12.2017.198
Mandato di intermediazione immobiliare, dimostrazione della stipulazione del contratto, forza probatoria di una fotocopia
17 aprile 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.198
Lugano
17 aprile 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Bozzini,
vicepresidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.67 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 aprile
2015 da
AO
1
ora __________ AG,
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 55'296.-
oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del distretto di __________ (__________);
domanda avversata dal convenuto, che ha chiesto la reiezione della
petizione, e che il
Pretore ha accolto integralmente con decisione 6 novembre 2017;
appellante il convenuto con appello 11 dicembre 2017, con
cui ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con risposta 26 gennaio 2018, ha postulato la
reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Previo
infruttuoso tentativo di conciliazione, con petizione 14 aprile 2015 AO 1, ora __________
AG, ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 55'296.- oltre interessi del 5%
dal 3 giugno 2014 quale onorario derivante da un mandato di intermediazione
immobiliare datato 2 settembre 2010 per la vendita di immobili di proprietà del
convenuto, ovvero le part. n. __________, __________, __________ e __________
RFD di __________ (doc. A). A mente dell’attrice, essa nel 2014 aveva trovato e
proposto al convenuto un acquirente, ciò che fonderebbe il suo diritto a
pretendere la dovuta provvigione, malgrado il convenuto si fosse infine
rifiutato di vendere gli immobili.
B. Con
risposta 30 luglio 2015, il convenuto si è opposto alla petizione, contestando
l’autenticità e la validità del contratto, asserendo in particolare di non
averlo mai firmato, rispettivamente di non ricordare di averlo fatto, e ciò in
particolare a fronte di un grave incidente aereo occorsogli il __________ che
gli avrebbe causato gravi danni alla salute e lo avrebbe reso incapace di
discernimento. Egli per i medesimi motivi ha contestato pure il rinnovo tacito
del contratto così come previsto da una clausola ivi contenuta, peraltro ritenuta
abusiva. Pertanto, in ogni caso, il contratto non sarebbe stato più in vigore. Quale
mezzo di prova, il convenuto ha in particolare chiesto una perizia
sull’autenticità della firma, da effettuarsi sul documento originale, essendo
il doc. A una semplice fotocopia.
C. Con
replica e duplica le parti si sono confermate nelle proprie antitetiche
posizioni. Nell’ambito dell’istruttoria è stata effettuata la richiesta perizia
calligrafica, tuttavia non sul documento originale, che non è stato prodotto,
ma sulla fotocopia già agli atti (doc. A). Previa rinuncia delle parti a
comparire al dibattimento finale e produzione, da parte dell’attrice, di un
allegato conclusivo, con decisione 6 novembre 2017 il Pretore ha accolto
integralmente la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr.
55'296.- oltre interessi, pronunciando il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti del distretto di __________ e ponendo a suo carico le spese
processuali di complessivi fr. 2'600.-, condannandolo altresì a rifondere alla
controparte fr. 6'500.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il Pretore ha
accertato che il contratto doc. A era stato validamente stipulato e che la
relativa provvigione era dovuta.
D. Con
appello 11 dicembre 2017 il convenuto è insorto contro tale decisione
chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione e protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 26 gennaio 2018 l’attrice ha
postulato la reiezione dell’appello, chiedendo contestualmente l’assunzione del
doc. S quale nuovo mezzo di prova. Delle argomentazioni delle parti si dirà,
per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.
E. Il __________
la AO 1, in seguito a una fusione, è stata radiata dal Registro di Commercio.
Gli attivi e passivi societari sono stati ripresi da __________ AG, __________
(CHE-__________).
E considerato
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 6 novembre
2017.
è stata notificata all’appellante l’8 novembre 2017, per cui l’appello 11
dicembre 2017 è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine
di 30 giorni impartito da questa Camera, tenuto conto delle ferie giudiziarie.
Si può quindi procedere all’esame del gravame.
