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Decisione

12.2017.204

Cessione di credito parziale, azione parziale e cumulo di azioni mandato di consulenza fiscale - obiezione di compensazione e interessi di mora

18 giugno 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Previo tentativo di

conciliazione (inc. CM.2012.787), con petizione 26 aprile 2013 AP 1 ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare AO 1 al versamento

dell’importo di fr. 4'992.-, oltre interessi al 3,5% dal 19 luglio 2012, di

ulteriori fr. 73.- per spese esecutive e di fr. 24.95 di tassa di incasso.

L’attrice ha inoltre chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta dalla controparte al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzioni di Lugano.

C. Con osservazioni 17

giugno 2013 la convenuta si è opposta alla petizione e con contestuale domanda

riconvenzionale ha postulato la condanna dell’attrice a pagamento in suo favore

dell’importo di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2013,

eccependo in via subordinata l’obiezione di compensazione, quale parte di un

preteso credito complessivo di fr. 91'026.18 vantato dalla società I__________

SA (in seguito I__________) nei confronti dell’attrice a titolo di risarcimento

del danno per inadempienza contrattuale, credito ceduto da I__________ a AO 1

il 16 aprile 2013 limitatamente alla somma di fr. 10'000.- (doc. 12).

D. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, in cui

esse si sono riconfermate nelle medesime domande e argomentazioni, il Pretore,

con decisione 17 novembre 2017 qui impugnata, ha accolto la petizione

limitatamente a fr. 189.20 e la domanda riconvenzionale integralmente,

condannando AP 1, per effetto dell’obiezione di compensazione sollevata in via

subordinata, al pagamento di complessivi fr. 9'801.80, oltre interessi al 5%

dal 10 giugno 2013, a favore di AO 1.

E. Con appello 22

dicembre 2017 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, in via

principale nel senso di dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale e,

in via subordinata, di respingerla, nonché di attribuire gli interessi di mora

al 3,5% dal 19 luglio 2012 sulla somma di fr. 189.20 riconosciuta in sede di

petizione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado

di giudizio. Con risposta 16 febbraio 2018 la convenuta si è sostanzialmente opposta

al gravame, non opponendosi al riconoscimento degli interessi di mora al 3,5%

dal 19 luglio 2012 sull’importo di fr. 189.20. Con la replica spontanea 1° marzo

2018 e con la duplica spontanea 15 marzo 2018 le parti hanno ribadito le

proprie argomentazioni.

Considerato

in diritto: 1. L’appello, presentato nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata è tempestivo,

così come lo è la risposta, inoltrata nel termine fissato da questa Camera. Ciò

posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

2. Nella decisione impugnata

il Pretore, per quanto qui ancora di interesse, ha accolto la domanda

riconvenzionale con la quale la convenuta ha fatto valere una pretesa, cedutale

in ragione di

fr. 10'000.- dalla società I__________, a titolo di risarcimento del danno per

un’asserita violazione del mandato di gestione fiscale da parte della AP 1 nei

confronti della società cedente menzionata (I__________). Sulla base

dell’istruttoria il primo giudice ha concluso per l’esistenza di un mandato di

consulenza fiscale in capo alla AP 1, affidatole a fine 2007, accertando poi una

violazione del dovere di diligenza di quest’ultima per non avere analizzato e

informato adeguatamente la I__________ che sulla base dei bilanci e dei

cambiamenti organizzativi da lei attuati nel 2008 non avrebbe potuto essere

tassata come holding e beneficiare pertanto di un privilegio fiscale per gli

anni 2008 e 2009. Il primo giudice ha ritenuto esserci un nesso causale

adeguato tra la negligenza imputabile all’attrice e il danno subito,

quantificandolo complessivamente in fr. 35'946.75. A fronte dell’entità della

pretesa oggetto della domanda riconvenzionale, limitata a fr. 10'000.-, il

Pretore l’ha ritenuta fondata senza necessità di approfondire le altre poste di

danno. Egli ha infine accolto la petizione limitatamente a fr. 189.20 e la

domanda riconvenzionale integralmente, condannando di conseguenza la AP 1, per

effetto dell’obiezione di compensazione sollevata in via subordinata dalla

convenuta, al pagamento a favore di quest’ultima di complessivi fr. 9'801.80,

oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2013.

