12.2017.205
Domanda cautelare - blocco di controgaranzia bancaria a prima richiesta
27 settembre 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.205
Lugano
27 settembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. CA.2017.185/186
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 26
maggio 2017 da
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
(Tunisia)
con cui l’istante ha chiesto al Pretore di ordinare a __________
SA, __________ __________ __________ (di seguito __________ SA), __________,
dapprima in via superprovvisionale e poi in via cautelare, con la comminatoria
della multa ai sensi dell’art. 292 CPS, di astenersi di dare seguito a
qualsivoglia richiesta di pagamento facente riferimento alla performance
guarantee n. __________ del 24 marzo 2017 e di assegnare all’istante un
termine di almeno 60 giorni per promuovere l’azione di merito;
richiesta avversata dalla convenuta e che il Pretore
ha accolto in via supercautelare con decisione del 26 maggio 2017 (inc.
CA.2017.186), per poi respingere con decisione cautelare 12 dicembre 2017 (inc.
CA.2017.185);
appellante l’istante con atto di appello 22 dicembre
2017 con cui ha chiesto di ordinare,
in via superprovvisionale a __________ SA, con la comminatoria della multa ai
sensi dell’art. 292 CPS, di astenersi di dare seguito a qualsivoglia richiesta
di pagamento facente riferimento alla performance guarantee n. __________
del 24 marzo 2017 e, nel merito, la riforma del giudizio cautelare menzionato
nel senso di accogliere l’istanza cautelare e ordinare __________ SA, con la
comminatoria della multa ai sensi dell’art. 292 CPS, di astenersi di dare
seguito a qualsivoglia richiesta di pagamento facente riferimento alla performance
guarantee n. __________ del 24 marzo 2017 e di assegnare all’istante un
termine di almeno 60 giorni per promuovere l’azione di merito, il tutto protestando
spese e ripetibili;
mentre l’appellata, con risposta in lingua francese
del 13 giugno 2018 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Il 13 marzo 2017 le
parti hanno concluso un contratto di fornitura di materiale combustibile, con
il quale AP 1 si è impegnata a fornire a AO 1 e trasportare fino al porto della
città nord-tunisina di __________ 30'000 tonnellate di coke petrolifero o pet
coke (con possibile variazione di +/- 20%), utilizzato da quest’ultima come
combustibile per i forni di produzione. Dal canto suo l’acquirente si è
impegnata a pagare alla controparte un prezzo unitario cost and freight
(C&F) di USD 101.75/metric ton, per globali USD 3'052'500.- (doc. C art. 1
e 5), garantito da una lettera di credito documentario (LCD) irrevocabile
pagabile a 45 giorni su presentazione di un certificato d’analisi comprovante
la conformità del prodotto alle caratteristiche tecniche di mercato e di tutta
una serie di altri documenti elencati nella lettera di credito stessa.
La merce, imbarcata su due
navi salpate dalla __________ il 23 e 27 marzo 2017, è stata regolarmente
fornita, con un peso leggermente inferiore al previsto, di 28'841 tonnellate.
B. A salvaguardia del
corretto adempimento del contratto, AP 1 ha rilasciato una garanzia bancaria (performance
guarantee) pagabile a prima richiesta con scadenza al 31 maggio 2017 per un
importo pari al 3% di quello totale della fornitura per un massimo di USD
91'575.- (doc. G), che avrebbe potuto essere escussa dall’acquirente in caso di
mancato rispetto degli accordi. Per la messa in atto della garanzia, __________
SA ha incaricato la banca corrispondente al luogo di sede dell’acquirente, la Société
__________ SA, di effettuare, quale garante in primo grado, il pagamento,
impegnandosi, in qualità di contro-garante, in maniera irrevocabile, a
risarcirla su sua richiesta, debitamente compilata e siglata in originale o per
SWIFT autenticato, attestante che la banca tunisina è in possesso della
richiesta di pagamento del beneficiario conforme ai termini della garanzia
(doc. G, pag. 2).
