Lexipedia

Decisione

12.2017.23

Incidente stradale - perdita di guadagno - torto morale - causa contro l'assicuratore - compensazione

18 giugno 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i proventi lordi imponibili di quell’attività e le spese aziendali e

professionali giustificate e riconosciute dall’uso commerciale (art. 18, 25 e

27 LIFD), ovvero al guadagno netto dell’attore (in tal senso: Kessler, Basler Kommentar OR I, 6a

ed., nota 7 ad art. 46). Risulta quindi a priori corretto calcolare la perdita

di guadagno come la diffe­renza tra l’utile così determinato effettivamente

conseguito dall’attore nel 2003 e nel 2004 e quello ch’egli avrebbe presumi­bilmente

realizzato senza l’infortunio, pari - in assenza di fattori di aumento o

diminuzione concreti e dimostrati - all’utile netto medio imponibile degli anni

precedenti (da 1999-2002). Quest’ultimo dato comprende anche la parte di cifra

d’affari generata dal dentista assistente, sicché un eventuale mancato guadagno

a questo titolo nel biennio 2003-2004 è debitamente tenuto in considerazione

nel calcolo per differenza effettuato dal perito giudiziario. Che poi siano

ipotizzabili altri metodi di calcolo conformi alla “Differenztheorie” è

possibile, ma non sta ai periti di parte dirlo, poiché non sono riconosciute

loro competenze giuridiche. Quanto alle censure relative a singoli elementi della

perizia giudiziaria, le stesse riguardano i fatti - non il diritto -, per il cui accertamento il giudice può legittimamente affidarsi a un

perito.

7.2. Nel prosieguo del suo

esposto l’attore ha rimproverato al giudice di prime cure di essersi limitato

ad applicare in maniera acritica le risultanze della perizia giudiziaria senza

confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni dei suoi periti di parte e

senza aver spiegato perché il metodo adottato dal perito giudiziario fosse

preferibile a quello proposto da costoro. Di fatto ha chiesto così che si

applicasse quest’ultimo metodo, ribadendo dunque che la sua perdita di

guadagno, da cui andavano poi dedotti le indennità del suo assicuratore privato

e gli acconti della convenuta, fosse quella di fr. 245'200.- da lui indicata

con la petizione e risultante dalla perizia di parte di cui al doc. RR.

7.2.1. Nel caso di specie

l’appello dell’attore dev’essere dichiarato su questo punto irricevibile (art.

311 cpv. 1 CPC) già per il fatto che egli non si è assolutamente confrontato

sul tema con la motivazione contenuta nella decisione impugnata, spiegando per

quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da

riformare (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012

consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2). La giurisprudenza ha del

resto già avuto modo di stabilire che un appello che si limita a riprodurre in

maniera pressoché integrale l’allegato conclusivo, com’è quello allestito

nell’occasione dall’attore (le cui uniche novità, per altro - come si dirà per

quanto necessario qui di seguito - in larga misura non rilevanti, sono quelle

di cui all’ultimo paragrafo del punto 8, quelle di cui al punto 9.1, quelle di

cui al punto 9.2a, la dottrina e la giurisprudenza menzionate da p. 14 a p. 16

al punto 9.2c, quelle di cui al punto 9.3a e quelle di cui agli ultimi due

paragrafi del punto 9.7), non adempie alle esigenze di motiva­zione imposte

dalla legge (TF 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2, 26 giugno 2014

4A_101/2014 consid. 3.3).

7.2.2. La censura dell’attore,

quand’anche fosse stata ricevibile, sarebbe comunque stata da respingere anche

nel merito.

L’attore pare in

effetti misconoscere che in presenza di una perizia giudiziaria, che viene allestita

proprio per il fatto che il giudice non dispone delle necessarie competenze

nella materia (DTF 132 III 83 consid. 3.5), quest’ultimo è sì obbligato ad esaminare

se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le

rispettive tesi e se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e

convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.

253; II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc. n.

12.2015.25), ma che ciò nondimeno se decide di aderire alle conclusioni del

perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art.

253; II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc. n.

12.2015.25), ritenuto invece che se intende distanziarsi dalle conclusioni

peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare

in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire

dall’opinione dell’esperto (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 3 ad art. 253; II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25

gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25), illustrando in particolare, alla luce degli

argomenti della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito

giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con

principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.

253; II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n.

12.2011.101), fermo restando che l’adduzione di mere congetture o

considerazioni soggettive di una parte non è ancora sufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art.

253; II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc. n.

