12.2017.2
Mandato - restituzione di quanto ricevuto in forza del mandato
14 aprile 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.2
Lugano
14 aprile 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) - inc. n. SO.2016.4732
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 6
ottobre 2016 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
con cui l’istante ha
chiesto di fare ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP oltre
a una multa di fr. 100.- al giorno per ogni giorno di ritardo, di consegnargli,
entro 5 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, 20 azioni del
valore nominale di fr. 1'000.- cadauna, e meglio quelle dal n. 81 al n. 100,
della società R__________ SA;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con
decisione 23 dicembre 2016 ha accolto (senza aver assortito l’ordine con la
comminatoria dell’art. 292 CP e la multa di fr. 100.- al giorno per ogni giorno
di ritardo);
appellante il convenuto
con appello 11 gennaio 2017, con cui ha chiesto di annullare il querelato
giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con
osservazioni (recte: risposta) 16 febbraio 2017 ha postulato la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con scritto 12 dicembre 2003
(doc. C) AP 1 ha dichiarato a AO 1 “di aver ricevuto in data odierna le
azioni della R__________ SA, che vengono detenute in deposito presso il mio
ufficio a nome e per conto del signor AO 1, unico titolare della spettabile Ri__________
SA”;
che diffidato da AO 1 a restituire
le 100 azioni della società (doc. E), del valore nominale di fr. 1'000.-
cadauna, AP 1, il 29 settembre 2016 (doc. G), ha provveduto a consegnargliene solo
80, rifiutando la consegna delle altre 20;
che con istanza 6 ottobre 2016, fondata
sull’art. 400 cpv. 1 CO e promossa nella procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di fare ordine a
quest’ultimo, con la comminatoria dell’art. 292 CP oltre a una multa di fr.
100.- al giorno per ogni giorno di ritardo, di consegnargli, entro 5 giorni
dalla crescita in giudicato della decisione, anche le ultime 20 azioni e meglio
quelle dal n. 81 al n. 100;
che il convenuto si è opposto
all’istanza, rilevando di aver nel frattempo chiesto ed ottenuto dalla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord di essere autorizzato a depositarvi
quelle 20 azioni (doc. 1); confrontato con la replica dell’istante, che ha in
sostanza rilevato come quel giudizio, fondato su un’esposizione dei fatti
lacunosa (doc. H), fosse stato da lui appellato (doc. I), il convenuto ha poi precisato,
in duplica, di aver dato seguito all’autorizzazione di deposito delle 20
azioni, con conseguente consegna delle stesse alla Pretura (doc. 2), ribadendo che
il deposito giudiziale era stato chiesto e ammesso proprio perché quelle azioni
erano state rivendicate in proprietà anche da terze persone e meglio da altri
membri della famiglia __________, dal che l’illiquidità dell’istanza; l’istante
ha in seguito comunicato che l’appello da lui inoltrato era stato accolto dalla
seconda Camera civile del Tribunale d’appello e che il convenuto era così stato
invitato a ritirare le 20 azioni depositate in Pretura;
che con decisione 23 dicembre
2016 il Pretore ha accolto l’istanza (senza però aver assortito l’ordine con la
comminatoria dell’art. 292 CP e la multa di fr. 100.- al giorno per ogni giorno
di ritardo), ritenendo che il convenuto con lo scritto 12 dicembre 2003 (doc.
