12.2017.25
Società anonima - responsabilità degli amministratori e dei revisori - ripetibili
10 settembre 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2017.25
Lugano
10 settembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.72 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 30 gennaio
2004 da
AP 1
AP 2
AP 3
tutti rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
(poi estromesso dalla
lite, siccome nel
frattempo deceduto, ritenuto che i suoi eredi
hanno rinunciato alla
successione)
AO 3
rappr. dall’ RA 2
AO 4
rappr. da RA 3
AO 5
rappr. da RA 4
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei
convenuti in solido al pagamento di fr. 1'673'710.85 oltre interessi al 5% dal
25 ottobre 2001;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 2016 ha
respinto, ponendo la tassa di giudizio di fr. 10'000.- e le spese di fr.
1'800.- a carico degli attori in solido, tenuti altresì a rifondere, sempre in
solido, ai convenuti AO 3, AO 4 e AO 5 fr. 30'000.- ciascuno a titolo di
ripetibili;
appellanti gli attori con appello 6 febbraio 2017, con cui hanno chiesto la
riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di accogliere la
petizione, tranne nei confronti del convenuto AO 4, e in via subordinata nel
senso di ridurre le ripetibili dovute ai convenuti AO 3 e AO 5 a fr. 15'000.-
ciascuno e quelle dovute al convenuto AO 4 a fr. 5'000.-, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto AO 3, con risposta 17 marzo 2017,
Fatti
i convenuti AO 1 e AO 2, con risposta 30 marzo 2017, la convenuta AO 5, con
risposta 31 marzo 2017, e il convenuto AO 4, con scritto 3 aprile 2017, hanno
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. R__________-__________,
il cui scopo sociale era “Finanz- und Anlageberatung, Ausführung von
Vermögensverwaltungen, Futures Portfolio-Management, Durchführung von
Börsengeschäften sowie Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen”, è stata
dichiarata fallita il 4 novembre 1999. All’interno della società, __________ è
stata membro del consiglio d’amministrazione dal 28 gennaio 1991 al 5 ottobre
1993, __________ è stato membro del consiglio d’amministrazione dal 5 ottobre
1993 al 7 febbraio 1994, J__________ __________ è stato membro del consiglio
d’amministrazione dal 7 febbraio 1994 al 13 ottobre 1995, AO 1 è stato membro
del consiglio d’amministrazione, poi amministratore unico e quindi liquidatore dal
13 ottobre 1995, AO 4 ha svolto il ruolo di ufficio di revisione dal 25
settembre 1995 al 6 marzo 1997, mentre AO 5 ha ricoperto questa stessa funzione
dal 6 marzo 1997 al 30 giugno 1998 (cfr. doc. J, K1 e K2 e doc. 1 della
convenuta AO 5).
Considerandi
2.
Nel frattempo AP 2, il 16 giugno 1995 (doc. D) e il 22 gennaio 1996 (doc. G), e AP
3, il 1° maggio 1996, avevano concluso
tre accordi di investimento (che prevedevano tassi di interesse annui del 48%,
40% e 60%), nel primo caso con __________ e __________ e nel secondo e nel terzo
caso con __________, in forza dei quali essi avevano poi trasferito importanti
somme, e meglio fr. 1'100'000.-, fr. 250'000.- e fr. 307'500.-, sui conti
bancari di R__________-__________ e, negli ultimi due casi, di E__________ __________
(cfr. doc. C p 4 segg.).
Con tre accordi datati
19.
settembre 1996 AP 2, AP 2 e AP 1 e AP 3 hanno
concordato con R__________-__________ che le somme così investite,
di cui quest’ultima riconosceva di essere debitrice, venivano ora trasformate, nella
misura in cui non erano ancora state restituite, ovvero in ragione di fr.
1'050'000.-, di fr. 300'000.- e di fr. 307'000.-, in un mutuo per il primo anno
senza interessi e poi con uno “Zins auf der Grundlage des dannzumaligen
Festgeldkontos” (doc. P1-P3), da restituire a rate unicamente al termine
del primo anno. Nel novembre 1996 quei tre accordi sono stati sostituiti da tre
formali convenzioni di mutuo (doc. Q1-Q3). Le somme mutuate sono però state restituite
solo in minima parte.
3.
Nella graduatoria di
R__________-__________ in fallimento (doc. Y), i crediti non garantiti da pegno
ammessi dall’amministrazione del fallimento, tra i quali figuravano quello di AP
2, di fr. 317'982.65, quello di AP 1 e AP 2, di fr. 1'084'423.75,
e quello di AP 3, di fr. 271'304.45, ammontavano complessivamente a fr. 1'973'563.10.