3. In via principale

l’appellante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare

irricevibile la domanda riconvenzionale. A suo dire, la pretesa dell’appellata,

frutto di una cessione parziale di credito limitatamente all’importo di fr.

10'000.-, si baserebbe su un’asserita violazione contrattuale riguardante

diversi periodi e il cui danno complessivo sarebbe fondato da più pretese

indipendenti. Nella sua azione riconvenzionale parziale l’attrice avrebbe

tuttavia omesso di indicare in che ordine e/o in che misura le diverse pretese

sarebbero state fatte valere. Ciò costituirebbe un inammissibile cumulo

alternativo di azioni in contrasto con gli artt. 86 e 90 CPC con conseguente

irricevibilità dell’azione.

3.1 La convenuta ritiene la

domanda principale dell’appellante, volta alla riforma del giudizio impugnato

nel senso di dichiarare inammissibile l’azione riconvenzionale, irricevibile

poiché sollevata irritualmente solo in questa sede. L’appellante sostiene al

contrario che essendo una questione di diritto, essa avrebbe dovuto essere

esaminata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 57 CPC.

Contrariamente a quanto

pretende la convenuta, la domanda è ricevibile in ordine. Lo strumento del

cumulo di azioni ai sensi dell’art. 90 CPC presuppone infatti il realizzarsi di

due condizioni (medesima competenza per materia e medesima procedura

applicabile) che costituiscono dei presupposti processuali (art. 59 CPC) da

esaminare d’ufficio dal giudice (art. 60 CPC) e il cui difetto genera

irricevibilità dell’azione (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 1, n. 6 ad art. 90 CPC). Si rileva di transenna che il quesito è a

ben vedere ininfluente ai fini di causa. In effetti, quand’anche il Pretore

avesse esaminato d’ufficio la conformità dell’azione riconvenzionale con le

condizioni degli artt. 86 e 90 CPC, la stessa sarebbe stata ricevibile in

ordine, come si dirà meglio nel prossimo considerando.

3.2 A norma dell’art. 86 CPC se

una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una

parte della medesima. Se la pretesa è costituita da una somma di denaro, essa è

sempre divisibile. In questo caso, se viene introdotta un’azione parziale

dottrina e giurisprudenza distinguono tra azione parziale in senso proprio e in

senso improprio. Nel primo caso la pretesa fatta valere in giudizio corrisponde

a una porzione di una pretesa globale, dedotta da un unico fondamento

giuridico, nel secondo caso viene dedotta in giudizio solo una parte di diverse

pretese individualizzate indipendenti fra di loro (DTF 143 III 254 consid. 3.4

con numerosi riferimenti dottrinali; Trezzini,

op. cit., n. 7 ad art. 86 CPC). Ai sensi dell’art. 90 CPC l’attore può riunire

in un’unica azione più pretese (cumulo oggettivo di azioni) se per ciascuna di

esse è competente per materia il giudice adito e risulta applicabile la stessa

procedura. Vi è cumulo oggettivo di azioni quando l’attore fa valere in

un’unica azione più pretese indipendenti l’una dall’altra contro il medesimo

convenuto. L’attore riunisce pertanto in un’unica azione più oggetti litigiosi

attraverso una pluralità di richieste di giudizio (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 90 CPC). Non vi è per

contro cumulo oggettivo di azioni quando l’attore, basandosi su un unico

complesso di fatti, fa valere una singola richiesta di giudizio fondata su differenti

fondamenti giuridici (Trezzini,

op. cit., n. 3 ad art. 90 CPC).

3.3 L’appellante sostiene che la convenuta

non avrebbe sufficientemente determinato la sua domanda riconvenzionale. Essa avrebbe

fatto valere attraverso un’azione parziale più pretese divisibili senza

tuttavia specificare in che ordine il giudice le doveva seguire rispettivamente

in che misura le diverse pretese erano state fatte valere. A sostegno della sua

tesi l’appellante invoca la decisione del Tribunale federale DTF 142 III 683.