C) avesse dato atto di detenere le azioni di R__________ SA a nome e per conto
dell’istante, unico titolare delle stesse, e fosse di conseguenza tenuto a
restituirgliele sulla base delle norme dei contratti di mandato e di deposito
(art. 400 cpv. 1 CO), poco importando se quelle azioni fossero state
rivendicate in proprietà da altri membri della famiglia __________; ad
ulteriore conferma dell’evidenza del buon diritto dell’istante ha rinviato alla
sentenza 30 novembre 2016 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello
(inc. n. 12.2016.172);
che con l’appello 11 gennaio 2017
che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 16 febbraio 2017, il
convenuto ha chiesto di annullare il querelato giudizio (anche se invero dalla
lettura delle motivazioni del gravame, è chiaro che la sua richiesta
d’impugnazione debba essere intesa nel senso che, in riforma del primo
giudizio, l’istanza doveva essere respinta);
che
giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2),
accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara
(cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel
merito (cpv. 3);
che in
questa sede il convenuto ha innanzitutto censurato la decisione pretorile evidenziando
come il giudice adito non fosse competente per territorio: visto e considerato
che nel caso di specie non si è in presenza di un foro imperativo (ciò che invero
neppure è stato preteso), la censura è manifestamente irricevibile, essendo
stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC); essa
sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso, atteso che in prima sede il
convenuto si era espresso sul merito senza aver sollevato l’eccezione d’incompetenza
(art. 18 CPC);
che il convenuto ha in seguito censurato
il primo giudizio rilevando che presso la Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord era già stata inoltrata un’altra causa, quella avente per oggetto
il deposito giudiziale delle azioni, che a suo dire creava litispendenza e
prevenzione di foro: la censura sull’esistenza di una litispendenza altrove,
anche in questo caso nuova, è manifestamente infondata, visto e considerato che
quest’ultima causa è stata inoltrata il 7 ottobre 2016 (cfr. doc. H), ossia solo
dopo che la causa qui in esame era già stata promossa (il 6 ottobre 2016; Hohl, Procédure civile, Vol. II, 2ª ed.,
n. 398 seg.), e che in ogni caso le due cause nemmeno avevano per oggetto la
stessa domanda (Hohl, op. cit., n.
405 seg.);
che il convenuto ha infine
contestato nel merito la decisione impugnata nella misura in cui aveva
stabilito, contrariamente a quanto sancito dalla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord, che egli aveva ricevuto l’intero pacchetto azionario
dall’istante, rilevando che la sentenza dalla seconda Camera civile del
Tribunale d’appello citata dal Pretore era poi stata impugnata innanzi al
Tribunale federale; ha quindi aggiunto che lo scritto 12 dicembre 2003 (doc. C)
era stato “mal interpretato ed erroneamente steso” in quanto si trattava in
realtà di una “dichiarazione pretesa e rilasciata al signor AO 1 il quale per
affari propri necessitava una dichiarazione in cui egli stesso dichiarava di
essere l’unico titolare dell’intero pacchetto azionario”, essendo invece incontestabile
che il mandato di deposito era stato concluso con tutta la famiglia __________ ed
anzi l’istante stesso avendo ammesso innanzi alla Autorità regionale di
protezione che titolari di quelle azioni erano le figlie;
che la censura, laddove fosse
ricevibile, è manifestamente infondata: l’esito della causa avviata a suo tempo
presso la Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - per altro conclusasi
nel senso che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso
presentato contro la decisione di questa Camera (inc. n.4A_731/2016) - è in
realtà irrilevante per l’esito della lite; decisivo è piuttosto il fatto che il
convenuto non è stato in grado di dimostrare l’erroneità dell’assunto
pretorile, secondo cui in forza dello scritto steso dal medesimo il 12 dicembre
2003 (doc. C) e delle successive richieste di restituzione delle azioni da
parte dell’istante egli fosse tenuto a restituirgliele in virtù dell’art. 400
cpv. 1 CO: è in effetti per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317
cpv. 1 CPC), solo in questa sede che egli ha preteso che lo scritto di cui al
doc. C fosse stato “mal interpretato ed erroneamente steso” in quanto si
trattava in realtà di una “dichiarazione pretesa e rilasciata al signor AO 1 il
quale per affari propri necessitava una dichiarazione in cui egli stesso
dichiarava di essere l’unico titolare dell’intero pacchetto azionario”, ed è
pure per la prima volta solo in questa sede, e con ciò irritualmente (art. 317
cpv. 1 CPC), che egli ha preteso che fosse incontestabile che il mandato di
deposito era stato concluso con tutta la famiglia __________ ed anzi l’istante
stesso avesse ammesso innanzi alla Autorità regionale di protezione che
titolari di quelle azioni erano le figlie;
che l’appello del convenuto deve
pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
20'000.- (pari al valore nominale delle 20 azioni di R__________ SA di cui è
chiesta la restituzione), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 11
gennaio 2017 deAP 1 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato
fr. 1'000.- per ripetibili di
appello.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).