12.2017.197
Ricorso - trasmissione a CCR (per competenza)
21 dicembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.197
Lugano
21 dicembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico in
applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG
visto
l’appello 15 dicembre 2017 presentato da
AP
1
rappresentata da
contro
la
sentenza 27 novembre 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa promossa in data 24 agosto 2017 da
AO
1
patrocinato da ,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 24
agosto 2017, presentata nelle forme della procedura semplificata ai sensi
dell’art. 244 CPC, AO 1 ha convenuto in causa la sua precedente datrice di
lavoro AP 1, __________, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 9'303,95
lordi, oltre interessi, a titolo di salario per i mesi di aprile e maggio 2017;
che con osservazioni
scritte del 5 ottobre 2017 la convenuta ha contestato le allegazioni e le
pretese formulate dall’attore;
che in occasione del
dibattimento del 6 novembre 2017 l’attore ha ribadito la sua richiesta, mentre
la convenuta non è comparsa;
che con decisione finale 27
novembre 2017 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e di conseguenza condannato
la AP 1 __________, al pagamento di fr. 8'452,65 netti (pari a fr. 9’013,75
lordi meno le deduzioni di legge), oltre interessi del 5% a partire dal 1°
giugno 2017;
che nei considerandi del giudizio
il primo giudice non ha precisato il valore di causa, limitandosi ad accertare
come questo, non superando la soglia di fr. 30'000.- fissata dall’art. 114
lett. c CPC, comportava l’esonero dal pagamento di tasse e spese;
che l’indicazione dei rimedi di diritto in calce alla sentenza pretorile menzionava
per contro la facoltà di appello ai sensi dell’art. 311 CPC;
che in data 15 dicembre
2017 AP 1, ha presentato un allegato denominato “ricorso”, con espressa
indicazione dell’art. 311 CPC, postulando l’annullamento del primo giudizio;
che le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili nel termine di 30 giorni con
appello se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella
decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC), oppure con reclamo,
sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a, 321 cpv. 1 CPC), qualora il
valore litigioso sia inferiore a detta cifra;
che in concreto quindi, a
fronte di una pretesa formulata con la petizione di complessivi fr. 9'303,95
lordi, oltre interessi, cui non ha fatto seguito alcuna modifica in sede di conclusioni,
il valore litigioso di prima sede era pari a tale importo;
che alla luce di quanto
precede la soglia dell’appellabilità non è raggiunta per cui l’atto interposto,
denominato “ricorso” e accompagnato dall’esplicito riferimento alle
norme procedurali applicabili all’appello, non può essere trattato dalla
seconda Camera civile, ma dev’essere trasmesso per competenza alla Camera
civile dei reclami del Tribunale d’appello;
che nulla muta a questo riguardo l’inesatta indicazione del rimedio di diritto
da parte del primo giudice;
che per la presente
decisione non si prelevano spese processuali.
Per questi motivi,
decide:
1.
Lo scritto 15 dicembre 2017 denominato “ricorso” di AP 1 è
trasmesso per competenza alla Camera civile dei reclami.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
-
Camera civile dei reclami, Lugano
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
Fatti
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.