Il 2 maggio 2002 AP 2, AP
1.
e AP 2 e AP 3 si sono fatti cedere dalla massa del
fallimento ex art. 260 LEF il diritto di agire sia civilmente sia penalmente
nei confronti degli organi della fallita a norma degli art. 754/757 CO,
ritenuto che la validità dell’atto di cessione è poi stata prorogata a più
riprese, l’ultima volta fino al 31 gennaio 2004 (doc. A).
4.
Con petizione 30
gennaio 2004 AP 1, AP 2 e AP 3, nella loro qualità di
creditori e di cessionari ex art. 260 LEF della fallita R__________-__________,
hanno convenuto in giudizio AO 1, AO 2, J__________ __________ (poi estromesso
dalla lite, siccome nel frattempo deceduto, ritenuto che i suoi eredi hanno
rinunciato alla sua successione), AO 3, AO 4 e AO 5 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la loro condanna in solido al
pagamento di fr. 1'673'710.85 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2001. Essi,
in estrema sintesi, hanno rimproverato a costoro, ritenuti tutti organi della
fallita - il primo e il terzo siccome amministratori, la seconda e il quarto
siccome gestori di fatto e gli ultimi due siccome uffici di revisione -, di
aver violato a più riprese i loro obblighi legali di organi.
I convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione.
5.
Con sentenza 28 dicembre
2016.
il Pretore ha integralmente respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo
la tassa di giudizio di fr. 10'000.- e le spese di fr. 1’800.- a carico degli attori
in solido, obbligati a rifondere, sempre in solido, ai convenuti AO 3, AO 4 e AO
5.
fr. 30'000.- ciascuno a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
Il giudice di prime
cure ha preliminarmente rilevato che in sede conclusionale gli attori avevano
definitivamente abbandonato ogni pretesa nei confronti del convenuto AO 4.
Ciò posto, egli ha ritenuto
che gli attori, pur avendo promosso l’azione sociale di cui agli art. 754 e 757
CO, non avessero fatto valere il risarcimento del danno subito dalla società
bensì il proprio danno, ciò che non era ammissibile. Ha poi aggiunto che, nonostante
quelle disposizioni ammettessero a determinate condizioni anche il risarcimento
del danno diretto causato al creditore in presenza di un pregiudizio sofferto
pure dalla società (II CCA 12 agosto 2014 inc. n. 12.2014.153), nel caso
concreto tali condizioni non erano però realizzate, visto e considerato che le
pretese attoree derivanti da un atto illecito erano state dichiarate prescritte
con decisione 14 ottobre 2014 e che gli attori non avevano invocato né
un’eventuale responsabilità dei convenuti per culpa in contrahendo né
una precisa norma del diritto societario destinata esclusivamente alla tutela
dei creditori, il loro richiamo all’art. 725 CO essendo ininfluente in quanto
quella norma era finalizzata a salvaguardare anche gli interessi della società
(DTF 128 III 180 consid. 2c).
Il fatto che nelle
convenzioni di mutuo tra R__________-__________ e gli attori (doc. Q1-Q3) i
convenuti AO 1 e AO 2 “déclarent solidairement de se porter fort (art. 111
CO) de l’exécution par R__________-__________ de ses obligations selon la
présente convention” non era a sua volta tale da fondare una loro eventuale
responsabilità, atteso che quel loro impegno costituiva in realtà una fideiussione
ai sensi dell’art. 492 CO, che tuttavia in concreto non era valida non essendo
stata redatta nella forma dell’atto pubblico (art. 493 cpv. 2 CO).
6.
Con l’appello 6 febbraio
2017.
che qui ci occupa - avversato dal convenuto AO 3 con risposta 17 marzo
2017, dai convenuti AO 1 e AO 2 con risposta 30 marzo 2017, dalla convenuta AO
5.
con risposta 31 marzo 2017 e dal convenuto AO 4 con scritto 3 aprile 2017 - gli
attori hanno chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, tranne nei confronti del convenuto AO 4, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi: essi hanno sostenuto di aver promosso
l’azione sociale di cui agli art. 754 e 757 CO e di aver fatto valere il
risarcimento del danno subito dalla società. In via subordinata hanno chiesto di
modificare la sentenza pretorile nel senso di ridurre le ripetibili dovute ai
convenuti AO 3 e AO 5 a fr. 15'000.- ciascuno e quelle dovute al convenuto AO 4
a fr. 5'000.-, protestando spese e ripetibili di appello.
