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Decisione

12.2017.194

Richiesta pregiudiziale di riconoscimento e di exequatur - rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE - documenti originali

11 aprile 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti “in originale”, fermo restando che, nell’ipotesi in cui abbia

inteso lamentare il fatto che costui in applicazione dell’art. 55 cpv. 1 CLug non

gli avesse fissato un termine per la presentazione degli originali o non avesse

accettato documenti equivalenti oppure ancora non ne avesse disposto la

dispensa, gli andrebbe obiettato che la norma era riferita al solo attestato di

cui all’art. 54 CLug, che a suo tempo non era però stato presentato, neppure in

fotocopia, mentre che, nell’ipotesi in cui abbia inteso lamentare il fatto che costui

in applicazione dell’art. 56 CPC non avesse ritenuto di procedere con un

interpello, gli andrebbe obiettato che la disposizione non era applicabile per

il fatto che egli aveva scientemente deciso di produrre dei documenti che

riteneva a torto validi e non aveva così fornito atti non chiari,

contraddittori, imprecisi o manifestamente incompleti (TF 27 luglio 2015

5A_818/2014 consid. 4.2); oltretutto, siccome è incontestabile che il Pretore

non aveva avuto un comportamento tale da creare nell’istante un particolare

affidamento circa la validità dei documenti da lui prodotti, nulla avrebbe

impedito a quest’ultimo, per altro patrocinato da un legale, di replicare alle

osservazioni presentate dal convenuto, contenenti quell’eccezione, e di produrre

già allora tutti i documenti in originale (tanto più che già in precedenza, il

6 dicembre 2016, un’altra sua istanza in tal senso era stata respinta dallo

stesso Pretore sempre per queste identiche ragioni, cfr. doc. 4);

che è infine a torto che

l’istante, senza per altro aver minimamente spiegato per quali ragioni ciò

fosse tale da “evitare che anche il presente reclamo venga respinto” ed anzi

fosse tale da imporre l’accoglimento dell’istanza, ha versato agli atti in

questa sede gli originali di tutti i documenti che in prima istanza aveva

prodotto solo in fotocopia (doc. 4-9 del reclamo) oltre all’attestato originale

relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie di cui agli art. 54 e 58

CLug - Allegato V (doc. 10 del reclamo): la giurisprudenza ha in effetti già

avuto modo di stabilire che in caso di procedura bilaterale in prima istanza,

com’è pacificamente quella in esame avente per oggetto una domanda di rigetto

Considerandi

dell’opposizione ad un PE con richiesta pregiudiziale di riconoscimento e di

exequatur di una sentenza straniera secondo la CLug, l’istante è tenuto a

produrre già in prima sede tutti i documenti a sostegno delle sue richieste (TF

28.

novembre 2011 5A_621/2011 consid. 2.4, 16 dicembre 2011 5A_441/2011 consid.

4.2

, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.1) e non può prevalersi della

facoltà di produrre nuove prove nella procedura di secondo grado (art. 326 cpv.

1.

CPC; TF 24 agosto 2017 5A_939/2016 consid. 3.1.2, 3.2.1 e 3.2.2; ritenuto che

un’eccezione è però ammessa, a favore del convenuto, in caso di procedura

unilaterale in prima istanza, cfr. DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; TF 24 gennaio

2013.

5A_568/2012 consid. 4, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.1); oltretutto

tutti i documenti prodotti in questa sede sarebbero stati irriti anche in virtù

dell’art. 317 cpv. 1 CPC (disposizione applicabile per analogia nell’ipotesi in

cui la produzione di nuove prove nella procedura di secondo grado fosse stata

eccezionalmente ammissibile, cfr. TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4),

quelli di cui ai doc. 4-9 del reclamo siccome si trattava di documenti

preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova) che l’istante - come

detto - avrebbe già potuto produrre nella procedura di primo grado (art. 317

cpv. 1 lett. b CPC), e quello di cui al doc. 10 del reclamo, che per altro da

solo neppure sarebbe stato sufficiente ad accogliere l’istanza (art. 53 cpv. 2

CLug; TF 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 3.2), siccome lo stesso, pur essendo

successivo alla decisione impugnata (novum autentico), era stato da lui

fatto allestire solo dopo il ricevimento della sentenza pretorile (ciò che

costituiva una chiara misura dilatoria avvenuta in violazione dell’art. 317

cpv. 1 lett. a CPC, cfr. TF 10 aprile 2015 4A_189/2014 consid. 3.3) e per altro

avrebbe a sua volta già potuto essere richiesto e prodotto nella procedura di

primo grado (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC);

che il reclamo

dell’istante deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

che le spese processuali e

le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito

dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo

restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei

criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente

dell’importanza della lite, della sua difficoltà e dell’ampiezza del lavoro

richiesto;

che per l’eventuale

impugnabilità al Tribunale federale fa stato un valore litigioso di fr.

19'294.75 (fr. 9'516.55 + fr. 9'778.75).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

I. Il reclamo 4

dicembre 2017 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante, che

rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).