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Decisione

12.2017.202

Contratto di carta di credito, concessione di una carta di credito aziendale - responsabilità solidale - procedura sommaria - procedura di rigetto definitivo dell'opposizione

11 maggio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con scritto di data 6

dicembre 2002 AO 1 ha preteso da AP 1, nella sua veste di debitore solidale, il

pagamento dello scoperto risultante dall’utilizzo di predetta carta, assommante

in quel momento a complessivi fr. 22'717.55, compresi gli interessi (doc. C, D

e E). AP 1 si è trasferito in Italia e non ha dato seguito alla richiesta.

Dopo avere

scoperto che questi aveva fatto ritorno in Svizzera (doc. F), AO 1 gli ha

scritto il 7 febbraio 2005 una raccomandata esigendo il pagamento di fr.

30'131.30, importo corrispondente al suo debito sino a tale data (doc. G). Non

avendo ottenuto alcun pagamento, AO 1 l’ha escusso e gli ha comminato il

fallimento, anticipando le spese esecutive (doc. H). Il fallimento di AP 1 è

stato pronunciato in data 8 dicembre 2005 e poi chiuso per mancanza di attivi.

Anche in questo frangente la banca ha dovuto anticipare le spese giudiziarie

(doc. I) e le spese di fallimento (doc. J).

In seguito, AO 1 ha promosso una

nuova esecuzione contro la quale il debitore ha interposto in data 7 maggio

2009 opposizione (doc. K). Nel frattempo, in data 4 dicembre 2008, è stato

aperto un nuovo fallimento di AP 1 (doc. L), nel quale AO 1 ha insinuato il

proprio credito pari a complessivi fr. 44'292.60 (doc. M). La banca ha quindi

ricevuto in data 27 ottobre 2010 l’attestato di carenza di beni per l’importo totale

di fr. 44'252.60, somma che il fallito non ha riconosciuto (doc. N).

AO 1 ha quindi fatto spiccare

contro AP 1 in data 31 marzo 2016 il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di Losanna, avverso il quale l’escusso ha interposto opposizione

(doc. O).

C. Con

istanza a tutela giurisdizionale nei casi ma­nifesti del 24 ottobre 2017 AO 1

ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare AP 1 al

pagamento di fr. 44'251.60, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione

interposta al citato PE per pari importo, facendo valere in sintesi, la sua responsabilità

solidale per il debito rimasto scoperto. La parte convenuta, benché regolarmente

citata al dibattimento, non è comparsa rimanendo preclusa.

D. Statuendo

il 6 dicembre 2017 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato AP 1 a

versare all'istituto bancario fr. 44'251.60, rigettando, nel contempo, in via

definitiva per pari importo l'opposizione interposta al citato PE e ponendo le

spese processuali di fr. 350.- a carico del convenuto.

E. Con

appello del 21 dicembre 2017 AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere integralmente la petizione mentre la controparte con

osservazioni (corretto: risposta) del 25 gennaio 2018 postula la reiezione del

gravame.

Considerandi

in diritto: 1. Contro

una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il

cui valore è superiore a fr. 10'000.-, come nella fattispecie, è dato il

rimedio dell'appello, da presentare entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

CPC). Introdotto entro tale termine, l'appello in esame è tempestivo.

2.

Giusta

l'art. 257 CPC il giudice, salvo casi estranei alla fattispecie (cpv. 2),

accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono

incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara

(cpv. 1), fermo restando che, se queste condizioni non sono date, non entra nel

merito (cpv. 3). I fatti sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell'art.

257.

cpv. 1 lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe

spese. La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione

del rigore probatorio: l'istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile

la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, di regola mediante documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC), così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e

concludenti che non possono essere risolte subito e che pos­sono far vacillare

il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti va dichiarata inammissibile. Ciò sarà in particolare il caso

laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di

vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far

vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza. Decisivo è in

definitiva sapere se l'approfondito chiarimento delle obiezioni della parte

convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l'avvenuta

dimostrazione della pretesa dell'istante, così che esse non possano a priori

essere considerate prive di rilevanza (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 con­sid. 5.1.1).

Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione

dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di dottrina e giurispru­denza

invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione

della legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione

giuridica non suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni

motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione

di una norma richiede una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto

di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126

consid. 2.1.2; II CCA sentenze inc. n. 12.2012.190 e inc. n. 12.2012.168

del 13 dicembre 2012).

3.

In concreto, con la

sentenza impugnata, il Pretore ha accolto l'istanza di AO 1 giudicando che con

la sottoscrizione del formulario per la richiesta della carta di credito

aziendale e delle relative condizioni generali AP 1 si sia impegnato nei

confronti della banca a onorare le obbligazioni sorte per l'uso della carta solidalmente

con la ditta. Egli ha, inoltre, considerato che l’estratto conto di fr.

22'717.55 inviato il 15 novembre 2002 al convenuto e alla ditta non è stato contestato,

con la conseguenza che essi hanno tacitamente riconosciuto il loro corrispondente

debito solidale nei confronti della banca.

4.

Con l’appello AP 1

contesta, in maniera invero piuttosto confusa e senza approfondire le proprie

argomentazioni, la procedura seguita dal Pretore, nega che i fatti siano

incontestati e che la situazione giuridica sia chiara; egli lamenta, inoltre,

la tardività della domanda di rigetto dell’opposizione e contesta l’esistenza

di un valido titolo di rigetto. L’appellante non solleva di contro alcuna

contestazione in relazione alla qualifica di debitore solidale.

5.

Nel caso in esame,

contrariamente a quanto cerca di sostenere l’appellante, la situazione

giuridica emerge in maniera chiara dagli atti (cfr. consid. 2). Sottoscrivendo

il formulario di richiesta di una carta di credito aziendale e accettando le

relative condizioni generali, __________ Sarl e AP 1 si sono impegnati solidalmente

nei confronti dell’istituto di credito delle obbligazioni sorte dall’uso di

predetta carta (doc. A). L’estratto conto trasmesso da AO 1 agli stessi in data

15.

novembre 2002 e rimasto incontestato, attesta uno scoperto di fr. 22'717.55

(doc. C), importo che, di fatto, è stato tacitamente riconosciuto dal qui

appellante e dalla ditta come previsto al punto 7 del regolamento per la Visa

Classic Card (cfr. doc A, condizioni generali / regolamento). A detto importo

vanno poi aggiunti gli interessi di ritardo e le spese esecutive e giudiziarie

anticipate dall’istante (cfr. anche doc. A, condizioni generali/ regolamento

punto 11 e doc. C), per complessivi fr. 44'251.60. La contestazione di AP 1

non può pertanto trovare accoglimento.

Prive di qualsiasi fondamento

si rivelano pure le censure appellatorie relative alla procedura seguita dal

Pretore e all’errata concessione del rigetto definitivo. Nel caso specifico,

l’azione avviata da AO 1 è un’azione di merito fondata sull’art. 79 LEF e retta

dalle disposizioni della procedura sommaria. A questo proposito è utile

ricordare all’appellante che colui che, in seguito ad opposizione

all’esecuzione da lui promossa, ha fatto riconoscere i proprio diritti conformemente

all’art. 79 LEF, ha la facoltà di chiedere direttamente la continuazione

dell’esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell’opposizione

prevista dall’art. 80 LEF. In tal caso il dispositivo del giudizio civile dovrà

riferirsi con precisione all’esecuzione in corso e rigettare formalmente

l’opposizione.

Se ne deduce pertanto che,

anche sotto questo aspetto, la sentenza di prima sede, in cui il Pretore, dopo

aver accertato l’obbligo di pagamento di AP 1 per complessivi fr. 44'251.60, ha

rigettato definitivamente l’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n. __________

dell'Ufficio esecuzioni di Losanna, per pari importo, è corretta.

6.

Così stando le cose

si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate

dall’appellante.

7.

Ne discende la

reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di

giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Alla

parte appellata, non patrocinata, non si assegnano né ripetibili né

un’indennità per inconvenienti, quest’ultima, peraltro, neppure esplicitamente

richiesta e motivata. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale

federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili

decide: 1. L’appello 21 dicembre 2017

di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante. Il maggiore anticipo sarà

restituito. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).