Lexipedia

Decisione

12.2017.205

Domanda cautelare - blocco di controgaranzia bancaria a prima richiesta

27 settembre 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 13 marzo 2017 le

parti hanno concluso un contratto di fornitura di materiale combustibile, con

il quale AP 1 si è impegnata a fornire a AO 1 e trasportare fino al porto della

città nord-tunisina di __________ 30'000 tonnellate di coke petrolifero o pet

coke (con possibile variazione di +/- 20%), utilizzato da quest’ultima come

combustibile per i forni di produzione. Dal canto suo l’acquirente si è

impegnata a pagare alla controparte un prezzo unitario cost and freight

(C&F) di USD 101.75/metric ton, per globali USD 3'052'500.- (doc. C art. 1

e 5), garantito da una lettera di credito documentario (LCD) irrevocabile

pagabile a 45 giorni su presentazione di un certificato d’analisi comprovante

la conformità del prodotto alle caratteristiche tecniche di mercato e di tutta

una serie di altri documenti elencati nella lettera di credito stessa.

La merce, imbarcata su due

navi salpate dalla __________ il 23 e 27 marzo 2017, è stata regolarmente

fornita, con un peso leggermente inferiore al previsto, di 28'841 tonnellate.

B. A salvaguardia del

corretto adempimento del contratto, AP 1 ha rilasciato una garanzia bancaria (performance

guarantee) pagabile a prima richiesta con scadenza al 31 maggio 2017 per un

importo pari al 3% di quello totale della fornitura per un massimo di USD

91'575.- (doc. G), che avrebbe potuto essere escussa dall’acquirente in caso di

mancato rispetto degli accordi. Per la messa in atto della garanzia, __________

SA ha incaricato la banca corrispondente al luogo di sede dell’acquirente, la Société

__________ SA, di effettuare, quale garante in primo grado, il pagamento,

impegnandosi, in qualità di contro-garante, in maniera irrevocabile, a

risarcirla su sua richiesta, debitamente compilata e siglata in originale o per

SWIFT autenticato, attestante che la banca tunisina è in possesso della

richiesta di pagamento del beneficiario conforme ai termini della garanzia

(doc. G, pag. 2).

C. A fornitura avvenuta

(31 marzo 2017 per il primo carico e 4 aprile 2017 per il secondo mercantile), AO

1 ha pagato il dovuto saldando le due fatture emesse dall’appellante: la n.

1688 di USD 1'689'748.31 concernente il coke trasportato dalla prima

nave (M/V __________), e la n. 1694 di USD 1'244'860.17 per quello della

seconda (M/V __________).

D. Il 3 maggio 2017 AO 1

ha tuttavia comunicato a AP 1 che il combustibile ricevuto era difettoso,

presentando un tasso di zolfo del 6.6% al posto di un tasso massimo del 5%

(doc. L e M). La società fornitrice ha reagito contestando tale dato e

ricordando che al momento del carico sulle navi gli esami effettuati avevano

rilevato dei tassi del 4.92% e 4.94% (doc. M). Con scritto del 10 maggio 2017 AO

1, lamentando la mancata produzione di documentazione e campioni della merce

prelevati all’imbarco, ha ribadito le sue contestazioni, aggiungendovi che

anche il livello di SO3 del clinker è risultato essere salito dall’1.8%

al il 2.2% (doc. N), fatti nuovamente contestati dalla fornitrice nella sua

lettera di medesima data (doc. O).

L’11 maggio 2017

l’acquirente ha confermato nuovamente la propria posizione e ha chiesto che la controparte

partecipi a un’analisi in contraddittorio da parte di un laboratorio neutrale

di un campione da prelevarsi dal combustibile in questione, mentre la

venditrice ha ancora una volta rigettato ogni accusa, sottolineando come la

verifica della merce ai sensi dell’art. 11 del contratto fosse già stata

effettuata da I__________ __________ B.V. al momento del carico sulle navi

(doc. P e Q).

E. Il 24 maggio 2017 AO

1 ha escusso la garanzia di fronte a __________ SA per USD 91'575.-, richiesta

rigettata dall’istituto di credito poiché non conforme alle regole bancarie

(doc. S).

F. Con istanza 26 maggio

2017 (inc. CA.2016.185/186) AP 1 ha convenuto AO 1, indicando quale

destinataria della misura __________ SA, dinnanzi al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, di vietare a __________

SA di dare seguito a qualsiasi richiesta di pagamento riferita alla performance

guarantee in questione, con la comminatoria dell’azione penale ai sensi

dell’art. 292 CP e nel contempo di assegnare un termine alla procedente, di

almeno 60 giorni, per promuovere l’azione di merito.

