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Decisione

12.2017.24

Progettazione e realizzazione di un impianto di riscaldamento - appalto - garanzia per difetti - notifica dei difetti

8 ottobre 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

9. In primo luogo

l’appellante ha contestato – seppur, come detto, genericamente ed in maniera

non consona ai principi sopra esposti - la conclusione del Pretore aggiunto in

base alla quale trovano qui applicazione le norme sul contratto d’appalto e non

quelle sul mandato, perché a suo dire all’origine del difetto di insufficiente

erogazione di acqua calda sanitaria vi sarebbe un’errata implementazione del

sistema F__________, quindi un errore di progettazione; conseguenza questa, tra

l’altro, del fatto che la convenuta si sarebbe conformata passivamente allo

schema generico fornitole da E__________ SA, senza procedere con le necessarie

verifiche e attuare i dovuti correttivi. Prova ne sarebbe che per ovviare

all’inconveniente occorrerebbe rimediare al vizio di calcolo e non procedere,

ad esempio, alla sostituzione di pezzi difettosi.

9.1. Il Pretore aggiunto,

dopo aver illustrato la dottrina e la giurisprudenza in merito alla distinzione

tra i due tipi di contratto in discussione, ha concluso che tra le parti era

venuto in essere un contratto d’appalto poiché la prestazione caratteristica

della loro relazione contrattuale era da individuare nella realizzazione di

un’opera da parte della convenuta ad un determinato prezzo, che l’attore si è

impegnato a pagare (art. 363 CO). L’allestimento dei piani esecutivi e di

dettaglio, nonché la direzione della parte tecnica dei lavori necessari

all’esecuzione dell’opera, costituiscono delle prestazioni aggiuntive che non

modificano la natura del rapporto giuridico (sentenza impugnata, consid. 9/c,

pag. 11).

9.2. Contrariamente a

quanto asserisce l’appellante, la qualifica del contratto concluso tra le parti

quale contratto d’appalto è corretta.

E’ l’obbligazione

principale della fornitura e istallazione dell’impianto di F__________, quindi

di un’opera, quella che caratterizza il tipo di contratto. Questo non esclude

tuttavia che la parte che si impegna ad eseguire l’opera assuma impegni

connessi con la prestazione principale che hanno altra natura (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats

spéciaux, 5a ed., 2016, n. 3530).

Nella fattispecie, oltre

alla fornitura e posa del sistema F__________, la ditta convenuta si è occupata

dell’allestimento dei piani esecutivi e di dettaglio, nonché di dirigere i

lavori necessari all’istallazione dell’impianto (interrogatorio di E__________

S__________ 14 ottobre 2013, pag. 2 e 3; doc. M e N). Si tratta di prestazioni

evidentemente al servizio di quella principale, senza alcuna indipendenza

propria, e senza la forza di poterne modificare la connotazione giuridica.

Peraltro, l’incarico dell’allestimento

di piani costituisce pure la prestazione di un’opera ed è caratterizzabile come

contratto d’appalto (Zindel/Pulver/Schott,

in Basler Kommentar zum OR, 6a ed., n. 17 ad art. 363).

Non è poi calzante al caso

in esame la sentenza citata dall’appellante, per cui a un contratto di

architetto globale (includendo sia la progettazione sia la direzione dei

lavori) occorre applicare nella loro globalità le norme relative al mandato, e

ciò quanto meno in materia di responsabilità (sentenza II CCA del 26 marzo 2015,

inc. n. 12.2013.127 consid. 8). La fornitura e l’istallazione dell’impianto in

questione non è infatti stata affidata a un architetto, sicché non entra in

considerazione un rapporto di fiducia tra architetto e committente.

Le conseguenze del preteso

sottodimensionamento dell’impianto F__________ devono pertanto essere esaminate

sulla scorta delle norme valide per il contratto d’appalto (art. 363 segg. CO)

e non, come vorrebbe l’attore, secondo quelle valide per il contratto di mandato

(art. 394 segg. CO).

