12'110.-.
10. Nella
fattispecie il reclamante non contesta la propria desistenza e la conseguente
soccombenza (art. 241 e 106 cpv. 1 CPC), né che le spese debbano essere poste a
suo carico, né il metodo di calcolo utilizzato dal Pretore aggiunto. Egli gli contesta
invece l’aliquota utilizzata per determinare l’onorario ad valorem, da
ridurre al 6%, e l’eccessivo dispendio orario, da ridurre a un massimo di 18
ore. In base a questi valori modificati e in applicazione della citata formula,
le ripetibili assegnate alle parti avverse, del tutto sproporzionate,
dovrebbero essere ridotte a un massimo di fr. 8'483.-, tenuto pure conto
dell’art. 107 CPC e della sua buona fede nell’avanzare le proprie richieste di
merito.
11. Per
il calcolo dell’onorario ad valorem, l’art. 11 cpv. 5 RTar prevede che
le ripetibili si determinano, entro i limiti stabiliti dai precedenti
capoversi, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del
lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio. Il primo giudice, in applicazione della suddetta norma, ha
stabilito un’aliquota del 7%, a fronte dello svolgimento della causa e della
procedura non particolarmente complessa (p. 2 del giudizio impugnato).
11.1 Il
reclamante contesta l’aliquota utilizzata dal primo giudice, che invece di
ridurre le indennità per ripetibili le avrebbe aumentate applicando un’aliquota
superiore al minimo, sostenendo che un’aliquota maggiore al 6% non sarebbe giustificata
né dalla complessità della causa, né dall’entità dell’attività professionale
svolta, osservando che la causa non ha necessitato di un dispendio di tempo particolare,
l’unico atto che ha richiesto un attento studio essendo stato l’allegato di
risposta, rispettivamente rinviando alla sentenza IICCA del 25 novembre 2014
(inc. 12.2014.121), in cui è stata applicata l’aliquota minima del 6%.
11.2 La
censura, la quale più che contestare puntualmente la motivazione pretorile
sembra contrapporvi una propria tesi, non può essere ammessa, ritenuto l’ampio
margine di apprezzamento del primo giudice e osservato che lo stesso è pur
sempre rimasto nei margini inferiori dei limiti previsti dal RTar (7% a fronte
di una “forchetta” fra il 6% e il 9%). Oltretutto, la riduzione prevista
dall’art. 13 cpv. 2 RTar, che rimane pur sempre una facoltà, e non un obbligo
del giudice, può essere applicata in vari modi. La modalità scelta dal primo
giudice è stata quella di applicare la formula secondo la quale l’onorario ad
valorem viene mediato con l’onorario ad horam, seguendo una costante
prassi dei tribunali ticinesi giudicata ammissibile dal Tribunale federale (DTF
4A_602/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 6.1), per cui non si vede il motivo di imporgli
anche di utilizzare forzatamente l’aliquota minima possibile per la
determinazione dell’onorario ad valorem. Peraltro, la decisione citata
dal reclamante si limita a confermare l’utilizzo di un’aliquota del 6%, senza
indicare che l’utilizzo dell’aliquota minima fosse obbligatorio. Infatti,
ulteriori decisioni di questa Camera hanno confermato, nell’applicazione della
suddetta formula, l’utilizzo di aliquote che si discostavano dal minimo
previsto (IICCA del 28 ottobre 2013, inc. 12.2013.3; IICCA del 19 agosto 2013,
inc. 12.2013.115; IICCA del 2 settembre 2011, inc. 12.2010.121; IICCA del 24
novembre 2010, inc. 12.2010.139).
11.3 Ne
consegue che il Pretore aggiunto, nell’applicare un’aliquota del 7%, è rimasto
ampiamente nei limiti della tariffa applicabile e ha correttamente esercitato
il suo potere di apprezzamento.
12. Il
reclamante critica il primo giudice anche per avere stimato l’impegno orario di
un patrocinatore mediamente diligente, in base all’estensione del mandato, al
Considerandi
lavoro profuso e alla difficoltà della causa, in 22 ore, ritenuto eccessivo e
da ridurre a un massimo di 18 ore, l’operato dei patrocinatori dei convenuti
essendosi limitato all’esame della petizione, corredata da pochi documenti e della
replica, all’allestimento della risposta e della duplica e alla partecipazione
all’udienza di prime arringhe.
12.1
Non
avendo i convenuti prodotto una nota professionale dettagliata con le
prestazioni svolte dal rispettivo patrocinatore, la Camera deve pertanto procedere
a un apprezzamento delle prestazioni fornite, ritenuto che la questione attiene
all’accertamento dei fatti, censurabile con reclamo solo se manifestamente
inesatto, rispettivamente che questa Camera deve esercitare riserbo nella sua
valutazione (cfr. consid. 8), per cui il presente giudizio non deve determinare
quale sia il dispendio orario più adeguato, bensì soltanto se il primo giudice
ha abusato del proprio potere di apprezzamento.
12.2
La
fattispecie riguarda essenzialmente, a mente dell’attore, la stipulazione di un
contratto di lavoro con la CO 1 per lui svantaggioso, con la promessa verbale
di ulteriori remunerazioni e di una partecipazione alla società, e una
derivante richiesta di risarcimento danni per culpa in contrahendo a
fronte del mancato rispetto degli accordi raggiunti. Nelle proprie
contestazioni, i convenuti hanno pure sollevato eccezioni quali l’incompetenza
territoriale, l’inammissibilità del litisconsorzio passivo e la prescrizione.