C. A fornitura avvenuta
(31 marzo 2017 per il primo carico e 4 aprile 2017 per il secondo mercantile), AO
1 ha pagato il dovuto saldando le due fatture emesse dall’appellante: la n.
1688 di USD 1'689'748.31 concernente il coke trasportato dalla prima
nave (M/V __________), e la n. 1694 di USD 1'244'860.17 per quello della
seconda (M/V __________).
D. Il 3 maggio 2017 AO 1
ha tuttavia comunicato a AP 1 che il combustibile ricevuto era difettoso,
presentando un tasso di zolfo del 6.6% al posto di un tasso massimo del 5%
(doc. L e M). La società fornitrice ha reagito contestando tale dato e
ricordando che al momento del carico sulle navi gli esami effettuati avevano
rilevato dei tassi del 4.92% e 4.94% (doc. M). Con scritto del 10 maggio 2017 AO
1, lamentando la mancata produzione di documentazione e campioni della merce
prelevati all’imbarco, ha ribadito le sue contestazioni, aggiungendovi che
anche il livello di SO3 del clinker è risultato essere salito dall’1.8%
al il 2.2% (doc. N), fatti nuovamente contestati dalla fornitrice nella sua
lettera di medesima data (doc. O).
L’11 maggio 2017
l’acquirente ha confermato nuovamente la propria posizione e ha chiesto che la controparte
partecipi a un’analisi in contraddittorio da parte di un laboratorio neutrale
di un campione da prelevarsi dal combustibile in questione, mentre la
venditrice ha ancora una volta rigettato ogni accusa, sottolineando come la
verifica della merce ai sensi dell’art. 11 del contratto fosse già stata
effettuata da I__________ __________ B.V. al momento del carico sulle navi
(doc. P e Q).
E. Il 24 maggio 2017 AO
1 ha escusso la garanzia di fronte a __________ SA per USD 91'575.-, richiesta
rigettata dall’istituto di credito poiché non conforme alle regole bancarie
(doc. S).
F. Con istanza 26 maggio
2017 (inc. CA.2016.185/186) AP 1 ha convenuto AO 1, indicando quale
destinataria della misura __________ SA, dinnanzi al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, chiedendo, in via supercautelare e cautelare, di vietare a __________
SA di dare seguito a qualsiasi richiesta di pagamento riferita alla performance
guarantee in questione, con la comminatoria dell’azione penale ai sensi
dell’art. 292 CP e nel contempo di assegnare un termine alla procedente, di
almeno 60 giorni, per promuovere l’azione di merito.
G. In accoglimento della
richiesta, con decisione supercautelare 26 maggio 2017 il Pretore ha fatto
ordine a __________ SA di astenersi dal dare seguito a qualsiasi richiesta di
pagamento facente riferimento alla performance guarantee n. __________
di data 24 marzo 2017.
Con decisione cautelare 12
dicembre 2017, il Pretore ha revocato il provvedimento cautelare e ha respinto
l’istanza.
H. Con appello 22
dicembre 2017 AP 1 SA ha impugnato la decisione cautelare, chiedendo alla
scrivente Camera di ordinare in via supercautelare a __________ SA di astenersi
dal dare seguito a qualsiasi richiesta di pagamento facente riferimento alla citata
garanzia e, nel merito, di riformare il giudizio cautelare di primo grado nel
senso accogliere l’istanza e fare ordine, in via cautelare, a __________ SA di
astenersi dall’ossequiare qualsiasi richiesta di pagamento relativa alla
garanzia, il tutto protestando spese e ripetibili.
Con risposta 13
giugno 2018 l’appellata ha chiesto l’integrale reiezione dell’appello. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
Con decisione 10 gennaio
2018 il Presidente della scrivente Camera ha accolto l’istanza superprovvisionale
dell’appellante facendo divieto, inaudita altera parte, a __________ SA di dare
seguito a qualsiasi richiesta di pagamento facente riferimento alla performance
guarantee n. __________ di data 24 marzo 2017.
E considerato
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1
lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima
istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di
controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella
fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini
di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione
di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
sia l’appello sia la risposta sono tempestivi.
