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Decisione

12.2017.196

Contratto di assicurazione. reticenza

13 maggio 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’8 maggio 2015

l’autovettura menzionata è stata rubata nei pressi dell’abitazione di __________

A__________ a __________ __________ (Italia). Il medesimo giorno quest’ultimo

ha denunciato il furto alla stazione dei carabinieri di __________ (I) (doc. E)

e iI 12 maggio successivo alla Polizia cantonale (doc. F). Il 19 maggio 2015 __________

A__________, nel frattempo divenuto presidente di AP 1 (doc. B), è stato

convocato da CO 1 per la raccolta preliminare d’informazioni a seguito

dell’annuncio del sinistro (doc. G).

C. Con scritto 15 giugno

2015 CO 1 ha comunicato a AP 1 la rescissione del contratto di assicurazione e

il rifiuto della copertura assicurativa per il furto del veicolo oggetto della

polizza per reticenza ai sensi dell’art. 6 LCA, per non avere dichiarato che __________

A__________, conducente abituale, in passato era già stato vittima di due

distinti furti di autoveicoli e di sette furti di oggetti dall’abitacolo dell’autovettura,

sebbene gli fosse stato chiesto nell’ambito della sottoscrizione della proposta

di assicurazione se egli avesse subito dei danni negli ultimi cinque anni (doc.

H). AP 1, per il tramite del suo legale, con scritto 3 luglio 2015 ha contestato

la reticenza, sostenendo che __________ A__________ aveva in buona fede

ritenuto di non dovere riferire di “tentati furti”, per i quali non aveva

ricevuto alcun risarcimento (doc. I).

D. Ottenuta il 18 maggio

2016 la necessaria autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2016.198), con petizione

27 giugno 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione CO 1

davanti al Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 1, per ottenere la

sua condanna al pagamento di fr. 43'100.-, oltre interessi al 5% dall’8 maggio

2015, pari al valore venale maggiorato del veicolo assicurato secondo le condizioni

generali di assicurazione (CGA), cui il contratto rinviava.

E. Con risposta 17

ottobre 2016 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, chiedendo

di respingerla, sollevando l’eccezione di mancanza di legittimazione attiva e

l’irricevibilità della petizione per assenza d’identità fra le domande di

giudizio della causa e quelle contenute nell’autorizzazione ad agire.

F. Con replica e duplica

le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro antitetiche

allegazioni, l’attrice precisando la sua domanda nel senso di condannare la

convenuta al pagamento dell’importo di fr. 39'907.40, cui va aggiunta l’IVA

all’8% (pari a un importo complessivo di fr. 43'100.- IVA inclusa).

G. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 3 novembre 2017 qui impugnata, ha respinto la petizione,

ponendo le spese processuali di fr. 2'750.- a carico dell’attrice, con

l’obbligo per quest’ultima di versare alla controparte fr. 4'000.- a titolo di

ripetibili. Egli, in estrema sintesi e per quanto in questa sede ancora d’interesse,

ha ritenuto legittimo il rifiuto della compagnia di assicurazione di erogare la

prestazione per reticenza nella conclusione del contratto, sussistendo in

concreto un nesso causale tra l’informazione omessa e il rischio poi

realizzatosi.

H. Con appello 7

dicembre 2017 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con

risposta 7 febbraio 2018 la convenuta si è opposta integralmente al gravame,

protestando le spese giudiziarie di appello.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 308 cpv.

1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata, negando la

sussistenza delle pretese attoree e ponendo dunque fine alla vertenza, è una

decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Entro il medesimo termine deve essere inoltrata

la risposta (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia la risposta

sono tempestivi. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

Considerandi

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha dapprima respinto l’eccezione di carenza di

legittimazione attiva dell’attrice per rapporto alla società finanziaria

proprietaria del veicolo concesso in leasing, ritenendo la cessione di cui al

doc. R una valida retrocessione. Il primo giudice ha altresì respinto

l’eccezione d’irricevibilità dell’azione per difetto del presupposto

processuale dell’identità delle domande di causa sollevata dalla convenuta. Richiamate

le norme legali applicabili, egli ha poi ritenuto costitutivo di reticenza l’aver

risposto negativamente alla domanda contenuta nella proposta di assicurazione

sottoscritta il 16 maggio 2014 da __________ A__________, all’epoca

amministratore unico dell’attrice e indicato come conducente abituale dell’autoveicolo

assicurato, intesa a sapere se negli ultimi 5 anni il conducente abituale aveva

subito “un danno dovuto a collisione superiore a CHF 1'000.-, un danno di

parcheggio o il furto di veicoli da lui guidati o a lui appartenenti” (doc.