10. Quale altra

contestazione, l’appellante sostiene che il Pretore aggiunto ha sbagliato a

considerare provata l’effettuazione dei due collaudi, ritenuto che in atti vi

sono semplicemente le due relative convocazioni (doc. Q e 16 e doc. OOO) ma che

non è dato di sapere se, poi, quanto fatto in quelle due occasioni configuri

effettivamente un collaudo (appello ad 3).

A parte il fatto che

l’appellante non contesta la tardività della censura, chiaramente evidenziata

dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 10/b), sulla problematica non

occorre dilungarsi, bastando le due convocazioni summenzionate a chiarire quale

fosse l’oggetto e quali gli apparecchi testati e tarati. In particolare, la

messa in funzione definitiva del 25 novembre 2008 concerneva anche la

produzione dell’acqua calda (doc. Q e 16, pag. 2), mentre il 4 giugno 2009 è

stata effettuata la messa in funzione definitiva dell’impianto di riscaldamento

della piscina (doc. OOO).

Il teste E__________ S__________

ha confermato che i collaudi e le messe in funzione sono realmente avvenuti

(interrogatorio del 14 ottobre 2014, pag. 3).

In base a questi elementi,

si può considerare dimostrato che i vari impianti sono stati formalmente

avviati, controllati e tarati nelle date indicate dalle convocazioni.

Trattandosi qui di un problema di insufficiente produzione di acqua calda che

ha comportato l’impossibilità, in particolare, di portare alla dovuta

temperatura la piscina, la cui acqua restava a detta di AP 1 troppo fredda, non

appare necessario disporre di tutti i dettagli delle operazioni effettuate.

Considerandi

Ma vi è di più. E’ lo stesso

AP 1, nei suoi allegati di petizione e replica, a sostenere che tali collaudi e

messe in funzione si sono svolti regolarmente e, addirittura, che il collaudo e

la messa in funzione definitiva sono avvenuti il 4 giugno 2009, così che “solamente

a quel momento l’opera poteva considerarsi consegnata formalmente, ancorché

intaccata sin dal principio da continui malfunzionamenti (doc. R e S) e dagli

importanti vizi strutturali già ampiamente discussi (doc. T e segg.)”

(replica, pag. 6).

Ad ogni buon conto, va

evidenziato come, nonostante la critica in merito alla prova dei collaudi qui

sollevata, l’attore non ha sostanzialmente contestato gli accertamenti del

Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 10/b, pag. 12 seg.), per i quali

egli ha subito riscontrato dei difetti, ma in ogni caso, al più tardi il 4

giugno 2009, ed aveva da subito o da quella data tutti gli elementi per poter

notificare in modo preciso il difetto alla convenuta, non essendo necessario

conoscerne anche la causa.

11.

AP 1 ha criticato,

anche qui in maniera carente (giacché non spende una parola sui consid. 10/d e

10/e) e quindi irricevibile, la decisione del Pretore aggiunto di considerare

intempestiva la notifica del difetto e di far coincidere la sua prima

segnalazione con l’intimazione della perizia privata, sostenendo che questa

deve invece essere considerata avvenuta al più tardi il 27 maggio 2009 ed è

quindi tempestiva. Tale posizione tiene conto del fatto che una ritardata

erogazione d’acqua calda costituirebbe, a suo dire, un’erogazione

insufficiente.

11.1

Il Pretore aggiunto,

dopo aver chiarito che il difetto di commistione non può essere considerato la

stessa cosa di quello dell’insufficiente produzione d’acqua calda e aver

stabilito che l’attore avrebbe dovuto notificare alla convenuta quest’ultimo al

più tardi entro il 4 giugno 2011, ha costatato come egli abbia inizialmente

affrontato il problema del sottodimensionamento dell’impianto solo con l’ing. G__________

C__________ (doc. LL, GGG, HHH, LLL, NNN), coinvolgendo la AO 1 solo dopo aver

ricevuto i risultati della perizia tecnica di quest’ultimo datata 30 gennaio

2013, con scritto del 21 marzo 2013 ad essa indirizzato (doc. E inc.

CM.2013.88). Ben oltre, quindi, il termine biennale fissato dalla Norma SIA 118

cui rinviava il Disciplinare tecnico (doc. L).