2.
L’atto di appello
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere
motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime. Gli allegati di appello e di risposta saranno
esaminati solo laddove rispettano i principi summenzionati.
3.
Con l’appello AP 1
contesta la conclusione sulla quale il Pretore ha fondato la sua decisione di
respingere l’istanza, per la quale non è stato allegato e dimostrato l’agire
abusivo della banca tunisina garante in primo grado, sostenendo che anche
questa, e non solo l’acquirente, hanno escusso in manifesto abuso di diritto la
garanzia per i difetti del materiale combustibile venduto. L’istituto di
credito in questione era in effetti stato coinvolto nell’operazione di
fornitura e acquisto sin dall’inizio, avendo effettuato i pagamenti del prezzo
d’acquisto concordato all’appellante secondo gli stretti requisiti previsti
dalle lettere di credito documentario (LCD), e aveva potuto e dovuto esaminare i
necessari documenti attestanti che le forniture erano in regola e rispettavano
i parametri fissati. D’altronde, ha aggiunto, la controparte, nella sua
risposta di causa, neppure ha contestato gli argomenti di merito dell’istante,
limitandosi a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale, poi respinta.
4.
Nella decisione in
disamina, il giudice di prime cure ha innanzitutto stabilito che __________ SA
non ha emesso una garanzia a prima richiesta ma una contro-garanzia bancaria a
prima richiesta: la banca garante ha in effetti incaricato la sua
corrispondente nel luogo di domicilio del beneficiario di emettere una garanzia
a favore di questi, emettendo a sua volta una contro-garanzia a favore della
sua corrispondente. In questo modo, ha spiegato il Pretore, è sorto un rapporto
giuridico tra la banca garante di secondo rango (__________ SA) e l’ordinante (AP
1) identificabile come contratto di mandato, mentre tra costui e la banca
garante in primo grado (Societé __________ SA) non sussiste nessuna relazione
contrattuale, così che non è giuridicamente concepibile il divieto cautelare di
pagamento della garanzia al beneficiario richiesto dall’ordinante.
Il giudice ha poi
precisato che il divieto di pagamento della contro-garanzia, indirizzato
dall’ordinante a __________ SA, in caso di accoglimento, non sarebbe privo di
conseguenze negative per quest’ultima, avendo essa assunto un obbligo di
garanzia verso l’istituto di credito tunisino che non potrebbe più onorare.
Ciò detto, egli ha
esaminato il concetto di abuso di diritto manifesto in relazione alla
fattispecie, partendo dal presupposto che si debbano adottare criteri più
restrittivi a quelli applicabili in materia di garanzia diretta, poiché ove è
appellata la contro-garanzia da parte della banca garante in primo grado, la
banca contro-garante può opporsi al pagamento soltanto se l’escussione da parte
del beneficiario della garanzia in primo rango era manifestamente abusiva e la
banca garante in primo rango ne era a conoscenza e ha agito con dolo, cioè se
anch’essa ha commesso un manifesto abuso di diritto.
Nel caso concreto, ha
accertato il Pretore, l’istante non ha dimostrato e neppure allegato che la
banca garante in primo rango, Societé __________ SA, sapesse dell’abusività
della richiesta di pagamento della garanzia e abbia deciso scientemente di
sostenerla. In assenza di questo presupposto materiale, l’istanza è stata
dunque respinta senza necessità di valutare se l’agire della società AO 1 sia
stato abusivo.
5.
Nella fattispecie ci
troviamo di fronte a un caso in cui all’emissione di un credito documentario è
stata abbinata quella di una garanzia bancaria: l’acquirente si è impegnato con
il contratto del 13 marzo 2017 (doc. C, art. 6) a emettere un credito
documentario per il pagamento della merce, qui coke petrolifero, mentre
dal canto suo il venditore ha fatto rilasciare una garanzia bancaria per
tutelare la controparte dalle conseguenze di una mancata esecuzione da parte
sua (doc. C, art. 7).
