12.2017.195
Eccezioni di litispendenza internazionale e di connessione internazionale. Esistenza del credito oggetto di cessione; validità della cessione del credito. Assunzione di prove in appello. Procedura ord
10 luglio 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.195
Lugano
10 luglio 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.200
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del
26 agosto 2015 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di Euro 98'080.- oltre
interessi,
richiesta cui si è opposta
la convenuta, sollevando tra l’altro l’eccezione di litispendenza internazionale,
e che il Pretore ha accolto con sentenza del 3 novembre 2017,
appellante la convenuta
con atto di appello del 7 dicembre 2017 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere in via preliminare l’eccezione di
litispendenza internazionale e respingere nel merito la petizione, protestando
tasse, spese e ripetibili,
mentre che l’attrice con
risposta del 21 febbraio 2018 postula, in via principale, di dichiarare
l’appello inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo laddove
ammissibile e nel contempo chiede la prestazione di una cauzione preprocessuale,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
la convenuta ha presentato
una replica spontanea in data 7 marzo 2018 e l’attrice una duplica spontanea in
data 20 marzo 2018,
preso atto della decisione
del 7 febbraio 2018 con cui il presidente di questa Camera ha respinto
l’istanza, inoltrata da AO 1, del 23 gennaio 2018 di semplificazione della
procedura con richiesta di cauzione per spese ripetibili, e della sentenza del
5 aprile 2018 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il
ricorso contro predetta decisione,
preso atto della decisione
del 23 agosto 2018 con cui il presidente di questa Camera ha parzialmente
accolto l’istanza di prestazione di cauzione ripresentata dall’appellata in
sede di risposta,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
Fatti
A. Con
verbale assembleare del 30 giugno 2009 AO 1, società italiana con sede a P__________
(MI), è stata posta volontariamente in liquidazione; quale liquidatore è stato
nominato Gi__________, allora amministratore unico e socio maggioritario della
società medesima.
In
data 15 gennaio 2010 Gi__________, con atto notarile di donazione di
partecipazioni di AO 1, ha donato ai propri figli le quote sociali di predetta
società da lui detenute (doc. C). L’atto notarile riportava espressamente al
paragrafo 4 la seguente garanzia: “La parte donante garantisce di non aver
alcun diritto di credito nei confronti della società le cui partecipazioni
vengono col presente atto donate”.
B. In
data 16 aprile 2014 Giuliano Graziani ha ceduto a AP 1, società svizzera con
sede a Lugano, un credito di EUR 98'080.- da lui asseritamente vantato nei
confronti dell'attrice (doc. D).
Con
scritti 18 aprile 2014 Gi__________ e AP 1 hanno notificato a AO 1 l'avvenuta
cessione di credito chiedendone l'esecuzione (doc. 13 e 14).
Il
7 maggio 2014 Gi__________, in veste di liquidatore di AO 1, ha disposto il
pagamento del citato credito con un bonifico dal conto della stessa (doc. E).
Il
bilancio al 31 dicembre 2013 di AO 1, che riportava anche predetto credito,
sottoposto all’assemblea da Gi__________ in data 9 maggio 2014 non è stato
approvato.
C. Il
2 luglio 2014 i nuovi liquidatori di AO 1, subentrati a Gi__________ dopo la
sua revoca, hanno preteso da AP 1 la restituzione della somma versata con la
motivazione che il “contratto di cessione del credito risulta nullo”
stante l'inesistenza del credito ceduto (doc. F). Quest'ultima non ha però dato
seguito alla richiesta.
D. Previo
tentativo di conciliazione (CM.2015.117), AO 1 ha quindi chiesto con petizione
del 26 agosto 2015 la condanna di AP 1 al versamento di EUR 98'080.- oltre
interessi al 5% dal 10 luglio 2014 a titolo di indebito arricchimento ai sensi
dell’art. 62 CO. In breve, essa ha affermato che il versamento operato dal suo
ex liquidatore Gi__________ a favore della convenuta era avvenuto senza giusta
causa, essendo il credito ceduto insussistente - con motivazioni di cui si dirà
per quanto necessario in seguito - ed avendo l'ex liquidatore agito in
violazione dei suoi doveri di liquidatore ed in manifesto conflitto di
interessi.
