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Decisione

12.2017.199

Notificazione - tempestività dell'appello

30 gennaio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2017.199

Lugano

30 gennaio 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.237

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15

ottobre 2015 da

AO

1

patrocinata dall’ avv. dott.

PA 1

contro

AP

1

chiedente la condanna del

convenuto alla consegna di un documento bancario affidatogli dall’attrice;

domanda avversata dal

convenuto, che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore, con decisione 30

ottobre 2017, ha accolto;

appellante il convenuto

che con appello 11 dicembre 2017 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre all'appellata non è

stato chiesto di esprimersi al riguardo;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti,

in fatto e in

diritto:

che con petizione 15

ottobre 2015 AO 1 ha convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, l’avv. AP 1 chiedendone la condanna alla consegna di un documento

bancario affidatogli nell’ambito di una pratica successoria;

che con risposta 26

novembre 2015 il convenuto si è opposto alla domanda, adducendo in particolare

di non aver ricevuto il documento in questione;

che il Pretore, con

decisione 30 ottobre 2017, ha accolto la petizione condannando il convenuto

alla riconsegna del documento richiesto, con la comminatoria dell’art. 292 CPC

in caso d’inottemperanza della decisione dell’autorità;

che con appello 11 dicembre 2017 l’avv. AP

1 è insorto contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di

respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

che il gravame non è stato

notificato all’appellata per la risposta;

che nella procedura

ordinaria, applicabile alla fattispecie, contro la sentenza del Pretore è dato il

rimedio dell’appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 311

cpv. 1 CPC), come correttamente indicato in calce al giudizio medesimo;

che la decisione impugnata

è stata impostata il giorno medesimo e, previo deposito nella casella del

destinatario del relativo avviso, recapitata allo sportello il 6 novembre 2017;

che,

richiesto dal giudice delegato di esprimersi in merito alla tempestività del

gravame, con scritto 9 gennaio 2018 l’appellante ha descritto le vicissitudini

che avrebbero ritardato di due giorni, rispetto alla data di ritiro presso

l’ufficio postale, il recapito effettivo della decisione nelle sue mani; solo

da quel momento avrebbe a suo parere iniziato a decorrere il termine di trenta

giorni per l’inoltro del gravame, che risulterebbe di conseguenza tempestivo;

che anche a voler considerare dimostrato l’asserito malore, che avrebbe costretto

la segretaria, subito dopo il ritiro dell’invio presso l’ufficio postale, a

rientrare al domicilio per far capo alle cure mediche, e la conseguente

consegna in ufficio della missiva in oggetto solo due giorni dopo, la

circostanza non è comunque atta a interferire sul computo del termine legale

per l’inoltro dell’appello;

che,

infatti, fosse anche solo in data 8 novembre 2017, l’avvocato ha avuto modo di

prendere conoscenza della decisione recante la data del 30 ottobre 2017 e conseguentemente

di verificare con la dovuta diligenza il momento dell’intervenuta notificazione

ai sensi di legge, secondo i criteri in materia di notificazione di atti giudiziari

mediante invio postale ai sensi dell’art. 138 CPC, che non poteva ignorare;

che tale prudenza s’imponeva a maggior ragione a fronte dell’utilizzo, come nel

caso in questione, della facoltà data dal servizio postale al destinatario di

ritirare l’invio anche con qualche giorno di ritardo, ovvero entro sette giorni

dal deposito in casella del relativo avviso;

che l’agire dell’impiegata va comunque imputato al destinatario (art. 138 cpv.

Considerandi

2.

CPC) e, nel caso specifico, non ha comunque impedito la verifica del corretto

computo della decorrenza del termine; la valutazione erronea essendo unicamente

imputabile all’appellante per non aver apprezzato correttamente le circostanze;

che per i motivi suesposti il querelato giudizio risulta pertanto essere

stato validamente notificato il 6 novembre 2017, ovvero al momento del ritiro

da parte della segretaria del legale destinatario, a valere quale valida

notificazione ai sensi dell’art. 138 cpv. 2 CPC;

che in tali circostanze l’appello 11 dicembre 2017 di AP 1 dev’essere

dichiarato inammissibile poiché tardivo e può essere evaso senza che sia

necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art.

312.

cpv. 1 CPC;

che le spese processuali

di appello, peraltro non calcolabili sulla base di un valore litigioso, vanno

contenute al minimo alla luce del giudizio d’improponibilità;

che non si assegnano

ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L’appello 11 dicembre 2017

dell’avv. AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).