Per la garanzia
bancaria in questione (performance bond, Erfüllungsgarantie) è
stato concordato l’intervento di una seconda banca, quella tunisina (doc. C,
art. 7), attiva nella giurisdizione del domicilio dell’acquirente, che da sola
ha assicurato l’impegno a pagare quest’ultimo a fronte della garanzia (meglio
detto: della contro-garanzia) nei suoi confronti da parte della banca svizzera,
__________ SA, di coprire le conseguenze finanziarie dell’impegno al pagamento
assunto nei confronti del beneficiario (doc. G; cfr. anche Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse,
2a ed., 2008, pag. 580 seg. e pag. 596 segg.).
Le parti hanno pure
concordato che la garanzia bancaria avrebbe dovuto essere pagata a prima
richiesta dell’acquirente accompagnata da una sua semplice conferma scritta del
mancato adempimento da parte di AP 1 dei suoi doveri contrattuali (doc. C art.
7, doc. G e lettera 28 marzo 2017 della Societé __________ SA prodotta dalla
convenuta). In questo modo, evidentemente, il beneficiario è stato messo in una
posizione estremamente forte, non essendogli necessario provare il buon
fondamento della sua posizione.
E’ indiscutibile che la
banca garante in primo grado si è impegnata a fronte della certezza di essere a
sua volta risarcita dalla banca contro-garante __________ SA a prima richiesta scritta
attestante il possesso della domanda di pagamento da parte del beneficiario (doc.
G, pag. 2). Di conseguenza, nemmeno la Societé __________ SA, per ottenere il
rimborso, era tenuta a giustificare d’aver pagato la garanzia o a provare
d’aver verificato l’esistenza di un inadempimento contrattuale da parte del
venditore. Questo perché, come avviene di regola nel settore, con la
contro-garanzia sono stati ridotti al minimo i requisiti che la banca garante
deve soddisfare per ottenere la rifusione di quanto dovuto: in effetti – come
accade sovente e come nella fattispecie – solo consentendole di poter essere
indennizzata senza nemmeno dover dimostrare d’aver rettamente eseguito il proprio
mandato essa può essere assicurata di venire coperta contro tutte le
conseguenze finanziarie derivanti dall’emissione della garanzia diretta, che
altrimenti difficilmente accetterebbe di concedere (Lombardini, op. cit., pag. 597).
La banca contro-garante
può tuttavia declinare di risarcire la banca garante in primo grado se questa
poteva legittimamente rifiutare di pagare la garanzia, ad esempio perché fatta
valere tardivamente o perché la richiesta non è stata formulata correttamente.
6.
Il rapporto tra il
venditore e la banca garante di secondo rango è giuridicamente connotabile come
mandato: il primo incarica la seconda di emettere una garanzia a favore del
beneficiario. Se vi sono, come qui, due banche implicate, il contratto è
concluso tra il venditore/ordinante e la banca contro-garante.
La banca garante in primo
grado non è l’ausiliario della banca contro-garante, né la sua submandataria: essa
non esegue alcun impegno assunto dalla contro-garante nei confronti del
beneficiario ma agisce su richiesta di questa assumendosi un obbligo di
pagamento indipendente rispetto al beneficiario. Il beneficiario non ha alcun
rapporto contrattuale con la banca contro-garante. Questa è responsabile verso
l’ordinante solo per la scelta della banca garante e per le modalità di
esecuzione delle istruzioni ricevute (Lombardini,
op. cit., pag. 598).
7.
Il beneficiario non
è legittimato ad ottenere il pagamento della garanzia qualora la sua domanda
costituisca un abuso di diritto o una frode. L’esistenza degli estremi per
rifiutare il pagamento deve essere esaminata con rigore e può essere ammessa
nei casi più lampanti (Lombardini,
op. cit., pag. 605).