3.4 In concreto la pretesa fatta

valere da AO 1 in via riconvenzionale si fonda sulla parziale cessione,

limitatamente a

fr. 10'000.-, di un asserito credito vantato da I__________ nei confronti di AP

1 per un’asserita violazione contrattuale da parte di quest’ultima, che avrebbe

causato un danno di complessivi fr. 91'026.18 (fr. 70'213.53 quale maggior importo

pagato a seguito della mancata tassazione come holding per gli anni 2007, 2008

e 2009; fr. 10'012.65 per la tenuta della contabilità degli anni 2010 e 2011

mai eseguita da AP 1; fr. 10'800.- a titolo di importo pagato a un’altra

società per l’ottenimento di documenti). In concreto ci si può chiedere se la

pretesa fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta costituisca

un’azione parziale con cumulo di diverse pretese (come pretende l’appellante)

oppure se essa ha fatto valere in causa un’unica pretesa creditoria di fr.

10'000.-. Il credito fatto valere in causa si fonda infatti su una cessione di

credito parziale (doc. 12). Dalla cessione di credito parziale, di principio ammessa,

sorgono due distinte pretese, indipendenti l’una dall’altra (sentenza del TF

4A_59/2017 del 28 giugno 2017 consid. 3.5.1;4A_125/2010 del 12 agosto 2010

consid. 2.2 con riferimenti), di cui una sola oggetto della presente causa. Il

fatto che il credito complessivo originario si riferisca a diversi periodi,

rispettivamente sia composto da diverse pretese e che la cessione di credito

non sia sufficientemente determinata è una questione che riguarda la validità

della cessione; non essendo mai stata contestata in prima sede, essa esula

tuttavia dall’esame del presente appello. Sia come sia, la questione non merita

in concreto ulteriore disamina, la giurisprudenza invocata dall’appellante a

sostegno della sua tesi essendo superata dalla decisione DTF 144 III 452.

L’Alta Corte, in modifica della giurisprudenza anteriore, ha stabilito che nel

caso in cui con un’azione parziale vengano cumulate più pretese, non deve

essere precisato in quale ordine e/o in quale misura queste sono fatte valere singolarmente.

In tal caso è unicamente necessario che la parte attrice abbia sufficientemente

sostanziato l’esistenza di un credito superiore alla somma fatta valere

giudizialmente.

Ne discende che su questo

punto l’appello deve essere respinto.

4. L’appellante chiede

in via subordinata di riformare la decisione nel senso di respingere integralmente

l’azione riconvenzionale. Essa, in sintesi, rimprovera al Pretore un errato

Considerandi

accertamento dei fatti e un errato apprezzamento delle prove per avere

riconosciuto l’esistenza di un mandato di consulenza fiscale tra la società I__________

e AP 1 per gli anni 2008 e 2009 (appello, ad 6).

4.1

Nella decisione impugnata il

Pretore ha accertato che la società I__________, costituita nel 2005, ha

conferito a AP 1 con contratto 19 febbraio 2007 (doc. R) un mandato generico di

amministrazione di società: il contratto menzionava espressamente i servizi

usuali legati alla gestione corrente della società, alla domiciliazione e alla

tenuta della contabilità societaria, senza tuttavia menzionare la consulenza

fiscale. Nemmeno il secondo mandato sottoscritto dalle parti nel 2009, sebbene

prevedesse nel suo allegato la voce relativa alla consulenza fiscale come

prestazione non coperta dal forfait stipulato a titolo di mercede, era

sufficiente per concludere la venuta in essere di un mandato di consulenza fiscale.

Il primo giudice, sulla base di numerosi elementi convergenti emersi

dall’istruttoria, ha tuttavia concluso che anche la responsabilità e la

gestione dell’aspetto fiscale per gli anni 2008 e 2009 erano di pertinenza

della AP 1. Egli, premesso che le diverse testimonianze erano discordanti sul

tema specifico a sapere se l’appellante era stata incaricata anche della

consulenza fiscale, ha ritenuto le stesse convergenti su altri fatti, dai quali

ha dedotto che all’interno della AP 1 vi era personale addetto alla consulenza

fiscale, che questo tipo di servizio veniva fornito abitualmente ai clienti, su

richiesta, e che per le questioni più complicate essa si avvaleva di

professionisti esterni, coinvolti in prima persona dal titolare __________ B__________,