7.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8.
Giusta gli art. 754
cpv. 1 e 755 cpv. 1 CO, per quanto qui interessa, gli amministratori e i
revisori sono responsabili verso la società, gli azionisti e i creditori sociali
del danno che causano loro violando intenzionalmente o per negligenza i loro
doveri.
Secondo queste due
disposizioni, può essere risarcito il danno subito dal creditore della società,
definito in tal caso come danno riflesso o indiretto, quando il suo credito resta
insoddisfatto a seguito della diminuzione o della scomparsa del patrimonio
sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza degli
amministratori e dei revisori: siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato
alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto, per cui nel
caso di fallimento della società l’esercizio dell’azione spetta
all’amministrazione del fallimento (art. 757 cpv. 1 CO), ritenuto che se questa
vi rinuncia (art. 757 cpv. 2 CO) o se la relativa pretesa è oggetto di cessione
ai sensi dell’art. 260 LEF (art. 757 cpv. 3 CO), la stessa può essere promossa
anche dal creditore, il quale però anche in questi casi è autorizzato a far
valere solo il risarcimento del danno subito dalla società (DTF 131 III 306
consid. 3.1.1, 132 III 564 consid. 3.1.2 e 3.2.2, 141 III 112 consid. 5.2.2; TF
28.
settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3, 22 gennaio 2018 4A_587/2016 consid.
3.
). L’art. 754 cpv. 1 CO ammette pure il risarcimento del danno diretto
causato al creditore nel caso in cui la società non abbia subito un pregiudizio
(DTF 131 III 306 consid. 3.1.2, 132 III 564 consid. 3.1.1 e 3.2.1, 141 III 112
consid. 5.2.1; TF 28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3, 22 gennaio 2018
4A_587/2016 consid. 3.1), fermo restando che, in presenza di un pregiudizio
sofferto pure dalla società, lo stesso può essergli risarcito solo se gli
amministratori e i revisori si sono resi colpevoli della violazione di norme
destinate esclusivamente alla tutela dei creditori, di un atto illecito ai
sensi dell’art. 41 CO o sono incorsi in una responsabilità per culpa in
contrahendo (DTF 131 III 306 consid. 3.1.2, 132 III 564 consid. 3.1.3 e
3.2
, 141 III 112 consid. 5.2.3; TF 28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3).
9.
Con la domanda
principale d’appello gli attori, dopo aver rimproverato al Pretore di aver
ritenuto che essi, pur avendo promosso l’azione sociale di cui agli art. 754 e
757.
CO, non avessero fatto valere il risarcimento del danno subito dalla fallita,
hanno chiesto che lo stesso gli fosse ora riconosciuto.
9.1
A sostegno del fatto
che essi innanzi al Pretore avevano azionato il risarcimento del danno subito
dalla società, gli attori, in questa sede, hanno evidenziato di aver “promosso
una chiara azione sociale, riferendosi espressamente al documento di cessione
del diritto di agire ricevuto dall’Ufficio fallimenti (doc. A) e chiedendo la
condanna dei convenuti al pagamento di un importo equivalente ai propri crediti
ammessi in graduatoria, poiché lesi nella misura in cui, a seguito del
fallimento di R__________-__________, non hanno potuto recuperare interamente
l’importo del proprio credito, ciò che è proprio del danno subito dai creditori
«par ricochet»”. Hanno rilevato che “in ogni caso, anche
se nella petizione vi sono alcune frasi che potrebbero far pensare alla
richiesta di un risarcimento del danno proprio nell’ambito dell’azione sociale
(cosa non possibile!), in sede di repliche del 2.03.2012 i ricorrenti hanno
specificato chiaramente, affrontando il concetto di colpa che «l’azione
esercitata dagli attori nell’ambito del fallimento della società e a seguito di
formale cessione dei diritti della massa ai sensi dell’art. 260 LEF, è chiaramente
un’azione sociale (e non un’azione individuale dei qui attori) derivante quindi
da un rapporto di natura contrattuale tra la società e i suoi organi»”,
aggiungendo poi che “in sede di duplica nessuno dei convenuti ha sollevato
alcuna obiezione a tal proposito” e che “in ogni caso non si tratta di modifica
di azione ai sensi dell’art. 74 CPC/TI, poiché i qui ricorrenti si sono
limitati a completare o a rettificare le loro adduzioni di fatto e di diritto,
specificando che l’azione proposta fosse un’azione sociale che rivendicava
unicamente il danno subito direttamente dalla società e indirettamente dai
creditori. Tale adduzione è stata poi confermata anche nell’allegato conclusivo
del 31.08.2016” (appello p. 6 seg.).
