12.2017.24
Progettazione e realizzazione di un impianto di riscaldamento - appalto - garanzia per difetti - notifica dei difetti
8 ottobre 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.24
Lugano
8 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
vicepresidente,
Stefani
e Jaques
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2013.35 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 25
novembre 2013 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di
fr. 30'000.- (almeno e con riserva di precisazione in corso di causa), oltre a
interessi al 5% dal 13 marzo 2009, con protesta di tassa, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con sentenza 4 gennaio 2017 ha integralmente respinto;
appellante l'attore
con appello 6 febbraio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di rinviare l’incarto al Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno-Campagna affinché completi l’istruttoria e di dare
atto che non è intervenuta alcuna perenzione e/o prescrizione, in subordine che
tale tematica venga rimandata alla sentenza che seguirà in istruttoria,
protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta con
risposta 13 marzo 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel 2008,
nell’ambito dell’edificazione della sua villa a __________, AP 1 ha incaricato
la ditta AO 1 di realizzare l’impianto sanitario e quello di riscaldamento.
A tal fine, fondandosi sul
documento denominato “Disciplinare tecnico” allestito dallo Studio
d’ingegneria T__________ SA di __________ - cui era stata affidata la direzione
generale della costruzione della nuova abitazione in data 24 luglio 2007 (doc.
L e 7) - la AO 1, il 31 agosto 2007, ha presentato al committente due distinte
offerte, una per l’impianto sanitario (doc. M), per complessivi fr. 71'338.80,
e una per l’impianto di riscaldamento (doc. N), per fr. 66'389.20.
Al capitolo “Condizioni
specifiche” il summenzionato disciplinare stabiliva che determinati oneri
di progettazione fossero assunti dall’imprenditore e non dal progettista T__________
SA (doc. L e 7, pto. 2.2., pag. 5), tra i quali vi erano i piani esecutivi
degli impianti, i piani dei risparmi e degli zoccoli, il dimensionamento
provvisorio e definitivo di pompe, vaso d’espansione e regolazione, i piani
d’officina, e via dicendo.
Di conseguenza, le due
offerte della AO 1, al capitolo “Osservazioni”, sotto la voce “Lavori
compresi”, indicavano anche “progettazione impianti”, “piani
esecutivi”, “piani risparmi”, “piani di dettaglio” e direzione
tecnica del cantiere” (doc. M e N, pag. 4).
In un secondo tempo, AP 1,
avendo ricevuto informazioni positive in merito dal figlio e da conoscenti, ha
deciso di modificare il tipo d’impianto da istallare, integrandolo con un
sistema denominato F__________, che, facendo capo anche a pannelli solari,
avrebbe consentito a suo dire un notevole risparmio energetico (interrogatorio
di AP 1 3 giugno 2015, pag. 5).
Di conseguenza, il 4
giugno 2008, la AO 1 ha allestito una nuova offerta denominata “Supplemento
Offerta impianto di riscaldamento” per ulteriori fr. 25'739.- (doc. P). Il
progetto del sistema F__________ - che de facto era uno schema standard per
quel tipo di apparecchi in case provviste di piscina (interrogatorio di S__________
R__________ 11 dicembre 2014, pag. 4 seg.) - cui l’offerta ha fatto capo, era
stato procurato dalla ditta E__________ SA (doc. 11 e 23), che ha pure
individuato e fornito alla AO 1 il materiale, regolarmente fatturatole e pagato
(doc. SSS). Quest’ultima ha per finire realizzato l’opera.
2. Il 25 luglio 2008 si
è proceduto, su richiesta del committente, alla messa in funzione provvisoria
parziale dell’impianto di riscaldamento, e meglio di termopompa e serpentine,
con lo scopo primario di asciugare i betoncini (doc. Q; interrogatorio di E__________
S__________ 14 ottobre 2014, pag. 3). Il 25 novembre 2008 è stata effettuata la
messa in funzione definitiva dell’impianto di riscaldamento e sanitario
(interrogatorio di E__________ S__________ 14 ottobre 2014, pag. 3); la
relativa convocazione è stata inviata dalla AO 1 in copia anche a AP 1 (doc.