2.
Con
l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato
accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e
311.
cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni
siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del
Pretore (DTF 4A_252/2012 del 27 settembre 2012, consid. 9.2.1). A tal
proposito, si osserva preliminarmente che il gravame in vari punti non contiene
una critica puntuale al querelato giudizio, limitandosi a riproporre le
motivazioni addotte in prima sede e a fornire una propria tesi e una propria
lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in
cui espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno
analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non rispettano i principi
sopraindicati.
3.
Nella
sua decisione, il Pretore ha accertato l’autenticità della firma apposta sul
contratto doc. A, e ciò in considerazione della perizia calligrafica 11
novembre 2016 della perita __________ la quale, malgrado non abbia potuto
esaminare il documento originale, bensì solo una fotocopia, ha ritenuto la
firma verosimilmente autentica e non ha riscontrato alcun elemento concreto a
sostegno di una contraffazione. Il primo giudice ha in seguito osservato che la
capacità di discernimento è presunta e dipendente dalla difficoltà e dalla
portata di un determinato atto, ed ha accertato la capacità di discernimento
del convenuto sia al momento della stipulazione del contratto, sia nel periodo
successivo, non essendo le implicazioni dovute all’incidente di tale gravità da
sovvertire la citata presunzione. Difatti, dai documenti agli atti (in
particolare il doc. 1, esame psichiatrico del 14 gennaio 2013, e il doc. 2,
perizia neuropsicologica del 5 ottobre 2012) e dalle deposizioni dei testi (in
particolare quella del dr. __________ del 6 ottobre 2016), è emerso che dopo
l’incidente il convenuto ha manifestato dei disturbi medio-leggeri della
memoria a lungo termine, alcune difficoltà di concentrazione e di gestione contemporanea
di più attività e carenze solo minime della capacità di esprimersi, scrivere e
calcolare, subendo le maggiori conseguenze a livello caratteriale (maggiore
irritabilità e tratti comportamentali alterati), disturbi in seguito
notevolmente migliorati. Al contrario, non è stata dimostrata una
compromissione delle sue facoltà cognitive. Il primo giudice ha infine
osservato che anche il comportamento avuto dal convenuto dimostra la sua
volontà di vendere gli immobili in questione e la sua consapevolezza
dell’esistenza del contratto.
4.
L’appellante
critica il primo giudice per avere ammesso l’autenticità della firma apposta in
calce al doc. A e l’esistenza di un valido contratto. Ribadisce di avere
subito, a seguito dell’incidente, gravi ripercussioni a livello fisico,
psicologico ed emotivo, più accentuate nei momenti immediatamente successivi
all’evento, avvenuto meno di un anno prima della contestata stipulazione del
contratto. Riafferma di non avere mai firmato tale documento né di ricordare di
averlo fatto, e di avere conseguentemente eccepito la falsità dello stesso.
Peraltro, osserva che la perita non ha potuto trarre delle conclusioni certe.
Inoltre, il fatto che ella propenda per l’autenticità della firma ancora non
significa che questa sia stata apposta in calce al documento originale, che non
ha potuto essere esaminato al fine di accertare eventuali illecite
manipolazioni. A fronte di queste contestazioni, l’attrice avrebbe dovuto
dimostrare l’autenticità del documento ai sensi dell’art. 178 CPC e dell’art. 8
CC, in particolare producendo il documento originale o una copia certificata
autentica dello stesso (art. 180 CPC), come peraltro le era stato richiesto.
Non avendolo fatto, quest’ultima non avrebbe dimostrato l’esistenza del
contratto e dunque ossequiato il proprio onere probatorio (art. 8 CC), contrariamente
a quanto accertato dal Pretore.
5.