9.1.1
La censura degli attori
dev’essere respinta nella misura in cui è ricevibile. Essi, in violazione del
loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; Verda Chiocchetti in: Commentario
pratico al CPC, IIª ed., Vol. 2, n. 23 ad art. 311; DTF 138 III 374 consid.
4.3
; TF 7 febbraio 2013 4A_651/2012 consid. 4.2, 10 marzo 2014 4A_474/2013
consid. 3.1, 1° settembre 2014 4A_290/2014 consid. 3.1, 10 maggio 2016
4A_61/2016 consid. 4), non hanno indicato, fatto salvo quanto si dirà qui di
seguito, in quali precisi passaggi della petizione, delle loro cinque repliche
e del loro allegato conclusionale, a cui hanno invero fatto accenno solo
genericamente, avrebbero provveduto a far valere il danno subito dalla società (cfr.
pure, per analogia, TF 13 dicembre 2016 4A_593/2015 consid. 2.3, secondo cui il
ricorrente deve indicare in modo preciso i passaggi dei memoriali scritti in
cui ha allegato i fatti di cui ora si prevale). E laddove lo hanno indicato in
maniera sufficientemente precisa e dettagliata, e meglio con riferimento all’allegazione
di replica da loro ora riportata tra virgolette (sopra esposta, per motivi
meramente grafici, tra i due simboli «») secondo cui «l’azione
esercitata dagli attori nell’ambito del fallimento della società e a seguito di
formale cessione dei diritti della massa ai sensi dell’art. 260 LEF, è chiaramente
un’azione sociale (e non un’azione individuale dei qui attori) derivante quindi
da un rapporto di natura contrattuale tra la società e i suoi organi»,
non vi è chi non veda come quella loro allegazione, asseritamente poi non
contestata dalle controparti in sede di duplica, sia in realtà irrilevante sul
tema, atteso che a quel momento essi avevano solo riconfermato di aver promosso
un’azione sociale ma non avevano in alcun modo preteso di aver azionato il
danno subito dalla società.
9.1.2
Gli attori non hanno
censurato l’assunto pretorile secondo cui il risarcimento del loro danno
individuale non entrava in considerazione, atteso che le loro pretese derivanti
da un atto illecito erano state dichiarate prescritte e che essi non avevano
invocato né un’eventuale responsabilità dei convenuti per culpa in
contrahendo né una precisa norma del diritto societario destinata
esclusivamente alla tutela dei creditori.
La conclusione del
Pretore non può così essere ridiscussa.
9.2
Non essendo così riusciti
a dimostrare, sulla base di quanto si è appena detto, l’erroneità dell’assunto
pretorile secondo cui essi avevano sempre e solo preteso il risarcimento del
proprio danno individuale (e di quello secondo cui lo stesso non era
concretamente risarcibile), gli attori non possono ora pretendere, per la prima
volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC), di farsi risarcire il danno
subito dalla fallita.
10.
Per il resto, gli
attori non hanno assolutamente censurato la conclusione pretorile secondo cui l’impegno
di garanzia assunto dai convenuti AO 1 e AO 2 nelle convenzioni di mutuo tra loro
e R__________-__________ (doc. Q1-Q3) non era rilevante per l’esito della lite
siccome lo stesso costituiva in realtà una fideiussione ai sensi dell’art. 492
CO, in concreto però non valida siccome non redatta nella forma dell’atto
pubblico (art. 493 cpv. 2 CO). La questione, che per altro a loro dire sarebbe stata
trattata “inutilmente” dal giudice di prime cure, “quando i qui
ricorrenti avevano semplicemente segnalato tale impegno unicamente per sostanziare
la violazione del dovere di diligenza e sorveglianza degli organi” (appello
p. 8), non necessita pertanto di essere rimessa in discussione.
11.
Con
la domanda subordinata d’appello gli attori hanno censurato le ripetibili di fr.