12.2015.25). Nel caso concreto è senz’altro a ragione che il Pretore ha

ritenuto di optare per la prima ipotesi e con ciò di far proprie le conclusioni

del perito giudiziario: da una parte è in effetti incontestabile, come per

altro risulta anche dalla sentenza impugnata, che il perito giudiziario aveva

spiegato in modo chiaro e convincente, nelle due perizie e nel loro

complemento, perché riteneva contabilmente corretto far capo alla modalità di

calcolo fondata sull’utile netto fiscale anziché a quella fondata sull’utile

lordo; e dall’altra l’attore non ha dimostrato se e in che modo le affermazioni

del perito giudiziario, che aveva pur sempre risposto a tutti i quesiti

sottopostigli, fossero inconcludenti o in contraddizione con determinati

elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte,

non bastando a tale scopo il fatto che i periti da lui incaricati (G__________

C__________ rispettivamente M__________ V__________ e M__________ T__________),

sentiti come testimoni, possano aver confermato la bontà della modalità di calcolo

da loro proposta né il fatto che l’attore, sulla base di considerazioni

personali e soggettive - non suffragate da riscontri probatori o fondate su

principi scientifici certi - sul tema delle spese generalmente fisse ma

ritenute dall’esperto a tutti gli effetti dei costi variabili, possa aver

tacciato di “manifestamente sbagliati ed iniqui nonché privi di qualsiasi

valenza scientifica” i risultati a cui era giunto il perito giudiziario.

Per il resto, si osserva

che contrariamente a quanto preteso dall’attore nell’ultimo paragrafo del punto

9.3a, il fatto che secondo la giurisprudenza cantonale qualora agli atti

esistessero diverse perizie di parte, fra loro discordanti, il giudice, in

virtù del principio processuale del libero apprezzamento delle prove, fosse

tenuto ad operare una scelta intesa a stabilire a quale prova dovesse essere

riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 49 ad art. 90), non toglie che in presenza di una perizia

giudiziaria egli potesse procedere come si è detto sopra. E, contrariamente a

quanto preteso dall’attore nell’ultimo paragrafo del punto 9.7, il fatto che un

autore (Cocchi, La perizia nel

processo civile: strumento di ricerca di prova e fonte di convincimento del

giudice, in: AAVV, Le perizie giudiziarie, p. 65) possa aver espresso

l’opportunità che il giudice avesse a motivare anche la sua adesione alle

conclusioni del perito, non toglie che, come rilevato anche dallo stesso autore

citato dall’attore (Cocchi, op.

cit., p. 60), la giurisprudenza menzionata in precedenza fosse di avviso

diverso ed esigesse dal giudice una motivazione solo laddove egli ritenesse di

distanziarsi dagli accertamenti peritali (cfr. pure Cocchi, op. cit., p. 60; TF 17 novembre 2009 4A_308/2009

consid. 5.1), tanto più che nel caso concreto il perito giudiziario, esponendo

la metodologia da lui ritenuta applicabile e rispondendo in particolare al

quesito D di parte convenuta ed al quesito 1 di parte attrice, poi oggetto di

una delucidazione peritale, aveva spiegato le ragioni alla base della sua

conclusione (perizia 13 giugno 2013 p. 6 segg., complemento peritale 14 gennaio

2014 p. 6 seg.).

7.3. L’attore, rilevando

che in presenza di una seria contestazione della perizia giudiziaria il giudice

Considerandi

era quanto meno tenuto a ordinare una nuova perizia, ha in seguito chiesto che

il risarcimento della perdita di guadagno da lui asseritamente subita negli

anni 2003 e 2004 fosse riconosciuto, in subordine, dal Pretore, a cui in tal

caso la causa avrebbe dovuto essere rinviata per l’assunzione di una nuova

perizia sul tema della perdita di guadagno previo annullamento della sua

decisione, rispettivamente, in via ancor più subordinata, da questa Camera

previa assunzione di una nuova perizia sempre su quel tema.

7.3.1

La richiesta di assunzione

di una nuova perizia ad opera del Pretore è innanzitutto irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che con

l’appello l’attore non si è assolutamente confrontato con gli argomenti -

esposti nell’ordinanza 8 maggio 2014 (a cui si rimanda) - che avevano indotto

il giudice di prime cure a respingere la sua domanda 29 gennaio 2014 in tal

senso (II CCA 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n.

12.2013

, 3 giugno 2015 inc. n. 12.2013.133, 5 novembre 2015 inc. n.

12.2014

, 14 dicembre 2015 inc. n. 12.2015.51, 16 maggio 2016 inc. n.

12.2015

) e non ha dunque spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto

gli stessi sarebbero errati o comunque non condivisibili.