Il
valore probatorio di un documento prodotto in causa a sostegno di
un’allegazione dipende dalla sua autenticità. Giusta l’art. 178 CPC e
conformemente alla regola generale dell’art. 8 CC, l’autenticità di un
documento dev’essere dimostrata qualora la controparte la contesti con
sufficiente motivazione. Conseguentemente, la parte che si avvale di un
documento beneficia di una facilitazione probatoria nel senso che vige una
presunzione di fatto sull’autenticità di un documento apparentemente autentico,
ovvero che non mostra segni apparenti di falsità o falsificazione. In caso
contrario, ovvero in presenza di un documento apparentemente falso o
falsificato, la parte che lo ha prodotto ha l’obbligo di provarne pienamente
l’autenticità, senza alcuna facilitazione probatoria o obbligo della
controparte di sollevare specifiche e motivate contestazioni. Lo stesso vale
per l’autenticità o la falsità di una firma. Quanto all’onere di contestazione
della controparte, ella non può limitarsi ad asserire in maniera generica che
il documento è falso: deve piuttosto addurre controprove o risultanze contrarie
sufficientemente specifiche, concrete e motivate, atte a far sorgere nel
giudice dei seri dubbi sull’autenticità del documento e a far dunque decadere
la presunzione di fatto (ad esempio una scarsa leggibilità o concreti elementi
che suggeriscono una contraffazione, come il sospetto di aggiunte o
cancellazioni successive). Se vi riesce, allora la parte che si prevale del
documento dovrà dimostrare che lo stesso è autentico con tutti gli opportuni
strumenti probatori, quali perizie, testimoni o ulteriori documenti (cfr. art.
168.
CPC), sottoposti al libero apprezzamento del giudice ai sensi dell’art. 157
CPC (IICCA del 14 aprile 2016, inc. 12.2013.134, consid. 6.3; Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed. 2017, Vol. 1, n. 1 seg.
ad art. 178 CPC; Messaggio concernente il Codice processuale civile svizzero
[CPC] del 28 giugno 2006 in FF 2006, p. 6694 seg.; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., 2016,
n. 3 seg. ad art. 178 CPC).
6.
Un
documento può essere prodotto sia in originale, sia in fotocopia. Anche la
fotocopia ha dunque qualità di mezzo di prova. Il suo valore probatorio va
valutato nell’ambito del libero apprezzamento delle prove. Se vi è motivo di
dubitare della sua autenticità, il giudice o la controparte possono esigere la
produzione dell’originale (art. 180 cpv. 1 CPC). Il giudice può agire d’ufficio
oppure su istanza di una parte, la quale deve addurre motivazioni fondate e
concrete, laddove il motivo di dubbio può risiedere nel documento in sé o nel
comportamento della parte che se ne avvale. Ella non ha dunque una pretesa
incondizionata alla produzione dell’originale. La relativa decisione incombe al
giudice, che dispone al riguardo di un ampio margine di apprezzamento. Il
rifiuto della parte richiesta di produrre l’originale va considerato
nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, tenuto conto delle motivazioni
addotte, ai sensi dell’art. 164 CPC (IICCA del 14 aprile 2016, inc.
12.2013
, consid. 6.3; Trezzini,
op. cit., n. 7 seg. ad art. 180 CPC; Weibel,
op. cit., n. 8 ad art. 180 CPC; Rüetschi,
in: Hausheer/Walter [ed.], Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 5 seg. ad art.
180.
CPC; Dolge in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ed., 2017, n. 7 ad art. 180
CPC; Messaggio, op. cit., p. 6695).
7.
Nella
fattispecie, come detto, l’appellante concentra il suo gravame sulla mancata
dimostrazione dell’autenticità del contratto. In primis occorre rilevare
che il doc. A è una fotocopia e che lo stesso risulta apparentemente autentico,
ovvero non mostra segni di contraffazione, né l’appellante afferma il contrario
o spiega quali elementi dello stesso appaiano insoliti o sospetti. Ai sensi
degli art. 178 e 180 CPC, incombeva dunque al convenuto addurre delle
contestazioni motivate al fine di imporre all’attrice l’onere della prova dell’autenticità.