30'000.- ciascuno attribuite ai convenuti AO 3, AO 4 e AO 5, ritenute eccessive
a fronte dell’attività relativamente limitata che la causa aveva comportato per
tutti loro (consistente nello scambio degli allegati, nell’udienza preliminare,
nello scambio dei memoriali scritti in merito alla prescrizione e alla
legittimazione passiva, in due memoriali sulle prove, ma senza nessuna presenza
all’assunzione di prove, che in sostanza erano state solo documentali) e in
considerazione del fatto che il convenuto AO 4 era in pratica stato dismesso
dalla lite già in sede di replica (ciò che aveva comportato una risposta
stringata, una duplica di 2 pagine, la presenza all’udienza preliminare e una
lettera di conclusioni di 3 righe). Essi hanno pertanto chiesto di ridurre le
somme dovute ai convenuti AO 3 e AO 5 a fr. 15'000.- ciascuno e quelle dovute
al convenuto AO 4 a fr. 5'000.-.
11.1
Per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un
ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o
di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano
tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (II CCA 21 ottobre 2016
inc. n. 12.2016.24, 11 novembre 2016 inc. n. 12.2016.101, 12 maggio 2017 inc.
n. 12.2017.7, 29 maggio 2017 inc. n. 12.2015.154, 12 settembre 2017 inc. n.
12.2016
, 5 marzo 2018 inc. n. 12.2015.215; III CCA 14 febbraio 2011 inc.
13.2011
).
Per
quanto riguarda il caso particolare delle ripetibili dovute alle parti convenute
liberate da ogni responsabilità nell’ambito di un’azione di responsabilità
degli organi di una società ex art. 754 e 757 CO, si osserva poi che le stesse
devono essere determinate secondo i principi esposti dalla giurisprudenza del
Tribunale federale, ovvero nel senso che nella sede pretorile la parte attrice
è tenuta a corrispondere un'unica indennità ripetibile (come se fosse stata confrontata
a un solo convenuto) qualora tutti i convenuti vincenti avrebbero potuto
presentare una difesa comune e incaricare un solo patrocinatore, ritenuto che
essa rimane invece obbligata a versare più indennità ripetibili qualora quest’ultima
eventualità non si sia verificata, ad esempio nel caso in cui tra i convenuti
vi siano dei conflitti di interesse o essi facciano parte di due gruppi diversi
di organi (amministratori o ufficio di revisione, ecc., cfr. DTF 125 III 138
consid. 2d e 2e).
11.2
Nel
caso di specie, essendo incontestabile che i convenuti a cui il Pretore aveva attribuito
ripetibili facevano parte di due gruppi diversi (il convenuto AO 3 essendo stato
azionato in qualità di gestore di fatto, i convenuti AO 4 e AO 5 essendo
entrambi chiamati in causa quali organi di revisione) e che tra i convenuti
facenti così parte del medesimo gruppo non vi erano dei conflitti di interesse (i
convenuti AO 4 e AO 5 avendo svolto la loro funzione in tempi diversi), s’imponeva
l’attribuzione di due indennità ripetibili, una per il convenuto AO 3 e una per
i convenuti AO 4 e AO 5.
Orbene,
ritenuto che in presenza di un valore litigioso di fr. 1'673'710.85, giusta l’art.
9.
TOA, applicabile in virtù del rimando di cui all’art. 16 cpv. 2 RTar, il Pretore
avrebbe potuto riconoscere un’indennità per ripetibili dal 3% al 6%, è evidente
che, avendo attribuito al convenuto AO 3 un’indennità di fr. 30’000.- (ossia
circa il 1.79% del valore litigioso) e ai convenuti AO 4 e AO 5 un’indennità di
fr. 30’000.- ciascuno (ossia complessivamente fr. 60'000.-, pari circa al 3.58%
del valore litigioso), egli non ha ecceduto i limiti della tariffa applicabile,
per cui il suo giudizio sul tema sfugge di principio ad ogni critica.
11.2
Resta
da esaminare se tali importi dovevano eccezionalmente essere ridotti a fronte
dell’attività asseritamente relativamente limitata che la causa aveva
comportato per tutti loro e in considerazione del fatto che il convenuto AO 4
era in pratica stato dismesso dalla lite già in sede di replica.