il quale in ogni caso manteneva la supervisione della gestione fiscale. Sulla

base dell’istruttoria il primo giudice ha poi concluso che anche nel caso

specifico si era riprodotto il medesimo schema nell’offerta del servizio di

consulenza fiscale, ritenendo che tale consulenza era stata chiesta a fine 2007

e che pertanto i doveri derivanti dal mandato di consulenza fiscale avevano

influito sugli anni 2008 e 2009. Il primo giudice ha poi rilevato che sulla

base dei bilanci e proprio a fronte dei cambiamenti messi in atto a livello

organizzativo in seno a I__________ a partire dal 2008, “anche a prescindere

dalla questione della verosimile mera apparenza della rescissione del mandato

per quell’anno” come sostenuto dall’attrice, alla AP 1 incombeva l’obbligo di analisi,

di informazione e di messa in guardia del cliente, che i cambiamenti

organizzativi non avrebbero permesso la tassazione come holding, ciò che

tuttavia non era avvenuto. Il Pretore, riconoscendo il nesso causale tra la

negligenza dell’appellante e il maggior onere fiscale per gli anni 2008 e 2009

ha quindi accolto l’azione riconvenzionale.

4.2

Con una serie di

argomentazioni (appello, ad 6) l’appellante censura la conclusione del Pretore,

secondo cui la I__________ le aveva conferito un mandato di consulenza fiscale

per gli anni 2008 e 2009, limitandosi in sostanza a contrapporre alle

circostanze dedotte dal primo giudice sulla base di un apprezzamento delle

prove, una propria versione dei fatti supportata da una valutazione personale e

soggettiva delle risultanze istruttorie, ciò che rende questa parte

dell’appello irricevibile in ordine siccome non conforme ai presupposti di

motivazione dell’appello previsti all’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 371

consid. 4.3.1).

Le censure sarebbero state

in ogni caso destinate all’insuccesso anche nel merito, non essendo suffragate

da alcun riscontro oggettivo agli atti, rispettivamente non essendo le prove

addotte in questa sede a sostegno della propria tesi idonee a smentire il

giudizio pretorile. Innanzitutto l’istruttoria ha potuto confermare che tra i

servizi offerti dalla AP 1 vi era anche la consulenza fiscale, che, su

richiesta, veniva fornita al cliente attraverso il suo personale interno o da

professionisti esterni per la risoluzione di questioni più complicate (__________

F__________, verbale 7 ottobre 2014, pag. 1 e seg.; __________ M__________,

verbale 14 ottobre 2014, pag. 9; __________ De __________, verbale 20 ottobre

2014, pag. 9). In quest’ultima evenienza era il titolare stesso dell’attrice __________

B__________ che si preoccupava di coinvolgere i professionisti adatti a

risolvere la problematica fiscale, mantenendo la supervisione della gestione

fiscale (__________ S__________, verbale 7 ottobre 2014, pag. 3; __________ Sc__________,

verbale 20 ottobre 2014, pag. 5, 6). Come rettamente concluso dal Pretore,

numerosi elementi oggettivi emersi nel corso dell’istruttoria permettono di

dedurre che questo “modus operandi” si è replicato anche nel caso concreto.

Dalla stessa è infatti emerso che a fine 2007 il titolare dell’attrice __________

B__________ ha chiesto una consulenza allo studio __________ in relazione a una

prevista ristrutturazione delle partecipazioni della I__________ (doc. II; ZZ)

concernente, tra altro, la questione della tassazione holding di quest’ultima

società (doc. 18a, 18b, 18d, GG, ZZ, __________ Sc__________, deposizione 20

ottobre 2014, pag. 5), culminato con l’invio della presa di posizione

dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del 5 dicembre 2007 alla AP

1.

per il tramite dello studio __________, in cui veniva confermata la

possibilità per la I__________ di potere beneficiare “dello statuto holding,

qualora i criteri dell’art. 91 LT” fossero stati adempiuti (doc. 18d, HH). Sempre

all’attenzione della AP 1 è stato redatto nel 2007 da parte della società F__________

un ulteriore parere circa le conseguenze fiscali nel contesto della

ristrutturazione delle partecipazioni della I__________ (doc. ZZ). Sempre la AP

1.