Con
risposta del 23 novembre 2015, la convenuta si è integralmente opposta alla
pretesa chiedendone la reiezione e sollevando, in via preliminare, l'eccezione
di litispendenza ai sensi dell'art. 27 CLug. In sintesi, essa ha sostenuto che,
avendo AO 1 con atto di citazione del 20 ottobre 2014 già promosso innanzi al
Tribunale di Milano un'azione di responsabilità contro l'ex liquidatore Gi__________
chiedente, tra l'altro, a titolo di risarcimento danni l'importo del credito in
oggetto (doc. 6), la presente causa deve essere dapprima sospesa e poi deve
essere accertata l'incompetenza di questa Pretura per litispendenza ex art. 27
CLug, stante l'identità sostanziale delle due procedure. AP 1 ha inoltre
argomentato che la cessione di credito è lecita, giacché il credito vantato nei
confronti dell'attrice e poi ceduto alla convenuta era esistente e derivava da finanziamenti
che Gi__________ aveva effettuato - direttamente o per il tramite di Ca__________
Srl (nel frattempo cessata), società consociata dell’attrice e di cui Gi__________
era amministratore e socio - a favore dell’attrice medesima. In particolare,
detto importo risulterebbe composto dalla somma di Euro 68'080.-,
corrispondente al credito che Ca__________ Srl vantava nei confronti
dell’attrice e che il 30 aprile 2010 nell’ambito della sua liquidazione avrebbe
poi ceduto a Gi__________, e dall’importo di Euro 30'000.-, relativo a un finanziamento
diretto che quest’ultimo avrebbe eseguito in data 30 novembre 2009 sempre a favore
di AO 1. A mente della convenuta, detti importi figurerebbero nei documenti
contabili dell'attrice. Essa ribadisce che titolare del credito ceduto
risultava essere l'allora liquidatore dell'attrice Gi__________, il quale in
tale veste era autorizzato ad eseguire lui stesso l'incasso del credito da
parte della debitrice ceduta ed in favore della sua stessa cessionaria.
In
sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
loro antitetiche allegazioni e richieste. L’attrice si è inoltre opposta
all'eccezione di litispendenza e alla richiesta di sospensione, non sussistendo
a suo dire i requisiti richiesti d'identità delle parti e dell'oggetto.
Esperita
l'istruttoria, le contendenti hanno rinunciato a comparire alle arringhe
finali, producendo dei memoriali di conclusione scritti coi quali hanno
confermato le rispettive posizioni. La convenuta ha inoltre ribadito
l'eccezione di litispendenza internazionale e la richiesta di sospensione della
presente procedura. Entrambe le parti hanno presentato una memoria spontanea
alle conclusioni della controparte, riconfermando le proprie antitetiche tesi.
E. Con sentenza del 3
novembre 2017 il Pretore ha respinto l’eccezione di litispendenza
internazionale ed ha accolto la petizione.
F. Con atto di appello
del 7 dicembre 2017 AP 1 chiede in via preliminare la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di litispendenza internazionale e nel
merito di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e
ripetibili. L’attrice con risposta del 21 febbraio 2018 postula, in via
principale, di dichiarare l’appello inammissibile – “poiché incoato in costanza
di inesistenza della parte appellante medesima, cancellata da registro di
commercio e come tale senza capacità giuridica” (cfr. risposta, pag. 3) - e, in
via subordinata, di respingerlo laddove ammissibile; nel contempo essa chiede
la prestazione di una cauzione preprocessuale, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili.
La convenuta ha presentato
una replica spontanea in data 7 marzo 2018 e l’attrice una duplica spontanea in
data 20 marzo 2018.
L’appellante è stata
cancellata dal Registro di commercio in data 8 gennaio 2018 ed è poi stata reiscritta,
su istanza del suo patrocinatore legale, in data 16 maggio 2018 a seguito del
decreto della Pretura del Distretto di Lugano dell’11 maggio 2018.