16).
La notte di Natale 2008 AP
1 e la moglie sono andati a dormire per la prima volta nella nuova abitazione,
nonostante a quel momento i servizi, i bagni e le docce non fossero ancora
funzionanti, potendo loro fare capo alla precedente casa, situata a circa 100 m
di distanza (interrogatorio di AP 1 3 giugno 2015, pag. 5). Questi sono
diventati utilizzabili solo a partire dal febbraio o inizio marzo 2009 (ibidem,
pag. 5).
Il 4 giugno 2009 è poi
stata effettuata la messa in funzione definitiva dell’impianto riscaldamento
della piscina (doc. OOO; interrogatorio di E__________ S__________ 14 ottobre
2014, pag. 3).
3. Al momento della presa
in possesso definitiva della casa, situabile temporalmente a febbraio/marzo
2009, AP 1 ha subito riscontrato due difetti dell’impianto sanitario e meglio
quello per il quale, aprendo i rubinetti dell’acqua fredda, ne fuoriusciva
acqua calda per parecchi minuti, e quello per cui l’acqua calda non raggiungeva
mai una temperatura sufficiente da consentire di riscaldare adeguatamente
l’acqua dell’intera vasca da bagno e poterla utilizzare; inoltre a metà
stagione era impossibile riscaldare la piscina (interrogatorio di AP 1 3 giugno
2015, pag. 5).
Il 27 maggio 2009 il
committente ha scritto alla AO 1, lamentando il fatto che l’acqua calda
arrivava in casa con diversi minuti di ritardo, ipotizzando che si potesse
trattare di un problema di malfunzionamento della pompa principale, e
segnalando altri piccoli difetti (doc. PPP). L’impresa ha così effettuato un
sopralluogo in data 4 giugno 2009, in esito al quale ha potuto effettivamente
constatare che vi erano dei problemi alla pompa, ed ha così chiesto l’intervento
della E__________ SA per trovare una soluzione (doc. S).
La questione della
commistione dell’acqua calda/fredda è stata oggetto di ulteriori reclami dal
committente alla ditta di sanitari tra il 25 gennaio 2010 e il 24 febbraio 2011
(doc. T-Z).
In data 4 marzo 2010 la AO
1 ha denunciato come sinistro alla propria assicurazione RC __________ AG il
difetto della commistione (doc. III e QQQ). Il 25 marzo 2010, l’ing. F__________
S__________ ha trasmesso una sua breve analisi sulla situazione, ipotizzando
che la sua causa potesse essere da collegare alla posa in soletta della
condotta dell’acqua fredda a contatto per un certo tratto con quella dell’acqua
calda (doc. AA). Sulla scorta di questo primo parere, il committente ha preteso
dalla AO 1 l’allestimento di una perizia, che questa ha poi demandato proprio
all’ing. F__________ S__________ (doc. BB).
Per ovviare
all’inconveniente è stato poi deciso, con intervento della ditta T__________,
nel frattempo coinvolta nella questione nella persona dell’ing. G__________ C__________
(doc. BB), di bypassare il tratto critico creando un nuovo sistema di condotte
esterne, poi posate dalla AO 1 a proprie spese (interrogatorio di E__________ S__________
14 ottobre 2014, pag. 5). Ciononostante, il 20 marzo 2012, AP 1 ha ancora
scritto alla ditta di impianti sanitari lamentando la persistenza, seppur in
minor misura, dei problemi di commistione (doc. FF).
Il 2 maggio 2012 l’attore
ha scritto una e-mail all’ing. G__________ C__________, lagnandosi ancora dei
ritardi nell’erogazione di acqua (del tutto) fredda, rispettivamente calda, e
asserendo che gli sarebbe piaciuto aumentare la temperatura dell’acqua calda
(doc. HH). Effettuati ulteriori approfondimenti, il 14 maggio 2012, l’ingegnere
ha informato il committente che lo scambiatore di calore F__________ e la pompa
di circolazione installati erano sottodimensionati per le esigenze della sua
abitazione, proponendogli di installare un bollitore supplementare di 300-400
litri (doc. LL).
