12.2017.201
Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - restituzione del termine - appello
14 giugno 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.201
Lugano
14 giugno 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.804 e SO.2017.6008
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 10
febbraio 2017 da
contro
rappr. dall’
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di amministrazione (art.
707 CO) e dell’organo di revisione (art. 727 CO);
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 14 luglio 2017 (inc. n. SO.2017.804), ha pronunciato lo
scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
ed ora, avendo il Pretore nel frattempo respinto, con
decisione 4 dicembre 2017 (inc. n. SO.2017.6008), l’istanza di restituzione 17
novembre 2017 della convenuta e di AP 1 (rappr. daPA 1), volta ad ottenere il
ripristino del termine di 30 giorni giusta l’art. 154 ORC intimato mediante
pubblicazione sul FUSC del 16 dicembre 2016 con conseguente annullamento della
pronuncia 14 luglio 2017, sull’appello 18 dicembre 2017 con cui AP 1 ha chiesto
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di
restituzione e in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto
al Pretore per una nuova decisione ai sensi dei considerandi, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1, rilevato che a
seguito della cancellazione dell’organo di revisione (__________) S__________ __________
SA presentava delle lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla
legge, con raccomandata del 4 luglio 2016 (doc. B inc. n. SO.2017.804) prima e
con pubblicazione sul FUSC del 16 dicembre 2016 (doc. C inc. n. SO.2017.804)
poi, l’ha invitata a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art.
Fatti
154 cpv. 1 ORC), avvertendola che in caso di inosservanza si sarebbe rivolta al
giudice per far adottare le misure necessarie;
che, in assenza di
riscontro, con istanza 10 febbraio 2017 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, S__________ __________ SA,
chiedendo che nei confronti della stessa, che a seguito della cancellazione del
suo amministratore unico (__________) era nel frattempo pure priva di
amministrazione, fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC,
art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che l’8 maggio 2017 il Pretore, in
applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un
termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena l’adozione
delle misure necessarie indicate nei considerandi ivi compreso (se del caso) lo
scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento;
che, preso atto che la convenuta aveva
lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 14 luglio 2017
il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo
scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento; la decisione è stata notificata alla
convenuta alla sua sede statutaria e tramite pubblicazione sul FUCT;
che con istanza di restituzione 17 novembre
2017 la convenuta e AP 1, che si professava azionista unico della stessa sulla
base di un mandato fiduciario (doc. C inc. n. SO.2017.6008), hanno
chiesto al Pretore il ripristino del termine di 30 giorni secondo l’art. 154
ORC intimato mediante pubblicazione sul FUSC del 16 dicembre 2016 con
conseguente annullamento della pronuncia 14 luglio 2017: essi hanno rilevato di
essere stati impossibilitati senza colpa ad ossequiare le diffide, la società in
quanto priva di amministratore dal 19 luglio 2016 (doc. E inc. n. SO.2017.6008)
e il presunto azionista siccome oggettivamente impossibilitato a recarsi in
Svizzera dal 29 novembre 2016 (doc. I inc. n. SO.2017.6008);
che con la decisione 4 dicembre 2017 ora
impugnata il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione (dispositivo n. 1),
ponendo a carico di AP 1 la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr.
100.- (dispositivo n. 2): egli ha ritenuto che la decisione di scioglimento di
una società ex art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, una volta cresciuta in giudicato
formale, fosse irrevocabile (DTF 141 III 43 consid. 2.5.2);
che con l’appello 18
dicembre 2017 che qui ci occupa AP 1, evidenziando come la giurisprudenza
federale menzionata dal Pretore non fosse pertinente e rilevando che in un caso
analogo i tribunali del Canton Zurigo avevano deciso che il presupposto
dell’assenza di colpa o della colpa soltanto lieve di cui all’art. 148 CPC
andava giudicato con una certa mitezza allorquando gli organi
societari avevano conoscenze giuridiche rudimentali e quando non venivano
toccati interessi di terzi, specie se la liquidazione della società in via
fallimentare non aveva ancora avuto inizio (cfr. decisione 30 novembre
2011 dell’Handelsgericht di Zurigo inc. n. HE110365 [pubblicata in ZR 2012 nr.
22]), ha chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere
l’istanza di restituzione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
in via subordinata, rimproverando al giudice di prime cure di neppure essersi
espresso sulla sua istanza di restituzione, ha chiesto di annullare il
querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione
ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
che giusta l’art. 148 CPC,
per quanto qui interessa, ad istanza della parte che non ha osservato un
termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se
la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di averne solo
in lieve misura (cpv. 1), ritenuto che la domanda deve essere presentata entro 10
giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2);
che nel caso di specie l’appello
di AP 1, manifestamente improponibile e manifestamente infondato, può essere
evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC, senza
che sia necessario notificarlo alla controparte per le eventuali osservazioni
di risposta;
che esso, al pari
dell’istanza di restituzione, è innanzitutto inammissibile: parti del procedimento
di cui all’inc. n. SO.2017.804, volto ad ottenere lo scioglimento della società
per carenze organizzative, erano in effetti da una parte AO 1 quale istante e dall’altra
la società convenuta nei confronti della quale era stato chiesto di adottare i
necessari provvedimenti, per cui l’azionista di quest’ultima, quale parrebbe
essere AP 1 (doc. C inc. n. SO.2017.6008), non essendo legittimato ad impugnare
la decisione di scioglimento della società (Watter/Pamer-Wieser,
Basler Kommentar, 5ª ed., n. 11 ad art. 731b CO; TF 5 agosto 2010 4A_321/2008
consid. 2, 5 agosto 2010 4A_351/2008, 2 ottobre 2015 4A_215/2015 consid. 3.3;
Considerandi
II CCA 6 marzo 2012 inc. n. 12.2011.223, 2 novembre 2017 inc. n. 12.2017.116)
neppure è legittimato, non essendo una “parte” ai sensi dell’art. 148 cpv. 1
CPC, a chiedere al giudice di prime cure, rispettivamente - nell’ambito
dell’appello contro la decisione di costui - a questa Camera, un’eventuale
restituzione del termine intimato in quel procedimento (cfr. Gozzi, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 36
ad art. 148 CPC; Merz, in
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 5 ad art. 148 CPC; Hofmann/Novotny, ZPO KurzKommentar, n.