Con sentenza del 7
febbraio 2018 il presidente di questa Camera ha respinto l’istanza del 23
gennaio 2018 di semplificazione della procedura con richiesta di cauzione per
spese ripetibili inoltrata da AO 1 a seguito della cancellazione
dell’appellante; il ricorso dell’appellata contro predetta decisione è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 5 aprile 2018
(inc.4A_95/2018).
In data 8 agosto 2018 AP 1
ha presentato un’istanza chiedente l’assunzione agli atti ai sensi dell’art.
317 CPC della sentenza di data 6 agosto 2018 emessa dal Tribunale di Milano
nella causa che vede opposta AO 1 __________, a cui si oppone l’appellata.
Con decisione del 23
agosto 2018 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza di
prestazione di cauzione ripresentata dall’appellata in sede di risposta
all’appello.
e considerato,
Considerandi
1.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel
termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
Priva
di buon fondamento si rivela la lagnanza dell’appellata volta all’estromissione
dagli atti di causa della replica spontanea del 7 marzo 2018, a suo dire
intempestiva e illegittima. Al riguardo basti ricordare che il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di chiarire
a più riprese sia l’ammissibilità di allegati spontanei sia che il termine (indicativo)
di 10 giorni fissato dalla giurisprudenza per l’inoltro degli stessi ha per
scopo di segnalare alla parte fino a quando, per rispettare l'incondizionato
diritto di replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il
tribunale è disposto ad attendere prima di trattare il ricorso, ritenuto che la
sua mancata osservanza non ha però per conseguenza l'esclusione
dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine ma prima dell'emanazione
della decisione (TF 17 aprile 2013
5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1; II CCA 26
gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149
v. anche verda Chiocchetti in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, n. 40 segg. ad art. 312 con rinvii).
2.
Preliminarmente va
analizzata la questione a sapere se debba essere accolta l’istanza processuale
dell’8 agosto 2018 con cui AP 1 chiede l’ammissione agli atti, ai sensi
dell’art. 317 CPC, della sentenza di data 6 agosto 2018 emessa dal Tribunale di
Milano nella causa che vede opposta AO 1 a Gi__________. All’assunzione di tale
mezzo di prova si oppone l’attrice.
L'autorità giudiziaria
adita in sede di appello può di per sé procedere all'assunzione di prove (art.
316.
cpv. 3 CPC). Entrano in considerazione sia nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova ex art. 317 cpv. 1 CPC - che contemplano tanto quegli eventi realizzatisi
dopo il dibattimento (cosiddetti “nova”) quanto quelli preesistenti se,
facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze
concrete non le si poteva già addurre in primo grado (ossia “pseudo nova”)
(Verda Chiocchetti, op. cit., n. 3
e segg. e 70 segg. ad art. 317 CPC, con rinvii) - sia la possibilità di
riassumere di nuovo prove già acquisite dal Pretore come anche quella di
assumere prove da lui respinte (Reetz/
Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010,
n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317). In linea di principio una parte ha
diritto all’assunzione delle prove offerte, ma l’autorità può rinunciare a
esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni
verosimiglianza elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”:
DTF 134 I 148 consid. 5.3 e richiami), come è il caso della sentenza di cui
l’appellante chiede ora l’ammissione agli atti.
Come si vedrà meglio in seguito
(consid. 7.2) il presente procedimento e la causa avviata innanzi al Tribunale
di Milano, oltre ad interessare soggetti giuridici diversi hanno pure fattispecie,
basi legali, titoli giuridici e scopi diversi. In particolare, già prima facie,
le allegazioni fattuali, le argomentazioni e i quesiti sottoposti al Tribunale
di Milano ed oggetto della decisione qui in esame divergono in maniera
significativa da quanto addotto in questo procedimento dall’appellante, ragion
per cui predetta decisione non pare atta a fornire elementi indispensabili per
il presente giudizio. La sua ammissione agli atti deve pertanto essere negata.
