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Decisione

12.2017.20

Gratuito patrocinio in appello

14 luglio 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 1 consid. 2a) ammonta a fr. 2'100.- mensili, ovvero fr. 25'200.- annui.

Quanto agli oneri che devono essere addizionati a tale importo, il canone di

locazione assomma a fr. 1'660.-/mese, dunque di fr. 19'920.-/anno. L'ammontare

dei premi dell'assicurazione malattia, di

fr. 471.35/mese sia per l'interessato che per la moglie, in totale 11'312.40/anno,

sono coperti dalle prestazioni complementari forfettariamente, sino a concorrenza

di fr. 10'848.-, mentre che la differenza, pari a fr. 464.40, rimane a suo

carico. La somma del minimo vitale e degli oneri ricorrenti dell'appellante

conduce dunque a fr. 45'584.40. Non sussiste pertanto un'eccedenza che consentirebbe

all'appellante, il quale peraltro non possiede alcuna sostanza bensì degli

attestati di carenza di beni, di far fronte alle spese processuali e di

patrocinio presumibili in meno di 12 rispettivamente 24 mesi. La prima condizione

cumulativa fissata dall'art. 117 lett. a CPC per il riconoscimento del gratuito

patrocinio è pertanto data.

5.

5.1. Per poter accogliere la

domanda dev'essere adempiuta anche una seconda condizione, ossia la causa non deve

apparire priva di probabilità di successo. La giurisprudenza definisce come prive

di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono

notevolmente inferiori ai rischi di sconfitta e che non possono per questo

motivo essere considerate serie. Per contro, una conclusione non è priva di possibilità

di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta sono più o meno

equivalenti, oppure se le prime sono solo lievemente inferiori alle seconde.

Determinante è in definitiva sapere se una parte che dispone di mezzi

finanziari sufficienti si determinerebbe ad intraprendere il processo in base

alle spese che si esporrebbe a sopportare (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4, 133

III 614 consid. 5; TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 3.2). In

sede di ricorso l’esame consiste in un pronostico quanto all’esito del gravame

(II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2014.23).

5.2. Nella

fattispecie, mediante la petizione 6 settembre 2010 l'attore aveva chiesto

la condanna della convenuta al versamento di

fr. 276'543.20 oltre

interessi, composti da fr. 251'933.30 a titolo di pregiudizio domestico, fr.

15'000.- per torto morale e

fr. 9'609.90 per rimborso di spese di patrocinio preprocessuali. All'udienza per

le arringhe finali del 27 settembre 2016 egli ha tuttavia ridotto la pretesa a

fr. 24'609.90 oltre interessi, rinunciando alla pretesa principale, per il

motivo che le risultanze delle tre perizie esperite in corso di procedura

avevano escluso che l'incidente avesse "funto da elemento scatenante

per i danni alla salute dell'attore (assenza di nesso di causalità)"

(cfr. scritto allegato al verbale dell'udienza citata). Il Pretore si è quindi

Considerandi

pronunciato sulle due rimanenti pretese. Egli ha quindi, dapprima, escluso la

riparazione del torto morale giusta l'art. 47 CO per assenza del necessario

nesso di causalità adeguata con l'evento. Il giudice di prime

cure ha in seguito negato il rimborso anche delle spese preprocessuali, sia perché

le attività svolte dal legale rappresentavano gli usuali e imprescindibili atti

di preparazione di una causa, per cui quanto rivendicato per questo titolo non

poteva essere considerato quale posta di spesa a sé stante ma rientrava a pieno

titolo tra le attività coperte dalle ripetibili, sia perché l'attore era soccombente,

per non aver dimostrato il nesso di causalità adeguata tra l'incidente e le lesioni

fisiche e le lamentate sofferenze, per cui non poteva pretendere il

risarcimento di questi costi.

5.3

In questa sede

l'appellante ripropone la tesi, già sottoposta al previo giudizio del Pretore,

secondo cui, assodata la colpa del coprotagonista dell'incidente __________ F__________,

i vari certificati medici attesterebbero il nesso di causalità naturale e

adeguato tra l'evento e il suo stato di salute. Donde il suo diritto all'indennità

per torto morale. Egli insiste pure sulla necessità delle prestazioni

preprocessuali del suo legale.

5.4

Intanto, è in

larga parte dubbio che la scarna motivazione ricorsuale sia conforme ai dettami

dell’art. 311 cpv. 1 CPC, norma che impone all’appellante di spiegare non solo

perché le sue argomentazioni e la sua versione dei fatti siano fondate ma soprattutto

di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare.

Inoltre, la convenuta non deve un'indennità per torto morale giusta l'art. 47

CO, a motivo dell'assenza del nesso di causalità adeguata tra il danno e l'incidente,

ammessa dallo stesso attore: nesso che dev'essere imprescindibilmente soddisfatto

anche per il versamento di un indennizzo per tale titolo. È quanto ha poi

ulteriormente confermato il Pretore, spiegando che la maggior sofferenza fisica

e psichica lamentata dall'attore è riconducibile esclusivamente alla pregressa

patologia di cui egli già soffriva al momento dell'evento (fibromalgia con

ipersensibilità del midollo spinale, che si presta a causare dolori cervicali e

altre sofferenze anche dopo traumi molto lievi) e non all'incidente (lieve urto

a velocità molto ridotta), che sarebbe stato del tutto innocuo per una persona

sana (circostanza peraltro ammessa dallo stesso attore). Del pari, già per il

fatto che il giudice di prime cure ha negato la sussistenza di ogni pretesa di risarcimento

cui si riferivano le spese preprocessuali, anche il loro rimborso è stato, a

giusta ragione, negato.

5.5

La prognosi sull’esito

presumibile dell’appello conduce dunque a un risultato assai sfavorevole all’appellante.

Non è pertanto adempiuta la seconda condizione cumulativa per l’ottenimento del

gratuito patrocinio, posta dall’art. 117 lett. b CPC.

6.

L’istanza deve

dunque essere respinta e all’appellante sarà assegnato, con decisione separata,

un termine per versare alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle

spese di fr. 2'000.-, a passaggio in giudicato della presente decisione.

7.

Nella procedura di

gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne

che in caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC). Non vengono

inoltre attribuite ripetibili anche se la controparte, invitata ad esprimersi,

ha presentato osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2). In concreto, la

Camera non ha d’altronde ritenuto di dover sentire la convenuta, com'era sua

facoltà (art. 119 cpv. 3 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L'istanza di

ammissione al gratuito patrocinio 30 gennaio 2017 di IS 1 è respinta.

2. Non si preleva una tassa

di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).