ha redatto le dichiarazioni fiscali per gli anni 2007, 2008 e 2009, ricevendo

le notifiche di tassazione e sempre lei in prima persona, senza nemmeno

interpellare il cliente o informarlo delle decisioni, ha interposto reclamo

contro le stesse e ha in seguito di sua iniziativa chiesto aiuto ad un professionista

esterno per l’evasione della relativa procedura (doc. 4 e 5, __________ De __________,

verbale 20 ottobre 2014, pag. 9). Ciò contrasta con la tesi sostenuta dalla

convenuta riconvenzionale, secondo cui sarebbe stata richiesta unicamente di

compilare le dichiarazioni di imposta. In queste circostanze appare infatti più

plausibile che AP 1 non si sia limitata all’allestimento delle dichiarazioni di

imposta, come da lei sostenuto, ma si sia giuridicamente impegnata, nell’ambito dell’amministrazione delle diverse

società riconducibili a __________ K__________, tra cui la I__________, anche a

consigliare alla controparte l'impostazione più conveniente nell’ottica di

ottimizzare il carico fiscale. La circostanza che la tassazione come

holding fosse un obiettivo della I__________ risulta peraltro in modo chiaro

dall’invio della e-mail del 5 gennaio 2012 (quindi successivamente alla

notifica delle tassazioni, doc. 29), con cui la I__________ ha chiesto alla AP

1.

spiegazioni in merito ai problemi fiscali relativi alle tassazioni per gli

anni 2008 e 2009, in particolare il motivo per cui la “I__________ was

categorized as commercial but not holding company”. Ciò è inoltre

confermato dalla teste __________ St__________, allora dipendente della AP 1, la

quale ha riferito come __________ K__________ (beneficiario economico della I__________)

si aspettasse di non dovere pagare imposte (verbale 14 ottobre 2014, pag. 5). In

queste circostanze la conclusione del Pretore, secondo cui la responsabilità e

la gestione fiscale della I__________ erano dei compiti che rientravano

nell’incarico conferito alla AP 1, merita conferma.

5.

L’ulteriore censura

dell’appellante in merito all’esistenza o no di un mandato di amministrazione

della società I__________ per l’anno 2008 è priva di rilevanza per il giudizio.

Il Pretore ha infatti ammesso la negligenza della AP 1 indipendentemente dalla

questione “della mera apparenza di rescissione del mandato” (decisione, pag.

12). Egli ha infatti ritenuto che a fronte della consulenza fiscale chiesta nel

2007, il fatto di non avere almeno informato la I__________ che i cambiamenti

attuati a livello organizzativo a partire dal 2008 avrebbero potuto avere un

influsso sulla possibilità o meno di beneficiare del privilegio fiscale, era

sufficiente per ritenere una negligenza in capo all’attrice. L’appellante non

si confronta con tale argomentazione, di modo che la sua censura si rileva pure

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

6.

Con un’ultima

censura l’appellante critica il Pretore di non avere tenuto conto del fatto che

__________ K__________ sarebbe “sempre stato a conoscenza delle condizioni per

ottenere la tassazione e che, nonostante ciò, ha personalmente inserito fra i

beni della società un’autovettura ed una barca, nonché l’ha resa operativa

assumendo del personale”, ciò avrebbe reso impossibile il beneficio del

privilegio fiscale (appello, ad 8, pag. 21). La censura deve essere disattesa.

Essa è innanzitutto irricevibile in ordine siccome l’attrice, in violazione del

suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), si limita a proporre una propria

versione dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice

che, sul tema, fondandosi sulla perizia giudiziaria, ha concluso che l’attrice,

malgrado le attività svolte dalla I__________ nel 2007 e nel 2008, nonché la

presenza a bilancio di veicoli intestati alla società sino al 2009 non

avrebbero mai permesso la tassazione come holding, non aveva approfondito con

la dovuta diligenza la questione, rilevando inoltre come essa aveva pure omesso

di informare la cliente che il cambiamento dell’impostazione organizzativa

della I__________ a partire dal 2008 avrebbe vanificato la possibilità di

potere beneficiare del privilegio fiscale. La stessa è comunque infondata anche

nel merito, ritenuto che le argomentazioni esposte in questa sede dall’appellante

