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Decisione

12.2017.195

Eccezioni di litispendenza internazionale e di connessione internazionale. Esistenza del credito oggetto di cessione; validità della cessione del credito. Assunzione di prove in appello. Procedura ord

10 luglio 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

verbale assembleare del 30 giugno 2009 AO 1, società italiana con sede a P__________

(MI), è stata posta volontariamente in liquidazione; quale liquidatore è stato

nominato Gi__________, allora amministratore unico e socio maggioritario della

società medesima.

In

data 15 gennaio 2010 Gi__________, con atto notarile di donazione di

partecipazioni di AO 1, ha donato ai propri figli le quote sociali di predetta

società da lui detenute (doc. C). L’atto notarile riportava espressamente al

paragrafo 4 la seguente garanzia: “La parte donante garantisce di non aver

alcun diritto di credito nei confronti della società le cui partecipazioni

vengono col presente atto donate”.

B. In

data 16 aprile 2014 Giuliano Graziani ha ceduto a AP 1, società svizzera con

sede a Lugano, un credito di EUR 98'080.- da lui asseritamente vantato nei

confronti dell'attrice (doc. D).

Con

scritti 18 aprile 2014 Gi__________ e AP 1 hanno notificato a AO 1 l'avvenuta

cessione di credito chiedendone l'esecuzione (doc. 13 e 14).

Il

7 maggio 2014 Gi__________, in veste di liquidatore di AO 1, ha disposto il

pagamento del citato credito con un bonifico dal conto della stessa (doc. E).

Il

bilancio al 31 dicembre 2013 di AO 1, che riportava anche predetto credito,

sottoposto all’assemblea da Gi__________ in data 9 maggio 2014 non è stato

approvato.

C. Il

2 luglio 2014 i nuovi liquidatori di AO 1, subentrati a Gi__________ dopo la

sua revoca, hanno preteso da AP 1 la restituzione della somma versata con la

motivazione che il “contratto di cessione del credito risulta nullo”

stante l'inesistenza del credito ceduto (doc. F). Quest'ultima non ha però dato

seguito alla richiesta.

D. Previo

tentativo di conciliazione (CM.2015.117), AO 1 ha quindi chiesto con petizione

del 26 agosto 2015 la condanna di AP 1 al versamento di EUR 98'080.- oltre

interessi al 5% dal 10 luglio 2014 a titolo di indebito arricchimento ai sensi

dell’art. 62 CO. In breve, essa ha affermato che il versamento operato dal suo

ex liquidatore Gi__________ a favore della convenuta era avvenuto senza giusta

causa, essendo il credito ceduto insussistente - con motivazioni di cui si dirà

per quanto necessario in seguito - ed avendo l'ex liquidatore agito in

violazione dei suoi doveri di liquidatore ed in manifesto conflitto di

interessi.

Con

risposta del 23 novembre 2015, la convenuta si è integralmente opposta alla

pretesa chiedendone la reiezione e sollevando, in via preliminare, l'eccezione

di litispendenza ai sensi dell'art. 27 CLug. In sintesi, essa ha sostenuto che,

avendo AO 1 con atto di citazione del 20 ottobre 2014 già promosso innanzi al

Tribunale di Milano un'azione di responsabilità contro l'ex liquidatore Gi__________

chiedente, tra l'altro, a titolo di risarcimento danni l'importo del credito in

oggetto (doc. 6), la presente causa deve essere dapprima sospesa e poi deve

essere accertata l'incompetenza di questa Pretura per litispendenza ex art. 27

CLug, stante l'identità sostanziale delle due procedure. AP 1 ha inoltre

argomentato che la cessione di credito è lecita, giacché il credito vantato nei

confronti dell'attrice e poi ceduto alla convenuta era esistente e derivava da finanziamenti

che Gi__________ aveva effettuato - direttamente o per il tramite di Ca__________

Srl (nel frattempo cessata), società consociata dell’attrice e di cui Gi__________

era amministratore e socio - a favore dell’attrice medesima. In particolare,

detto importo risulterebbe composto dalla somma di Euro 68'080.-,

corrispondente al credito che Ca__________ Srl vantava nei confronti

dell’attrice e che il 30 aprile 2010 nell’ambito della sua liquidazione avrebbe

poi ceduto a Gi__________, e dall’importo di Euro 30'000.-, relativo a un finanziamento

diretto che quest’ultimo avrebbe eseguito in data 30 novembre 2009 sempre a favore

di AO 1. A mente della convenuta, detti importi figurerebbero nei documenti

contabili dell'attrice. Essa ribadisce che titolare del credito ceduto

risultava essere l'allora liquidatore dell'attrice Gi__________, il quale in

tale veste era autorizzato ad eseguire lui stesso l'incasso del credito da

parte della debitrice ceduta ed in favore della sua stessa cessionaria.