È comunque sia,
raro che la banca disponga degli elementi per prendere la decisione di non
onorare la garanzia. Di conseguenza, chi chiede al proprio istituto di credito di
emettere una garanzia a favore di un terzo deve valutare preliminarmente e
approfonditamente i rischi che questo comporta e deve essere cosciente del
fatto che il beneficiario possa sfruttare la situazione indebitamente. In
effetti in queste situazioni, di norma, il pagamento non può essere a priori
evitato e, quindi, in base al vigente principio “Erst zahlen, dann
prozessieren” (pay first, argue later; applicato ad es. in DTF 138
III 241; cfr. anche Andres Büsser, Einreden und Einwendungen der Bank als
Garantin gegenüber dem Zahlungsanspruch des Begünstigten – Eine systematische
Darstellung unter besonderer Berücksichtigung des Zwecks der Bankgarantie,
Diss. Freiburg 1997, n. 512 segg.), si rende necessario tentare il
recupero in un secondo tempo del denaro ingiustamente elargito tramite cause
giudiziarie. Difficoltà e pericoli connessi con queste procedure, in
particolare per il luogo di domicilio del beneficiario o la sua solvibilità,
non possono essere addotti come valido motivo per ostacolare il pagamento della
garanzia (Lombardini, op. cit.,
pag. 607).
In caso di
contro-garanzia, la banca tenuta a prestarla deve limitarsi a verificare che l’istituto
finanziario garante in primo grado abbia formulato in maniera corretta la
richiesta di rimborso. Essa non può rifiutarsi di dar seguito ai suoi impegni
che a fronte di un abuso di diritto da parte del beneficiario al quale la banca
garante ha coscientemente e volontariamente collaborato (STF 4A_164/2007 del 9
agosto 2007 consid. 3.3.2), laddove non è sufficiente che quest’ultima possa
aver avuto dei dubbi sulla legittimità delle pretese del beneficiario. Di
conseguenza l’ordinante non può bloccare una contro-garanzia anche se, nelle
stesse circostanze, avrebbe potuto impedire una garanzia diretta (Lombardini, op. cit., pag. 607 seg.).
8.
Questa Camera (II
CCA 11 settembre 2006 inc. n. 12.2005.210 e cit.), ha già avuto modo di
chiarire che per ottenere in via cautelare il divieto alla banca garante di
onorare una garanzia a prima richiesta, è necessario che l'istante dimostri sia
l'esistenza di fatti che costituiscono un agire fraudolento del beneficiario
della garanzia, sia che da ciò ne derivi un danno difficilmente riparabile (DTF
100.
II 145 consid. 4b; Dohm, Mésures
conservatoires pour empêcher l'appel abusif à une garantie bancaire "à
première demande", in SJ 1985 p. 417 segg.; Dohm, Mesures conservatoires dans le cadre des garanties
bancaires "à première demande", in SAS 1982 pag. 54 segg.; Kleiner, Bankgarantie, 4. ed., Zurigo
1990, n. 21.43 segg., 22.04, in particolare 22.12 e segg.; Kleiner, Die Zahlungspflicht der Bank
bei Garantien und unwiderruflichen Akkreditiven, in SJZ 1976 p. 353 segg., in
particolare punto 3 in fine a pag. 356; Egger,
Probleme des einstweiligen Rechtschutzes bei auf erstes Verlangen zahlbaren
Bankgarantien, in SZW 1/90 pag. 14 segg.; Löw,
Missbrauch von Bankgarantien und vorläufiger Rechtsschutz,
Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 69 segg.; Cocchi,
Provvedimenti cautelari per impedire il pagamento di (contro) garanzie bancarie
“a prima richiesta”, in NRCP 2004 pag. 13 segg.). L'esistenza di un abuso
manifesto da parte del beneficiario della garanzia, ossia l'esigenza che
quest'ultimo abbia commesso azioni fraudolente, permette di attenuare il
principio dell'autonomia della garanzia rispetto al contratto di base, poiché
nessuno può sottrarsi al divieto dell'abuso di diritto.
Nell'ambito delle
misure cautelari è sufficiente la verosimiglianza (da apprezzare in maniera
rigorosa DTF 108 II 228), e non la prova stretta, del fatto che ne
permette l'adozione. Occorre perciò rendere verosimili fatti che, se accertati
in modo lampante, proverebbero che l'abuso di diritto è manifesto, ma
nell'apprezzamento della verosimiglianza bisognerà essere rigorosi.