G. In accoglimento della

richiesta, con decisione supercautelare 26 maggio 2017 il Pretore ha fatto

ordine a __________ SA di astenersi dal dare seguito a qualsiasi richiesta di

pagamento facente riferimento alla performance guarantee n. __________

di data 24 marzo 2017.

Con decisione cautelare 12

dicembre 2017, il Pretore ha revocato il provvedimento cautelare e ha respinto

l’istanza.

H. Con appello 22

dicembre 2017 AP 1 SA ha impugnato la decisione cautelare, chiedendo alla

scrivente Camera di ordinare in via supercautelare a __________ SA di astenersi

dal dare seguito a qualsiasi richiesta di pagamento facente riferimento alla citata

garanzia e, nel merito, di riformare il giudizio cautelare di primo grado nel

senso accogliere l’istanza e fare ordine, in via cautelare, a __________ SA di

astenersi dall’ossequiare qualsiasi richiesta di pagamento relativa alla

garanzia, il tutto protestando spese e ripetibili.

Con risposta 13

giugno 2018 l’appellata ha chiesto l’integrale reiezione dell’appello. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

Con decisione 10 gennaio

2018 il Presidente della scrivente Camera ha accolto l’istanza superprovvisionale

dell’appellante facendo divieto, inaudita altera parte, a __________ SA di dare

seguito a qualsiasi richiesta di pagamento facente riferimento alla performance

guarantee n. __________ di data 24 marzo 2017.

E considerato

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1

lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima

istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di

controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella

fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini

di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione

di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

sia l’appello sia la risposta sono tempestivi.

2.

L’atto di appello

deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere

motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime. Gli allegati di appello e di risposta saranno

esaminati solo laddove rispettano i principi summenzionati.

3.

Con l’appello AP 1

contesta la conclusione sulla quale il Pretore ha fondato la sua decisione di

respingere l’istanza, per la quale non è stato allegato e dimostrato l’agire

abusivo della banca tunisina garante in primo grado, sostenendo che anche

questa, e non solo l’acquirente, hanno escusso in manifesto abuso di diritto la

garanzia per i difetti del materiale combustibile venduto. L’istituto di

credito in questione era in effetti stato coinvolto nell’operazione di

fornitura e acquisto sin dall’inizio, avendo effettuato i pagamenti del prezzo

d’acquisto concordato all’appellante secondo gli stretti requisiti previsti

dalle lettere di credito documentario (LCD), e aveva potuto e dovuto esaminare i

necessari documenti attestanti che le forniture erano in regola e rispettavano

i parametri fissati. D’altronde, ha aggiunto, la controparte, nella sua

risposta di causa, neppure ha contestato gli argomenti di merito dell’istante,

limitandosi a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale, poi respinta.

4.

Nella decisione in

disamina, il giudice di prime cure ha innanzitutto stabilito che __________ SA

non ha emesso una garanzia a prima richiesta ma una contro-garanzia bancaria a

prima richiesta: la banca garante ha in effetti incaricato la sua

corrispondente nel luogo di domicilio del beneficiario di emettere una garanzia

a favore di questi, emettendo a sua volta una contro-garanzia a favore della

sua corrispondente. In questo modo, ha spiegato il Pretore, è sorto un rapporto

giuridico tra la banca garante di secondo rango (__________ SA) e l’ordinante (AP

1) identificabile come contratto di mandato, mentre tra costui e la banca

garante in primo grado (Societé __________ SA) non sussiste nessuna relazione

contrattuale, così che non è giuridicamente concepibile il divieto cautelare di

pagamento della garanzia al beneficiario richiesto dall’ordinante.

Il giudice ha poi

precisato che il divieto di pagamento della contro-garanzia, indirizzato

dall’ordinante a __________ SA, in caso di accoglimento, non sarebbe privo di

conseguenze negative per quest’ultima, avendo essa assunto un obbligo di

garanzia verso l’istituto di credito tunisino che non potrebbe più onorare.

Ciò detto, egli ha

esaminato il concetto di abuso di diritto manifesto in relazione alla

fattispecie, partendo dal presupposto che si debbano adottare criteri più

restrittivi a quelli applicabili in materia di garanzia diretta, poiché ove è

appellata la contro-garanzia da parte della banca garante in primo grado, la

banca contro-garante può opporsi al pagamento soltanto se l’escussione da parte

del beneficiario della garanzia in primo rango era manifestamente abusiva e la

banca garante in primo rango ne era a conoscenza e ha agito con dolo, cioè se

anch’essa ha commesso un manifesto abuso di diritto.