11.2.1
La
censura deve senz’altro essere respinta nella misura in cui ha per oggetto le
ripetibili assegnate ai convenuti AO 3 e AO 5. Gli attori, pur avendo
evidenziato che l’attività processuale dei patrocinatori di quei convenuti
sarebbe stata “relativamente limitata” siccome la causa era stata
essenzialmente di natura documentale, hanno però ammesso, almeno implicitamente,
che la stessa aveva comportato lo svolgimento di tutte le fasi processuali (lo scambio
degli allegati preliminari, l’udienza preliminare, lo scambio di vari memoriali
scritti in merito alla prescrizione e alla legittimazione passiva, due
memoriali sulle prove, e - si aggiunga qui - l’allegato conclusivo). Stando
così le cose, l’attribuzione a ciascuno di loro di un’indennità per ripetibili
pari a circa il 1.79% del valore litigioso, percentuale che è ampiamente inferiore
al minimo tariffale del 3%, non può assolutamente essere considerata eccessiva,
come del resto neppure può essere considerato eccessivo il fatto che, tenendo
conto dell’indennità per ripetibili assegnata al convenuto AO 4, le ripetibili
attribuite al gruppo di cui faceva parte la convenuta AO 5 ammontino
complessivamente a circa il 3.58% del valore litigioso, percentuale che rientra
pur sempre nei limiti tariffali (tanto più che, come si dirà qui di seguito,
l’indennità per ripetibili dovuta al convenuto AO 4 doveva essere ridotta, ciò
che tra l’altro faceva sì che le ripetibili complessive attribuite al loro
gruppo erano a loro volta inferiori al minimo tariffale del 3%).
11.2.2
La
censura può invece essere parzialmente accolta nella misura in cui concerne le
ripetibili assegnate al convenuto AO 4. Dagli atti di causa è in effetti risultato
che nella relativa replica gli attori avevano dato atto dell’almeno
apparentemente comprovata estraneità di quest’ultimo ai fatti rimproveratigli in
causa (p. 3 seg.), riservandosi però “di prendere una posizione più
delineata e definitiva in sede conclusionale” (p. 4), e che a seguito di
questa loro presa di posizione, che non costituiva ancora una sua dismissione
dalla lite, formalizzata poi solo con le conclusioni, l’attività processuale
del patrocinatore del convenuto AO 4, che aveva così dovuto continuare a
seguire l’intero procedimento fino alla fine per il rischio latente che il suo
cliente potesse essere “ritirato in ballo”, aveva potuto essere limitata alla
presentazione di una duplica di 3 pagine, alla partecipazione all’udienza
preliminare e all’allestimento di una lettera di conclusioni di 3 righe. Tenuto
conto della particolare posizione assunta dal convenuto AO 4 dopo
l’allestimento della replica e delle prestazioni effettivamente svolte dal suo
legale (che nemmeno ha partecipato allo scambio dei vari memoriali scritti in
merito alla prescrizione e alla legittimazione passiva, né ha allestito
eventuali memoriali sulle prove), appare tutto sommato giustificato ridurre le
ripetibili a suo favore alla metà delle somme attribuite ai convenuti AO 3 e AO
5, ossia a fr. 15'000.-.
12.
Ne
discende che l’appello degli attori dev’essere parzialmente accolto nel senso
che le ripetibili dovute al convenuto AO 4 sono ridotte da fr. 30’000.- a fr. 15'000.-.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 1'673'710.85,
seguono di principio la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC). Ai
convenuti AO 1 e AO 2 non vengono tuttavia attribuite né un’indennità per
ripetibili, non avendo essi fatto capo ad un patrocinatore (art. 95 cpv. 3
lett. b CPC), né un’indennità per inconvenienti, non avendo essi provveduto a motivare
una richiesta in tal senso (TF 22 ottobre 2013 4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 21
agosto 2015 inc. n. 12.2013.181, 9 dicembre 2015 inc. n. 12.2015.36, 22 agosto
2018.
inc. n. 12.2016.211). L’esito della causa giustifica invece di compensare
le ripetibili tra gli attori e il convenuto AO 4.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
6 febbraio 2017 di AP 1, AP 2 e AP 3 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 28 dicembre 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così
riformata:
2. La tassa di giudizio di fr. 10’000.- e le spese di fr.
1'800.-, da anticipare come di rito, sono a carico dagli attori in solido, i
quali sempre in solido rifonderanno a titolo di ripetibili fr. 30'000.- al
convenuto AO 3, fr. 30'000.- alla convenuta AO 5 e fr. 15'000.- al convenuto AO
4.
II. Le
spese processuali di fr. 30’000.- sono a carico degli appellanti in solido, i
quali, sempre in solido, rifonderanno a titolo di ripetibili di appello fr.
15'000.- all’appellato AO 3 e fr. 15'000.- alla appellata AO 5. Le ripetibili
di appello dovute all’appellato AO 4 sono compensate. Agli appellati AO 1 e AO
2 non si assegnano né ripetibili né indennità di inconvenienza di appello.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).