non trovano alcun riscontro agli atti, rispettivamente le prove addotte non

sono idonee a smentire il giudizio pretorile. Innanzitutto non vi è alcun

riscontro oggettivo agli atti dal quale dedurre che __________ K__________

“fosse stato debitamente informato”, non essendo sufficiente allo scopo il

fatto che quest’ultimo fosse molto attivo nella gestione delle società (tra cui

anche la I__________) di cui era beneficiario economico. Anzi, dagli atti

emerge come la trasmissione di informazioni alla cliente avvenisse piuttosto

solo su esplicita richiesta di quest’ultima (doc. 29). Ma proprio a motivo che

la situazione gestionale era poco chiara e confusa, sovrapponendosi il mandato

di amministrazione a iniziative personali di __________ K__________, avrebbe

dovuto indurre l’attrice a distanziarsi dalla questione fiscale o precisare di

non essere responsabile, ciò che tuttavia non è avvenuto. In queste

circostanze, a fronte dell’evidente coinvolgimento della AP 1 in prima persona

nelle questioni fiscali, la I__________ poteva in buona fede ritenere che

l’attrice si fosse fatta carico di tutelare i suoi interessi (e quello delle

altre società da lei amministrate per suo conto) anche da un profilo fiscale.

7.

Da ultimo

l’appellante lamenta un’erronea applicazione del diritto nella misura in cui il

Pretore, compensando le pretese delle parti, non le ha riconosciuto gli

interessi di mora richiesti.

7.1

Ai sensi dell’art. 124

cpv. 2 CO la compensazione estingue i rispettivi crediti nel momento in cui

sono divenuti vicendevolmente compensabili. L’estinzione ha effetto retroattivo

e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in

cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora. L’effetto della

compensazione si produce al momento in cui i due crediti sono vicendevolmente

compensabili, ovvero al momento in cui il credito della parte che vuole

compensare è divenuto esigibile (decisione del TF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012

consid. 5.4 con riferimenti). Un credito è ritenuto esigibile quando il

titolare del credito può azionare la sua pretesa (Schraner, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 75 CO). Il fatto

che il debito estinto non può fruttare interessi di mora non significa che non

occorre considerare eventuali interessi di mora sorti prima del momento in cui

si è prodotta la compensazione (decisione del TF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012

consid. 5.4.2). In altri termini rimangono riservati gli interessi

eventualmente maturati fino al momento in cui si è prodotta la compensazione.

7.2

Nel caso in esame l’attrice

ha chiesto con la petizione la condanna della convenuta al pagamento di fr.

5'089.95 oltre interessi al 3,5% dal 19 luglio 2012. La convenuta con risposta

e domanda riconvenzionale del 17 giugno 2013, senza contestare la data della

decorrenza degli interessi richiesti da controparte, ha opposto in

compensazione il suo credito di fr. 10'000.-, oltre interessi al 5% dal 10

giugno 2013. Quest’ultimo credito è divenuto esigibile con la cessione del 16

aprile 2013 (doc. 12), di modo che gli effetti della compensazione sono

intervenuti in tale data. Ne discende che l’attrice ha diritto agli interessi

al 3,5% su

fr. 189.20 dal 19 luglio 2012 al 16 aprile 2013, per un importo complessivo di

fr. 2.15. La pretesa dell’attrice deve pertanto essere riconosciuta per fr.

191.35

(fr. 189.20 + fr. 2.15). Ne discende un credito residuo dopo

compensazione a favore della convenuta di fr. 9'808.65. Pur valendo anche in

appello il principio de minimis non curat praetor, per dovere di

completezza si impone nondimeno una modifica della sentenza impugnata.

8.

Ne discende che

l’appello di AP 1 deve essere parzialmente accolto con conseguente riforma

della decisione impugnata. Ritenuto l’esito dell’appello, non si giustifica una

diversa ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima sede.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la quasi totale soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello

22 dicembre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 17 novembre 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1.

La petizione è

parzialmente accolta, e di conseguenza la convenuta è considerata debitrice nei

confronti dell’attrice di fr. 191.35. Per effetto dell’obiezione di

compensazione, la convenuta non è condannata al versamento di tale importo

(cfr. punto 3 del dispositivo).

2.

Invariato

3.

La domanda

riconvenzionale è accolta, e per effetto dell’obiezione di compensazione la AP

1 è condannata a versare alla AO 1 fr. 9'808.65 oltre interessi al 5% dal

10.6.2013.

4.

Invariato

5.

Invariato

6.

Invariato

II. Gli

oneri processuali della procedura di appello di complessivi

fr. 1'000.- sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1’000.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).