Nel caso concreto, ha

accertato il Pretore, l’istante non ha dimostrato e neppure allegato che la

banca garante in primo rango, Societé __________ SA, sapesse dell’abusività

della richiesta di pagamento della garanzia e abbia deciso scientemente di

sostenerla. In assenza di questo presupposto materiale, l’istanza è stata

dunque respinta senza necessità di valutare se l’agire della società AO 1 sia

stato abusivo.

5.

Nella fattispecie ci

troviamo di fronte a un caso in cui all’emissione di un credito documentario è

stata abbinata quella di una garanzia bancaria: l’acquirente si è impegnato con

il contratto del 13 marzo 2017 (doc. C, art. 6) a emettere un credito

documentario per il pagamento della merce, qui coke petrolifero, mentre

dal canto suo il venditore ha fatto rilasciare una garanzia bancaria per

tutelare la controparte dalle conseguenze di una mancata esecuzione da parte

sua (doc. C, art. 7).

Per la garanzia

bancaria in questione (performance bond, Erfüllungsgarantie) è

stato concordato l’intervento di una seconda banca, quella tunisina (doc. C,

art. 7), attiva nella giurisdizione del domicilio dell’acquirente, che da sola

ha assicurato l’impegno a pagare quest’ultimo a fronte della garanzia (meglio

detto: della contro-garanzia) nei suoi confronti da parte della banca svizzera,

__________ SA, di coprire le conseguenze finanziarie dell’impegno al pagamento

assunto nei confronti del beneficiario (doc. G; cfr. anche Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse,

2a ed., 2008, pag. 580 seg. e pag. 596 segg.).

Le parti hanno pure

concordato che la garanzia bancaria avrebbe dovuto essere pagata a prima

richiesta dell’acquirente accompagnata da una sua semplice conferma scritta del

mancato adempimento da parte di AP 1 dei suoi doveri contrattuali (doc. C art.

7, doc. G e lettera 28 marzo 2017 della Societé __________ SA prodotta dalla

convenuta). In questo modo, evidentemente, il beneficiario è stato messo in una

posizione estremamente forte, non essendogli necessario provare il buon

fondamento della sua posizione.

E’ indiscutibile che la

banca garante in primo grado si è impegnata a fronte della certezza di essere a

sua volta risarcita dalla banca contro-garante __________ SA a prima richiesta scritta

attestante il possesso della domanda di pagamento da parte del beneficiario (doc.

G, pag. 2). Di conseguenza, nemmeno la Societé __________ SA, per ottenere il

rimborso, era tenuta a giustificare d’aver pagato la garanzia o a provare

d’aver verificato l’esistenza di un inadempimento contrattuale da parte del

venditore. Questo perché, come avviene di regola nel settore, con la

contro-garanzia sono stati ridotti al minimo i requisiti che la banca garante

deve soddisfare per ottenere la rifusione di quanto dovuto: in effetti – come

accade sovente e come nella fattispecie – solo consentendole di poter essere

indennizzata senza nemmeno dover dimostrare d’aver rettamente eseguito il proprio

mandato essa può essere assicurata di venire coperta contro tutte le

conseguenze finanziarie derivanti dall’emissione della garanzia diretta, che

altrimenti difficilmente accetterebbe di concedere (Lombardini, op. cit., pag. 597).

La banca contro-garante

può tuttavia declinare di risarcire la banca garante in primo grado se questa

poteva legittimamente rifiutare di pagare la garanzia, ad esempio perché fatta

valere tardivamente o perché la richiesta non è stata formulata correttamente.

6.

Il rapporto tra il

venditore e la banca garante di secondo rango è giuridicamente connotabile come

mandato: il primo incarica la seconda di emettere una garanzia a favore del

beneficiario. Se vi sono, come qui, due banche implicate, il contratto è

concluso tra il venditore/ordinante e la banca contro-garante.

La banca garante in primo

grado non è l’ausiliario della banca contro-garante, né la sua submandataria: essa

non esegue alcun impegno assunto dalla contro-garante nei confronti del

beneficiario ma agisce su richiesta di questa assumendosi un obbligo di

pagamento indipendente rispetto al beneficiario. Il beneficiario non ha alcun

rapporto contrattuale con la banca contro-garante. Questa è responsabile verso

l’ordinante solo per la scelta della banca garante e per le modalità di

esecuzione delle istruzioni ricevute (Lombardini,

op. cit., pag. 598).