In seguito l’ing. G__________
C__________, sulla scorta dei piani, ha eseguito un esame dettagliato
dell’impianto ed ha proposto degli interventi immediati da parte della AO 1,
conclusi i quali AP 1 avrebbe dovuto decidere se sostituire l’apparecchio F__________
o piazzare il boiler (doc. BBB). Nonostante l’effettuazione dei primi lavori,
il problema di miscelazione acqua calda/acqua fredda, seppur in diversa misura,
ha continuato a persistere in alcuni locali ancora nel settembre 2012 (doc.
CCC, DDD e GGG).
Nell’ottobre 2012 l’assicurazione
RC della AO 1 ha liquidato il difetto della commistione concludendo un accordo
con AP 1, in base al quale gli sono stati riconosciuti
fr. 48'918.- come rimborso dei costi risarcibili per l’accertamento e
l’eliminazione del difetto e fr. 30'000.- come indennità forfettaria a
tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa per il difetto dell’erogazione
dell’acqua fredda dai rubinetti del bagno padronale al livello 1, non riparato
(doc. III).
Il 30 gennaio 2013 l’ing.
G__________ C__________ ha reso la sua perizia (doc. A inc. CM.2013.88), con la
quale ha concluso che l’impianto istallato dalla AO 1, in particolare lo
scambiatore F__________, era sottodimensionato e ne ha suggerito la
sostituzione parziale (ibidem, pag. 6 seg.).
Fondandosi su queste
risultanze, il 21 marzo 2013, AP 1 si è rivolto alla AO 1 chiedendole di
rispondere anche del problema dell’inefficienza dell’impianto di produzione
dell’acqua calda (doc. E inc. CM.2013.88). L’impresa ha reagito contestando la
tempestività della notifica e rifiutando l’assunzione di qualsiasi
responsabilità.
4. Con petizione 25
novembre 2013 AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1 innanzi alla Pretura di
Locarno-Campagna per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo di fr.
30'000.-, almeno, con riserva di precisazione in corso di causa, oltre a
interessi al 5% dal 13 marzo 2009, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Egli, in estrema sintesi, ha lamentato l’esistenza di difetti all’impianto
sanitario e di riscaldamento della sua abitazione.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione, pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
Dopo il secondo scambio di
allegati e dopo l’assunzione delle prove richieste, con ordinanza 7 gennaio
2016, il Pretore aggiunto, in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC, ha deciso
di limitare la causa all’eccezione d’intempestiva notifica del preteso difetto
ed alla questione della responsabilità della convenuta quale asserita
mandataria. Questa decisione è stata oggetto di reclamo, sollevato dalla parte
attrice il 18 gennaio 2016, respinto dalla terza Camera civile del Tribunale
d’appello in data 29 marzo 2016.
5. In sede
conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
precedenti allegazioni di fatto e di diritto. L’attore, ponendo l’accento sul
fatto che alla convenuta era stata anche affidata la progettazione
dell’impianto, ha in particolare sostenuto che, indipendentemente dal fatto che
al caso di specie andassero applicate le norme sul mandato, come egli riteneva
essere, o quelle sull’appalto, la notifica del difetto sarebbe sicuramente
tempestiva, tenuto conto del termine di garanzia di due anni ai sensi della
Norma SIA 118. Inoltre, tutte le segnalazioni effettuate dall’attore sarebbero
tempestive anche ai sensi del CO, perché effettuate immediatamente dopo che
egli si è accorto del problema specifico.
La AO 1, dal canto suo, ha
sottolineato come la prima ed unica notifica del difetto sia da far risalire al
21 marzo 2013, mentre gli inconvenienti sarebbero stati riscontrati sin da
subito o in ogni caso molto tempo prima. In applicazione delle norme sul
contratto d’appalto, la denuncia del problema sarebbe quindi intempestiva e la
petizione da respingere già per ciò solo.
