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Decisione

12.2017.198

Mandato di intermediazione immobiliare, dimostrazione della stipulazione del contratto, forza probatoria di una fotocopia

17 aprile 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Previo

infruttuoso tentativo di conciliazione, con petizione 14 aprile 2015 AO 1, ora __________

AG, ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 55'296.- oltre interessi del 5%

dal 3 giugno 2014 quale onorario derivante da un mandato di intermediazione

immobiliare datato 2 settembre 2010 per la vendita di immobili di proprietà del

convenuto, ovvero le part. n. __________, __________, __________ e __________

RFD di __________ (doc. A). A mente dell’attrice, essa nel 2014 aveva trovato e

proposto al convenuto un acquirente, ciò che fonderebbe il suo diritto a

pretendere la dovuta provvigione, malgrado il convenuto si fosse infine

rifiutato di vendere gli immobili.

B. Con

risposta 30 luglio 2015, il convenuto si è opposto alla petizione, contestando

l’autenticità e la validità del contratto, asserendo in particolare di non

averlo mai firmato, rispettivamente di non ricordare di averlo fatto, e ciò in

particolare a fronte di un grave incidente aereo occorsogli il __________ che

gli avrebbe causato gravi danni alla salute e lo avrebbe reso incapace di

discernimento. Egli per i medesimi motivi ha contestato pure il rinnovo tacito

del contratto così come previsto da una clausola ivi contenuta, peraltro ritenuta

abusiva. Pertanto, in ogni caso, il contratto non sarebbe stato più in vigore. Quale

mezzo di prova, il convenuto ha in particolare chiesto una perizia

sull’autenticità della firma, da effettuarsi sul documento originale, essendo

il doc. A una semplice fotocopia.

C. Con

replica e duplica le parti si sono confermate nelle proprie antitetiche

posizioni. Nell’ambito dell’istruttoria è stata effettuata la richiesta perizia

calligrafica, tuttavia non sul documento originale, che non è stato prodotto,

ma sulla fotocopia già agli atti (doc. A). Previa rinuncia delle parti a

comparire al dibattimento finale e produzione, da parte dell’attrice, di un

allegato conclusivo, con decisione 6 novembre 2017 il Pretore ha accolto

integralmente la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr.

55'296.- oltre interessi, pronunciando il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti del distretto di __________ e ponendo a suo carico le spese

processuali di complessivi fr. 2'600.-, condannandolo altresì a rifondere alla

controparte fr. 6'500.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il Pretore ha

accertato che il contratto doc. A era stato validamente stipulato e che la

relativa provvigione era dovuta.

D. Con

appello 11 dicembre 2017 il convenuto è insorto contro tale decisione

chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione e protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 26 gennaio 2018 l’attrice ha

postulato la reiezione dell’appello, chiedendo contestualmente l’assunzione del

doc. S quale nuovo mezzo di prova. Delle argomentazioni delle parti si dirà,

per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.

E. Il __________

la AO 1, in seguito a una fusione, è stata radiata dal Registro di Commercio.

Gli attivi e passivi societari sono stati ripresi da __________ AG, __________

(CHE-__________).

E considerato

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 6 novembre

2017.

è stata notificata all’appellante l’8 novembre 2017, per cui l’appello 11

dicembre 2017 è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine

di 30 giorni impartito da questa Camera, tenuto conto delle ferie giudiziarie.

Si può quindi procedere all’esame del gravame.

2.

Con

l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato

accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i

motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e

311.

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni

siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del

Pretore (DTF 4A_252/2012 del 27 settembre 2012, consid. 9.2.1). A tal

proposito, si osserva preliminarmente che il gravame in vari punti non contiene

una critica puntuale al querelato giudizio, limitandosi a riproporre le

motivazioni addotte in prima sede e a fornire una propria tesi e una propria

lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in

cui espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno

analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non rispettano i principi

sopraindicati.

3.

Nella

sua decisione, il Pretore ha accertato l’autenticità della firma apposta sul

contratto doc. A, e ciò in considerazione della perizia calligrafica 11

novembre 2016 della perita __________ la quale, malgrado non abbia potuto

esaminare il documento originale, bensì solo una fotocopia, ha ritenuto la

firma verosimilmente autentica e non ha riscontrato alcun elemento concreto a

sostegno di una contraffazione. Il primo giudice ha in seguito osservato che la

capacità di discernimento è presunta e dipendente dalla difficoltà e dalla

portata di un determinato atto, ed ha accertato la capacità di discernimento

del convenuto sia al momento della stipulazione del contratto, sia nel periodo

successivo, non essendo le implicazioni dovute all’incidente di tale gravità da

sovvertire la citata presunzione. Difatti, dai documenti agli atti (in

particolare il doc. 1, esame psichiatrico del 14 gennaio 2013, e il doc. 2,

perizia neuropsicologica del 5 ottobre 2012) e dalle deposizioni dei testi (in

particolare quella del dr. __________ del 6 ottobre 2016), è emerso che dopo

l’incidente il convenuto ha manifestato dei disturbi medio-leggeri della

memoria a lungo termine, alcune difficoltà di concentrazione e di gestione contemporanea

