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Decisione

12.2017.21

Procedura di iscrizione nel registro di commercio

29 maggio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5 settembre 2016 la RI 1

ha sollecitato l'Ufficio del registro di commercio (URC), Biasca, a cancellare

il suo indirizzo di via M__________ a __________ come recapito della T__________

Sagl. Il 27 settembre successivo l'URC ha risposto alla richiedente che,

contrariamente a quanto dalla stessa affermato, la T__________ Sagl aveva degli

uffici propri all'indirizzo suddetto. Poiché tuttavia era possibile che non

fosse più attiva al citato recapito, l'URC ha informato la richiedente che

avrebbe proceduto a norma dell'art. 153a ORC.

B.

a. Il 17 gennaio 2017 la RI 1 ha

rinnovato la richiesta.

b. Con decisione 20 gennaio 2017 l'URC

ha respinto la domanda. Esso ha richiamato l'art. 17 cpv. 1 lett. c ORC, per

cui una notificazione concernente la cancellazione del domicilio legale poteva

essere fatta solo dalla gerente della T__________ Sagl. La possibilità che

fosse il domiciliatario a richiedere la cancellazione del recapito a tenore del

cpv. 3 (recte: 2) lett. c della stessa disposizione non entrava invece in linea

di conto nel caso di specie, poiché la predetta società disponeva di uffici

propri.

C.

a. Con ricorso 30 gennaio 2017 la RI

1 impugna la decisione suddetta dinanzi a questa Camera. L'insorgente afferma

che la T__________ Sagl è in mora, nei suoi confronti, nel pagamento delle

spese di domiciliazione per gli anni 2015 e 2016. Essa ribadisce pertanto la

domanda di cancellazione del recapito di detta società presso la stessa.

b. Con risposta 14 marzo 2017 l'URC riconferma

la bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in diritto. Chiede preliminarmente di accertare la natura giuridica

dell'insorgente e se sia validamente rappresentata.

c. Con replica erroneamente datata 20

ottobre 2016, ricevuta dalla Camera il 22 marzo 2017, I'insorgente produce il contratto

con cui il suo segretario, __________ D__________, le ha sublocato due locali adibiti

a uffici e sede sociale al primo piano dello stabile in via M__________ a __________.

d. Il 4 aprile 2017 l'URC ha comunicato

di rinunciare a presentare l'allegato di duplica.

Considerato

Considerandi

1.

1.1

La competenza di questa Camera e la

tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul

registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3).

1.2

Per quanto concerne la legittimazione

a ricorrere della RI 1 questa Camera considera quanto segue. Al pari degli

altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere giusta

l'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013.

(LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge la procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 2

della legge cantonale sul registro di commercio testé menzionata), dev'essere

esaminata d'ufficio; la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta tuttavia

al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2; inoltre RtiD II-2006 n. 1

consid. 1.3). In concreto è quantomeno dubbio che all'insorgente - che non è

iscritta a registro di commercio - possa essere riconosciuta la capacità di

essere parte alla procedura (art. 3 LPAmm), la quale sottende il possesso della

personalità giuridica. In effetti, l'insorgente non ha dimostrato, com'era suo

compito, di esistere in quanto persona giuridica del diritto privato e di essere

pertanto legittimata, in tale veste, a dolersi della decisione di reiezione della

sua istanza. L'unico documento che potrebbe aiutarla a questo scopo è

costituito dalla copia del contratto di sublocazione (doc. B allegato alla

replica), in cui essa figura come "associazione costituita sulla base

degli art. 60 ss CCS"; ma questa specifica costituisce, al più, un

semplice indizio della sussistenza della sua personalità giuridica; per

dimostrare questo presupposto dinanzi all'Autorità l'insorgente avrebbe dovuto

produrre quantomeno una copia del suo statuto (cfr. pro multis STA

52.2014.239

del 1° luglio 2014 consid. 2.3). Del pari, l'insorgente non ha

provato che il suo segretario, __________ D__________, che ha sottoscritto il

gravame, la possa vincolare con firma individuale, come risulta sempre dal

suddetto contratto di locazione (doc. B allegato alla replica). Ad ogni buon

conto il quesito circa la legittimazione della ricorrente, così come quello del

potere di rappresentarla del suo segretario, possono rimanere irrisolti,

giacché l'impugnativa è votata al sicuro insuccesso nel merito.

2.

2.1

Giusta l'art. 17 cpv. 1 ORC, la

notificazione all'URC è effettuata dall'ente giuridico interessato. Per quanto

concerne la cancellazione del domicilio legale di cui all'art. 117 cpv. 3 ORC,

l'art. 17 cpv. 2 lett. c ORC permette inoltre di effettuare la notifica al

cosiddetto domiciliatario, ossia alla persona che ha concesso all'ente

giuridico un domicilio legale ai sensi dell'art. 2 lett. c ORC

(cfr. Florian Zihler, SHK-HRegV,

art. 17 n. 3).

2.2

Nel caso di

specie, la T__________ Sagl, che ha sede a __________, è iscritta a registro di

commercio con un proprio recapito (uffici propri), nella predetta città, in via

__________. Dagli atti del registro di commercio non risulta, invece, che essa

abbia un domicilio legale, ovvero un indirizzo, presso terzi. Per questo motivo

la ricorrente non era legittimata a presentare un'istanza di cancellazione del domicilio

legale della predetta società, che essa asserisce sia presso la ricorrente stessa.

A ragione, quindi l'URC ha rigettato la sua istanza. I motivi addotti dalla

ricorrente, concernenti i rapporti economici tra la stessa e la predetta

società, non le permettono di ovviare all'assenza di legittimazione a chiedere

la sollecitata cancellazione, che deve - rispettivamente può - essere

effettuata esclusivamente sulla base delle risultanze del registro.

Va, del resto, rilevato che, a seguito

della segnalazione dell'insorgente, l'URC ha avviato verso la T__________ Sagl

una procedura di iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153a ORC, tuttora in

corso di svolgimento.

3.

Sulla scorta di

quanto precede il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere respinto.

4.

La tassa di giudizio è posta

a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

2. La tassa

di giudizio, di fr. 200.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo

carico.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione all'Ufficio federale

del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedio

giuridico:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).