12.2017.202
Contratto di carta di credito, concessione di una carta di credito aziendale - responsabilità solidale - procedura sommaria - procedura di rigetto definitivo dell'opposizione
11 maggio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.202
Lugano
11 maggio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.5483
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 24
ottobre 2017 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui l'attrice chiede la
condanna della controparte al pagamento di fr. 44'251.60 nonché il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Losanna;
richiesta avversata dal
convenuto che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore ha accolto con
sentenza del 6 dicembre 2017;
appellante il convenuto
con atto di appello del 21 dicembre 2017 con cui postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
mentre l’attrice con
osservazioni (corretto: risposta) del 25 gennaio 2018 postula la reiezione
dell’appello pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. Il
30 giugno 1995 AO 1 ha rilasciato alla società
__________ Sàrl una carta di credito aziendale Visa n.
4135-9901-8363-1292. La richiesta è stata altresì sottoscritta da
AP 1, socio e gerente con firma individuale della ditta, il quale ha così riconosciuto
di aver ricevuto, compreso e accettato le relative condizioni generali, e
meglio, di aver preso conoscenza e di accettare la clausola di solidarietà
espressamente menzionata nella domanda di carta di credito come pure al punto 9
del regolamento per la carta Visa Classic Card (doc. A e B).
Fatti
B. Con scritto di data 6
dicembre 2002 AO 1 ha preteso da AP 1, nella sua veste di debitore solidale, il
pagamento dello scoperto risultante dall’utilizzo di predetta carta, assommante
in quel momento a complessivi fr. 22'717.55, compresi gli interessi (doc. C, D
e E). AP 1 si è trasferito in Italia e non ha dato seguito alla richiesta.
Dopo avere
scoperto che questi aveva fatto ritorno in Svizzera (doc. F), AO 1 gli ha
scritto il 7 febbraio 2005 una raccomandata esigendo il pagamento di fr.
30'131.30, importo corrispondente al suo debito sino a tale data (doc. G). Non
avendo ottenuto alcun pagamento, AO 1 l’ha escusso e gli ha comminato il
fallimento, anticipando le spese esecutive (doc. H). Il fallimento di AP 1 è
stato pronunciato in data 8 dicembre 2005 e poi chiuso per mancanza di attivi.
Anche in questo frangente la banca ha dovuto anticipare le spese giudiziarie
(doc. I) e le spese di fallimento (doc. J).
In seguito, AO 1 ha promosso una
nuova esecuzione contro la quale il debitore ha interposto in data 7 maggio
2009 opposizione (doc. K). Nel frattempo, in data 4 dicembre 2008, è stato
aperto un nuovo fallimento di AP 1 (doc. L), nel quale AO 1 ha insinuato il
proprio credito pari a complessivi fr. 44'292.60 (doc. M). La banca ha quindi
ricevuto in data 27 ottobre 2010 l’attestato di carenza di beni per l’importo totale
di fr. 44'252.60, somma che il fallito non ha riconosciuto (doc. N).
AO 1 ha quindi fatto spiccare
contro AP 1 in data 31 marzo 2016 il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Losanna, avverso il quale l’escusso ha interposto opposizione
(doc. O).
C. Con
istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 24 ottobre 2017 AO 1
ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare AP 1 al
pagamento di fr. 44'251.60, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione
interposta al citato PE per pari importo, facendo valere in sintesi, la sua responsabilità
solidale per il debito rimasto scoperto. La parte convenuta, benché regolarmente
citata al dibattimento, non è comparsa rimanendo preclusa.
D. Statuendo
il 6 dicembre 2017 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato AP 1 a
versare all'istituto bancario fr. 44'251.60, rigettando, nel contempo, in via
definitiva per pari importo l'opposizione interposta al citato PE e ponendo le
spese processuali di fr. 350.- a carico del convenuto.
E. Con
appello del 21 dicembre 2017 AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere integralmente la petizione mentre la controparte con
osservazioni (corretto: risposta) del 25 gennaio 2018 postula la reiezione del
gravame.
Considerandi
in diritto: 1. Contro
una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il
cui valore è superiore a fr. 10'000.-, come nella fattispecie, è dato il
rimedio dell'appello, da presentare entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
CPC). Introdotto entro tale termine, l'appello in esame è tempestivo.
2.
Giusta
l'art. 257 CPC il giudice, salvo casi estranei alla fattispecie (cpv. 2),
accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara
(cpv. 1), fermo restando che, se queste condizioni non sono date, non entra nel
merito (cpv. 3). I fatti sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell'art.