7.1
L’appellante
argomenta dapprima sulle conseguenze subite in seguito all’incidente aereo. La questione
attiene invero più all’incapacità di discernimento che all’autenticità del
documento. In ogni caso, limitandosi a elencare i disturbi già menzionati dal
Pretore, e affermando che essi sarebbero stati gravi, soprattutto in prossimità
temporale dell’incidente, egli non oppone contestazioni sufficientemente
puntuali all’accertamento pretorile, in particolare in relazione alla mancata
dimostrazione di una compromissione delle facoltà cognitive, limitandosi a
contrapporvi una propria tesi, ciò che rende la censura irricevibile per
carenza di motivazione (art. 310 e 311 CPC). Peraltro, egli nemmeno pretende che
il negozio giuridico in questione avesse particolare complessità o portata rispetto
alle sue facoltà di comprensione. Il fatto poi che egli affermi, nel suo
appello, senza fornire concreti riferimenti, che gli stralci peritali
dimostrerebbero un’incapacità di discernimento quantomeno episodica, oppure che
egli “non era nelle condizioni psicofisiche migliori” e che “nel mese
di settembre 2010 era degente in ospedale”, senza ricordarsi quale (p. 4
appello), costituisce una critica generica per nulla puntuale, pure
inammissibile. L’accertamento pretorile relativo alla capacità di discernimento
dell’appellante alla data riportata sul contratto deve pertanto essere
confermato. Allo stesso modo, l’argomentazione non è sufficiente per sovvertire
la presunzione di autenticità del documento ai sensi dell’art. 178 CPC.
7.2
Per
quanto concerne la perizia, vi è innanzitutto da osservare che la stessa,
secondo quanto stabilito dal Pretore con ordinanza istruttoria 22 aprile 2016, avrebbe
dovuto essere effettuata sul documento originale, la cui produzione era stata
richiesta all’attrice. Quest’ultima ha tuttavia comunicato di non potere
adempiere alla richiesta, avendo consegnato tale documento al convenuto, il
quale a sua volta ha negato di esserne in possesso. A tali comunicazioni sono
seguite le prese di posizione delle parti e della perita, che ha indicato di
poter comunque trarre delle indicazioni utili anche dall’esame della fotocopia.
La perizia calligrafica è stata dunque espletata. La perita ha innanzitutto
premesso che l’esame sulla fotocopia non permetteva di valutare il tipo di carta
e di penna utilizzate né la presenza di eventuali manipolazioni dell’originale,
e dunque di stabilire se si fosse in presenza di un falso materiale. Ha pure
osservato di non aver potuto esaminare al microscopio la firma per accertare la
presenza di aggiunte o cancellature indiziarie di una falsificazione per
ricalco o imitazione. Presupponendo tuttavia che la fotocopia fosse conforme
all’originale ha tuttavia potuto effettuare un esame dei tratti, della forma,
del modo di redazione e di altre caratteristiche generali e particolari della
firma, confrontandola con quelle autentiche prodotte dal convenuto, concludendo
che la firma apposta sul doc. A, posizionata in modo del tutto consueto in
calce al documento, tracciata con spontaneità e scioltezza, senza esitazione, tremolii,
correzioni o riprese, non palesava alcun indizio di falsificazione. Essa era
del resto comparabile alle ulteriori firme prodotte dal convenuto, per cui si
poteva concludere la verosimile autenticità della medesima.
7.3
L’appellante
non contesta le risultanze della perizia calligrafica, nel senso che non
evidenzia motivi per cui le considerazioni ivi contenute siano errate. Egli sembra
pure ammettere l’ipotesi che la firma possa essere autentica. Egli contesta
piuttosto il valore probatorio della perizia, che non è potuta giungere a
risultati certi, rispettivamente che per colpa dell’attrice non ha potuto
esaminare l’originale e accertare eventuali manipolazioni (appello, p. 4). In
effetti, l’appellante non sostiene che il contenuto del documento sia stato
modificato, quanto piuttosto suggerisce che la firma o è falsa, o è stata
indebitamente apposta tramite manipolazione sulla fotocopia.