di più attività e carenze solo minime della capacità di esprimersi, scrivere e

calcolare, subendo le maggiori conseguenze a livello caratteriale (maggiore

irritabilità e tratti comportamentali alterati), disturbi in seguito

notevolmente migliorati. Al contrario, non è stata dimostrata una

compromissione delle sue facoltà cognitive. Il primo giudice ha infine

osservato che anche il comportamento avuto dal convenuto dimostra la sua

volontà di vendere gli immobili in questione e la sua consapevolezza

dell’esistenza del contratto.

4.

L’appellante

critica il primo giudice per avere ammesso l’autenticità della firma apposta in

calce al doc. A e l’esistenza di un valido contratto. Ribadisce di avere

subito, a seguito dell’incidente, gravi ripercussioni a livello fisico,

psicologico ed emotivo, più accentuate nei momenti immediatamente successivi

all’evento, avvenuto meno di un anno prima della contestata stipulazione del

contratto. Riafferma di non avere mai firmato tale documento né di ricordare di

averlo fatto, e di avere conseguentemente eccepito la falsità dello stesso.

Peraltro, osserva che la perita non ha potuto trarre delle conclusioni certe.

Inoltre, il fatto che ella propenda per l’autenticità della firma ancora non

significa che questa sia stata apposta in calce al documento originale, che non

ha potuto essere esaminato al fine di accertare eventuali illecite

manipolazioni. A fronte di queste contestazioni, l’attrice avrebbe dovuto

dimostrare l’autenticità del documento ai sensi dell’art. 178 CPC e dell’art. 8

CC, in particolare producendo il documento originale o una copia certificata

autentica dello stesso (art. 180 CPC), come peraltro le era stato richiesto.

Non avendolo fatto, quest’ultima non avrebbe dimostrato l’esistenza del

contratto e dunque ossequiato il proprio onere probatorio (art. 8 CC), contrariamente

a quanto accertato dal Pretore.

5.

Il

valore probatorio di un documento prodotto in causa a sostegno di

un’allegazione dipende dalla sua autenticità. Giusta l’art. 178 CPC e

conformemente alla regola generale dell’art. 8 CC, l’autenticità di un

documento dev’essere dimostrata qualora la controparte la contesti con

sufficiente motivazione. Conseguentemente, la parte che si avvale di un

documento beneficia di una facilitazione probatoria nel senso che vige una

presunzione di fatto sull’autenticità di un documento apparentemente autentico,

ovvero che non mostra segni apparenti di falsità o falsificazione. In caso

contrario, ovvero in presenza di un documento apparentemente falso o

falsificato, la parte che lo ha prodotto ha l’obbligo di provarne pienamente

l’autenticità, senza alcuna facilitazione probatoria o obbligo della

controparte di sollevare specifiche e motivate contestazioni. Lo stesso vale

per l’autenticità o la falsità di una firma. Quanto all’onere di contestazione

della controparte, ella non può limitarsi ad asserire in maniera generica che

il documento è falso: deve piuttosto addurre controprove o risultanze contrarie

sufficientemente specifiche, concrete e motivate, atte a far sorgere nel

giudice dei seri dubbi sull’autenticità del documento e a far dunque decadere

la presunzione di fatto (ad esempio una scarsa leggibilità o concreti elementi

che suggeriscono una contraffazione, come il sospetto di aggiunte o

cancellazioni successive). Se vi riesce, allora la parte che si prevale del

documento dovrà dimostrare che lo stesso è autentico con tutti gli opportuni

strumenti probatori, quali perizie, testimoni o ulteriori documenti (cfr. art.

168.

CPC), sottoposti al libero apprezzamento del giudice ai sensi dell’art. 157

CPC (IICCA del 14 aprile 2016, inc. 12.2013.134, consid. 6.3; Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed. 2017, Vol. 1, n. 1 seg.

ad art. 178 CPC; Messaggio concernente il Codice processuale civile svizzero

[CPC] del 28 giugno 2006 in FF 2006, p. 6694 seg.; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., 2016,

n. 3 seg. ad art. 178 CPC).

6.