9.
ad art. 148 CPC; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar 3ª ed., n. 5 ad art. 149
CPC);
che inoltre la richiesta di
ripristinare il “termine di 30 giorni secondo l’art. 154 ORC intimato
mediante pubblicazione sul FUSC del 16 dicembre 2016”, ossia quello di cui
all’art. 154 cpv. 1 ORC (termine invero da intimare solo all’organo superiore
di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico, ma non all’azionista), non
avrebbe potuto essere accolta già per il fatto che quel termine era stato in realtà
assegnato dall’AO 1, e non dal Pretore, per altro prima dell’avvio della
procedura innanzi a quest’ultimo: non era dunque il Pretore, che neppure lo
aveva a suo tempo ordinato, a poter o a dover ripristinare un termine del
genere;
che, a ben vedere, neppure
era poi stato dimostrato che l’istanza di restituzione fosse stata promossa
tempestivamente e meglio nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 148 cpv. 2
CPC: in prima sede, a sostegno della tempestività dell’istanza, AP 1,
pacificamente gravato dell’onere della prova (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art.
139; II CCA 18 aprile 2016 inc. n. 12.2016.37, 6 marzo 2017 inc. n.
12.2016
), si era in effetti limitato a sostenere di essere venuto casualmente
a sapere “negli scorsi giorni”, tramite la banca finanziatrice
dell’immobile italiano, che la convenuta era entrata in liquidazione fallimentare
a seguito della decisione pretorile, sennonché, la sua versione dei fatti,
specie in punto al tema della sua avvenuta conoscenza dello scioglimento della
convenuta, è rimasta allo stadio di puro parlato; la sua asserita oggettiva
impossibilità a recarsi in Svizzera a far tempo dal 29 novembre 2016 (doc. I
inc. n. SO.2017.6008) è invece irrilevante sul tema della tempestività
dell’istanza, visto e considerato che, nonostante essa perduri tuttora (cfr.
doc. I inc. n. SO.2017.6008), non gli aveva impedito di delegare a terze
persone in Svizzera il compito di agire in sua vece, ossia di inoltrare la
domanda di restituzione prima e l’appello poi;
che AP 1, il quale non ha mai
preteso di non sapere che l’amministratore della società avesse dimissionato
dal 19 luglio 2016 senza essere stato sostituito, nemmeno ha infine dimostrato una
sua assenza di colpa o una sua colpa meramente lieve per il mancato rispetto di
quel termine: egli non ha in particolare spiegato perché sarebbe stato impedito
di prendere conoscenza della pubblicazione sul FUSC (quella datata 16 dicembre
2016, che in forza dell’effetto di pubblicità positivo del registro di commercio
è reputata essere conosciuta da ogni persona, comprese le eventuali persone
straniere domiciliate all’estero, cfr. Eckert,
Basler Kommentar, 5ª ed., n. 6 ad art. 933 CO; DTF 96 II 439 consid. 3b; TF 14
maggio 1997 4C.467/1996 consid. 3b; II CCA 6 marzo 2017 inc. n. 12.2016.175, 2
novembre 2017 inc. n. 12.2017.116) e con ciò di consultare gli atti presso AO 1
e di agire, se del caso tramite terze persone, entro il termine assegnato (cfr.
per analogia TF 30 novembre 2011 4A_613/2011 consid. 6.2; II CCA 18 aprile 2016
inc. n. 12.2016.37);
che in definitiva, nonostante
la motivazione addotta dal Pretore, ancorché sufficientemente comprensibile,
non sia convincente (la sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 141
III 43 consid. 2.5.2 riguardava in effetti la questione a sapere se una decisione di scioglimento secondo l'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO cresciuta
in giudicato potesse o meno essere revocata sulla base dell’art. 195 LEF, ma
non aveva per oggetto una domanda di restituzione), la sua decisione
appare corretta, per cui l’appello in esame dev’essere respinto nella misura in
cui è ricevibile;
che le spese processuali
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 70'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A inc. n.
SO.2017.804; ZSR 2011 p. 86; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio
2010.
4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6; SJ 132 I p.
541), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che all’AO 1, per altro neppure
richiesto di esprimersi sul gravame, non vengono attribuite ripetibili o
indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 18
dicembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di complessivi fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono
ripetibili o indennità.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, e al
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).