7.4
Già di
primo acchito è evidente come queste contestazioni siano del tutto generiche. L’asserita
contraffazione è infatti una semplice ipotesi non supportata da elementi
concreti. Dell’asserita incapacità di discernimento si è già detto (consid.
7.
). Indizi di contraffazione della firma non ve ne sono, la perizia ne ha
accertato la verosimile autenticità e l’assenza di sospetti relativi al suo
posizionamento all’interno del documento. È pur vero che l’attrice non ha
prodotto il documento originale, affermando di non esserne in possesso. Che ciò
basti per sovvertire la presunzione di autenticità del documento è quantomeno
dubbio. Ad ogni modo, spettava al Pretore valutare tutte le circostanze del
caso specifico facendo uso del proprio potere di apprezzamento, ricordato che
anche una fotocopia può valere come mezzo di prova e che tutte le prove
disponibili vanno considerate e apprezzate nel loro insieme.
7.5
In
effetti, nell’istruttoria sono emersi ulteriori elementi a comprova della
validità della pattuizione, elementi elencati dal primo giudice nell’impugnata
decisione e posti alla base della medesima e con i quali l’appellante non si è
minimamente confrontato, malgrado l’onere di motivazione a lui incombente (art.
310.
e 311 CPC). Il Pretore, con accertamenti non più contestati in questa sede,
ha rilevato che determinati documenti e deposizioni testimoniali dimostrano come
l’appellante abbia sempre agito coerentemente con il conferimento del mandato,
da cui non ha mai preso le distanze sino al momento in cui gli è stata chiesta
la provvigione, e dunque la sua consapevolezza dell’esistenza del contratto e
la sua volontà di vendere gli immobili in questione (cfr. decisione impugnata,
p. 5-6): trattasi in particolare dei doc. O e P, della deposizione del 6
ottobre 2016 di __________ (ovvero l’acquirente reperito dall’attrice) e della deposizione
del 21 settembre 2016 dell’avv. __________ (coinvolto nelle trattative di
vendita fra il convenuto e __________). Pertanto, in considerazione di tutte le
prove a sua disposizione, la decisione del Pretore di ritenere dimostrata
l’autenticità del documento resiste alla critica e merita conferma.
8.
Parimenti,
gli accertamenti pretorili relativi alla capacità di discernimento del
convenuto negli anni successivi all’incidente, alla validità della clausola di
rinnovo tacito del contratto e all’assenza di una disdetta del medesimo, come
pure relativi al buon fondamento della pretesa attorea di pagamento della
prevista provvigione, non sono più contestati in questa sede.
9.
Per tutti questi motivi
l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto, con
conseguente conferma della decisione pretorile. L’appellata, con la sua
risposta, aveva chiesto l’assunzione di un nuovo mezzo di prova (doc. S), non
ammesso dal Pretore in prima sede poiché giudicato tardivo (la causa essendo
già matura per il giudizio) rispettivamente irrilevante. In effetti detto
documento, attestante l’effettivo acquisto dei fondi del convenuto da parte di __________
in data 24 maggio 2017 e proponibile in questa sede secondo i dettami dell’art.
317.
CPC, non è determinante per il giudizio, potendo bastare le considerazioni
sopra esposte e i mezzi di prova già citati.
10.
Le spese giudiziarie di
seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 55'296.-,
seguono la soccombenza dell’appellante, e sono calcolate in base agli art. 7 e
13.
LTG e all’art. 11 RTar.
11.
Non ponendo la presente
causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio
viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta
l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello di AP 1 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 3'800.-, già anticipate dall’appellante,
rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 3’500.-
per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).