3.
Nel giudizio
impugnato, il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha affrontato la problematica
della litispendenza ex art. 27 CLug arrivando alla conclusione che, contrariamente
a quanto sostenuto dalla convenuta, non vi fosse identità tra le parti
coinvolte nella procedura in esame e quelle della causa pendente presso il
Tribunale di Milano.
Egli si è quindi chinato
sulla questione a sapere se la cessione di cui al doc. D fosse valida ovvero se
il cedente Gi__________ fosse titolare del credito di Euro 98'080.- da lui asseritamente
vantato nei confronti dell’attrice e poi ceduto alla convenuta. Sulla base
delle risultanze istruttorie il primo giudice ha accertato che ciò non era il
caso e che pertanto la cessione in parola era da considerare nulla. Inoltre, il
Pretore ha ritenuto che non sussistesse alcuna delle eccezioni di protezione
della buona fede del cessionario previste dagli art. 18 cpv. 2 CO e 164 cpv. 2
CO, ragion per cui l’attrice poteva legittimante opporre alla controparte la
nullità della cessione. A titolo abbondanziale, il giudice di prime cure ha altresì
rilevato una violazione degli obblighi del liquidatore da parte di Gi__________.
In conclusione, il Pretore
ha quindi ritenuto date le premesse affinché l’attrice potesse richiedere la
restituzione di quanto indebitamente percepito dalla convenuta, sulla base
delle norme dell’indebito arricchimento. Da ultimo, egli ha respinto la
richiesta di ammettere il verbale di delibera assembleare del 30 giugno 2009
prodotto dalla convenuta in data 14 marzo 2017, non essendo realizzate le
premesse dell’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, come pure l’istanza del 12 ottobre
2017.
4.
Con l’appello, AP 1,
rivedendo quanto sostenuto in prima sede, invoca - per quanto in maniera
imprecisa - la connessione internazionale tra la presente causa e quella
inoltrata innanzi al Tribunale di Milano e sulla base dell’art. 28 CLug chiede “di
sospendere preliminarmente il procedimento in oggetto” (cfr. appello, pag.
7). Per quanto attiene al merito, l’appellante rimprovera al Pretore di non
aver correttamente valutato le prove a sostegno dell’esistenza del credito in
esame. In particolare, essa contesta al primo giudice di non aver considerato
tutte le scritture contabili ma di essersi limitato all’analisi dei bilanci
degli anni 2008, 2009 e 2010. Essa relativizza, inoltre, la portata della
dichiarazione resa in data 15 gennaio 2010 da Gi__________ al momento della
donazione ai figli delle quote societarie di AO 1 con cui egli garantiva di non
vantare alcun credito verso la società; a detta della stessa, “il valore di
tale dichiarazione è limitato alla garanzia della reale consistenza delle quote
societarie donate ai figli” mentre che non avrebbe valore “confessorio o
liberatorio” e pertanto nulla attesterebbe in relazione a predetto credito (cfr.
appello, pag. 12).
5.
Per quanto attiene
alla problematica sollevata da AO 1 in sede di risposta e poi ribadita con la
duplica spontanea relativa all’assenza di capacità civile di AP 1 a seguito
della sua radiazione nelle more del procedimento essa risulta sanata dalla
reiscrizione della società medesima - su istanza del suo patrocinatore legale e
a cui la qui appellata non si è opposta - a registro di commercio decretata dal
Pretore in data 11 maggio 2018 (vedi anche FUSC 22 maggio 2018). Le relative
contestazioni sono pertanto diventate prive di oggetto.
6.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con
ciò da riformare. L’appello qui in esame in alcuni punti non contiene una
critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una
propria tesi e una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare, l’asserita esistenza del
credito ceduto e la valenza probatoria dei documenti contabili agli atti.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi
che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
7.