In

sede di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle

loro antitetiche allegazioni e richieste. L’attrice si è inoltre opposta

all'eccezione di litispendenza e alla richiesta di sospensione, non sussistendo

a suo dire i requisiti richiesti d'identità delle parti e dell'oggetto.

Esperita

l'istruttoria, le contendenti hanno rinunciato a comparire alle arringhe

finali, producendo dei memoriali di conclusione scritti coi quali hanno

confermato le rispettive posizioni. La convenuta ha inoltre ribadito

l'eccezione di litispendenza internazionale e la richiesta di sospensione della

presente procedura. Entrambe le parti hanno presentato una memoria spontanea

alle conclusioni della controparte, riconfermando le proprie antitetiche tesi.

E. Con sentenza del 3

novembre 2017 il Pretore ha respinto l’eccezione di litispendenza

internazionale ed ha accolto la petizione.

F. Con atto di appello

del 7 dicembre 2017 AP 1 chiede in via preliminare la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di litispendenza internazionale e nel

merito di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e

ripetibili. L’attrice con risposta del 21 febbraio 2018 postula, in via

principale, di dichiarare l’appello inammissibile – “poiché incoato in costanza

di inesistenza della parte appellante medesima, cancellata da registro di

commercio e come tale senza capacità giuridica” (cfr. risposta, pag. 3) - e, in

via subordinata, di respingerlo laddove ammissibile; nel contempo essa chiede

la prestazione di una cauzione preprocessuale, pure con protesta di tasse,

spese e ripetibili.

La convenuta ha presentato

una replica spontanea in data 7 marzo 2018 e l’attrice una duplica spontanea in

data 20 marzo 2018.

L’appellante è stata

cancellata dal Registro di commercio in data 8 gennaio 2018 ed è poi stata reiscritta,

su istanza del suo patrocinatore legale, in data 16 maggio 2018 a seguito del

decreto della Pretura del Distretto di Lugano dell’11 maggio 2018.

Con sentenza del 7

febbraio 2018 il presidente di questa Camera ha respinto l’istanza del 23

gennaio 2018 di semplificazione della procedura con richiesta di cauzione per

spese ripetibili inoltrata da AO 1 a seguito della cancellazione

dell’appellante; il ricorso dell’appellata contro predetta decisione è stato

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 5 aprile 2018

(inc.4A_95/2018).

In data 8 agosto 2018 AP 1

ha presentato un’istanza chiedente l’assunzione agli atti ai sensi dell’art.

317 CPC della sentenza di data 6 agosto 2018 emessa dal Tribunale di Milano

nella causa che vede opposta AO 1 __________, a cui si oppone l’appellata.

Con decisione del 23

agosto 2018 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza di

prestazione di cauzione ripresentata dall’appellata in sede di risposta

all’appello.

e considerato,

Considerandi

1.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).

L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel

termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

Priva

di buon fondamento si rivela la lagnanza dell’appellata volta all’estromissione

dagli atti di causa della replica spontanea del 7 marzo 2018, a suo dire

intempestiva e illegittima. Al riguardo basti ricordare che il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di chiarire

a più riprese sia l’ammissibilità di allegati spontanei sia che il termine (indicativo)

di 10 giorni fissato dalla giurisprudenza per l’inoltro degli stessi ha per

scopo di segnalare alla parte fino a quando, per rispettare l'incondizionato

diritto di replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, il

tribunale è disposto ad attendere prima di trattare il ricorso, ritenuto che la

sua mancata osservanza non ha però per conseguenza l'esclusione

dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine ma prima dell'emanazione

della decisione (TF 17 aprile 2013

5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 1; II CCA 26

gennaio 2016 inc. n. 12.2015.149

v. anche verda Chiocchetti in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, n. 40 segg. ad art. 312 con rinvii).

2.

Preliminarmente va

analizzata la questione a sapere se debba essere accolta l’istanza processuale

dell’8 agosto 2018 con cui AP 1 chiede l’ammissione agli atti, ai sensi

dell’art. 317 CPC, della sentenza di data 6 agosto 2018 emessa dal Tribunale di

Milano nella causa che vede opposta AO 1 a Gi__________. All’assunzione di tale

mezzo di prova si oppone l’attrice.