Ritenuto che quella prova

avrebbe già potuto essere ragionevolmente richiesta in prima sede giusta l’art.

252.

cpv. 5 CPC/TI, è parimenti escluso che la stessa possa ora essere esperita

da questa Camera in applicazione dell’art. 317 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 3

ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96, 3 giugno

2015.

inc. n. 12.2013.133, 5 novembre 2015 inc. n. 12.2014.35).

7.3.2

In ogni caso, come

ritenuto dal Pretore, le condizioni materiali per l’assunzione di una tale

perizia neppure erano adempiute.

In base alla dottrina e

alla giurisprudenza citata dallo stesso attore (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 8 ad art. 253; Cocchi,

op. cit., p. 61 seg.) l’obbligo per il giudice di assumere una nuova perizia

entrava in effetti in considerazione, tra gli altri casi che qui non

interessano, solo qualora una prova qualificata, segnatamente una nuova perizia

di parte o una pubblicazione scientifica, avesse posto seri dubbi sulla

concludenza degli accertamenti del perito giudiziario. Sennonché nel caso di

specie una situazione del genere non si è assolutamente verificata, l’attore

essendosi - come detto - limitato a menzionare il fatto che i periti da lui

incaricati, sentiti come testimoni prima della consegna della perizia

giudiziaria, avessero confermato la bontà della modalità di calcolo da loro

proposta e il fatto che egli stesso avesse tacciato di “manifestamente

sbagliati ed iniqui nonché privi di qualsiasi valenza scientifica” i

risultati a cui era giunto il perito giudiziario, ciò che però non è ancora

sufficiente.

8.

Aderendo alle

conclusioni peritali, il Pretore ha pure ritenuto, sempre sul tema della

perdita di guadagno asseritamente subita dall’attore negli anni 2003 e 2004,

che questi, come risultava dalla perizia giudiziaria, a fronte di una sua

perdita di guadagno di fr. 98’940.- avesse già ricevuto, oltre alle somme già

percepite dal suo assicuratore privato, altri fr. 110'000.- dalla convenuta.

In questa sede -

come detto - l’attore ha ribadito il buon fondamento della sua pretesa per

perdita di guadagno (di

fr. 101'985.85). In tal modo egli ha censurato, almeno implicitamente, anche

l’entità delle somme ricevute dalla convenuta, che a suo dire sarebbero state

di soli fr. 98'000.- (in realtà nel punto 6 dell’appello, che sul tema è

identico all’allegato conclusionale, è stato esposto un importo di soli fr.

88'000.-, che non può però essere ritenuto, dato che egli negli allegati

preliminari, come per altro risultava dai doc. O1 e O2, aveva già ammesso di

aver ricevuto fr. 98'000.- [cfr. petizione p. 9]).

8.1

Nel caso di specie la

censura dell’attore, che invero alla luce di quanto è stato deciso nel

precedente considerando 7 sarebbe ininfluente per l’esito della lite,

dev’essere dichiarata irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) già per il fatto che

egli non si è affatto confrontato con il giudizio pretorile ma si è limitato a

ricopiare sul tema quanto riportato nel suo allegato conclusivo, ciò che non

costituisce una sufficiente motivazione ricorsuale.

8.2

La censura

dell’attore, qualora fosse stata ricevibile, sarebbe comunque stata destinata

all’insuccesso anche nel merito.

L’attore non può in

effetti essere seguito laddove ha preteso che l’acconto di fr. 12'000.- da lui

ricevuto a seguito della comunicazione 27 dicembre 2004 della convenuta (doc.

X) era stato da lui contabilizzato solo nel 2005 e andava con ciò imputato

sulla perdita di guadagno degli anni successivi. Nella lettera 15 dicembre 2004

(doc. W) egli si era in effetti limitato a chiedere alla convenuta un ulteriore

acconto “in considerazione del fatto che la liquidazione del 2003 non verrà

effettuata in tempi brevi e che il dott. AP 1 si trova ancora inabile al lavoro

nella misura del 20%", mentre nello scritto 27 dicembre 2004 (doc. X)

la convenuta aveva chiaramente specificato che la somma di fr. 12'000.- veniva

riconosciuta quale “ulteriore acconto, a valere sulla liquidazione finale”.

In tali circostanze è senz’altro a ragione che il perito giudiziario aveva

concluso che tra le somme da dedurre dalla perdita di guadagno subita dall’attore

nel 2004 vi erano i “fr. 12'000.- di acconto relativi a liquidazione finale

anni 2003-2004 (v. doc. X)” rispettivamente che “il rimborso della AO 1

di fr. 12'000.- relativo alla liquidazione 2003-2004 è stato considerato nel

2004.

per competenza (v. doc. X)” (perizia 13 giugno 2013 allegati 1 e 2).