6. Il Pretore aggiunto,
con la sentenza 4 gennaio 2017 ora oggetto di impugnativa, ha respinto la
petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese di fr. 590.-
a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 6’000.- a
titolo di ripetibili. Egli ha in sostanza ritenuto che alla fattispecie siano
da applicare le norme sul contratto di appalto e che l’analisi della
tempestività della notifica del difetto debba essere effettuata secondo le
disposizioni della Norma SIA 118, i cui art. 172 e 173 stabiliscono che il periodo
di garanzia per i difetti è di due anni e che durante tale periodo il
committente ha il diritto di far valere in qualsiasi momento le relative
pretese. Partendo da questi presupposti, il Pretore aggiunto ha stabilito che,
al più tardi, la segnalazione del difetto in discussione avrebbe dovuto essere
stata fatta entro il 4 giugno 2011, tenuto conto che il collaudo dell’opera è
stato effettuato il 4 giugno 2009 (decisione impugnata, consid. 10, pag. 12
seg.). Tutte le denunce effettuate in precedenza concernevano infatti altri
tipi di difetto, ma non il problema del sottodimensionamento della pompa di
circolazione dell’acqua calda. Per completezza, il primo giudice ha chiarito
che, anche volendo ammettere che le altre lacune dell’impianto abbiano mascherato
l’asserita incapacità dello stesso di produrre acqua calda in quantità
sufficiente, trovando dunque applicazione l’art. 179 cpv. 2 della Norma SIA
118, la segnalazione del difetto sarebbe intempestiva, poiché non avvenuta
immediatamente, ma oltre un mese e mezzo dopo il ricevimento del referto
dell’ing. G__________ C__________ e a mesi di distanza dal conferimento a
questi dell’incarico di allestimento della perizia, momento nel quale l’attore
doveva necessariamente essere consapevole del problema di mancanza di
produzione di un quantitativo sufficiente di acqua calda. Per il difetto di
sottodimensionamento, ha poi puntualizzato il Pretore aggiunto, nessun termine
biennale è ripartito a far tempo dall’esecuzione degli interventi di
riparazione e dalla liquidazione dell’assicurazione, trattandosi di deficienze
di altra natura.
7. Con l’appello 6
febbraio 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 13
marzo 2017, l’attore ha chiesto di annullare la sentenza 4 gennaio 2017 e di
rimandare l’incarto al primo giudice affinché completi l’istruttoria ed emani
il giudizio, nonché di accertare che non è intervenuta alcuna perenzione e/o prescrizione,
e in subordine che la decisione su tale aspetto è rimandata alla sentenza che
seguirà l’istruttoria.
Essenzialmente egli
ha argomentato la propria pretesa con il fatto che la fattispecie deve essere
giudicata facendo capo alle norme valide per il contratto di mandato,
trattandosi fondamentalmente di un errore di progettazione. A suo dire, una
ritardata erogazione d’acqua calda costituisce un’erogazione insufficiente, per
cui le segnalazioni in merito alla prima valgono anche per la seconda. La
segnalazione del difetto sarebbe dunque avvenuta sin dal maggio 2009 e non con
l’intimazione della perizia privata. A questo si aggiunge il fatto che non vi
sarebbe la prova che sia stato effettuato il collaudo. Egli ha poi sostenuto
che, anche seguendo le regole valide in ambito di contratto d’appalto, il
difetto sarebbe quindi stato notificato correttamente. Inoltre, a suo dire, gli
interventi effettuati dalla ditta convenuta avrebbero fatto ripartire il
termine biennale per la notifica dei difetti, come previsto dall’art. 176 della
Norma SIA 118.
8. Per
sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare
(v. Reetz/Theiler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e
riferimenti).
Ora,
nel caso in esame l’appellante espone in gran parte, se non quasi nella sua
totalità, una propria tesi e una propria lettura dei fatti, non confrontandosi espressamente
con il giudizio impugnato ed in modo particolare con le argomentazioni del
Pretore in base alle quali egli ha concluso che al caso in disamina siano da
applicare le norme del contratto d’appalto, rispettivamente che i termini per
poter considerare tempestiva la notifica del difetto sono stati ampiamente superati.
Egli nemmeno spiega sufficientemente perché la distinzione operata dal primo
giudice tra ritardata e carente produzione di acqua calda sarebbe speciosa e
inconsistente, come sostiene.
Su questi
aspetti, l’appello è quindi irricevibile.
