12.2017.21
Procedura di iscrizione nel registro di commercio
29 maggio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.21
Lugano
29 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
statuendo
sul ricorso 30 gennaio 2017 della
RI
1
contro
la decisione 20 gennaio 2017 con cui l'Ufficio del
registro di commercio, Biasca, ha rifiutato l'iscrizione della notificazione 17
gennaio 2017 concernente il domicilio della T__________ Sagl, __________;
ritenuto
Fatti
A. Il 5 settembre 2016 la RI 1
ha sollecitato l'Ufficio del registro di commercio (URC), Biasca, a cancellare
il suo indirizzo di via M__________ a __________ come recapito della T__________
Sagl. Il 27 settembre successivo l'URC ha risposto alla richiedente che,
contrariamente a quanto dalla stessa affermato, la T__________ Sagl aveva degli
uffici propri all'indirizzo suddetto. Poiché tuttavia era possibile che non
fosse più attiva al citato recapito, l'URC ha informato la richiedente che
avrebbe proceduto a norma dell'art. 153a ORC.
B.
a. Il 17 gennaio 2017 la RI 1 ha
rinnovato la richiesta.
b. Con decisione 20 gennaio 2017 l'URC
ha respinto la domanda. Esso ha richiamato l'art. 17 cpv. 1 lett. c ORC, per
cui una notificazione concernente la cancellazione del domicilio legale poteva
essere fatta solo dalla gerente della T__________ Sagl. La possibilità che
fosse il domiciliatario a richiedere la cancellazione del recapito a tenore del
cpv. 3 (recte: 2) lett. c della stessa disposizione non entrava invece in linea
di conto nel caso di specie, poiché la predetta società disponeva di uffici
propri.
C.
a. Con ricorso 30 gennaio 2017 la RI
1 impugna la decisione suddetta dinanzi a questa Camera. L'insorgente afferma
che la T__________ Sagl è in mora, nei suoi confronti, nel pagamento delle
spese di domiciliazione per gli anni 2015 e 2016. Essa ribadisce pertanto la
domanda di cancellazione del recapito di detta società presso la stessa.
b. Con risposta 14 marzo 2017 l'URC riconferma
la bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in diritto. Chiede preliminarmente di accertare la natura giuridica
dell'insorgente e se sia validamente rappresentata.
c. Con replica erroneamente datata 20
ottobre 2016, ricevuta dalla Camera il 22 marzo 2017, I'insorgente produce il contratto
con cui il suo segretario, __________ D__________, le ha sublocato due locali adibiti
a uffici e sede sociale al primo piano dello stabile in via M__________ a __________.
d. Il 4 aprile 2017 l'URC ha comunicato
di rinunciare a presentare l'allegato di duplica.
Considerato
Considerandi
1.
1.1
La competenza di questa Camera e la
tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul
registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3).
1.2
Per quanto concerne la legittimazione
a ricorrere della RI 1 questa Camera considera quanto segue. Al pari degli
altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere giusta
l'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013.
(LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge la procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 2
della legge cantonale sul registro di commercio testé menzionata), dev'essere
esaminata d'ufficio; la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta tuttavia
al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2; inoltre RtiD II-2006 n. 1
consid. 1.3). In concreto è quantomeno dubbio che all'insorgente - che non è
iscritta a registro di commercio - possa essere riconosciuta la capacità di
essere parte alla procedura (art. 3 LPAmm), la quale sottende il possesso della
personalità giuridica. In effetti, l'insorgente non ha dimostrato, com'era suo
compito, di esistere in quanto persona giuridica del diritto privato e di essere
pertanto legittimata, in tale veste, a dolersi della decisione di reiezione della
sua istanza. L'unico documento che potrebbe aiutarla a questo scopo è
costituito dalla copia del contratto di sublocazione (doc. B allegato alla
replica), in cui essa figura come "associazione costituita sulla base
degli art. 60 ss CCS"; ma questa specifica costituisce, al più, un
semplice indizio della sussistenza della sua personalità giuridica; per
dimostrare questo presupposto dinanzi all'Autorità l'insorgente avrebbe dovuto
produrre quantomeno una copia del suo statuto (cfr. pro multis STA
52.2014.239
del 1° luglio 2014 consid. 2.3). Del pari, l'insorgente non ha
provato che il suo segretario, __________ D__________, che ha sottoscritto il
gravame, la possa vincolare con firma individuale, come risulta sempre dal
suddetto contratto di locazione (doc. B allegato alla replica). Ad ogni buon
conto il quesito circa la legittimazione della ricorrente, così come quello del
potere di rappresentarla del suo segretario, possono rimanere irrisolti,
giacché l'impugnativa è votata al sicuro insuccesso nel merito.
2.
2.1
Giusta l'art. 17 cpv. 1 ORC, la
notificazione all'URC è effettuata dall'ente giuridico interessato. Per quanto
concerne la cancellazione del domicilio legale di cui all'art. 117 cpv. 3 ORC,
l'art. 17 cpv. 2 lett. c ORC permette inoltre di effettuare la notifica al
cosiddetto domiciliatario, ossia alla persona che ha concesso all'ente
giuridico un domicilio legale ai sensi dell'art. 2 lett. c ORC
(cfr. Florian Zihler, SHK-HRegV,
art. 17 n. 3).
2.2
Nel caso di
specie, la T__________ Sagl, che ha sede a __________, è iscritta a registro di
commercio con un proprio recapito (uffici propri), nella predetta città, in via
__________. Dagli atti del registro di commercio non risulta, invece, che essa
abbia un domicilio legale, ovvero un indirizzo, presso terzi. Per questo motivo
la ricorrente non era legittimata a presentare un'istanza di cancellazione del domicilio
legale della predetta società, che essa asserisce sia presso la ricorrente stessa.
A ragione, quindi l'URC ha rigettato la sua istanza. I motivi addotti dalla
ricorrente, concernenti i rapporti economici tra la stessa e la predetta
società, non le permettono di ovviare all'assenza di legittimazione a chiedere
la sollecitata cancellazione, che deve - rispettivamente può - essere
effettuata esclusivamente sulla base delle risultanze del registro.
Va, del resto, rilevato che, a seguito
della segnalazione dell'insorgente, l'URC ha avviato verso la T__________ Sagl
una procedura di iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153a ORC, tuttora in
corso di svolgimento.
3.
Sulla scorta di
quanto precede il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere respinto.
4.
La tassa di giudizio è posta
a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa
di giudizio, di fr. 200.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo
carico.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione all'Ufficio federale
del registro di commercio, Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedio
giuridico:
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).