9.

Nella sentenza il

Pretore ha infine ritenuto che l’indennità per torto morale a favore

all’attore, di fr. 25'000.-, non fosse dovuta poiché compensata, come postulato

dalla convenuta, dalle maggiori somme da lui frattanto percepite in eccesso.

In questa sede

l’attore ha rilevato che la controparte aveva preteso per la prima volta

solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito che l’indennità per torto

morale di sua spettanza fosse eventualmente estinta per compensazione.

9.1

In forza dell’art. 124

cpv. 1 CO il debitore, affinché si produca la compensazione, deve manifestare

al creditore la sua intenzione di prevalersene. Si tratta di un atto

unilaterale che necessita ricezione, che non richiede forme particolari e che

può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria (Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar,

n. 12 e 16 ad art. 124 CO e n. 118 delle note preliminari ad art. 120-126 CO;

TF 10 dicembre 2007 4A_290 e 292/2007 consid. 8.3.1, 23 marzo 2011 4A_23/2011

consid. 3.2, 16 luglio 2012 4A_27/2012 consid. 5.4.1). Nondimeno essa deve

essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito

compensabile (Zellweger-Gutknecht,

op. cit., n. 17 ad art. 124 CO; Aepli,

Zürcher Kommentar, n. 63 ad art. 124 CO; II CCA 22 maggio 2017 inc. n.

12.2016

, 21 settembre 2017 inc. n. 12.2016.205).

9.2

Nel caso di specie è

incontestabile e neppure è stato contestato dalla convenuta che l’eccezione di

compensazione dell’indennità per torto morale non era stata sollevata negli

allegati preliminari ed era stata addotta per la prima volta e con ciò

irritualmente (art. 78 CPC/TI; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 31 ad art. 78; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 53 e n. 135 ad art. 78) solo in sede conclusionale e non poteva

di principio essere considerata.

9.3

A sostegno della

ricevibilità dell’eccezione la convenuta in questa sede ha tuttavia obiettato

che a seguito dell’impostazione della causa non le era possibile sollevare

negli allegati preliminari quell’eccezione e che la rilevanza di

quell’eccezione si era in definitiva manifestata solo dopo l’allestimento delle

due perizie giudiziarie, quella medica e quella contabile.

L’obiezione è

ampiamente infondata. Atteso che dalla perizia di parte di cui al doc. UU

risultava che l’attore aveva già percepito somme in eccesso e che negli

allegati preliminari quest’ultimo aveva espressamente chiesto l’attribuzione di

un’indennità per torto morale, nulla impediva in effetti alla convenuta, nonostante

ritenesse prematura una tale pretesa, di sollevare già allora, almeno in via

eventuale, quell’eccezione. E comunque, quand’anche, per mera ipotesi, si

volesse seguire la convenuta ed ammettere così che la rilevanza di

quell’eccezione si fosse in definitiva appalesata solo dopo l’allestimento

delle due perizie giudiziarie, quella medica e quella contabile, l’ultima delle

quali risale al 14 gennaio 2014, resterebbe però il fatto che la convenuta non

poteva limitarsi a sollevare l’eccezione nell’allegato conclusivo del 21 aprile

2016, ma, come previsto dall’art. 80 cpv. 1 lett. b CPC/TI, avrebbe semmai

dovuto inoltrare, entro 30 giorni da che ne era venuta a conoscenza (art. 139

CPC/TI), ossia al più tardi nella primavera 2014, una domanda di restituzione

in intero per produrre nuovi mezzi di difesa giusta l’art. 138 CPC/TI, ciò che

non ha però fatto.

10.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la petizione può essere

accolta per fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2003.

La tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza

delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per il giudizio di

secondo grado le stesse sono state calcolate su un valore litigioso di fr.

126'985.85.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

3 febbraio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

27 dicembre 2016 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, è

così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza AO 1, ora AO 1, è condannata a pagare ad AP 1 fr. 25'000.- oltre

interessi al 5% dal 26 giugno 2003.

2. La

tassa di giustizia in complessivi fr. 4'800.- e le spese in

fr. 400.-, le tasse e le spese delle diverse ordinanze processuali in

complessivi fr. 1'000.-, nonché le spese peritali, da anticipare come di rito, sono

a carico dall’attore per 6/7 e per 1/7 sono a carico della convenuta, alla

quale l’attore rifonderà fr. 10'000.- per parti di ripetibili.

II. Le

spese processuali di fr. 7’000.- sono a carico dell’appellante per 4/5 e per 1/5

sono poste a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 3'000.-

per parti di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).