A
prescindere da ciò, esso è in ogni caso destinato all’insuccesso, per i motivi
che seguono.
Fatti
9. In primo luogo
l’appellante ha contestato – seppur, come detto, genericamente ed in maniera
non consona ai principi sopra esposti - la conclusione del Pretore aggiunto in
base alla quale trovano qui applicazione le norme sul contratto d’appalto e non
quelle sul mandato, perché a suo dire all’origine del difetto di insufficiente
erogazione di acqua calda sanitaria vi sarebbe un’errata implementazione del
sistema F__________, quindi un errore di progettazione; conseguenza questa, tra
l’altro, del fatto che la convenuta si sarebbe conformata passivamente allo
schema generico fornitole da E__________ SA, senza procedere con le necessarie
verifiche e attuare i dovuti correttivi. Prova ne sarebbe che per ovviare
all’inconveniente occorrerebbe rimediare al vizio di calcolo e non procedere,
ad esempio, alla sostituzione di pezzi difettosi.
9.1. Il Pretore aggiunto,
dopo aver illustrato la dottrina e la giurisprudenza in merito alla distinzione
tra i due tipi di contratto in discussione, ha concluso che tra le parti era
venuto in essere un contratto d’appalto poiché la prestazione caratteristica
della loro relazione contrattuale era da individuare nella realizzazione di
un’opera da parte della convenuta ad un determinato prezzo, che l’attore si è
impegnato a pagare (art. 363 CO). L’allestimento dei piani esecutivi e di
dettaglio, nonché la direzione della parte tecnica dei lavori necessari
all’esecuzione dell’opera, costituiscono delle prestazioni aggiuntive che non
modificano la natura del rapporto giuridico (sentenza impugnata, consid. 9/c,
pag. 11).
9.2. Contrariamente a
quanto asserisce l’appellante, la qualifica del contratto concluso tra le parti
quale contratto d’appalto è corretta.
E’ l’obbligazione
principale della fornitura e istallazione dell’impianto di F__________, quindi
di un’opera, quella che caratterizza il tipo di contratto. Questo non esclude
tuttavia che la parte che si impegna ad eseguire l’opera assuma impegni
connessi con la prestazione principale che hanno altra natura (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats
spéciaux, 5a ed., 2016, n. 3530).
Nella fattispecie, oltre
alla fornitura e posa del sistema F__________, la ditta convenuta si è occupata
dell’allestimento dei piani esecutivi e di dettaglio, nonché di dirigere i
lavori necessari all’istallazione dell’impianto (interrogatorio di E__________
S__________ 14 ottobre 2013, pag. 2 e 3; doc. M e N). Si tratta di prestazioni
evidentemente al servizio di quella principale, senza alcuna indipendenza
propria, e senza la forza di poterne modificare la connotazione giuridica.
Peraltro, l’incarico dell’allestimento
di piani costituisce pure la prestazione di un’opera ed è caratterizzabile come
contratto d’appalto (Zindel/Pulver/Schott,
in Basler Kommentar zum OR, 6a ed., n. 17 ad art. 363).
Non è poi calzante al caso
in esame la sentenza citata dall’appellante, per cui a un contratto di
architetto globale (includendo sia la progettazione sia la direzione dei
lavori) occorre applicare nella loro globalità le norme relative al mandato, e
ciò quanto meno in materia di responsabilità (sentenza II CCA del 26 marzo 2015,
inc. n. 12.2013.127 consid. 8). La fornitura e l’istallazione dell’impianto in
questione non è infatti stata affidata a un architetto, sicché non entra in
considerazione un rapporto di fiducia tra architetto e committente.
Le conseguenze del preteso
sottodimensionamento dell’impianto F__________ devono pertanto essere esaminate
sulla scorta delle norme valide per il contratto d’appalto (art. 363 segg. CO)
e non, come vorrebbe l’attore, secondo quelle valide per il contratto di mandato
(art. 394 segg. CO).
10. Quale altra
contestazione, l’appellante sostiene che il Pretore aggiunto ha sbagliato a
considerare provata l’effettuazione dei due collaudi, ritenuto che in atti vi
sono semplicemente le due relative convocazioni (doc. Q e 16 e doc. OOO) ma che
non è dato di sapere se, poi, quanto fatto in quelle due occasioni configuri
effettivamente un collaudo (appello ad 3).