Come accennato
poc’anzi, con l’appello AP 1 ha rinunciato ad eccepire la litispendenza
internazionale ex art. 27 CLug - sollevata innanzi al Pretore e da questi respinta
- per sostenere invece la sussistenza di una connessione internazionale ai
sensi dell’art. 28 cpv. 3 CLug tra la presente causa e quella pendente innanzi
al Tribunale di Milano ciò che, a detta della stessa, giustificherebbe la
sospensione di questo procedimento da parte di questa Camera sino alla
pronuncia dell’autorità italiana (cfr. appello pag. 4 segg.).
Per sua parte l’appellata,
oltre a negare la sussistenza dei presupposti legali, si oppone alla
contestazione lamentando un erroneo richiamo, nella domanda di giudizio
formulata dall’appellante, all’eccezione di litispendenza internazionale in
luogo dell’eccezione di connessione internazionale prevista dall’(invocato)
art. 28 CLug (cfr. risposta pag. 11) e rimproverando alla controparte la malafede
per aver sollevato questa obbiezione unicamente in sede di appello.
7.1
L’art. 28 CLug prevede
che ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di diversi Stati
vincolati dalla convenzione, il giudice successivamente adito può sospendere il
procedimento (cpv. 1). Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice
successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su
richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito
sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la
riunione dei procedimenti (cpv. 2 ). Ai sensi del presente articolo sono
connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere
opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili
ove le cause fossero trattate separatamente (cpv. 3). L’ambito applicativo
dell’art. 28 CLug è sussidiario rispetto all’art. 27 CLug che costituisce una
lex specialis e tratta quelle costellazioni in cui pur non essendovi litispendenza
internazionale, per carenza di identità tra le parti o d’oggetto, sussiste una stretta
connessione tra le cause. A differenza dell’art. 27 CLug, il giudice
successivamente adito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di sospendere il
procedimento, rispettivamente di dichiararsi incompetente (cfr. per tutti Bucher,
Commentaire Romand, LDIP/Convention de Lugano, Basilea, 2011, n. 6 segg. ad art.
28.
CLug con rinvii; Mabillard: in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Basilea,
2011, n. 21 segg. ad art. 28 CLug con rinvii).
7.2
Nel concreto caso, le lagnanze
di natura procedurale sollevate dall’appellante, all’apparenza giustificate, possono
essere lasciate aperte, l’eccezione di connessione dovendo essere comunque respinta
per assenza dei presupposti legali. Risulta infatti dagli atti che le due cause
pur sembrando poggiare su una piattaforma fattuale simile, in realtà, oltre ad
interessare soggetti giuridici diversi hanno, fattispecie, basi legali, titoli giuridici,
importi e scopi diversi. Nel procedimento avviato in Svizzera, infatti, la società
appellante è oggetto di un’azione fondata sugli art. 62 segg. CO avente per
fine la restituzione di importi indebitamente percepiti; per quanto attiene
invece la causa promossa in Italia essa è diretta contro Gi__________, a titolo
personale, sulla base del diritto italiano relativo alla responsabilità di
liquidatore per i danni da egli cagionati a AO 1 in questa veste.
Il Tribunale federale ha
già avuto modo di stabilire, sotto l’egida della previgente convenzione di
Lugano (CL), la radicale diversità tra due azioni fondate sull’atto illecito e
sul contratto, ancorché in presenza di identità tra le parti - ciò che peraltro
nel presente caso fa difetto - escludendo così la possibilità di risposte
incompatibili tra loro e di riflesso l’applicazione degli allora art. 21 e 22
CL. Non solo, l’Alta Corte ha ritenuto condivisibile l’opinione secondo cui se anche le due cause fossero un poco connesse il potere di
apprezzamento che compete all’autorità cantonale le permetterebbe di non
giudicarsi incompetente (cfr. sentenza TF del 28 febbraio 2006, inc.
4C.351/2005 consid. 4.1, 4.4 segg.).
Alla luce di quanto
precede, nel concreto caso, ritenuta la sostanziale diversità delle cause in
esame la tesi dell’appellante che preconizza una sospensione del procedimento
stante lo stretto legame ex art. 28 CLug non può trovare accoglimento.
8.