L’applicazione alla
fattispecie in disamina di questi principi comporta che, per accogliere
l’istanza, era necessario rendere verosimile che la banca garante in primo
grado, quindi quella tunisina, avesse partecipato scientemente e
volontariamente ad un abuso di diritto da parte del beneficiario, anch’esso da
rendere verosimile.
9.
Per l’appellante -
con argomento già succintamente allegato nella replica spontanea del 9 agosto
2017.
(pag. 3) - la connivenza della Societé __________ SA è attestata dal fatto
che, essendo stata coinvolta sin dall’inizio nell’operazione di acquisto e
fornitura del coke petrolifero, avendo essa effettuato il pagamento del
prezzo in base alla lettera di credito documentario dopo aver ricevuto ed
esaminato i documenti e i certificati di analisi attestanti la consegna e la qualità
del prodotto venduto e aver accertato l’adempimento da parte di AP 1 dei suoi
doveri, non poteva poi dare seguito all’escussione della garanzia per la
mancata corretta esecuzione del contratto.
Questa tesi non può essere
seguita. Il fatto che la banca tunisina abbia potuto verificare la correttezza
della documentazione prodotta dalla venditrice in base alla lettera di credito
documentario, non significa ancora che fosse cosciente dell’infondatezza della
richiesta di escussione della garanzia per mancata esecuzione di tutti gli
obblighi contrattuali fatta valere da AO 1 e abbia così avuto intenzione di
partecipare a un abuso di diritto da parte di quest’ultima.
In ogni modo i certificati
d’analisi di I__________ B.V. (doc. D ed E) nulla dicono sulle modalità di
scelta e prelevamento dei campioni di coke petrolifero consegnati per
l’esame chimico, che potrebbero quindi anche non essere stati valida
espressione della qualità di tutto il carico. Le variabili che possono aver
portato a scoprire un difetto (contestato dall’appellante e in questo stadio
della vertenza non dimostrato) della merce in un secondo tempo, ossia solo al
momento del suo utilizzo, sono comunque numerose, per cui non è irrealistico
ipotizzare che la documentazione prodotta per il pagamento delle lettere di
credito documentario non rispecchiasse la realtà e che dopo il saldo del prezzo
possano essere emerse delle carenze qualitative del coke petrolifero già
esistenti al momento dell’imbarco ma non riscontrate nelle analisi dei campioni
oppure causate da un evento verificatosi a posteriori.
Questo contesto non
permette di dare spazio all’assioma secondo il quale l’aver pagato le lettere
di credito dimostra, o almeno rende verosimile, che i responsabili del
pagamento per la banca tunisina fossero a conoscenza dell’abusività - per altro
non dimostrata alla luce di quanto precede - della richiesta di pagamento della
somma in garanzia e abbiano deciso consciamente di partecipare all’abuso. Non
essendo stata provata la verosimiglianza della complicità della Societé __________
SA ad un agire asseritamente abusivo della società AO 1, la sentenza pretorile
risulta corretta e deve essere tutelata.
10.
Per quanto precede,
l’appello di AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma del giudizio
pretorile.
Di riflesso, il
decreto presidenziale supercautelare di questa Camera del 10 gennaio 2018 deve
essere revocato.
Le spese processuali d’appello
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono determinate in base al
valore di causa di USD 91'575.-, della natura e della complessità della
presente procedura.
Non si riconoscono
ripetibili, non essendo stata la convenuta rappresentata in giudizio da un
legale autorizzato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC e della Legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art.
106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 22
dicembre 2017 di AP 1, Lugano, è respinto.
2. Il decreto
superprovvisionale del Presidente di questa Camera del 10 gennaio 2018 con cui,
inaudita parte, ha fatto divieto a __________ AG, __________ __________ __________,
__________, di dare seguito a qualsiasi richiesta di pagamento facente
riferimento alla performance guarantee n. __________ del 24 marzo 2017, è
revocato.
3. Le spese processuali
di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano
ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
- , per conoscenza
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).