257.
cpv. 1 lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe
spese. La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione
del rigore probatorio: l'istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile
la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, di regola mediante documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC), così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e
concludenti che non possono essere risolte subito e che possono far vacillare
il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti va dichiarata inammissibile. Ciò sarà in particolare il caso
laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di
vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far
vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in
definitiva sapere se l'approfondito chiarimento delle obiezioni della parte
convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l'avvenuta
dimostrazione della pretesa dell'istante, così che esse non possano a priori
essere considerate prive di rilevanza (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 consid. 5.1.1).
Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione
dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di dottrina e giurisprudenza
invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione
della legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione
giuridica non suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni
motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione
di una norma richiede una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto
di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126
consid. 2.1.2; II CCA sentenze inc. n. 12.2012.190 e inc. n. 12.2012.168
del 13 dicembre 2012).
3.
In concreto, con la
sentenza impugnata, il Pretore ha accolto l'istanza di AO 1 giudicando che con
la sottoscrizione del formulario per la richiesta della carta di credito
aziendale e delle relative condizioni generali AP 1 si sia impegnato nei
confronti della banca a onorare le obbligazioni sorte per l'uso della carta solidalmente
con la ditta. Egli ha, inoltre, considerato che l’estratto conto di fr.
22'717.55 inviato il 15 novembre 2002 al convenuto e alla ditta non è stato contestato,
con la conseguenza che essi hanno tacitamente riconosciuto il loro corrispondente
debito solidale nei confronti della banca.
4.
Con l’appello AP 1
contesta, in maniera invero piuttosto confusa e senza approfondire le proprie
argomentazioni, la procedura seguita dal Pretore, nega che i fatti siano
incontestati e che la situazione giuridica sia chiara; egli lamenta, inoltre,
la tardività della domanda di rigetto dell’opposizione e contesta l’esistenza
di un valido titolo di rigetto. L’appellante non solleva di contro alcuna
contestazione in relazione alla qualifica di debitore solidale.
5.
Nel caso in esame,
contrariamente a quanto cerca di sostenere l’appellante, la situazione
giuridica emerge in maniera chiara dagli atti (cfr. consid. 2). Sottoscrivendo
il formulario di richiesta di una carta di credito aziendale e accettando le
relative condizioni generali, __________ Sarl e AP 1 si sono impegnati solidalmente
nei confronti dell’istituto di credito delle obbligazioni sorte dall’uso di
predetta carta (doc. A). L’estratto conto trasmesso da AO 1 agli stessi in data
15.
novembre 2002 e rimasto incontestato, attesta uno scoperto di fr. 22'717.55
(doc. C), importo che, di fatto, è stato tacitamente riconosciuto dal qui
appellante e dalla ditta come previsto al punto 7 del regolamento per la Visa
Classic Card (cfr. doc A, condizioni generali / regolamento). A detto importo
vanno poi aggiunti gli interessi di ritardo e le spese esecutive e giudiziarie
anticipate dall’istante (cfr. anche doc. A, condizioni generali/ regolamento
punto 11 e doc. C), per complessivi fr. 44'251.60. La contestazione di AP 1
non può pertanto trovare accoglimento.
Prive di qualsiasi fondamento
si rivelano pure le censure appellatorie relative alla procedura seguita dal
Pretore e all’errata concessione del rigetto definitivo. Nel caso specifico,
l’azione avviata da AO 1 è un’azione di merito fondata sull’art. 79 LEF e retta
dalle disposizioni della procedura sommaria. A questo proposito è utile
ricordare all’appellante che colui che, in seguito ad opposizione
all’esecuzione da lui promossa, ha fatto riconoscere i proprio diritti conformemente
all’art. 79 LEF, ha la facoltà di chiedere direttamente la continuazione
dell’esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell’opposizione
prevista dall’art. 80 LEF. In tal caso il dispositivo del giudizio civile dovrà
riferirsi con precisione all’esecuzione in corso e rigettare formalmente
l’opposizione.
Se ne deduce pertanto che,
anche sotto questo aspetto, la sentenza di prima sede, in cui il Pretore, dopo
aver accertato l’obbligo di pagamento di AP 1 per complessivi fr. 44'251.60, ha
rigettato definitivamente l’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Losanna, per pari importo, è corretta.
6.
Così stando le cose
si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate
dall’appellante.
7.
Ne discende la
reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di
giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Alla
parte appellata, non patrocinata, non si assegnano né ripetibili né
un’indennità per inconvenienti, quest’ultima, peraltro, neppure esplicitamente
richiesta e motivata. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale
federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili
decide: 1. L’appello 21 dicembre 2017
di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante. Il maggiore anticipo sarà
restituito. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).