11.2

Che la ritardata

fuoriuscita dell’acqua alla temperatura auspicata a causa della commistione,

sia tutt’altra cosa rispetto ad un’insufficiente produzione di acqua calda,

appare inconfutabile: il primo è un difetto relativo, fondamentalmente, alle

tempistiche, mentre per il secondo si tratta di aspetti quantitativi e

qualitativi. D’altronde è talmente evidente che l’appellante nemmeno ha tentato

di spiegare il perché egli sia di opinione contraria.

Ciò posto, per stabilire a

quando risale la prima notifica del difetto causato dal sottodimensionamento

dell’impianto F__________, è corretto fare riferimento esclusivamente alle

specifiche lamentele, mentre quelle relative alla commistione o ad altri tipi

di mancanze non possono essere ritenute valide. L’onere della prova grava sul

committente (DTF 118 II 142 consid. 3/a).

Il committente deve

segnalare il difetto in maniera inequivocabile e precisa, così da consentire

all’appaltatore di comprendere l’oggetto della critica (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3815).

La prima segnalazione del

difetto dell’insufficiente produzione di acqua calda che si trova in atti

coincide con lo scritto del 21 marzo 2013 inviato da AP 1 alla convenuta, con

il quale le ha trasmesso copia della perizia di parte da lui ordinata (doc. E

inc. CM.2013.88).

La lettera 27 maggio 2009

cui si riferisce l’appellante (doc. PPP) accenna unicamente al ritardo di

diversi minuti nell’erogazione dell’acqua calda, ma non fa alcun riferimento a

una insufficiente produzione di acqua calda.

Lo stesso vale per quella

20.

marzo 2012 (doc. FF) e per tutta la corrispondenza (elettronica o cartacea)

precedente (doc. T-Z, AA-EE).

Per contro, nel maggio

2012.

l’ing. G__________ C__________ ha avanzato la tesi del

sottodimensionamento dell’impianto, ma in uno scambio epistolare elettronico

con l’attore, che gli aveva espresso il desiderio di aumentare la temperatura

dell’acqua calda, senza il coinvolgimento della ditta convenuta (doc. HH, II e

LL). Parimenti, le e-mail del 24 e 27 agosto 2012 inviate da AP 1 all’ing. G__________

C__________, fanno riferimento a quanto avrebbe sostenuto un operaio della

convenuta, per il quale l’impianto F__________ sarebbe stato sottodimensionato

(doc. CCC e DDD). Nell’incarto non si trova tuttavia prova che la AO 1 sia

stata informata dei contenuti di queste discussioni, che non assumono quindi

alcuna valenza nei suoi confronti.

L’unico scritto nel quale

vi è stato il coinvolgimento della convenuta, nella persona di E__________ S__________,

è l’e-mail del 25 luglio 2012, inviata dall’ing. G__________ C__________ a lui

e all’attore, che contiene due frasi che lascerebbero intendere che il problema

dell’efficienza dell’impianto era già stato affrontato anche con la AO 1 almeno

il giorno prima in occasione di un sopralluogo (doc. BBB, punti n. 4 e 6). Non

essendo sufficienti i riferimenti alle discussioni avvenute ed ai difetti,

ritenuto che il tema di questo scritto non è poi stato approfondito né puntellato

da ulteriori prove, non è possibile stabilire con la necessaria certezza che il

committente aveva notificato il difetto qui in discussione e che lo aveva fatto

in maniera sufficientemente precisa almeno il giorno precedente.

In ogni modo, anche

volendo considerare dimostrato che al 24 luglio 2012, rispettivamente al 25

luglio 2012, il difetto del sottodimensionamento era stato segnalato alla

convenuta, il termine biennale era già a quel momento abbondantemente scaduto

ed i suoi diritti ex art. 368 CO perenti (DTF 64 II 257 segg.).

12.

Per tutto quanto

precede, il giudizio con cui il Pretore aggiunto ha respinto la petizione per

la tardiva notifica del difetto di insufficiente produzione di acqua calda deve

essere confermato e l’appello respinto, nei limiti della sua ricevibilità.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

30'000.-, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,

seguono la soccombenza (art. 106 CPC). L’appellante rifonderà all’appellata

congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

6 febbraio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 4’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellata fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).