L'autorità giudiziaria

adita in sede di appello può di per sé procedere all'assunzione di prove (art.

316.

cpv. 3 CPC). Entrano in considerazione sia nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova ex art. 317 cpv. 1 CPC - che contemplano tanto quegli eventi realizzatisi

dopo il dibattimento (cosiddetti “nova”) quanto quelli preesistenti se,

facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze

concrete non le si poteva già addurre in primo grado (ossia “pseudo nova”)

(Verda Chiocchetti, op. cit., n. 3

e segg. e 70 segg. ad art. 317 CPC, con rinvii) - sia la possibilità di

riassumere di nuovo prove già acquisite dal Pretore come anche quella di

assumere prove da lui respinte (Reetz/

Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010,

n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317). In linea di principio una parte ha

diritto all’assunzione delle prove offerte, ma l’autorità può rinunciare a

esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni

verosimiglianza elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”:

DTF 134 I 148 consid. 5.3 e richiami), come è il caso della sentenza di cui

l’appellante chiede ora l’ammissione agli atti.

Come si vedrà meglio in seguito

(consid. 7.2) il presente procedimento e la causa avviata innanzi al Tribunale

di Milano, oltre ad interessare soggetti giuridici diversi hanno pure fattispecie,

basi legali, titoli giuridici e scopi diversi. In particolare, già prima facie,

le allegazioni fattuali, le argomentazioni e i quesiti sottoposti al Tribunale

di Milano ed oggetto della decisione qui in esame divergono in maniera

significativa da quanto addotto in questo procedimento dall’appellante, ragion

per cui predetta decisione non pare atta a fornire elementi indispensabili per

il presente giudizio. La sua ammissione agli atti deve pertanto essere negata.

3.

Nel giudizio

impugnato, il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha affrontato la problematica

della litispendenza ex art. 27 CLug arrivando alla conclusione che, contrariamente

a quanto sostenuto dalla convenuta, non vi fosse identità tra le parti

coinvolte nella procedura in esame e quelle della causa pendente presso il

Tribunale di Milano.

Egli si è quindi chinato

sulla questione a sapere se la cessione di cui al doc. D fosse valida ovvero se

il cedente Gi__________ fosse titolare del credito di Euro 98'080.- da lui asseritamente

vantato nei confronti dell’attrice e poi ceduto alla convenuta. Sulla base

delle risultanze istruttorie il primo giudice ha accertato che ciò non era il

caso e che pertanto la cessione in parola era da considerare nulla. Inoltre, il

Pretore ha ritenuto che non sussistesse alcuna delle eccezioni di protezione

della buona fede del cessionario previste dagli art. 18 cpv. 2 CO e 164 cpv. 2

CO, ragion per cui l’attrice poteva legittimante opporre alla controparte la

nullità della cessione. A titolo abbondanziale, il giudice di prime cure ha altresì

rilevato una violazione degli obblighi del liquidatore da parte di Gi__________.

In conclusione, il Pretore

ha quindi ritenuto date le premesse affinché l’attrice potesse richiedere la

restituzione di quanto indebitamente percepito dalla convenuta, sulla base

delle norme dell’indebito arricchimento. Da ultimo, egli ha respinto la

richiesta di ammettere il verbale di delibera assembleare del 30 giugno 2009

prodotto dalla convenuta in data 14 marzo 2017, non essendo realizzate le

premesse dell’art. 229 cpv. 1 lett. b CPC, come pure l’istanza del 12 ottobre

2017.

4.

Con l’appello, AP 1,

rivedendo quanto sostenuto in prima sede, invoca - per quanto in maniera

imprecisa - la connessione internazionale tra la presente causa e quella

inoltrata innanzi al Tribunale di Milano e sulla base dell’art. 28 CLug chiede “di

sospendere preliminarmente il procedimento in oggetto” (cfr. appello, pag.

7). Per quanto attiene al merito, l’appellante rimprovera al Pretore di non

aver correttamente valutato le prove a sostegno dell’esistenza del credito in

esame. In particolare, essa contesta al primo giudice di non aver considerato

tutte le scritture contabili ma di essersi limitato all’analisi dei bilanci

degli anni 2008, 2009 e 2010. Essa relativizza, inoltre, la portata della

dichiarazione resa in data 15 gennaio 2010 da Gi__________ al momento della

donazione ai figli delle quote societarie di AO 1 con cui egli garantiva di non

vantare alcun credito verso la società; a detta della stessa, “il valore di

tale dichiarazione è limitato alla garanzia della reale consistenza delle quote

societarie donate ai figli” mentre che non avrebbe valore “confessorio o

liberatorio” e pertanto nulla attesterebbe in relazione a predetto credito (cfr.

appello, pag. 12).