7.

Il beneficiario non

è legittimato ad ottenere il pagamento della garanzia qualora la sua domanda

costituisca un abuso di diritto o una frode. L’esistenza degli estremi per

rifiutare il pagamento deve essere esaminata con rigore e può essere ammessa

nei casi più lampanti (Lombardini,

op. cit., pag. 605).

È comunque sia,

raro che la banca disponga degli elementi per prendere la decisione di non

onorare la garanzia. Di conseguenza, chi chiede al proprio istituto di credito di

emettere una garanzia a favore di un terzo deve valutare preliminarmente e

approfonditamente i rischi che questo comporta e deve essere cosciente del

fatto che il beneficiario possa sfruttare la situazione indebitamente. In

effetti in queste situazioni, di norma, il pagamento non può essere a priori

evitato e, quindi, in base al vigente principio “Erst zahlen, dann

prozessieren” (pay first, argue later; applicato ad es. in DTF 138

III 241; cfr. anche Andres Büsser, Einreden und Einwendungen der Bank als

Garantin gegenüber dem Zahlungsanspruch des Begünstigten – Eine systematische

Darstellung unter besonderer Berücksichtigung des Zwecks der Bankgarantie,

Diss. Freiburg 1997, n. 512 segg.), si rende necessario tentare il

recupero in un secondo tempo del denaro ingiustamente elargito tramite cause

giudiziarie. Difficoltà e pericoli connessi con queste procedure, in

particolare per il luogo di domicilio del beneficiario o la sua solvibilità,

non possono essere addotti come valido motivo per ostacolare il pagamento della

garanzia (Lombardini, op. cit.,

pag. 607).

In caso di

contro-garanzia, la banca tenuta a prestarla deve limitarsi a verificare che l’istituto

finanziario garante in primo grado abbia formulato in maniera corretta la

richiesta di rimborso. Essa non può rifiutarsi di dar seguito ai suoi impegni

che a fronte di un abuso di diritto da parte del beneficiario al quale la banca

garante ha coscientemente e volontariamente collaborato (STF 4A_164/2007 del 9

agosto 2007 consid. 3.3.2), laddove non è sufficiente che quest’ultima possa

aver avuto dei dubbi sulla legittimità delle pretese del beneficiario. Di

conseguenza l’ordinante non può bloccare una contro-garanzia anche se, nelle

stesse circostanze, avrebbe potuto impedire una garanzia diretta (Lombardini, op. cit., pag. 607 seg.).

8.

Questa Camera (II

CCA 11 settembre 2006 inc. n. 12.2005.210 e cit.), ha già avuto modo di

chiarire che per ottenere in via cautelare il divieto alla banca garante di

onorare una garanzia a prima richiesta, è necessario che l'istante dimostri sia

l'esistenza di fatti che costituiscono un agire fraudolento del beneficiario

della garanzia, sia che da ciò ne derivi un danno difficilmente riparabile (DTF

100.

II 145 consid. 4b; Dohm, Mésures

conservatoires pour empêcher l'appel abusif à une garantie bancaire "à

première demande", in SJ 1985 p. 417 segg.; Dohm, Mesures conservatoires dans le cadre des garanties

bancaires "à première demande", in SAS 1982 pag. 54 segg.; Kleiner, Bankgarantie, 4. ed., Zurigo

1990, n. 21.43 segg., 22.04, in particolare 22.12 e segg.; Kleiner, Die Zahlungspflicht der Bank

bei Garantien und unwiderruflichen Akkreditiven, in SJZ 1976 p. 353 segg., in

particolare punto 3 in fine a pag. 356; Egger,

Probleme des einstweiligen Rechtschutzes bei auf erstes Verlangen zahlbaren

Bankgarantien, in SZW 1/90 pag. 14 segg.; Löw,

Missbrauch von Bankgarantien und vorläufiger Rechtsschutz,

Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 69 segg.; Cocchi,

Provvedimenti cautelari per impedire il pagamento di (contro) garanzie bancarie

“a prima richiesta”, in NRCP 2004 pag. 13 segg.). L'esistenza di un abuso

manifesto da parte del beneficiario della garanzia, ossia l'esigenza che

quest'ultimo abbia commesso azioni fraudolente, permette di attenuare il

principio dell'autonomia della garanzia rispetto al contratto di base, poiché

nessuno può sottrarsi al divieto dell'abuso di diritto.