L’appellante
prosegue contestando sia gli accertamenti pretorili che hanno portato il primo
giudice a negare l’esistenza del credito ceduto sia l’applicazione del diritto.
Sostanzialmente, AP 1 - proponendo
una propria lettura dei fatti e dei documenti di causa - rimprovera al Pretore
di non aver correttamente valutato tutti gli allegati prodotti e di essersi
fondato unicamente sui bilanci di Ca__________ Srl senza considerare i
documenti contabili di AO 1 da cui emergerebbe l’esistenza del debito nei
confronti di Gi__________. A detta della stessa, questo modo di procedere
lederebbe pure i principi contabili italiani che imporrebbero una valutazione non
frammentaria delle scritture contabili. Parallelamente l’appellante relativizza
la portata del doc. C sottoscritto da Gi__________ nell’ambito della donazione
delle quote societarie di AO 1 ai figli.
8.1
In relazione a queste
contestazioni vale la pena ricordare che l’art. 157 CPC sancisce il principio
del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice. Questo principio
vale naturalmente anche per i documenti prodotti dalle parti, il cui
apprezzamento sottostà ai principi generali validi per tutti i mezzi di prova,
con riguardo evidentemente alle specificità ad essi connesse. L’apprezzamento
del valore probatorio non si limita al suo contenuto ma anche a quello che
dovrebbe contenere (e invece non contiene, del tutto o solo parzialmente) in funzione
di obblighi di legge o contrattuali (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, II° ed. vol.
1, n. 62 segg. ad art. 157 CPC). Il Tribunale federale ha inoltre riconosciuto
- premessa l’applicazione del diritto svizzero - un valore probatorio decisivo
ai bilanci a ragione dei principi da osservare per la loro confezione (art. 959
e 960 CO; cfr. Trezzini, op. cit.,
n 68 ad art. 157 CPC con riferimenti).
8.2
Dalla sentenza
impugnata si evince che il Pretore si è dapprima chinato sull’analisi dell’effettiva
esistenza del credito che Gi__________ ha ceduto a AP 1. In particolare, ha
verificato la fondatezza del credito di Euro 68'080.- che Ca__________ Srl ha
ceduto a Gi__________ (doc. 10) e poi di quello di Euro 30'000.- che lo stesso
avrebbe vantato nei confronti di AO 1.
In merito all’importo di
Euro 68'080.- il primo giudice ha constatato che lo stesso figurava
effettivamente nel bilancio del 2008 (doc J; stato al 31.12.2008: Euro 69'080,
di cui Euro 22'000.- svalutati e accantonati sul relativo conto) - mentre che
non appariva più né nel bilancio del 2009 né nel bilancio finale di
liquidazione della società di data 15 aprile 2010 (doc. L). Alla luce dei
principi contabili vigenti in Italia ed emanati dall’Organismo italiano di
contabilità (a cui si rinvia e reperibili su: www.fondazioneoic.eu), il Pretore
ha ritenuto che la cancellazione del credito a bilancio fosse spiegabile solo
con l’estinzione dello stesso o il suo trasferimento a terzi. La tesi della
convenuta secondo cui il credito sarebbe stato cancellato in quanto interamente
svalutato oltre a scontrarsi con i precitati principi non corrisponde neppure alle
registrazioni contabili (cfr. doc. L, raffronto conto economico 2009/2010). A
questo vada aggiunto che nella relazione al bilancio finale di Ca__________ Srl
in liquidazione lo stesso Gi__________, nella sua veste di liquidatore, ha
attestato che “Non sono state riscontrate difficoltà nell’incasso dei crediti.
Residua un credito IVA di E 2.039 (…)”, indicazione che lascia
ragionevolmente ritenere che a quel momento vi era ancora un unico credito da
riscuotere (di Euro 2’039.-; doc. M).
A non averne dubbio tutti
questi elementi concorrono a dimostrare il buon fondamento della tesi attorea e
a negare l’esistenza del credito in discussione al momento in cui Ca__________
Srl lo avrebbe ceduto a Gi__________.