7), ritenuto come in realtà quest’ultimo tra il 2010 e il 2013 aveva subito due

distinti furti di veicoli e 7 furti di oggetti dall’abitacolo dell’autovettura,

come da lui dichiarato contestualmente alla denuncia del sinistro (doc. F, doc.

G). Il primo giudice, sulla base del chiaro tenore del quesito e delle

risultanze istruttorie, ha in particolare ritenuto non provata la tesi

dell’attrice, secondo cui il consulente della compagnia di assicurazione gli

avrebbe spiegato che il quesito non riguardava furti o danni precedenti

avvenuti in Italia. Il Pretore ha pertanto concluso che __________ A__________

aveva fornito un’informazione oggettivamente e soggettivamente inesatta su un

fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio, ciò che permetteva alla

compagnia di assicurazione di recedere dal contratto. Il Pretore ha infine

giudicato legittimo il rifiuto della convenuta di riconoscere la copertura

assicurativa per il furto denunciato, ritenendo in concreto sussistere un nesso

causale tra il rischio insito nell’informazione omessa e quello realizzatosi.

3.

Nella risposta

all’appello CO 1 contesta preliminarmente la legittimazione attiva di AP 1, poiché

in concreto difetterebbe l’esistenza di una valida retrocessione, nonché la

ricevibilità dell’azione per difetto del presupposto processuale dell’identità

della domanda di causa. In concreto entrambe le contestazioni possono restare

indecise, dovendo comunque l’appello e conseguentemente la petizione essere

respinti per i motivi di cui si dirà in seguito.

4.

Con l’appello AP 1 censura

la conclusione pretorile secondo cui l’aver sottaciuto i furti e i danni precedenti

possa costituire un caso di reticenza. L’appellante propone una valutazione

soggettiva “secondo logica” sulla base del comportamento avuto da __________

A__________ al momento dell’annuncio del sinistro, quando ha dichiarato “immediatamente

e spontaneamente” l’esistenza dei furti precedenti “offrendosi per di

più di produrre ogni documentazione disponibile” (appello, ad 4). A suo

dire, un simile comportamento sarebbe illogico e dimostrerebbe la sua buona

fede al momento della conclusione della polizza assicurativa, escludendo un

caso di reticenza.

5.

L’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare,

ritenuto che un semplice rinvio agli atti di procedura anteriori e alle

allegazioni ivi contenute non è sufficiente (cfr. DTF 138 III 374 consid.

4.3

). In concreto l’appellante, a sostegno della sua buona fede al momento

della sottoscrizione della polizza assicurativa, si limita a proporre una

valutazione soggettiva delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi

compiutamente con le argomentazioni espresse dal primo giudice. La valutazione

“secondo logica” proposta dall’appellante in questa sede è pertanto irricevibile,

non adempiendo i presupposti di motivazione dell’appello ai sensi dell’art. 311

cpv. 1 CPC. Le argomentazioni espresse al proposito dall’appellante sono

comunque infondate, come si vedrà nei prossimi considerandi.

6.

Litigiosa in

concreto è la questione a sapere se il fatto di avere sottaciuto l’esistenza di

furti e danni precedenti avvenuti in Italia contestualmente alla conclusione

del contratto d’assicurazione sia costitutivo di un caso di reticenza.

6.1

In virtù dell’art. 6 cpv. 1

LCA l’assicuratore può recedere dal contratto, in forma scritta, se al momento

della sua conclusione il proponente ha dichiarato inesattamente o taciuto un

fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era

stato interpellato per scritto. La reticenza si riferisce alle dichiarazioni

obbligatorie ai sensi dell’art. 4 LCA. Secondo tale norma, il proponente deve

dichiarare per iscritto all'assicuratore tutti i fatti rilevanti per

l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sia noto o debbano essergli

noti alla conclusione del contratto (cpv.1). Sono rilevanti i fatti che possono

influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto od a concluderlo

alle condizioni convenute (cpv. 2). Si presumono rilevanti i fatti in merito ai

quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non

equivoche (cpv. 3).