Un

documento può essere prodotto sia in originale, sia in fotocopia. Anche la

fotocopia ha dunque qualità di mezzo di prova. Il suo valore probatorio va

valutato nell’ambito del libero apprezzamento delle prove. Se vi è motivo di

dubitare della sua autenticità, il giudice o la controparte possono esigere la

produzione dell’originale (art. 180 cpv. 1 CPC). Il giudice può agire d’ufficio

oppure su istanza di una parte, la quale deve addurre motivazioni fondate e

concrete, laddove il motivo di dubbio può risiedere nel documento in sé o nel

comportamento della parte che se ne avvale. Ella non ha dunque una pretesa

incondizionata alla produzione dell’originale. La relativa decisione incombe al

giudice, che dispone al riguardo di un ampio margine di apprezzamento. Il

rifiuto della parte richiesta di produrre l’originale va considerato

nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, tenuto conto delle motivazioni

addotte, ai sensi dell’art. 164 CPC (IICCA del 14 aprile 2016, inc.

12.2013

, consid. 6.3; Trezzini,

op. cit., n. 7 seg. ad art. 180 CPC; Weibel,

op. cit., n. 8 ad art. 180 CPC; Rüetschi,

in: Hausheer/Walter [ed.], Berner

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 5 seg. ad art.

180.

CPC; Dolge in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ed., 2017, n. 7 ad art. 180

CPC; Messaggio, op. cit., p. 6695).

7.

Nella

fattispecie, come detto, l’appellante concentra il suo gravame sulla mancata

dimostrazione dell’autenticità del contratto. In primis occorre rilevare

che il doc. A è una fotocopia e che lo stesso risulta apparentemente autentico,

ovvero non mostra segni di contraffazione, né l’appellante afferma il contrario

o spiega quali elementi dello stesso appaiano insoliti o sospetti. Ai sensi

degli art. 178 e 180 CPC, incombeva dunque al convenuto addurre delle

contestazioni motivate al fine di imporre all’attrice l’onere della prova dell’autenticità.

7.1

L’appellante

argomenta dapprima sulle conseguenze subite in seguito all’incidente aereo. La questione

attiene invero più all’incapacità di discernimento che all’autenticità del

documento. In ogni caso, limitandosi a elencare i disturbi già menzionati dal

Pretore, e affermando che essi sarebbero stati gravi, soprattutto in prossimità

temporale dell’incidente, egli non oppone contestazioni sufficientemente

puntuali all’accertamento pretorile, in particolare in relazione alla mancata

dimostrazione di una compromissione delle facoltà cognitive, limitandosi a

contrapporvi una propria tesi, ciò che rende la censura irricevibile per

carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC). Peraltro, egli nemmeno pretende che

il negozio giuridico in questione avesse particolare complessità o portata rispetto

alle sue facoltà di comprensione. Il fatto poi che egli affermi, nel suo

appello, senza fornire concreti riferimenti, che gli stralci peritali

dimostrerebbero un’incapacità di discernimento quantomeno episodica, oppure che

egli “non era nelle condizioni psicofisiche migliori” e che “nel mese

di settembre 2010 era degente in ospedale”, senza ricordarsi quale (p. 4

appello), costituisce una critica generica per nulla puntuale, pure

inammissibile. L’accertamento pretorile relativo alla capacità di discernimento

dell’appellante alla data riportata sul contratto deve pertanto essere

confermato. Allo stesso modo, l’argomentazione non è sufficiente per sovvertire

la presunzione di autenticità del documento ai sensi dell’art. 178 CPC.

7.2

Per

quanto concerne la perizia, vi è innanzitutto da osservare che la stessa,

secondo quanto stabilito dal Pretore con ordinanza istruttoria 22 aprile 2016, avrebbe

dovuto essere effettuata sul documento originale, la cui produzione era stata

richiesta all’attrice. Quest’ultima ha tuttavia comunicato di non potere

adempiere alla richiesta, avendo consegnato tale documento al convenuto, il

quale a sua volta ha negato di esserne in possesso. A tali comunicazioni sono

seguite le prese di posizione delle parti e della perita, che ha indicato di

poter comunque trarre delle indicazioni utili anche dall’esame della fotocopia.

La perizia calligrafica è stata dunque espletata. La perita ha innanzitutto

premesso che l’esame sulla fotocopia non permetteva di valutare il tipo di carta

e di penna utilizzate né la presenza di eventuali manipolazioni dell’originale,

e dunque di stabilire se si fosse in presenza di un falso materiale. Ha pure

osservato di non aver potuto esaminare al microscopio la firma per accertare la

presenza di aggiunte o cancellature indiziarie di una falsificazione per

ricalco o imitazione. Presupponendo tuttavia che la fotocopia fosse conforme

all’originale ha tuttavia potuto effettuare un esame dei tratti, della forma,

del modo di redazione e di altre caratteristiche generali e particolari della

firma, confrontandola con quelle autentiche prodotte dal convenuto, concludendo

che la firma apposta sul doc. A, posizionata in modo del tutto consueto in

calce al documento, tracciata con spontaneità e scioltezza, senza esitazione, tremolii,

correzioni o riprese, non palesava alcun indizio di falsificazione. Essa era

del resto comparabile alle ulteriori firme prodotte dal convenuto, per cui si

poteva concludere la verosimile autenticità della medesima.