Nell'ambito delle

misure cautelari è sufficiente la verosimiglianza (da apprezzare in maniera

rigorosa DTF 108 II 228), e non la prova stretta, del fatto che ne

permette l'adozione. Occorre perciò rendere verosimili fatti che, se accertati

in modo lampante, proverebbero che l'abuso di diritto è manifesto, ma

nell'apprezzamento della verosimiglianza bisognerà essere rigorosi.

L’applicazione alla

fattispecie in disamina di questi principi comporta che, per accogliere

l’istanza, era necessario rendere verosimile che la banca garante in primo

grado, quindi quella tunisina, avesse partecipato scientemente e

volontariamente ad un abuso di diritto da parte del beneficiario, anch’esso da

rendere verosimile.

9.

Per l’appellante -

con argomento già succintamente allegato nella replica spontanea del 9 agosto

2017.

(pag. 3) - la connivenza della Societé __________ SA è attestata dal fatto

che, essendo stata coinvolta sin dall’inizio nell’operazione di acquisto e

fornitura del coke petrolifero, avendo essa effettuato il pagamento del

prezzo in base alla lettera di credito documentario dopo aver ricevuto ed

esaminato i documenti e i certificati di analisi attestanti la consegna e la qualità

del prodotto venduto e aver accertato l’adempimento da parte di AP 1 dei suoi

doveri, non poteva poi dare seguito all’escussione della garanzia per la

mancata corretta esecuzione del contratto.

Questa tesi non può essere

seguita. Il fatto che la banca tunisina abbia potuto verificare la correttezza

della documentazione prodotta dalla venditrice in base alla lettera di credito

documentario, non significa ancora che fosse cosciente dell’infondatezza della

richiesta di escussione della garanzia per mancata esecuzione di tutti gli

obblighi contrattuali fatta valere da AO 1 e abbia così avuto intenzione di

partecipare a un abuso di diritto da parte di quest’ultima.

In ogni modo i certificati

d’analisi di I__________ B.V. (doc. D ed E) nulla dicono sulle modalità di

scelta e prelevamento dei campioni di coke petrolifero consegnati per

l’esame chimico, che potrebbero quindi anche non essere stati valida

espressione della qualità di tutto il carico. Le variabili che possono aver

portato a scoprire un difetto (contestato dall’appellante e in questo stadio

della vertenza non dimostrato) della merce in un secondo tempo, ossia solo al

momento del suo utilizzo, sono comunque numerose, per cui non è irrealistico

ipotizzare che la documentazione prodotta per il pagamento delle lettere di

credito documentario non rispecchiasse la realtà e che dopo il saldo del prezzo

possano essere emerse delle carenze qualitative del coke petrolifero già

esistenti al momento dell’imbarco ma non riscontrate nelle analisi dei campioni

oppure causate da un evento verificatosi a posteriori.

Questo contesto non

permette di dare spazio all’assioma secondo il quale l’aver pagato le lettere

di credito dimostra, o almeno rende verosimile, che i responsabili del

pagamento per la banca tunisina fossero a conoscenza dell’abusività - per altro

non dimostrata alla luce di quanto precede - della richiesta di pagamento della

somma in garanzia e abbiano deciso consciamente di partecipare all’abuso. Non

essendo stata provata la verosimiglianza della complicità della Societé __________

SA ad un agire asseritamente abusivo della società AO 1, la sentenza pretorile

risulta corretta e deve essere tutelata.

10.

Per quanto precede,

l’appello di AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma del giudizio

pretorile.

Di riflesso, il

decreto presidenziale supercautelare di questa Camera del 10 gennaio 2018 deve

essere revocato.

Le spese processuali d’appello

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono determinate in base al

valore di causa di USD 91'575.-, della natura e della complessità della

presente procedura.

Non si riconoscono

ripetibili, non essendo stata la convenuta rappresentata in giudizio da un

legale autorizzato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC e della Legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art.

106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 22

dicembre 2017 di AP 1, Lugano, è respinto.

2. Il decreto

superprovvisionale del Presidente di questa Camera del 10 gennaio 2018 con cui,

inaudita parte, ha fatto divieto a __________ AG, __________ __________ __________,

__________, di dare seguito a qualsiasi richiesta di pagamento facente

riferimento alla performance guarantee n. __________ del 24 marzo 2017, è

revocato.

3. Le spese processuali

di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano

ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

- , per conoscenza

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una

decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere

giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).