6.2

Secondo costante

giurisprudenza, il proponente deve indicare i fatti che conosce o che dovrebbe

conoscere e che non poteva ignorare se avesse riflettuto seriamente alla

domanda (DTF 136 III 334 consid. 2.3, pag. 337). Sono considerati fatti ai

sensi dell'art. 4 LCA tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione

per l'apprezzamento del rischio e tutte le circostanze che permettono di

concludere all'esistenza di fattori di rischio (DTF 134 III 511 consid. 3.3.2

pag. 513; 118 II 333 consid. 2a p. 336). Si tratta dunque dell'insieme dei

fatti che sono di natura ad influenzare, nel caso particolare, il

sopraggiungere, l'intensità e l'importanza del rischio, quindi non soltanto i

fatti che fanno nascere il rischio, ma anche tutti quelli che permettono di

dedurre retrospettivamente l'esistenza di un rischio (Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den

Versicherungsvertrag (VVG), n. 12 ad art. 4 LCA). Il proponente deve pertanto menzionare

non solo i fatti importanti per l’apprezzamento del rischio ma anche quelli che

permettono di supporre l’esistenza di una causa di rischio. Egli non è tuttavia

tenuto a dichiarare i fatti in merito ai quali non è stata posta nessuna

domanda scritta e nemmeno a fare delle dichiarazioni spontanee (DTF 134 III 511

consid. 3.3.2, pag. 513). Le domande scritte poste devono essere precise e non

equivoche. Spetta all’assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le

domande relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi

deve dichiararli. Il proponente è tenuto a rispondere in modo veritiero alle

domande così come poteva comprenderle in buona fede; se le domande sono imprecise

o equivoche, il proponente non commette una reticenza e la risposta appare

veritiera nel senso che poteva essere attribuito in buona fede alla domanda dal

proponente (DTF 136 III 334 consid. 2.3, pag. 336 seg.). Decisivo è determinare

se ed in quale misura il proponente poteva dare in buona fede una risposta

inesatta all'assicuratore tenuto conto delle circostanze concrete e secondo la

conoscenza personale che aveva della situazione. Il proponente deve domandarsi

seriamente se esiste un fatto che rientra nelle domande dell'assicuratore; egli

adempie al suo obbligo se dichiara, oltre ai fatti che conosce senza pensarci,

quelli che non possono sfuggirgli se riflette accuratamente ai quesiti postigli

(DTF 136 III 334 consid. 2.3, pag. 337).

6.3

In concreto è pacifico che __________

A__________, al momento della conclusione del contratto, ha risposto

negativamente alla domanda concernente il tema dei danni e dei furti pregressi

dal seguente tenore: “Negli ultimi 5 anni il conducente abituale ha subito

un danno dovuto a collisione superiore a CHF 1'000.-, un danno di parcheggio o

il furto di veicoli da lui guidati o a lui appartenuti?” (doc. 7). Pacifica

pure la circostanza che egli ha subito tra il 2010 e il 2013 due furti distinti

di autoveicoli, oltre 7 furti di oggetti dall’abitacolo di sue autovetture,

come da lui dichiarato contestualmente alla raccolta d’informazioni

dell’assicurazione per la trattazione del sinistro denunciato nel maggio 2015

(doc. G, domanda 18). In questa sede sono pure restate incontestate le

conclusioni pretorili, secondo cui la formulazione del quesito in esame era

chiara, precisa e non poteva “essere equivocata da __________ A__________,

imprenditore e consulente aziendale, che in passato aveva già stipulato diverse

altre polizze assicurative per conto delle società da lui gestite” (sentenza

impugnata, pag. 5). Litigiosa è per contro la questione a sapere se e in che

misura il proponente poteva ritenere in buona fede che non dovesse riferire degli

eventi pregressi avvenuti in territorio italiano.

6.4

L’appellante rimprovera il

Pretore per avere ritenuto non provata la sua tesi, secondo cui __________ A__________

avrebbe dato una risposta negativa poiché così indotto dal “consulente” della

convenuta (in realtà agente generale dell’agenzia di __________), __________ C__________,

il quale gli avrebbe detto che il quesito non riguardava furti avvenuti

all’estero. Al proposito l’attrice critica il primo giudice per essersi basato

unicamente sulla testimonianza del “consulente” della compagnia di

assicurazione, la cui credibilità sarebbe dubbiosa. A suo dire tra __________ C__________

e il garagista presso il quale __________ A__________ aveva preso

l’autovettura, ci sarebbe stato un rapporto di collaborazione commerciale, in

altre parole di “scambio di clienti” e ciò avrebbe “influito in maniera

determinante sulla leggerezza e sbrigatività…con cui è stata conclusa la

pratica” (appello, ad 4).