5.

Per quanto attiene

alla problematica sollevata da AO 1 in sede di risposta e poi ribadita con la

duplica spontanea relativa all’assenza di capacità civile di AP 1 a seguito

della sua radiazione nelle more del procedimento essa risulta sanata dalla

reiscrizione della società medesima - su istanza del suo patrocinatore legale e

a cui la qui appellata non si è opposta - a registro di commercio decretata dal

Pretore in data 11 maggio 2018 (vedi anche FUSC 22 maggio 2018). Le relative

contestazioni sono pertanto diventate prive di oggetto.

6.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata

spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con

ciò da riformare. L’appello qui in esame in alcuni punti non contiene una

critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una

propria tesi e una propria lettura dei fatti. Problematica che concerne, in particolare, l’asserita esistenza del

credito ceduto e la valenza probatoria dei documenti contabili agli atti.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi

che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

7.

Come accennato

poc’anzi, con l’appello AP 1 ha rinunciato ad eccepire la litispendenza

internazionale ex art. 27 CLug - sollevata innanzi al Pretore e da questi respinta

- per sostenere invece la sussistenza di una connessione internazionale ai

sensi dell’art. 28 cpv. 3 CLug tra la presente causa e quella pendente innanzi

al Tribunale di Milano ciò che, a detta della stessa, giustificherebbe la

sospensione di questo procedimento da parte di questa Camera sino alla

pronuncia dell’autorità italiana (cfr. appello pag. 4 segg.).

Per sua parte l’appellata,

oltre a negare la sussistenza dei presupposti legali, si oppone alla

contestazione lamentando un erroneo richiamo, nella domanda di giudizio

formulata dall’appellante, all’eccezione di litispendenza internazionale in

luogo dell’eccezione di connessione internazionale prevista dall’(invocato)

art. 28 CLug (cfr. risposta pag. 11) e rimproverando alla controparte la malafede

per aver sollevato questa obbiezione unicamente in sede di appello.

7.1

L’art. 28 CLug prevede

che ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di diversi Stati

vincolati dalla convenzione, il giudice successivamente adito può sospendere il

procedimento (cpv. 1). Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice

successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su

richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito

sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la

riunione dei procedimenti (cpv. 2 ). Ai sensi del presente articolo sono

connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere

opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili

ove le cause fossero trattate separatamente (cpv. 3). L’ambito applicativo

dell’art. 28 CLug è sussidiario rispetto all’art. 27 CLug che costituisce una

lex specialis e tratta quelle costellazioni in cui pur non essendovi litispendenza

internazionale, per carenza di identità tra le parti o d’oggetto, sussiste una stretta

connessione tra le cause. A differenza dell’art. 27 CLug, il giudice

successivamente adito ha la facoltà, ma non l’obbligo, di sospendere il

procedimento, rispettivamente di dichiararsi incompetente (cfr. per tutti Bucher,

Commentaire Romand, LDIP/Convention de Lugano, Basilea, 2011, n. 6 segg. ad art.

28.

CLug con rinvii; Mabillard: in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Basilea,

2011, n. 21 segg. ad art. 28 CLug con rinvii).

7.2

Nel concreto caso, le lagnanze

di natura procedurale sollevate dall’appellante, all’apparenza giustificate, possono

essere lasciate aperte, l’eccezione di connessione dovendo essere comunque respinta

per assenza dei presupposti legali. Risulta infatti dagli atti che le due cause

pur sembrando poggiare su una piattaforma fattuale simile, in realtà, oltre ad

interessare soggetti giuridici diversi hanno, fattispecie, basi legali, titoli giuridici,

importi e scopi diversi. Nel procedimento avviato in Svizzera, infatti, la società

appellante è oggetto di un’azione fondata sugli art. 62 segg. CO avente per

fine la restituzione di importi indebitamente percepiti; per quanto attiene

invece la causa promossa in Italia essa è diretta contro Gi__________, a titolo

personale, sulla base del diritto italiano relativo alla responsabilità di

liquidatore per i danni da egli cagionati a AO 1 in questa veste.