In relazione all’ulteriore
credito di 30'000.- che Gi__________ asseriva di vantare nei confronti di AO 1,
il Pretore ha considerato che benché lo stesso figurasse effettivamente nel
libro giornale e nella nota integrativa al bilancio 31.12.2009 della qui
attrice (doc. 30 e 40), successivamente, Gi__________ in occasione della
donazione risalente al 15 gennaio 2010 delle sue partecipazioni societarie ai
figli ha garantito espressamente di non avere alcun credito verso l’attrice
(doc. C), pertanto - a giusta ragione - egli non è stato giudicato titolare
neppure di questo credito. L’appellante è ora malvenuta nel cercare di
relativizzare la portata di questa dichiarazione che è estremamente chiara e
non lascia spazio ad ambiguità.
A fronte di questi chiari
e univoci riscontri, l’indicazione - per altro né sistematica né continuativa -
di questi asseriti crediti unicamente in alcune pagine del libro giornale di AO
1.
(cfr. doc. 21 (maggio e dicembre 2010), 22 (maggio 2011), 23 (marzo e
dicembre 2012), 24 (gennaio 2013) e 39 (maggio e novembre 2009)), di cui Gi__________
era a quell’epoca liquidatore, non è atta - in una ponderazione complessiva di
tutte le risultanze istruttorie - a modificare questa valutazione.
In relazione al bilancio
2013.
(doc. 26) di questa società - allestito allorquando Gi__________ ne era
ancora il liquidatore e menzionato a più riprese dall’appellante a sostegno
della propria tesi - è utile ricordare che lo stesso è stato sì presentato all’assemblea
del 9 maggio 2014 ma non è stato approvato dai soci in quanto, stando alle
dichiarazioni di uno dei liquidatori subentrati dopo la revoca di Gi__________,
giudicato “falso” e “non (…) reale” (cfr. audizioni testimoniali
del 23 marzo 2017 di St__________, pag. 6 ). I nuovi liquidatori hanno quindi
allestito un nuovo bilancio, poi approvato dai soci nel settembre 2014, al
quale sono state apportate alcune correzioni e, tra queste, tolto il credito di
Euro 98'000.- qui in discussione, ritenuto “non veritiero” (doc. 16;
cfr. audizioni testimoniali del 23 marzo 2017 di St__________, pag. 7 seg. e di
An__________, pag. 9 seg.). In effetti, l’esame degli atti solleva non poche
perplessità sull’agire di Gi__________ in veste di liquidatore; agire che non
può che essere ritenuto (quantomeno) inopportuno.
Contrariamente a quanto
cerca di sostenere l’appellante, l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore
pare tutt’altro che superficiale o parziale ed ha interessato tutti gli allegati
da essa presentati ciò che è desumibile, tra l’altro, anche dai precisi e
molteplici riferimenti agli atti di causa indicati dal primo giudice nella propria
sentenza.
Sulla base di quanto
precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che Gi__________
non fosse titolare dei crediti ceduti a AP 1.
Non ricorrendo le
eccezioni previste dall’art. 18 cpv. 2 e 164 cpv. 2 CO poste a protezione della
buona fede del cessionario, l’attrice può pertanto opporre alla convenuta la
nullità della cessione in esame e richiedere alla stessa la restituzione di
quanto percepito senza giusta causa in conformità con i dettami dell’art. 62
CO. La sentenza pretorile merita pertanto conferma.
9.
Ne discende la
reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza
dell’appellante. L’importo di fr. 5'100.- versato dall’appellante a titolo di
cauzione per le ripetibili in base alla decisione 23 agosto 2018 del presidente
della Camera sarà riversato alla parte appellata ad avvenuta crescita in
giudicato di questa sentenza. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al
Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili
decide: 1. L’appello 7 dicembre 2017
di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 5’000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere
alla controparte complessivi fr. 5’100.- per ripetibili di appello.
Quest’ultimo importo verrà prelevato dalla cauzione processuale per ripetibili
versata dall’appellante.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).