La censura è irricevibile,

la circostanza secondo cui la pratica sarebbe stata evasa con leggerezza e

sbrigatività essendo stata sollevata irritualmente solo in questa sede e non

avendo mai l’appellante in sede pretorile sollevato obiezioni in relazione alla

correttezza e alla credibilità del teste __________ C__________ (art. 317 cpv.

1.

CPC). Ad ogni buon conto, la deduzione che l’appellante vorrebbe trarre

dall’esistenza di questo rapporto di collaborazione commerciale, oltre a non

essere suffragata da alcun riscontro oggettivo agli atti, appare poco verosimile

oltre che temeraria. Si rileva inoltre che a fronte della chiara, precisa e

inequivocabile formulazione della domanda, la questione a sapere se __________

A__________ sia stato indotto o no a rispondere in modo inveritiero è a ben vedere

irrilevante, avendo quest’ultimo sottoscritto la proposta e dovendo pertanto

lasciarsi opporre il contenuto (Nef,

op. cit, n. 18 ad art. 8 LCA e n. 29 ad art. 4 LCA).

6.5

A nulla servono le ulteriori

critiche dell’appellante in merito all’apprezzamento delle prove del Pretore,

in particolare al fatto di avere basato la sua conclusione su quanto dichiarato

da __________ C__________, il quale sarebbe stato contraddetto da __________ A__________.

Al riguardo si rileva che

quest’ultimo, già amministratore unico e già presidente dell’attrice, è

direttamente e personalmente interessato all’esito della lite, come da lui

stesso affermato visto che ha assunto la responsabilità della causa (verbale di

audizione 18 maggio 2017, pag. 8). Al contrario la testimonianza di __________

C__________, responsabile dell’agenzia CO 1 di __________, è lineare e non

presenta divergenze con altri elementi istruttori (evenienza quest’ultima

nemmeno asserita in questa sede dall‘appellante). Non vi è dunque motivo di

mettere in dubbio quanto riferito da __________ C__________ e la decisione del

Pretore, che ha ritenuto non provata la tesi attorea, merita conferma.

6.6

Di transenna giova rilevare che

in concreto, a fronte della chiara formulazione della domanda (ciò che per altro

non è contestato) __________ A__________, imprenditore e consulente aziendale, in

quegli anni amministratore unico di una società svizzera, cognito in materia

assicurativa, di lingua madre italiana, non poteva in buona fede ritenere che

la domanda si riferisse solo a furti avvenuti sul territorio svizzero. In

ambito di assicurazione RC e casco per veicoli a motore è evidente che per la

valutazione del rischio è importante sapere se il proponente ha già subito dei

furti e ciò indipendentemente da una limitazione territoriale. Tutte le domande

poste contestualmente alla conclusione del contratto miravano a chiarire il

comportamento del conducente abituale, rispettivamente a raccogliere

informazioni in merito all’esistenza di antecedenti connessi ad autoveicoli

guidati o appartenuti al conducente abituale. L’allora amministratore unico

dell’attrice non poteva in buona fede ritenere che la domanda si riferisse unicamente

a eventi avvenuti in Svizzera, tanto più che la proposta assicurativa non aveva

una limitazione territoriale ma era valevole per qualsiasi rischio assicurato che

si fosse verificato in Europa, come evidenziato in maniera chiara nelle CGA

(doc. Q) ricevute da __________ A__________ contestualmente alla sottoscrizione

della proposta assicurativa (doc. 8 ultima pagina).

Ne discende che in

concreto la risposta negativa in merito ai furti e ai danni pregressi

costituisce un caso di reticenza ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 e 4 cpv. 1 LCA.

7.

In questa sede

l’appellante non censura le ulteriori conclusioni del Pretore, secondo cui la

domanda posta era chiara e inequivocabile, che l’informazione omessa verteva su

un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio (art. 4 LCA) e tra

l’informazione omessa e il rischio verificatosi sussisteva un nesso causale

(art. 6 cpv. 3 LCA). Di conseguenza la decisione impugnata, con cui il Pretore

ha ammesso un caso di reticenza e di riflesso ha ritenuto legittima la

rescissione del contratto d’assicurazione e giustificato il rifiuto di coprire

il danno relativo al furto dell’8 maggio 2015, deve essere confermata.

8.

Ne discende la

reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1

lett. a CPC). Le spese per la procedura d’appello sono poste interamente a

carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve

inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95

cpv. 1 lett. b).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 7 dicembre

2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 3 novembre 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 3'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).