Il Tribunale federale ha

già avuto modo di stabilire, sotto l’egida della previgente convenzione di

Lugano (CL), la radicale diversità tra due azioni fondate sull’atto illecito e

sul contratto, ancorché in presenza di identità tra le parti - ciò che peraltro

nel presente caso fa difetto - escludendo così la possibilità di risposte

incompatibili tra loro e di riflesso l’applicazione degli allora art. 21 e 22

CL. Non solo, l’Alta Corte ha ritenuto condivisibile l’opinione secondo cui se anche le due cause fossero un poco connesse il potere di

apprezzamento che compete all’autorità cantonale le permetterebbe di non

giudicarsi incompetente (cfr. sentenza TF del 28 febbraio 2006, inc.

4C.351/2005 consid. 4.1, 4.4 segg.).

Alla luce di quanto

precede, nel concreto caso, ritenuta la sostanziale diversità delle cause in

esame la tesi dell’appellante che preconizza una sospensione del procedimento

stante lo stretto legame ex art. 28 CLug non può trovare accoglimento.

8.

L’appellante

prosegue contestando sia gli accertamenti pretorili che hanno portato il primo

giudice a negare l’esistenza del credito ceduto sia l’applicazione del diritto.

Sostanzialmente, AP 1 - proponendo

una propria lettura dei fatti e dei documenti di causa - rimprovera al Pretore

di non aver correttamente valutato tutti gli allegati prodotti e di essersi

fondato unicamente sui bilanci di Ca__________ Srl senza considerare i

documenti contabili di AO 1 da cui emergerebbe l’esistenza del debito nei

confronti di Gi__________. A detta della stessa, questo modo di procedere

lederebbe pure i principi contabili italiani che imporrebbero una valutazione non

frammentaria delle scritture contabili. Parallelamente l’appellante relativizza

la portata del doc. C sottoscritto da Gi__________ nell’ambito della donazione

delle quote societarie di AO 1 ai figli.

8.1

In relazione a queste

contestazioni vale la pena ricordare che l’art. 157 CPC sancisce il principio

del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice. Questo principio

vale naturalmente anche per i documenti prodotti dalle parti, il cui

apprezzamento sottostà ai principi generali validi per tutti i mezzi di prova,

con riguardo evidentemente alle specificità ad essi connesse. L’apprezzamento

del valore probatorio non si limita al suo contenuto ma anche a quello che

dovrebbe contenere (e invece non contiene, del tutto o solo parzialmente) in funzione

di obblighi di legge o contrattuali (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, II° ed. vol.

1, n. 62 segg. ad art. 157 CPC). Il Tribunale federale ha inoltre riconosciuto

- premessa l’applicazione del diritto svizzero - un valore probatorio decisivo

ai bilanci a ragione dei principi da osservare per la loro confezione (art. 959

e 960 CO; cfr. Trezzini, op. cit.,

n 68 ad art. 157 CPC con riferimenti).

8.2

Dalla sentenza

impugnata si evince che il Pretore si è dapprima chinato sull’analisi dell’effettiva

esistenza del credito che Gi__________ ha ceduto a AP 1. In particolare, ha

verificato la fondatezza del credito di Euro 68'080.- che Ca__________ Srl ha

ceduto a Gi__________ (doc. 10) e poi di quello di Euro 30'000.- che lo stesso

avrebbe vantato nei confronti di AO 1.

In merito all’importo di

Euro 68'080.- il primo giudice ha constatato che lo stesso figurava

effettivamente nel bilancio del 2008 (doc J; stato al 31.12.2008: Euro 69'080,

di cui Euro 22'000.- svalutati e accantonati sul relativo conto) - mentre che

non appariva più né nel bilancio del 2009 né nel bilancio finale di

liquidazione della società di data 15 aprile 2010 (doc. L). Alla luce dei

principi contabili vigenti in Italia ed emanati dall’Organismo italiano di

contabilità (a cui si rinvia e reperibili su: www.fondazioneoic.eu), il Pretore

ha ritenuto che la cancellazione del credito a bilancio fosse spiegabile solo

con l’estinzione dello stesso o il suo trasferimento a terzi. La tesi della

convenuta secondo cui il credito sarebbe stato cancellato in quanto interamente

svalutato oltre a scontrarsi con i precitati principi non corrisponde neppure alle

registrazioni contabili (cfr. doc. L, raffronto conto economico 2009/2010). A

questo vada aggiunto che nella relazione al bilancio finale di Ca__________ Srl

in liquidazione lo stesso Gi__________, nella sua veste di liquidatore, ha

attestato che “Non sono state riscontrate difficoltà nell’incasso dei crediti.