A parte il fatto che
l’appellante non contesta la tardività della censura, chiaramente evidenziata
dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 10/b), sulla problematica non
occorre dilungarsi, bastando le due convocazioni summenzionate a chiarire quale
fosse l’oggetto e quali gli apparecchi testati e tarati. In particolare, la
messa in funzione definitiva del 25 novembre 2008 concerneva anche la
produzione dell’acqua calda (doc. Q e 16, pag. 2), mentre il 4 giugno 2009 è
stata effettuata la messa in funzione definitiva dell’impianto di riscaldamento
della piscina (doc. OOO).
Il teste E__________ S__________
ha confermato che i collaudi e le messe in funzione sono realmente avvenuti
(interrogatorio del 14 ottobre 2014, pag. 3).
In base a questi elementi,
si può considerare dimostrato che i vari impianti sono stati formalmente
avviati, controllati e tarati nelle date indicate dalle convocazioni.
Trattandosi qui di un problema di insufficiente produzione di acqua calda che
ha comportato l’impossibilità, in particolare, di portare alla dovuta
temperatura la piscina, la cui acqua restava a detta di AP 1 troppo fredda, non
appare necessario disporre di tutti i dettagli delle operazioni effettuate.
Considerandi
Ma vi è di più. E’ lo stesso
AP 1, nei suoi allegati di petizione e replica, a sostenere che tali collaudi e
messe in funzione si sono svolti regolarmente e, addirittura, che il collaudo e
la messa in funzione definitiva sono avvenuti il 4 giugno 2009, così che “solamente
a quel momento l’opera poteva considerarsi consegnata formalmente, ancorché
intaccata sin dal principio da continui malfunzionamenti (doc. R e S) e dagli
importanti vizi strutturali già ampiamente discussi (doc. T e segg.)”
(replica, pag. 6).
Ad ogni buon conto, va
evidenziato come, nonostante la critica in merito alla prova dei collaudi qui
sollevata, l’attore non ha sostanzialmente contestato gli accertamenti del
Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 10/b, pag. 12 seg.), per i quali
egli ha subito riscontrato dei difetti, ma in ogni caso, al più tardi il 4
giugno 2009, ed aveva da subito o da quella data tutti gli elementi per poter
notificare in modo preciso il difetto alla convenuta, non essendo necessario
conoscerne anche la causa.
11.
AP 1 ha criticato,
anche qui in maniera carente (giacché non spende una parola sui consid. 10/d e
10/e) e quindi irricevibile, la decisione del Pretore aggiunto di considerare
intempestiva la notifica del difetto e di far coincidere la sua prima
segnalazione con l’intimazione della perizia privata, sostenendo che questa
deve invece essere considerata avvenuta al più tardi il 27 maggio 2009 ed è
quindi tempestiva. Tale posizione tiene conto del fatto che una ritardata
erogazione d’acqua calda costituirebbe, a suo dire, un’erogazione
insufficiente.
11.1
Il Pretore aggiunto,
dopo aver chiarito che il difetto di commistione non può essere considerato la
stessa cosa di quello dell’insufficiente produzione d’acqua calda e aver
stabilito che l’attore avrebbe dovuto notificare alla convenuta quest’ultimo al
più tardi entro il 4 giugno 2011, ha costatato come egli abbia inizialmente
affrontato il problema del sottodimensionamento dell’impianto solo con l’ing. G__________
C__________ (doc. LL, GGG, HHH, LLL, NNN), coinvolgendo la AO 1 solo dopo aver
ricevuto i risultati della perizia tecnica di quest’ultimo datata 30 gennaio
2013, con scritto del 21 marzo 2013 ad essa indirizzato (doc. E inc.
CM.2013.88). Ben oltre, quindi, il termine biennale fissato dalla Norma SIA 118
cui rinviava il Disciplinare tecnico (doc. L).