7.3

L’appellante

non contesta le risultanze della perizia calligrafica, nel senso che non

evidenzia motivi per cui le considerazioni ivi contenute siano errate. Egli sembra

pure ammettere l’ipotesi che la firma possa essere autentica. Egli contesta

piuttosto il valore probatorio della perizia, che non è potuta giungere a

risultati certi, rispettivamente che per colpa dell’attrice non ha potuto

esaminare l’originale e accertare eventuali manipolazioni (appello, p. 4). In

effetti, l’appellante non sostiene che il contenuto del documento sia stato

modificato, quanto piuttosto suggerisce che la firma o è falsa, o è stata

indebitamente apposta tramite manipolazione sulla fotocopia.

7.4

Già di

primo acchito è evidente come queste contestazioni siano del tutto generiche. L’asserita

contraffazione è infatti una semplice ipotesi non supportata da elementi

concreti. Dell’asserita incapacità di discernimento si è già detto (consid.

7.

). Indizi di contraffazione della firma non ve ne sono, la perizia ne ha

accertato la verosimile autenticità e l’assenza di sospetti relativi al suo

posizionamento all’interno del documento. È pur vero che l’attrice non ha

prodotto il documento originale, affermando di non esserne in possesso. Che ciò

basti per sovvertire la presunzione di autenticità del documento è quantomeno

dubbio. Ad ogni modo, spettava al Pretore valutare tutte le circostanze del

caso specifico facendo uso del proprio potere di apprezzamento, ricordato che

anche una fotocopia può valere come mezzo di prova e che tutte le prove

disponibili vanno considerate e apprezzate nel loro insieme.

7.5

In

effetti, nell’istruttoria sono emersi ulteriori elementi a comprova della

validità della pattuizione, elementi elencati dal primo giudice nell’impugnata

decisione e posti alla base della medesima e con i quali l’appellante non si è

minimamente confrontato, malgrado l’onere di motivazione a lui incombente (art.

310.

e 311 CPC). Il Pretore, con accertamenti non più contestati in questa sede,

ha rilevato che determinati documenti e deposizioni testimoniali dimostrano come

l’appellante abbia sempre agito coerentemente con il conferimento del mandato,

da cui non ha mai preso le distanze sino al momento in cui gli è stata chiesta

la provvigione, e dunque la sua consapevolezza dell’esistenza del contratto e

la sua volontà di vendere gli immobili in questione (cfr. decisione impugnata,

p. 5-6): trattasi in particolare dei doc. O e P, della deposizione del 6

ottobre 2016 di __________ (ovvero l’acquirente reperito dall’attrice) e della deposizione

del 21 settembre 2016 dell’avv. __________ (coinvolto nelle trattative di

vendita fra il convenuto e __________). Pertanto, in considerazione di tutte le

prove a sua disposizione, la decisione del Pretore di ritenere dimostrata

l’autenticità del documento resiste alla critica e merita conferma.

8.

Parimenti,

gli accertamenti pretorili relativi alla capacità di discernimento del

convenuto negli anni successivi all’incidente, alla validità della clausola di

rinnovo tacito del contratto e all’assenza di una disdetta del medesimo, come

pure relativi al buon fondamento della pretesa attorea di pagamento della

prevista provvigione, non sono più contestati in questa sede.

9.

Per tutti questi motivi

l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, con

conseguente conferma della decisione pretorile. L’appellata, con la sua

risposta, aveva chiesto l’assunzione di un nuovo mezzo di prova (doc. S), non

ammesso dal Pretore in prima sede poiché giudicato tardivo (la causa essendo

già matura per il giudizio) rispettivamente irrilevante. In effetti detto

documento, attestante l’effettivo acquisto dei fondi del convenuto da parte di __________

in data 24 maggio 2017 e proponibile in questa sede secondo i dettami dell’art.

317.

CPC, non è determinante per il giudizio, potendo bastare le considerazioni

sopra esposte e i mezzi di prova già citati.

10.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 55'296.-,

seguono la soccombenza dell’appellante, e sono calcolate in base agli art. 7 e

13.

LTG e all’art. 11 RTar.

11.

Non ponendo la presente

causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio

viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta

l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello di AP 1 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 3'800.-, già anticipate dall’appellante,

rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 3’500.-

per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).