Il procedimento è giunto sino all’udienza di prime arringhe, dopodiché l’attore,
prima dell’espletamento dell’istruttoria, ha ritirato la petizione. In
considerazione di ciò, come pure dello studio della petizione, della replica e
dei relativi allegati, dell’allestimento della risposta e della duplica, della
preparazione e della partecipazione all’udienza del 4 ottobre 2017, ove è
avvenuto in particolare un ampio confronto sulle prove richieste da ciascuna
parte, della valutazione della proposta transattiva formulata dall’attore e
delle ulteriori incombenze di causa, fra le quali si possono annoverare
colloqui con il cliente e allestimento di comunicazioni, il giudizio del Pretore
aggiunto, che ha valutato un dispendio di tempo di 22 ore, regge alla critica,
alla luce dell’ampio margine di apprezzamento di cui egli gode, osservato pure
che la cifra proposta dal reclamante, ovvero 18 ore, nemmeno si discosta in
modo sostanziale da tale stima.
13.
Per
quanto riguarda il riferimento all’art. 107 CPC, che permette al giudice di
ripartire le spese giudiziarie secondo il suo prudente criterio quando il
criterio di ripartizione secondo la soccombenza si rileva troppo severo e
ingiusto, vi è preliminarmente da osservare che la norma ha carattere
potestativo e che il giudice anche in questo caso dispone di un ampio potere di
apprezzamento, sia per quanto attiene alle modalità di ripartizione secondo il
principio di soccombenza, sia per quanto attiene alla possibilità di derogare a
tale principio, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (cfr. consid. 8).
Un riparto secondo equità rappresenta pur sempre una deroga all'art. 106 cpv. 1
CPC, sicché va applicato restrittivamente per non vanificare il principio della
soccombenza (cfr. DTF 139 III 358, consid 3).
13.1
Per
giustificare l’applicazione di tale deroga, il reclamante adduce una
motivazione invero stringata e generica, sottolineando la sua buona fede
nell’agire in giudizio e l’ingente investimento di tempo e denaro nel
procedimento poi rivelatosi infruttuoso. Detta argomentazione non è tuttavia sufficiente
per discostarsi da quanto sopra esposto, sia considerando le esigenze di
motivazione che si impongono al reclamante (cfr. consid. 8), da egli non
ossequiate, sia considerando che l’eccezione della buona fede trova di regola
applicazione qualora un’azione, di per sé giustificata, perda successivamente
di fondamento per motivi non ascrivibili all’attore, ad esempio a causa di una
modifica della giurisprudenza (Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, n. 11 seg. ad art. 107 CPC; Messaggio concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero [CPC] in: FF 2006, p. 6669). Ora, indipendentemente
dal fondamento della causa in questione, che permane incerto, quel che è certo
è che qualsiasi parte, agendo in giudizio, e soprattutto in presenza di valori
litigiosi elevati, corre il rischio di vedersi addossare costi ingenti in caso
di soccombenza, e che l’attore, patrocinato sin dall’inizio della causa, ha
deciso autonomamente di ritirare la propria petizione.
13.2
Vi è pure
da rilevare che il primo giudice, applicando l’art. 13 cpv. 2 RTar e stabilendo
l’importo da riconoscere ai convenuti in fr. 12'110.- al posto di fr. 31'220.-
(quest’ultimo onorario determinato sulla base del valore litigioso e di
un’aliquota del 7%, ovvero ampiamente nei margini di quanto prescritto dal
RTar) ha già applicato un’importante riduzione dell’indennità per ripetibili,
pari all’incirca al 2.7% del valore litigioso. Pertanto, l’applicazione
dell’art. 107 CPC nel caso concreto non si giustifica.
14.
Si osserva
infine che il reclamante non contesta che all’importo determinato con la
formula di cui sopra si debbano aggiungere l’IVA e un rimborso per presumibili
spese vive, pur omettendo di tener conto dei suddetti valori nel proprio
calcolo. Ne discende che anche i relativi importi stabiliti dal primo giudice vanno
confermati.
15.
Per
tutti questi motivi, visti la fattispecie, il valore litigioso, lo svolgimento
del processo, l’ampio potere d’apprezzamento di cui il Pretore aggiunto gode
sul tema, il rispetto dei limiti e delle tariffe applicabili e l’importante
riduzione già applicata ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, la somma di fr.
12'110.- attribuita dal primo giudice a ciascuna parte convenuta a titolo di
ripetibili non è per nulla eccessiva o abusiva, e anzi appare del tutto congrua
alle particolarità della lite e merita conferma. Il reclamo deve
conseguentemente essere respinto.
16.
Il
presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico giusta l’art. 48 lett. b cifra 7a LOG.
17.
Le spese
giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza del reclamante (art. 106
CPC), e sono calcolate in base a un valore ancora litigioso di fr. 7'254.-
[(fr. 12'110 - fr. 8'483.-) x 2], determinante anche per un eventuale ricorso
al Tribunale federale, seguendo i dettami dell’art. 14 LTG e dell’art. 11 RTar.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Il reclamo 29
novembre 2017 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri
processuali di fr. 1'000.- sono a carico del reclamante, che rifonderà a ciascuna
controparte fr. 800.- per ripetibili di secondo grado.
3. Notificazione:
- e avv. __________ __________,
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza
(art. 119 LTF).