11.2
Che la ritardata
fuoriuscita dell’acqua alla temperatura auspicata a causa della commistione,
sia tutt’altra cosa rispetto ad un’insufficiente produzione di acqua calda,
appare inconfutabile: il primo è un difetto relativo, fondamentalmente, alle
tempistiche, mentre per il secondo si tratta di aspetti quantitativi e
qualitativi. D’altronde è talmente evidente che l’appellante nemmeno ha tentato
di spiegare il perché egli sia di opinione contraria.
Ciò posto, per stabilire a
quando risale la prima notifica del difetto causato dal sottodimensionamento
dell’impianto F__________, è corretto fare riferimento esclusivamente alle
specifiche lamentele, mentre quelle relative alla commistione o ad altri tipi
di mancanze non possono essere ritenute valide. L’onere della prova grava sul
committente (DTF 118 II 142 consid. 3/a).
Il committente deve
segnalare il difetto in maniera inequivocabile e precisa, così da consentire
all’appaltatore di comprendere l’oggetto della critica (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3815).
La prima segnalazione del
difetto dell’insufficiente produzione di acqua calda che si trova in atti
coincide con lo scritto del 21 marzo 2013 inviato da AP 1 alla convenuta, con
il quale le ha trasmesso copia della perizia di parte da lui ordinata (doc. E
inc. CM.2013.88).
La lettera 27 maggio 2009
cui si riferisce l’appellante (doc. PPP) accenna unicamente al ritardo di
diversi minuti nell’erogazione dell’acqua calda, ma non fa alcun riferimento a
una insufficiente produzione di acqua calda.
Lo stesso vale per quella
20.
marzo 2012 (doc. FF) e per tutta la corrispondenza (elettronica o cartacea)
precedente (doc. T-Z, AA-EE).
Per contro, nel maggio
2012.
l’ing. G__________ C__________ ha avanzato la tesi del
sottodimensionamento dell’impianto, ma in uno scambio epistolare elettronico
con l’attore, che gli aveva espresso il desiderio di aumentare la temperatura
dell’acqua calda, senza il coinvolgimento della ditta convenuta (doc. HH, II e
LL). Parimenti, le e-mail del 24 e 27 agosto 2012 inviate da AP 1 all’ing. G__________
C__________, fanno riferimento a quanto avrebbe sostenuto un operaio della
convenuta, per il quale l’impianto F__________ sarebbe stato sottodimensionato
(doc. CCC e DDD). Nell’incarto non si trova tuttavia prova che la AO 1 sia
stata informata dei contenuti di queste discussioni, che non assumono quindi
alcuna valenza nei suoi confronti.
L’unico scritto nel quale
vi è stato il coinvolgimento della convenuta, nella persona di E__________ S__________,
è l’e-mail del 25 luglio 2012, inviata dall’ing. G__________ C__________ a lui
e all’attore, che contiene due frasi che lascerebbero intendere che il problema
dell’efficienza dell’impianto era già stato affrontato anche con la AO 1 almeno
il giorno prima in occasione di un sopralluogo (doc. BBB, punti n. 4 e 6). Non
essendo sufficienti i riferimenti alle discussioni avvenute ed ai difetti,
ritenuto che il tema di questo scritto non è poi stato approfondito né puntellato
da ulteriori prove, non è possibile stabilire con la necessaria certezza che il
committente aveva notificato il difetto qui in discussione e che lo aveva fatto
in maniera sufficientemente precisa almeno il giorno precedente.
In ogni modo, anche
volendo considerare dimostrato che al 24 luglio 2012, rispettivamente al 25
luglio 2012, il difetto del sottodimensionamento era stato segnalato alla
convenuta, il termine biennale era già a quel momento abbondantemente scaduto
ed i suoi diritti ex art. 368 CO perenti (DTF 64 II 257 segg.).
12.
Per tutto quanto
precede, il giudizio con cui il Pretore aggiunto ha respinto la petizione per
la tardiva notifica del difetto di insufficiente produzione di acqua calda deve
essere confermato e l’appello respinto, nei limiti della sua ricevibilità.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
30'000.-, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,
seguono la soccombenza (art. 106 CPC). L’appellante rifonderà all’appellata
congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
6 febbraio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà
all’appellata fr. 3'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).