Residua un credito IVA di E 2.039 (…)”, indicazione che lascia

ragionevolmente ritenere che a quel momento vi era ancora un unico credito da

riscuotere (di Euro 2’039.-; doc. M).

A non averne dubbio tutti

questi elementi concorrono a dimostrare il buon fondamento della tesi attorea e

a negare l’esistenza del credito in discussione al momento in cui Ca__________

Srl lo avrebbe ceduto a Gi__________.

In relazione all’ulteriore

credito di 30'000.- che Gi__________ asseriva di vantare nei confronti di AO 1,

il Pretore ha considerato che benché lo stesso figurasse effettivamente nel

libro giornale e nella nota integrativa al bilancio 31.12.2009 della qui

attrice (doc. 30 e 40), successivamente, Gi__________ in occasione della

donazione risalente al 15 gennaio 2010 delle sue partecipazioni societarie ai

figli ha garantito espressamente di non avere alcun credito verso l’attrice

(doc. C), pertanto - a giusta ragione - egli non è stato giudicato titolare

neppure di questo credito. L’appellante è ora malvenuta nel cercare di

relativizzare la portata di questa dichiarazione che è estremamente chiara e

non lascia spazio ad ambiguità.

A fronte di questi chiari

e univoci riscontri, l’indicazione - per altro né sistematica né continuativa -

di questi asseriti crediti unicamente in alcune pagine del libro giornale di AO

1.

(cfr. doc. 21 (maggio e dicembre 2010), 22 (maggio 2011), 23 (marzo e

dicembre 2012), 24 (gennaio 2013) e 39 (maggio e novembre 2009)), di cui Gi__________

era a quell’epoca liquidatore, non è atta - in una ponderazione complessiva di

tutte le risultanze istruttorie - a modificare questa valutazione.

In relazione al bilancio

2013.

(doc. 26) di questa società - allestito allorquando Gi__________ ne era

ancora il liquidatore e menzionato a più riprese dall’appellante a sostegno

della propria tesi - è utile ricordare che lo stesso è stato sì presentato all’assemblea

del 9 maggio 2014 ma non è stato approvato dai soci in quanto, stando alle

dichiarazioni di uno dei liquidatori subentrati dopo la revoca di Gi__________,

giudicato “falso” e “non (…) reale” (cfr. audizioni testimoniali

del 23 marzo 2017 di St__________, pag. 6 ). I nuovi liquidatori hanno quindi

allestito un nuovo bilancio, poi approvato dai soci nel settembre 2014, al

quale sono state apportate alcune correzioni e, tra queste, tolto il credito di

Euro 98'000.- qui in discussione, ritenuto “non veritiero” (doc. 16;

cfr. audizioni testimoniali del 23 marzo 2017 di St__________, pag. 7 seg. e di

An__________, pag. 9 seg.). In effetti, l’esame degli atti solleva non poche

perplessità sull’agire di Gi__________ in veste di liquidatore; agire che non

può che essere ritenuto (quantomeno) inopportuno.

Contrariamente a quanto

cerca di sostenere l’appellante, l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore

pare tutt’altro che superficiale o parziale ed ha interessato tutti gli allegati

da essa presentati ciò che è desumibile, tra l’altro, anche dai precisi e

molteplici riferimenti agli atti di causa indicati dal primo giudice nella propria

sentenza.

Sulla base di quanto

precede è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che Gi__________

non fosse titolare dei crediti ceduti a AP 1.

Non ricorrendo le

eccezioni previste dall’art. 18 cpv. 2 e 164 cpv. 2 CO poste a protezione della

buona fede del cessionario, l’attrice può pertanto opporre alla convenuta la

nullità della cessione in esame e richiedere alla stessa la restituzione di

quanto percepito senza giusta causa in conformità con i dettami dell’art. 62

CO. La sentenza pretorile merita pertanto conferma.

9.

Ne discende la

reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza

dell’appellante. L’importo di fr. 5'100.- versato dall’appellante a titolo di

cauzione per le ripetibili in base alla decisione 23 agosto 2018 del presidente

della Camera sarà riversato alla parte appellata ad avvenuta crescita in

giudicato di questa sentenza. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al

Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili

decide: 1. L’appello 7 dicembre 2017

di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 5’000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere

alla controparte complessivi fr. 5’100.- per ripetibili di appello.

Quest’ultimo importo verrà prelevato dalla cauzione processuale per ripetibili

versata dall’appellante.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).