12.2017.206
Società a garanzia limitata - carenze organizzative - ripristino della situazione legale - stralcio della causa divenuta priva d'oggetto
20 aprile 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.206
Lugano
20 aprile 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2017.1096
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 5 ottobre 2017
da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta priva della gerenza (art. 809
CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 12 dicembre 2017, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con appello 27 dicembre 2017, con cui ha chiesto di annullare il querelato
giudizio e di rinviare gli atti al Pretore;
mentre l’istante non ha
presentato osservazioni al gravame;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 5 ottobre
2017 AO 1, creditore della società AP 1 (cfr. doc. C), ha convenuto in giudizio
quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo che
nei confronti della stessa, a quel momento priva di gerenza a seguito della
cancellazione del gerente __________ (cfr. doc. B), fossero adottate le misure
necessarie (art. 731b cpv. 1 CO, applicabile in virtù del rimando di cui
all’art. 819 CO);
che quello stesso giorno il Pretore ha
assegnato alla convenuta un termine scadente il 13 novembre 2017 per
ripristinare la situazione legale e darne comunicazione alla Pretura, avvertendola
che in caso di inosservanza avrebbe proceduto allo scioglimento della società;
la decisione è stata notificata alla convenuta tramite pubblicazione sul FUCT
n. 82/2017 del 13 ottobre 2017;
che, preso atto che la convenuta aveva
lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 12 dicembre
2017 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato
lo scioglimento della società (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 2),
ponendo a suo carico le spese di pubblicazione (dispositivo n. 3); la decisione
è stata notificata alla società, indicata come “__________”, tramite
pubblicazione sul FUCT n. 100/2017 del 15 dicembre 2017 e sul FUCT n. 101/2017
del 19 dicembre 2017;
che con l’appello 27 dicembre
2017 che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato
giudizio e di rinviare gli atti al Pretore, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi: essa, dopo aver rammentato come nel frattempo, e meglio il 22
dicembre 2017 (cfr. doc. F allegato all’appello), ad integrazione di una sua
precedente domanda d’iscrizione datata 14 novembre 2017 (cfr. doc. E allegato
all’appello), avesse provveduto a trasmettere all’Ufficio del registro di
commercio l’ulteriore documentazione necessaria a ripristinare la situazione
legale, ha in estrema sintesi rimproverato al Pretore di non averle
preliminarmente nominato
un rappresentante nella
procedura in corso (non avendone più uno) e di neppure averle validamente notificato
la decisione impugnata (riferita a un’altra società);
che nella presente
fattispecie - come si dirà qui di seguito - non occorre esaminare se le censure
d’appello sollevate dalla convenuta siano o meno fondate;
che la dottrina e la
giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino
della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava
lacune nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che nel caso concreto questa
ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, com’è
evincibile dal registro di commercio, le cui iscrizioni hanno carattere di
notorietà e vanno considerate d’ufficio anche se eventualmente non addotte
dalle parti (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 2.2), e come del resto risulta
anche dall’e-mail ricevuto il 22 gennaio 2018 dall’Ufficio del registro di commercio
(cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 2.4, secondo cui qualora le carenze
organizzative siano nel frattempo venute meno l’Ufficio del registro di
commercio è senz’altro tenuto a segnalarlo al tribunale), poi notificato ad
entrambe le parti, il 2 gennaio 2018 l’Ufficio del registro di commercio ha
provveduto ad iscrivere il nuovo gerente della convenuta, nella persona di __________;
che in tali circostanze
l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della
convenuta priva di gerenza (art. 809 CO), non più attuale, deve essere stralciata
dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012
consid. 3.1);
che le spese giudiziarie di
entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-,
pari al capitale sociale della convenuta (doc. B; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010
consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010
consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA
25 agosto 2011 inc. n.
12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso di specie ricorrono
tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura e
quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la
convenuta, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto, avesse
ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione
degli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le
spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili
(cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013
4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28
giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19
dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12
febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva
l’appello deve essere evaso nel senso dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC
nonché la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 27 dicembre 2017 di AP 1 è evaso nel
senso che i dispositivi n. 1 e 2 della
decisione 12 dicembre 2017 del Pretore del Distretto di Bellinzona sono
annullati e che l’istanza 5 ottobre 2017 di AO 1 è stralciata dai ruoli siccome
divenuta priva d’oggetto.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 1’000.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo
carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).